Con decreto pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale, la misura del tasso di interessi legali, previsto dall’art. 1284 del codice civile, e’ fissata al 3 per cento annui, a partire dal 1° gennaio 2008.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 12 Dicembre 2007
Modifica del saggio di interesse legale
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 )
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell’economia e delle finanze la facolta’ di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del cennato saggio di interesse e’ stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 – testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d’inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa