DPCM 21 febbraio 2007 sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

D.P.C.M. del 21 febbraio 2007

Autorizzazione all’avvio delle procedure di stabilizzazione di
personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello
Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi
dell’articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e dell’articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n.
296

(GU n. 123 del 29 maggio 2007 )

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge
finanziaria 2007);
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

Visto, in particolare, l’art. 1, commi 237 e 238, della citata
legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i
Ministeri per i beni culturali e le attivita’ culturali, della
giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio ad avvalersi del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre
2004, n. 311; il Ministero dell’economia e delle finanze ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’art.
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni; il Ministero della giustizia, per le esigenze del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ad avvalersi del
personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il
limite di spesa di 6 milioni di euro;

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 239, della citata legge
23 dicembre 2005, n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre
2006 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonche’ dei contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL gia’
prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti;

Visto l’art. 1, commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005
che prevede, rispettivamente, a favore dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la possibilita’ di
avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di
flessibilita’ e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005
dalla predetta Agenzia; del CNIPA l’autorizzazione a prorogare i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell’anno 2005; dell’Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) della
possibilita’ di continuare ad avvalersi del personale in servizio
nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso
personale nell’anno 2005;

Visto l’art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005,
n. 266 che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005;
Visto il comma 249 dell’art. 1, comma 242 della predetta legge
23 dicembre 2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al
comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale
ivi indicato;

Visto, in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge
27 dicembre 2006, n 296 il quale prevede che, per l’anno 2007, una
quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga
destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo espletamento di prove selettive;

Visto, altresi’, che il comma 521, dell’articolo unico della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalita’ di
assunzione di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei
confronti del personale di cui all’art. 1, commi da 237 a 242, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti
dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo previsto dall’art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto disposto
dall’art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

Considerato che, ai sensi del citato comma 247 dell’art. 1 della
legge n. 266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il
personale di cui ai commi da 237 a 242 della citata legge n.
266/2005, fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita’
di cui al comma 4, dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione
triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni
organiche vigenti, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze;

Viste le richieste delle seguenti amministrazioni: Corpo
forestale dello Stato, Ministero dei beni culturali ed ambientali,
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della giustizia –
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Dipartimento della giustizia
minorile, Ministero della salute, Consiglio di Stato, Agenzia del
territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS;

Considerato che il comma 251 dell’art. 1 della legge n. 266/2005
prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di
reclutamento previste dai commi da 247 a 250, per consentire le
successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al
contingente di cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonche’ la
temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo svolgimento delle attivita’ istituzionali, a decorrere dall’anno
2007, e’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro;

Considerato, altresi’, che, ai sensi del citato comma 251
dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, gli enti con autonomia di
bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 247 a 253 del citato art. 1, nell’ambito delle risorse dei
relativi bilanci;

Considerato che il comma 1077 dell’articolo unico della legge n.
296/2006 prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione
del personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine
di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per
il personale operaio forestale di cui all’art. 1, comma 242 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di
cui al comma 521 dei presente articolo, si applicano, nell’ambito
delle disponibilita’ del fondo ivi previsto, anche in deroga alle
disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi del suindicato
comma 247 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 dell’articolo unico,
commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 996, e del comma 4
dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
ripartizione del contingente di personale fra le amministrazioni di
cui ai commi da 237 a 242 dell’art. 1, legge n. 266/2005, nel
rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251
del citato art. 1 della legge n. 266/2005;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come successivamente modificato ed integrato, e 1, comma 93,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede la rideterminazione
delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui
all’art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’art. 34,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visti i commi 404 e 440 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Ritenuto, altresi’, di autorizzare le predette amministrazioni ad
avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili
con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005;

Vista la nota n. 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro
per le riforme e l’innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la
quale si chiede, ai sensi dell’art. 1, comma 247 della legge n
266/2005, il concerto del Ministro dell’economia e della finanze in
ordine alla richieste di autorizzazione ad avviare le previste
procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato delle predette amministrazioni previste dalla menzionata
disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a
7.000 unita’;

Acquisito il parere positivo del Ministro dell’economia e delle
finanze concernente le suindicate richieste di all’autorizzazione ad
avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato con nota n. 206/VARCEM/2424 del
19 febbraio 2007;
Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di
stabilizzazione nel rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni
previsti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006, concernente “Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle
pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all’art.
1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 e’
ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata
disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate
al presente decreto.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le
assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al
comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli
anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto
degli adempimenti di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni
di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i
criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative
modalita’ di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute,
ai fini dell’avvio delle predette procedure di assunzione di
personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo unico, commi 519 e 521 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la
normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle
pubbliche amministrazioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e l’Agenzia del territorio sono
autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti
previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo unico,
commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare
procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, cosi’
come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le
relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al
predetto contingente fanno carico all’apposito fondo di importo pari
a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze ed iscritto nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per
oneri di personale – Capitolo 3032 dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007.

4. Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente
decreto sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni e degli
adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
dell’articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a
tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai
sensi del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste
a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.

5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate
al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali
sopravvenute, intendano avviare le predette procedure di
stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unita’ di personale
appartenenti a profili professionali diversi rispetto a quelli
autorizzati con il presente decreto, purche’ in possesso dei
requisiti di cui al citato articolo unico, comma 519, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad avviare le relative
procedure fermo restando l’area professionale nonche’ la posizione
economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna
amministrazione dal presente decreto.

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 249, legge n. 266/2005 e
dell’articolo unico, commi 519 e 591 della predetta legge n.
296/2006, le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo possono, per i medesimi anni 2007 e 2008, continuare ad
avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento delle
procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 21 febbraio 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 103

Redazione

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