E’ in vigore da oggi, dopo la pubblicazione in Gazzetta, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, “Legge Finanziaria 2008”.
Di seguito, il testo integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre scorso.
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Legge 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 – Suppl. Ordinario n. 285)
Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonche´
disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio
dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali)
1. Per l’anno 2008, il livello massimo del
saldo netto da finanziare e’ determinato in
termini di competenza in 34.000 milioni di
euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2008,
e’ fissato, in termini di competenza, in
245.000 milioni di euro per l’anno finanziario
2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo
del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e’ determinato,
rispettivamente, in 31.000 milioni
di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto
di 7.050 milioni di euro per l’anno 2009 e
3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente,
in 230.000 milioni di euro ed in
215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2009 e 2010, il livello
massimo del saldo netto da finanziare e’ determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni
di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato e’ determinato,
rispettivamente, in 215.000 milioni
di euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passivita’ preesistenti
con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011.
In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi,
le maggiori entrate sono destinate alla riduzione
della pressione fiscale nei confronti
dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante
l’incremento della misura della detrazione
per i redditi di lavoro dipendente di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. A tale scopo, le
maggiori entrate di carattere permanente,
come risultanti nel provvedimento previsto
dall’articolo 17, primo comma, della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito
fondo istituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, finalizzato al
conseguimento dell’obiettivo dell’incremento
della citata detrazione, da corrispondere,
sulla base delle risorse effettivamente disponibili,
a decorrere dal periodo d’imposta
2008, salvo che si renda necessario assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti
e imprevisti necessari per fronteggiare
calamita’ naturali ovvero indifferibili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del
Paese. La misura dell’incremento di cui al
periodo precedente, in ogni caso non inferiore
al 20 per cento per le fasce di reddito
piu’ basse, e’ rideterminabile dalla legge finanziaria,
ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera b), della citata legge n. 468 del
1978, e successive modificazioni.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo
pari all’1,33 per mille della base imponibile
di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione,
comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare
ed e’ rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale. Se l’unita’ immobiliare
e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al
comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni
ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1
puo’ fissare, a decorrere dall’anno di imposta
2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale
sugli immobili inferiore al 4 per
mille per i soggetti passivi che installino impianti
a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unita’ immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici
solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie
di fonti rinnovabili. Le modalita’ per il
riconoscimento dell’agevolazione di cui al
presente comma sono disciplinate con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata
dal comune per l’abitazione principale
e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2
e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente
comma si applicano a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di
proprieta’ o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove e’ ubicata la casa coniugale
».
7. La minore imposta che deriva dall’applicazione
del comma 5 e’ rimborsata, con
oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero
dell’interno definisce il modello per
la certificazione, da parte dei comuni, del
mancato gettito previsto. I comuni trasmettono
al Ministero dell’interno il modello
compilato entro la data del 30 aprile 2008.
Il trasferimento compensativo e’ erogato per
una quota pari al 50 per cento dell’ammontare
riconosciuto in via previsionale a ciascun
comune entro e non oltre il 16 giugno
e per il restante 50 per cento entro e non oltre
il 16 dicembre dell’anno di applicazione
del beneficio. Gli eventuali conguagli sono
effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’interno e per gli affari regionali e
le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita’ con le quali possono essere determinati
conguagli sulle somme trasferite
per effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i rimborsi di cui al comma
7 sono disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all’attribuzione delle quote dovute
ai comuni compresi nei rispettivi territori,
nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
9. All’articolo 16 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione
di unita’ immobiliari adibite ad abitazione
principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo
non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo
supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata
al periodo dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:» sono
sostituite dalle seguenti: «complessivamente
pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite
dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto
» sono sostituite dalla seguente: «contratti
»;
3) le parole: «, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:» sono sostituite
dalle seguenti: «complessivamente pari
a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i
seguenti:
«1-ter. Ai giovani di eta’ compresa fra i
venti e i trenta anni, che stipulano un contratto
di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, per l’unita’ immobiliare
da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione
principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi
di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione
di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili
e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
fruire della detrazione piu’ favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo
dell’anno durante il quale l’unita’ immobiliare
locata e’ adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto titolare del contratto
di locazione o i suoi familiari dimorano
abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante
sia di ammontare superiore all’imposta
lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e’ riconosciuto
un ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalita’
per l’attribuzione del predetto ammontare
».
10. Le disposizioni di cui all’articolo 16
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma
9 del presente articolo, producono effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007.
11. All’articolo 13 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole:
«lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti:
«ad esclusione di quelli derivanti dagli
assegni periodici indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi derivanti dagli
assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell’articolo 10, comma 1, lettera c),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste dai commi 1,
2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo
nell’anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
13. All’articolo 11 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi fondiari
di cui all’articolo 25 di importo complessivo
non superiore a 500 euro, l’imposta
non e’ dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli
a carico, ai genitori e’ riconosciuta un’ulteriore
detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione e’ ripartita nella misura del 50
per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In caso di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta ai genitori
in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi
1 e 1-bis»;
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di
cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore
all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo
nonche´ agli articoli 13, 15 e 16, nonche´ delle
detrazioni previste da altre disposizioni normative,
e’ riconosciuto un credito di ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha
trovato capienza nella predetta imposta. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche
per la famiglia, sono definite le modalita’
di erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito
complessivo e’ assunto al netto del reddito
dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze
di cui all’articolo 10, comma 3-bis»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 e’
aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e’ assunto al netto del reddito
dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze
di cui all’articolo 10, comma 3-bis».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008,
2009 e 2010, per una quota pari al 36 per
cento delle spese sostenute, nei limiti di
48.000 euro per unita’ immobiliare, ferme restando
le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le
spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre
2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno
2011.
18. E’ prorogata per gli anni 2008, 2009 e
2010, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l’agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma
1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al
comma 17 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura e alle condizioni ivi previste,
anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010. Le disposizioni di cui al citato
comma 347 si applicano anche alle spese per
la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009.
La predetta agevolazione e’ riconosciuta entro
il limite massimo di spesa di cui al comma
21.
21. Per le finalita’ di cui al secondo periodo
del comma 20 e’ autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita’ per il riconoscimento
dei benefı’ci di cui al medesimo periodo del
comma 20.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, nonche´ commi 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono applicate secondo quanto disposto
dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007, recante disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente. Sono
corrispondentemente ridotte le assegnazioni
per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, a valere sul Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ sostituita, con efficacia
dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
(…)
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale
ai fini dell’applicazione del comma
344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica
ai fini dell’applicazione del comma
345 del medesimo articolo 1 sono definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico
entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione
puo’ essere ripartita in un numero di quote
annuali di pari importo non inferiore a tre
e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile
del contribuente, operata all’atto della prima
detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma
345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole
unita’ immobiliari, e al comma 346 del medesimo
articolo 1, non e’ richiesta la documentazione
di cui all’articolo 1, comma 348, lettera
b), della medesima legge 27 dicembre
2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa,
parte I, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi
di edilizia residenziale comunque
denominati, a condizione che l’intervento
cui e’ finalizzato il trasferimento venga completato
entro cinque anni dalla stipula dell’atto:
1 per cento».
26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa
al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero che importano il trasferimento di
proprieta’, la costituzione o il trasferimento
di diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati».
27. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e’
abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26
e 27 si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate poste in essere
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche´ alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione
a decorrere dalla stessa data.
29. L’articolo 8 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 8. – (Determinazione del reddito
complessivo). – 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo
le perdite derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali di cui all’articolo 66 e quelle
derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle societa’ in nome collettivo
ed in accomandita semplice di cui all’articolo
5, nonche´ quelle delle societa’ semplici
e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall’articolo 5.
Per le perdite della societa’ in accomandita
semplice che eccedono l’ammontare del capitale
sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di
imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in societa’ in nome collettivo e
in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza
nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l’intero importo che trova capienza in essi.
La presente disposizione non si applica per
le perdite determinate a norma dell’articolo
66. Si applicano le disposizioni dell’articolo
84, comma 2, e, limitatamente alle societa’
in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84».
30. Le disposizioni di cui al comma 29
hanno effetto con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.
31. All’articolo 3, comma 4-ter, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
dopo le parole: «a favore dei discendenti»
sono inserite le seguenti: «e del coniuge».
32. Al primo comma dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dopo le parole:
«che esercitano, in conformita’ a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative, il credito
a medio e lungo termine,» sono inserite
le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell’articolo
5, comma 7, lettera b), del decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,».
33. Al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 56, comma 2, le parole:
«non dedotti ai sensi degli articoli 96 e
109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«non dedotti ai sensi degli articoli
61 e 109, comma 5» ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le perdite derivanti
dalla partecipazione in societa’ in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano
le disposizioni del comma 2 dell’articolo
8»;
b) l’articolo 61 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 61. – (Interessi passivi). – 1. Gli interessi
passivi inerenti all’esercizio d’impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile
ai sensi del comma 1 del presente articolo
non da’ diritto alla detrazione dall’imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all’articolo 66, comma 3, la parola:
«96,» e’ soppressa;
e) all’articolo 77, comma 1, le parole:
«33 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«27,5 per cento»;
f) all’articolo 83, comma 1, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di attivita’
che fruiscono di regimi di parziale o totale
detassazione del reddito, le relative perdite
fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi»;
g) all’articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e’ soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non
dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«non dedotti ai sensi dell’articolo 109,
comma 5»;
h) all’articolo 87, comma 1, alinea, le
parole: «del 91 per cento, e dell’84 per cento
a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «del 95 per cento»;
i) l’articolo 96 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi
da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
del comma 1, lettera b), dell’articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d’imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L’eccedenza e’ deducibile
nel limite del 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica. La
quota del risultato operativo lordo prodotto
a partire dal terzo periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi
passivi e degli oneri finanziari di competenza,
puo’ essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi
d’imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende
la differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di
beni strumentali, cosı’ come risultanti dal
conto economico dell’esercizio; per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono
rilevanza gli interessi passivi e gli interessi
attivi, nonche´ gli oneri e i proventi assimilati,
derivanti da contratti di mutuo, da contratti
di locazione finanziaria, dall’emissione
di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro
rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti
da debiti di natura commerciale e con inclusione,
tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti
della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione,
si considerano interessi attivi rilevanti
ai soli effetti del presente articolo anche
quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di un punto, ricollegabili
al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato
periodo d’imposta sono dedotti dal reddito
dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti
in cui in tali periodi l’importo degli interessi
passivi e degli oneri assimilati di
competenza eccedenti gli interessi attivi e i
proventi assimilati sia inferiore al 30 per
cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti
non si applicano alle banche e agli altri soggetti
finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con
l’eccezione delle societa’ che esercitano in
via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione
di partecipazioni in societa’ esercenti
attivita’ diversa da quelle creditizia o finanziaria,
alle imprese di assicurazione nonche´
alle societa’ capogruppo di gruppi bancari e
assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti
non si applicano, inoltre, alle societa’
consortili costituite per l’esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo
96 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, alle societa’ di progetto costituite
ai sensi dell’articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e alle societa’ costituite
per la realizzazione e l’esercizio di interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, nonche´ alle societa’
il cui capitale sociale e’ sottoscritto prevalentemente
da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua,
energia e teleriscaldamento, nonche´ impianti
per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l’applicazione prioritaria
delle regole di indeducibilita’ assoluta previste
dall’articolo 90, comma 2, e dai commi
7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo
unico, dall’articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia
di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo
1, comma 465, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa’ cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato
nazionale di cui alla sezione II del presente
capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi
ed oneri assimilati indeducibili generatasi
in capo a un soggetto puo’ essere portata
in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti
partecipanti al consolidato presentino, per
lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo
lordo capiente non integralmente sfruttato
per la deduzione. Tale regola si applica
anche alle eccedenze oggetto di riporto in
avanti, con esclusione di quelle generatesi
anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.
8. Ai soli effetti dell’applicazione del
comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti
al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le societa’ estere per le quali ricorrerebbero
i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132,
comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione
dei redditi del consolidato devono essere indicati
i dati relativi agli interessi passivi e al
risultato operativo lordo della societa’ estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma
2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all’articolo 101, il comma 6 e’ sostituito
dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza
dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita
semplice sono utilizzabili solo in abbattimento
degli utili attribuiti per trasparenza
nei successivi cinque periodi d’imposta
dalla stessa societa’ che ha generato le perdite
»;
n) all’articolo 102:
1) il comma 3 e’ abrogato;
2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l’impresa concedente che imputa
a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun
esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario.
Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto
economico i canoni di locazione finanziaria,
la deduzione e’ ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore ai
due terzi del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma
del comma 2, in relazione all’attivita’ esercitata
dall’impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato
inferiore a undici anni ovvero superiore
a diciotto anni, la deduzione e’ ammessa
se la durata del contratto non e’, rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno
a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita’
dei canoni di locazione finanziaria e’ ammessa
a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito
a norma del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e’ soggetta
alle regole dell’articolo 96»;
o) all’articolo 102-bis, il comma 4 e’
abrogato;
p) all’articolo 108, comma 2, i periodi
dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo d’imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza
e congruita’ stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle
stesse, del volume dei ricavi dell’attivita’ caratteristica
dell’impresa e dell’attivita’ internazionale
dell’impresa. Sono comunque deducibili
le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore
a euro 50»;
q) all’articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole
da: «Gli ammortamenti dei beni materiali»
fino a: «, che hanno concorso alla formazione
del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le
parole: «per la parte corrispondente al rapporto
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d’impresa o
che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi»;
3) il comma 6 e’ abrogato;
r) all’articolo 119, comma 1, lettera d),
la parola: «ventesimo» e’ sostituita dalla seguente:
«sedicesimo»;
s) l’articolo 122 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 122. – (Obblighi della societa’ o
ente controllante). – 1. La societa’ o ente
controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato, calcolando il reddito
complessivo globale risultante dalla somma
algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati
da ciascuna delle societa’ partecipanti al
regime del consolidato e procedendo alla liquidazione
dell’imposta di gruppo secondo
le disposizioni attuative contenute nel decreto
ministeriale di cui all’articolo 129 e
in quello di approvazione del modello annuale
di dichiarazione dei redditi»;
t) all’articolo 134, comma 1, la lettera
a) e’ abrogata;
u) all’articolo 152, comma 2, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Si applicano
le disposizioni dell’articolo 101,
comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l’articolo 139 e’ inserito il seguente:
«Art. 139-bis. – (Recupero delle perdite
compensate). – 1. Nell’ipotesi di interruzione
o di mancato rinnovo del consolidato mondiale,
i dividendi o le plusvalenze derivanti
dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni
nelle societa’ consolidate, percepiti o
realizzate dall’ente o societa’ consolidante
dal periodo d’imposta successivo all’ultimo
periodo di consolidamento, per la parte
esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza
della differenza tra le perdite della
societa’ estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa societa’ inclusi nel consolidato.
La stessa regola si applica durante il
periodo di consolidamento in caso di riduzione
della percentuale di possesso senza il
venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all’articolo 142
sono stabilite le disposizioni attuative del
comma 1 del presente articolo, anche per il
coordinamento con gli articoli 137 e 138»;
aa) all’articolo 172, comma 7, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto
in avanti di cui al comma 4 dell’articolo
96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l),
m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta
di applicazione, il limite di deducibilita’
degli interessi passivi e’ aumentato di un importo
pari, rispettivamente, a 10.000 e a
5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma
33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui
al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione
in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai
fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a
quello in corso al 1º gennaio 2004. La disposizione
di cui al comma 33, lettera n), numero
1), si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui
al numero 2) della stessa lettera n), concernente
la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai
contratti stipulati a partire dal 1º gennaio
2008. In attesa della revisione generale dei
coefficienti di ammortamento tabellare, per
il solo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, per i beni
nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello
stesso periodo, esclusi quelli indicati nella
lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 e
nel comma 7, primo periodo, dell’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica la riduzione a meta’ del coefficiente
tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo
102 del predetto testo unico, e l’eventuale
differenza non imputata a conto economico
puo’ essere dedotta nella dichiarazione dei
redditi. La disposizione del periodo precedente
non assume rilievo ai fini del versamento
degli acconti relativi al secondo periodo
d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui
al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto
dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma
restando l’applicazione in via transitoria
delle disposizioni dell’articolo 109, comma
4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nel testo previgente alle modifiche apportate
dalla presente legge, per il recupero
delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre
2007. Il contribuente ha tuttavia la facolta’
di eliminare il vincolo di disponibilita’ gravante
sulle riserve in sospensione, ma senza
alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli
altri elementi, assoggettandole in tutto o
in parte a imposta sostitutiva con aliquota
dell’1 per cento; l’imposta sostitutiva deve
essere versata in unica soluzione entro il termine
di versamento dell’imposta sul reddito
relativa al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti
e le altre rettifiche di valore
imputati al conto economico a partire dall’esercizio
dal quale, in conseguenza della modifica
recata dal comma 33, lettera q), numero
1), decorre l’eliminazione delle deduzioni
extracontabili, possono essere disconosciuti
dall’Amministrazione finanziaria se
non coerenti con i comportamenti contabili
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi,
salva la possibilita’ per l’impresa di dimostrare
la giustificazione economica di
detti componenti in base a corretti princı’pi
contabili. L’eliminazione della rettifica di
consolidamento concernente la quota imponibile
dei dividendi distribuiti dalle societa’
controllate, conseguente alle modifiche recate
dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto
dalle delibere di distribuzione adottate a
partire dal 1º settembre 2007, esclusa la delibera
riguardante la distribuzione dell’utile
relativo all’esercizio anteriore a quello in
corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione
delle rettifiche di consolidamento concernenti
il regime di neutralita’ per i trasferimenti
infragruppo, conseguente alle modifiche
recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica ai trasferimenti effettuati a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta
ferma l’applicazione degli articoli 124,
comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1,
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
35. Tra le spese e gli altri componenti negativi
indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo
90 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
comprendono gli interessi passivi relativi a
finanziamenti contratti per l’acquisizione degli
immobili indicati al comma 1 dello stesso
articolo 90. La disposizione del periodo precedente
costituisce norma di interpretazione
autentica.
36. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze e’ istituita una commissione
di studio sulla fiscalita’ diretta e indiretta
delle imprese immobiliari, con il compito
di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione
di modifiche normative, con effetto
anche a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007,
volte alla semplificazione e alla razionalizzazione
del sistema vigente, tenendo conto
delle differenziazioni esistenti tra attivita’ di
gestione e attivita’ di costruzione e della possibilita’
di prevedere, compatibilmente con le
esigenze di gettito, disposizioni agevolative
in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia
abitativa, ferma restando, fino all’applicazione
delle suddette modifiche normative,
la non rilevanza ai fini dell’articolo 96
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi
passivi relativi a finanziamenti garantiti
da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37. L’imprenditore individuale che alla
data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili
strumentali di cui all’articolo 43,
comma 2, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, puo’, entro il 30 aprile 2008,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell’impresa, con effetto dal periodo
di imposta in corso alla data del 1º
gennaio 2008, mediante il pagamento di
una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e dell’imposta
sul valore aggiunto, nella misura del 10 per
cento della differenza tra il valore normale
di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione
e’ soggetta all’imposta sul valore aggiunto,
l’imposta sostitutiva e’ aumentata di un importo
pari al 30 per cento dell’imposta sul
valore aggiunto applicabile al valore normale
con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili,
il valore normale e’ quello risultante
dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale
ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo
12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente
la procedura per l’attribuzione della
rendita catastale. L’imprenditore che si avvale
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
deve versare il 40 per cento dell’imposta
sostitutiva entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo
di imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007 e la restante parte in due rate di pari
importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16
marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versare contestualmente al versamento di
ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
38. Al fine di garantire l’invarianza del livello
di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze,
in relazione alla riduzione dell’aliquota
dell’imposta sul reddito delle societa’
disposta dal comma 33 del presente articolo,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono proporzionalmente rideterminate
le percentuali di cui agli articoli 47,
comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma
3, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
39. Con il medesimo decreto di cui al
comma 38 sono altresı’ determinate la normativa
transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d’imposta
2008, le persone fisiche titolari di redditi
d’impresa e di redditi da partecipazione in
societa’ in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato
possono optare per l’assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l’aliquota
del 27,5 per cento, a condizione che i redditi
prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo
prelievo o distribuzione, i redditi
soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e
l’imposta gia’ versata si scomputa dall’imposta
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
41. L’opzione prevista dal comma 40 non
e’ esercitabile se le imprese o le societa’ sono
in contabilita’ semplificata. In apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi deve essere
data indicazione del patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei periodi
d’imposta nei quali e’ applicato il regime
di cui al comma 40 e delle altre componenti
del patrimonio netto. Le somme trasferite
dal patrimonio dell’impresa a quello
personale dell’imprenditore o dei soci, al
netto delle somme versate nello stesso periodo
d’imposta, costituiscono prelievi degli
utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza,
di quelli degli esercizi precedenti.
L’importo che supera il patrimonio si considera
prelievo degli utili dei periodi d’imposta
successivi, da assoggettare a tassazione in
tali periodi. In caso di revoca dell’opzione,
si considerano prelevati o distribuiti gli utili
ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono dettate le disposizioni
attuative del regime di cui ai commi
40 e 41, con particolare riferimento, tra l’altro,
ai termini e alle modalita’ dell’opzione, al
regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento
dell’imposta e al coordinamento con le altre
disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi e in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell’articolo
119 della Costituzione, con particolare
riferimento alla individuazione delle regole
fondamentali per assicurare il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema
tributario di livello substatuale, l’imposta regionale
sulle attivita’ produttive (IRAP) assume
la natura di tributo proprio della regione
e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, e’
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare
il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione
del patto di stabilita’ e crescita
adottato dall’Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica fissati a livello europeo, evitando
interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni
e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l’indeducibilita’ dell’IRAP dalle imposte
statali. Le regioni non possono modificare
le basi imponibili; nei limiti stabiliti
dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota,
le detrazioni e le deduzioni, nonche´
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione
del presente comma in conformita’ all’articolo
3, commi 158 e 159, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e’ approvato lo schema di regolamento-
tipo regionale recante la disciplina
della liquidazione, dell’accertamento e della
riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale.
Nell’ambito del regolamento di cui
al periodo precedente sono individuate le
norme derogabili dalle regioni; in ogni caso
il regolamento, al fine di evitare incrementi
di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione,
accertamento e riscossione sono affidate
all’Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti
regionali conformi al regolamento-tipo di
cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita’
di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’IRAP, nei territori delle singole regioni,
prosegue nelle forme e nei modi previsti
dalla legislazione vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina
delle operazioni di riorganizzazione aziendale,
al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 172, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2-ter dell’articolo 176
puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni
e i termini ivi stabiliti, anche dalla
societa’ incorporante o risultante dalla fusione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito
di tali operazioni»;
b) all’articolo 173, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2-ter dell’articolo 176
puo’ essere applicato, con le modalita’, le condizioni
e i termini ivi stabiliti, anche dalla
societa’ beneficiaria dell’operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito
di tali operazioni»;
c) all’articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende
e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento»;
d) all’articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione
che il soggetto conferitario rientri fra
quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere
a) e b)» sono soppresse;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche se il conferente o il conferitario
e’ un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate
nel territorio dello Stato»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell’unica
azienda dell’imprenditore individuale, la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute
a seguito del conferimento e’ disciplinata dagli
articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo
come costo delle stesse l’ultimo valore
fiscale dell’azienda conferita.
2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa’
conferitaria puo’ optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio nel corso
del quale e’ stata posta in essere l’operazione
o, al piu’ tardi, in quella del periodo d’imposta
successivo, per l’applicazione, in tutto o
in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio
agli elementi dell’attivo costituenti
immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle
societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, con aliquota del 12 per cento
sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per
cento sulla parte dei maggiori valori che eccede
5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori
valori che eccede i 10 milioni di euro. I
maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva
si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento
a partire dal periodo d’imposta
nel corso del quale e’ esercitata l’opzione;
in caso di realizzo dei beni anteriormente
al quarto periodo d’imposta successivo
a quello dell’opzione, il costo fiscale e’
ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva e dell’eventuale maggior
ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva
versata e’ scomputata dall’imposta sui
redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime
di continuita’ dei valori fiscali riconosciuti»
sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di
continuita’ dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva» e le parole: «totale»
e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti
parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi
1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 e’ abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si
applicano alle operazioni effettuate a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina
dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma
46, lettera d), numero 3), puo’ essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori
fiscali ai maggiori valori di bilancio
iscritti in occasione di operazioni effettuate
entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007, nei limiti dei disallineamenti
ancora esistenti alla chiusura di detto periodo
o del periodo successivo. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l’esercizio e gli effetti
dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione
dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento
con le disposizioni recate dai
commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni
aziendali. In caso di applicazione parziale
dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione
puo’ essere subordinato al rispetto
di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima
delle quali pari al 30 per cento, la seconda
al 40 per cento e la terza al 30 per cento;
sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti
gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo
109, comma 4, lettera b), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
previgente alle modifiche recate dalla
presente legge, puo’ essere recuperata a tassazione
mediante opzione per l’applicazione di
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle societa’ e dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro,
del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori
che eccede 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede i 10 milioni
di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva
puo’ essere anche parziale e, in tal
caso, deve essere richiesta per classi omogenee
di deduzioni extracontabili. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni attuative per la definizione
delle modalita’, dei termini e degli effetti dell’esercizio
dell’opzione. Si applicano le disposizioni
del comma 2-ter, secondo periodo,
dell’articolo 176 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima
delle quali pari al 30 per cento, la seconda
al 40 per cento e la terza al 30 per cento;
sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti
gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
49. L’ammontare delle differenze tra valori
civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali
delle societa’ aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio
precedente a quello di esercizio dell’opzione
per l’adesione al consolidato o di
rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai
sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
netto delle rettifiche gia’ operate, puo’ essere
assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle societa’ nella misura
del 6 per cento. La disposizione del periodo
precedente si applica anche per le differenze
da riallineare ai sensi dell’articolo
115 del predetto testo unico. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate
le relative disposizioni attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione
della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiarativa
da quella concernente le imposte sul reddito,
al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle societa’ di capitali
e degli enti commerciali). – 1. Per i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita’ di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e’ determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle
voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e
d), 12) e 13), cosı’ come risultanti dal conto
economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princı’pi contabili internazionali, la
base imponibile e’ determinata assumendo le
voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma
1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per
il personale dipendente e assimilato classificate
in voci diverse dalla citata voce di cui
alla lettera B), numero 9), dell’articolo
2425 del codice civile, nonche´ i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del
presente decreto; la quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche´ le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al
cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione
del valore della produzione. Sono comunque
ammesse in deduzione quote di ammortamento
del costo sostenuto per l’acquisizione
di marchi d’impresa e a titolo di avviamento
in misura non superiore a un diciottesimo del
costo indipendentemente dall’imputazione al
conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili
in voci del conto economico diverse da
quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati
a componenti rilevanti della base imponibile
di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione
nel conto economico, i componenti
positivi e negativi del valore della produzione
sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai princı’pi contabili
adottati dall’impresa»;
b) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle societa’ di
persone e delle imprese individuali). – 1.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b), la base imponibile e’ determinata
dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f)
e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni
delle rimanenze finali di cui agli articoli
92 e 93 del medesimo testo unico, e
l’ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei
servizi, dell’ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali e immateriali. Non sono deducibili:
le spese per il personale dipendente
e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell’articolo 11 del presente decreto; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l’imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
I componenti rilevanti si assumono secondo
le regole di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione valevoli
per la determinazione del reddito d’impresa
ai fini dell’imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime
di contabilita’ ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione
netta secondo le regole di cui all’articolo 5.
L’opzione e’ irrevocabile per tre periodi
d’imposta e deve essere comunicata con le
modalita’ e nei termini stabiliti con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine
del triennio l’opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno
che l’impresa non opti, secondo le modalita’
e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore
della produzione netta secondo le regole del
comma 1; anche in questo caso, l’opzione e’
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile
»;
c) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle banche e di altri
enti e societa’ finanziari). – 1. Per le banche
e gli altri enti e societa’ finanziari indicati
nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni,
salvo quanto previsto nei successivi commi,
la base imponibile e’ determinata dalla
somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita’ agli
schemi risultanti dai provvedimenti emessi
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d’intermediazione ridotto del
50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e
immateriali ad uso funzionale per un importo
pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo
pari al 90 per cento.
2. Per le societa’ di intermediazione mobiliare
e gli intermediari, diversi dalle banche,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell’articolo 1 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo
previsto dall’articolo 20 dello stesso
decreto, assume rilievo la differenza tra la
somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di
pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall’intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di
pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall’intermediario.
3. Per le societa’ di gestione dei fondi comuni
di investimento, di cui al citato testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si
assume la differenza tra le commissioni attive
e passive.
4. Per le societa’ di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni
di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e
4, si deducono i componenti negativi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura
ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono
cosı’ come risultanti dal conto economico
dell’esercizio redatto secondo i criteri
contenuti nei provvedimenti della Banca
d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio
2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi, per i quali assumono rilevanza i
bilanci compilati in conformita’ ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla
Banca centrale europea ai sensi dello Statuto
del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa
formulate in materia, la base imponibile e’
determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni
e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di
banconote;
d) risultato netto della redistribuzione
del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, nella misura del 90
per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura
del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti
non e’ comunque ammessa la deduzione:
dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell’articolo 11; della quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell’imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base
a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche´ le plusvalenze
e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa,
ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio
e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono in
ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa
e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall’imputazione al conto
economico.
9. Per le societa’ la cui attivita’ consiste, in
via esclusiva o prevalente, nella assunzione
di partecipazioni in societa’ esercenti attivita’
diversa da quella creditizia o finanziaria,
per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione,
ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale
dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la base imponibile e’ determinata aggiungendo
al risultato derivante dall’applicazione
dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi
attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati»;
d) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Determinazione del valore
della produzione netta delle imprese di assicurazione).
– 1. Per le imprese di assicurazione,
la base imponibile e’ determinata apportando
alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto
tecnico dei rami vita (voce 80) del conto
economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali,
ovunque classificati, e le altre spese di
amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti
nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque
ammessi in deduzione: le spese per il
personale dipendente e assimilato ovunque
classificate nonche´ i costi, i compensi e gli
utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le
perdite e le riprese di valore dei crediti; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; l’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di
legge, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili, nonche´ le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di
immobili che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni
alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta
l’attivita’ dell’impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione.
Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo sostenuto
per l’acquisizione di marchi d’impresa
e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall’imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono
cosı’ come risultanti dal conto economico
dell’esercizio redatto in conformita’ ai
criteri contenuti nel decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall’ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 289 del 12 dicembre 1997»;
e) all’articolo 8, comma 1, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I compensi, i
costi e gli altri componenti si assumono
cosı’ come rilevanti ai fini della dichiarazione
dei redditi»;
f) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e
3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a
10.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a
9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1)
e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole:
«di cui all’articolo 81» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche´ i compensi attribuiti per
obblighi di fare, non fare o permettere, di
cui all’articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro
8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro
2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro
3.700» e «euro 1.850», ed e’ aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere b) e c), l’importo
delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere
e’ aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;
– 20 –
5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari
a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a euro 1.850»;
g) l’articolo 11-bis e’ abrogato;
h) all’articolo 16, comma 1, le parole:
«l’aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per
cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. L’ammontare complessivo dei componenti
negativi dedotti dalla base imponibile
IRAP fino al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito
prospetto di cui all’articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e’ recuperato
a tassazione in sei quote costanti a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla suddetta data del 31 dicembre
2007; in corrispondenza di tale recupero, si
determina lo svincolo, per la quota IRAP,
delle riserve in sospensione indicate nel suddetto
prospetto. Per le quote residue dei
componenti negativi la cui deduzione sia
stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi
le regole precedenti, ad eccezione
delle quote residue derivanti dall’applicazione
del comma 3 dell’articolo 111 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, il
cui ammontare complessivo e’ deducibile in
sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla suddetta
data del 31 dicembre 2007. Resta
fermo il concorso alla formazione della
base imponibile delle quote residue delle
plusvalenze o delle altre componenti positive
conseguite fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia
stata rateizzata in applicazione della precedente
disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria
in materia di accertamento e di riscossione
prevista dal decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, la dichiarazione annuale dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive
non deve essere piu’ presentata in forma unificata
e deve essere presentata direttamente
alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i
nuovi termini e le modalita’ di presentazione
della dichiarazione IRAP e sono dettate le
opportune disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche
in deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi possono essere utilizzati nel limite annuale
di 250.000 euro. L’ammontare eccedente
e’ riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed e’ comunque compensabile
per l’intero importo residuo a partire
dal terzo anno successivo a quello in cui
si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica
al credito d’imposta di cui all’articolo 1,
comma 271, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 56, le disposizioni del comma 53,
primo e secondo periodo, con particolare riferimento
alle imprese impegnate in processi
di ricerca e sviluppo, non si applicano alle
imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
– 21 –
della Comunita’ europea, con un fatturato annuo
non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di
cui ai commi da 242 a 249 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione
in un mercato regolamentato a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2007.
55. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 54, con particolare riferimento
alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, e’ subordinata alla presentazione
all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva
ai sensi dell’articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare
la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo
comma 54.
56. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, e’ istituito un
Fondo destinato alle finalita’ di cui al comma
54, con dotazione nel limite di 10 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2008. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
sono emanate le disposizioni di applicazione
dei commi 54 e 55, anche al fine di
stabilire le procedure per assicurare il rispetto
del limite di stanziamento di cui al
primo periodo.
57. L’efficacia delle disposizioni dei
commi da 54 a 56 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina
del reddito d’impresa, conseguente al completo
recepimento delle direttive 2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al fine di razionalizzare e semplificare
il processo di determinazione del reddito dei
soggetti tenuti all’adozione dei princı’pi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto
delle specificita’ delle imprese del settore bancario
e finanziario, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 1, le parole:
«aumentato o diminuito dei componenti che
per effetto dei princı’pi contabili internazionali
sono imputati direttamente a patrimonio
» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai princı’pi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche
in deroga alle disposizioni dei successivi
articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione
in bilancio previsti da detti princı’
pi contabili»;
b) all’articolo 85, il comma 3 e’ sostituito
dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 1 costituiscono immobilizzazioni
finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’pi
contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti
per la negoziazione»;
c) all’articolo 87, comma 1, lettera a),
la parola: «diciottesimo» e’ sostituita dalla seguente:
«dodicesimo»;
d) all’articolo 89, dopo il comma 2 e’ inserito
il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni detenuti
per la negoziazione concorrono per il
loro intero ammontare alla formazione del
reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»;
e) all’articolo 94, dopo il comma 4 e’ inserito
il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base
alla corretta applicazione di tali princı’pi assume
rilievo anche ai fini fiscali»;
f) all’articolo 101:
1) il comma 1-bis e’ abrogato;
2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo
le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-
bis»;
g) all’articolo 103, dopo il comma 3 e’
inserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princı’pi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d’impresa e dell’avviamento e’ ammessa
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere
dall’imputazione al conto economico»;
h) all’articolo 109, dopo il comma 3-
quater e’ inserito il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-
quater non si applicano ai soggetti che redigono
il bilancio in base ai princı’pi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i) all’articolo 110, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle
lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni
indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e),
che si considerano immobilizzazioni finanziarie
ai sensi del comma 3-bis dello stesso
articolo, imputati a conto economico in
base alla corretta applicazione di tali princı’
pi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica
solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni, posseduti per
un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo
87, comma 1, lettera a), aventi gli altri
requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e’ ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la
quota esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princı’pi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/
2002, i componenti positivi e negativi che
derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali princı’pi,
delle passivita’ assumono rilievo anche ai
fini fiscali»;
l) all’articolo 112, dopo il comma 3 e’
inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princı’
pi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali
principi assumono rilievo anche ai fini fiscali
».
59. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e’ abrogato.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 13 del predetto decreto
legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di
attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare,
il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai
fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni
temporali e classificazioni adottate in base
alla corretta applicazione dei princı’pi contabili
internazionali di cui al citato regolamento
(CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti
negativi ovvero doppia tassazione o
nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento
ai fini fiscali delle transazioni che vedano
coinvolti soggetti che redigono il bilancio
di esercizio in base ai richiamati princı’pi
contabili internazionali e soggetti che redigono
il bilancio in base ai princı’pi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princı’pi
contabili internazionali in materia di aggregazioni
aziendali con la disciplina fiscale in
materia di operazioni straordinarie, anche ai
fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei
princı’pi contabili internazionali con le norme
sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princı’pi
contabili internazionali in materia di cancellazione
delle attivita’ e passivita’ dal bilancio
con la disciplina fiscale relativa alle perdite
e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle disposizioni relative alla prima
applicazione dei princı’pi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento
ai fini fiscali dei costi imputabili, in
base ai princı’pi contabili internazionali, a diretta
riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento
delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita’
dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 58 con quelli assunti
nei precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e
59 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Per i periodi d’imposta precedenti,
sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione
dei princı’pi contabili internazionali,
purche´ coerenti con quelli che sarebbero derivati
dall’applicazione delle disposizioni introdotte
dal comma 58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princı’pi contabili internazionali di
cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All’articolo 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni
e dei versamenti di cui al precedente
periodo non si tiene conto delle eccedenze
detraibili, risultanti dalle dichiarazioni
annuali relative al periodo d’imposta precedente,
degli enti e societa’ diversi da quelli
per i quali anche in tale periodo d’imposta
l’ente o societa’ controllante si e’ avvalso
della facolta’ di cui al presente comma. Alle
eccedenze detraibili degli enti e delle societa’
per i quali trova applicazione la disposizione
di cui al precedente periodo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 30».
64. La disposizione di cui al comma 63 si
applica a partire dalla liquidazione IVA di
gruppo relativa all’anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell’articolo
8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell’articolo
4 del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, e’ soppresso.
In relazione a quanto previsto dal primo periodo
del presente comma e in considerazione
dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta
previsti dagli articoli 7 e 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie
a tale fine preordinate, esistenti presso
la contabilita’ speciale 1778 – Fondi di bilancio,
sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le
predette risorse sono versate al bilancio dello
Stato nella misura di 450 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010.
66. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la
parola: «15» e’ sostituita dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» e’ sostituita
dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 e’ abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della
Commissione delle Comunita’ europee
n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole: «soggetti non residenti nel territorio
dello Stato» sono inserite le seguenti:
«diversi dalle societa’ ed enti indicati nel
comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le
parole: «azionisti di risparmio» sono inserite
le seguenti: «e dalle societa’ ed enti indicati
nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le
parole: «di cui al comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis e’ inserito il
seguente:
«3-ter. La ritenuta e’ operata a titolo di
imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento
sugli utili corrisposti alle societa’ e agli enti
soggetti ad un’imposta sul reddito delle societa’
negli Stati membri dell’Unione europea
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni,
agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato»;
b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e
3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e
3-ter»;
c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole:
«commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si
applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. A tal fine, le societa’ ed enti
che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione
gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio
di cui al periodo precedente e di quelli
formati in altri esercizi.
69. Fino all’emanazione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 168-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 83, lettera n), del presente
articolo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del comma 3-ter dell’articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 67, lettera a), numero 4), del presente
articolo, gli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo sono quelli
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la crescita dimensionale
delle aggregazioni professionali, funzionale
al miglioramento della qualita’ dei
servizi forniti alla collettivita’ e dell’organizzazione
del lavoro, agli studi professionali
associati o alle altre entita’ giuridiche, anche
in forma societaria, risultanti dall’aggregazione
di almeno quattro ma non piu’ di dieci
professionisti, e’ attribuito un credito d’imposta
di importo pari al 15 per cento dei costi
sostenuti per l’acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, dei beni indicati al
comma 73, nonche´ per l’ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche
sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici
convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione
dei servizi di medicina primaria, i
limiti minimo e massimo del numero di professionisti
interessati all’operazione di aggregazione,
di cui al precedente periodo, possono
essere elevati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
71. Il credito d’imposta di cui al comma
70 spetta, con riferimento alle operazioni di
aggregazione effettuate nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010,
per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l’operazione di aggregazione risulta effettuata
e nei successivi dodici mesi.
72. Il credito d’imposta di cui al comma
70, spettante a condizione che tutti i soggetti
partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l’attivita’ professionale esclusivamente
all’interno della struttura risultante
dall’aggregazione, ovvero, per i servizi di
medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente
stabilite con il decreto di cui al
comma 70, non si applica alle strutture che
in forma associata si limitano ad eseguire attivita’
meramente strumentali per l’esercizio
dell’attivita’ professionale.
73. Il credito d’imposta di cui al comma
70 e’ commisurato all’ammontare complessivo
dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature
informatiche, macchine d’ufficio, impianti
ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti
nuove tecnologie di servizi.
74. Il credito d’imposta di cui al comma
70, indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi, e’ utilizzabile in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
75. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro della giustizia, sono determinate
le modalita’ di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite
le procedure di monitoraggio e di controllo,
nonche´ specifiche cause di revoca, totale
o parziale, del credito d’imposta e di applicazione
delle sanzioni, anche nei casi in
cui, nei tre anni successivi all’aggregazione,
il numero dei professionisti associati si riduca
in modo significativo rispetto a quello
esistente dopo l’aggregazione.
76. L’efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 70 a 75 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita’ europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
77. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo
possono, per le prestazioni di organizzazione
di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell’imposta. In tali casi le
agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l’imposta dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta
di operazioni effettuate a diretto vantaggio
del cliente. Il diritto alla detrazione sorge
nel momento in cui diventa esigibile l’imposta
per la prestazione in relazione alla quale
le agenzie di viaggi e turismo optano per il
regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino
sia il regime ordinario dell’imposta sia
il regime speciale d’imposizione sul margine,
le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilita’
le operazioni che rientrano in ciascuno di tali
regimi».
78. L’efficacia della disposizione di cui al
comma 77 e’ subordinata alla concessione di
una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte
dei competenti organi comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero
123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «spettacoli di burattini, marionette
e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati
e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli
di burattini e marionette ovunque tenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi
corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti
».
80. Al fine di armonizzare la legislazione
italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni
professionali specifiche di medicina
legale sono assoggettate al regime ordinario
dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere
dal periodo d’imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo
del comma 8 dell’articolo 36 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento
dedotte nei periodi di imposta precedenti al
periodo di imposta in corso al 4 luglio
2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite
proporzionalmente al costo dell’area e
al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione
delle norme, oggetto di mancata
conversione, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis e’ sostituito
dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresı’ residenti,
salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente
e trasferiti in Stati o territori diversi
da quelli individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale»;
b) all’articolo 10, comma 1, lettera ebis),
secondo periodo, le parole: «e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis»;
c) all’articolo 47, comma 4, il primo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Nonostante
quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del
reddito imponibile gli utili provenienti da societa’
residenti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis, salvo i casi in cui gli stessi
non siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo
168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione,
a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalita’ del comma 5, lettera
b), dello stesso articolo 167, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell’articolo 87»;
d) all’articolo 68, comma 4, nel primo
periodo, le parole: «Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato
ai sensi dell’articolo 167, comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis»;
e) all’articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le
parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati
nel decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni,» sono sostituite
dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole:
«istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite
dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso
da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis,»;
f) all’articolo 87, comma 1, la lettera c)
e’ sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale della societa’ partecipata
in uno Stato o territorio di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione,
a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalita’ di cui al comma 5, lettera
b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin dall’inizio
del periodo di possesso, l’effetto di localizzare
i redditi in Stati o territori diversi da
quelli individuati nel medesimo decreto di
cui all’articolo 168-bis»;
g) all’articolo 89, comma 3, il primo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Qualora si
verifichi la condizione di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione
di cui al comma 2 si applica agli
utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), stipulati con
tali soggetti residenti negli Stati o territori
di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente
ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalita’ del comma 5, lettera
b), dell’articolo 167, siano rispettate le
condizioni di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 87»;
h) all’articolo 110:
1) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis. Tale deduzione e’ ammessa
per le operazioni intercorse con imprese residenti
o localizzate in Stati dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati
o territori non appartenenti all’Unione europea
aventi regimi fiscali privilegiati» sono
sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi
da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis. Tale disposizione non si applica
ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto
»;
i) all’articolo 132, comma 4, secondo
periodo, le parole: «residenti in uno Stato o
territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 167, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli
Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168- bis»;
l) all’articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Stati o territori con regime fiscale privilegiato
» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le
parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati» sono sostituite dalle seguenti:
«situate in Stati o territori diversi da quelli
di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 e’ abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole:
«dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
di cui al comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis»;
m) all’articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Stati o territori con regime fiscale privilegiato
» sono sostituite dalle seguenti:
«Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: «La norma di cui al
presente comma non si applica per le partecipazioni
in soggetti residenti negli Stati o
territori di cui al citato decreto relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate in Stati o territori diversi da
quelli di cui al medesimo decreto»;
n) dopo l’articolo 168 e’ inserito il seguente:
«Art. 168-bis. – (Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni).
– 1. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli
10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma
3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo
unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonche´
nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e
6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni,
nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e’ sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 47, comma 4,
68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3,
132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168,
comma 1, del presente testo unico, nonche´
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni».
84. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati
nel precedente periodo sono emessi da
societa’ o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
e’ rappresentato da azioni non negoziate
in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a)
al doppio del tasso ufficiale di riferimento,
per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati
in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto, o collocati mediante offerta
al pubblico ai sensi della disciplina vigente
al momento di emissione; b) al tasso ufficiale
di riferimento aumentato di due terzi,
per le obbligazioni e i titoli similari diversi
dai precedenti»;
2) al comma 5, il terzo periodo e’ sostituito
dal seguente: «L’aliquota della ritenuta
e’ stabilita al 27 per cento se i percipienti
sono residenti negli Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917»;
b) all’articolo 27, comma 4, lettera b),
le parole: «sull’intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni,
titoli, strumenti finanziari e contratti
non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo
65, da societa’ ed enti residenti in Paesi o territori
a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
167, comma 4, del citato testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «sull’intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all’impresa ai
sensi dell’articolo 65, da societa’ ed enti residenti
negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis del citato testo
unico»;
c) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera
f-quater), le parole: «in uno degli Stati o
nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati
ai sensi dell’articolo 167, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite
dalle seguenti: «in uno Stato o territorio
diverso da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917».
85. All’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole:
«e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato
in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti:
«e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,»;
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239,»
sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,».
86. All’articolo 2, comma 5, secondo periodo,
del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole:
«effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze
in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da
soggetti residenti in Stati o territori individuati
dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze previsto dall’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole:
«che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni
» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole:
«Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c)
e’ abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83
a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal
comma 89, a decorrere dal periodo di imposta
che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La disposizione di cui al comma 83,
lettera a), si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto;
fino al periodo d’imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dalla lettera n) del comma 83 del presente
articolo, sono altresı’ inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione
del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli
Stati o territori che, prima della data di entrata
in vigore della presente legge, non
sono elencati nei decreti del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107
del 10 maggio 1999, e successive modificazioni,
nonche´ nei decreti del Ministero dell’economia
e delle finanze 21 novembre
2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio
2002. Sono altresı’ inclusi, per il medesimo
periodo, nel decreto di cui al citato articolo
168-bis, gli Stati o territori di cui all’articolo
2 del citato decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente
ai soggetti ivi indicati, nonche´ gli
Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.
91. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-
legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio
2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno
2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008».
92. All’articolo 9 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 e’ sostituito
dal seguente:
«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione
della dichiarazione dei redditi e ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive
(IRAP), che nella relazione di revisione
omettono, ricorrendone i presupposti, di
esprimere i giudizi prescritti dall’articolo
2409-ter, terzo comma, del codice civile,
sono puniti, qualora da tali omissioni derivino
infedelta’ nella dichiarazione dei redditi
o ai fini dell’IRAP, con la sanzione amministrativa
fino al 30 per cento del compenso
contrattuale relativo all’attivita’ di redazione
della relazione di revisione e, comunque,
non superiore all’imposta effettivamente accertata
a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione
dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, oltre
alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a
euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano
a partire dal bilancio relativo all’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
94. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5 e’ sostituito
dal seguente: «La dichiarazione delle
societa’ e degli enti soggetti all’imposta sul
reddito delle societa’ sottoposti al controllo
contabile ai sensi del codice civile o di leggi
speciali e’ sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione».
95. L’autorizzazione di spesa di cui al
comma 12 dell’articolo 15-bis del decretolegge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, e’ ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. I risparmi in
termini di minori spese per interessi derivanti
dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto
con riferimento alla predetta autorizzazione
di spesa sono iscritti, per un importo
non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
96. Ai fini dell’applicazione del regime
previsto dai commi da 96 a 117, si considerano
contribuenti minimi le persone fisiche
esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni
che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero
hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori
dipendenti o collaboratori di cui all’articolo
50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita’ riconducibile a
un progetto, programma di lavoro o fase di
esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, ne´ erogato somme sotto forma di utili
da partecipazione agli associati di cui all’articolo
53, comma 2, lettera c), dello stesso
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non
hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni
all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali
si considerano effettuati sulla base
dei criteri di cui all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono
l’esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di
inizio di attivita’ di cui all’articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di presumere la sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di
regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi
di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita’ d’impresa o arti
e professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a societa’ di persone o
associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa’ a responsabilita’ limitata di
cui all’articolo 116 del medesimo testo
unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano
l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa
e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari
e sulle importazioni. I medesimi contribuenti,
per gli acquisti intracomunitari e
per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell’imposta, integrano la fattura
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
101. L’applicazione del regime di cui ai
commi da 96 a 117 comporta la rettifica
della detrazione di cui all’articolo 19-bis2
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche
per opzione, al regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto. Il versamento e’ effettuato
in un’unica soluzione, ovvero in cinque
rate annuali di pari importo senza applicazione
degli interessi. La prima o unica rata
e’ versata entro il termine per il versamento
a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa
all’anno precedente a quello di applicazione
del regime dei contribuenti minimi;
le successive rate sono versate entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta
sostitutiva di cui al comma 105 del presente
articolo. Il debito puo’ essere estinto anche
mediante compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo
anno in cui e’ applicata l’imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell’imposta relativa alle operazioni indicate
nell’ultimo comma dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e’ ancora
verificata l’esigibilita’.
103. L’eccedenza detraibile emergente
dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti
minimi, relativa all’ultimo anno in
cui l’imposta sul valore aggiunto e’ applicata
nei modi ordinari puo’ essere chiesta a rimborso
ai sensi dell’articolo 30, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo’ essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro
autonomo e’ costituito dalla differenza
tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti
nel periodo di imposta e quello delle
spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attivita’ di impresa o dell’arte o
della professione; concorrono, altresı’, alla
formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all’impresa o
all’esercizio di arti o professioni. I contributi
previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, compresi quelli corrisposti
per conto dei collaboratori dell’impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo
12 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ovvero, se non fiscalmente a carico,
qualora il titolare non abbia esercitato il diritto
di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono
dal reddito determinato ai sensi del
presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del
comma 104 si applica un’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento.
Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo
5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori
familiari, e’ dovuta dall’imprenditore.
Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di
reddito riferiti a esercizi precedenti a quello
da cui ha effetto il regime dei contribuenti
minimi, la cui tassazione o deduzione e’ stata
rinviata in conformita’ alle disposizioni del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 che
consentono o dispongono il rinvio, partecipano
per le quote residue alla formazione
del reddito dell’esercizio precedente a quello
di efficacia del predetto regime solo per
l’importo della somma algebrica delle predette
quote eccedente l’ammontare di 5.000
euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di 5.000 euro, le quote
si considerano azzerate e non partecipano
alla formazione del reddito del suddetto esercizio.
In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente
alla formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d’imposta anteriori a quello da cui decorre
il regime dei contribuenti minimi possono
essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi dei commi da
96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite
dal citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso
dell’applicazione del regime dei contribuenti
minimi sono computate in diminuzione del
reddito conseguito nell’esercizio d’impresa,
arte o professione dei periodi d’imposta successivi,
ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano,
ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni
dell’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi,
fermo restando l’obbligo di conservare, ai
sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti
minimi sono esonerati dagli obblighi
di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili. La dichiarazione dei redditi e’ presentata
nei termini e con le modalita’ definiti
nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
i contribuenti minimi sono esonerati
dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione
e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione
dei corrispettivi. I contribuenti minimi
sono, altresı’, esonerati dalla presentazione
degli elenchi di cui all’articolo 8-bis,
comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare
per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L’opzione, valida per almeno un
triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente
alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale,
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo,
fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. In deroga
alle disposizioni del presente comma, l’opzione
esercitata per il periodo d’imposta
2008 puo’ essere revocata con effetto dal successivo
periodo d’imposta; la revoca e’ comunicata
con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi
cessa di avere applicazione dall’anno successivo
a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica
una delle fattispecie indicate al comma
99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno
stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
superano il limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.
In tal caso sara’ dovuta l’imposta sul valore
aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno
solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente
il superamento del predetto limite o
la corresponsione dei predetti compensi,
salvo il diritto alla detrazione dell’imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
La cessazione dall’applicazione del regime
dei contribuenti minimi, a causa del superamento
di oltre il 50 per cento del limite di
cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta
l’applicazione del regime ordinario per
i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo
di imposta soggetto al regime previsto dai
commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare
salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i
compensi e le spese sostenute che, in base
alle regole del regime di cui ai predetti
commi, hanno gia’ concorso a formare il reddito
non assumono rilevanza nella determinazione
del reddito dei periodi di imposta successivi
ancorche´ di competenza di tali periodi;
viceversa quelli che, ancorche´ di competenza
del periodo soggetto al regime di cui
ai citati commi, non hanno concorso a formare
il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi
nel corso dei quali si verificano i presupposti
previsti dal regime di cui ai medesimi
commi. Corrispondenti criteri si applicano
per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime
ordinario di tassazione a quello previsto
dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti
di cui al comma 115 possono essere
dettate disposizioni attuative del presente
comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi
dall’applicazione degli studi di settore di
cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni
in materia di imposte dirette, imposta sul valore
aggiunto e imposta regionale sulle attivita’
produttive. In caso di infedele indicazione
da parte dei contribuenti minimi dei
dati attestanti i requisiti e le condizioni di
cui ai commi 96 e 99 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi
da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime
e massime stabilite dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del
10 per cento se il maggior reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il
regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall’anno successivo a
quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno una delle condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica
una delle fattispecie indicate al comma 99.
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno
stesso in cui l’accertamento e’ divenuto
definitivo, nel caso in cui i ricavi o i
compensi definitivamente accertati superino
il limite di cui al comma 96, lettera a), numero
1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo
caso operano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l’attuazione dei commi
da 96 a 114. Con uno o piu’ provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita’ di presentazione
della dichiarazione diverse da quelle
previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
116. Sono abrogati l’articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3,
commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. I contribuenti che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 32-
bis, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono applicare le disposizioni di cui ai
commi da 96 a 117 del presente articolo,
per il periodo d’imposta 2008, anche se
non e’ trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale previsto dalla predetta
disposizione. In tal caso la revoca di
cui all’ultimo periodo del predetto articolo
32-bis, comma 7, e’ comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente
alla scelta operata e si applicano le
disposizioni di cui al comma 101 del presente
articolo. All’articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
le parole: «che applicano il regime
di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«che applicano, agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia
».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96
a 116 si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2008. Ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio
dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si
tiene conto delle disposizioni di cui ai
commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel
caso di imprese familiari di cui all’articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’acconto e’ dovuto
dal titolare anche per la quota imputabile ai
collaboratori dell’impresa familiare.
118. All’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater,
le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali
» sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplificazione
degli adempimenti degli operatori doganali
e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell’Amministrazione finanziaria, e’ consentito
il pagamento o il deposito dei diritti
doganali mediante bonifico bancario o postale.
A tale fine e’ autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilita’ speciale, presso la
Banca d’Italia, su cui far affluire le relative
somme. Le modalita’ di riversamento all’Erario
o agli altri enti beneficiari sono stabilite
con successivo decreto del capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche
gestite dal Ministero dell’economia e delle
finanze, il termine di cui all’articolo 64,
comma 3, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ prorogato al 31 dicembre
2008.
121. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e’ inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Semplificazione della dichiarazione
annuale). – 1. Al fine di semplificare
la dichiarazione annuale presentata dai
sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione
di cui all’articolo 4, commi 6-ter
e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, a
partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento
al mese di gennaio 2009, i soggetti
di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano
mensilmente in via telematica, direttamente
o tramite gli incaricati di cui all’articolo
3, commi 2-bis e 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo delle ritenute
fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo
dei contributi, per l’implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l’erogazione
delle prestazioni, mediante una dichiarazione
mensile da presentare entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di
riferimento».
122. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
sono definite le modalita’ attuative della disposizione
di cui al comma 121, nonche´ le
modalita’ di condivisione dei dati tra l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
e l’Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al
comma 122 si provvede alla semplificazione
e all’armonizzazione degli adempimenti di
cui all’articolo 4 del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici
unificati;
b) previsione di un unico canale telematico
per la trasmissione dei dati;
c) possibilita’ di ampliamento delle
nuove modalita’ di comunicazione dei dati fiscali
e contributivi anche ad enti e casse previdenziali
diversi da quelli previsti nel
comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
124. All’articolo 38-bis, primo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «iscritti
nell’apposita sezione dell’elenco previsto
dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, con le modalita’ e
criteri di solvibilita’ stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni».
125. All’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive
modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite
le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi
di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106 e 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni».
126. All’articolo 19, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione
bancaria» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni
».
127. All’articolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata
dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni».
128. All’articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera
b), dopo le parole: «la percentuale e’ ulteriormente
ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte
le seguenti: «per tutti gli immobili situati in
comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti la percentuale e’ dell’1 per cento;»;
b) al comma 1, secondo periodo, numero
6), le parole: «non inferiore a 100»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono
aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle societa’ che nei due esercizi
precedenti hanno avuto un numero di dipendenti
mai inferiore alle dieci unita’;
6-ter) alle societa’ in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria,
di liquidazione coatta amministrativa
ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa’ che presentano un
ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle societa’ partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20
per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa’ che risultano congrue
e coerenti ai fini degli studi di settore»;
d) al comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole:
«la predetta percentuale e’ ridotta al 3
per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per
gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e’ ulteriormente
ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili
situati in comuni con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti la percentuale e’ dello
0,9 per cento;»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i
seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate
determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali e’ consentito disapplicare
le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all’onere di presentare l’istanza
di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, adottati a
seguito delle istanze di disapplicazione presentate
ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati
mediante servizio postale, in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, ovvero
a mezzo fax o posta elettronica».
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione
in societa’ semplice, di cui all’articolo
1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, puo’ essere eseguito,
dalle societa’ considerate non operative nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007, nonche´ da quelle che a tale data si trovano
nel primo periodo di imposta, entro il
quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo di imposta. La condizione di
iscrizione dei soci persone fisiche nel libro
dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro trenta giorni dalla medesima data, in
forza di un titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1º novembre 2007.
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all’articolo 1, comma 112, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente
del 10 e del 5 per cento.
130. All’articolo 13 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 e’ sostituito
dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione
o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa,
diversi da quelli di cui al comma 2,
che presentino imperfezioni, alterazioni,
danni o vizi che pur non modificandone l’idoneita’
di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione o la vendita, rendendone
necessaria l’esclusione dal mercato o
la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente
alle ONLUS, per un importo corrispondente
al costo specifico sostenuto per
la produzione o l’acquisto complessivamente
non superiore al 5 per cento del reddito
d’impresa dichiarato, non si considerano destinati
a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa
ai sensi dell’articolo 85, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. I predetti
beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto».
131. A decorrere dall’anno 2009, le certificazioni
fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta
al personale delle amministrazioni di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili
con le stesse modalita’ previste per il cedolino
relativo alle competenze stipendiali e
stabilite dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 2006.
132. Nel limite massimo di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti
di eta’ pari o superiore a settantacinque
anni e con un reddito proprio e del coniuge
non superiore complessivamente a euro
516,46 per tredici mensilita’, senza conviventi,
e’ abolito il pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente
per l’apparecchio televisivo ubicato
nel luogo di residenza. Per l’abuso e’ irrogata
una sanzione amministrativa, in aggiunta al
canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000
per ciascuna annualita’ evasa. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
sono indicate le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui al presente comma.
133. All’articolo 1, comma 878, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi
sono assegnati alle societa’ finanziarie
costituitesi a norma del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 30 marzo 2001,
n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, in ragione
della medesima ripartizione percentuale dei
fondi di garanzia interconsortili ottenuta in
fase di prima attuazione del regolamento di
cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle
cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all’articolo 13 del decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, le
banche di garanzia collettiva dei fidi ed i
confidi possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale o ad apposita riserva i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali
costituiti da contributi dello Stato,
delle regioni e di altri enti pubblici esistenti
alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio
a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione. Le eventuali azioni
o quote corrispondenti costituiscono azioni
o quote proprie delle banche o dei confidi
e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale
o amministrativo ne’ sono computate nel capitale
sociale o nel fondo consortile ai fini
del calcolo delle quote richieste per la costituzione
e per le deliberazioni dell’assemblea.
La relativa delibera, da assumere entro centottanta
giorni dall’approvazione del bilancio,
e’ di competenza dell’assemblea ordinaria.
135. All’articolo 13, comma 55, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni,
dopo le parole: «consorziate o socie»
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
contributi erogati da regioni o da altri enti
pubblici per la costituzione e l’implementazione
del fondo rischi, in quanto concessi
per lo svolgimento della propria attivita’ istituzionale,
non ricadono nell’ambito di applicazione
dell’articolo 47 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati
all’abbattimento dei tassi di interesse o
al contenimento degli oneri finanziari puo’
essere svolta, in connessione all’operativita’
tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di
cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalita’
all’oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico
sia erogato esclusivamente a favore di
imprese consorziate o socie e in connessione
a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione
di mandatario all’incasso e al pagamento
per conto dell’ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi
ad accertare la sussistenza dei requisiti
di legge per l’accesso all’agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti
all’estero che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia,
a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º
gennaio 2007, l’eventuale recupero e’ effettuato
mediante trattenuta diretta sulla pensione
in misura non superiore al quinto e
senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136
non si applica qualora sia riconosciuto il
dolo del soggetto che ha indebitamente percepito
i trattamenti a carico dell’INPS.
138. Per le societa’ titolari di concessioni
in ambito provinciale del servizio nazionale
di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste
dall’articolo 1, comma 426, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si applicano, nei limiti previsti
dallo stesso comma 426, anche nei confronti
delle societa’ titolari delle precedenti concessioni
subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute
nuove societa’.
139. Decorsi piu’ di dieci anni dalla richiesta
di rimborso, le somme complessivamente
spettanti, a titolo di capitale e di interessi,
per crediti riferiti alle imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche
ovvero all’imposta sul reddito delle societa’
producono, a partire dal 1º gennaio
2008, interessi giornalieri ad un tasso definito
ogni anno con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, sulla base della
media aritmetica dei tassi applicati ai buoni
del tesoro poliennali a dieci anni, registrati
nell’anno precedente a tale decreto.
140. La quantificazione delle somme sulle
quali devono essere calcolati gli interessi di
cui al comma 139 e’ effettuata al compimento
di ciascun anno, a partire:
a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi
per i quali il termine decennale e’ maturato
anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta
di rimborso, negli altri casi.
141. All’articolo 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo’ essere
redatto anche da dipendenti dell’agente
della riscossione procedente non abilitati all’esercizio
delle funzioni di ufficiale della riscossione
e, in tal caso, reca l’indicazione a
stampa dello stesso agente della riscossione
e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo
44, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112».
142. All’articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» e’ sostituita
dalle seguenti: «Salvo quanto previsto
dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui
al comma 1 del presente articolo puo’ essere
effettuato dall’agente della riscossione anche
con le modalita’ previste dall’articolo 72-bis;
in tal caso, lo stesso agente della riscossione
rivolge un ordine di consegna di tali beni al
terzo, che adempie entro il termine di trenta
giorni, e successivamente procede alla vendita
».
143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni
di cui all’articolo 322-ter del codice penale.
144. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e’ inserito il
seguente:
«Art. 3-bis. – (Rateazione delle somme
dovute). – 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo
2, comma 2, e dell’articolo 3,
comma 1, se superiori a duemila euro, possono
essere versate in un numero massimo
di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero,
se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Se le somme dovute sono superiori a
cinquantamila euro, il contribuente e’ tenuto
a prestare idonea garanzia commisurata al totale
delle somme dovute, comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena, per il periodo
di rateazione dell’importo dovuto aumentato
di un anno, mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata
da un consorzio di garanzia collettiva
dei fidi iscritto negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni. In alternativa
alle predette garanzie, l’ufficio puo’
autorizzare che sia concessa dal contribuente,
ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva
proprieta’ del concedente, per un importo
pari al doppio delle somme dovute, comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena. A
tal fine il valore dell’immobile e’ determinato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Il valore dell’immobile puo’ essere,
in alternativa, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo
64 del codice di procedura civile, redatta
da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali
edili. L’ipoteca non e’ assoggettata
all’azione revocatoria di cui all’articolo 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione
e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi,
entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio
la documentazione relativa alla prestazione
della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori
a duemila euro, il beneficio della dilazione
in un numero massimo di sei rate trimestrali
di pari importo e’ concesso dall’ufficio,
su richiesta del contribuente, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta’
dello stesso. La richiesta deve essere
presentata entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
3. L’importo della prima rata deve essere
versato entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Sull’importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi
al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati
dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo
giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola
rata comporta la decadenza dalla rateazione e
l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni
in misura piena, dedotto quanto versato,
e’ iscritto a ruolo. Se e’ stata prestata garanzia,
l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo
dei suddetti importi a carico del contribuente
e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca,
qualora questi ultimi non versino
l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito contenente l’indicazione
delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste
dal comma 4 e’ eseguita entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello
di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4
e 5 si applicano anche alle somme da versare,
superiori a cinquecento euro, a seguito
di ricevimento della comunicazione prevista
dall’articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi
soggetti a tassazione separata. Per gli importi
fino a cinquecento euro, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di
cui al presente articolo non e’ ammessa la dilazione
del pagamento delle somme iscritte a
ruolo di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni».
145. All’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le
parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquantamila euro»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In alternativa alle predette garanzie, il credito
iscritto a ruolo puo’ essere garantito dall’ipoteca
iscritta ai sensi dell’articolo 77;
l’ufficio puo’ altresı’ autorizzare che sia concessa
dal contribuente, ovvero da terzo datore,
ipoteca volontaria di primo grado su
beni immobili di esclusiva proprieta’ del concedente,
per un importo pari al doppio delle
somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore
dell’immobile e’ determinato ai sensi dell’articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile
puo’ essere, in alternativa, determinato
sulla base di una perizia giurata di
stima, cui si applica l’articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca
non e’ assoggettata all’azione revocatoria di
cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca
»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il
fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il
terzo datore d’ipoteca» e dopo la parola:
«stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero
del terzo datore d’ipoteca».
146. All’articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni, le parole:
«l’undicesimo mese successivo alla consegna
del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro
il sesto mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo».
147. Le disposizioni di cui al comma 144
si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme
dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito
della liquidazione dell’imposta dovuta
sui redditi di cui all’articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
salvo che per le somme dovute relativamente
ai redditi di cui all’articolo 21 del
medesimo testo unico, per le quali le disposizioni
si applicano a decorrere dalle dichiarazioni
relative al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2005.
148. Le disposizioni di cui al comma 146
si applicano ai ruoli consegnati all’agente
della riscossione a decorrere dal 1º aprile
2008.
149. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
il frazionamento dei debiti e le garanzie da
concedere, nonche´ per le modalita’ di computo
degli interessi e la determinazione della
decorrenza iniziale e del termine finale, al
fine di garantire l’organicita’ della disciplina
relativa al versamento, alla riscossione e al
rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei
princı’pi del codice civile e dell’ordinamento
tributario, tenuto conto della specificita’ dei
singoli tributi.
150. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo
13, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche
differenziate, degli interessi per il versamento,
la riscossione e i rimborsi di ogni tributo,
anche in ipotesi diverse da quelle previste
dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse fissato ai
sensi dell’articolo 1284 del codice civile,
salva la determinazione degli interessi di
mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
151. All’articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente
partecipate dallo Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula
» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «procede all’iscrizione
a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo
2, primo comma, del testo unico di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
152. All’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite
le seguenti: «nonche´ delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione
di aziende o di rami d’azienda effettuate tra
agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola: «venditore» sono inserite
le seguenti: «ovvero della societa’ incorporata,
scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inserite
le seguenti: «, ovvero facenti parte del
patrimonio della societa’ incorporata, assegnati
per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite
le seguenti: «ovvero della societa’ incorporante,
beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
153. All’articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 35 e’ inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2008 gli agenti della riscossione non possono
svolgere attivita’ finalizzate al recupero di
somme, di spettanza comunale, iscritte in
ruoli relativi a sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per i quali, alla data dell’acquisizione di
cui al comma 7, la cartella di pagamento
non era stata notificata entro due anni dalla
consegna del ruolo».
154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza
delle province e dei comuni le disposizioni
contenute nell’articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che la sanatoria produce
esclusivamente effetti sulle responsabilita’
amministrative delle societa’ concessionarie
del servizio nazionale della riscossione o
dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dagli articoli
da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo
comunque le violazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 19 del medesimo decreto
legislativo n. 112 del 1999, e successive
modificazioni, causa di perdita del diritto
al discarico.
155. All’articolo 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. E’ punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 e il 200 per
cento dell’imposta, con un minimo di 258
euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio
di imprese, arti o professioni, non
assolve l’imposta relativa agli acquisti di
beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione
contabile di cui agli articoli 17
e 74, commi settimo e ottavo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica al cedente
o prestatore che ha irregolarmente addebitato
l’imposta in fattura omettendone il versamento.
Qualora l’imposta sia stata assolta,
ancorche´ irregolarmente, dal cessionario o
committente ovvero dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto alla detrazione ai
sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, la sanzione
amministrativa e’ pari al 3 per cento
dell’imposta irregolarmente assolta, con un
minimo di 258 euro, e comunque non oltre
10.000 euro per le irregolarita’ commesse
nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni
del presente periodo. Al pagamento
delle sanzioni previste nel secondo e
terzo periodo, nonche´ al pagamento dell’imposta,
sono tenuti solidalmente entrambi i
soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile. E ‘ punito con
la sanzione di cui al comma 2 il cedente o
prestatore che non emette fattura, fermo restando
l’obbligo per il cessionario o committente
di regolarizzare l’omissione ai sensi del
comma 8, applicando, comunque, il meccanismo
dell’inversione contabile».
156. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma, dopo la
lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato strumentali di cui alle
lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo
10»;
b) all’articolo 30, secondo comma, lettera
a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
17, quinto, sesto e settimo comma».
157. La disposizione di cui al comma 156,
lettera a), si applica alle cessioni effettuate a
partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo
quanto gia’ stabilito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di
cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, effettuate
dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La
disposizione di cui al comma 156, lettera
b), si applica ai rimborsi richiesti a partire
dal 1º gennaio 2008.
158. All’articolo 74, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni
posti a disposizione del pubblico, nonche
´ per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico,
ivi compresa la fornitura di codici di accesso,
per fruire dei servizi di telecomunicazione,
fissa o mobile, e di telematica, dal titolare
della concessione o autorizzazione ad
esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo
dovuto dall’utente o, se non ancora determinato,
sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione
alla quantita’ di traffico telefonico
messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.
Le stesse disposizioni si applicano ai
soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici
nel territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato,
loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi
del secondo comma dell’articolo 17, ovvero
tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo
35-ter, nonche´ ai commissionari,
agli altri intermediari e ai soggetti terzi che
provvedono alla vendita o alla distribuzione
nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati
da soggetti non residenti. Per tutte le
vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese,
arti o professioni, anche successive
alla prima cessione, i cedenti rilasciano un
documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l’imposta.
La medesima indicazione deve essere riportata
anche sull’eventuale supporto fisico,
atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto
direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi».
159. Al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici
di cui all’articolo 74, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e
la partita IVA del soggetto passivo che ha
assolto l’imposta e’ punito con la sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza
i mezzi tecnici e che, nel predisporre,
direttamente o tramite terzi, i supporti
fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica,
ai sensi dell’articolo 74, primo comma,
lettera d), quarto periodo, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, la denominazione e la partita IVA
del soggetto che ha assolto l’imposta e’ punito
con la sanzione amministrativa pari al
20 per cento del valore riportato sul supporto
fisico non prodotto regolarmente. Qualora le
indicazioni di cui all’articolo 74, primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo,
del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 siano non veritiere, le
sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente
comma sono aumentate al 40 per
cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo
e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti:
«, 3, primo e secondo periodo, e 3-
bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto
dal comma 155 del presente articolo, e’ aggiunto
il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato
mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per i quali gli sia stato rilasciato un documento
privo dell’indicazione della denominazione
e del soggetto passivo che ha assolto
l’imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e’ punito, salva la responsabilita’
del cedente, con la sanzione amministrativa
pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto
non documentato regolarmente sempreche
´ non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici,
a presentare all’ufficio competente nei
suoi confronti un documento contenente i dati
relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali
successive transazioni, ciascun cedente
deve indicare nel documento attestante la
vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione
come risultanti dal documento rilasciato
dall’ufficio competente»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 2-quater,
e’ inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al
comma 2 e’ disposta anche nei confronti dei
soggetti esercenti i posti e apparati pubblici
di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori
agli utenti finali dei mezzi tecnici
di cui all’articolo 74, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel
corso di dodici mesi, siano state contestate
tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione
dell’operazione di acquisto di
mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo
6».
160. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 18, terzo comma, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La
stessa aliquota si applica altresı’ ai finanziamenti
erogati per l’acquisto, la costruzione
e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo,
e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo
le condizioni di cui alla nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al
testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza
delle stesse non risulti da dichiarazione
della parte mutuataria, resa nell’atto
di finanziamento o allegata al medesimo»;
b) all’articolo 20, dopo il terzo comma
e’ inserito il seguente:
«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente
a recuperare le maggiori imposte sull’atto
di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefı’ci di cui all’articolo
1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
in caso di decadenza dai benefı’ci stessi
per dichiarazione mendace o trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefı’ci prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell’evento
che comporta la revoca dei benefı’ci
medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario
la differenza tra l’imposta sostitutiva
di cui al terzo comma dell’articolo 18 e
quella di cui al primo comma dello stesso articolo,
nonche´ a irrogare la sanzione amministrativa
nella misura del 30 per cento della
differenza medesima».
161. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-
legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489, e successive modificazioni, le
parole: «per il quale non siano scaduti i termini
per la presentazione delle relative dichiarazioni
annuali,» sono sostituite dalle seguenti:
«per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali
non siano scaduti da oltre tre mesi,».
162. All’articolo 17, sesto comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti:
«. La disposizione non si applica
alle prestazioni di servizi rese nei confronti
di un contraente generale a cui venga affidata
dal committente la totalita’ dei lavori».
163. La disposizione di cui al comma 162
si applica dal 1º febbraio 2008.
164. All’articolo 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo
indicato nell’atto di cessione avente ad
oggetto un immobile e nella relativa fattura
sia diverso da quello effettivo, il cessionario,
anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
arti o professioni, e’ responsabile in solido
con il cedente per il pagamento dell’imposta
relativa alla differenza tra il corrispettivo
effettivo e quello indicato, nonche´ della
relativa sanzione. Il cessionario che non agisce
nell’esercizio di imprese, arti o professioni
puo’ regolarizzare la violazione versando
la maggiore imposta dovuta entro sessanta
giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo
stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato
la violazione presenta all’ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti
copia dell’attestazione del pagamento e delle
fatture oggetto della regolarizzazione».
165. All’articolo 62, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: «ai sensi dell’articolo 41»
sono soppresse.
166. All’articolo 1, comma 184, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno
2007» sono aggiunte le seguenti: «e per
l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008».
167. All’articolo 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio
2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2008».
168. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria
in favore degli esercenti impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008.
169. Le disposizioni di cui al comma 103
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo
d’imposta 2007 ai fini della compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio
2008 al 31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007.
171. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: «per gli
otto periodi d’imposta successivi» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«per i nove periodi d’imposta successivi
l’aliquota e’ stabilita nella misura dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2008 l’aliquota e’ stabilita nella
misura del 3,75 per cento».
172. Per la salvaguardia dell’occupazione
della gente di mare, i benefı’ci di cui agli articoli
4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80
per cento, alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonche´ alle imprese che esercitano
la pesca nelle acque interne e lagunari.
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di
cui al comma 392 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprieta’ contadina,
e’ prorogato al 31 dicembre 2008.
174. All’articolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
le parole: «scientifico particolarmente
rivolte» sono sostituite dalle seguenti:
«scientifico alle attivita’ istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze anche
rivolte» e le parole: «, collocata presso due
delle sedi periferiche esistenti, con particolare
attenzione alla naturale vocazione geografica
di ciascuna nell’ambito del territorio
nazionale» sono soppresse.
175. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
176. All’articolo 33 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma: «2-bis. Sono considerate produttive
di reddito agrario anche le attivita’ di coltivazione
di prodotti vegetali per conto terzi
svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma
2, lettera b)». All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, valutato in un milione
di euro per l’anno 2009 ed in 600.000
euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
177. All’articolo 1, comma 1094, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente: «In tale
ipotesi, le societa’ possono optare per la determinazione
del reddito applicando all’ammontare
dei ricavi il coefficiente di redditivita’
del 25 per cento».
178. All’articolo 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatta salva l’opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all’ufficio secondo le
modalita’ previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442».
179. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c)
e’ sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato
che sia parte contraente del Trattato del
Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con
esclusione delle Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, e’ aggiunto
il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati
dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione;
Gas naturale esenzione.
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri
cubi».
180. Al gas naturale impiegato dalle Forze
armate nazionali come combustibile per riscaldamento,
per il quale e’ applicata l’aliquota
di accisa di cui al punto 16-bis della
tabella A allegata al citato testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, non si applicano l’addizionale regionale
all’accisa sul gas naturale usato come
combustibile e l’imposta regionale sostitutiva
per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, e successive modificazioni.
181. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa e’ istituito un fondo con
lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere
dall’anno 2008, destinato al pagamento
dell’accisa sui prodotti energetici impiegati
dalle Forze armate nazionali diverse dal
Corpo della guardia di finanza e dal Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera,
per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministro dell’economia
e delle finanze tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonche´ alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le pertinenti unita’ previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Ministero.
182. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito
un fondo con lo stanziamento di euro
7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato
al pagamento dell’accisa sui prodotti
energetici impiegati dal Corpo della Guardia
di finanza per gli usi consentiti. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze da
comunicare, anche con evidenze informatiche,
alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unita’
previsionali di base dello stato di previsione
del predetto Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e’ istituito un fondo, con
lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere
dall’anno 2008, destinato al pagamento
dell’accisa sui prodotti energetici impiegati
dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera per gli usi consentiti. Con decreto
del Ministro dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unita’
previsionali di base dello stato di previsione
del predetto Ministero.
184. All’onere derivante dai commi 181,
182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere
dall’anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al
comma 179.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il
comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni,
e’ abrogato; resta comunque fermo
l’obbligo di comunicazione stabilito dal
comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 16 dicembre
2004, n. 341, e’ abrogato.
187. All’articolo 49, primo comma, dello
statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni,
dopo il numero 7) e’ inserito il seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa
sulle benzine ed il 30,34 per cento
del gettito dell’accisa sul gasolio consumati
nella regione per uso autotrazione;».
188. L’efficacia della disposizione di cui
al comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con
cadenza annuale, mediante previsione nella
legge finanziaria, e’ eventualmente rideterminata
l’entita’ delle compartecipazioni al gettito
dell’accisa sulle benzine e sul gasolio
che competono alla regione Friuli-Venezia
Giulia ai sensi dell’articolo 49, primo
comma, numero 7-bis), della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, al fine di garantire un effetto
neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio
finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione.
190. Al comma 15 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole: «e nell’ambito della
quota dell’accisa a loro riservata» sono soppresse.
191. All’articolo 2, primo comma, della
legge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni
relative all’istituzione di una zona
franca in una parte del territorio della provincia
di Gorizia, al numero 7), le parole:
«combustibili liquidi e» sono soppresse. Il
potenziale valore globale delle agevolazioni
di cui all’articolo 3, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai
prodotti di cui alle tabelle A e B allegate
alla medesima legge e’ ridotto di euro
50.123.520.
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalita’ stabilite dall’articolo 3, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700, a modificare, coerentemente con
quanto disposto al comma 191, le tabelle A
e B allegate alla medesima legge vigenti
alla data del 1º gennaio 2008. A decorrere
dal 1º luglio 2008, in mancanza dell’emanazione
del predetto provvedimento della camera
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Gorizia, e’ comunque soppresso
dalle tabelle A e B allegate alla predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione
in vigore al 1º gennaio 2008, ogni riferimento
a prodotti energetici che, in relazione
all’uso cui sono destinati, risultino sottoposti
ad accisa.
193. All’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre
1987, n. 534, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
il comma 4 e’ abrogato.
194. L’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre
1991, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17,
e’ abrogato.
195. All’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono
abrogati.
196. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22
novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1992,
n. 17, e’ abrogato.
197. Al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera eter)
e’ sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un
massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale istituiti
o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con
decreto del Ministro della salute da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini
del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
lettera a). Per i contributi versati nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando
l’importo complessivamente stabilito»;
b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a)
e’ sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
in ottemperanza a disposizioni di
legge; i contributi di assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformita’ a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale,
che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della salute
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-ter), per un importo non superiore complessivamente
ad euro 3.615,20. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera
e-ter)».
198. Sino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro della salute di cui all’articolo
10, comma 1, lettera e-ter), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e’ prorogata l’efficacia di quanto stabilito
dal comma 399 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
199. All’articolo 78, comma 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole:
«fine assistenziale» sono inserite le seguenti:
«e i fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale» e dopo le parole: «dell’articolo
51» sono inserite le seguenti: «e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1
dell’articolo 10».
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno
un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a
quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera
a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con decreto interministeriale del Ministro
delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della solidarieta’
sociale e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, anche con riferimento
alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili
delle famiglie risultante dagli assegni
per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
201. Le disposizioni dell’articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
202. All’articolo 15, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
203. All’articolo 21, nota 3, della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, dopo le parole: «nonche´ a non vedenti
» sono inserite le seguenti: «e a sordi».
204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, all’estero in zone di frontiera
ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare
il reddito complessivo per l’importo eccedente
8.000 euro.
205. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera
a), della tariffa dell’imposta di bollo, parte
I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo,
dal decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2
marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 17,50».
206. Tra le attivita’ incluse nel programma
straordinario di cui all’articolo 1, comma
373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono comprese le attivita’ di formazione e
di studio connesse alla riforma del catasto
nonche´ al conferimento ai comuni delle funzioni
catastali.
207. Per l’anno 2008 ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, anche non di
ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta
una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per
cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 500 euro,
per l’autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1
dell’articolo 15 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di
ospitalita’, nonche´ agli atti di assegnazione in
godimento o locazione, stipulati con enti per
il diritto allo studio, universita’, collegi universitari
legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative,».
209. Al fine di semplificare il procedimento
di fatturazione e registrazione delle
operazioni imponibili, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 213, l’emissione, la trasmissione,
la conservazione e l’archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e con gli enti pubblici nazionali, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili,
deve essere effettuata esclusivamente in
forma elettronica, con l’osservanza del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e
del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, le amministrazioni
e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse
in forma cartacea ne´ possono procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio
in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio
istituito dal Ministero dell’economia
e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi
delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze da emanare entro il 31
marzo 2008 e’ individuato il gestore del Sistema
di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese
quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivo inoltro delle fatture elettroniche
alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata
e dei flussi informativi anche ai fini
della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio
della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca
degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni
destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l’emissione
e la trasmissione delle fatture elettroniche
e le modalita’ di integrazione con il Sistema
di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento
delle procedure interne delle amministrazioni
interessate alla ricezione ed alla gestione
delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di
cui al comma 209, limitatamente a determinate
tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da
parte degli operatori economici, quanto da
parte delle amministrazioni interessate, di intermediari
abilitati, ivi compresi i certificatori
accreditati ai sensi dell’articolo 29 del
codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
allo svolgimento delle attivita’ informatiche
necessarie all’assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche
di natura economica, per le piccole e medie
imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono
gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di
cui al comma 210, con possibilita’ di introdurre
gradualmente il passaggio al sistema
di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a
213 costituiscono per le regioni princı’pi fondamentali
in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
215. All’articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio
competente» sono inserite le seguenti:
«in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «ufficio competente,» sono inserite le
seguenti: «in via telematica» e le parole:
«una dichiarazione contenente i dati richiesti
per» sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono definite le modalita’
applicative ed il termine a decorrere dal
quale le disposizioni introdotte dal comma
215 si intendono obbligatorie.
217. All’articolo 4, comma 4-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: «entro il 31
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 luglio».
218. Le persone fisiche nonche´ le societa’
o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
presentano all’Agenzia delle entrate
le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi e di imposta regionale sulle attivita’
produttive esclusivamente in via telematica
entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta secondo
le modalita’ stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni. Sono esonerati dall’obbligo
di invio telematico di cui al presente comma
i contribuenti che non hanno la possibilita’ di
utilizzare il modello 730 perche´ privi di datore
di lavoro o non titolari di pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di redditi
d’impresa o di lavoro autonomo possono
presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia
delle entrate mediante spedizione effettuata
dall’estero, entro il termine previsto
per la trasmissione telematica di cui al
comma 218, tramite raccomandata o altro
mezzo equivalente dal quale risulti con certezza
la data di spedizione ovvero avvalendosi
del servizio telematico. I contribuenti
esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
ai fini della scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche prevista dall’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che approvano le intese con le confessioni
religiose di cui all’articolo 8, terzo comma,
della Costituzione, possono presentare, entro
il termine di cui al citato comma 218, apposito
modello, approvato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni,
ovvero la certificazione di cui all’articolo
4, comma 6-ter, del medesimo regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite
di un ufficio della societa’ Poste italiane
Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico
o di un soggetto incaricato della trasmissione
in via telematica delle dichiarazioni, di
cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L’Agenzia delle entrate, entro il 1º ottobre
di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti,
in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni
presentate entro il 31 luglio. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita’ per rendere
accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo,
dopo le parole: «se il percipiente dichiara»
e’ inserita la seguente: «annualmente»
e dopo le parole: «indica le condizioni di
spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo
e’ soppresso.
222. All’articolo 6, primo comma, lettera
g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, dopo
le parole: «contratti di somministrazione di
energia elettrica,» sono inserite le seguenti:
«di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
223. Al comma 137 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole:
«non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti:
«, ne’ utilizzabili in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
»;
b) il terzo periodo e’ soppresso.
224. All’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) e’ sostituita
dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a
terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento
e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate,
le relative attivita’ sono affidate, nel rispetto
della normativa dell’Unione europea e
delle procedure vigenti in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali,
a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui
all’articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri
stabiliti in un Paese dell’Unione europea
che esercitano le menzionate attivita’, i quali
devono presentare una certificazione rilasciata
dalla competente autorita’ del loro
Stato di stabilimento dalla quale deve risultare
la sussistenza di requisiti equivalenti a
quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la societa’ a capitale interamente
pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5,
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l’ente titolare del capitale
sociale eserciti sulla societa’ un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi;
che la societa’ realizzi la parte piu’ importante
della propria attivita’ con l’ente che la controlla;
che svolga la propria attivita’ solo nell’ambito
territoriale di pertinenza dell’ente
che la controlla;
4) le societa’ di cui all’articolo 113,
comma 5, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo
53, comma 1, del presente decreto, i cui
soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina
e dei princı’pi comunitari, tra i soggetti
di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a condizione che l’affidamento dei
servizi di accertamento e di riscossione dei
tributi e delle entrate avvenga sulla base di
procedure ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 e’ abrogato.
225. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i casi
e le modalita’ attraverso le quali, previa autorizzazione
del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate
degli enti locali, i soggetti di cui alla
lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera
a), del presente articolo, possono accedere
a dati e informazioni disponibili presso
il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate
e prendere visione di atti riguardanti i
beni dei debitori e dei coobbligati.
226. Le aliquote dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive vigenti alla data del
1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo
16, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate
sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.
227. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede alle regolazioni
debitorie necessarie ad assicurare alle regioni,
per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato
percepito in base alla legislazione vigente
alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere
conto degli effetti finanziari derivanti
dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, compresa l’installazione
di apparecchi di videosorveglianza,
per ciascuno dei periodi d’imposta 2008,
2009 e 2010, e’ concesso un credito d’imposta,
determinato nella misura dell’80 per
cento del costo sostenuto e, comunque, fino
ad un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun beneficiario, in favore delle piccole
e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione
di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma
228, non cumulabile con altre agevolazioni,
deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
puo’ essere fatto valere in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del
valore della produzione netta ai fini dell’imposta
sulle attivita’ produttive, e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 228 spetta nel limite complessivo
di 10 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle
relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalita’ di attuazione
dei commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da
228 a 230, fermo restando il limite di cui
al comma 228, puo’ essere fruita esclusivamente
nel rispetto dell’applicazione della regola
de minimis di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea agli aiuti di importanza
minore.
233. Agli esercenti attivita’ di rivendita di
generi di monopolio, operanti in base a concessione
amministrativa, per ciascuno dei periodi
d’imposta 2008, 2009 e 2010, e’ concesso
un credito d’imposta per le spese sostenute
per l’acquisizione e l’installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per
favorire la diffusione degli strumenti di pagamento
con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.
234. Il credito d’imposta di cui al comma
233, determinato nella misura dell’80 per
cento del costo sostenuto per i beni e servizi
indicati al medesimo comma e, comunque,
fino ad un importo massimo di 1.000 euro
per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun
periodo d’imposta, deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso puo’ essere fatto valere
in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d’imposta di
cui al comma 233 spetta nel limite di spesa
complessivo di 5 milioni di euro per ciascun
anno, secondo l’ordine cronologico di invio
delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalita’ di attuazione
dei commi da 233 a 235.
