“Nel ricorso elettorale, laddove si chiede l’annullamento delle elezioni e la conseguente ripetizione della consultazione elettorale, la posizione di controinteressati va riconosciuta a tutti coloro che sono risultati eletti all’atto della proclamazione, anche se, in seguito alla elezione abbiano rinunciato al mandato di consigliere ed abbiano accettato altre cariche politiche, come per esempio quella di Assessore, perché, evidentemente, la loro posizione di vantaggio, desumibile dagli atti di causa, è direttamente conseguente al risultato elettorale che, quindi, hanno interesse a difendere.
Analogamente, nel giudizio elettorale va riconosciuta la posizione di controinteressato a coloro che sono stati eletti nelle liste che sono ricomprese nella coalizione alla quale sì chiede di sottrarre un seggio per l’effetto del ricalcolo del quoziente elettorale derivante dall’annullamento delle preferenze della lista che si assume illegittimamente ammessa alle elezioni perché costoro sono portatori dell’interesse a che il gruppo consiliare di appartenenza conservi la consistenza numerica che è stata conseguita per effetto del risultato elettorale”.
Lo ha stabilito il TAR Catania, depositando la propria decisione nel giudizio elettorale per il rinnovo del Consiglio della Provincia Regionale di Ragusa.
Il ricorrente, Biagio (Gino) Calvo, insieme ad altri, assistito dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Agatino Cariola, aveva impugnato la propria esclusione dalla competizione elettorale ed aveva ottenuto dal Tar l’ammissione con riserva.
Successivamente, ne aveva impugnato i risultati e, all’udienza dell’8 novembre scorso, ha chiesto che la causa venisse posta in decisione.
Il Collegio Giudicante, con l’ordinanza ora depositata, ha disposto, prima di decidere definitivamente nel merito, l’integrazione del contraddittorio ed ha rinviato le proprie definitive determinazioni all’udienza del 10 dicembre prossimo.
Di seguito, le motivazioni della decisiona interlocutoria del Tar.
. . . . .
TAR Sicilia-Catania, sezione prima
Ordinanza 29 novembre 2007 numero 551
(presidente Zingales, estensore Gatto Costantino)
(…)
In Diritto
I) Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa l’evidente connessione oggettiva ed, in parte, soggettiva.
Infatti, con i primi due ricorsi trattenuti in decisione, i sigg.ri Calvo, candidato della lista PRI, La Terra e Roccuzzo, presentatori di lista, si dolgono dell’avvenuta esclusione della propria lista dalle competizioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia Regionale di Ragusa.
Ottenuta l’ammissione provvisoria della lista alla competizione elettorale per effetto delle pronuncie cautelari di questa Sezione, richiamate nella premessa narrativa, il sig. Calvo con il terzo ricorso (nr. 1325/07) ne ha chiesto comunque l’annullamento e l’integrale ripetizione, asserendo che, in violazione dell’ordine cautelare della Sezione (ed in particolare dei decreti monocratici), non gli sarebbe stato concesso un sufficiente periodo di propaganda elettorale.
Avverso i risultati elettorali ha, quindi, proposto ricordo anche il sig. Cutello Mario, candidato nella lista “SDI ed i Socialisti”, collegata al candidato alla Presidenza nr. 1.
Con il suddetto gravame, il sig. Cutello, affermando che la lista PRI non avrebbe dovuto essere ammessa alle elezioni, chiede la riforma del risultato elettorale con l’annullamento delle preferenze ottenute dalla citata lista del PRI e, conseguentemente, l’assegnazione di uno dei seggi ripartiti in base ai resti alla propria coalizione di appartenenza, seggio che andrebbe attribuito poi a sé medesimo in base al nuovo calcolo della cifra elettorale, individuale e di lista.
All’ammissione della lista del PRI si sono opposti alcuni tra i controinteressati ed altresì il ricorrente dell’ultimo dei ricorsi in epigrafe, il quale ha proposto intervento in opposizione nel ricorso nr. 934/07.
II) Riuniti i giudizi, il Collegio rileva che il contraddittorio non è integro nel giudizio nr. 1325/07, posto che il ricorso non risulta essere stato notificato a due candidati che dal verbale di proclamazione risultano essere stati eletti, e più precisamente Venticinque Giovanni e Alfano Giuseppe, entrambi presentatisi nelle liste di Alleanza Nazionale, rispettivamente, nel collegio di Modica ed in quello di Ragusa; al loro posto, il gravame è stato notificato a Failla Sebastiano ed Enzo Pelligra, entrambi primi dei non eletti sempre nelle liste di Alleanza Nazionale nei rispettivi collegi e, verosimilmente, subentrati ai precedenti candidati per rinuncia di questi ultimi al mandato, cosa che, nella normalità dei casi, implica che i primi abbiano optato per altra carica politico-amministrativa comunque connessa al risultato elettorale (ad es. la carica di assessore) .
Analogamente, il contraddittorio non è integro nel giudizio nr. 1495/07, proposto dal sig. Cutello Mario, in quanto quest’ultimo ha notificato il ricorso solamente ai presentatori della lista di cui si chiede l’esclusione ed ad uno dei candidati della coalizione alla quale andrebbe sottratto il seggio che chiede essere assegnato a sé medesimo (ossia la coalizione collegata al candidato alla Presidenza nr. 4, Antoci Giovanni Francesco, all’interno della quale è associato il Partito Repubblicano Italiano delle cui preferenze si chiede l’annullamento).
Come già recentemente statuito dalla Sezione in altra fattispecie di ricorso elettorale (ord. nr. 0425 del 17 novembre 2005, pronunciata nel ricorso nr. 2059/05), controinteressati alla domanda di correzione del risultato elettorale, sono invece tutti i candidati risultati eletti: in quel caso, la Sezione ha correttamente affermato che, anche nel processo elettorale, la nozione di controinteressato va determinata in relazione al petitum e che l’eventuale incompletezza del contraddittorio in primo grado rappresenta un vizio di procedura che comporta l’annullamento con rinvio, poiché, altrimenti, verrebbe sottratto un grado di giudizio al controinteressato.
Ciò premesso, coerentemente con la giurisprudenza della Sezione, si deve affermare che, nel ricorso elettorale, laddove si chiede l’annullamento delle elezioni e la conseguente ripetizione della consultazione elettorale, la posizione di controinteressati va riconosciuta a tutti coloro che sono risultati eletti all’atto della proclamazione, anche se, in seguito alla elezione abbiano rinunciato al mandato di consigliere ed abbiano accettato altre cariche politiche, come per esempio quella di Assessore, perché, evidentemente, la loro posizione di vantaggio, desumibile dagli atti di causa, è direttamente conseguente al risultato elettorale che, quindi, hanno interesse a difendere.
Analogamente, nel giudizio elettorale va riconosciuta la posizione di controinteressato a coloro che sono stati eletti nelle liste che sono ricomprese nella coalizione alla quale sì chiede di sottrarre un seggio per l’effetto del ricalcolo del quoziente elettorale derivante dall’annullamento delle preferenze della lista che si assume illegittimamente ammessa alle elezioni perché costoro sono portatori dell’interesse a che il gruppo consiliare di appartenenza conservi la consistenza numerica che è stata conseguita per effetto del risultato elettorale.
Va quindi disposta l’integrazione del contraddittorio, nel terzo ricorso in esame (nr. 1325/07) ai sigg.ri Venticinque Giovanni ed Alfano Giuseppe, a cura del ricorrente sig. CALVO Biagio; nel quarto ricorso in esame (nr. 1485/07) proposto da CUTELLO Mario, l’integrazione del contraddittorio va disposta nei confronti di tutti i candidati eletti nelle liste appartenenti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza nr. 4 Antoci Giovanni Francesco, ed ovviamente a quest’ultimo nella sua qualità di candidato alla presidenza eletto.
L’integrazione del contraddittorio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di notifiche individuali e tali notifiche dovranno essere effettuate, a cura dei ricorrenti ciascuno per quanto sopra indicato perentoriamente entro i termini di legge di cui all’art. 83/11, del DPR 16 maggio 1960 nr. 570, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria o, se anteriore a detta comunicazione, dalla notifica a cura di parte.
L’ulteriore trattazione dei giudizi riuniti proseguirà alla udienza pubblica del 10 gennaio 2008 cui le parti sono rinviate senza ulteriori avvisi.
Ogni altra decisione, nel rito come nel merito e sulle spese, va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I), riuniti i giudizi in epigrafe, ORDINA al ricorrente sig. CALVO Biagio ed al ricorrente CUTELLO Mario L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei rispettivi ricorsi nr. 1325/07 e 1485/07, nei termini e con le modalità prescritte in parte motiva.
Rinvia le parti per la prosecuzione dei giudizi alla Udienza Pubblica del 10 gennaio 2008. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Manda alla Segreteria affinchè comunichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente della Provincia di Ragusa .
Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 8 novembre 2007. Depositata in segreteria il 29 novembre 2007