237. L’agevolazione di cui ai commi da
233 a 235, fermo restando il limite di cui
al comma 234, puo’ essere fruita esclusivamente
nel rispetto dell’applicazione della regola
de minimis di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea agli aiuti di importanza
minore.
238. Alle imprese di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo
2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi
dal concorso alla formazione del reddito in
base a quanto previsto dalla stessa disposizione,
non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta agli effetti dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive
di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni fiscali
sul gasolio e sul GPL impiegati in
zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all’articolo 5 del decretolegge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, nonche´ le disposizioni in materia
di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
medesimo decreto-legge.
241. E ‘ istituito presso l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), con contabilita’ autonoma e separata,
un Fondo per le vittime dell’amianto,
in favore di tutte le vittime che hanno contratto
patologie asbesto-correlate per esposizione
all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e
in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al
comma 241 non escludono e si cumulano
ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell’ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga,
nel rispetto della propria dotazione finanziaria,
una prestazione economica, aggiuntiva
alla rendita, diretta o in favore di superstiti,
liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, o dell’articolo 13, comma
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al
comma 241 e’ a carico, per un quarto, delle
imprese e, per tre quarti, del bilancio dello
Stato. L’onere a carico dello Stato e’ determinato
in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010. Agli oneri a carico delle imprese
si provvede con una addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori delle attivita’
lavorative comportanti esposizione all’amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al
comma 241 e’ istituito, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un comitato
amministratore la cui composizione, la cui
durata in carica e i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
246. L’organizzazione e il finanziamento
del Fondo di cui al comma 241, nonche´ le
procedure e le modalita’ di erogazione delle
prestazioni, sono disciplinati con regolamento
adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
247. Per il finanziamento di investimenti
per il potenziamento della rete infrastrutturale
e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti, con priorita’ per
i collegamenti tra i porti e la viabilita’ stradale
e ferroviaria di connessione, e’ attribuito
alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni
dell’imposta sul valore aggiunto e
delle accise relative alle operazioni nei porti
e negli interporti.
248. La quota spettante ai sensi del
comma 247 alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano e’ computata, a
decorrere dall’anno 2008, a condizione che il
gettito complessivo derivante dall’imposta
sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno
pari a quanto previsto nella Relazione
previsionale e programmatica, con riferimento
all’incremento delle riscossioni nei
porti e negli interporti rispetto all’ammontare
dei medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell’anno precedente.
249. A tal fine e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere
dal 2008, un fondo per il finanziamento
di interventi e di servizi nei porti e
nei collegamenti stradali e ferroviari per i
porti. Il fondo e’ alimentato dalle somme determinate
ai sensi del comma 247 al netto di
quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione
dell’articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo e’
ripartito con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al netto della quota di gettito eventualmente
gia’ spettante alla regione o provincia
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A
ciascuna regione spetta comunque l’80 per
cento dell’incremento delle riscossioni nei
porti nel territorio regionale.
250. Con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l’Associazione dei porti
italiani, sono definite le modalita’ attuative
della partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo
di cui al comma 249, nonche´ i criteri per
la destinazione delle risorse e per il monitoraggio
degli interventi.
251. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze
22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono
sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per
mille».
252. All’articolo 1, comma 14, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell’accertamento
l’Agenzia delle entrate ha l’onere
di motivare e fornire elementi di prova
per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi
o compensi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalita’ economica di
cui al presente comma, approvati con il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni,
fino all’entrata in vigore dei nuovi
studi di settore varati secondo le procedure,
anche di concertazione con le categorie,
della disciplina richiamata dal presente
comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano
ricavi o compensi inferiori a quelli
previsti dagli indicatori di cui al presente
comma non sono soggetti ad accertamenti
automatici».
253. Al primo comma dell’articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I criteri selettivi per l’attivita’ di accertamento
di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore,
sono rivolti prioritariamente nei confronti dei
soggetti diversi dalle imprese manifatturiere
che svolgono la loro attivita’ in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al
90 per cento».
254. Al primo comma dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I criteri selettivi per l’attivita’ di accertamento
di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore,
sono rivolti prioritariamente nei confronti dei
soggetti diversi dalle imprese manifatturiere
che svolgono la loro attivita’ in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al
90 per cento».
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all’articolo
51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del
presente articolo, per il quinquennio 2008-
2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici
dovranno concentrare l’attivita’ di controllo
sui contribuenti che abbiano computato in
detrazione in misura superiore al 50 per
cento del relativo ammontare l’imposta afferente
agli acquisti delle apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione.
256. Al comma 219 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si interpreta
nel senso che le conseguenti attivita’
estimali, incluse quelle gia’ affidate all’Ufficio
tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia
medesima».
257. All’articolo 2 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, possono essere ammesse
all’amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente
decreto, anche in mancanza dei requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1».
258. Fino alla definizione della riforma organica
del governo del territorio, in aggiunta
alle aree necessarie per le superfici minime
di spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive,
a verde pubblico o a parcheggi di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi
regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti
ambiti la cui trasformazione e’ subordinata
alla cessione gratuita da parte dei proprietari,
singoli o in forma consortile, di
aree o immobili da destinare a edilizia residenziale
sociale, in rapporto al fabbisogno
locale e in relazione all’entita’ e al valore
della trasformazione. In tali ambiti e’ possibile
prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura
di alloggi a canone calmierato, concordato
e sociale.
259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati
alla realizzazione di edilizia residenziale
sociale, di rinnovo urbanistico ed
edilizio, di riqualificazione e miglioramento
della qualita’ ambientale degli insediamenti,
il comune puo’, nell’ambito delle previsioni
degli strumenti urbanistici, consentire un aumento
di volumetria premiale nei limiti di
incremento massimi della capacita’ edificatoria
prevista per gli ambiti di cui al comma
258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche,
a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 167 a
289 del presente articolo nonche´ della presente
legge, e’ autorizzato in favore del
Corpo della guardia di finanza un contributo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
261. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del
terzo comma non si applicano in caso di
uso personale o familiare dell’imprenditore
ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito
nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il
cui acquisto, pure sulla base di contratti di
locazione, anche finanziaria, e di noleggio,
la detrazione dell’imposta e’ stata operata in
funzione della percentuale di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione, qualora sia stata computata in
detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto
delle predette apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, ovvero alle
suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla misura in cui tali beni e servizi
sono utilizzati per fini diversi da quelli di
cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo
»;
b) all’articolo 10 e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Sono altresı’ esenti dall’imposta le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei
consorziati o soci da consorzi, ivi comprese
le societa’ consortili e le societa’ cooperative
con funzioni consortili, costituiti tra soggetti
per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all’articolo
19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui
all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al
10 per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi
e societa’ non superino i costi imputabili
alle prestazioni stesse»;
c) all’articolo 13, il terzo comma e’ sostituito
dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate
nei confronti di un soggetto per il quale
l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato
a norma del comma 5 dell’articolo 19,
anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo
36-bis, la base imponibile e’ costituita
dal valore normale dei beni e dei servizi se
e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore
e se l’operazione e’ effettuata da societa’
che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa’ che controlla il
predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli
stradali a motore nonche´ delle apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e
delle relative prestazioni di gestione effettuata
dal datore di lavoro nei confronti del
proprio personale dipendente la base imponibile
e’ costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore
a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui acquisto o importazione la detrazione
e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita’
oggettiva, la base imponibile e’ determinata
moltiplicando per la percentuale detraibile
ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato
ai sensi dei commi precedenti»;
d) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell’articolo
13, il valore normale e’ determinato ai
sensi del terzo e del quarto comma del presente
articolo se i beni ceduti o i servizi prestati
rientrano nell’attivita’ propria dell’impresa;
diversamente, il valore normale e’ costituito
per le cessioni di beni dal prezzo di
acquisto dei beni stessi e per le prestazioni
di servizi dalle spese sostenute per la prestazione
dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo
comma dell’articolo 13, per la messa a disposizione
di veicoli stradali a motore si assume
come valore normale quello determinato
a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, comprensivo delle
somme eventualmente trattenute al dipendente
e al netto dell’imposta sul valore aggiunto
compresa in detto importo»;
e) all’articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione
di aeromobili e dei relativi
componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione
se i beni formano oggetto dell’attivita’
propria dell’impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali
nell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in
ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione
dei beni elencati nell’allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto
nonche´ dei relativi componenti e ricambi
e’ ammessa in detrazione soltanto se
i beni formano oggetto dell’attivita’ propria
dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione
di veicoli stradali a motore,
diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata
tabella B, e dei relativi componenti e
ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non
sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.
La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell’attivita’ propria dell’impresa nonche
´ per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per veicoli stradali a motore si intendono
tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o beni la
cui massa massima autorizzata non supera
3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e’ superiore
a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione
di carburanti e lubrificanti destinati
ad aeromobili, natanti da diporto e
veicoli stradali a motore, nonche´ alle prestazioni
di cui al terzo comma dell’articolo 16 e
alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito
stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in detrazione
nella stessa misura in cui e’ ammessa in
detrazione l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di detti aeromobili, natanti
e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al
transito stradale delle autovetture e autoveicoli
di cui all’articolo 54, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) e’ abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero
7) la parola: «non» e’ soppressa e il numero
1) e’ sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi,
destinati ad essere utilizzati nella preparazione
di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono
abrogate.
262. All’articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, i
commi da 1 a 3-bis sono abrogati.
263. All’articolo 44, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con
l’aliquota del 10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «con l’aliquota ordinaria».
264. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261,
lettera b), e al comma 262 si applicano a decorrere
dal 1º luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261,
lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261,
lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tuttavia,
per le operazioni relative a veicoli stradali
a motore, le disposizioni di cui alle lettere
a), e) e g) del comma 261 si applicano
dal 28 giugno 2007.
265. In deroga all’articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli
atti formati anteriormente al 4 luglio 2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all’articolo
35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari,
come presunzioni semplici.
266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale
» i soggetti associativi senza scopo di
lucro costituiti al fine di svolgere attivita’ di
acquisto collettivo di beni e distribuzione
dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico,
esclusivamente agli aderenti, con finalita’
etiche, di solidarieta’ sociale e di sostenibilita’
ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attivita’
di somministrazione e di vendita.
267. Le attivita’ svolte dai soggetti di cui al
comma 266, limitatamente a quelle rivolte
verso gli aderenti, non si considerano commerciali
ai fini dell’applicazione del regime
di imposta di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
4, settimo comma, del medesimo decreto,
e ai fini dell’applicazione del regime
di imposta del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
268. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui ai commi 266 e 267, valutato in
200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244.
269. All’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo
le parole: «un quinquennio» la parola: «tre»
e’ sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo
le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite
le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
270. Si considerano valide le trasmissioni
degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all’articolo
37, commi 8 e 9, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relative all’anno 2006, effettuate entro il termine
del 15 novembre 2007.
271. Al comma 37-bis dell’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato
a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato
a decorrere dal 1º gennaio 2009».
272. Al comma 43 dell’articolo 37 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La disposizione del periodo precedente
si applica anche ai redditi di cui all’articolo
17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente delle Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º
gennaio 2004».
273. All’articolo 2, comma 33, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni,
dopo il quinto periodo e’ inserito il seguente:
«Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno in cui
viene presentata la dichiarazione».
274. All’articolo 1, comma 57, ultimo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, dopo le parole:
«della fiscalita’» sono inserite le seguenti: «,
delle cui banche di dati e’ comunque contitolare,».
275. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni,
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) all’agriturismo, in conformita’ a
quanto previsto dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96».
276. Sono soggetti all’obbligo della voltura
catastale previsto dall’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione
nel registro delle imprese che comportino
qualsiasi mutamento nell’intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari
persone giuridiche, anche se non direttamente
conseguenti a modifica, costituzione o
trasferimento di diritti reali. Le modalita’ attuative
delle disposizioni del presente
comma sono stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio, adottato
d’intesa con il direttore generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.
277. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino
la mancata presentazione degli atti di aggiornamento
catastale da parte dei soggetti obbligati,
ne richiedono la presentazione ai soggetti
titolari. Nel caso in cui questi ultimi
non ottemperino entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della suddetta
richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio
provvedono d’ufficio, attraverso la redazione
dei relativi atti di aggiornamento,
con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti,
degli oneri stabiliti in attuazione
del comma 339 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
278. L’articolo 23 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. I conservatori dei registri
immobiliari inviano ogni quindici giorni al
procuratore della Repubblica del tribunale
nella cui circoscrizione e’ stabilito l’ufficio
copia del registro generale d’ordine su supporto
informatico o con modalita’ telematiche».
279. In deroga all’articolo 2680, primo
comma, del codice civile, fino a quando
non sara’ data attuazione a quanto stabilito
dall’articolo 61 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro
generale d’ordine viene eseguita dal
conservatore.
280. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, all’Agenzia del territorio e’ assegnato
uno specifico stanziamento di 12 milioni di
euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno
2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009,
per la corresponsione di incentivi alla mobilita’
territoriale e di indennita’ di trasferta al
personale dipendente, con particolare riguardo
al processo di decentramento delle
funzioni catastali. Al relativo onere si provvede
con le maggiori entrate derivanti dagli
interventi di cui ai commi 276 e 277, nonche´
con le riduzioni dei costi conseguenti alle
misure di semplificazione in materia ipotecaria
previste dai commi 278 e 279.
281. Nell’ambito delle funzioni amministrative
catastali conferite ai sensi dell’articolo
66 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni,
per le riscossioni erariali sono applicabili ai
comuni le norme previste dagli articoli 178
e 179 del regolamento di cui al regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni
contenute nel citato articolo 179 si intendono
riferite ai responsabili delle strutture comunali
sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni
erariali.
282. All’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che,» sono
inserite le seguenti: «dotati di attestato di
conformita’ alle disposizioni vigenti rilasciato
dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e»;
2) le parole: «gli elementi di abilita’ o
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento
aleatorio» sono sostituite dalle seguenti:
«insieme con l’elemento aleatorio
sono presenti anche elementi di abilita’, che
consentono al giocatore la possibilita’ di scegliere,
all’avvio o nel corso della partita, la
propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu’ favorevoli tra
quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato
puo’ essere prevista la verifica dei singoli apparecchi
di cui alla lettera a)».
283. Le disposizioni di cui al comma 282
si applicano alle condotte e agli apparecchi
messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio
2008.
284. Al comma 271 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre
2007».
285. L’importo delle maggiori entrate derivanti
dal comma 284, pari a 350 milioni
di euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di
euro per l’anno 2009, e’ iscritto nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni
previste, anche alle spese relative alla
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia.
287. L’ammontare del trasferimento compensativo
riconosciuto in via previsionale e
dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun
comune, a fronte della diminuzione del gettito
dell’imposta comunale sugli immobili
che deriva dall’applicazione del comma 2-
bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma
5 del presente articolo, e’ determinato con riferimento
alle aliquote e alle detrazioni vigenti
alla data del 30 settembre 2007.
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti attuativi
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, il rilascio
del permesso di costruire e’ subordinato alla
certificazione energetica dell’edificio, cosı’
come previsto dall’articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2005, nonche´
delle caratteristiche strutturali dell’immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, il comma 1-bis e’
sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009,
nel regolamento di cui al comma 1, ai fini
del rilascio del permesso di costruire, deve
essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unita’ abitativa, compatibilmente
con la realizzabilita’ tecnica dell’intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale
non inferiore a 100 metri quadrati,
la produzione energetica minima e’ di 5 kW».
290. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della tutela
del cittadino consumatore, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, le misure delle aliquote di accisa
sui prodotti energetici usati come carburanti
ovvero come combustibili per riscaldamento
per usi civili, stabilite dal testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, sono diminuite
al fine di compensare le maggiori entrate
dell’imposta sul valore aggiunto derivanti
dalle variazioni del prezzo internazionale,
espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 puo’
essere adottato, con cadenza trimestrale, se
il prezzo di cui al medesimo comma aumenta
in misura pari o superiore, sulla media
del periodo, a due punti percentuali rispetto
al valore di riferimento, espresso in euro, indicato
nel Documento di programmazione
economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo’ essere adottato ove, nella media
del semestre precedente, si verifichi una diminuzione
del prezzo, determinato ai sensi
del comma 290, rispetto a quello indicato
nel Documento di programmazione economico-
finanziaria. Il decreto di cui al comma
290 puo’ essere adottato al fine di variare le
aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui
al comma 290 abbia una diminuzione rispetto
al valore di riferimento, espresso in
euro, indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
292. Il decreto di cui al comma 290, da
cui non devono in ogni caso derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, assicura che le eventuali variazioni di
aliquote siano effettuate nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di livelli
minimi delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto
di cui al comma 290 e’ adottato qualora
le condizioni di cui al comma 291 ricorrano
entro il 28 febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della
misura delle aliquote di accisa di cui al
comma 290 determini economie sulle autorizzazioni
di spesa relative alle agevolazioni
vigenti in favore dei soggetti di cui all’articolo
5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
le somme corrispondenti a tali economie, accertate
annualmente con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono
prelevate dalla contabilita’ speciale di tesoreria
n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi
di bilancio» e versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate, a decorrere
dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei
servizi del trasporto pubblico locale, di attuare
il processo di riforma del settore e di
garantire le risorse necessarie per il mantenimento
dell’attuale livello dei servizi, incluso
il recupero dell’inflazione degli anni precedenti,
alle regioni a statuto ordinario e’ riconosciuta
la compartecipazione al gettito dell’accisa
sul gasolio per autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al
comma 295 e’ attribuita mensilmente a ciascuna
regione, per gli anni 2008-2010, nella
misura complessiva indicata nella tabella 1
allegata alla presente legge. A decorrere dall’anno
2011 le quote di compartecipazione di
ciascuna regione a statuto ordinario restano
determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in modo tale che le
stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato
come carburante per autotrazione erogati
nell’anno 2010 in ciascuna regione, consentano
di corrispondere l’importo complessivo
come determinato nella citata tabella 1
allegata alla presente legge e quello individuato,
a decorrere dall’anno 2011, in base
al comma 302. Con lo stesso decreto sono
individuate le modalita’ di trasferimento delle
somme spettanti alle singole regioni. Nelle
more dell’emanazione del decreto continuano
ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo
di acconto, le quote mensili determinate
ai sensi del primo periodo del presente
comma.
297. La compartecipazione di cui al
comma 296 sostituisce e, a decorrere dall’anno
2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata
registrata relativamente alla compartecipazione
dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo
3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, per un importo annuo pari
a 254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e
20 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni,
per un importo annuo pari a 670,5 milioni
di euro;
c) compensazione della riduzione dell’accisa
sulla benzina non compensata dal
maggior gettito delle tasse automobilistiche
di cui all’articolo 1, comma 58, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
per un importo annuo pari a
342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti
di lavoro relativi al settore del trasporto
pubblico locale di cui all’articolo 23 del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per un importo annuo pari a
480,2 milioni di euro.
298. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto
pubblico locale, comprese quelle di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
e’ attribuita alle regioni a statuto ordinario
una quota dell’accisa sul gasolio impiegato
come carburante per autotrazione, ulteriore
rispetto a quella prevista ai sensi del
comma 296 del presente articolo, determinata
nella misura di 0,00860 euro per l’anno
2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di
0,00920 euro a partire dall’anno 2010 per
ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori
regionali.
299. L’ammontare della quota di compartecipazione
di cui al comma 298 e’ versato
direttamente dai soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa e riversato dalla struttura
di gestione in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione tra le regioni a statuto ordinario
delle somme ad esse spettanti ai sensi del
comma 298 e’ effettuata sulla base dei quantitativi
di gasolio erogati nell’anno precedente
dagli impianti di distribuzione di carburanti,
come risultanti dai registri di carico
e scarico previsti dall’articolo 25, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione
relativa all’anno 2011, le somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario ai
sensi del comma 298 possono essere rideterminate
sulla base dei criteri di commisurazione,
da stabilire con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, finalizzati a valutare lo
stato di adozione e di applicazione, da parte
delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli
14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalita’
di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 298 e di quelle contenute nel presente
comma.
300. E’ istituito presso il Ministero dei trasporti
l’Osservatorio nazionale sulle politiche
del trasporto pubblico locale, cui partecipano
i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di
creare una banca dati e un sistema informativo
pubblico correlati a quelli regionali e
di assicurare la verifica dell’andamento del
settore e del completamento del processo di
riforma. Per il funzionamento dell’Osservatorio
e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita’
di monitoraggio delle risorse destinate
al settore e dei relativi servizi, ivi comprese
quelle relative agli enti locali, nonche´ le modalita’
di funzionamento dell’Osservatorio.
L’Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto
pubblico locale.
301. A decorrere dall’anno 2008 non puo’
essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo
a carico del bilancio dello Stato finalizzato
al finanziamento delle spese correnti del
trasporto pubblico locale, ivi compresi gli
oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti
al comparto successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le regioni a
statuto ordinario riversano le risorse destinate
agli enti locali entro quattro mesi dalla data
della loro acquisizione, ferma restando la
possibilita’ di adottare una modalita’ di versamento
di maggior favore per gli stessi enti
locali.
302. Le risorse per i servizi di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte
sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno
2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando
le misure della compartecipazione
di cui al comma 296; a tal fine, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dei trasporti e
con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro il 15 febbraio 2010,
e’ individuata la somma spettante a ciascuna
regione a statuto ordinario, di cui tenere
conto ai fini dell’emanazione del decreto di
cui al comma 296.
303. Nelle more di un’organica riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali, e’
esteso al settore del trasporto pubblico locale
il sistema previsto dall’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
304. Per promuovere lo sviluppo economico
e rimuovere gli squilibri economico-sociali
e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione
e il sostegno dello sviluppo del trasporto
pubblico locale, con una dotazione di
113 milioni di euro per l’anno 2008, di 130
milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni
di euro per l’anno 2010. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le risorse
del Fondo sono destinate alle finalita’
di cui all’articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dal comma 306, e di cui all’articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalita’ previste da tali disposizioni.
Gli interventi finanziati, ai sensi
e con le modalita’ della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le risorse di cui al presente
comma, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura
non superiore al 20 per cento. Il finanziamento
di nuovi interventi e’ subordinato
all’esistenza di parcheggi di interscambio,
ovvero alla loro realizzazione, che puo’ essere
finanziata con le risorse di cui al presente
comma.
305. La ripartizione delle risorse di cui al
comma 304 tra le finalita’ ivi previste e’ definita
con decreto del Ministro dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In
fase di prima applicazione, per il triennio
2008-2010, le risorse sono ripartite in pari
misura tra le finalita’ previste. A decorrere
dall’anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra le finalita’ di cui al comma 304 e’ effettuata
con il medesimo decreto, tenendo conto
di princı’pi di premialita’ che incentivino l’efficienza,
l’efficacia e la qualita’ nell’erogazione
dei servizi, la mobilita’ pubblica e la
tutela ambientale. All’articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e’ abrogata.
306. All’articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera
c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di
idrovolanti destinati ad un servizio minimo
di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti
con isole minori con le quali esiste
un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle
lettere a) e b) e’ riservato almeno il 50 per
cento della dotazione del fondo».
307. Al Ministero dei trasporti e’ altresı’ destinata
una quota pari a 12 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008 per la riattivazione,
in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione
di sistemi innovativi di trasporto in ambito
urbano, interrotti in relazione all’apertura di
procedimenti tesi a riesaminare le procedure
contrattuali da parte della Corte di giustizia
delle Comunita’ europee.
308. A decorrere dall’anno 2008 i finanziamenti
statali per il rinnovo del contratto
relativo al settore del trasporto pubblico locale
di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 297 sono corrisposti direttamente
alle regioni a statuto ordinario dal Ministero
dell’economia e delle finanze con le modalita’
di cui al comma 296. L’esclusione delle
spese relative ai rinnovi contrattuali del settore
del trasporto pubblico locale dal patto
di stabilita’ interno si applica esclusivamente
nei confronti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale spetta una detrazione
dall’imposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, nella misura del
19 per cento per un importo delle spese
stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
spetta sempreche´ le spese stesse non
siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. La detrazione spetta anche
se la spesa e’ stata sostenuta nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
che si trovino nelle condizioni indicate
nel comma 2 del medesimo articolo 12.
310. L’articolo 3, comma 1, del decretolegge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18, si interpreta nel senso che le
somme di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-
legge, nonche´ quelle che gli enti locali
proprietari o soci hanno versato o versano
per il ripiano delle perdite di esercizio dell’azienda
o del consorzio di pubblico trasporto,
ancorche´ riferite ad esercizi precedenti al
1982, come pure quelle provenienti dal
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio di cui all’articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni,
non rilevano ai fini degli articoli
61 e 109, comma 5, nonche´ dell’articolo
84, comma 1, quarto periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
311. I crediti vantati dalla societa’ Ferrovie
della Calabria s.r.l. nei confronti della regione
Calabria e rientranti nella regolazione
delle partite debitorie di cui all’articolo
145, comma 30, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,
sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi
pregressi a tutto il 31 dicembre 2000
della ex gestione commissariale governativa
delle Ferrovie della Calabria e, per la parte
residua, ad investimenti per il rinnovo e il
potenziamento dei servizi ferroviari gestiti
dalla medesima societa’.
312. Sono abrogate le disposizioni recate
dall’articolo 3, comma 12-bis, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e dall’articolo 1, comma
58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni.
313. Al fine di attivare significativi processi
di sviluppo locale attraverso il recupero
e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale,
economico e sociale e con gli obiettivi
di sostenibilita’ e qualita’ territoriale e urbana,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, tramite l’Agenzia del demanio,
nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, d’intesa con gli enti territoriali
interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici
comunali, individua ambiti di interesse nazionale
nei quali sono presenti beni immobili
di proprieta’ dello Stato e di altri soggetti
pubblici per promuovere, in ciascun ambito,
un programma unitario di valorizzazione di
cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Il complesso dei programmi
di valorizzazione costituisce il Piano
di valorizzazione dei beni pubblici per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui al comma 313 e’ proposto
dal Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, sentiti i Ministri
competenti, ed e’ approvato d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, anche in
applicazione delle previsioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In
tale Piano, oltre all’individuazione degli ambiti
di intervento, sono determinati gli obiettivi
di azione, le categorie tematiche, sociali,
economiche e territoriali di interesse, i criteri,
i tempi e le modalita’ di attuazione dei
programmi unitari di intervento, nonche´
ogni altro elemento significativo per la formazione
dei suddetti programmi.
315. Sulla base delle indicazioni contenute
nel Piano di cui al comma 313, la regione e
gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali, promuovono la
formazione dei programmi unitari di valorizzazione,
individuando gli interventi, le modalita’
di attuazione, le categorie di destinazioni
d’uso compatibili, l’entita’ e la modalita’
di attribuzione agli enti territoriali di quota
parte del plusvalore da realizzare, nonche´
ogni altro elemento significativo per l’attuazione
di quanto previsto nei programmi medesimi.
316. Per la definizione dei contenuti, finalita’,
condizioni e limiti per l’attuazione dei
programmi unitari di valorizzazione concorrono
le amministrazioni centrali e territoriali
interessate, nonche´ tutti i soggetti competenti,
anche utilizzando la conferenza di servizi
di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, con particolare riguardo all’identificazione
delle modalita’ di intervento
per gli immobili soggetti a tutela ambientale,
paesaggistica, architettonica, archeologica e
storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali,
nel pieno rispetto delle disposizioni
contenute nel codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli
elementi necessari per la migliore definizione
progettuale degli interventi compresi
nei programmi unitari di valorizzazione.
317. Ciascun programma unitario di valorizzazione
e’ approvato con decreto del presidente
della regione o della provincia interessata,
d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per i beni e le
attivita’ culturali. I consigli comunali provvedono
alla ratifica del programma, a pena di
decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicita’
e di partecipazione, entro novanta giorni
dall’emanazione del predetto decreto. La
suddetta approvazione produce gli effetti previsti
dall’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dalle relative leggi regionali, nonche´, ove necessario,
la relativa dichiarazione di pubblica
utilita’ per le opere pubbliche o di interesse
generale in esso comprese.
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione
o parti di esso, in relazione alla
sua approvazione, puo’ assumere, in considerazione
della tipologia e dei contenuti degli
interventi previsti, il valore e gli effetti dei
piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa
pubblica e privata, ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale. Al
programma unitario di valorizzazione e’ applicabile,
ove necessario, il comma 5 dell’articolo
27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
319. Per la predisposizione degli studi di
fattibilita’, dei progetti e di eventuali ulteriori
misure di accompagnamento e di supporto
del Piano di cui al comma 313 si provvede
a valere sul capitolo relativo alle somme da
attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto
dei beni immobili, per la manutenzione,
la ristrutturazione, il risanamento e
la valorizzazione dei beni del demanio e
del patrimonio immobiliare statale, nonche´
per gli interventi sugli immobili confiscati
alla criminalita’, fino ad un importo massimo
di 10 milioni di euro per l’anno 2008.
320. All’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio
2008 il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia
del demanio, adotta un programma
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione
e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale
in uso, in coerenza con il processo
di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione
in aree maggiormente funzionali per
migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e
individua entro il 31 ottobre 2008, con le
stesse modalita’ indicate nel primo periodo,
immobili non piu’ utilizzati per finalita’ istituzionali,
da consegnare all’Agenzia del demanio
entro il 31 dicembre 2008, nonche´ altre
strutture, per un valore complessivo pari almeno
a 2.000 milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i
seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma
13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu’
utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati
e quelli in uso all’Amministrazione della difesa
nei quali sono tuttora presenti funzioni
altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni
delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione
ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture
individuate e quello del trasferimento
delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalita’ temporali delle
procedure di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento e del
successivo rilascio dei beni immobili non
piu’ in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili
e le porzioni di piu’ ampi compendi
ancora in uso al Ministero della difesa, individuati
nell’ambito del programma di cui ai
commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all’Agenzia
del demanio ad avvenuta riallocazione
delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione
puo’ avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari,
sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi
in conformita’ con gli strumenti urbanistici
e salvaguardando l’integrita’ delle aree di pregio
ambientale anche attraverso il ricorso ad
accordi o a procedure negoziate con enti territoriali
promosse dal Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 15-
bis, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire
la riallocazione delle predette funzioni e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale
la cui dotazione e’ determinata dalla legge finanziaria
in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al comma 13-
ter.1 e al quale concorrono anche proventi
derivanti dalle attivita’ di valorizzazione e
di dismissione effettuate dall’Agenzia del demanio
con riguardo alle infrastrutture militari,
agli immobili e alle porzioni di piu’
ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma».
321. Per favorire i processi di mobilita’ alternativa
nei centri storici di citta’ di particolare
rilievo urbanistico e culturale gia’ riconosciuti
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanita’,
e’ istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti pari a 4
milioni di euro annui, per gli anni 2008,
2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzionate
con il Ministero dell’economia e delle
finanze sono autorizzate alla stipula di contratti
di mutuo ventennale fino a 300.000
euro con i titolari di edifici situati nei centri
storici dei comuni con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino
funzionale degli immobili, o di porzioni
di essi, ponendo il totale costo degli interessi
a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti
Spa, con onere per interessi a carico del bilancio
dello Stato, per il recupero e la conservazione
degli edifici riconosciuti dall’UNESCO
come patrimonio dell’umanita’ o appartenenti
al patrimonio culturale vincolato
ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, definisce modalita’
e criteri per l’erogazione del contributo
in conto interessi di cui ai commi 322 e 323,
al fine di garantire che all’attuazione dei medesimi
commi si provveda nel limite di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
non appartenenti al settore cinematografico
ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell’articolo 2549 del codice
civile, e’ riconosciuto per gli anni 2008,
2009 e 2010 un credito d’imposta nella misura
del 40 per cento, fino all’importo massimo
di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato
per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalita’ italiana ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28. Il beneficio si applica anche
ai contratti di cui all’articolo 2554 del
codice civile.
326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al
comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare
l’80 per cento di dette risorse nel territorio
nazionale, impiegando mano d’opera e servizi
italiani e privilegiando la formazione e
l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi e’ riconosciuto
un credito d’imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica,
in misura pari al 15 per cento del
costo complessivo di produzione di opere cinematografiche,
riconosciute di nazionalita’
italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque,
fino all’ammontare massimo annuo di
euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta,
condizionato al sostenimento sul territorio
italiano di spese di produzione per un
ammontare complessivo non inferiore, per
ciascuna produzione, all’80 per cento del
credito d’imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalita’ italiana riconosciute
di interesse culturale ai sensi dell’articolo
7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di
euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalita’ italiana,
espressione di lingua originale italiana, con
un limite massimo annuo di euro 2.000.000
per ciascun periodo d’imposta;
3) al 20 per cento dell’apporto in denaro
effettuato mediante i contratti di cui
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
per la produzione di opere filmiche di nazionalita’
italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun
periodo d’imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico,
pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l’introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, con un limite
massimo annuo non eccedente, per ciascuno
schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell’apporto in denaro
effettuato mediante i contratti di cui
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita’ italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000 per
ciascun periodo d’imposta.
328. Con riferimento alla medesima opera
filmica, i benefı’ci di cui al comma 327 non
sono cumulabili a favore della stessa impresa
ovvero di imprese che facciano parte dello
stesso gruppo societario nonche´ di soggetti
legati tra loro da un rapporto di partecipazione
ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
329. I crediti d’imposta di cui ai commi
325 e 327 spettano per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e per i due periodi d’imposta successivi.
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e
327, lettere b), numero 3), e c), numero 2),
non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per cento del costo
di produzione della copia campione dell’opera
filmica e la partecipazione complessiva
agli utili degli associati non puo’ superare il
70 per cento degli utili derivanti dall’opera
filmica.
331. I crediti d’imposta di cui ai commi
325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero
2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in
pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata
dall’impresa di produzione cinematografica
del rispetto delle condizioni richieste ai sensi
dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’imposta
non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive, non rilevano
ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono
considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini
dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In
ogni caso, tali contributi non possono essere
erogati per una quota percentuale che, cumulata
con gli apporti di cui ai commi da 325 a
343, superi l’80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di
produzione della copia campione e alle spese
di distribuzione nazionale del film.
333. Le disposizioni applicative dei
commi da 325 a 332 sono dettate con decreto
del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il predetto decreto
e’ adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico.
334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 e’
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita’
europea, all’autorizzazione della Commissione
europea. Il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.
Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente
in relazione agli investimenti realizzati
e alle spese sostenute successivamente
alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
335. Alle imprese nazionali di produzione
esecutiva e di post-produzione e’ riconosciuto
un credito d’imposta, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e per i due esercizi successivi, in
relazione a film, o alle parti di film, girati
sul territorio nazionale, utilizzando mano
d’opera italiana, su commissione di produzioni
estere, in misura pari al 25 per cento
del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna
opera filmica, di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del
comma 335 sono dettate con decreto del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il predetto decreto e’ adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
337. Il credito d’imposta di cui al comma
335 non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
338. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette gli
utili dichiarati dalle imprese di produzione
e di distribuzione cinematografica che li impiegano
nella produzione o nella distribuzione
dei film di cui all’articolo 2, commi
2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, riconosciuti di nazionalita’ italiana
ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto
legislativo ed espressione di lingua originale
italiana. Tale beneficio e’ concesso
solo alle imprese che tengono la contabilita’
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,
comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, nel
limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati
dalle imprese italiane operanti in settori
diversi da quello cinematografico, le
quali, da sole o per mezzo di accordi con societa’
di produzione e di distribuzione cinematografica,
li impiegano nella produzione
o nella distribuzione dei film di cui all’articolo
2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalita’ italiana ai sensi dell’articolo 5
del citato decreto legislativo. Tale beneficio
e’ concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilita’ ordinaria ai sensi degli articoli
13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.
340. Le disposizioni applicative dei
commi 338 e 339 sono dettate con decreto
del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e’
adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico.
341. Le agevolazioni previste dai commi
338 e 339 sono usufruibili entro il limite di
spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni
di euro per il 2009 e 15 milioni di euro
per il 2010.
342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e
l’adeguamento tecnico e tecnologico delle
sale cinematografiche e, di conseguenza,
una sempre migliore fruizione del prodotto
cinematografico sul territorio, al Fondo di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, e’ assegnato un contributo
straordinario di 2 milioni di euro per l’anno
2008, di 8 milioni di euro per l’anno 2009
e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.
Tale contributo, in deroga al comma 4 del
medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo,
e’ finalizzato a favore degli interventi
di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo
12.
343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 e’
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita’
europea, all’autorizzazione della Commissione
europea. Il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.
L’agevolazione puo’ essere fruita esclusivamente
in relazione al costo sostenuto successivamente
alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole:
«calcolato dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante al Sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente gestito dall’I.N.P.S.»;
b) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Dichiarazione sostitutiva
unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta
un’unica dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di validita’ annuale, concernente
le informazioni necessarie per la determinazione
dell’indicatore della situazione
economica equivalente di cui all’articolo 2,
ancorche´ l’ente si avvalga della facolta’ riconosciutagli
dall’articolo 3, comma 2. E ‘ lasciata
facolta’ al cittadino di presentare, entro
il periodo di validita’ della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare.
Gli enti erogatori possono stabilire
per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e’
presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione
pubblica alla quale e’ richiesta la
prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) competente
per territorio. Tali soggetti trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate
le relative informazioni.
3. E ‘ comunque consentita la presentazione
all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
della dichiarazione sostitutiva unica direttamente
a cura del soggetto richiedente la prestazione
agevolata.
4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore
della situazione economica equivalente
in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema
informativo dell’anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente
la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal
soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate,
sulla base di appositi controlli automatici, individua
altresı’ l’esistenza di omissioni, ovvero
difformita’ degli stessi rispetto agli elementi
conoscitivi in possesso del predetto Sistema
informativo.
6. Gli esiti delle attivita’ effettuate ai sensi
dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia
delle entrate, mediante procedura informatica,
ai soggetti che hanno trasmesso le
informazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato
la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi
del comma 3, nonche´ in ogni caso all’INPS
ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia
delle entrate, di cui al comma 6, i comuni,
i centri di assistenza fiscale, l’INPS e
le amministrazioni pubbliche ai quali e’ presentata
la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un’attestazione, riportante l’indicatore della
situazione economica equivalente, nonche´ il
contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga
attestazione e’ rilasciata direttamente dall’Agenzia
delle entrate nei casi di cui al comma
3. L’attestazione riporta anche le eventuali
omissioni e difformita’ di cui al comma 5.
La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata,
puo’ essere utilizzata, nel periodo di
validita’, da ogni componente il nucleo familiare
per l’accesso alle prestazioni agevolate
di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita’
di cui al comma 5, il soggetto richiedente la
prestazione puo’ presentare una nuova dichiarazione
sostitutiva unica, ovvero puo’ comunque
richiedere la prestazione mediante l’attestazione
relativa alla dichiarazione presentata
recante le omissioni o le difformita’ rilevate
dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione
e’ valida ai fini dell’erogazione della prestazione,
fatto salvo il diritto degli enti erogatori
di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicita’
dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti
erogatori eseguono, singolarmente o mediante
un apposito servizio comune, tutti i
controlli ulteriori necessari e provvedono ad
ogni adempimento conseguente alla non veridicita’
dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi
alla determinazione del patrimonio mobiliare
gestito dagli operatori di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia
delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformita’ rilevate ai sensi del
comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi,
apposite richieste di informazioni ai suddetti
operatori, avvalendosi delle relative
procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione
dell’attivita’ di accertamento della Guardia
di finanza, una quota delle verifiche e’ riservata
al controllo sostanziale della posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui
confronti emergono divergenze nella consistenza
del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine di assicurare
il coordinamento e l’efficacia dei controlli
previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
della solidarieta’ sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della salute, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate
le componenti autocertificate della dichiarazione,
di cui al comma 4, lettera b), e le modalita’
attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, nonche´ stabilite specifiche
attivita’ di sperimentazione da condurre in
sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra
l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate
le modalita’ per lo scambio delle
informazioni necessarie all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo»;
c) all’articolo 4-bis:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le
necessarie informazioni al Sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente
articolo dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale che, per l’alimentazione
del Sistema, puo’ stipulare apposite convezioni
con i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3»
e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «comma 2» e «comma
12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9»
e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono
inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate
»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo,
le parole: «Istituto nazionale della previdenza
sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«Agenzia delle entrate»;
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo
le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale» sono inserite le seguenti: «,
dall’Agenzia delle entrate».
345. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia
delle entrate definisce un piano di controlli
che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente
definiti, ai fini del contrasto all’evasione
tributaria. Per raggiungere gli
obiettivi del piano e’ autorizzata, anche in deroga
ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti,
a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da
345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro
per l’anno 2008, di 60,8 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 110,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni
di personale, anche di qualifica dirigenziale,
da parte dell’Agenzia delle entrate. A
tal fine l’Agenzia, per la stipula di contratti
di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3,
comma 79, della presente legge, utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito
di procedure selettive gia’ espletate e
per le quali il limite di eta’ anagrafica vigente
per i contratti di formazione e lavoro dei
soggetti risultati idonei e’ riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero
puo’ ricorrere alla mobilita’, anche ai
sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzo delle
graduatorie di cui al periodo precedente e’ effettuato
mediante la stipula di 750 contratti
di formazione e lavoro con soggetti risultati
idonei. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di incremento delle entrate fiscali
e di potenziamento dell’azione di contrasto
all’evasione, l’Agenzia delle entrate puo’ altresı’
utilizzare, a valere sulle maggiori entrate
di cui al presente comma, la quota di
cui all’articolo 1, comma 526, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere
a nuove assunzioni.
346. Anche in deroga ai limiti stabiliti
dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare
le attivita’ di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico,
di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni
statali, nonche´ al fine di ridurre gli
oneri derivanti dall’applicazione della legge
24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei
commi da 345 a 357 nonche´ della presente
legge, e’ autorizzata la spesa per assunzioni
di personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del
fuoco e attraverso le procedure selettive previste
dai commi 519 e 526 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni
di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010;
b) nell’amministrazione penitenziaria,
per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5
milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato, per 1
milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di
euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010, anche nei
ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei
ruoli superiori e con successivo riassorbimento
al passaggio a tali ruoli, con possibilita’
di utilizzare le graduatorie di idonei dei
concorsi gia’ banditi o conclusi, nonche´ per
compensare gli effetti finanziari dell’eventuale
deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo
periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro,
per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni
di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010;
e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza
prioritariamente le graduatorie formate
a seguito di procedure selettive gia’ espletate
e per le quali il limite di eta’ anagrafica vigente
per i contratti di formazione e lavoro
dei soggetti risultati idonei e’ riferito alla
data di formazione della graduatoria stessa,
ovvero ricorre alla mobilita’, anche ai sensi
dell’articolo 1, comma 536, della legge
n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per
l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno
2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane e’
autorizzata a stipulare contratti di formazione
e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall’articolo 3, comma 79,
della presente legge, in particolare, con soggetti
risultati idonei, con un punteggio minimo
finale non inferiore a 46, nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure indette
dall’Agenzia delle entrate con bandi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28
del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti
di formazione e lavoro, rispettivamente
di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale,
F1, per attivita’ amministrativo-tributarie,
e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure
selettive indette dall’Agenzia delle dogane
in data non anteriore al 1º settembre 2005,
rispettivamente, per 150 posti di collaboratore
tributario, terza area funzionale, F1,
per 25 posti di chimico, terza area funzionale,
F1, per 20 posti di collaboratore di sistema,
terza area funzionale, F1, e per 10 posti
di collaboratori statistici, terza area funzionale,
F1. Nei limiti delle autorizzazioni
di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia
delle dogane puo’ stipulare ulteriori
contratti di formazione e lavoro anche con
soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate
a seguito delle procedure indette dall’Agenzia
delle entrate con bandi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile
2007, con un punteggio finale inferiore a 46;
in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da
parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti
di cui al quarto periodo del comma 345, e’
prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime
graduatorie da parte dell’Agenzia delle
dogane.
347. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), per far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle
esigenze connesse con la protezione civile,
anche ai fini della stabilizzazione e’ autorizzata
a bandire concorsi, per titoli ed esami,
e a procedere all’assunzione di personale a
tempo indeterminato nel limite della dotazione
organica approvata con decreto del direttore
generale n. 122 del 2005.
348. Al fine di potenziare l’attivita’ dell’Alto
Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito all’interno della pubblica amministrazione,
di cui all’articolo 1 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni,
e’ autorizzata la spesa di 1 milione di
euro a decorrere dall’anno 2008.
349. Per le esigenze di rafforzamento dell’attivita’
di contrasto all’immigrazione clandestina,
e’ autorizzata, a favore del Ministero
dell’interno, la spesa di 19,1 milioni di euro
per l’anno 2008, 19,1 milioni di euro per
l’anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l’anno
2010. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, quanto a 12 milioni di
euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
per l’anno 2010, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni dei commi
da 345 a 357 nonche´ della presente legge
e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni
di euro per l’anno 2008, 7,1 milioni di
euro per l’anno 2009 e 1,5 milioni di euro
per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
350. A valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a
357 nonche´ della presente legge, per il mantenimento
di un adeguato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti
istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia
di finanza, in particolare nella lotta all’evasione
e all’elusione fiscale, all’economia
sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e’ istituito un fondo di parte
corrente con una dotazione di 13 milioni di
euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro
per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze
di funzionamento del Corpo della Guardia
di finanza con particolare riguardo alle spese
per prestazioni di lavoro straordinario, indennita’
di missione, acquisto di carburante per
gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del predetto
fondo tra le unita’ previsionali di base
del centro di responsabilita’ «Guardia di finanza
» del medesimo stato di previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a carico
del bilancio dello Stato e di giungere
ad una rapida definizione delle controversie
pendenti presso la Commissione tributaria
centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il
numero delle sezioni della predetta Commissione
e’ ridotto a 21; le predette sezioni
hanno sede presso ciascuna commissione tributaria
regionale avente sede nel capoluogo
di ogni regione e presso le commissioni tributarie
di secondo grado di Trento e di Bolzano.
A tali sezioni sono applicati come
componenti, su domanda da presentare al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
entro il 31 gennaio 2008, i presidenti
di sezione, i vice presidenti di sezione e i
componenti delle commissioni tributarie regionali
istituite nelle stesse sedi. In difetto
di domande, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il
31 marzo 2008. Qualora un componente
della Commissione tributaria centrale sia assegnato
ad una delle sezioni di cui al primo
periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni
di segreteria sono svolte dal personale
di segreteria delle commissioni tributarie regionali
e delle commissioni di secondo grado
di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione
ed i componenti della Commissione
tributaria centrale, nonche´ il personale di segreteria,
sono assegnati, anche in soprannumero
rispetto a quanto previsto dall’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare,
rispettivamente, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria ed al Dipartimento
per le politiche fiscali entro il 31
gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al
primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai
componenti e al personale di segreteria della
Commissione tributaria centrale trasferiti di
sede ai sensi del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale alla data di insediamento
delle sezioni di cui al comma 351,
ad eccezione di quelli per i quali e’ stato gia’
depositato il dispositivo, sono attribuiti alla
sezione regionale nella cui circoscrizione
aveva sede la commissione che ha emesso
la decisione impugnata.
353. Con uno o piu’ decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2008, sono determinati il numero delle sezioni
e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto
conto delle rilevazioni statistiche del flusso
medio dei processi relativi agli anni 2006 e
2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalita’
per l’attuazione dei commi 351 e 352;
con uno dei predetti decreti sono inoltre indette
le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria. I
componenti eletti a seguito delle predette
elezioni si insediano il 30 novembre 2008;
in pari data decadono i componenti in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dalla data di insediamento
dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria stabilisce,
con propria delibera, i criteri di valutazione
della professionalita’ dei giudici tributari nei
concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia
della predetta delibera cessano, nei
concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
e F allegate al citato decreto legislativo
n. 545 del 1992.
354. Per l’attuazione dei commi 351, 352
e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi
dei componenti delle commissioni tributarie,
e’ autorizzata, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei
commi da 345 a 357 nonche´ della presente
legge, la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal
1º maggio 2008 i compensi dei presidenti
di sezione e dei componenti della Commissione
tributaria centrale sono determinati
esclusivamente a norma dell’articolo 13 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti
ai presidenti di sezione ed ai componenti
delle commissioni tributarie regionali.
355. A valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a
357, e’ autorizzata la spesa di 1,75 milioni
di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione
di magistrati amministrativi, la spesa di
1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5
milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010 per
l’assunzione di magistrati contabili e la spesa
di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1
milione di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010 per
l’assunzione di avvocati e procuratori dello
Stato.
356. Le amministrazioni di cui ai commi
345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente
al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica un rapporto informativo sulle
assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti
in relazione alle disposizioni di cui ai commi
da 345 a 357.
357. Il distacco del personale dall’Agenzia
del territorio ai comuni in attuazione dell’articolo
1, comma 199, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ disposto con le modalita’
di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento
al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione
conseguiti dalle agenzie fiscali, ad
esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne
quelli destinati alla incentivazione del personale,
e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno
2007 dalle societa’ di cui all’articolo
59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento
delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a
progetti volti al miglioramento della qualita’
della legislazione e alla semplificazione del
sistema e degli adempimenti per i contribuenti.
A tal fine, le somme versate in uno
specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento
per le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l’azione di contrasto
dell’evasione e dell’elusione fiscale e
le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, possono essere conferiti,
nell’ambito del Ministero dell’economia
e delle finanze, entro il 30 giugno
2008, incarichi di livello dirigenziale generale
a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, anche in deroga
ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e
comunque per un numero non superiore a
quattro unita’. Ove tale facolta’ venga esercitata,
a decorrere dalla data dell’eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti
dal presente comma, sono soppressi due
posti di livello dirigenziale non generale effettivamente
coperti per ciascun incarico
conferito.
360. Al fine di rafforzare l’attivita’ di controllo
dell’Agenzia delle entrate attraverso
l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare
il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con
il regolamento di amministrazione di cui all’articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,
possono essere individuati gli uffici competenti
a svolgere le attivita’ di controllo e di
accertamento. Il regolamento si ispira anche
ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell’attivita’ di controllo
in relazione alla peculiarita’ delle tipologie
di contribuenti e alle diverse fattispecie
di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto
dei princı’pi di efficacia, efficienza ed
economicita’ dell’azione amministrativa, nonche
´ facilitazione del rapporto dei contribuenti
con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo
delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilita’
relativi all’adozione degli atti di accertamento
sulla base della rilevanza e complessita’
degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicita’
e di speditezza dell’azione amministrativa, la
pubblicazione dei provvedimenti dei direttori
di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi
documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi
in cui questa sia prevista da altre disposizioni
di legge. I siti internet delle agenzie fiscali
devono essere strutturati al fine di consentire
la ricerca, la consultazione, l’estrazione e
l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di
assicurare le risorse per il perseguimento degli
obiettivi di incremento delle entrate tributarie
e di contrasto all’evasione tributaria ed
extratributaria contenuti nell’Atto di indirizzo
2008-2010 ai sensi dell’articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, nonche´
nelle convenzioni e nei contratti di servizio
triennali tra il Ministro dell’economia e delle
finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti
relativi agli oneri di funzionamento delle
agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun
anno del triennio, in misura non inferiore a
quella stabilita per l’anno 2008 in applicazione
della normativa vigente.
363. I soggetti di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
in relazione alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate tramite
distributori automatici, sono tenuti a memorizzare
su supporto elettronico, distintamente
per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
364. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita’
di memorizzazione delle singole operazioni
nonche´ i criteri, i tempi e le modalita’
per la trasmissione in via telematica, distintamente
per ciascun apparecchio, delle informazioni
relative alle medesime operazioni
di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi
del concessionario di cui all’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, con il medesimo provvedimento
sono stabilite le opportune credenziali,
le modalita’ di memorizzazione delle singole
operazioni, le specifiche tecniche necessarie
per la trasmissione telematica dei dati nonche
´ le modalita’ di effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363 e
364 si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi gia’ immessi
nel mercato alla predetta data, dal 30
luglio 2009.
366. In attesa della piena operativita’ delle
disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a
decorrere dal 1º gennaio 2008 l’Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di finanza
destinano una quota della propria capacita’
operativa all’effettuazione di accertamenti
mirati nei confronti dei soggetti indicati
al comma 363.
367. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero
della giustizia stipula con una societa’
interamente posseduta dalla societa’ di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, una o piu’ convenzioni in base alle
quali la societa’ stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati
in giudicato o divenuti definitivi a decorrere
dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione
del credito, mediante le seguenti attivita’:
a) acquisizione dei dati anagrafici del
debitore e supporto all’attivita’ di quantificazione
del credito effettuata dall’ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito
al pagamento entro un mese dal passaggio in
giudicato o dalla definitivita’ del provvedimento
da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione
dell’espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto
inutilmente il termine per l’adempimento
spontaneo.
368. Per assicurare lo svolgimento delle
attivita’ affidatele, la societa’ stipulante puo’
assumere finanziamenti, compiere operazioni
finanziarie, rilasciare garanzie, costituire,
fermo restando il rispetto delle procedure di
evidenza pubblica, societa’ con la partecipazione
di privati nonche´ stipulare contratti,
accordi e convenzioni con societa’ a prevalente
partecipazione pubblica ovvero con societa’
private iscritte nell’albo di cui agli articoli
52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Le convenzioni di cui al
comma 367 individuano le linee guida delle
predette operazioni finanziarie.
369. Il Ministero della giustizia, con apposite
convenzioni, puo’ incaricare la societa’
stipulante di svolgere altre attivita’ strumentali,
ivi compresa la gestione di eventuali
operazioni di cartolarizzazione del credito
di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento
delle attivita’ previste dal comma 367 e’ determinata,
senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate
ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della societa’ stipulante riserva
al Ministero della giustizia un’adeguata
rappresentanza nei propri organi di amministrazione
e di controllo.
372. Dalla data di stipula della convenzione
di cui al comma 367, sono abrogati
gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione
del medesimo decreto incompatibile
con il presente articolo.
373. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dei commi da 367 a 372, determinate
rispetto alla media annua delle entrate
nel quinquennio precedente, affluiscono, al
netto degli importi occorrenti per la gestione
del servizio da parte della societa’ stipulante,
ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle unita’
previsionali di base del Ministero della giustizia
e, in misura non superiore al 20 per
cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione
per interventi straordinari e senza
carattere di continuita’ a favore del fondo di
produttivita’ del personale dell’amministrazione
giudiziaria.
374. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le societa’ per
azioni residenti» sono inserite le seguenti:
«, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» e’ sostituita
dalle seguenti: «degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al comma 1
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano»
sono inserite le seguenti: «al momento dell’opzione
»;
4) le parole: «dell’1 per cento», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo
e’ inserito il seguente: «Per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data
del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione,
l’opzione per il regime speciale e’
esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto
dall’inizio del medesimo periodo d’imposta,
anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto termine
»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti
presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente
o indirettamente, aderenti al sistema
di deposito accentrato e gestito dalla
Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento
CONSOB emanato in base all’articolo 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche´
i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 e’ inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell’applicazione della
ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli
utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
27-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, ad eccezione
del comma 6».
375. Ai fini della determinazione delle
quote di cui all’articolo 1, secondo comma,
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque
anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a
quello in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, il numero dei Ministeri
e’ stabilito dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999. Il numero totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri
senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,
non puo’ essere superiore a sessanta e
la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio stabilito dal secondo
periodo del primo comma dell’articolo
51 della Costituzione.
377. A far data dall’applicazione, ai sensi
del comma 376, del decreto legislativo
n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni
non compatibili con la riduzione dei Ministeri
di cui al citato comma 376, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque
salve le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-
quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera
a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-
bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decretolegge
n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.
378. I compensi dei Commissari straordinari
di Governo, di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti
del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni
che disciplinano il patto di stabilita’ interno
degli enti locali di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il
triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007,
2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 e’ inserito il seguente:
«678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i
coefficienti stabiliti per l’anno 2009 ai sensi
del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della
quantificazione della manovra»;
d) dopo il comma 679 e’ inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il
concorso alla manovra delle province e dei
comuni, determinato ai sensi dei commi
678 e 679, che presentano una media triennale
positiva per il periodo 2003-2005 del
saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma
680, e’ pari a zero. Conseguentemente, gli
obiettivi programmatici di cui al comma
681 sono pari al corrispondente saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato
in termini di competenza mista, costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza
tra incassi e pagamenti per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti»;
e) il comma 681 e’ sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita’ interno gli enti devono conseguire
un saldo finanziario in termini di
cassa e di competenza, per l’esercizio 2007,
e di sola competenza mista, per gli esercizi
2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente
saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato
della misura annualmente determinata
ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno
2008 gli enti che nel triennio 2003-2005
hanno registrato un saldo medio di competenza
mista positivo e maggiore del saldo
medio di cassa possono conseguire l’obiettivo
di miglioramento in termini di saldo finanziario
di competenza mista o, in alternativa,
in termini di cassa e di competenza.
Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dei commi 142, 143 e 144 concorrono al
conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilita’ interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-
bis che presentano, nel triennio 2003-2005,
un valore medio delle entrate in conto capitale
derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare e mobiliare, non destinate
nel medesimo triennio all’estinzione anticipata
dei prestiti, superiore al 15 per cento
della media delle entrate finali, al netto delle
riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici
per gli anni 2008-2010 sono ridotti
di un importo pari alla differenza tra l’ammontare
dei proventi in eccesso al predetto
limite del 15 per cento e quello del contributo
annuo determinato ai sensi dei commi
678 e 679, a condizione che tale differenza
sia positiva. In caso di differenza pari a
zero o negativa gli obiettivi programmatici
restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato
in termini di competenza mista»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole:
«Ai fini del comma 686, il saldo finanziario
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e quello medio del triennio 2003-2005
sono calcolati, sia per la gestione di competenza
sia per quella di cassa,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il
saldo finanziario e quello medio del triennio
2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007,
sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e
– 84 –
2010, per la sola gestione di competenza mista,
»;
g) il comma 684 e’ sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilita’ interno deve essere approvato,
a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo
le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese di parte capitale, al netto delle riscossioni
e delle concessioni di crediti, sia garantito
il rispetto delle regole che disciplinano il
patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza
e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilita’ interno»;
h) il comma 685 e’ sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita’ interno e
per acquisire elementi informativi utili per
la finanza pubblica, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita’ interno
nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le
informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalita’ definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto e’ definito il prospetto
dimostrativo dell’obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679,
679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione
del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
costituisce inadempimento al
patto di stabilita’ interno. La mancata comunicazione
al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 688,
secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto,
determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento
alle regole del patto di stabilita’
interno»;
i) dopo il comma 685 e’ inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione
delle associazioni degli enti locali,
un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti
la competenza finanziaria dei bilanci
degli enti locali che si affianca al Sistema
informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e
le modalita’ per monitorare, in corso d’anno,
gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo
aggregazioni e scansioni temporali
adeguate alle esigenze della finanza pubblica.
La concreta realizzazione del sistema
e’ effettuata previa quantificazione dei costi
e individuazione della relativa copertura finanziaria
»;
l) al comma 686, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La mancata trasmissione
della certificazione costituisce inadempimento
al patto di stabilita’ interno»;
m) dopo il comma 686 e’ inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti
dai conti della tesoreria statale degli
enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l’Unione europea,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti».
380. La facolta’ della regione autonoma
Valle d’Aosta e della provincia autonoma
di Bolzano di applicare le regole del patto
di stabilita’ interno nei confronti dei loro
enti strumentali, nonche´ per gli enti a ordinamento
regionale o provinciale, prevista all’articolo
1, comma 663, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ estesa anche nei confronti
delle universita’ non statali di cui all’articolo
17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari anche
derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali,
sono informati alla massima trasparenza.
382. I contratti di cui al comma 381 devono
recare le informazioni ed essere redatti
secondo le indicazioni specificate in un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze,
da emanare sentite la CONSOB e la
Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e
delle finanze verifica la conformita’ dei contratti
al decreto.
383. La regione o l’ente locale sottoscrittore
di strumenti finanziari di cui al comma
381 deve attestare espressamente di aver
preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche
dei medesimi, evidenziando in
apposita nota allegata al bilancio gli oneri e
gli impegni finanziari derivanti da tali attivita’.
384. Il rispetto di quanto previsto ai
commi 382 e 383 e’ elemento costitutivo dell’efficacia
dei contratti. In caso di contratti
stipulati in violazione di quanto previsto al
comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione
alla Corte dei conti per l’adozione
dei provvedimenti di competenza.
385. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo
di cui al comma 660 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo’
essere assunto a riferimento per il patto di
stabilita’ interno il saldo finanziario, anche
prima della conclusione del procedimento e
dell’approvazione del decreto previsti dal
comma 656 del medesimo articolo 1, qualora
la sperimentazione effettuata secondo le regole
di cui al secondo e al terzo periodo
del comma 665 dello stesso articolo abbia
conseguito al proprio termine esiti positivi
per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
386. E’ prorogata per l’anno 2008 l’esclusione
dal rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita’ interno, gia’ prevista per gli anni
2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l’organo
consiliare e’ stato commissariato ai sensi degli
articoli 141 e 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Relativamente alle spese per il personale,
si applicano a questi enti le disposizioni
previste per gli enti inclusi negli obiettivi del
patto di stabilita’ interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo
6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2008-2010, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B allegate
alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo;
Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia;
Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile;
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche; Competitivita’ e sviluppo delle
imprese; Diritto alla mobilita’; Infrastrutture
pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio
internazionale ed internazionalizzazione
del sistema produttivo; Ricerca e innovazione;
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente; Tutela della salute;
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’
culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica;
Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta’ sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo
e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche)
1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l’anno 2008, le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26.
2. I trasferimenti erariali per l’anno 2008
in favore di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall’articolo
1, comma 696, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate per l’anno 2007
dall’articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per
l’anno 2008.
4. Non e’ ammessa la restituzione di
somme eventualmente versate a titolo di imposta
comunale sugli immobili ai comuni,
per periodi di imposta precedenti al 2008,
dai soggetti destinatari delle disposizioni di
cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta
dall’articolo 42-bis del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, in relazione alle costruzioni di cui
alla medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione, i maggiori
introiti a favore del bilancio della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti
dall’applicazione del comma 4 dell’articolo
1 del decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 137, non possono superare, per gli
anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi
di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro.
A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti,
rispetto all’importo riconosciuto per l’anno
2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione
del citato comma 4 dell’articolo 1
del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono
riconosciuti solo con contestuale attribuzione
di funzioni dallo Stato alla medesima regione
autonoma.
6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e’ abrogato ed e’
conseguentemente soppressa l’autorizzazione
di spesa prevista al comma 11 dello stesso
articolo 25.
7. Dopo l’articolo 20.1 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e’ inserito il
seguente:
«Art. 20.2. – (Spazi riservati ed esenzione
dal diritto). – 1. I comuni che hanno riservato
il 10 per cento degli spazi totali per
l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo
20, o quelli che intendono riservarli
per motivi attinenti ai princı’pi ispiratori dei
loro piani generali degli impianti pubblicitari,
possono continuare a disporre di spazi
esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni,
comunque in misura non superiore alla predetta
percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento
della somma di 100 euro per anno e per provincia,
gia’ previsto dall’articolo 20-bis,
comma 2, e’ fissato al 30 settembre 2008, a
pena di decadenza dal beneficio».
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono
essere utilizzati per una quota non superiore
al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato
dall’articolo 1, comma 711, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, trova applicazione
dal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione
che gli enti locali sono tenuti a presentare
entro il 31 marzo 2008, ferma restando
la validita’ delle certificazioni prodotte
in precedenza.
10. All’articolo 1, comma 703, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«25 per cento».
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e’ disposto
un intervento fino a un importo di 10 milioni
di euro per la concessione di un contributo a
favore dei comuni per l’attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri,
di cui al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell’interno
sono determinate le modalita’ di riparto
ed erogazione dei contributi.
12. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante
apposite convenzioni, da stipulare ai
sensi dell’articolo 30 del medesimo testo
unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento
di attivita’ di consulenza legale, difesa
e rappresentanza in giudizio degli enti
convenzionati.
13. All’articolo 187, comma 2, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte,
in fine, le parole: «e per l’estinzione
anticipata di prestiti».
14. Le somme che residuano ai comuni
dalle assegnazioni operate in loro favore
dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto-
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
e del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive
modificazioni, e finalizzate all’erogazione
di contributi per danni subiti da soggetti privati
in dipendenza dell’evento alluvionale
dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta
definizione delle pratiche di rimborso,
rimangono nella disponibilita’ degli enti locali
stessi e sono destinate al finanziamento
di spese di investimento.
15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi
223 e 224, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono trasferiti in proprieta’, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi
sono ubicati ai sensi dell’articolo 1, comma
441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
I comuni procedono, entro centoventi giorni
dalla data della volturazione, all’accertamento
di eventuali difformita’ urbanisticoedilizie.
Il vincolo di destinazione di cui al
citato articolo 4, comma 224, della legge
n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente
per le domande di acquisto regolarmente presentate
dagli assegnatari entro il termine stabilito
dall’articolo 45, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonche´ per le assegnazioni
in locazione sulla base di un
bando riservato alla categoria dei profughi,
il cui espletamento deve precedere il trasferimento
ai comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e’ ridotto di
33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di
66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono con
proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie
locali, al riordino della disciplina delle
comunita’ montane, ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 27 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa
corrente per il funzionamento delle comunita’
montane stesse per un importo pari almeno
ad un terzo della quota del fondo ordinario
di cui al comma 16, assegnata per l’anno
2007 all’insieme delle comunita’ montane
presenti nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17
tengono conto dei seguenti princı’pi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo
delle comunita’ montane, sulla base di indicatori
fisico-geografici, demografici e socioeconomici
e in particolare: della dimensione
territoriale, della dimensione demografica,
dell’indice di vecchiaia, del reddito medio
pro capite, dell’acclivita’ dei terreni, dell’altimetria
del territorio comunale con riferimento
all’arco alpino e alla dorsale appenninica,
del livello dei servizi, della distanza dal
capoluogo di provincia e delle attivita’ produttive
extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti
degli organi rappresentativi delle comunita’
montane;
c) riduzione delle indennita’ spettanti ai
componenti degli organi delle comunita’
montane, in deroga a quanto previsto dall’articolo
82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai
fini della costituzione delle comunita’ montane
e non rilevano in ordine ai benefı’ci e
agli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall’Unione europea e dalle leggi statali e
regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni
di cui al comma 17 entro il termine
ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunita’
montane i comuni capoluogo di provincia, i
comuni costieri e quelli con popolazione superiore
a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita’ montane
nelle quali piu’ della meta’ dei comuni non
sono situati per almeno l’80 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sopra il livello del mare ovvero non
sono comuni situati per almeno il 50 per
cento della loro superficie al di sopra di
500 metri di altitudine sul livello del mare
e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica
inferiore e la superiore non e’ minore
di 500 metri; nelle regioni alpine il limite
minimo di altitudine e il dislivello della
quota altimetrica, di cui al periodo precedente,
sono di 600 metri;
c) sono altresı’ soppresse le comunita’
montane che, anche in conseguenza di
quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi
i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche
del territorio non sia possibile procedere
alla costituzione delle stesse con almeno
cinque comuni, fermi restando gli
obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita’ montane,
gli organi consiliari sono composti in modo
da garantire la presenza delle minoranze,
fermo restando che ciascun comune non
puo’ indicare piu’ di un membro. A tal fine
la base elettiva e’ costituita dall’assemblea
di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge
i componenti dell’organo consiliare con
voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti
al massimo da un terzo dei componenti
l’organo consiliare.
21. L’effettivo conseguimento delle riduzioni
di spesa di cui al comma 17 e’ accertato,
entro il 31 luglio 2008, sulla base delle
leggi regionali promulgate e delle relative relazioni
tecnico-finanziarie, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze
e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, sentite le singole regioni
interessate. Gli effetti di cui al comma
20 si producono dalla data di pubblicazione
del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare
gli effetti conseguenti all’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20
ed in particolare alla soppressione delle comunita’
montane, anche con riguardo alla ripartizione
delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sino
all’adozione o comunque in mancanza delle
predette discipline regionali, i comuni succedono
alla comunita’ montana soppressa in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto,
anche processuale, ed in relazione
alle obbligazioni si applicano i princı’pi della
solidarieta’ attiva e passiva.
23. All’articolo 47, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
la parola: «sedici» e’ sostituita dalla seguente:
«dodici». La presente disposizione
entra in vigore a decorrere dalle prossime
elezioni amministrative locali.
24. All’articolo 81, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali
di cui all’articolo 77, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo
22, comma 1, i presidenti delle comunita’
montane e delle unioni di comuni, nonche´ i
membri delle giunte di comuni e province»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I consiglieri di cui all’articolo 77,
comma 2, se a domanda collocati in aspettativa
non retribuita per il periodo di espletamento
del mandato, assumono a proprio carico
l’intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti
dall’articolo 86».
25. All’articolo 82 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali,
limitatamente ai comuni capoluogo
di provincia, e delle comunita’ montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito
di un mese da un consigliere puo’ superare
l’importo pari ad un quarto dell’indennita’
massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui
al comma 8. Nessuna indennita’ e’ dovuta ai
consiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) e’ sostituita
dalla seguente:
«c) articolazione dell’indennita’ di
funzione dei presidenti dei consigli, dei
vice sindaci e dei vice presidenti delle province,
degli assessori, in rapporto alla misura
della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei
consorzi fra enti locali e delle comunita’
montane sono attribuite le indennita’ di funzione
nella misura massima del 50 per cento
dell’indennita’ prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell’unione
di comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunita’
montana»;
d) al comma 11, il primo periodo e’ sostituito
dai seguenti: «Le indennita’ di funzione,
determinate ai sensi del comma 8,
possono essere incrementate con delibera di
giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti
di provincia e agli assessori comunali e provinciali,
e con delibera di consiglio per i presidenti
delle assemblee. Sono esclusi dalla
possibilita’ di incremento gli enti locali in
condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonche´ gli enti locali
che non rispettano il patto di stabilita’ interno
fino all’accertamento del rientro dei
parametri. Le delibere adottate in violazione
del precedente periodo sono nulle di diritto.
La corresponsione dei gettoni di presenza e’
comunque subordinata alla effettiva partecipazione
del consigliere a consigli e commissioni;
il regolamento ne stabilisce termini e
modalita’» e il terzo periodo e’ soppresso.
26. L’articolo 83 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 83. – (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari
nazionali ed europei, nonche´ i consiglieri
regionali non possono percepire i gettoni
di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le
forme associative degli enti locali, gli amministratori
locali di cui all’articolo 77, comma
2, non percepiscono alcun compenso, tranne
quello dovuto per spese di indennita’ di missione,
per la partecipazione ad organi o commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione
e’ connessa all’esercizio delle
proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita’
di funzione non sono cumulabili; ai
soggetti che si trovano in tale condizione,
fino al momento dell’esercizio dell’opzione
o comunque sino alla rimozione della condizione
di incompatibilita’, l’indennita’ per la
carica sopraggiunta non viene corrisposta».
27. L’articolo 84 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 84. – (Rimborso delle spese di viaggio)
– 1. Agli amministratori che, in ragione
del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo
ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione,
nel caso di componenti degli
organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonche´ un
rimborso forfetario onnicomprensivo per le
altre spese, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese
e’ effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell’interessato, corredata della documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalita’ della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente spetta il rimborso per le sole
spese di viaggio effettivamente sostenute
per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,
nonche´ per la presenza necessaria presso la
sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate».
28. Ai fini della semplificazione della varieta’
e della diversita’ delle forme associative
comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e
delle strutture, ad ogni amministrazione comunale
e’ consentita l’adesione ad una unica
forma associativa per ciascuna di quelle previste
dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di
legge in materia di organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se
permane l’adesione multipla ogni atto adottato
dall’associazione tra comuni e’ nullo ed
e’, altresı’, nullo ogni atto attinente all’adesione
o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione
comunale interessata. Il
presente comma non si applica per l’adesione
delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali
e regionali.
29. All’articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti
» sono sostituite dalle seguenti:
«250.000 abitanti»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i
100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare
il territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle
circoscrizioni non puo’ essere inferiore a
30.000 abitanti».
30. Le funzioni della commissione elettorale
comunale previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, in materia di
tenuta e revisione delle liste elettorali, sono
attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale
comunale, salvo quanto disposto dagli
articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 223 del 1967, e successive modificazioni.
L’incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali
e’ gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio effettivamente sostenute. In tutte le
leggi o decreti aventi ad oggetto la materia
elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4,
5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, ogni riferimento alla
commissione elettorale comunale deve intendersi
effettuato al responsabile dell’ufficio
elettorale comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e’ ridotto di 313 milioni di euro. In
sede di ripartizione delle risorse del fondo
ordinario, come rideterminate ai sensi del
presente comma, si tiene conto, anche sulla
base di certificazioni prodotte dagli enti interessati,
delle riduzioni di spesa derivanti, per
ciascun ente territoriale, dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le
risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di
cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni
di euro annui a decorrere dal 2008,
sono destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni
di euro, salvo quanto disposto dal
comma 32, all’incremento del contributo ordinario
di cui all’articolo 1, comma 703,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore
dei piccoli comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri
di cui al medesimo comma, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente, e
per 213 milioni di euro a copertura di quota
parte degli oneri derivanti dai commi 383 e
384.
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base
delle certificazioni prodotte dagli enti interessati,
il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali, quantifica l’ammontare
effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili
al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
in relazione alla differenza riscontrata
tra l’ammontare delle economie di spesa e la
riduzione dei trasferimenti, adegua con propri
decreti la dotazione per l’anno 2008 del
fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per i soli enti che
hanno dato piena attuazione alle disposizioni
previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei
limiti dell’incremento del fondo ordinario di
cui al comma 31.
33. Anche ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, in attuazione dell’articolo
118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,
nell’ambito di rispettiva competenza legislativa,
provvedono all’accorpamento o alla
soppressione degli enti, agenzie od organismi,
comunque denominati, titolari di funzioni
in tutto o in parte coincidenti con
quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli
enti locali, secondo i princı’pi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono
alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi,
comunque denominati, istituiti dai
medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva
potesta’ regolamentare e titolari di funzioni
in tutto o in parte coincidenti con
quelle svolte dagli enti locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla riduzione del numero dei
componenti dei consigli di amministrazione
e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni
compresi nei bacini imbriferi montani,
costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, nonche´ dei consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario
di cui al capo I del titolo V del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei
componenti degli organi di cui al presente
comma deve essere conforme a quanto previsto
per le societa’ partecipate totalmente anche
in via indiretta da enti locali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal
comma 35 ed entro il medesimo termine, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano d’intesa con lo Stato possono
procedere alla soppressione o al riordino
dei consorzi, di cui al medesimo comma
35, facendo comunque salvi le funzioni e i
compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi
e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi
forma di contribuzione di carattere statale
o regionale. In caso di soppressione le
regioni adottano disposizioni al fine di garantire
che la difesa del suolo sia attuata in
maniera coordinata fra gli enti che hanno
competenza al riguardo, nel rispetto dei princı’
pi dettati dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e
delle competenze delle province fissate dall’articolo
19 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando
ogni duplicazione di opere e di interventi,
disponendo il subentro in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo ai consorzi
suddetti. Per l’adempimento dei fini istituzionali
dei medesimi consorzi, agli enti subentranti
e’ attribuita la potesta’, gia’ riconosciuta
agli stessi consorzi, di cui all’articolo 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di
imporre contributi alle proprieta’ consorziate
nei limiti dei costi sostenuti per le citate attivita’.
Nel rispetto di quanto previsto dal
comma 37, il personale che al momento
della soppressione risulti alle dipendenze
dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze
delle regioni, delle province e dei comuni,
secondo modalita’ determinate dalle regioni,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Anche in
caso di riordino i contributi consortili devono
essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti
per l’attivita’ istituzionale.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 36 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale fine la soppressione di consorzi per i
quali si evidenzino squilibri di bilancio ed
esposizioni debitorie e’ subordinata alla previa
definizione di un piano finanziario che
individui le necessarie misure compensative.
38. Per le finalita’ di cui al comma 33, le
regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative
costituzionali in materia di organizzazione
e gestione del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari,
procedono entro il 1º luglio 2008, fatti
salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,
alla rideterminazione degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei medesimi
servizi secondo i princı’pi dell’efficienza e
della riduzione della spesa nel rispetto dei
seguenti criteri generali, quali indirizzi di
coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti
secondo i criteri e i princı’pi di cui agli articoli
147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori
provinciali quali ambiti territoriali ottimali
ai fini dell’attribuzione delle funzioni
in materia di rifiuti alle province e delle funzioni
in materia di servizio idrico integrato
di norma alla provincia corrispondente ovvero,
in caso di bacini di dimensioni piu’ ampie
del territorio provinciale, alle regioni o
alle province interessate, sulla base di appositi
accordi; in alternativa, attribuzione delle
medesime funzioni ad una delle forme associative
tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti
del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, composte da
sindaci o loro delegati che vi partecipano
senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere
permanente derivanti dall’attuazione
del presente comma, come accertate da ciascuna
regione con provvedimento comunicato
al Ministro dell’economia e delle finanze,
al potenziamento degli interventi di
miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria
delle reti e delle infrastrutture di supporto
nei rispettivi ambiti territoriali, nonche´
al contenimento delle tariffe per gli utenti
domestici finali.
39. All’articolo 5 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall’entrata
in vigore del decreto di cui al periodo
successivo, tale remunerazione non si applica
alle somme in eccedenza rispetto al saldo
previsto nell’ambito degli scambi di informazioni
sui flussi di cassa tra il Ministero e la
Banca d’Italia. Ai fini della stabilizzazione
del saldo rispetto alle previsioni, con successivo
decreto del Ministro, sulla base di criteri
di trasparenza, efficienza e competitivita’,
sono stabilite le modalita’ di movimentazione
della liquidita’ e di selezione delle controparti»;
b) al comma 6, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Sul predetto conto, nonche
´ sul conto di tesoreria denominato: “Dipartimento
del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari”, non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati
per la gestione della liquidita’ si applicano le
disposizioni del comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale
per la montagna, di cui all’articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, e’ autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010.
41. E ‘ istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria
pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008. Il Fondo finanzia interventi specifici
nei settori dell’energia, dei trasporti e
della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni
e la qualita’ della vita nelle suddette
zone, assegnando priorita’ ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura
2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero
improntati alla sostenibilita’ ambientale, con
particolare riferimento all’utilizzo delle energie
rinnovabili, al risparmio e all’efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione
delle acque, alla mobilita’ e alla nautica
da diporto ecosostenibili, al recupero e
al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli
habitat prioritari e delle specie protette, alla
valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione
ambientale dei servizi, oltre a misure
dirette a favorire le imprese insulari in modo
che le stesse possano essere ugualmente
competitive. All’erogazione del Fondo si
provvede sulla base del Documento triennale
unico di programmazione isole minori (DUPIM),
elaborato dall’Associazione nazionale
comuni isole minori (ANCIM), nel quale
sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali e del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
e la migliore finalizzazione di
tutti gli interventi a favore delle isole minori
e ferme restando le contribuzioni per i progetti
gia’ approvati con i decreti del Ministro
dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre
2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse
iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo
economico-sociale delle isole minori
di cui all’articolo 25, comma 7, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione
del Ministero dell’interno, sono trasferite
al Fondo di cui al comma 41, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari regionali.
43. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo
economico e di integrazione delle
aree montane negli assi di comunicazione interregionali,
il Fondo per le aree svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale di
cui al comma 7 dell’articolo 6 del decretolegge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, e successive modificazioni, e’ integrato
di 10 milioni di euro per l’anno 2008
e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e
2010.
45. La disposizione di cui all’articolo 1,
comma 1282, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse
da trasferire all’Ente italiano montagna
(EIM) sono tutte quelle complessivamente
gia’ attribuite all’Istituto nazionale della montagna
(IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali risorse
sono rese immediatamente disponibili
per effetto dell’esclusione disposta dal primo
periodo del comma 507 dell’articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006.
46. In attuazione degli accordi sottoscritti
tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania,
Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi
servizi sanitari regionali, anche attraverso
la ristrutturazione dei debiti contratti,
lo Stato e’ autorizzato ad anticipare alle predette
regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni
di euro, la liquidita’ necessaria per l’estinzione
dei debiti contratti sui mercati finanziari
e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in
base ai procedimenti indicati nei singoli
piani e comunque al netto delle somme gia’
erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
47. Le regioni interessate, in funzione
delle risorse trasferite dallo Stato di cui al
comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo
non superiore a trenta anni, le risorse
ricevute. Gli importi cosı’ determinati sono
acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato.
48. All’erogazione delle somme di cui ai
commi 46 e 47, da accreditare su appositi
conti correnti intestati alle regioni interessate,
lo Stato procede, anche in tranche successive,
a seguito del riaccertamento definitivo
e completo del debito da parte delle regioni
interessate, con il supporto dell’advisor
contabile, come previsto nei singoli piani di
rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti,
che individuano le condizioni per la restituzione,
da stipulare fra il Ministero dell’economia
e delle finanze e ciascuna regione.
All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei debiti
pregressi per l’importo corrispondente e
trasmettono tempestivamente la relativa documentazione
ai Ministeri dell’economia e
delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell’accordo
con lo Stato per il rientro dai deficit
sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
alle regioni interessate che non hanno rispettato
il patto di stabilita’ interno in uno degli
anni precedenti il 2007 spetta l’accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario
nazionale a carico dello Stato previsto
per l’anno di riferimento dalla legislazione
vigente, nei termini stabiliti dal relativo
piano.
50. All’articolo 1, comma 796, lettera b),
quarto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatte salve le aliquote ridotte
disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un’attivita’ imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione,
che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo
4 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44».
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si
applicano nel limite massimo di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite le regioni interessate, sono
adottate le disposizioni attuative del comma
50 e del presente comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti
dalle riduzioni annuali di cui all’articolo 1,
comma 320, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, puo’ essere effettuata anche sulla
base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse
in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si
applica anche in relazione alle ripartizioni di
risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e
sono fatti salvi gli atti gia’ compiuti in conformita’
ad essa presso la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 29 novembre 2007,
n. 223.
55. In coerenza con il processo di revisione
organizzativa di cui all’articolo 1,
comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali, da emanare entro il mese
di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie
professionali connesse con lo svolgimento
dell’azione degli uffici all’estero, con
l’obiettivo di razionalizzare la spesa destinata
alle relative funzioni e di ridurre quella
relativa all’utilizzazione degli esperti di cui
all’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all’articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, e successive modificazioni,
viene conseguentemente, ove ne ricorrano i
presupposti nell’esercizio 2008, adeguato
con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti
dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa
verifica ed accertamento, e’ destinata ad
alimentare, nel limite di 5 milioni di euro
per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009, il fondo
di cui all’articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che per l’anno
2008 e’ integrato di 45 milioni di euro, e a
decorrere dall’anno 2009 e’ integrato di 42,5
milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresı’,
le entrate accertate ai sensi dell’articolo
1, comma 568, della citata legge n. 296 del
2006, nel maggior limite di 40 milioni di
euro, nonche´ quota parte delle dotazioni
delle unita’ previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri,
da porre a disposizione degli uffici all’estero.
59. A tal fine il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro degli
affari esteri, e’ autorizzato ad effettuare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno
agli italiani nel mondo e di informazione,
promozione culturale, scientifica e
dell’immagine del Paese all’estero, di cui ai
programmi n. 4.8 e n. 4.9, e’ autorizzata per
l’anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative
alla tutela e all’assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento
delle iniziative scolastiche, di assistenza
scolastica e di formazione e perfezionamento
professionali, di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative
nel settore della divulgazione della cultura
italiana all’estero, da realizzare anche in connessione
con eventi internazionali gia’ programmati,
e’ autorizzata per l’allestimento di
una mostra itinerante la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
62. Per il funzionamento dell’unita’ di crisi
del Ministero degli affari esteri in relazione
allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini
italiani in situazioni di rischio e di
emergenza all’estero, svolti anche in coordinamento
con le unita’ di crisi dei Paesi dell’Unione
europea, e’ autorizzata, a decorrere
dall’anno 2008, la spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l’adempimento
degli impegni internazionali derivanti dalla
partecipazione ai fori internazionali in particolare
dall’esercizio della presidenza italiana
del «G8», il Ministero degli affari esteri e’
autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e
2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro
a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di
cui all’articolo 1, comma 527, della legge
n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
64. Per l’organizzazione del vertice «G8»
previsto per l’anno 2009 e’ stanziata la
somma di euro 30 milioni per l’anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 puo’ essere
in parte utilizzata anche attraverso un
programma, da definire di intesa con la Regione
autonoma della Sardegna, per la realizzazione
di infrastrutture sociali e servizi civili
nel territorio dell’Isola, con particolare
riferimento al comune della Maddalena, in
funzione contestuale della occupazione stabile,
della salvaguardia ambientale e della
cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione e’ data alla
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio,
del 7 giugno 2007, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunita’ europee,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo
11, terzo comma, della decisione
stessa.
67. Il contributo all’Accademia delle
scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui
alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e’ incrementato
di 500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2008 per sostenere l’attivita’ dell’Inter
Academy Medical Panel (IAMP).
68. Per consentire la partecipazione dell’Italia
all’Esposizione universale di Shanghai
del 2010 e’ autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro
per l’anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010 e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per il finanziamento del contributo italiano
al Trust Fund presso la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e
di euro 67.000 per il contributo al Segretariato
esecutivo dell’Iniziativa centro-europea
(INCE).
70. Per le politiche generali concernenti le
collettivita’ italiane all’estero, la loro integrazione,
l’informazione, l’aggiornamento e le
iniziative di promozione culturale ad esse rivolte,
ivi comprese la realizzazione, con decreto
del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza dei giovani italiani nel mondo e
del Museo della emigrazione italiana, nonche´
la valorizzazione del ruolo degli imprenditori
italiani all’estero e le misure necessarie al
rafforzamento e alla razionalizzazione della
rete consolare, e’ autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l’anno 2008.
71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata
alla legge 14 novembre 2000, n. 331,
nonche´ dalla tabella C allegata alla legge
23 agosto 2004, n. 226, cosı’ come rideterminati
dall’articolo 1, comma 570, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati
di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.
72. Allo scopo di continuare ad assicurare
le capacita’ operative dello strumento militare
per l’assolvimento dei compiti previsti dalla
legge, la dotazione del fondo di cui all’articolo
1, comma 1238, della citata legge
n. 296 del 2006, e’ incrementata di 140 milioni
di euro per l’anno 2008.
73. La dotazione del fondo istituito dall’articolo
1, comma 899, della citata legge
n. 296 del 2006 e’ determinata in 20 milioni
di euro per l’anno 2008, dei quali 7 milioni
da destinare alla prosecuzione degli interventi
relativi all’arsenale della Marina militare
di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio
del Polo di mantenimento pesante
nord di Piacenza.
74. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa e’ istituito un fondo da ripartire
per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni
di euro per l’anno 2008. Con decreti
del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unita’ previsionali
di base del centro di responsabilita’
«Arma dei carabinieri».
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la
tutela dell’ambiente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali e del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, e’ istituito
presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il Nucleo
operativo del Corpo forestale dello Stato di
tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente
dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e concorre
nell’attivita’ di prevenzione e repressione
dei reati ambientali e in materia di maltrattamento
degli animali nelle aree naturali protette
nazionali e internazionali. Nello svolgimento
di tali compiti, il Nucleo puo’ effettuare
accessi e ispezioni amministrative avvalendosi
dei poteri previsti dalle norme vigenti
per l’esercizio delle attivita’ istituzionali
del Corpo. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e’ determinato il
relativo contingente di personale. Restano, in
ogni caso, ferme le competenze previste per
il Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.
76. All’istituzione del Nucleo di cui al
comma 75 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Dalle disposizioni di cui al
medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l’anno
2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati
anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento
della causa di servizio e di adeguati indennizzi
al personale italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei poligoni di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
nonche´ al personale civile italiano
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti
le basi militari sul territorio nazionale,
che abbiano contratto infermita’ o patologie
tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo
di proiettili all’uranio impoverito e
alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle
di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico, ovvero al coniuge,
al convivente, ai figli superstiti nonche´ ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano
gli unici superstiti in caso di decesso a seguito
di tali patologie, e’ autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro della salute, sono disciplinati i
termini e le modalita’ per la corresponsione
ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite
massimo di spesa ivi stabilito delle misure
di sostegno e tutela previste dalle leggi
13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto
2004, n. 206.
80. La dotazione del Fondo istituito all’articolo
1, comma 898, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ determinata in 10 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-
2010.
81. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e’ ridotta
dell’importo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. Il Ministero della giustizia provvede
entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione
di un sistema unico nazionale, articolato
su base distrettuale di corte d’appello,
delle intercettazioni telefoniche, ambientali e
altre forme di comunicazione informatica o
telematica disposte o autorizzate dall’autorita’
giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione
delle attivita’ attualmente svolte dagli
uffici dell’amministrazione della giustizia.
Contestualmente si procede all’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 96 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze,
procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attivita’ di intercettazione
disposte dall’autorita’ giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuita’ dei
servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti
dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, nelle
comunita’ dell’amministrazione della giustizia
minorile, previste dall’articolo 10 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale
appartenente ai profili di operatore e
di assistente di vigilanza e’ corrisposta, in
presenza di articolazioni di orario, l’indennita’
di turnazione prevista dal contratto collettivo
nazionale del comparto Ministeri,
con modalita’ e criteri che sono stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
85. Per le finalita’ di cui al comma 84 e’
autorizzato in favore del Ministero della giustizia
uno specifico stanziamento di euro
307.000 per l’anno 2008.
86. Al finanziamento dell’Organismo italiano
di contabilita’ (OIC), fondazione di diritto
privato avente piena autonomia statutaria,
concorrono le imprese attraverso contributi
derivanti dall’applicazione di una maggiorazione
dei diritti di segreteria dovuti
alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura con il deposito dei bilanci
presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo
18, comma 1, lettera e), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell’OIC stabilisce
annualmente il fabbisogno di finanziamento
dell’OIC nonche´ le quote del finanziamento
di cui al comma 86 da destinare all’International
Accounting Standards Board
(IASB) e all’European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, provvede con decreto, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, a definire la misura
della maggiorazione di cui al comma 86
sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse
dall’OIC. Con lo stesso decreto sono
individuate le modalita’ di corresponsione
delle relative somme all’OIC tramite il sistema
camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennita’ di espropriazione di un’area
edificabile e’ determinata nella misura
pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione
e’ finalizzata ad attuare interventi
di riforma economico-sociale, l’indennita’
e’ ridotta del venticinque per cento. (L)
2. Nei casi in cui e’ stato concluso l’accordo
di cessione, o quando esso non e’ stato
concluso per fatto non imputabile all’espropriato
ovvero perche´ a questi e’ stata offerta
un’indennita’ provvisoria che, attualizzata, risulta
inferiore agli otto decimi di quella determinata
in via definitiva, l’indennita’ e’ aumentata
del dieci per cento. (L)»;
b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera
a), le parole: «senza la riduzione del quaranta
per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l’aumento del dieci per cento
di cui al comma 2 dell’articolo 37»;
c) all’articolo 20 (L), comma 14, il secondo
periodo e’ sostituito dal seguente:
«L’autorita’ espropriante dispone il deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi
e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni
di cui all’articolo 45»;
d) all’articolo 22 (L), comma 3, le parole:
«, senza applicare la riduzione del quaranta
per cento di cui all’articolo 37, comma
1» sono soppresse;
e) all’articolo 55 (L), il comma 1 e’ sostituito
dal seguente:
«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo
edificabile per scopi di pubblica utilita’, in assenza
del valido ed efficace provvedimento
di esproprio alla data del 30 settembre
1996, il risarcimento del danno e’ liquidato
in misura pari al valore venale del bene.
(L)».
90. Le disposizioni di cui all’articolo 37,
commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo
45, comma 2, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, come modificati
dal comma 89 del presente articolo, si applicano
a tutti i procedimenti espropriativi in
corso, salvo che la determinazione dell’indennita’
di espropriazione sia stata condivisa,
ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento
economico fondamentale ed accessorio
attinente alla posizione di comando del
personale appartenente alle Forze di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici
dello stesso. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica anche alle assegnazioni
di cui all’articolo 33 della legge
23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente
fissato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta
fermo il divieto di cumulabilita’ previsto dall’articolo
3, comma 63, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
92. In relazione a quanto previsto dall’articolo
1, comma 430, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale
di pubblica sicurezza e le corrispondenti
posizioni di organico di livello B
sono soppresse. I dirigenti che rivestivano
la predetta qualifica alla data del 31 dicembre
2007 sono inquadrati, a decorrere dal
giorno successivo, nella qualifica di prefetto
e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario,
riassorbibile all’atto del collocamento
a riposo. Agli stessi e’ garantito
l’impiego sino alla cessazione del servizio,
ai sensi dell’articolo 1, comma 433, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, i dirigenti generali di
pubblica sicurezza con almeno quattro anni
di servizio nella qualifica possono essere nominati
prefetto, nel numero massimo di 17
previsto dal comma 1 del predetto articolo
42, conservando a tutti gli effetti l’anzianita’
maturata nella qualifica di dirigente generale.
Ai dirigenti in possesso della predetta anzianita’
di servizio nella qualifica rivestita, collocati
a riposo d’ufficio per il raggiungimento
del limite di eta’ prima della nomina
a prefetto si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 42, comma 3-bis, della legge 1º
aprile 1981, n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento
del limite di eta’ previsto per il collocamento
a riposo d’ufficio del personale di cui al
comma 92, il numero dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza di cui alla tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e’ incrementato fino a nove unita’.
95. In relazione alla soppressione della
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza
di livello B, al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente per la
partecipazione allo scrutinio per l’ammissione
al corso di formazione per l’accesso
alla qualifica di primo dirigente ed al concorso
per titoli ed esami previsti dall’articolo
7, comma 1, nonche´ per l’ammissione allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore, e’ definito con decreto
del Ministro dell’interno su proposta della
commissione di cui all’articolo 59, secondo
criteri di funzionalita’ dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto
determina altresı’ i requisiti minimi di
servizio in ciascuno dei settori d’impiego e
presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, comunque
non inferiori ad un anno»;
b) all’articolo 1, comma 2, le parole:
«dirigente generale di pubblica sicurezza di
livello B» sono soppresse; all’articolo 2, il
comma 8 e’ abrogato;
c) all’articolo 11, comma 2, le parole:
«e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza
di livello B,» sono sostituite dalle seguenti:
«e dai prefetti provenienti dai ruoli
della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza»;
d) all’articolo 13, comma 1, le parole:
«dirigente generale di pubblica sicurezza di
livello B e» sono soppresse;
e) all’articolo 58, comma 3, le parole:
«e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza
di livello B» sono soppresse;
f) all’articolo 59, comma 1, le parole: «e
dai dirigenti generali di livello B» sono sostituite
dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
»;
g) all’articolo 62, comma 3, le parole:
«un apposito comitato composto da almeno
tre dirigenti generali di pubblica sicurezza
di livello B» sono sostituite dalle seguenti:
«un comitato composto da almeno tre prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di
Stato in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza»;
h) all’articolo 64, comma 2, le parole:
«di livello B» sono soppresse.
96. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95
deve risultare confermata la previsione di un
risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in
ragione d’anno. Eventuali oneri aggiuntivi
sono compensati, negli anni in cui si dovessero
verificare, attraverso corrispondenti riduzioni
delle somme destinate a nuove assunzioni
nella qualifica iniziale dei ruoli interessati
e rendendo indisponibili i relativi
posti.
97. Per l’anno 2008 e’ istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’interno un
fondo per le esigenze di funzionamento della
sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo
e l’ammodernamento degli automezzi e
degli aeromobili delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad
esclusione delle spese per il personale e di
quelle destinate al ripianamento delle posizioni
debitorie, con una dotazione di 190 milioni
di euro, di cui 30 milioni di euro per le
specifiche necessita’ del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu’
decreti del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
con il Ministro della difesa e con il
Ministro della giustizia, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
98. Per l’anno 2008 e’ autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo
di cui all’articolo 1, comma 1331, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire,
per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio
dei compiti di vigilanza e controllo
operativi in materia di sicurezza delle navi
e delle strutture portuali svolti dal Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera,
con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la
componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione
del Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera e’ autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008,
10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011.
100. Al fine di favorire l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani
di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,
che, come personale civile, abbiano prestato
servizio continuativo, per almeno un anno
alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze
di organismi militari della Comunita’
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri
che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,
che siano stati licenziati in conseguenza
di provvedimenti di soppressione o
riorganizzazione delle basi militari degli organismi
medesimi adottati entro il 31 dicembre
2006, e’ istituito, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, uno specifico
fondo con una dotazione di 7,250 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono fissati i criteri e le
procedure per l’assunzione del personale di
cui al comma 100, nonche´ per l’assegnazione
delle risorse finanziarie alle amministrazioni
interessate.
102. Al fine di rafforzare la legalita’ e il
miglioramento delle condizioni di vita dei
territori in cui opera la criminalita’ organizzata
di tipo mafioso o similare, e’ istituito a
decorrere dall’anno 2008, presso il Ministero
dell’interno, il «Fondo per la legalita’». Al
Fondo confluiscono i proventi derivanti dai
beni mobili e le somme di denaro confiscati
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni.
103. A valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente,
progetti relativi al potenziamento
delle risorse strumentali e delle strutture
delle Forze di polizia, al risanamento di
quartieri urbani degradati, alla prevenzione
e al recupero di condizioni di disagio e di
emarginazione, al recupero o alla realizzazione
di strutture pubbliche e alla diffusione
della cultura della legalita’.
104. Le modalita’ di accesso al Fondo di
cui al comma 102 sono stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, da emanare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Con lo
stesso decreto sono adottate le disposizioni
attuative dei commi 102 e 103.
105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle
vittime della criminalita’ organizzata, di cui
all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e successive modificazioni, e ai loro
familiari superstiti, alle vittime del dovere,
di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari
superstiti, nonche´ ai sindaci vittime di
atti criminali nell’ambito dell’espletamento
delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono erogati i benefı’ci di cui all’articolo
5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole:
«calcolata in base all’ultima retribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «in misura
pari all’ultima retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni
superstiti, ancorche´ non conviventi
con la vittima alla data dell’evento terroristico,
e’ altresı’ attribuito, a decorrere dal 26
agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile
di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 9, comma 1, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
soggetti e’ esteso il beneficio di cui all’articolo
1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I benefı’ci di cui
alla presente legge si applicano anche agli
eventi verificatisi all’estero a decorrere dal
1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall’attuazione della presente legge»
sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo».
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 e’ aggiunto
il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenza, le regioni completano gli interventi
di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori secondo le disposizioni del presente
decreto e delle ordinanze emanate, durante
la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell’interno e dai commissari delegati»;
b) al comma 7 dell’articolo 3, le parole:
«alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre
2012»;
c) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Misure per i territori interessati
dal sisma del dicembre 2000) – 1.
Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato
a seguito del sisma del 16 dicembre
2000, che ha interessato i comuni della provincia
di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo
1, commi 4 e 5, dell’ordinanza n. 3101
del 22 dicembre 2000 del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della
protezione civile, e l’articolo 6 dell’ordinanza
n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 e’
inserito il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e
3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla
base delle certificazioni analitiche del Ministero
dell’interno relative all’anno 2006,
sono assegnati annualmente per il quinquiennio
2008-2012 negli importi progressivamente
ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquiennio»;
e) dopo l’ultimo periodo del comma 14
dell’articolo 14 e’ aggiunto il seguente: «Alla
cessazione dello stato di emergenza, per il
quinquennio 2008-2012, le spese necessarie
per le attivita’ previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo
come base di calcolo la spesa sostenuta nel
2006 sono erogate annualmente negli importi
progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;
f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di
emergenza le risorse giacenti nelle contabilita’
speciali istituite ai sensi del comma 3
dell’articolo 17 dell’ordinanza del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre
1997 sono versate nelle contabilita’
speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per
il completamento degli interventi da ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza,
per la prosecuzione e per il completamento
del programma di interventi urgenti di
cui al capo I del presente decreto, le regioni
Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento
della protezione civile e’ autorizzato
a concorrere con contributi quindicennali di
5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli
esercizi 2008, 2009 e 2010».
108. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede
nei limiti delle risorse di cui alla lettera
f) del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle
sospensioni dei termini dei versamenti tributari,
previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e
3, dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997, del Ministro dell’interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile, dall’articolo
2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728
del 22 dicembre 1997, del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della
protezione civile, e dall’articolo 2, comma
2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre
1998, del Ministro dell’interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile, e
della sospensione dei pagamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza
n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, e successive modificazioni,
possono definire la propria posizione
relativa al periodo interessato dalla sospensione,
corrispondendo l’ammontare dovuto
per ciascun tributo e contributo oggetto della
sospensione al netto dei versamenti gia’ eseguiti
nella misura e con le modalita’ da stabilire
nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute
a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali,
possono definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli
anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona
versando l’intera somma dovuta per
ciascun contributo e tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti gia’ eseguiti a titolo
di capitale e interessi, diminuita al 30
per cento, in due rate di eguale ammontare,
la prima delle quali deve essere versata entro
il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30
settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal secondo periodo comporta
la decadenza dal beneficio di cui al presente
comma.
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente
il Ministero dell’economia e
delle finanze, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione
dei mezzi aerei di soccorso civile nelle
azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi
boschivi, e’ autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2008 per l’acquisizione,
a cura della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento della protezione civile,
di velivoli antincendio.
113. Nell’ambito delle risorse disponibili,
in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, i termini previsti dall’articolo
1, comma 510, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre
2008.
114. Per l’attuazione degli interventi a sostegno
delle popolazioni e delle attivita’ produttive
dei comuni della regione Veneto colpiti
da eventi alluvionali nell’anno 2007 di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e’ autorizzato
un contributo straordinario di 15 milioni
di euro per l’anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 1013, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento
degli interventi di ricostruzione
nei territori delle regioni Basilicata e Campania
colpiti dagli eventi sismici del 1980, del
1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio
1992, n. 32, e successive modificazioni, e’
autorizzato un ulteriore contributo decennale
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo
modalita’ e criteri di ripartizione determinati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi di
cui ai commi 1008 e 1011 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo
2 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180.
117. All’articolo 1, comma 1, del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo
le parole: «avevano la residenza» sono inserite
le seguenti: «o la sede operativa».
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio
dell’economia nelle zone colpite dall’eccezionale
evento alluvionale e franoso
che ha interessato la provincia di Teramo e,
in particolare, i comuni di Alba Adriatica,
di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre
2007, e per la realizzazione indifferibile di
opere infrastrutturali volte a prevenire le
conseguenze di eccezionali eventi alluvionali,
e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le categorie di beneficiari
e le modalita’ per accedere ai finanziamenti
a carico del fondo di cui al comma
118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, istituito dall’articolo
1, comma 1068, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ altresı’ destinato al ricambio
generazionale e allo sviluppo delle
imprese giovanili nel settore della pesca.
121. Al fine di favorire l’accesso al credito
e al mercato dei capitali da parte delle
imprese che operano nel settore della pesca
e dell’acquacoltura, le disponibilita’ del
Fondo centrale per il credito peschereccio,
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono destinate agli interventi di
cui all’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
122. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 1063, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ rifinanziata per l’importo
di 50 milioni di euro per l’anno 2008,
quale dotazione del fondo per la razionalizzazione
e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo
anno del quinquennio previsto dalla normativa
comunitaria.
123. Le disponibilita’ gia’ destinate al fondo
per le crisi di mercato agricolo, di cui all’articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni
di euro, per essere direttamente riassegnate,
per l’anno 2008, ad integrazione della dotazione
del fondo di cui al comma 122.
124. All’articolo 1, comma 1112, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunta
la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile
attuate attraverso interventi diretti a ridurre
il depauperamento dello stock di carbonio
nei suoli forestali e nelle foreste».
125. Per l’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004,
n. 313, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo
1, comma 1084, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti
degli imprenditori agricoli della regione Sardegna
verso gli istituti finanziari che, ai sensi
della legge regionale 13 dicembre 1988,
n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi
finanziamenti su cui sono stati autorizzati
i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi
ai sensi della decisione 97/612/CE
della Commissione, del 16 aprile 1997, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e’ istituita una commissione di tre
esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
ed uno dalla regione Sardegna. La commissione
presenta al Presidente del Consiglio
dei ministri le proposte per la ristrutturazione
dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia
di aiuti di Stato. Fino a tale data sono
sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione
e recupero, nonche´ le esecuzioni
forzose relative ai suddetti mutui risultanti
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di
trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento
anomalo dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del
consumatore, della leale concorrenza tra gli
operatori e della difesa del made in Italy,
l’Osservatorio del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza
dei prezzi dei prodotti alimentari
integrando le rilevazioni effettuate ai sensi
dell’articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento
a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici,
almeno con cadenza settimanale, mediante
la pubblicazione sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e la stipula di convenzioni gratuite
con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive
e gestori del servizio di telefonia.
129. L’Ispettorato centrale per il controllo
della qualita’ dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, nell’ambito dei programmi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, effettua i controlli
nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati,
o sono in atto, andamenti anomali
dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.
130. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle
attivita’ di controllo di cui al comma 129 al
Presidente del Consiglio dei ministri, formulando
le proposte per l’adozione da parte del
Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere
agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di intesa con gli enti
locali, promuove l’organizzazione di panieri
di prodotti alimentari di generale e largo
consumo, nonche´ l’attivazione di forme di
comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili,
in tutto o in parte, tali panieri e di quelli
meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalita’ di cui ai commi da 127
a 131 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro
a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 3-ter, del decreto-legge
1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244.
133. Per le attivita’ di progettazione delle
opere previste nell’ambito del Piano irriguo
nazionale di cui all’articolo 1, comma
1058, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 a valere sull’autorizzazione prevista
dallo stesso comma 1058 per i medesimi
anni ed e’ altresı’ autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
1, comma 1060, lettera c), della stessa legge.
E’ inoltre autorizzato, per la prosecuzione del
suddetto Piano, l’ulteriore contributo di 100
milioni di euro per la durata di quindici
anni a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede
mediante riduzione dei contributi annuali
previsti dalle autorizzazioni di spesa
di cui all’articolo 4, comma 31, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1,
comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che conseguentemente vengono
soppresse.
134. Le cooperative e i loro consorzi di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed
esercitino prevalentemente le loro attivita’
nei comuni montani e che, conformemente
alle disposizioni del proprio statuto, esercitino
attivita’ di sistemazione e manutenzione
agraria, forestale e, in genere, del territorio
e degli ambienti rurali, possono ricevere in
affidamento diretto, a condizione che l’importo
dei lavori o servizi non sia superiore
a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e
dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite
apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e
alla gestione e manutenzione dell’ambiente
e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura,
il riassetto idrogeologico, le opere
di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione
idraulica, le opere e i servizi di
bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione
delle opere di cui alla lettera a). Possono
inoltre essere affidati alle cooperative
di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici,
la realizzazione e la gestione di impianti
di produzione di calore alimentati da fonti
rinnovabili di origine agricolo-forestale.
135. Dopo l’articolo 1 della legge 1º luglio
1997, n. 206, recante norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi
nocivi, e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Al fine di fare fronte ai
danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi
della malattia fungina plasmopara viticola,
nota altresı’ con il nome di “peronospora”,
avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza
dell’anomalo andamento stagionale e
del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni
da considerare come avversita’ atmosferiche
assimilabili a una calamita’ naturale,
ai sensi della definizione recata dal numero
8) dell’articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e
recante modifica del regolamento (CE) n. 70/
2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e in tal senso da poter consentire la
concessione di aiuti compatibili con il mercato
comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea e non essere soggetti all’obbligo
di notifica di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo
quanto previsto dall’articolo 11 del citato regolamento
(CE) n. 1857/2006, e’ autorizzata
per l’anno 2008 la spesa di 50 milioni di
euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
che viene ridotto per un importo di
150 milioni di euro al fine di compensare
gli effetti, da trasferire entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione
alla Regione siciliana, che utilizza
tale importo in favore delle aziende danneggiate
dagli attacchi della “peronospora”, tramite
provvedimenti di ripartizione che siano
conformi ai criteri di cui al presente articolo
e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».
136. Ai fini della piena attuazione della
direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva
medesima, i finanziamenti e gli incentivi
di cui al secondo periodo del comma
1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti
realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in
deroga del diritto agli incentivi di cui al
comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e
non ancora in esercizio, e, in via prioritaria,
per quelli in costruzione, e’ completata dal
Ministro dello sviluppo economico, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
138. L’articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso
che la disciplina ivi prevista si applica anche
alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore
della rete di teleriscaldamento alimentata
con biomassa o ad energia geotermica
coincida con la persona giuridica utilizzatore
dell’energia. Tale persona giuridica puo’ utilizzare
in compensazione il credito.
139. Per l’anno 2009, la quota minima di
cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ fissata, senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato, nella misura del 3 per cento
di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso
in consumo nell’anno solare precedente,
calcolata sulla base del tenore energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, per gli anni
successivi al 2009, la quota di cui al comma
139 puo’ essere incrementata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
141. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, a
far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio
del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento
del costo evitato di combustibile di
cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento
del Comitato interministeriale dei
prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992, e successive modificazioni, e’ determinato
dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas, tenendo conto dell’effettiva struttura
dei costi nel mercato del gas naturale.
142. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio
dei consumatori» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti
a vantaggio dei consumatori di energia
elettrica e gas, approvati dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta dell’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie
».
143. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007, a seguito
di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento,
e’ incentivata con i meccanismi di cui
ai commi da 144 a 154. Con le medesime
modalita’ e’ incentivata la sola quota di produzione
di energia elettrica imputabile alle
fonti energetiche rinnovabili, realizzata in
impianti che impiegano anche altre fonti
energetiche non rinnovabili. Le modalita’ di
calcolo di tale quota sono definite, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati dalle fonti di
cui alla tabella 2 allegata alla presente legge
e di potenza nominale media annua superiore
a 1 megawatt (MW), e’ incentivata mediante
il rilascio di certificati verdi, per un periodo
di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1,
comma 382, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili
per assolvere all’obbligo della quota minima
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia
elettrica prodotta nel sistema elettrico
e’ regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati dalle fonti di
cui alla tabella 3 allegata alla presente legge
e di potenza nominale media annua non superiore
a 1 MW, immessa nel sistema elettrico,
ha diritto, in alternativa ai certificati
verdi di cui al comma 144 e su richiesta
del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva
di entita’ variabile a seconda della
fonte utilizzata, come determinata dalla predetta
tabella 3, per un periodo di quindici
anni, fermo restando quanto disposto a legislazione
vigente in materia di biomasse agricole,
da allevamento e forestali ottenute nell’ambito
di intese di filiera o contratti quadro
oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo,
l’energia elettrica e’ remunerata, con le
medesime modalita’, alle condizioni economiche
previste dall’articolo 13 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa
onnicomprensiva di cui al presente comma
puo’ essere variata, ogni tre anni, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, assicurando
la congruita’ della remunerazione ai
fini dell’incentivazione dello sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili.
146. All’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole
da: «Il Ministro delle attivita’ produttive»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima
quota e’ incrementata annualmente di
0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro
dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi
della stessa quota per gli anni successivi
al 2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi,
ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo
di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno
un valore unitario pari a 1 MWh e vengono
emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE)
per ciascun impianto a produzione incentivata
di cui al comma 143, in numero pari
al prodotto della produzione netta di energia
elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per
il coefficiente, riferito alla tipologia della
fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge, fermo restando quanto disposto
a legislazione vigente in materia di biomasse
agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell’ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi
emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono collocati sul mercato a
un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari
alla differenza tra il valore di riferimento,
fissato in sede di prima applicazione in 180
euro per MWh, e il valore medio annuo del
prezzo di cessione dell’energia elettrica definito
dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato
dalla stessa Autorita’ entro il 31
gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.
Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati
alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche
rinnovabili, possono essere aggiornati,
ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruita’
della remunerazione ai fini dell’incentivazione
dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento
dell’obiettivo minimo della copertura
del 25 per cento del consumo interno
di energia elettrica con fonti rinnovabili e
dei successivi aggiornamenti derivanti dalla
normativa dell’Unione europea, il GSE, su
richiesta del produttore, ritira i certificati
verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto
a quelli necessari per assolvere all’obbligo
della quota minima dell’anno precedente di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al
prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi
registrato nell’anno precedente dal Gestore
del mercato elettrico (GME) e trasmesso al
GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione
di quanto disposto dai commi da
143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere
b) e c) del presente comma sono adottati di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita’ per assicurare
la transizione dal precedente meccanismo
di incentivazione ai meccanismi di cui
ai commi da 143 a 157 nonche´ le modalita’
per l’estensione dello scambio sul posto a
tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili
di potenza nominale media annua
non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti
di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione
delle biomasse combustibili, di cui all’allegato
X alla parte quinta, parte II, sezione
4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali
ed energetici;
c) sono stabilite le modalita’ con le quali
gli operatori della filiera di produzione e distribuzione
di biomasse sono tenuti a garantire
la provenienza, la tracciabilita’ e la rintracciabilita’
della filiera, anche ai fini dell’applicazione
dei coefficienti e delle tariffe
di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo
11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione, per quanto compatibili,
gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo
20, comma 8, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto
ai certificati verdi, di cui all’articolo
267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli
impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati
in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino
al 31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati
in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2008, ha diritto di accesso agli incentivi
di cui ai commi da 143 a 157 a condizione
che i medesimi impianti non beneficino
di altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in
conto energia, in conto capitale o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata.
153. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas definisce:
a) le modalita’ di erogazione delle tariffe
di cui al comma 145;
b) le modalita’ con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe di cui al comma
145, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi
di cui al comma 149, trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3 delle
tariffe dell’energia elettrica.
154. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono
abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del
comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento
unitario del meccanismo dei certificati
verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al
comma 143, aventi diritto ai certificati verdi,
continuano a beneficiare dei medesimi certificati,
fermo restando il valore unitario dei
certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma
147. I predetti certificati sono utilizzabili per
assolvere all’obbligo della quota minima di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati
di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati
verdi e diversi da quelli di cui al comma
143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati
verdi in misura corrispondente alla produzione
netta di energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto
anni.
158. All’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto
istituzionale delegato» sono sostituite
dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio
storico-artistico» sono inserite le seguenti:
«, che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli impianti offshore
l’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero
dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, con le modalita’ di cui al comma 4 e
previa concessione d’uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita’ marittima
»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 e’
inserito il seguente: «In caso di dissenso,
purche´ non sia quello espresso da una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove
non diversamente e specificamente disciplinato
dalle regioni, e’ rimessa alla Giunta regionale
ovvero alle Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le
parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e,
dopo le parole: «a seguito della dismissione
dell’impianto» sono aggiunte le seguenti:
«o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e
recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo
2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Ai medesimi impianti,
quando la capacita’ di generazione sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attivita’ di cui agli articoli
22 e 23 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate
maggiori soglie di capacita’ di generazione
e caratteristiche dei siti di installazione per
i quali si procede con la medesima disciplina
della denuncia di inizio attivita’»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle linee guida. In
caso di mancato adeguamento entro il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali
».
159. Per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente
avviato la realizzazione dell’iniziativa
ai fini del rispetto del termine di inizio
dei lavori e’ fornita anche con la prova di
avere svolto le attivita’ previste dal terzo periodo
del comma 1 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto
dall’articolo 1, comma 75, della legge
23 agosto 2004, n. 239.
160. Quando la domanda di autorizzazione
unica per le opere di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e successive modificazioni, sia presentata
da una amministrazione aggiudicatrice,
ai sensi del comma 25 dell’articolo 3
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
conseguenti attivita’ sono soggette alla disciplina
del medesimo decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003
e’ allegata la seguente tabella:
«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 kW
2 Solare fotovoltaica . . . . . . . . . 20 kW
3 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW
4 Biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e
biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kW».
162. Al fine di incentivare il risparmio e
l’efficienza energetica e’ istituito, a decorrere
dall’anno 2008, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il
Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica
con una dotazione di 1 milione di euro.
Il Fondo e’ finalizzato al finanziamento di
campagne informative sulle misure che consentono
la riduzione dei consumi energetici
per migliorare l’efficienza energetica, con
particolare riguardo all’avvio di una campagna
per la progressiva e totale sostituzione
delle lampadine a incandescenza con quelle
a basso consumo, per l’avvio di misure atte
al miglioramento dell’efficienza della pubblica
illuminazione e per sensibilizzare gli
utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati
di funzione stand-by quando non sono utilizzati.
A decorrere dal 1º gennaio 2010 e’ vietata
la commercializzazione di elettrodomestici
appartenenti alle classi energetiche inferiori
rispetto alla classe A, nonche´ di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno
di apparati. Il Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dello sviluppo
economico, stabilisce, con proprio decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i
princı’pi e i criteri a cui si devono informare
le campagne informative di cui al presente
comma.
163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono
vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione,
la distribuzione e la vendita delle
lampadine a incandescenza, nonche´ l’importazione,
la distribuzione e la vendita degli
elettrodomestici privi di un dispositivo per
interrompere completamente il collegamento
alla rete elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio
e prioritariamente alla rete gli impianti
che generano energia elettrica da fonti rinnovabili
che ne facciano richiesta, nel rispetto
delle direttive impartite dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori
le attivita’ poste a carico dei gestori di rete,
individuando sanzioni e procedure sostitutive
in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo
5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, procedure di risoluzione delle controversie
insorte fra produttori e gestori di rete
con decisioni, adottate dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le
parti;
f-quater) prevedono l’obbligo di connessione
prioritaria alla rete degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, anche nel caso
in cui la rete non sia tecnicamente in grado
di ricevere l’energia prodotta ma possano essere
adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi
obbligatori di adeguamento della rete
di cui alla lettera f-quater) includano tutte
le infrastrutture tecniche necessarie per il
funzionamento della rete e tutte le installazioni
di connessione, anche per gli impianti
per autoproduzione, con parziale cessione
alla rete dell’energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati
alla connessione siano ripartiti con le modalita’
di cui alla lettera f) e che i costi associati
allo sviluppo della rete siano a carico del gestore
della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-
economiche per favorire la diffusione,
presso i siti di consumo, della generazione
distribuita e della piccola cogenerazione mediante
impianti eserciti tramite societa’ terze,
operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme
consortili».
166. Il Ministro dello sviluppo economico
e’ autorizzato ad emanare, con proprio decreto,
misure e linee di indirizzo tese a promuovere
e realizzare gli adeguamenti della
rete elettrica ulteriori che risultino necessari
per la connessione ed il dispacciamento dell’energia
elettrica generata con impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
167. Il Ministro dello sviluppo economico,
d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con proprio
decreto la ripartizione fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano della
quota minima di incremento dell’energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria
per raggiungere l’obiettivo del 25 per
cento del consumo interno lordo entro il
2012, e dei successivi aggiornamenti proposti
dall’Unione europea.
168. Entro i successivi novanta giorni, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano i propri piani o programmi
in materia di promozione delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica negli
usi finali o, in assenza di tali piani o programmi,
provvedono a definirli, e adottano
le iniziative di propria competenza per concorrere
al raggiungimento dell’obiettivo minimo
fissato di cui al comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore
delle disposizioni di cui ai commi da
167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico
verifica per ogni regione le misure
adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati,
quelli proposti, i risultati ottenuti al
fine del raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 167, e ne da’ comunicazione
con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell’impegno
delle regioni relativamente a quanto previsto
al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti
delle medesime regioni ostativi al
raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza
di cui al comma 167, il Governo invia un
motivato richiamo a provvedere e quindi, in
caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi
successivi all’invio del richiamo, provvede
entro gli ulteriori sei mesi con le modalita’
di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento
delle province e dei comuni nelle iniziative
per il raggiungimento dell’obiettivo
di incremento delle fonti energetiche rinnovabili
nei rispettivi territori.
172. Con accordi di programma, il Ministero
dello sviluppo economico o altri Ministeri
interessati e le regioni promuovono lo
sviluppo delle imprese e delle attivita’ per
la produzione di impianti, ed apparecchi, e
interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica, con particolare attenzione
alle piccole e medie imprese, avvalendosi
in particolare delle risorse del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013.
173. Nell’ambito delle disponibilita’ di cui
all’articolo 12 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2007, e ai fini dell’applicazione dell’articolo
6 del medesimo decreto, gli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali sono considerati rientranti
nella tipologia dell’impianto, di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b3), del medesimo
decreto.
174. L’autorizzazione di cui al comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, per la costituzione e
l’esercizio degli impianti fotovoltaici i cui
soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria
ai sensi della legislazione nazionale
o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche
e alla ubicazione dell’impianto, e’
rilasciata a seguito di un procedimento unico
svolto ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 12 per il complesso degli impianti.
175. All’articolo 46-bis del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di
aggregazione di cui al comma 2, la gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione di
gas e’ bandita per ciascun bacino ottimale di
utenza entro due anni dall’individuazione del
relativo ambito territoriale, che deve avvenire
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze
» sono sostituite dalle seguenti: «nuove
gare» e le parole: «limitatamente al periodo
di proroga» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al nuovo affidamento»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008,
alle gare di cui al comma 1 del presente articolo
si applicano, oltre alle disposizioni di
cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, anche le
disposizioni di cui all’articolo 113, comma
15-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono
estese a tutti i servizi pubblici locali
a rete».
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la
continuita’ della ricerca italiana sull’idrogeno
e sulle tecnologie ad esso collegate, come le
celle a combustibile, quali componenti ideali
di un sistema energetico sostenibile, in grado
di soddisfare la domanda crescente di energia
riducendo gli effetti dannosi per l’ambiente,
a livello locale e globale, e’ istituito,
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo per
la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno
e delle celle a combustibile, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse
fasi della filiera che consente cicli
energetici chiusi, ossia basati sull’idrogeno
prodotto con l’impiego di fonti energetiche
nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto
e la sua utilizzazione. Sono favorite
le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno
prodotto con le modalita’ di cui al presente
comma, da utilizzare in motori a combustione
interna modificati, alimentati a idrogeno
o a miscele metano/idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l’autotrazione.
177. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
promuovere a livello internazionale il modello
italiano di partecipazione informata
del pubblico ai processi decisionali sull’emissione
deliberata di organismi geneticamente
modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere
azioni strutturali che favoriscano
le filiere produttive nella dotazione di materia
prima agricola esente da contaminazioni
da OGM, in coerenza con le richieste dei
consumatori, e’ istituito un apposito fondo,
denominato «Fondo per la promozione di
azioni positive in favore di filiere produttive
agricole esenti da contaminazioni da organismi
geneticamente modificati», presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali, autorita’ nazionale competente in
materia. Il Fondo puo’ essere gestito anche
in convenzione con fondazioni e associazioni
indipendenti che operano in campo scientifico
per lo sviluppo di modelli sperimentali
e partecipati di governance e government
dell’innovazione biotecnologica. Per la gestione
del Fondo e’ prevista una dotazione finanziaria
di 2 milioni di euro per l’anno
2008.
178. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
favorire il dialogo tra scienza e societa’ e di
promuovere lo sviluppo della ricerca e della
formazione avanzata, nel rispetto del principio
di precauzione applicato al campo delle
biotecnologie, e’ istituito un apposito fondo,
denominato «Fondo per la promozione della
ricerca e della formazione avanzata nel
campo delle biotecnologie», presso il Ministero
dell’universita’ e della ricerca. Il Fondo
puo’ essere gestito anche in convenzione con
fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione
del Fondo e’ prevista una dotazione finanziaria
di 3 milioni di euro per l’anno
2008.
179. Per le finalita’ di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, sono autorizzati contributi
quindicennali di 20 milioni di euro per
l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno
2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010,
da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decretolegge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
180. Per le finalita’ di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e’ autorizzata la spesa di euro 318 milioni
per l’anno 2008, di euro 468 milioni
per l’anno 2009, di euro 918 milioni per
l’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno
degli anni 2011 e 2012.
181. Per le finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 95, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di
25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25
milioni di euro per l’anno 2010, da erogare
alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo
5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
182. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole:
«da piccole e medie imprese» sono aggiunte
le seguenti: «e per sostenere la creazione
di nuove imprese femminili ed il consolidamento
aziendale di piccole e medie imprese
femminili».
183. Al fine di sostenere le iniziative di
imprenditoria femminile, le risorse derivanti
da revoche a valere sugli incentivi concessi
ai sensi della legge 25 febbraio 1992,
n. 215, e successive modificazioni, sono
iscritte all’entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo
per la competitivita’», piano di gestione 18, e
al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese
» piano di gestione 05, nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
184. Al comma 842 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e turistiche
».
185. Il Comitato nazionale italiano permanente
per il microcredito, istituito dall’articolo
4-bis, comma 8, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha
personalita’ giuridica di diritto pubblico e
continua a svolgere la propria attivita’ presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
per agevolare l’esecuzione tecnica dei
progetti di cooperazione a favore dei Paesi
in via di sviluppo, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri.
186. Il Comitato di cui al comma 185 e’
dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile,
attraverso cui esercita autonomamente
ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali.
La gestione patrimoniale e finanziaria
del Comitato e’ disciplinata da un regolamento
di contabilita’ approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del presidente del Comitato. Il
fondo comune e’ costituito da contributi volontari
degli aderenti o di terzi, donazioni,
lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti
deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e
da altri enti pubblici o privati, da beni e da
somme di danaro o crediti che il Comitato
ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo
le vigenti disposizioni di legge. Rientrano
anche nel fondo contributi di qualunque
natura erogati da organismi nazionali
od internazionali, governativi o non governativi,
ed ogni altro provento derivante dall’attivita’
del Comitato.
187. In favore del Comitato di cui al
comma 185 e’ autorizzata per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di
euro da destinare al suo funzionamento.
188. L’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa e’ autorizzata a rinegoziare i mutui accesi
entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decretolegge
20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone
la durata complessiva del
rimborso. Tale durata non puo’ comunque superare
i quindici anni a decorrere dalla data
di scadenza della prima rata, comprensiva
del capitale, del piano di rimborso originario.
Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento
della Commissione europea vigente
alla data della rinegoziazione. Gli
eventuali aumenti del costo degli interessi
conseguenti all’allungamento e alla rinegoziazione
del mutuo sono a carico dei singoli
beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 786 del 1985.
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni
di cui al comma 188 si applicano, se
piu’ favorevoli, le disposizioni di cui al titolo
I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.
190. Per l’attuazione dei commi 188 e 189
e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell’articolo
8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro
quarantotto mesi dalla data di avvio dell’istruttoria
» sono sostituite dalle seguenti: «.
Per i patti ed i contratti in essere alla data
del 31 dicembre 2007, le relative richieste
di rimodulazione possono essere presentate
entro il 31 dicembre 2008.».
192. All’articolo 23 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione
del polo di ricerca e di attivita’ industriali
» sono sostituite dalle seguenti: «Per
le opere di insediamento di una sede universitaria
permanente per gli studi di ingegneria
nell’ambito del polo di ricerca e di attivita’
industriali».
193. Allo scopo di favorire la crescita
competitiva dell’offerta del sistema turistico
nazionale, definendo e attuando adeguate
strategie per la destagionalizzazione dei
flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione
delle aree sottoutilizzate del Paese,
con appositi decreti, di natura non regolamentare,
del Presidente del Consiglio dei ministri,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle
imprese turistiche rispetto a cui vi e’ necessita’
di individuare caratteristiche similari e omogenee
su tutto il territorio nazionale tenuto
conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita’ ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali;
b) le modalita’ di impiego delle risorse
di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo
2001, n. 135, per l’erogazione di «buoni-vacanza
» da destinare a interventi di solidarieta’
in favore delle fasce sociali piu’ deboli, anche
per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione
dei flussi turistici nei settori
del turismo balneare, montano e termale.
194. Al fine di incentivare lo sviluppo
strategico integrato del prodotto turistico nazionale
mediante la promozione di economie
di scala e il contenimento dei costi di gestione
delle imprese del settore, con uno o
piu’ regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite, nel rispetto delle competenze
regionali, le procedure acceleratorie e
di semplificazione volte a favorire sia l’aumento
dei flussi turistici sia la nascita di
nuove imprese del settore. Tali procedure devono
privilegiare le azioni finalizzate, tra
l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione
degli adempimenti a carico delle imprese e
dei termini di durata dei procedimenti, nonche’
a definire specifici moduli procedimentali
idonei a contestualizzare l’esercizio dei
poteri pubblici.
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita’ del turismo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle
risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, provvede ad assicurare
il supporto tecnico-specialistico in
favore dei soggetti nazionali e internazionali
che intendono promuovere progetti di investimento
volti a incrementare e a riqualificare
il prodotto turistico nazionale, attivando
le procedure di cui al comma 194.
196. Ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura rende noto al
pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve
segnalazioni e verifica le dinamiche
concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e servizi praticati ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attivita’ di verifica
di cui al comma 196 puo’ essere disciplinato
da convenzioni non onerose stipulate fra
le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati
e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo, che individuano anche le modalita’
di rilevazione e di messa a disposizione dei
consumatori, anche in forma comparata,
delle tariffe e dei prezzi rilevati.
198. Ai fini del comma 197, la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, puo’ disciplinare, d’intesa
con l’Unioncamere, l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri
dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell’interno e
dell’economia e delle finanze, la convenzione
tipo e le procedure standard.
199. E ‘ istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Garante per la sorveglianza
dei prezzi, che sovrintende alla tenuta
ed elaborazione delle informazioni richieste
agli «uffici prezzi» delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
di cui al comma 196, all’ISTAT, ai
competenti uffici del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nonche´,
quanto ai servizi di pubblica utilita’, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, nonche´ a
renderle note anche in forma comparata e telematica,
avvalendosi del «Portale delle imprese
», gestito in rete, nell’ambito delle proprie
risorse dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che svolge
servizio unicamente informativo e assume il
nome di «Portale delle imprese, dei consumatori
e dei prezzi».
200. Il Garante di cui al comma 199 e’ nominato
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, tra i dirigenti di
prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero,
svolge i compiti di cui ai commi da
196 a 203 senza compenso e mantenendo
le proprie funzioni. L’incarico ha la durata
di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce
le dinamiche e le eventuali anomalie
dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni
di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro
dello sviluppo economico, che provvede,
ove necessario, alla formulazione di segnalazioni
all’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato e di proposte normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al
consumo, anche nominative, sono in ogni
caso sottratte alla disciplina di tutela in materia
di riservatezza dei dati personali.
203. Alle attivita’ svolte ai sensi dei commi
da 196 al presente comma le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
fanno fronte con le risorse umane, finanziarie
e strumentali gia’ disponibili a legislazione
vigente. Dall’attuazione dei commi da 196
al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
204. Per il completamento degli interventi
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre
1999, n. 522, e’ autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di
14 milioni di euro per l’anno 2009.
205. Per il completamento degli interventi
di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88, e’ autorizzata la spesa di 14 milioni
di euro per l’anno 2008, di 21 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di
euro per l’anno 2010.
206. Per il completamento degli interventi
previsti dall’articolo 4, comma 153, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in applicazione del regolamento
(CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativo al meccanismo di
difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping dei Paesi asiatici, e’ autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2008. Le modalita’ di concessione del contributo
sono quelle previste dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2
febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 21 aprile 2004.
207. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, l’efficacia del comma 206
e’ subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea, nonche´
alle condizioni o limitazioni eventualmente
imposte dalla stessa nella relativa decisione
di autorizzazione.
208. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
4 della legge 9 gennaio 2006,
n. 13, e successive modificazioni, e’ ridotta
di 15 milioni di euro per l’anno 2008.
209. Il fondo di cui all’articolo 3, comma
2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e’ integrato
di 4 milioni di euro per l’anno 2008.
210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, e’
istituito, presso il Ministero dei trasporti, un
fondo destinato a interventi volti a migliorare
l’efficienza energetica e ridurre le emissioni
in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione
e in porto oltre quanto previsto dalla
normativa vigente. La dotazione iniziale di
tale fondo e’ pari a 1 milione di euro per
l’anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la
funzione di provvedere all’erogazione di un
contributo per attivita’ di ricerca e definizione
degli opportuni standard di efficienza energetica
e ambientale alla luce delle tecnologie
innovative disponibili, per l’individuazione
degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi
che riducono l’efficienza energetica
e incrementano le emissioni del trasporto
marittimo, per campagne informative sul trasporto
marittimo sostenibile, sulle opportunita’
tecnologiche praticabili e sulle migliori
pratiche riguardanti soluzioni gia’ attuate,
nonche´ per favorire gli investimenti e compensare
i maggiori oneri operativi derivanti
da interventi strutturali e impiantistici, componenti
e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione
e controllo, i trattamenti autoleviganti
e antivegetativi di carena che consentono una
maggior efficienza energetica della nave in
rapporto alla sua capacita’ di trasporto o la riduzione
delle emissioni in atmosfera, in navigazione
e in porto, oltre quanto previsto
dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
212. Il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, stabilisce, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli
indici e gli standard energetici e ambientali
necessari per conseguire le finalita’ di cui ai
commi 210 e 211, ivi incluse le modalita’
di verifica e certificazione da parte dell’ente
tecnico, da definire in coerenza con la normativa
internazionale e comunitaria, graduando
la decorrenza del beneficio e l’entita’
del medesimo in funzione dei miglioramenti
di efficienza energetica e ambientale ottenuti
con gli interventi adottati.
213. Il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
determina, con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in conformita’ con la
normativa comunitaria in materia, i criteri
di attribuzione dei benefı’ci di cui ai commi
da 210 a 212, nei limiti delle disponibilita’
di cui al comma 210. Il contributo non puo’
superare il 30 per cento degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento degli standard
ambientali ed il 40 per cento degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento
degli standard energetici, con l’eccezione
delle attivita’ per studi, ricerche e campagne
informative, nonche´ per gli impianti terranave
dedicati alla fornitura e all’utilizzo
della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto
fino al 100 per cento dei costi
di investimento e dei costi operativi.
214. L’efficacia dei decreti previsti dai
commi 212 e 213 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea.
215. Il Ministero dei trasporti promuove la
realizzazione di accordi con le autorita’ portuali
e i fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento
di elettricita’ alle navi a
prezzi convenzionati e compatibili con le attuali
modalita’ di approvvigionamento in
porto.
216. All’articolo 155, comma 1, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«in traffico internazionale» sono soppresse.
217. All’articolo 56, comma 1, secondo
periodo, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: «della
predetta sezione I» sono inserite le seguenti:
«e del capo VI del titolo II».
218. Le disposizioni di cui all’articolo
102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, non si applicano ai
beni mobili registrati con costo ammortizzabile
ai fini fiscali in un periodo non inferiore
a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un
equipaggio di almeno sei persone, qualora
siano concessi in locazione finanziaria con
obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) o da una societa’
per azioni o a responsabilita’ limitata
per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista
dall’articolo 115, comma 4, del predetto
testo unico, ad un’impresa che li destini
all’esercizio della propria attivita’ abituale.
219. Le quote di ammortamento sono deducibili
dal reddito del concedente in misura
non superiore al 35 per cento del costo in
ciascun periodo di imposta e, anteriormente
alla entrata in funzione del bene, in misura
comunque non superiore all’ammontare dei
corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
Con decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell’economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni applicative
del comma 218 anche al fine di assicurare
che la riduzione delle entrate per il bilancio
dello Stato non superi complessivamente
la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008.
220. L’efficacia del comma 218 e’ subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea,
all’autorizzazione della Commissione
europea. Il Ministero dei trasporti provvede
a richiedere l’autorizzazione alla Commissione
europea.
221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali
e della competitivita’ delle navi italiane,
i benefı’ci per le imprese di cabotaggio
marittimo di cui all’articolo 34-sexies del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80, sono prorogati per l’anno 2008.
222. Le somme rese disponibili per pagamenti
non piu’ dovuti relativi all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 65, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni,
sono mantenute nel conto residui
per essere versate all’entrata del bilancio
dello Stato per l’ammontare di 25 milioni
di euro per l’anno 2008.
223. Per le finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 998, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 15 milioni di
euro per l’anno 2009.
224. Ai fini della realizzazione delle tratte
del Sistema «Alta Velocita’/Alta Capacita’» ricompreso
nella Rete transeuropea di trasporto
(TEN-T), come definita dalla decisione
n. 884/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
dei trasporti e dell’economia e delle finanze,
e’ determinato l’ammontare della
quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria, di cui al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 21 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni,
che concorre alla copertura dei costi
d’investimento del suddetto Sistema fino
alla copertura completa del costo dell’opera;
con lo stesso provvedimento sono definiti i
criteri e le modalita’ attuativi.
225. Per gli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi
all’anno 2007, e’ autorizzata un’ulteriore
spesa di 30 milioni di euro per l’anno
2008.
226. Al fondo istituito dall’articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e’ assegnata la somma di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che intendono esercitare
la professione di autotrasportatore di cose
per conto di terzi, in possesso dei requisiti
di onorabilita’, capacita’ finanziaria e professionale,
ed iscritte all’albo degli autotrasportatori
per conto di terzi, sono tenute a dimostrare
di aver acquisito, per cessione di
azienda, altra impresa di autotrasporto, o
l’intero parco veicolare, purche´ composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 3,
di altra impresa che cessa l’attivita’ di autotrasporto
per conto di terzi, oppure di aver
acquisito ed immatricolato, singolarmente o
in forma associata, veicoli adibiti al trasporto
di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e
aventi massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 80 tonnellate.
228. Le annualita’ relative all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10 della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte
di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni
dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il
2013.
229. Le somme rese disponibili per pagamenti
non piu’ dovuti relativi all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma
1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e
successive modificazioni, sono mantenute
nel conto dei residui per essere versate all’entrata
del bilancio dello Stato per l’ammontare
di euro 452.311.525 nell’anno 2008.
230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di
euro per il 2010.
231. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
6 della legge 7 marzo 2001,
n. 51, e’ ridotta della somma di 713.000
euro a decorrere dal 2008.
232. Al fine di consentire la piena operativita’
degli incentivi alle imprese di autotrasporto,
di cui al decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al
relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti
di traffico pesante dalla modalita’ stradale
a quella marittima, e’ autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
233. L’autorizzazione di spesa relativa al
limite di impegno quindicennale disposto
dall’articolo 3, comma 2-ter, del decretolegge
24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e’ soppressa.
234. Per interventi necessari a fronteggiare
i problemi di mobilita’ e sicurezza derivanti
dai programmati lavori di ammodernamento
dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro –
Reggio Calabria e per migliorare la qualita’
del servizio di trasporto e di sicurezza nello
Stretto di Messina e’ autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni
di euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi
infrastrutturali nella misura del 50
per cento.
235. La programmazione degli interventi
di cui al comma 234 e la ripartizione delle
relative risorse sono approvate con uno o
piu’ decreti del Ministro dei trasporti e, per
gli interventi infrastrutturali, del Ministro
delle infrastrutture.
236. A valere sulle risorse assegnate dal
Ministero dei trasporti all’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
sono individuati, con decreto del Ministro
dei trasporti, gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza
dell’aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare
la continuita’ territoriale da e per tale
aeroporto nonche´ per la continuita’ territoriale
dell’Isola d’Elba, per un importo massimo di
1,5 milioni di euro per l’anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle
merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani,
per un importo massimo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
237. L’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5 dell’articolo 38 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
prosegue per un ulteriore biennio, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2005, n. 21, nonche´ al regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio
2005, e successive modificazioni, nell’ambito
delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio 2004-2006 effettivamente disponibili
rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi
dell’articolo 38 della citata legge n. 166 del
2002.
238. L’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
2004, n. 340, prosegue per un ulteriore
triennio, secondo quanto disposto dal
comma 239.
239. Il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro per le politiche europee, definisce,
con proprio decreto, condizioni e modalita’
operative per l’attuazione di quanto
previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma decorre il periodo di attuazione
delle misure di cui ai medesimi commi 237 e
238.
240. Le somme del fondo istituito dal
comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166
del 2002, che residuano dall’attuazione, nel
triennio 2004-2006, delle misure di cui al
medesimo articolo sono utilizzate ai fini di
quanto disposto dal comma 237.
241. L’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166
del 2002 prosegue per un ulteriore triennio,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2005, n. 21, nonche´ agli articoli
14 e 15 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
2004, n. 340, per quanto compatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.
242. Il triennio di cui al comma 241 decorre
dalla data di sottoscrizione degli accordi
di programma di cui all’articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002.
243. Per l’attuazione di quanto disposto ai
commi 238 e 241, sul Fondo per la contribuzione
agli investimenti per lo sviluppo del
trasporto merci per ferrovia, con particolare
riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti di cui al comma 6 dell’articolo
38 della legge n. 166 del 2002, istituito
nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti, e’ autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A
valere sulle risorse di cui al presente comma,
l’importo di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010 e’ destinato all’attuazione
di quanto disposto al comma 238.
Le risorse restanti sono destinate in
via prioritaria al finanziamento di accordi
di programma di cui all’articolo 38, comma
7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni, aventi ad oggetto lo
sviluppo del trasporto combinato sulla linea
storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio
modale.
244. Per il completamento e l’implementazione
della rete immateriale degli interporti
finalizzata al potenziamento del livello di
servizio sulla rete logistica nazionale, e’ autorizzato
un contributo di 5 milioni di euro per
il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi
del sistema logistico nazionale, gli interventi
previsti dal comma 1044 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati
nella misura di 2 milioni di euro
per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per
l’anno 2010.
246. Il contributo, previsto all’articolo 1,
comma 1044, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dovra’ essere utilizzato, prioritariamente,
ai fini della riduzione del cofinanziamento
nel limite del 35 per cento del
contributo statale previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente
convenzione in essere tra il Ministero
dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in
data 21 dicembre 2006.
247. Al fine di implementare le azioni tese
ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione
alle azioni previste dal Piano nazionale
della sicurezza stradale mediante azioni
mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli
su strada anche attraverso l’implementazione
di idonee attrezzature tecniche funzionali
all’aumento dei controlli stradali, intensificare
l’attivita’ ispettiva e le verifiche
previste dal codice della strada, dotare gli uffici
ed il personale preposto ad attivita’ di sicurezza
stradale degli opportuni strumenti
per l’esercizio delle attivita’ istituzionali, ivi
compresa la formazione, e’ autorizzata la
spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008,
di 25 milioni di euro per l’anno 2009, di 30
milioni di euro per l’anno 2010, di 49 milioni
di euro per l’anno 2011, di 56 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di
euro per l’anno 2013.
248. Per il proseguimento degli interventi
previsti dall’articolo 1, comma 1038, della
citata legge n. 296 del 2006, e’ autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di
euro per l’anno 2010.
249. Il capitale sociale delle Ferrovie della
Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane
S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. e’ aumentato
nel 2008 rispettivamente di 10 milioni
di euro per una spesa complessiva di
30 milioni di euro.
250. Al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di risparmio energetico
e di riduzione delle emissioni inquinanti e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e
di societa’ del gruppo, per l’avvio di un programma
finalizzato alla realizzazione di interventi
volti alla rimotorizzazione, in conformita’
alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, delle automotrici con motori diesel ancora
utilizzate per il trasporto regionale su linee
non elettrificate, in modo da conseguire,
a regime, un risparmio energetico netto
quantificabile in 233 milioni di euro, nonche´
una riduzione delle emissioni inquinanti di
oltre 40.000 tonnellate.
251. E’ istituito presso il Ministero dei trasporti
un fondo per l’ammodernamento dei
collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma,
al fine di determinare la migliore efficacia
ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie
tra l’Abruzzo e la citta’ di Roma, per il quale
e’ autorizzata la spesa di 56 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
con vincolo di destinazione per la tratta
Avezzano-Roma.
252. Per consentire il finanziamento dei
servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e
merci sulla media e lunga percorrenza e’
autorizzata la spesa di 104 milioni di euro
per l’anno 2008. Conseguentemente:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e’ ridotta
per l’anno 2008 di 14 milioni di euro;
b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e’ ridotta
per l’anno 2008 di 13 milioni di euro;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 1230, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ ridotta per l’anno 2008 di
7 milioni di euro.
253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, conclude un’indagine conoscitiva
sul trasporto ferroviario di viaggiatori
e merci sulla media e lunga percorrenza,
volta a determinare la possibilita’ di assicurare
l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi,
nonche´ le eventuali azioni di miglioramento
dell’efficienza. Il servizio sulle relazioni
che presentano o sono in grado di raggiungere
l’equilibrio economico e’ assicurato in
regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti
delle risorse disponibili, sulla proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, individua,
nell’ambito delle relazioni per le quali
non e’ possibile raggiungere l’equilibrio economico,
i servizi di utilita’ sociale, in termini
di frequenza, copertura territoriale, qualita’ e
tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio
tramite l’affidamento di contratti di servizio
pubblico.
254. Nelle more della stipula di nuovi
contratti di servizio pubblico tra il Ministero
dei trasporti e la societa’ Trenitalia s.p.a., il
Ministero dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a corrispondere alla societa’ le
somme previste, per l’anno 2008, dal bilancio
di previsione dello Stato, in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore
dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente
normativa comunitaria.
255. Per la progettazione e l’avvio, ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, delle tratte delle
linee metropolitane delle citta’ di Bologna e
di Torino, e’ autorizzato un contributo per
ciascuna delle predette tratte di 10 milioni
di euro per l’anno 2010. Per la realizzazione
della tramvia di Firenze e’ autorizzato un
contributo di 10 milioni di euro per l’anno
2009.
256. Per la progettazione e l’avvio della
realizzazione del passante grande di Bologna,
ai sensi della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, e’ autorizzato
un contributo di 5 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 4 milioni di euro per l’anno
2009.
257. Per la prosecuzione degli interventi di
realizzazione delle opere strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e’ autorizzata
la concessione di contributi quindicennali
di 99,6 milioni di euro a decorrere
da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
A valere sulle risorse stanziate dai commi
257 e 258, per la prosecuzione degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 1008, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati
contributi quindicennali di 5 milioni
di euro a decorrere rispettivamente dall’anno
2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi
degli articoli 163 e seguenti del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
A valere sulle risorse stanziate dai commi
257 e 258, per la realizzazione delle opere
accessorie agli interventi di cui all’articolo
1, comma 981, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ autorizzato un contributo di
3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 2 milioni
di euro per l’anno 2009, e si procede ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
258. Nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il programma straordinario
di edilizia residenziale pubblica, una
quota fino a 50 milioni di euro e’ destinata
alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
1, comma 1010, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da realizzare con le
modalita’ di cui al primo comma dell’articolo
18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando
gli interventi in base alle esigenze
accertate dal Ministero delle infrastrutture.
259. L’Autostrada Nogara-Mare Adriatico
e il collegamento dei sistemi tangenziali
nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/
Padova, opere di competenza della regione
Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell’approvazione,
nelle procedure previste dall’articolo
161 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
260. Per il completamento degli interventi
relativi alla strada di grande comunicazione
E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista
come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e’ autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l’anno 2008.
261. Per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 92, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e’ autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
262. Le quote dei limiti d’impegno, autorizzati
dall’articolo 13, comma 1, della legge
1º agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti,
decorrenti dall’anno 2006 non impegnate
al 31 dicembre 2007, costituiscono
economie di bilancio e sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
263. In aggiunta agli stanziamenti previsti
dall’articolo 11-quaterdecies del decretolegge
30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e’ autorizzata la spesa di 0,4
milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni
di euro per quattordici anni a decorrere
dal 2009, per l’organizzazione, l’impiantistica
sportiva e gli interventi infrastrutturali
dei Giochi del Mediterraneo che si terranno
a Pescara nel 2009.
264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e’
autorizzata a costituire, presso la gestione separata,
un apposito fondo, denominato Fondo
di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
265. La dotazione iniziale del Fondo di
cui al comma 264 e le successive variazioni
sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti
s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi
dell’articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
266. Il Fondo di cui al comma 264 e’ finalizzato
al sostegno finanziario dei lavori, di
competenza dei soggetti di cui all’articolo
5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all’articolo
53, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) contratti di concessione di costruzione
e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all’articolo 173
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine
di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti
pubblici o privati coinvolti nella realizzazione
o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.
268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel
rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro
dell’economia e delle finanze nell’esercizio
dei poteri di cui all’articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con
proprio regolamento limiti, condizioni, modalita’
e caratteristiche della prestazione delle
garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo
conto della redditivita’ potenziale dell’opera
e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione.
269. Dalle disposizioni di cui ai commi da
264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell’articolo
71 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
271. In aggiunta agli stanziamenti previsti
dall’articolo 11-quaterdecies del decretolegge
30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e’ autorizzata la spesa annua
di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a
decorrere dal 2008 per l’organizzazione,
l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali
dei Campionati del mondo di
nuoto di Roma nel 2009.
272. Per la realizzazione degli impianti
sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento
dei campionati del mondo di ciclismo
su pista del 2012 in provincia di Treviso e’
autorizzato un contributo quindicennale di 2
milioni di euro a decorrere dal 2008 quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie che l’Associazione Ciclismo di
Marca e’ autorizzata ad effettuare.
273. L’80 per cento del contributo quindicennale
di cui al comma 272 e’ destinato alla
realizzazione di un velodromo nel territorio
della provincia di Treviso, diretto a consentire
un adeguato allenamento degli atleti italiani
sul territorio nazionale. Ai fini della definizione
delle modalita’ di finanziamento e
di realizzazione del velodromo e delle restanti
infrastrutture funzionali allo svolgimento
della manifestazione sportiva, l’Associazione
Ciclismo di Marca stipula un apposito
accordo di programma quadro, ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita’
sportive, il Ministro dell’economia e delle finanze
e gli enti locali interessati.
274. Le somme relative ad eventuali economie,
derivanti dalle risorse attivate mediante
la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dall’Associazione
Ciclismo di Marca per la realizzazione degli
interventi a valere sul contributo quindicennale
di cui al comma 272, possono essere destinate
alla copertura di altre spese preventivamente
autorizzate dall’Associazione medesima
per la realizzazione dell’evento.
275. L’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 3 giugno 1999, n. 157, e’ ridotta di
20 milioni di euro annui a decorrere dal
2008.
276. Il fondo di cui all’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e’ incrementato
di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici
del sistema scolastico, nonche´ alla costruzione
di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire
quelli a rischio sismico, secondo programmi
basati su aggiornati gradi di rischiosita’.
277. Per l’utilizzazione delle risorse di cui
al comma 276, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell’articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e’ emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture,
della pubblica istruzione e dell’economia
e delle finanze.
278. Al fine di fronteggiare l’emergenza
penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale
degli edifici esistenti, in via prioritaria, o
la realizzazione di nuovi edifici, e’ autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 30 milioni di euro per l’anno 2010 per
l’avvio di un programma straordinario di edilizia
penitenziaria, approvato con decreto interministeriale
dal Ministro delle infrastrutture
e dal Ministro della giustizia. Con il predetto
decreto sono individuati gli interventi
da realizzare in ciascun anno, avvalendosi
dei competenti provveditorati interregionali
alle opere pubbliche.
279. All’articolo 1, comma 796, lettera n),
primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi
di euro».
280. All’articolo 1, comma 796, lettera n),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole:
«Il maggior importo di cui alla presente lettera
e’ vincolato» sono inserite le seguenti:
«per 100 milioni di euro per l’esecuzione
di un programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento
delle “unita’ di risveglio dal coma”;
per 7 milioni di euro per l’esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita’ di terapia intensiva neonatale
(TIN); per 3 milioni di euro per l’esecuzione
di un programma pluriennale di interventi
in materia di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all’acquisto di nuove metodiche analitiche,
basate sulla spettrometria di “massa
tandem”, per effettuare screening neonatali
allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze
scientifiche efficaci;»;
b) nel secondo periodo, le parole: «100
milioni di euro ad interventi per la realizzazione
di strutture residenziali dedicate alle
cure palliative» sono sostituite dalle seguenti:
«150 milioni di euro ad interventi
per la realizzazione di strutture residenziali
e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi
territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti
i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni, e’ data, inoltre,
priorita’ agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze
della programmazione sanitaria nazionale e
regionale: realizzazione di strutture sanitarie
territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il
Ministero della salute, attraverso la valutazione
preventiva dei programmi di investimento
e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti
obiettivi prioritari, verificando nella programmazione
regionale la copertura del fabbisogno
relativo anche attraverso i precedenti
programmi di investimento».
281. Per gli interventi di cui ai commi
276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti
sono subordinati a verifiche energetiche, sia
che vengano inseriti in accordi di programma,
sia in altri programmi per l’ottenimento
di finanziamenti pubblici; tali interventi
devono prevedere misure significative
di efficienza energetica e di produzione di
energia da fonti rinnovabili, nonche´ di risparmio
idrico.
282. Per le nuove costruzioni che rientrano
fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
il rilascio del certificato di agibilita’
al permesso di costruire e’ subordinato alla
presentazione della certificazione energetica
dell’edificio.
283. Al fine di dare completa attuazione al
riordino della medicina penitenziaria di cui
al decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, e successive modificazioni, comprensivo
dell’assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza,
nelle comunita’ e negli ospedali psichiatrici
giudiziari, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della
salute e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali
di assistenza previsti dalla legislazione
vigente e delle risorse finanziarie di
cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
e dal Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso
alle comunita’ terapeutiche delle spese sostenute
per il mantenimento, la cura e l’assistenza
medica dei detenuti di cui all’articolo
96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni,
e per il collocamento nelle medesime
comunita’ dei minorenni e dei giovani di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, disposto dall’autorita’
giudiziaria;
b) le modalita’ e le procedure, secondo
le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione
con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, per il trasferimento
al Servizio sanitario nazionale dei rapporti
di lavoro in essere, anche sulla base
della legislazione speciale vigente, relativi
all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
e del Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche
dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente
alle unita’ di personale di ruolo trasferite
al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale
per il successivo riparto tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse finanziarie, valutate complessivamente
in 157,8 milioni di euro per
l’anno 2008, in 162,8 milioni di euro per
l’anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 a
valere sullo stato di previsione del Ministero
della giustizia e quanto a 10 milioni di euro
per l’anno 2008, 15 milioni di euro per
l’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli
arredi e dei beni strumentali di proprieta’
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
e del Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita’ sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni
e le province autonome di Trento e
di Bolzano delle risorse finanziarie complessive,
come individuate alla lettera c), destinate
alla sanita’ penitenziaria.
284. Nelle more del definitivo trasferimento
al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, del personale e delle risorse
in materia di medicina penitenziaria,
il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
e il Dipartimento della giustizia minorile
del Ministero della giustizia continuano
a svolgere la funzione di uffici erogatori
per quanto di rispettiva competenza e
sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione
o convenzionali del personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e
pena, non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione
penitenziaria, in corso alla
data del 28 settembre 2007.
285. Al fine di incrementare il patrimonio
immobiliare destinato alla locazione di edilizia
abitativa a canone sostenibile, si considerano
«residenze d’interesse generale destinate
alla locazione» i fabbricati situati nei
comuni ad alta tensione abitativa di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti
da case di abitazione non di lusso sulle quali
grava un vincolo di locazione ad uso abitativo
per un periodo non inferiore a 25 anni.
286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono
servizio economico di interesse
generale, ai fini dell’applicazione dell’articolo
86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, e sono ricomprese
nella definizione di alloggio sociale di cui all’articolo
5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
287. Per i fini previsti dai commi 285 e
286 e’ istituito, a decorrere dall’anno 2008,
un fondo con una dotazione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
288. L’articolo 2, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i
comuni, per favorire la realizzazione degli
accordi tra le organizzazioni della proprieta’
edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare,
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio,
aliquote dell’imposta comunale sugli immobili
piu’ favorevoli per i proprietari che concedono
in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definite
negli accordi stessi, con possibilita’ di deroga
al limite minimo dell’aliquota, deve essere
interpretato nel senso che tali aliquote possono
arrivare fino all’esenzione dall’imposta.
289. Al fine della realizzazione di infrastrutture
autostradali, previste dagli strumenti
di programmazione vigenti, le funzioni ed i
poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore
attribuiti all’ANAS S.p.a. possono essere
trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture
dall’ANAS S.p.a. medesima ad un
soggetto di diritto pubblico appositamente
costituito in forma societaria e partecipato
dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate
o da soggetto da esse interamente partecipato.
290. Le attivita’ di gestione, comprese
quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
del raccordo autostradale di collegamento
tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-
Trieste, delle opere a questo complementari,
nonche´ della tratta autostradale Venezia-
Padova, sono trasferite, una volta completati
i lavori di costruzione, ovvero scaduta la
concessione assentita all’Autostrada Padova-
Venezia S.p.a., ad una societa’ per azioni costituita
pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e la
regione Veneto o soggetto da essa interamente
partecipato. La societa’, quale organismo
di diritto pubblico, esercita l’attivita’ di
gestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi ed e’ sottoposta al controllo diretto
dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra
la societa’ ed i soggetti pubblici soci sono regolati,
oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento
delle funzioni, sulla base di apposita
convenzione. La societa’ assume direttamente
gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione
del raccordo autostradale di collegamento
tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-
Trieste, anche subentrando nei contratti
stipulati direttamente dall’ANAS S.p.a..
Alla societa’ e’ fatto divieto di partecipare,
sia singolarmente sia con altri operatori economici,
ad iniziative diverse che non siano
strettamente necessarie per l’espletamento
delle funzioni di cui al comma 289, ovvero
ad esse direttamente connesse.
291. Per le finalita’ di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni,
e’ autorizzato un contributo quindicennale
di 4 milioni di euro a decorrere dal
2008.
292. Al fine di assicurare la realizzazione
del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto, e’ autorizzato
un contributo decennale di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008.
293. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2007, ai fini della quantificazione dei
contributi previsti dall’articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge
7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici
sono tenute a presentare il modello dei costi
di testata, come definito con circolare dal Dipartimento
per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri
e reso noto sul sito internet del Dipartimento
stesso, debitamente compilato e certificato
dalla societa’ di revisione incaricata della certificazione
del bilancio.
294. In applicazione dell’articolo 1,
comma 1246, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione
dei contributi di cui agli articoli 3
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, all’articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all’articolo 7,
comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, e’ attribuita ai soggetti per i quali
sia stata accertata la sussistenza dei requisiti
necessari per l’erogazione dei contributi in
quote proporzionali all’ammontare del contributo
spettante a ciascuna impresa.
295. A decorrere dalle domande relative
all’anno 2007, le compensazioni finanziarie
derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate
ai consumi di energia elettrica e ai canoni
di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi
i sistemi via satellite, previsti dall’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono rimborsate direttamente
all’impresa, nella misura del 40 per cento
dell’importo totale delle bollette, al netto
dell’IVA. Con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, avente natura
non regolamentare, sono indicate le modalita’
e la documentazione relative alle richieste
dei rimborsi di cui al comma 293.
296. Il finanziamento annuale previsto per
le TV locali dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ incrementato di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008 e di ulteriori
5 milioni di euro per l’anno 2009. La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti
dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano dello stanziamento
annuo e’ effettuata entro il 30 maggio di
ogni anno. Allo scopo si procede imputando,
automaticamente e in via provvisoria, alle regioni
e alle province autonome il 90 per
cento della somma gia’ assegnata nell’anno
precedente, fatta salva la rideterminazione
in via definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.
297. All’articolo 145, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, al primo e al secondo periodo
le parole: «30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio».
298. All’articolo 10, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole:
«Tale contributo» sono premesse le seguenti:
«Fermi restando i limiti all’ammontare dei
contributi, quali indicati nell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni,».
299. Al fine di sostenere nuovi processi di
realizzazione delle infrastrutture per la larga
banda sul territorio nazionale, le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, destinate al finanziamento degli interventi
attuativi del Programma per lo sviluppo
della larga banda nel Mezzogiorno
da parte del Ministero delle comunicazioni
per il tramite della Societa’ infrastrutture e telecomunicazioni
per l’Italia S.p.A. (Infratel
Italia), di cui all’articolo 7 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono incrementate di 50 milioni di euro per
l’anno 2008.
300. Il Fondo per il passaggio al digitale
di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e
929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ incrementato di 20 milioni di euro per
l’anno 2008.
301. All’articolo 44 del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare
opere prodotte per almeno la meta’
negli ultimi cinque anni» sono soppresse;
b) al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I criteri per la qualificazione
delle opere di espressione originale italiana,
ai fini del presente articolo, sono stabiliti
con decreto del Ministro delle comunicazioni
e del Ministro per i beni e le attivita’
culturali da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di
contenuti televisivi e i fornitori di programmi
in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano ogni anno
almeno il 10 per cento del tempo di diffusione,
in particolare nelle fasce orarie di
maggiore ascolto, alle opere europee degli
ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento
opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
su tutte le reti e le piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riserva alle opere europee
degli ultimi cinque anni una quota minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione,
di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque
prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori
di contenuti televisivi e i fornitori di programmi
in pay-per-view soggetti alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano una
quota non inferiore al 10 per cento dei propri
introiti netti annui, cosı’ come indicati nel
conto economico dell’ultimo bilancio di
esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento,
al pre-acquisto e all’acquisto
di opere europee realizzate da produttori indipendenti
negli ultimi cinque anni. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava
da pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni,
da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui
esso ha la responsabilita’ editoriale, inclusi
quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme
diffusive o distributive di soggetti
terzi. All’interno di tale quota del 10 per
cento dei suddetti introiti destinata alle opere
europee, le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi in chiaro destinano almeno il
30 per cento alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte,
e le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno
il 35 per cento alle opere di espressione
originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere di prevalente emissione
da parte del soggetto obbligato. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee realizzate
da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui derivanti
dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonche´ i ricavi pubblicitari
connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti
da convenzioni con la pubblica amministrazione
e dalla vendita di beni e servizi;
all’interno di questa quota, nel contratto di
servizio e’ stabilita una riserva non inferiore
al 20 per cento da destinare alla produzione,
al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto
di opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte e una riserva
non inferiore al 5 per cento da destinare
a opere di animazione appositamente
prodotte per la formazione dell’infanzia.
Per i servizi televisivi prestati su richiesta
del consumatore, gli operatori di comunicazioni
elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono,
gradualmente e tenuto conto
delle condizioni del mercato, alla promozione
e al sostegno finanziario delle opere
audiovisive europee, destinando una quota
dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti
audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione,
secondo criteri e modalita’ stabiliti
dall’Autorita’ con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Con
particolare riferimento ai programmi in
pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico
di prima visione, gli obblighi di cui
al presente comma devono essere in ogni
caso commisurati all’effettiva disponibilita’
di opere rilevanti, ai sensi del presente
comma, nei sei mesi precedenti la diffusione
nell’anno di riferimento e al loro successo
nelle sale cinematografiche italiane, secondo
criteri e modalita’ stabiliti dall’Autorita’ con
apposito regolamento da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In merito all’obbligo di
programmazione della sottoquota del 20 per
cento di opere cinematografiche di cui al
presente comma, e’ previsto un periodo transitorio
di dodici mesi per consentire ai fornitori
di contenuti e ai fornitori di programmi
in pay-per-view l’adeguamento graduale al
suddetto obbligo»;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. L’Autorita’ adotta entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione
un regolamento che definisce le modalita’
di comunicazione dell’adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo nel
rispetto dei princı’pi di riservatezza previsti
dal codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso
di inadempienza».
302. All’articolo 51, comma 3, lettera d),
del testo unico della radiotelevisione di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da
5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche nel caso in cui la pubblicita’ di
amministrazioni ed enti pubblici sia gestita,
su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie
o centri media».
303. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell’ottica di favorire un ulteriore
sviluppo del mercato postale, migliorando
la qualita’ dei servizi offerti e preservando
il livello occupazionale delle imprese del settore,
il fornitore del servizio universale puo’
prorogare gli accordi in essere con operatori
privati gia’ titolari di concessione del Ministero
delle comunicazioni ai sensi dell’articolo
29, primo comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156».
304. Le somme disponibili al 31 dicembre
2007 relative alle autorizzazioni di spesa di
cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo
2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente
di euro 12 milioni e di euro 2 milioni,
sono mantenute nel conto dei residui per essere
versate all’entrata del bilancio statale
nell’anno 2008 e successivamente riassegnate
nello stato di previsione del Ministero
del commercio internazionale per essere destinate
alle finalita’ di cui all’articolo 4,
comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
305. Per l’anno 2008, una quota pari a 50
milioni di euro delle disponibilita’ del fondo
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e’
versata all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata al fondo di cui all’articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale
disponibilita’ impegnabile per le finalita’ connesse
alle attivita’ di credito all’esportazione.
306. Il fondo di cui all’articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attivita’
connesse al pagamento dei contributi agli interessi
previsti in favore dei soggetti di cui
all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e’ integrato di 20
milioni di euro per l’anno 2008 e di 130 milioni
di euro per l’anno 2009.
307. Per consentire ai centri regionali per i
trapianti di cui all’articolo 10 della legge 1º
aprile 1999, n. 91, l’effettuazione di controlli
e interventi finalizzati alla promozione e alla
verifica della sicurezza della rete trapiantologica,
e’ autorizzata, a partire dal 2008, la
spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni
con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere
dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138.
308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare
l’impiego dei fondi di funzionamento,
nonche´ di organizzare le risorse
umane e logistiche necessarie al conseguimento
degli obiettivi di sanita’ pubblica attribuitigli
dalla legge, il Centro nazionale per i
trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999,
n. 91, ai fini dell’esercizio delle funzioni di
coordinamento e controllo delle attivita’ di
donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti
e cellule, fatta salva la disciplina prevista
dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, puo’:
a) stipulare accordi di collaborazione e
convenzioni con amministrazioni pubbliche,
enti, istituti, associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie
o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento
costituito dai fondi istituzionali e da quelli
provenienti da programmi di ricerca nazionali
ed internazionali, contratti di lavoro secondo
le modalita’ previste dalle norme vigenti
nella pubblica amministrazione, ivi
compresa quella di cui all’articolo 15-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, in quanto
compatibile.
309. Al fine di promuovere la ricerca e la
formazione in materia di trasporti anche mediante
il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria, prevedendo anche
degli aiuti volti alla formazione in materia
trasportistica in ambito internazionale, in
una prospettiva multidisciplinare e multilaterale,
e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2010.
310. Per le finalita’ di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 9 gennaio 2006,
n. 13, e con le modalita’ previste dall’articolo
1, comma 1042, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
311. Per realizzare un sistema informativo
del Ministero dei trasporti finalizzato anche
ad attuare il trasferimento modale delle
merci dalle strade verso le Autostrade del
mare, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l’anno 2008.
312. Il contributo annuo dello Stato alle
spese di gestione del Programma nazionale
di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui
alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e’ incrementato
di 3,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2008.
313. A decorrere dall’anno 2008, una
quota, non inferiore al 10 per cento, dello
stanziamento complessivo del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST) di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ destinata ai progetti di ricerca di base presentati
da ricercatori di eta’ inferiore ai quaranta
anni operanti a qualunque titolo in attivita’
di ricerca e previamente valutati, secondo
il metodo della valutazione tra pari,
da un comitato. Detto comitato e’ composto
da ricercatori, di nazionalita’ italiana o straniera,
di eta’ inferiore ai quaranta anni e riconosciuti
di livello eccellente sulla base di indici
bibliometrici, quali l’impact factor ed il
citation index, e operanti presso istituzioni ed
enti di ricerca, almeno per la meta’ non italiani,
che svolgono attivita’ nei settori disciplinari
relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
314. L’attuazione del comma 313 e’ demandata
ad apposito decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
1, comma 873, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
315. All’onere derivante dall’istituzione e
dal funzionamento del comitato di cui al
comma 313, quantificato nel limite massimo
di 100.000 euro annui, si provvede mediante
incremento, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, delle aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
316. All’articolo 1, comma 814, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo
periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e
2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall’anno 2007» e le parole: «non inferiore
al 5 per cento e’ destinata, in via sperimentale,
» dalle seguenti: «non inferiore al
5 per cento relativamente al 2007 e al 10
per cento a partire dal 2008 e’ destinata».
317. All’articolo 1, comma 815, della
legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno
degli anni 2007 e 2008» sono sostituite
dalla seguente: «annui».
318. E ‘ istituito, in via sperimentale, per
l’anno 2008, un Fondo di 10 milioni di
euro per promuovere la ricerca di base. Il
Fondo e’ attivato con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
319. Le fondazioni bancarie che impegnano
risorse per la ricerca di base possono
chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma
318 e previa conferma della disponibilita’ finanziaria,
contributi non superiori al 20 per
cento delle risorse impiegate, per la durata
effettiva del finanziamento e comunque non
oltre tre anni.
320. Con decreto del Ministro dell’universita’
e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di
ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti
possono essere ammessi ai contributi
di cui al comma 319 e le modalita’ per la presentazione
delle richieste delle fondazioni
volte a ottenere i contributi medesimi, nonche’
per la valutazione dei piani di ricerca e
per l’assegnazione dei contributi stessi al
fine di rispettare i limiti della disponibilita’
del Fondo di cui al comma 318.
321. Per le finalita’ della difesa del suolo e
della pianificazione di bacino nonche´ per la
realizzazione degli interventi nelle aree a rischio
idrogeologico di cui al decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare adotta piani
strategici nazionali e di intervento per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per favorire
forme di adattamento dei territori, da
attuare d’intesa con le autorita’ di bacino territorialmente
competenti, con le regioni e
con gli enti locali interessati, tenuto conto
dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate
le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come determinate dalla
Tabella F della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma nonche´ delle disposizioni
di cui ai commi 322, 323, 325, 326,
331 e 332 e’ autorizzata la spesa di euro
265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009 a valere sulle risorse di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183.
322. E ‘ istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo per la promozione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso il controllo e la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti,
nonche´ per la promozione della produzione
di energia elettrica da solare termodinamico.
A decorrere dall’anno 2008 sono
destinate al fondo di cui al presente comma
risorse per un importo annuale di 40 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui al comma
321. Entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, individua le modalita’
di utilizzazione del fondo, anche prevedendo
iniziative di cofinanziamento con
regioni ed enti locali o con altri soggetti,
pubblici o privati, nonche´ mediante l’attivazione
di fondi di rotazione.
323. E’ istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo per la promozione
di interventi di riduzione e prevenzione
della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con
dotazione di 20 milioni di euro per anno a
decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di
cui al comma 321. Il fondo e’ finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma
e alla formulazione di bandi pubblici da
parte del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare per la promozione
degli interventi di cui al primo periodo.
Con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita’ di utilizzo
del fondo di cui al presente comma.
324. Per il potenziamento della ricerca e
lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali
e la salute, sugli effetti che gli agenti
inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in
special modo sull’uomo, e al fine di accrescere
le conoscenze scientifiche in materia
e di favorire lo studio di progetti volti ad
un’efficace riduzione e al controllo delle
emissioni inquinanti, e’ istituito un fondo,
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con una dotazione
di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
325. Al fine di potenziare le attivita’ di vigilanza
e controllo in materia di ambiente
marino e costiero, anche attraverso azioni
di sicurezza operativa e di informazione, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e’ autorizzato ad avvalersi
di strutture specialistiche del Reparto ambientale
marino del Corpo delle capitanerie
di porto-Guardia costiera. Sono a carico del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare gli oneri connessi all’acquisto
dei beni strumentali necessari per lo
svolgimento delle attivita’ di cui al presente
comma. A tal fine e’ autorizzata la spesa di
5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 321.
326. Al fine di prevenire situazioni di
emergenza ambientale con particolare riferimento
al mare nonche´ di assicurare il funzionamento
ordinario dell’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM) e’ assegnata, per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui al comma
321.
327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio
delle aree ad elevato rischio idrogeologico
e la raccolta dei dati ambientali,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e’ autorizzato alla stipula
di accordi di programma con altre amministrazioni
centrali e periferiche per l’estensione
del Piano straordinario di telerilevamento,
gia’ previsto dall’articolo 27 della
legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo
punto di riferimento e di accesso per
le cartografie e le informazioni ambientali
di altre amministrazioni centrali e periferiche.
Per l’attuazione del presente comma e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, determinato nella misura massima
di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58.
328. Per l’istituzione e il finanziamento di
nuove aree marine protette, e’ autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
329. Allo scopo di garantire la prosecuzione
delle attivita’ di monitoraggio del rischio
sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie
scientifiche innovative integrate dei fattori
di rischio nelle diverse aree del territorio,
ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione
economica del territorio della regione
fluviale del fiume Po e della crescita
del turismo, le regioni interessate attuano interventi
finalizzati all’aumento della sicurezza
idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione
ambientale e alla estensione delle
reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche,
al recupero e alla tutela dei beni culturali,
architettonici ed archeologici. Tali interventi
sono programmati dalla Autorita’ di bacino
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta
delle regioni ed in coerenza con la pianificazione
vigente. Per l’attuazione degli interventi
di cui al presente comma e’ autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
331. Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare definisce e attiva
un programma di interventi di difesa
del suolo nei piccoli comuni il cui territorio
presenta significativi fenomeni di dissesto e
che risultano caratterizzati da estrema perifericita’
rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.
Per l’attuazione del presente
comma e’ autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l’anno 2008 a valere sulle risorse
di cui al comma 321.
332. Per le finalita’ di mitigazione del rischio
idrogeologico, di tutela e di riqualificazione
dell’assetto del territorio e di incentivazione
alla permanenza delle popolazioni
nelle aree di montagna e di collina, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare definisce e attiva, sulla base delle
richieste dei comuni e delle comunita’ montane,
un programma di interventi di manutenzione
del reticolo idrografico minore e dei
versanti, privilegiando la realizzazione di
opere tradizionali e a basso impatto ambientale.
Per l’attuazione del presente comma e’
previsto l’utilizzo del 10 per cento delle risorse
destinate, per l’anno 2008, alla difesa
del suolo ai sensi del comma 321.
333. A decorrere dall’anno 2008, e’ istituito
presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il Fondo
per la ristrutturazione e l’ammodernamento
della rete idrica sul territorio nazionale, con
una dotazione di 30 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari
e della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono stabilite le modalita’ di funzionamento e
di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.
334. Il comma 1284 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dai seguenti:
«1284. E’ istituito un fondo di solidarieta’,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
finalizzato a promuovere il finanziamento
esclusivo di progetti e interventi, in
ambito nazionale e internazionale, atti a garantire
il maggior accesso possibile alle risorse
idriche secondo il principio della garanzia
dell’accesso all’acqua a livello universale.
Il fondo e’ alimentato dalle risorse di cui
al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono indicate le
modalita’ di funzionamento e di erogazione
delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di
falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua
del rubinetto, di ridurre il consumo
di acqua potabile e la produzione di rifiuti,
nonche´ le emissioni di anidride carbonica, e’
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare un fondo a favore della potabilizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione
delle acque di rubinetto, del recupero
delle acque meteoriche e della permeabilita’
dei suoli urbanizzati. Il fondo e’ alimentato,
nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori
entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono disciplinate
le modalita’ di funzionamento del fondo
e sono individuati gli interventi ai quali sono
destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. E ‘ istituito un contributo di 0,5
centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua
minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico. Per materiale plastico si
intende il composto macromolecolare organico
ottenuto per polimerizzazione, policondensazione,
poliaddizione o qualsiasi altro
procedimento simile da molecole di peso
molecolare inferiore, ovvero per modifica
chimica di macromolecole simili. Le entrate
derivanti dal contributo di cui al presente
comma sono destinate per un decimo ad alimentare
il fondo di cui al comma 1284 e per
nove decimi ad alimentare il fondo di cui al
comma 1284-bis».
335. E ‘ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare un fondo di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
per la forestazione e la riforestazione al
fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica,
per la realizzazione di aree verdi in
zone urbane e periurbane al fine di migliorare
la qualita’ dell’aria nei comuni a maggiore
crisi ambientale, e di tutelare la biodiversita’.
336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche
finalizzate all’attuazione del Protocollo
di Kyoto, ratificato ai sensi della legge
1º giugno 2002, n. 120, nonche´ ai fini di cui
alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre
2002, la somma di 2 milioni di euro annui
a valere sul fondo di cui al comma 335 e’ destinata
all’istituzione e alla gestione del Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio e
alla gestione dell’Inventario nazionale delle
foreste di carbonio.
337. Gli Enti parco nazionali che hanno
provveduto alla rideterminazione della propria
dotazione organica in attuazione dell’articolo
1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono incrementare le proprie
piante organiche entro il limite massimo
complessivo di 120 unita’ di personale, da ripartire
tra tutti gli Enti parco, nell’ambito del
contributo dello Stato ai sensi dell’articolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite
ai sensi del comma 338 e delle altre entrate
di cui all’articolo 16 della legge 6 dicembre
1991, n. 394. Per le finalita’ di cui al presente
comma, a decorrere dall’anno 2008 gli Enti
parco nazionali sono autorizzati a effettuare
assunzioni di personale anche in deroga
alla normativa vigente, previo esperimento
delle procedure di mobilita’.
338. Per le finalita’ di cui al comma 337 e’
autorizzato un contributo straordinario dello
Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008. Al riparto del contributo tra
gli Enti parco nazionali di cui al comma
337 si provvede con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
339. La commissione di riserva di cui all’articolo
28, terzo comma, della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e successive modificazioni,
nominata dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e istituita
presso l’ente cui e’ delegata la gestione dell’area
marina protetta, e’ composta: da un
rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, con funzioni di presidente; da un
esperto designato dalla regione territorialmente
interessata, con funzioni di vice presidente;
da un esperto designato d’intesa tra i
comuni rivieraschi territorialmente interessati;
da un esperto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare; da un rappresentante della Capitaneria
di porto nominato su proposta del reparto
ambientale marino presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare; da un esperto designato dall’Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM); da un
esperto designato dalle associazioni naturalistiche
maggiormente rappresentative riconosciute
dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede alla ricostituzione di tutte
le commissioni di riserva delle aree marine
protette entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
340. Al fine di potenziare le attivita’ di sorveglianza
e di tutela del territorio e di disincentivare
l’esecuzione di lavori senza titolo o
in difformita’ dalle norme e dagli strumenti
urbanistici, nonche´ di sostenere gli oneri a
carico dei comuni per l’immediata demolizione
delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni
delle opere abusive, di cui all’articolo
32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e’ incrementato di ulteriori 10 milioni
di euro per l’anno 2008.
341. All’articolo 27, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Entro i successivi quindici giorni
dalla notifica il dirigente o il responsabile
dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, puo’
procedere al sequestro del cantiere».
342. E ‘ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare un fondo di 2 milioni di euro per
l’anno 2008, per l’avvio di un programma
di valorizzazione e di recupero delle ferrovie
dismesse.
343. Per l’attuazione del programma di cui
al comma 342, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita’
culturali e con il Ministro dei trasporti, individua
criteri e modalita’ per la realizzazione
di una rete di percorsi ferroviari dismessi
da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia
progetti di fattibilita’ per la conversione a uso
ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di
cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.
344. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo denominato «un centesimo
per il clima» nel quale affluiscono le entrate
derivanti dalla contribuzione volontaria di un
centesimo di euro per ogni litro di carburante
acquistato alla pompa per l’autotrazione,
nonche´ per ogni 6 kW/h di energia elettrica
consumata.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, per
ogni litro di carburante acquistato e per ogni
6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali
sia stata effettuata la contribuzione volontaria
e’ previsto un corrispondente contributo
aggiuntivo di un centesimo di euro da parte
delle societa’ di distribuzione di carburante
e di energia elettrica. Il Fondo di cui al
comma 344 e’ finalizzato al finanziamento
delle politiche della mobilita’ sostenibile,
delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre
le emissioni di anidride carbonica e al sostegno
delle politiche di contrasto ai cambiamenti
climatici.
346. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
rappresentative di categoria, le associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e le associazioni dei consumatori,
definisce le modalita’ di attuazione
della contribuzione volontaria di cui al
comma 344 e del contributo di cui al comma
345 nonche´ le modalita’ di gestione del
Fondo. Con il medesimo decreto e’ istituito
un comitato di esperti che ha il compito di
verificare l’attuazione delle finalita’ del
Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento
del comitato di cui al periodo
precedente sono poste a carico delle dotazioni
del Fondo «un centesimo per il clima».
347. Per l’anno 2008, al Fondo di cui al
comma 344 e’ assegnata una dotazione di 1
milione di euro ai fini dell’avvio della campagna
di comunicazione del medesimo
Fondo.
348. In nessun caso il medico curante puo’
prescrivere, per il trattamento di una determinata
patologia, un medicinale di cui non
e’ autorizzato il commercio quando sul proposto
impiego del medicinale non siano disponibili
almeno dati favorevoli di sperimentazioni
cliniche di fase seconda. Parimenti, e’
fatto divieto al medico curante di impiegare,
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, un medicinale industriale per
un’indicazione terapeutica diversa da quella
autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti
dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, qualora per tale indicazione non
siano disponibili almeno dati favorevoli di
sperimentazione clinica di fase seconda.
349. Ai fini delle decisioni da assumere ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell’articolo
2, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnicoscientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco,
subentrata nelle competenze della Commissione
unica del farmaco, valuta, oltre ai profili
di sicurezza, la presumibile efficacia del
medicinale, sulla base dei dati disponibili
delle sperimentazioni cliniche gia’ concluse,
almeno di fase seconda.
350. Le confezioni di medicinali in corso
di validita’, ancora integre e correttamente
conservate, legittimamente in possesso di
ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali
(RSA) ovvero in possesso di famiglie che
hanno ricevuto assistenza domiciliare, per
un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale
(ASL) o da una organizzazione non lucrativa
avente finalita’ di assistenza sanitaria,
possono essere riutilizzate nell’ambito della
stessa RSA o della stessa ASL o della stessa
organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente,
non siano reclamate dal detentore
all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso
di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite
dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza
domiciliare alla ASL o all’organizzazione
non lucrativa.
351. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 350, le confezioni di medicinali in
corso di validita’, ancora integre e correttamente
conservate, ad esclusione di quelle
per le quali e’ prevista la conservazione in
frigorifero a temperature controllate, possono
essere consegnate dal detentore che non abbia
piu’ necessita’ di utilizzarle ad organizzazioni
senza fini di lucro, riconosciute dalle
regioni e province autonome, aventi finalita’
umanitarie o di assistenza sanitaria.
352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni
di medicinali di cui ai commi 350 e
351 sono prese in carico da un medico della
struttura od organizzazione interessata, che
provvede alla loro verifica, registrazione e
custodia. Le disposizioni di cui ai commi
da 350 al presente comma si applicano anche
a medicinali contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope.
353. L’adempimento ai fini dell’accesso
agli importi di cui all’articolo 1, comma
181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con riferimento alla spesa farmaceutica registrata
nell’esercizio 2007, s’intende rispettato
alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del
tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica
convenzionata, alla verifica del conseguimento
degli effetti finanziari delle misure
di contenimento della spesa farmaceutica
adottate nell’anno 2007, negli importi definiti
e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera l),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l’anno 2005, ovvero, per le regioni che
hanno sottoscritto un accordo con lo Stato
ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi
programmati nei piani di rientro di riorganizzazione,
di riqualificazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico. La verifica
del conseguimento degli effetti finanziari
delle misure adottate dalle regioni e’ effettuata
dal predetto Tavolo di verifica degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico
dell’Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della
soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica
non convenzionata, alla verifica dell’idoneita’
e della congruita’ del processo attuativo
dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera adottati dalle regioni. La
predetta verifica e’ effettuata congiuntamente
dal Comitato paritetico permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti, che si avvalgono
del supporto tecnico dell’Agenzia italiana
del farmaco.
354. Per il consolidamento e il rafforzamento
delle strutture e dell’attivita’ dell’assistenza
domiciliare oncologica effettuata dalla
Lega italiana per la lotta contro i tumori e’
autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo
straordinario pari ad 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
355. E’ istituito presso il Ministero della
salute, senza oneri per la finanza pubblica,
un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione
al suddetto registro e’ consentita a
coloro che sono in possesso di diploma di
laurea magistrale in chiropratica o titolo
equivalente. Il laureato in chiropratica ha il
titolo di dottore in chiropratica ed esercita
le sue mansioni liberamente come professionista
sanitario di grado primario nel campo
del diritto alla salute, ai sensi della normativa
vigente. Il chiropratico puo’ essere inserito
o convenzionato nelle o con le strutture
del Servizio sanitario nazionale nei modi e
nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento
di attuazione del presente comma
e’ emanato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
356. Il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, di cui al decreto del Ministro
della salute 26 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre
2007, assume la denominazione di «Autorita’
nazionale per la sicurezza alimentare» e si
avvale di una sede referente operante nella
citta’ di Foggia. Restano ferme la collocazione
dell’Autorita’ predetta presso il Ministero
della salute e le altre disposizioni del
decreto suddetto in quanto compatibili. Per
lo svolgimento delle attivita’ e il funzionamento
della sede di Foggia e’ autorizzato a
favore del Ministero della salute un contributo
di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2010.
357. Il sistema nazionale di educazione
continua in medicina (ECM) e’ disciplinato
secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato
in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in
data 1º agosto 2007, recante il riordino del
sistema di formazione continua in medicina.
In particolare, la gestione amministrativa
del programma di ECM e il supporto alla
Commissione nazionale per la formazione
continua di cui all’articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia
per i servizi sanitari regionali, istituita
dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, e successive modificazioni,
che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, assume la denominazione
di Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, organo tecnico-scientifico
del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita’ di ricerca e di supporto nei
confronti del Ministro della salute, delle regioni
e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le
funzioni e i compiti indicati nel citato accordo
del 1º agosto 2007, e’ costituita con decreto
del Ministro della salute nella composizione
individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresı’, alla piena realizzazione del
nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi
previsti dal citato accordo, secondo le
competenze da esso attribuite.
358. Per favorire l’attivazione dei nuovi
servizi, l’Agenzia di cui al comma 357 puo’
avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale non dirigenziale di ruolo in posizione
di comando dipendente dal Ministero
della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, per un contingente
massimo di quindici unita’. Il Ministro
della salute puo’ altresı’ disporre presso l’Agenzia,
per periodi massimi di due anni e
con le modalita’ previste all’articolo 1,
comma 308, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un
massimo di quindici unita’ di personale dipendente
dal Ministero della salute. I contributi
alle spese previsti all’articolo 92,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, affluiscono direttamente al bilancio
dell’Agenzia ai fini della copertura degli
oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le
spese di funzionamento della Commissione
nazionale per la formazione continua e degli
ulteriori organismi previsti dal citato accordo
del 1º agosto 2007 nonche´ le spese per il
personale derivanti dall’attuazione dei
commi da 357 a 360.
359. Per consentire all’Agenzia di cui al
comma 357 di fare fronte tempestivamente
e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali,
la dotazione organica del relativo
personale e’ determinata in sessanta unita’ di
personale di ruolo, di cui quarantotto unita’
di personale non dirigente e dodici dirigenti.
L’Agenzia e’ autorizzata a procedere alla copertura
dei posti di nuova istituzione, nei limiti
della dotazione organica rideterminata
dal presente comma e del finanziamento
complessivo di cui all’articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, come sostituito dall’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato
dai contributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
incompatibili con i commi da 357
al presente comma e le disposizioni di cui
al primo periodo del comma 4 dell’articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, e successive modificazioni.
361. Per le transazioni da stipulare con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie
o da anemie ereditarie, emofilici
ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione
di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
hanno instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 180
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2008.
362. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono fissati i criteri in base
ai quali sono definite, nell’ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al
comma 361 e, comunque, nell’ambito della
predetta autorizzazione, in analogia e coerenza
con i criteri transattivi gia’ fissati per
i soggetti emofilici dal decreto del Ministro
della salute 3 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre
2003, sulla base delle conclusioni rassegnate
dal gruppo tecnico istituito con decreto
del Ministro della salute in data 13 marzo
2002, con priorita’, a parita’ di gravita’ dell’infermita’,
per i soggetti in condizioni di disagio
economico accertate mediante l’utilizzo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
363. L’indennizzo di cui all’articolo 1
della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e’ riconosciuto,
altresi’, ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell’omonimo farmaco, nelle forme
dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e
della macromelia.
364. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 361, nonche´ al fine di assicurare ulteriori
maggiori entrate pari a 140 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009, si provvede, tenuto
conto delle modifiche dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente
intervenute ai sensi dell’articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, alle occorrenti variazioni
dell’aliquota di base della tassazione
dei tabacchi lavorati di cui all’articolo 5
della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive
modificazioni, adottate ai sensi dell’articolo
1, comma 485, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
365. Una quota delle maggiori entrate derivanti
dal comma 364, pari a 140 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009, e’ iscritta nel
Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
366. Al fine di assicurare l’espletamento
delle attivita’ che la associazione italiana
della Croce rossa svolge in regime convenzionale
nel settore dei servizi sociali e socio-
sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati sulla base delle convenzioni
sono confermati per la durata delle
convenzioni medesime. In tutti gli altri casi
restano ferme le limitazioni previste dalla
presente legge in materia di lavoro flessibile.
Alla copertura dell’onere relativo la associazione
italiana della Croce rossa provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie previste
dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al
comma 366 trovano applicazione le disposizioni
dei commi 90, 92 e 94 dell’articolo 3
della presente legge. Per i soggetti in possesso
dei prescritti requisiti che non possono
essere stabilizzati per mancanza di disponibilita’
di posti vacanti nell’organico della associazione
italiana della Croce rossa, nel rispetto
della vigente normativa in materia di
assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento
del personale presso gli enti del Servizio
sanitario nazionale e presso le regioni,
tenuto conto delle qualifiche e dei profili
professionali e nel rispetto delle procedure
previste per le altre pubbliche amministrazioni
e dei vincoli di contenimento delle
spese di personale cui sono sottoposti i predetti
enti, sulla base di un protocollo da stipulare
con le regioni nelle competenti sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della
salute di concerto con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Con tale protocollo sono
anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo
delle convenzioni di cui al comma 366,
allo scopo di assicurare la continuita’ del servizio
attraverso la proroga dei contratti di lavoro
in essere.
368. All’articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare
il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti
nel pubblico impiego, gli uffici periferici
delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati
per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche
nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro
a valere sul fondo di cui al presente articolo».
369. Al fine di riconoscere i particolari
oneri connessi allo svolgimento bilingue del
servizio, la misura mensile dell’indennita’
speciale di seconda lingua prevista per il personale
di magistratura ordinaria, amministrativa
e contabile ai sensi dell’articolo 1 della
legge 13 agosto 1980, n. 454, e’ riderminata
in 400 euro, fino a un limite massimo di
spesa pari a 150.000 euro annui.
370. All’articolo 4 della legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, al
comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti
» e’ soppressa.
371. All’articolo 4, comma 1, della legge
14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I comuni, singoli o associati, e le comunita’
montane provvedono a gestire i canili
e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni
con le associazioni animaliste e
zoofile o con soggetti privati che garantiscano
la presenza nella struttura di volontari
delle associazioni animaliste e zoofile preposti
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti
dei cani e dei gatti».
372. A valere sulle risorse dell’apposito
fondo da ripartire istituito presso lo stato di
previsione del Ministero della salute ai sensi
del comma 616, una quota delle medesime
risorse pari al 50 per cento per l’anno 2008
e’ destinata alla concessione, con decreto
del Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario
alle regioni e alle province autonome
finalizzato ad agevolare la diffusione tra le
dodicenni della vaccinazione HPV basata
sull’offerta attiva del vaccino.
373. E’ autorizzata la complessiva spesa di
euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per
l’anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli
anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per
l’anno 2049, finalizzata al sostegno dell’Italia
al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
del millennio, attraverso la partecipazione
ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento
dello sviluppo, e alla cancellazione
del debito dei Paesi poveri nei confronti
delle istituzioni finanziarie internazionali.
374. Per gli anni 2008 e 2009, l’importo di
60,5 milioni di euro previsto dall’articolo 1,
comma 806, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, da assegnare alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione
e il cofinanziamento dei progetti regionali
attuativi del Piano sanitario nazionale
e’ prioritariamente finalizzato:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale
«case della salute»;
b) alle malattie rare;
c) all’implementazione della rete delle
unita’ spinali unipolari e delle strutture per
pazienti gravi cerebrolesi;
d) all’attuazione del Patto per la salute e
la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attivita’ di integrazione
tra dipartimenti di salute mentale e
ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all’attuazione del documento programmatico
«Guadagnare salute – rendere
facili le scelte salutari», di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4
maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22
maggio 2007.
375. Al comma 566 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«purche´ abbia superato o superi prove selettive
di natura concorsuale. A far data dal
2007 lo stanziamento annuo della legge 19
gennaio 2001, n. 3, e’ rideterminato in euro
30.300.000» sono sostituite dalle seguenti:
«, ed accertati i requisiti specifici professionali
e generali di idoneita’. Lo stanziamento
di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 3, e’ rideterminato,
a decorrere dall’anno 2008, in euro
35.300.000».
376. Per l’anno 2008, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti
non esentati, di cui all’articolo 1,
comma 796, lettera p), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abolita.
377. Per le finalita’ di cui al comma 376 il
livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato e’ incrementato di 834 milioni di euro
per l’anno 2008. Il predetto incremento e’ ripartito
tra le regioni con i medesimi criteri
adottati per lo stesso anno.
378. A tal fine il fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e’ ridotto di 326 milioni di
euro per l’anno 2008.
379. Il Ministero della salute promuove
l’adozione da parte delle regioni di programmi
finalizzati ad assicurare qualita’ ed
appropriatezza nel campo dell’assistenza protesica,
sulla base di linee guida adottate con
accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
380. Nell’anno 2008, a livello nazionale e
in ogni singola regione, la spesa per l’erogazione
di prestazioni di assistenza protesica
relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco
1 allegato al regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanita’ 27 agosto
1999, n. 332, non puo’ superare il livello di
spesa registrato nell’anno 2007 incrementato
del tasso di inflazione programmata. Al fine
di omogeneizzare sul territorio nazionale la
remunerazione delle medesime prestazioni,
gli importi delle relative tariffe, fissate quali
tariffe massime dall’articolo 4 del decreto
del Ministro della salute 12 settembre 2006,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre
2006, sono incrementati del 9 per cento.
381. Dall’applicazione dell’articolo 1,
comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono escluse le attivita’ di informazione ed
aggiornamento relative alla assistenza protesica
su misura realizzate in coerenza con i
programmi regionali di cui al comma 379
ovvero accreditate nei programmi di educazione
continua in medicina.
382. E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica,
destinato agli enti morali che, per conto
delle province e delle regioni, ivi comprese
le province autonome e le regioni a statuto
speciale, gestiscono i centri per la cura e il
recupero della fauna selvatica, con particolare
riferimento alle specie faunistiche di interesse
comunitario. La gestione del Fondo e’
regolata con successivo decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro della salute.
383. E’ istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un
fondo per la repressione dei reati in danno
agli animali. Le risorse del fondo sono destinate
al finanziamento degli interventi sostenuti
dal Nucleo investigativo per i reati in
danno agli animali del Corpo forestale dello
Stato.
384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi
382 e 383 e’ attribuita una somma pari a 1
milione di euro per gli anni 2008, 2009 e
2010.
385. All’articolo 17, comma 29, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/
anno di anidride solforosa e di lire
203.000» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura di euro 106 per tonnellata/
anno di anidride solforosa e di euro 209».
386. Il quarto ed il quinto periodo del
comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, introdotti dall’articolo 1, comma
1143, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi
relativi a programmi approvati dal
Ministro per i beni e le attivita’ culturali per
i quali non risultino avviate le procedure di
gara ovvero definiti gli affidamenti diretti
entro il termine del 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di approvazione sono riprogrammati
con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali nell’ambito dell’aggiornamento
del piano e dell’assegnazione
dei fondi di cui al penultimo periodo
del comma 1 dell’articolo 7 del decretolegge
20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative
agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalita’ di cui alla legge
3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita’ speciale
ad un’altra ai fini dell’attuazione dei
nuovi interventi individuati con la riprogrammazione,
ove possibile, nell’ambito della
stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio
di ciascun anno i capi degli Istituti centrali
e periferici del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, titolari delle predette contabilita’
speciali, sono tenuti a comunicare alla
Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate
le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti
diretti ai fini della riprogrammazione
degli stessi».
387. Allo scopo di sostenere le iniziative
di intervento finanziate ai sensi della legge
7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio
storico della Prima guerra mondiale,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
11, comma 1, della citata legge n. 78 del
2001 e’ incrementata di 200.000 euro a decorrere
dal 2008. Al fine di proseguire la
realizzazione di interventi finanziati ai sensi
dei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della medesima
legge 7 marzo 2001, n. 78, e’ autorizzata
la concessione di un contributo quindicennale
di 400.000 euro a decorrere da ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
388. Per la valorizzazione, finalizzata alla
fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti
nella «Lista del patrimonio mondiale»
dell’UNESCO e’ autorizzata la spesa di 1 milione
di euro annui per un piano triennale di
manutenzione straordinaria. La Regione siciliana,
a cui sono trasferite le risorse di cui al
presente comma, predispone entro tre mesi il
predetto piano di manutenzione straordinaria.
389. Al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «una
sola volta»;
b) all’articolo 21, al comma 1, la lettera
b) e’ abrogata e dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:
«1-bis. L’autorita’ di cui al comma 1 dispone
in ogni caso lo scioglimento del consiglio
di amministrazione della fondazione
quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per
cento del patrimonio disponibile, ovvero
sono previste perdite del patrimonio disponibile
di analoga gravita’»;
c) all’articolo 21, comma 2, le parole:
«comunque non superiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a
sei mesi, rinnovabile una sola volta».
390. Le modifiche di cui al comma 389,
lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere
dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri
di amministrazione che abbiano gia’
superato il limite del mandato decadono
con l’approvazione del bilancio dell’anno
2007.
391. Le modifiche di cui al comma 389,
lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio
2009 e prendono in considerazione, in sede
di prima applicazione, gli esercizi degli
anni 2008-2009.
392. Ai sensi dell’articolo 1, comma 595,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni
lirico-sinfoniche e’ fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Possono essere effettuate assunzioni
a tempo indeterminato di personale artistico,
tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente
vacanti nell’organico funzionale
approvato, esclusivamente al fine di sopperire
a comprovate esigenze produttive, previa
autorizzazione del Ministero vigilante. Per il
medesimo periodo il personale a tempo determinato
non puo’ superare il 15 per cento
dell’organico funzionale approvato.
393. E ‘ istituito presso il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali un fondo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette
ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano
chiuso almeno in pareggio il conto
economico degli ultimi due esercizi, ma presentino
nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio
netto inferiore a quello indisponibile
e propongano adeguati piani di risanamento
al Ministero per i beni e le attivita’
culturali, nonche´ di quelle gia’ sottoposte ad
amministrazione straordinaria nel corso degli
ultimi due esercizi che non abbiano ancora
terminato la ricapitalizzazione.
394. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita’ culturali non avente natura regolamentare
il fondo di cui al comma 393 e’ ripartito
fra tutti gli aventi diritto in proporzione
delle differenze negative fra patrimonio
netto e patrimonio indisponibile, calcolate
nella loro totalita’, e delle altre perdite
del patrimonio netto, calcolate nella meta’
del loro valore. Il predetto decreto e’ adottato
entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell’approvazione
da parte delle fondazioni lirico-
sinfoniche dei bilanci consuntivi dell’esercizio
precedente e della presentazione di
adeguati piani di risanamento di cui al
comma 393. Decorso tale termine, il decreto
e’ comunque adottato escludendo dal riparto
le fondazioni che non abbiano presentato il
bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento
e l’imprenditorialita’ delle fondazioni
lirico-sinfoniche, all’articolo 24, comma 1,
del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Gli interventi
di riduzione delle spese sono individuati
nel rapporto tra entita’ della attivita’
consuntivata e costi della produzione nell’anno
precedente la ripartizione, nonche´ nell’andamento
positivo dei rapporti tra ricavi
della biglietteria e costi della produzione
consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti
la ripartizione».
396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli
importi dei contributi statali erogati alle istituzioni
culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e
8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono
iscritti in un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita’
culturali, la cui dotazione e’ quantificata
annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dalla medesima data, alle istituzioni culturali
di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 32, commi 2 e 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
397. Per l’anno 2008 la spesa autorizzata
dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre
1996, n. 534, e’ incrementata di 3,4 milioni
di euro.
398. Sono legittimati a richiedere a titolo
gratuito la concessione, ovvero la locazione,
dei beni immobili di cui all’articolo 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,
con l’onere di ordinaria e straordinaria manutenzione
a loro totale carico, le accademie
e le istituzioni culturali non aventi scopo di
lucro per lo svolgimento continuativo di attivita’
culturali di interesse pubblico.
399. Le disposizioni di cui al comma 398
si applicano ai contratti in corso, ovvero alle
utilizzazioni in corso, alla data di entrata in
vigore del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 296
del 2005, anche per le ipotesi in cui alla
stessa data non siano stati posti in essere i
relativi atti di concessione o locazione.
400. La stipula degli atti di concessione o
locazione di cui al comma 398 e’ subordinata
alla previa regolazione dei rapporti pendenti,
con la corresponsione di una somma determinata
nella misura annua ricognitoria di
euro 150, ferme restando acquisite all’erario
le somme gia’ corrisposte per importi superiori.
401. All’onere derivante dai commi da
396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui
a decorrere dal 2009, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all’articolo
1, comma 1142, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di
spesa recata dalla medesima disposizione.
402. Per le celebrazioni del 150º anniversario
della nascita di Giacomo Puccini e’
autorizzato, per l’anno 2008, un contributo
straordinario di 1,5 milioni di euro in favore
della Fondazione festival pucciniano, con
sede in Torre del Lago Puccini.
403. Al fine di consentire interventi di restauro
archeologico delle strutture degli edifici
antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri
e’ stanziata per l’anno 2008 a favore del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali la
somma di 1 milione di euro.
404. Al fine di consentire interventi di demolizione
di immobili e infrastrutture, la cui
realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio
in aree di particolare valenza culturale,
paesaggistica e naturale incluse nel perimetro
di riconoscimento dei siti italiani
UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio
2006, n. 77, e’ istituito nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita’
culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio
», con una dotazione di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, finalizzato alla demolizione di immobili
e infrastrutture, al risanamento e ripristino
dei luoghi nonche´ a provvedere a eventuali
azioni risarcitorie per l’acquisizione di
immobili da demolire.
405. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono individuati gli interventi e
le modalita’ attuative delle disposizioni di
cui al comma 404.
406. Le regioni possono concorrere con risorse
proprie al finanziamento degli interventi
ai quali sono destinati i contributi a valere
sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente
comma.
407. Il comma 102 dell’articolo 2 del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e’ sostituito dal seguente:
«102. Per l’anno 2007 e fino al 30 giugno
2008, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
408. Per la realizzazione delle opere, degli
interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni
per il 150º anniversario dell’Unita’
d’Italia e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2008.
409. A decorrere dall’esercizio finanziario
2008 e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per le spese di funzionamento nonche´
per le attivita’ istituzionali del Centro per il
libro e la lettura, istituito presso il Ministero
per i beni e le attivita’ culturali con il compito
di promuovere e di realizzare campagne
di promozione della lettura, di organizzare
manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero
per la diffusione del libro italiano, di sostenere
le attivita’ di diffusione del libro e della
lettura promosse da altri soggetti pubblici e
privati, nonche´ di assicurare il coordinamento
delle attivita’ delle altre istituzioni statali
operanti in materia e di istituire l’Osservatorio
del libro e della lettura. Il Centro collabora
con le istituzioni territoriali e locali
competenti e con i soggetti privati che operano
in tutta la filiera del libro. Con decreto
del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita’ organizzative
e di funzionamento del Centro.
410. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 409, pari a 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all’articolo
1, comma 1142, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di
spesa recata dalla medesima disposizione.
411. Per una maggiore qualificazione dei
servizi scolastici, da realizzare anche attraverso
misure di carattere strutturale, sono
adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico 2008/
2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione
delle classi prime dei corsi sperimentali passati
ad ordinamento, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e’ subordinata
alla valutazione della congruenza dei
quadri orari e dei piani di studio con i vigenti
ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di
quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria
di secondo grado si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi,
corsi di studio e sperimentazioni passate
ad ordinamento. Negli istituti in cui
sono presenti ordini o sezioni di diverso
tipo, le classi prime si determinano separatamente
per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo
3 del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, e’ sostituito
dal seguente: «Incrementi del numero delle
classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione
del competente direttore generale regionale,
secondo i parametri di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11
novembre 1998»;
d) l’assorbimento del personale di cui
all’articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ completato entro il
termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la
riconversione del suddetto personale e’ attuata
anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento
del personale, tramite corsi di specializzazione
intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui e’ obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all’articolo
1, comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei
commi da 605 a 619 del medesimo articolo,
nonche´ quelle derivanti dagli interventi di
cui al comma 411, lettere a), b), c) e d),
sono complessivamente determinate come
segue: euro 535 milioni per l’anno 2008,
euro 897 milioni per l’anno 2009, euro
1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro
1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.
Al fine di garantire l’effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi
di cui al comma 411, lettere da a) a d),
si applica la procedura prevista dall’articolo
1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
413. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, comma 605, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero
dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009, non
puo’ superare complessivamente il 25 per
cento del numero delle sezioni e delle classi
previste nell’organico di diritto dell’anno
scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce modalita’ e criteri per il
conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente
periodo. Tali criteri e modalita’ devono
essere definiti con riferimento alle effettive
esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo
dei processi di integrazione degli alunni diversamente
abili anche attraverso opportune
compensazioni tra province diverse ed in
modo da non superare un rapporto medio nazionale
di un insegnante ogni due alunni diversamente
abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa
ai docenti di sostegno e’ progressivamente
rideterminata, nel triennio 2008-
2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico
2010/2011, di una consistenza organica
pari al 70 per cento del numero dei posti
di sostegno complessivamente attivati nell’anno
scolastico 2006/2007, fermo restando
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
previsto dall’articolo 39, comma 3-
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, anche al fine di evitare
la formazione di nuovo personale precario,
all’articolo 40, comma 1, settimo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
soppresse le parole da: «nonche´ la possibilita’
» fino a: «particolarmente gravi,», fermo
restando il rispetto dei princı’pi sull’integrazione
degli alunni diversamente abili fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti non
compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e dal presente comma.
415. All’articolo 1, comma 605, lettera c),
secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «20.000 unita’» sono
sostituite dalle seguenti: «30.000 unita’».
416. Nelle more del complessivo processo
di riforma della formazione iniziale e del reclutamento
dei docenti, anche al fine di assicurare
regolarita’ alle assunzioni di personale
docente sulla base del numero dei posti vacanti
e disponibili effettivamente rilevati e
di eliminare le cause che determinano la formazione
di precariato, con regolamento adottato
dal Ministro della pubblica istruzione e
dal Ministro dell’universita’ e della ricerca
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il
provvedimento puo’ essere comunque adottato,
e’ definita la disciplina dei requisiti e
delle modalita’ della formazione iniziale e
dell’attivita’ procedurale per il reclutamento
del personale docente, attraverso concorsi ordinari,
con cadenza biennale, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente per
il reclutamento del personale docente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e fermo restando il vigente regime
autorizzatorio delle assunzioni. E ‘ comunque
fatta salva la validita’ delle graduatorie di
cui all’articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono
abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 227.
417. Con atto di indirizzo del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato
entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabiliti finalita’, criteri e metodi
della sperimentazione di un modello organizzativo
volto a innalzare la qualita’ del servizio
di istruzione e ad accrescere efficienza
ed efficacia della spesa. La sperimentazione
riguarda gli anni scolastici 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali,
di norma provinciali, individuati nel
medesimo atto di indirizzo.
418. L’atto di indirizzo di cui al comma
417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per
attuare il miglioramento della programmazione
dell’offerta formativa, della distribuzione
territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione
del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali
interventi infrastrutturali e quelli relativi
alla formazione e alla organizzazione delle
classi, anche in deroga ai parametri previsti
dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 264 dell’11 novembre 1998;
b) modalita’ con cui realizzare il coordinamento
con le regioni, gli enti locali e le
istituzioni scolastiche competenti per i suddetti
interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualita’
del servizio e di maggiore efficienza in
termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi
alle previsioni demografiche e alla popolazione
scolastica effettiva, necessari per predisporre,
attuare e monitorare gli obiettivi e
gli interventi di cui sopra;
e) modalita’ di verifica e monitoraggio
dei risultati conseguiti al fine della quantificazione
delle relative economie di spesa tenendo
conto della dinamica effettiva della
popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie
che si rendano disponibili grazie
all’aumento complessivo dell’efficienza del
servizio di istruzione nell’ambito territoriale
di riferimento;
g) modalita’ con cui realizzare una valutazione
dell’effetto degli interventi e base informativa
necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali
individuati ai sensi del comma 417, opera
un organismo paritetico di coordinamento
costituito da rappresentanti regionali e provinciali
dell’Amministrazione della pubblica
istruzione, delle regioni, degli enti locali e
delle istituzioni scolastiche statali, con il
compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale
che, anche sulla base degli elementi informativi
previsti dall’atto di indirizzo di cui
al comma 417, definisca in termini qualitativi
e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all’attuazione
del piano di cui alla lettera a), nonche
´ proporre gli opportuni adeguamenti annuali
al piano triennale stesso anche alla
luce di scostamenti dalle previsioni, previa
ricognizione degli interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall’organismo
paritetico di coordinamento sono adottate,
con propri provvedimenti, dalle amministrazioni
competenti. L’organismo paritetico di
coordinamento opera senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono
adottati fermo restando, per la parte di competenza,
quanto disposto dall’articolo 1,
comma 620, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.
422. L’ufficio scolastico regionale effettua
il monitoraggio circa il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal piano di cui al comma
419, ne riferisce all’organismo paritetico di
coordinamento e predispone una relazione
contenente tutti gli elementi necessari da inviare
al Ministero della pubblica istruzione al
fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, la verifica
delle economie aggiuntive effettivamente
conseguite, per la riassegnazione delle
stesse allo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le
economie di cui al comma 422 confluiscono
in un fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, per
essere destinate alle istituzioni pubbliche
che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalita’ di miglioramento
della qualita’ del settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell’anno scolastico
2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto
ai sensi del comma 422 e della valutazione
degli effetti di tale sperimentazione di
cui al comma 418, lettera g), il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
adotta, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo
finalizzato all’estensione all’intero territorio
nazionale del modello organizzativo
adottato negli ambiti territoriali individuati
ai sensi del comma 417, tenendo conto degli
elementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione
integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione,
per gli interventi a carico del
fondo di cui al comma 423 puo’ trovare applicazione
l’articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
426. Allo scopo di contribuire all’equilibrio
finanziario degli enti locali, e’ istituito
nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo per il concorso
dello Stato agli oneri di funzionamento e per
il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti
sui bilanci dei comuni e delle province.
La dotazione del fondo e’ stabilita in 5 milioni
di euro annui a decorrere dal 2008.
427. Nell’ambito dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dall’anno 2008, un importo fino ad un massimo
del 15 per cento della predetta autorizzazione
di spesa e’ finalizzato: ai servizi istituzionali
e generali dell’Amministrazione
della pubblica istruzione; all’attivita’ di ricerca
e innovazione con particolare riferimento
alla valutazione del sistema scolastico
nazionale; alla promozione della cooperazione
in materia culturale dell’Italia nell’Europa
e nel mondo.
428. Ai fini del concorso dello Stato agli
oneri lordi per gli adeguamenti retributivi
per il personale docente e per i rinnovi contrattuali
del restante personale delle universita’,
nonche´ in vista degli interventi da adottare
in materia di diritto allo studio, di edilizia
universitaria e per altre iniziative necessarie
inerenti il sistema delle universita’, nello
stato di previsione del Ministero dell’universita’
e della ricerca e’ istituito un fondo con
una dotazione finanziaria di 550 milioni di
euro per l’anno 2008, di 550 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 550 milioni di
euro per l’anno 2010, comprensiva degli importi
indicati all’articolo 3, commi 140 e
146, della presente legge. Tale somma e’ destinata
ad aumentare il Fondo di finanziamento
ordinario per le universita’ (FFO),
per far fronte alle prevalenti spese per il personale
e, per la parte residua, ad altre esigenze
di spesa corrente e d’investimento individuate
autonomamente dagli atenei.
429. L’assegnazione delle risorse di cui al
comma 428 e’ subordinata all’adozione entro
gennaio 2008 di un piano programmatico,
approvato con decreto del Ministro dell’universita’
e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane
(CRUI). Tale piano e’ volto a:
a) elevare la qualita’ globale del sistema
universitario e il livello di efficienza degli
atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione
per un uso appropriato ed efficace
delle risorse, con contenimento dei costi di
personale a vantaggio della ricerca e della
didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario
tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti,
di valutazioni realistiche e uniformi
dei costi futuri e, in caso di superamento
del limite del 90 per cento della spesa di personale
sul FFO, di disposizioni che rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo
limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento
degli atenei considerando, a tal fine,
anche quello delle societa’ ed enti da essi
controllati;
e) consentire una rapida adozione di un
sistema programmatorio degli interventi che
preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio
da attivare a cura del Ministero
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva
erogazione delle maggiori risorse all’adesione
formale da parte dei singoli atenei
agli obiettivi del piano.
430. Al fine di incrementare l’assegno di
dottorato di ricerca il FFO e’ aumentato di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
431. Nell’ambito del fondo di cui al
comma 428 e’ riservata la somma complessiva
annua di 11 milioni di euro, per il triennio
2008-2010, alle istituzioni universitarie
di cui all’articolo 56, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, costituite per
legge, nonche´ all’istituto con ordinamento
speciale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.
432. Al fine di sostenere l’attivita’ di ricerca,
il fondo di cui all’articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e’ incrementato di 5 milioni di euro
per l’anno 2008 destinati, a titolo di contributo
straordinario, alle universita’ che hanno
avviato la procedura di statalizzazione a seguito
di apposito decreto ministeriale emanato
nell’ultimo triennio.
433. Al concorso per l’accesso alle scuole
di specializzazione mediche, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare i laureati
in medicina e chirurgia, nonche´ gli studenti
iscritti al corso di laurea in medicina e
chirurgia che devono sostenere soltanto la
prova finale per il conseguimento del titolo
di laurea. I soggetti di cui al primo periodo
che superano il concorso ivi previsto possono
essere ammessi alle scuole di specializzazione
a condizione che conseguano la laurea,
ove non gia’ posseduta, e l’abilitazione per
l’esercizio dell’attivita’ professionale entro
la data di inizio delle attivita’ didattiche delle
scuole di specializzazione medesime, immediatamente
successiva al concorso espletato.
434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il
periodo di fuori ruolo dei professori universitari
precedente la quiescenza e’ ridotto a due
anni accademici e coloro che alla medesima
data sono in servizio come professori nel
terzo anno accademico fuori ruolo sono posti
in quiescenza al termine dell’anno accademico.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo
di fuori ruolo dei professori universitari
precedente la quiescenza e’ ridotto a un anno
accademico e coloro che alla medesima data
sono in servizio come professori nel secondo
anno accademico fuori ruolo sono posti in
quiescenza al termine dell’anno accademico.
A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo
di fuori ruolo dei professori universitari precedente
la quiescenza e’ definitivamente abolito
e coloro che alla medesima data sono in
servizio come professori nel primo anno accademico
fuori ruolo sono posti in quiescenza
al termine dell’anno accademico.
435. Per il triennio 2008-2010, e’ autorizzata
la spesa annua di 10 milioni di euro a
favore delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive
modificazioni.
436. E’ autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo
per il funzionamento del centro di ricerca
CEINGE – Biotecnologie avanzate
Scarl di Napoli, a sostegno di attivita’ infrastrutturali
di trasferimento tecnologico e di
ricerca e formazione, da destinare secondo
le indicazioni del Ministro dello sviluppo
economico, anche attraverso accordi di programma
con altri Ministeri interessati.
437. E ‘ istituito presso il Ministero della
solidarieta’ sociale il Fondo per la diffusione
della cultura e delle politiche di responsabilita’
sociale delle imprese, con una dotazione
pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, relativa al fondo nazionale
per le politiche sociali.
438. Nell’ambito delle disponibilita’ del
Fondo di cui al comma 437, e’ finanziato il
contributo alla Fondazione per la diffusione
della responsabilita’ sociale delle imprese,
istituita dall’articolo 1, comma 160, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo,
di cui all’articolo 1, comma 1269, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato
annualmente con decreto del Ministro
della solidarieta’ sociale, visto il piano annuale
di attivita’ presentato dalla Fondazione.
439. Col medesimo Fondo di cui al
comma 437, sono finanziate una Conferenza
nazionale annuale sulla responsabilita’ sociale
d’impresa, nonche´ le attivita’ di informazione,
promozione, innovazione, sostegno e
monitoraggio delle politiche di responsabilita’
sociale attraverso la implementazione di ricerche
ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione
in banche dati e la diffusione della documentazione,
con particolare riferimento
alle buone prassi in materia.
440. Per l’anno 2008 presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un
fondo, denominato «Fondo nazionale per il
risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento
degli interventi finalizzati ad
eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti
dalla presenza di amianto negli edifici
pubblici.
441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione
relativi agli interventi di cui al
comma 440 avvengono secondo le procedure
individuate con i decreti del Ministro della
sanita’ 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 22 ottobre 1999.
442. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e’ approvato un programma decennale
per il risanamento di cui ai commi da 440 a
443, prevedendo prioritariamente la messa
in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari,
delle strutture ospedaliere, delle caserme,
degli uffici aperti al pubblico. Con il
medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie
a favore di interventi di competenza
dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi
di competenza delle regioni in relazione
ai programmi delle regioni.
443. Per le finalita’ di cui ai commi da 440
al presente comma, il Fondo di cui al comma
440 e’ dotato di risorse finanziarie pari a 5
milioni di euro per l’anno 2008.
444. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-
legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole: «non impegnate»
sono sostituite dalle seguenti: «non
assegnate a seguito di mancata ratifica degli
accordi di programma».
445. Le disposizioni di cui ai commi da
446 a 449 istituiscono e disciplinano l’azione
collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori,
quale nuovo strumento generale di tutela
nel quadro delle misure nazionali volte alla
disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti, conformemente ai princı’pi stabiliti
dalla normativa comunitaria volti ad innalzare
i livelli di tutela.
446. Dopo l’articolo 140 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e’ inserito il seguente:
«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria).
– 1. Le associazioni di cui al comma 1
dell’articolo 139 e gli altri soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo sono
legittimati ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo
al tribunale del luogo in cui ha
sede l’impresa l’accertamento del diritto al
risarcimento del danno e alla restituzione
delle somme spettanti ai singoli consumatori
o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi
a contratti stipulati ai sensi dell’articolo
1342 del codice civile, ovvero in conseguenza
di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali scorrette o di comportamenti
anticoncorrenziali, quando sono lesi i
diritti di una pluralita’ di consumatori o di
utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del
comma 1 anche associazioni e comitati che
sono adeguatamente rappresentativi degli interessi
collettivi fatti valere. I consumatori o
utenti che intendono avvalersi della tutela
prevista dal presente articolo devono comunicare
per iscritto al proponente la propria
adesione all’azione collettiva. L’adesione
puo’ essere comunicata, anche nel giudizio
di appello, fino all’udienza di precisazione
delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai
sensi del comma 1 e’ sempre ammesso l’intervento
dei singoli consumatori o utenti
per proporre domande aventi il medesimo
oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di
cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione
all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi
della prescrizione ai sensi dell’articolo
2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite
le parti, e assunte quando occorre sommarie
informazioni, pronuncia sull’ammissibilita’
della domanda, con ordinanza reclamabile
davanti alla corte di appello, che pronuncia
in camera di consiglio. La domanda e’ dichiarata
inammissibile quando e’ manifestamente
infondata, quando sussiste un conflitto di interessi,
ovvero quando il giudice non ravvisa
l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile
di adeguata tutela ai sensi del presente
articolo. Il giudice puo’ differire la pronuncia
sull’ammissibilita’ della domanda quando sul
medesimo oggetto e’ in corso un’istruttoria
davanti ad un’autorita’ indipendente. Se ritiene
ammissibile la domanda il giudice dispone,
a cura di chi ha proposto l’azione collettiva,
che venga data idonea pubblicita’ dei
contenuti dell’azione proposta e da’ i provvedimenti
per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina
i criteri in base ai quali liquidare
la somma da corrispondere o da restituire
ai singoli consumatori o utenti che hanno
aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti
nel giudizio. Se possibile allo stato
degli atti, il giudice determina la somma minima
da corrispondere a ciascun consumatore
o utente. Nei sessanta giorni successivi alla
notificazione della sentenza, l’impresa propone
il pagamento di una somma, con atto
sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto
e depositato in cancelleria. La proposta
in qualsiasi forma accettata dal consumatore
o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio
promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche
nei confronti dei consumatori e utenti
che hanno aderito all’azione collettiva. E’
fatta salva l’azione individuale dei consumatori
o utenti che non aderiscono all’azione
collettiva, o non intervengono nel giudizio
promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta
entro il termine di cui al comma 4 o non
vi e’ stata accettazione nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione della stessa, il
presidente del tribunale competente ai sensi
del comma 1 costituisce un’unica camera di
conciliazione per la determinazione delle
somme da corrispondere o da restituire ai
consumatori o utenti che hanno aderito all’azione
collettiva o sono intervenuti ai sensi
del comma 2 e che ne fanno domanda. La
camera di conciliazione e’ composta da un
avvocato indicato dai soggetti che hanno
proposto l’azione collettiva e da un avvocato
indicato dall’impresa convenuta ed e’ presieduta
da un avvocato nominato dal presidente
del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale
per le giurisdizioni superiori. La camera di
conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto
dal presidente, i modi, i termini e
l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori
o utenti. Il verbale di conciliazione
costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su
concorde richiesta del promotore dell’azione
collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente
del tribunale dispone che la composizione
non contenziosa abbia luogo presso
uno degli organismi di conciliazione di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e successive modificazioni,
operante presso il comune in cui ha sede il
tribunale. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 39 e 40
del citato decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e successive modificazioni».
447. Le disposizioni di cui ai commi da
445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
448. All’articolo 50-bis, primo comma, del
codice di procedura civile, dopo il numero 7)
e’ aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-
bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
449. Al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la
rubrica del titolo II della parte V e’ sostituita
dalla seguente: «Accesso alla giustizia».
450. Al fine di favorire lo sviluppo e la
competitivita’ del mercato finanziario, dei
beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione
della circolazione giuridica dei mutui
ipotecari e degli immobili su cui gravano le
relative ipoteche, ed in considerazione delle
rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie
dello Stato e per l’ampliamento delle possibilita’
di scelta dei consumatori, al decretolegge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole:
«un contratto di mutuo» sono inserite
le seguenti: «stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;
b) all’articolo 8, comma 3, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Resta salva la
possibilita’ del creditore originario e del debitore
di pattuire la variazione, senza spese,
delle condizioni del contratto di mutuo in essere,
mediante scrittura privata anche non autenticata»;
c) all’articolo 8, dopo il comma 3 e’ inserito
il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1
comporta il trasferimento del contratto di
mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra
il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione
di penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Non possono essere imposte al cliente
spese o commissioni per la concessione del
nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti
catastali, che si svolgono secondo
procedure di collaborazione interbancaria improntate
a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
d) all’articolo 8, comma 4, le parole:
«di cui al presente articolo non comporta»
sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione
di cui al presente articolo non comportano»;
e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopo
le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite
le seguenti: «stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
anche se annotata su titoli cambiari,»;
f) all’articolo 13, comma 8-novies, le
parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle
seguenti: «all’estinzione».
451. All’articolo 118, comma 4, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, come sostituito dall’articolo
10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti:
«adottate in previsione o in conseguenza
di».
452. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita’ e della parternita’,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 26. – (Adozioni e affidamenti). – 1.
Il congedo di maternita’ come regolato dal
presente Capo spetta, per un periodo massimo
di cinque mesi, anche alle lavoratrici
che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo
deve essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso
del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il
congedo puo’ essere fruito prima dell’ingresso
del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all’estero richiesto per l’incontro
con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. Ferma restando
la durata complessiva del congedo, questo
puo’ essere fruito entro i cinque mesi successivi
all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza
all’estero di cui al comma 3, non
richieda o richieda solo in parte il congedo
di maternita’, puo’ fruire di un congedo non
retribuito, senza diritto ad indennita’.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura di adozione certifica
la durata del periodo di permanenza all’estero
della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il
congedo puo’ essere fruito entro cinque
mesi dall’affidamento, per un periodo massimo
di tre mesi».
453. L’articolo 27 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e’ abrogato.
454. L’articolo 31 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 31. – (Adozioni e affidamenti). – 1.
Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1,
2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice
spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma
4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
L’ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza
all’estero del lavoratore».
455. L’articolo 36 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 36. – (Adozioni e affidamenti). – 1.
Il congedo parentale di cui al presente
Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale
e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale puo’ essere fruito
dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
sia l’eta’ del minore, entro otto anni dall’ingresso
del minore in famiglia, e comunque
non oltre il raggiungimento della maggiore
eta’.
3. L’indennita’ di cui all’articolo 34,
comma 1, e’ dovuta, per il periodo massimo
complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia».
456. L’articolo 37 del citato decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e’ abrogato.
457. All’articolo 1, comma 1259, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«100 milioni di euro per l’anno 2007, 170
milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni
di euro per l’anno 2009»;
b) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Per le finalita’ del piano e’ autorizzata
una spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2007, di 170 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 100 milioni di euro per
l’anno 2009».
458. Per l’organizzazione e il funzionamento
di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati ai minori di eta’ fino a 36
mesi, presso enti e reparti del Ministero della
difesa, e’ istituito un fondo con una dotazione
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
459. La programmazione e la progettazione
relativa ai servizi di cui al comma
458, nel rispetto delle disposizioni normative
e regolamentari vigenti nelle regioni presso
le quali sono individuate le sedi di tali servizi,
viene effettuata in collaborazione con
il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103.
460. I servizi socio-educativi di cui al
comma 458 sono accessibili anche da minori
che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione
della difesa e concorrono ad integrare
l’offerta complessiva del sistema integrato
dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia e del relativo Piano straordinario di
intervento di cui all’articolo 1, comma 1259,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 457.
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori
e degli utenti dei servizi pubblici locali
e di garantire la qualita’, l’universalita’ e
l’economicita’ delle relative prestazioni, in
sede di stipula dei contratti di servizio gli
enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell’obbligo per il soggetto
gestore di emanare una «Carta della
qualita’ dei servizi», da redigere e pubblicizzare
in conformita’ ad intese con le associazioni
di tutela dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate, recante
gli standard di qualita’ e di quantita’ relativi
alle prestazioni erogate cosı’ come determinati
nel contratto di servizio, nonche´ le modalita’
di accesso alle informazioni garantite,
quelle per proporre reclamo e quelle per
adire le vie conciliative e giudiziarie nonche´
le modalita’ di ristoro dell’utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale o
parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni
dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata,
con la partecipazione delle associazioni
dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio
erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilita’ per
ogni singolo cittadino di presentare osservazioni
e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto
stabilito nelle Carte della qualita’ dei servizi,
svolto sotto la diretta responsabilita’ dell’ente
locale o dell’ambito territoriale ottimale, con
la partecipazione delle associazioni dei consumatori
ed aperto alla ricezione di osservazioni
e proposte da parte di ogni singolo cittadino
che puo’ rivolgersi, allo scopo, sia all’ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia
alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di
verifica del funzionamento dei servizi tra
ente locale, gestori dei servizi ed associazioni
dei consumatori nella quale si dia conto
dei reclami, nonche´ delle proposte ed osservazioni
pervenute a ciascuno dei soggetti
partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attivita’ di cui alle
lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo
a carico dei soggetti gestori del servizio,
predeterminato nel contratto di servizio
per l’intera durata del contratto stesso.
462. All’articolo 1, comma 1251, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte
le seguenti lettere:
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno
nella comunita’ familiare di persone
parzialmente o totalmente non autosufficienti
in alternativa al ricovero in strutture residenziali
socio-sanitarie. A tal fine il Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto
con i Ministri della solidarieta’ sociale e della
salute, promuove, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto
la definizione dei criteri e delle modalita’
sulla base dei quali le regioni, in concorso
con gli enti locali, definiscono ed attuano
un programma sperimentale di interventi
al quale concorrono i sistemi regionali
integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere
informativo ed educativo volte alla prevenzione
di ogni forma di abuso sessuale nei
confronti di minori, promosse dall’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all’articolo 17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998,
n. 269».
463. Per l’anno 2008 e’ istituito un fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato
a un Piano contro la violenza alle
donne.
464. Per l’anno 2008 e’ autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e
potenziare le attivita’ di ascolto, consulenza
e assistenza promosse dall’ente morale
«S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS» a
tutela dei minori in situazioni di disagio,
abuso o maltrattamento.
465. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ incrementata di euro
100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200
milioni per l’anno 2009.
466. Il comma 318 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ abrogato.
467. L’importo dell’indennita’ speciale istituita
dall’articolo 3, comma 1, della legge 21
novembre 1988, n. 508, e’ stabilito nella misura
di euro 176 a decorrere dal 1º gennaio
2008.
468. Alla concessione e all’erogazione
dell’indennita’ speciale di cui al comma 467
si applicano le disposizioni dell’articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti,
restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 21 novembre
1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti
perequativi automatici calcolati annualmente.
470. Al comma 1258 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole:
«e’ determinata» sono inserite le seguenti:
«, limitatamente alle risorse destinate
ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo,
dello stesso articolo 1».
471. Ai fini di migliorare la qualita’ della
spesa pubblica, rendendo possibile una piu’
tempestiva e puntuale programmazione degli
interventi e della spesa, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, annualmente,
con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro
della solidarieta’ sociale, si provvede ad un
anticipo sulle somme destinate al Ministero
della solidarieta’ sociale e alle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano nel
riparto del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura
massima del 50 per cento degli stanziamenti
complessivamente disponibili per l’anno in
corso, al netto della parte destinata al finanziamento
dei diritti soggettivi. Con lo stesso
decreto vengono disposte le occorrenti variazioni
di bilancio.
472. L’anticipo di cui al comma 471 e’ assegnato
a ciascun ente sulla base della quota
proporzionale ad esso assegnata nel riparto
dell’anno precedente sul complesso delle risorse
assegnate agli enti cui si applica l’anticipo.
473. Al decreto annuale di riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali continua
ad applicarsi l’articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
474. E’ istituito presso il Ministero dei trasporti
il «Fondo per la mobilita’ dei disabili»,
con una dotazione annua pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il
Fondo finanzia interventi specifici destinati
alla realizzazione di un parco ferroviario
per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili
assistiti dalle associazioni di volontariato
operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono
affluire le somme derivanti da atti di
donazione e di liberalita’, nonche´ gli importi
derivanti da contratti di sponsorizzazione
con soggetti pubblici e privati. Con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, della
salute e della solidarieta’ sociale, sentite le
rappresentanze delle associazioni di volontariato
operanti sul territorio, sono stabilite le
modalita’ per il funzionamento del Fondo di
cui al presente comma.
475. E’ istituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze il Fondo di solidarieta’
per i mutui per l’acquisto della prima
casa, con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto
di unita’ immobiliari da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, questi puo’
chiedere la sospensione del pagamento delle
rate per non piu’ di due volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a
diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del
contratto. In tal caso, la durata del contratto
di mutuo e quella delle garanzie per esso
prestate e’ prorogata di un periodo eguale
alla durata della sospensione. Al termine
della sospensione, il pagamento delle rate riprende
secondo gli importi e con la periodicita’
originariamente previsti dal contratto,
salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fra le parti per la rinegoziazione delle
condizioni del contratto medesimo.
477. La sospensione prevista dal comma
476 non puo’ essere richiesta dopo che sia
iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione
delle garanzie.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito
dal comma 475, su richiesta del mutuatario
che intende avvalersi della facolta’ prevista
dal comma 476, presentata per il tramite
dell’intermediario medesimo, provvede
al pagamento dei costi delle procedure bancarie
e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del
mutuo.
479. Per conseguire il beneficio di cui al
comma 476, il mutuatario deve dimostrare,
nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione
previsto dal comma 480, di non essere
in grado di provvedere al pagamento
delle rate del mutuo, per le quali chiede la
sospensione, e degli oneri indicati al comma
478.
480. Con regolamento adottato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della solidarieta’ sociale,
sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo di cui ai commi da 475 a 479.
481. Anche al fine di valutare i risultati
delle missioni affidate ai singoli Ministeri
con il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre
il bilancio di genere per le amministrazioni
statali, per l’anno 2008 e’ effettuata
una sperimentazione presso i Ministeri della
salute, della pubblica istruzione, del lavoro
e della previdenza sociale e dell’universita’
e della ricerca.
482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita’
stabilisce con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, i criteri e le metodologie utili
alla realizzazione della sperimentazione di
cui al comma 481.
483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita’
predispone corsi di formazione e
di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri
di cui al comma 481 al fine della stesura
sperimentale del bilancio di genere. Per l’attuazione
di tali corsi e’ autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per il 2008.
484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro
per i diritti e le pari opportunita’ presenta
alle Camere una relazione sui risultati della
sperimentazione di cui al comma 481.
485. E ‘ istituito un fondo per l’inserimento
nel programma statistico nazionale delle rilevazioni
statistiche di genere, da effettuare disaggregando
e dando pari visibilita’ ai dati relativi
a donne e uomini e utilizzando indicatori
sensibili al genere.
486. L’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) assicura l’attuazione del comma
485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema
statistico nazionale (SISTAN) anche
mediante direttive del comitato di indirizzo
e coordinamento dell’informazione statistica.
487. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui ai commi da 485 a 486 si provvede nel
limite di 1 milione di euro per l’anno 2008.
488. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati
nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici
possono effettuare investimenti immobiliari,
esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
489. Le somme accantonate per piani di
impiego gia’ approvati dai Ministeri vigilanti,
a fronte delle quali non sono state assunte
obbligazioni giuridicamente perfezionate,
sono investite nella forma ed entro il limite
di cui al comma 488. Sono comunque fatti
salvi i procedimenti in corso per opere per
le quali siano gia’ stati consegnati i lavori
ai sensi dell’articolo 130 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e per le
quali si sia positivamente concluso il procedimento
di valutazione di congruita’ tecnicoeconomica
con riferimento all’investimento
immobiliare da realizzare da parte degli organismi
deputati.
490. Al fine di consentire agli enti previdenziali
pubblici di realizzare gli investimenti
in forma indiretta, le quote di fondi
immobiliari o le partecipazioni in societa’ immobiliari
da essi acquisite, ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia,
nonche´ del comma 488, non costituiscono
disponibilita’ depositate a qualunque titolo
presso le aziende di credito ai fini del
calcolo del limite del 3 per cento di cui al
primo comma dell’articolo 40 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,
e di quello eventualmente stabilito
con il decreto di cui all’ottavo comma dello
stesso articolo 40.
491. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previa
valutazione della compatibilita’ con gli obiettivi
di cui al comma 488, puo’ essere autorizzato
il superamento del limite di cui al medesimo
comma 488.
492. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non
si applicano le percentuali fissate da precedenti
disposizioni per gli impieghi delle risorse
disponibili.
493. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo
37, comma 3, lettera c), della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
e dell’articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e’ stabilito per l’anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche´ in favore
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita’ commerciali
e della gestione artigiani.
494. Conseguentemente a quanto previsto
dal comma 493, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati
per l’anno 2008 in 17.066,81 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera
a), e in 4.217,28 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 493, lettera b).
495. I medesimi complessivi importi di cui
ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui al
comma 493, lettera a), della somma di
910,22 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a
carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonche´ al netto delle
somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
496. Per fronteggiare l’onere delle maggiori
prestazioni a carico della Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali,
conseguenti all’emanazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per
consentire il superamento del momentaneo
squilibrio di cassa, la predetta gestione puo’
ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica
(INPDAP).
497. Le anticipazioni di cui al comma 496
possono essere richieste entro i limiti di 400
milioni di euro, di 250 milioni di euro e di
150 milioni di euro, rispettivamente, per gli
anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente
se necessarie per garantire l’erogazione di
piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli
anni successivi l’INPDAP deve ispirare l’attivita’
riguardante la gestione del credito a
criteri che assicurino l’equilibrio finanziario
della stessa.
498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni
di cui al comma 496, e’ abrogato il
comma 3 dell’articolo 23 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
499. Per realizzare l’unificazione dei risultati
di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio
unitario dell’INPDAP, previsto dal
comma 14 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e per consentire la corretta
applicazione dell’articolo 35 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e’ soppresso il penultimo
periodo del comma 3 dell’articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
500. Ai fini del finanziamento dei maggiori
oneri a carico della Gestione per l’erogazione
delle pensioni, assegni e indennita’
agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di
cui all’articolo 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60
milioni di euro per l’esercizio 2006, sono
utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base
del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2006, trasferite alla gestione di cui all’articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni
e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate
presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
2006 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 107,83 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi.
501. Le risorse di cui all’articolo 74,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all’anno 2008, possono essere utilizzate
anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio dei Fondi di previdenza complementare
dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
502. A decorrere dall’anno 2008, le quote
aggiuntive del contributo a carico del datore
di lavoro per la previdenza complementare
del personale del comparto scuola, come annualmente
determinate ai sensi dell’articolo
74, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e gia’ iscritte,
per l’anno 2007, nel capitolo 2156 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, sono iscritte in un apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione.
La quota aggiuntiva del contributo del datore
di lavoro e’ versata, al relativo fondo di previdenza
complementare, con le stesse modalita’
previste dalla normativa vigente per il
versamento della quota parte a carico del lavoratore.
503. Ai fini della determinazione del valore
capitale della quota di pensione spettante
agli iscritti al Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, antecedentemente
all’entrata in vigore dell’articolo 11,
comma 2, della legge 31 ottobre 1988,
n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti
di capitalizzazione determinati sulla
base dei criteri attuariali specifici per il predetto
Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione
dell’INPS su conforme parere
del comitato amministratore del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea.
504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35
del citato testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, si applicano
agli iscritti in servizio alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo.
Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
piu’ favorevoli gia’ liquidati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
505. L’articolo 6, comma 3, della legge 15
aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso
che la maggiorazione prevista dal comma 1
del medesimo articolo si perequa a partire
dal momento della concessione della maggiorazione
medesima agli aventi diritto.
506. Al fine di consentire la chiusura dei
contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo
44, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’INPS e’ autorizzato a definire
i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a
condizione che i soggetti opponenti si impegnino
al pagamento dei contributi oggetto di
contenzioso nella misura del 100 per cento,
senza il pagamento delle eventuali sanzioni,
con possibilita’ di rateizzazione fino a venti
rate annuali con versamento degli interessi
legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza
di giudizio, abbiano gia’ anticipato il
pagamento all’INPS dei contributi oggetto
di contenzioso, e’ riconosciuto un credito previdenziale
pari al 40 per cento delle somme
versate all’INPS maggiorato degli interessi
legali maturati dal momento del pagamento
all’INPS fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
507. Le disposizioni di cui al comma 506
si applicano, con le medesime modalita’, anche
alle cooperative sociali che hanno un numero
non superiore alle quindici unita’ tra
soci e lavoratori dipendenti.
508. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dal «Protocollo su previdenza, lavoro e
competitivita’ per l’equita’ e la crescita sostenibili»
del 23 luglio 2007 e’ istituito, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, un Fondo per il
finanziamento del Protocollo medesimo nel
limite complessivo di 1.264 milioni di euro
per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro
per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro
per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2012. A valere
sulle risorse del Fondo di cui al presente
comma e’ assicurata la copertura finanziaria
di specifico provvedimento collegato alla
manovra di finanza pubblica per il triennio
2008-2010 e recante le disposizioni attuative
del predetto Protocollo.
509. Per l’anno 2008, nel limite complessivo
di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca
di prima occupazione e’ riconosciuto un bonus
da spendere per la propria formazione professionale
in relazione alle esigenze del mercato
del lavoro locale o da spendere per la stessa
finalita’ presso l’impresa che procede all’assunzione
con contratto a tempo indeterminato.
510. La disposizione di cui al comma 509
e’ attuata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Al relativo onere si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
511. Nell’ambito delle risorse preordinate
allo scopo nel Fondo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per le finalita’ di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, e’ destinata la spesa
di 13 milioni di euro per l’anno 2008.
512. Con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono determinati, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, modalita’, termini
e condizioni per il concorso al finanziamento
di progetti di ristrutturazione elaborati dagli
enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio
1987, n. 40, entro il limite massimo di
30 milioni di euro per l’anno 2008, nell’ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come modificato dall’articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
513. Al comma 298 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A valere sulle
risorse del Fondo non impegnate entro la
chiusura dell’esercizio 2007, i contributi di
cui al primo periodo del presente comma
sono erogati ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto
e i titolari di assegni per la collaborazione
ad attivita’ di ricerca, di cui al comma
6 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni,
per le spese documentate relative all’acquisto
di un computer nuovo di fabbrica, sostenute
entro il 31 dicembre 2008».
514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di
fine rapporto, sulle indennita’ equipollenti e
sulle altre indennita’ e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
il cui diritto alla percezione sorge a
partire dal 1º aprile 2008, e’ ridotto in funzione
di una spesa complessiva pari a 135
milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno
2009. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2008,
sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione
del prelievo. La tassazione operata dai sostituti
d’imposta anteriormente all’emanazione
del decreto di cui al precedente periodo si
considera effettuata a titolo di acconto. Resta
ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia
di cui all’articolo 1, comma 9, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
515. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di conferimento alla
forma pensionistica complementare di quote
di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006
resta ferma, in occasione dell’erogazione
delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni
del comma 5. A tal fine le somme
versate concorrono a incrementare convenzionalmente
la posizione individuale in corrispondenza
dei periodi di formazione del TFR
conferito. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri
e le modalita’ per lo scambio delle informazioni
tra le forme pensionistiche e i datori
di lavoro presso i quali sono maturate le
quote di TFR. Le disposizioni del presente
comma si applicano per i conferimenti effettuati
a partire dal 1º gennaio 2007».
516. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze e’ istituita una commissione
di studio sulla disciplina di tassazione
delle indennita’ di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con il compito di proporre
l’adozione di modifiche normative
volte alla semplificazione e alla razionalizzazione
del sistema vigente, a un migliore
coordinamento con la disciplina della previdenza
complementare e all’attenuazione del
prelievo fiscale.
517. Per l’anno 2008, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale assegna a Italia
Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento ed
ai costi generali di struttura. A tale onere si
provvede a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
518. All’articolo 118, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per l’anno 2008».
519. Per consentire all’Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL), istituito dall’articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di
svolgere le proprie funzioni istituzionali nonche’
di completare i processi di stabilizzazione
previsti dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti
dall’articolo 1, comma 519, della medesima
legge, a decorrere dall’anno 2008 il
contributo ordinario annuale per il funzionamento
e le attivita’ dell’Istituto medesimo e’
incrementato di ulteriori 25 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui
dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1,
comma 1209, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) a decorrere dall’anno 2010, delle risorse
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
520. Le risorse stanziate per l’applicazione
dell’articolo 1, comma 571, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008
sono cosı’ utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento
delle necessita’ strumentali, di supporto
e di formazione del personale del Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l’incremento di
organico del Comando dei carabinieri per
la tutela del lavoro, pari a sessanta unita’.
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di
spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per il settore agricolo, a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Mini–
165 –
stro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, puo’ disporre, entro il 31 dicembre
2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di
continuita’, dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita’ e
di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionale,
anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2008 che recepiscono le intese gia’ stipulate
in sede territoriale ed inviate al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
entro il 20 maggio 2008. Nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere prorogati, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani
di gestione delle eccedenze gia’ definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno
del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2007.
522. La misura dei trattamenti di cui al secondo
periodo del comma 521 e’ ridotta del
10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e
del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti
di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle
imprese esercenti attivita’ commerciali con
piu’ di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti, e
delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici
dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45
milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993.
524. Per il rifinanziamento delle proroghe
a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per
cessazione di attivita’, sono destinati 30 milioni
di euro per l’anno 2008 alla finalita’ di
cui all’articolo 1, comma 1, del decretolegge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del citato decretolegge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993.
525. Per l’iscrizione nelle liste di mobilita’
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti,
all’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo
le parole: «nonche´ di 37 milioni di euro
per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di
45 milioni di euro per il 2008».
526. Al fine di consentire il reinserimento
lavorativo per alcune categorie di lavoratori
iscritti nella Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso forme di previdenza obbligatoria,
sono attivati, in via sperimentale, per l’anno
2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione
professionale, nell’ambito dei
quali prevedere anche l’erogazione in favore
dei partecipanti di una prestazione sottoforma
di voucher. Tale prestazione puo’, altresı’,
essere erogata a copertura di altre attivita’
finalizzate al reinserimento lavorativo
del lavoratore e collegate alla strumentazione
di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono
i servizi per l’impiego e deve in ogni
caso essere vincolata all’effettiva partecipazione
a programmi di formazione o reimpiego.
527. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti
le modalita’ di fruizione, le categorie di soggetti
beneficiari nonche´ la durata e l’importo
della prestazione di cui al comma 526, nei limiti
della spesa complessiva di 40 milioni di
euro per l’anno 2008, a valere, per 20 milioni
di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione
dei fondi comunitari del Fondo
sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, nel rispetto
delle finalita’ stabilite dai citati strumenti.
528. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo presenta
alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano un’intesa
volta a prevedere l’estensione della sperimentazione
di cui al comma 526 e le modalita’
di coordinamento e di utilizzo a tal fine
delle risorse derivanti dalla programmazione
regionale del Fondo sociale europeo.
529. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari sull’attuazione delle
disposizioni del comma 526, anche al fine
di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati
di finanza pubblica, l’eventuale
messa a regime di strumenti per il reinserimento
lavorativo dei lavoratori di cui al
comma 526.
530. All’attuazione di quanto previsto dai
commi da 526 a 529 si provvede a valere
sulle risorse derivanti dalla programmazione
dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto
di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente
nell’ambito dei Programmi operativi
nazionali del Fondo sociale europeo, intestato
al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nel rispetto delle finalita’ stabilite
dai citati strumenti.
531. All’articolo 1, comma 2, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008». Ai fini dell’attuazione del
presente comma, e’ autorizzata per l’anno
2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
532. All’articolo 1, comma 2, lettera p),
alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le
parole: «, da finanziare, a decorrere dall’anno
2008, per le attivita’ di cui ai numeri
1) e 2) della presente lettera, a valere, previo
atto di accertamento, su una quota delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 780, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in
sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007
dell’INAIL,» sono soppresse.
533. All’articolo 1 della citata legge 3
agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 e’ aggiunto,
in fine, il seguente:
«7-bis. Per l’attuazione del principio di delega
di cui al comma 2, lettera p), e’ previsto
uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere
dal 1º gennaio 2008».
534. La dotazione del fondo di cui all’articolo
1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ incrementata di 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere
dal 2010.
535. E ‘ autorizzata la spesa di euro
1.500.000 per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento
per le liberta’ civili e l’immigrazione
del Ministero dell’interno ai programmi finanziati
dall’Unione europea attraverso i
fondi europei in materia migratoria. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 3, comma 151, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
536. Il Fondo per l’inclusione sociale degli
immigrati, istituito presso il Ministero della
solidarieta’ sociale dall’articolo 1, comma
1267, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ integrato di 50 milioni di euro
per l’anno 2008.
537. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 863, le parole: «di cui 100
milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni
entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui 100 milioni per l’anno
2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400
milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per
l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011,
11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni
per l’anno 2013, 9.400 milioni per
l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno
2015»;
b) al comma 866, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Le somme di cui al
comma 863 sono interamente ed immediatamente
impegnabili».
538. Il comma 1152 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dai seguenti:
«1152. Per interventi di ammodernamento
e di potenziamento della viabilita’ secondaria
esistente nella Regione siciliana e nella regione
Calabria, non compresa nelle strade
gestite dalla societa’ ANAS Spa, una quota rispettivamente
pari a 350 milioni di euro e a
150 milioni di euro per l’anno 2007 e’ assegnata
in sede di riparto delle somme stanziate
sul fondo per le aree sottoutilizzate.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, si provvede alla ripartizione di
tali risorse tra le province della Regione siciliana
e le province della regione Calabria, in
proporzione alla viabilita’ presente in ciascuna
di esse, e sono stabiliti criteri e modalita’
di gestione per l’utilizzo delle predette
risorse.
1152-bis. Per le stesse finalita’ e nelle medesime
proporzioni e modalita’ stabilite ai
sensi del comma 1152, alle province della
Regione siciliana e alle province della regione
Calabria sono assegnate rispettivamente
le somme di 350 milioni di euro e
di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente
riduzione, per i medesimi anni
2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289».
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre
2008, incrementano il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita’ europea, e’ concesso,
per gli anni 2008, 2009 e 2010, un
credito d’imposta d’importo pari a euro 333
per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese. In caso di lavoratrici donne rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato
di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta
e’ concesso nella misura di euro 416
per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito d’imposta di cui al comma
539 spetta per ogni unita’ lavorativa risultante
dalla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato rilevato
in ciascun mese e il numero dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il
1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per
le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.
541. L’incremento della base occupazionale
va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in societa’
controllate o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i soggetti che assumono la qualifica di
datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio
2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale.
I lavoratori dipendenti con contratto
di lavoro a tempo parziale si assumono nella
base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
542. Il credito d’imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta per il quale e’ concesso ed e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
543. Il credito d’imposta spetta a condizione
che:
a) i lavoratori assunti per coprire i
nuovi posti di lavoro creati non abbiano
mai lavorato prima o abbiano perso o siano
in procinto di perdere l’impiego precedente
o siano portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici
donne rientranti nella definizione di
lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2,
lettera f), punto XI), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali anche con riferimento
alle unita’ lavorative che non danno diritto
al credito d’imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto
la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre
2007 al 31 dicembre 2007, per motivi
diversi da quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad
altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata,
il credito d’imposta spetta limitatamente
al numero di lavoratori assunti in
piu’ rispetto a quello dell’impresa sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d’imposta
decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, compresi
i lavoratori con contratti di lavoro con
contenuto formativo, risulta inferiore o pari
al numero complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre
2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono
conservati per un periodo minimo di tre
anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole
e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, e per le quali
sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo
di applicazione delle disposizioni dei
commi da 539 a 548, e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del
definitivo accertamento delle violazioni decorrono
i termini per far luogo al recupero
delle minori somme versate o del maggior
credito riportato e per l’applicazione delle relative
sanzioni.
546. Ai fini delle agevolazioni previste dai
commi da 539 a 548 i soci lavoratori di societa’
cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
547. Nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, ai fini di
cui ai commi da 539 a 548 e’ istituito un
Fondo con dotazione di 200 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, a valere sulle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite disposizioni di attuazione
dei commi da 539 a 548 anche al
fine del controllo del rispetto del limite di
stanziamento di cui al periodo precedente.
Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede
ad effettuare la verifica ed il monitoraggio
degli effetti delle disposizioni di cui ai
commi da 539 a 548, identificando la nuova
occupazione generata per area territoriale,
sesso, eta’ e professionalita’.
548. L’efficacia dei commi da 539 a 547 e’
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita’
europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
549. All’articolo 1, comma 1156, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dopo la lettera g) e’ aggiunta
la seguente:
«g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario
2008, e’ disposto lo stanziamento di
un ulteriore contributo di 50 milioni di
euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse
alle politiche attive per il lavoro in favore
delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione
europea attraverso la stipula di
un’apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale a valere
sul Fondo di cui al presente comma».
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2008, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e’
autorizzato a stipulare apposite convenzioni
con i comuni destinatari degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 1166, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con
le regioni competenti, anche in deroga alla
normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente
utili, per lo svolgimento di attivita’
socialmente utili (ASU), per l’attuazione di
misure di politiche attive del lavoro finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilita’
degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche´ dei soggetti utilizzati da questi
ultimi attraverso convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, estendendo a quest’ultima
tipologia di lavoratori i benefı’ci e gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente
utili.
551. Per le finalita’ di cui al comma 550,
gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga
ai vincoli legislativi in materia di assunzioni
e di spesa annuale di cui all’articolo 1,
comma 557, della citata legge n. 296 del
2006, della facolta’ di procedere ad assunzioni
in pianta organica a tempo indeterminato
nelle categorie A e B dei soggetti di
cui al comma 550, nonche´ ad assunzioni a
tempo determinato, con inquadramento nelle
categorie C e D, secondo i profili professionali
previsti dai rispettivi ordinamenti, in
ogni caso attraverso procedure selettive. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
dispone annualmente con proprio decreto,
a far data dall’esercizio 2008, a beneficio
dei comuni di cui al comma 550, la copertura
integrale degli oneri relativi alla prosecuzione
delle ASU e alla gestione a regime
delle unita’ stabilizzate tramite assunzioni in
pianta organica o assunzione a tempo determinato.
552. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e’ autorizzato, nel limite di
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo
ai comuni con meno di 50.000 abitanti
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili con oneri a carico del bilancio
comunale da almeno otto anni, utilizzando
quota parte delle risorse trasferite alle regioni
in attuazione della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti
imposti dall’articolo 20, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri
a carico del proprio bilancio, e’ autorizzata
alla trasformazione a tempo indeterminato
dei contratti stipulati con il personale di protezione
civile proveniente da organismi di diritto
pubblico individuato dall’articolo 76
della legge regionale della Regione siciliana
1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni,
gia’ equiparato, ai sensi dell’articolo
7 della legge regionale della Regione siciliana
10 ottobre 1994, n. 38, e dell’articolo
48 della legge regionale della Regione siciliana
10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla
stessa amministrato.
554. Le economie derivanti dai provvedimenti
di revoca totale o parziale delle agevolazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell’85 per
cento delle economie accertate annualmente
con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro il 30 ottobre, sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati
a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai
giovani laureati residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine
di favorire il loro inserimento lavorativo,
dando priorita’ ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato. La definizione di tale programma
e’ disciplinata con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico
e d’intesa con le regioni interessate,
da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
senza oneri per la finanza pubblica,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell’Osservatorio sulla migrazione
interna nell’ambito del territorio nazionale,
al fine di monitorare il fenomeno e di
individuare tutte le iniziative e le scelte utili
a governare il processo di mobilita’ dal sud
verso il nord del Paese e a favorire i percorsi
di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici
in fase di start up, definite ai sensi di quanto
previsto nella Disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. C
323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione
degli oneri sociali per tutti i ricercatori,
tecnici e altro personale ausiliario impiegati
a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno
2007. I criteri e le modalita’ per il riconoscimento
delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione
5.4 della predetta Disciplina, saranno
disciplinati con apposito decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita’
produttive inclusi in accordi di programma
in vigore e costruzione di centri destinati
a Poli di innovazione situati nei territori
delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi
nell’obiettivo Convergenza ai sensi
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006. I rapporti tra Governo
e regione e le modalita’ di erogazione
delle predette risorse finanziarie sono regolate
dalle delibere del CIPE di assegnazione
delle risorse e da appositi accordi di programma
quadro;
e) la creazione di un fondo denominato
«Fondo per la gestione delle quote di emissione
di gas serra di cui alla direttiva 2003/
87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti
» dei Piani nazionali di assegnazione
delle quote di cui al decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, secondo modalita’ stabilite
con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e
2010 della deduzione forfetaria dal reddito
d’impresa in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti di cui all’articolo
21, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell’attivita’ di
ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo
di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.
555. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 554 a 557,
il decreto del Ministro dello sviluppo economico
di cui al comma 554 e’ adottato entro il
mese di febbraio 2008.
556. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, e’ autorizzato ad iscrivere,
nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto,
le risorse derivanti dalle economie connesse
alle revoche di cui al comma 554 in un apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, ai fini del
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo
comma 554.
557. Il finanziamento previsto all’articolo
1, comma 278, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e’ ripristinato a decorrere dall’esercizio
finanziario 2008 per l’importo di
1.500.000 euro.
558. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i
soggetti titolari, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
di concessioni per l’attivita’ di stoccaggio
del gas naturale in giacimenti o unita’ geologiche
profonde, o comunque autorizzati all’installazione
e all’esercizio di nuovi stabilimenti
di stoccaggio di gas naturale, corrispondono
alle regioni nelle quali hanno
sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo
di contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio, un importo
annuo pari all’1 per cento del valore della
capacita’ complessiva autorizzata di stoccaggio
di gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di
cui al comma 558 provvede alla ripartizione
del contributo compensativo ivi previsto tra i
seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli
stabilimenti, per un importo non inferiore al
60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale
per il 50 per cento all’estensione
del confine e per il 50 per cento alla popolazione,
per un importo non inferiore al 40 per
cento del totale.
560. Al comma 1-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «nonche´ dei comuni
confinanti, qualora situati in province
diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri
dall’impianto medesimo».
561. Il comma 340 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dal seguente:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di
esclusione sociale negli spazi urbani e favorire
l’integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri
delle citta’ caratterizzati da degrado urbano
e sociale, sono istituite, con le modalita’
di cui al comma 342, zone franche urbane
con un numero di abitanti non superiore a
30.000. Per le finalita’ di cui al periodo precedente,
e’ istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, che provvede al finanziamento di programmi
di intervento, ai sensi del comma
342».
562. Il comma 341 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dai seguenti:
«341. Le piccole e micro imprese, come
individuate dalla raccomandazione 2003/
361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre
2012, una nuova attivita’ economica nelle
zone franche urbane individuate secondo le
modalita’ di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti
delle risorse del Fondo di cui al comma
340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi
per i primi cinque periodi di imposta. Per i
periodi di imposta successivi, l’esenzione e’
limitata, per i primi cinque al 60 per cento,
per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione
di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza
dell’importo di euro 100.000 del
reddito derivante dall’attivita’ svolta nella
zona franca urbana, maggiorato, a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2009 e per ciascun periodo di imposta, di un
importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad
anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
residente all’interno del sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana;
b) esenzione dall’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, per i primi cinque
periodi di imposta, fino a concorrenza di
euro 300.000, per ciascun periodo di imposta,
del valore della produzione netta;
c) esenzione dall’imposta comunale sugli
immobili, a decorrere dall’anno 2008 e
fino all’anno 2012, per i soli immobili siti
nelle zone franche urbane dalle stesse imprese
posseduti ed utilizzati per l’esercizio
delle nuove attivita’ economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi
sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i
primi cinque anni di attivita’, nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, solo in caso di contratti a
tempo indeterminato, o a tempo determinato
di durata non inferiore a dodici mesi, e a
condizione che almeno il 30 per cento degli
occupati risieda nel sistema locale di lavoro
in cui ricade la zona franca urbana. Per gli
anni successivi l’esonero e’ limitato per i
primi cinque al 60 per cento, per il sesto e
settimo al 40 per cento e per l’ottavo e
nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni,
anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l’attivita’ all’interno
della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che
hanno avviato la propria attivita’ in una zona
franca urbana antecedentemente al 1º gennaio
2008 possono fruire delle agevolazioni
di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime
agevolativo le imprese operanti nei settori
della costruzione di automobili, della costruzione
navale, della fabbricazione di fibre
tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia
e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, saranno determinati
le condizioni, i limiti e le modalita’ di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai
commi da 341 a 341-ter».
563. Il comma 342 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dal seguente:
«342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della solidarieta’
sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l’allocazione delle risorse e per la individuazione
e la selezione delle zone franche
urbane, sulla base di parametri socio-economici,
rappresentativi dei fenomeni di degrado
di cui al comma 340. Provvede successivamente,
su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, alla perimetrazione delle
singole zone franche urbane ed alla concessione
del finanziamento in favore dei programmi
di intervento di cui al comma 340.
L’efficacia delle disposizioni dei commi da
341 a 342 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea, all’autorizzazione
della Commissione europea».
564. Al fine di promuovere il diritto di
tutti allo sport, come strumento per la formazione
della persona e per la tutela della salute,
e per la costituzione e il funzionamento,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica
sportiva, e’ istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, un fondo
denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza
», al quale e’ assegnata la somma di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni
di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni
di euro per l’anno 2010.
565. Gli atti e i provvedimenti concernenti
l’utilizzazione sul territorio delle risorse del
Fondo di cui al comma 564 sono adottati
dal Ministro per le politiche giovanili e le attivita’
sportive, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, istituito con l’articolo
1, comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, e’ incrementato di 10 milioni
di euro per l’anno 2008.
567. Per la promozione e la realizzazione
di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, fra cui i Campionati
mondiali maschili di pallavolo, che si terranno
in Italia nel 2010, la dotazione del
Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituito con l’articolo 1,
comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ incrementata di ulteriori 3
milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e
2010.
568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico
(CIP) di cui all’articolo 1, comma
580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’
incrementato di 2 ulteriori milioni di euro
per l’anno 2008 e di 1 ulteriore milione di
euro per gli anni 2009 e 2010.
569. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie,
inviano, entro il 28 febbraio per l’anno
2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni
successivi, al Ministero dell’economia e
delle finanze un prospetto contenente i dati
relativi alla previsione annuale dei propri
fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto
si applica il codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, conformemente
alle modalita’ e allo schema pubblicati
sul portale degli acquisti in rete del Ministero
dell’economia e delle finanze e di Consip
Spa.
570. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di Consip Spa, individua,
sulla base delle informazioni di cui al
comma 569 e dei dati degli acquisti delle
amministrazioni di cui al comma 569, per
gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema
di contabilita’ gestionale ed elaborati
attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati
realizzati ai sensi dell’articolo 1,
comma 454, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il
soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente
alle attivita’ da svolgere, tenendo
conto delle caratteristiche di consumo delle
specifiche categorie merceologiche e dei parametri
dimensionali della singola amministrazione,
nonche´ dei dati di consuntivo.
571. Gli indicatori ed i parametri di spesa
sostenibile definiti ai sensi del comma 570
sono messi a disposizione delle amministrazioni
di cui al comma 569, anche attraverso
la pubblicazione sul portale degli acquisti
in rete del Ministero dell’economia e delle
finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti
di supporto e modelli di comportamento secondo
canoni di efficienza, nell’attivita’ di
programmazione degli acquisti di beni e servizi
e nell’attivita’ di controllo di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
572. In relazione ai parametri di prezzoqualita’
di cui al comma 3 dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero
dell’economia e delle finanze, attraverso
Consip Spa, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, predispone
e mette a disposizione delle amministrazioni
pubbliche gli strumenti di supporto
per la valutazione della comparabilita’ del
bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti
parametri, anche con indicazione di una misura
minima e massima degli stessi.
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento
e di razionalizzazione della spesa
pubblica, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e dall’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti
aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono
ricorrere per l’acquisto di beni e servizi
alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nel rispetto dei princı’pi di
tutela della concorrenza.
574. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e dall’articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla
base dei prospetti contenenti i dati di previsione
annuale dei fabbisogni di beni e servizi
di cui al comma 569, individua, entro il
mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente
in relazione agli acquisti d’importo
superiore alla soglia comunitaria, secondo
la rilevanza del valore complessivo
stimato, il grado di standardizzazione dei
beni e dei servizi ed il livello di aggregazione
della relativa domanda, nonche´ le tipologie
dei beni e dei servizi non oggetto di
convenzioni stipulate da Consip Spa per le
quali le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, sono
tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualita’
di stazione appaltante ai fini dell’espletamento
dell’appalto e dell’accordo quadro,
anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.
575. Le dotazioni delle unita’ previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi,
non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate
in maniera lineare in misura tale da
realizzare complessivamente una riduzione di
545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni
di euro per l’anno 2009 e 900 milioni
di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta
riduzione sono esclusi i fondi di cui all’articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
576. Il Ministro dell’economia e delle finanze
allega al Documento di programmazione
economico-finanziaria una relazione
sull’applicazione delle misure di cui ai
commi da 569 a 575 e sull’entita’ dei risparmi
conseguiti.
577. Al fine di garantire una piu’ incisiva
azione di gestione, controllo e supervisione
delle infrastrutture nazionali del Sistema
pubblico di connettivita’ (SPC), il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) sostiene i costi di
cui all’articolo 86, comma 2, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla
scadenza dei contratti-quadro stipulati con
gli operatori vincitori delle gare, a valere
sulle risorse disponibili previste dal comma
585.
578. Al fine di promuovere e sostenere la
realizzazione delle infrastrutture centrali e
regionali idonee allo sviluppo di tutte le
componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa
allo sviluppo delle infrastrutture applicative,
le regioni e gli enti locali, per la parte
di rispettiva competenza, definiscono, di concerto
con il CNIPA, le componenti progettuali
tecniche e organizzative del SPC nell’ambito
di un programma organico contenente
la determinazione dei livelli di responsabilita’,
dei tempi e delle modalita’ di attuazione,
nonche´ dell’ammontare del relativo
onere finanziario. Qualora la realizzazione
del programma comporti l’ampliamento di
infrastrutture nazionali gia’ disponibili, i relativi
costi sono individuati nello stesso programma.
579. Nell’ambito del programma sono altresı’
individuati i servizi di cooperazione applicativa
di interesse nazionale che le amministrazioni
si impegnano a realizzare.
580. Il programma, sentita la Commissione
di cui all’articolo 80 del citato codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e’ approvato con decreto del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo
del programma sulla base delle indicazioni
della Commissione di cui all’articolo
80 del citato codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in
via definitiva.
582. Al fine di salvaguardare e di garantire
l’integrita’, anche ai sensi dell’articolo
51 del citato codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni,
del patrimonio informativo gestito
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilita’
e la continuita’ dei servizi erogati dalle
stesse amministrazioni, il CNIPA identifica
idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti,
in generale, diverse amministrazioni,
atte a garantire la salvaguardia dei dati e
delle applicazioni informatici nonche´ la continuita’
operativa dei servizi informatici e telematici,
anche in caso di disastri e di situazioni
di emergenza.
583. Il CNIPA, ai fini dell’identificazione
delle soluzioni di cui al comma 582, indice
conferenze di servizi.
584. Gli stanziamenti del fondo di cui all’articolo
107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorche’
confluiti nel fondo di riserva di cui all’articolo
12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano
prioritariamente destinati al completamento
delle attivita’ di informatizzazione
della normativa statale vigente e in via residuale
alle restanti attivita’ di cui al presente
comma. Tali stanziamenti sono incrementati
di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010. Le finalita’ di cui al citato
articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si
estendono al coordinamento dei programmi
di informatizzazione e di classificazione
della normativa regionale, all’adeguamento
agli standard adottati dall’Unione europea
delle classificazioni in uso nelle banche
dati normative pubbliche e all’adozione di linee
guida per la promulgazione e la pubblicazione
telematica degli atti normativi nella
prospettiva del superamento dell’edizione a
stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi
di cui al presente comma sono realizzati in
conformita’ alle disposizioni del citato codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione
presso tutte le amministrazioni pubbliche
e’ coordinata da un responsabile designato
per tre anni d’intesa dal Presidente
del Consiglio dei ministri e dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, assicurando il collegamento con
le attivita’ in corso per l’attuazione dell’articolo
14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, e con le attivita’ delle amministrazioni
centrali dello Stato relative alla pubblicazione
degli atti normativi e alla standardizzazione
dei criteri per la classificazione dei
dati legislativi. All’attuazione dei medesimi
programmi partecipano rappresentanti della
Corte di cassazione, del CNIPA e, per
quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti
designati dalla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome. Puo’ essere
istituita una segreteria tecnica. Ai componenti
della segreteria non e’ corrisposta alcuna
ulteriore indennita’ o emolumento. Il
coordinatore delle attivita’ di cui al presente
comma trasmette al Parlamento una relazione
annuale sullo stato di attuazione dei
programmi.
585. Per l’attuazione dei commi da 577 a
584 e’ autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni
di euro per l’anno 2008, 10,5 milioni
di euro per l’anno 2009 e 10,5 milioni di
euro per l’anno 2010. Fermo restando quanto
previsto dal comma 584 per l’utilizzazione
degli importi da esso stanziati, con decreto
del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti le modalita’ e i tempi
per l’utilizzazione delle predette risorse.
586. Al fine di migliorare l’utilizzazione
delle risorse e di recare maggiori benefı’ci
ai cittadini ed agli operatori di settore, e’ istituito,
presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo per il finanziamento
di progetti finalizzati alla realizzazione di
un Polo finanziario e di un Polo giudiziario
a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-
2010. Il fondo e’ finalizzato alla realizzazione
dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell’Agenzia
delle entrate di immobili adiacenti ad uffici
delle entrate gia’ esistenti, al fine di concentrare
tutti gli uffici finanziari in un unico
complesso immobiliare per dare vita al
Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari
nell’edificio di Piazza del tribunale, prospiciente
al Palazzo di giustizia, per dare vita
al Polo giudiziario.
587. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia,
individua, con decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita’
e le procedure di utilizzo del fondo di
cui al comma 586.
588. A decorrere dall’anno 2008 la cilindrata
media delle autovetture di servizio assegnate
in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito
delle magistrature e di ciascuna amministrazione
civile dello Stato non puo’ superare
i 1.600 centimetri cubici, escludendo
dal computo le autovetture utilizzate dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della
sicurezza pubblica e della protezione civile.
589. Il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua,
anche a campione, azioni di monitoraggio
e verifica del rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 47 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche´ delle disposizioni in
materia di posta elettronica certificata. Il
mancato adeguamento alle predette disposizioni
in misura superiore al 50 per cento
del totale della corrispondenza inviata, certificato
dal CNIPA, comporta, per le pubbliche
amministrazioni dello Stato, comprese
le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici
non economici nazionali, la riduzione,
nell’esercizio finanziario successivo, del 30
per cento delle risorse stanziate nell’anno
in corso per spese di invio della corrispondenza
cartacea.
590. Con decreto del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
delle comunicazioni, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalita’
attuative del comma 589.
591. All’articolo 78 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali
e periferiche di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1,
comma 449, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere
dal 1º gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi
ai servizi di fonia in corso alla data predetta
ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo
Internet” (VoIP) previsti dal Sistema
pubblico di connettivita’ o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio
e verifica del rispetto delle disposizioni
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 2-bis comporta la
riduzione, nell’esercizio finanziario successivo,
del 30 per cento delle risorse stanziate
nell’anno in corso per spese di telefonia».
592. Con decreto del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
delle comunicazioni, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita’ attuative
dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo
78 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti
dal comma 591.
593. In relazione a quanto previsto dai
commi 591 e 592, le dotazioni delle unita’
previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche
sono rideterminate in maniera lineare
in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 7 milioni di euro
per l’anno 2008, 12 milioni di euro per
l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere
dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni
dovranno altresı’ adottare misure di contenimento
delle suddette spese al fine di realizzare
risparmi in termini di indebitamento
netto non inferiori a 18 milioni di euro per
l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno
2009 e a 272 milioni di euro per l’anno
2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento
di tali obiettivi di risparmio, in
caso di accertamento di minori economie,
si provvede alle corrispondenti riduzioni dei
trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche
amministrazioni inadempienti.
594. Ai fini del contenimento delle spese
di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adottano piani triennali per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso
il ricorso, previa verifica di fattibilita’,
a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o
di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del
comma 594 sono altresı’ indicate le misure
dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature
di telefonia mobile ai soli
casi in cui il personale debba assicurare,
per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilita’
e limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attivita’
che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, forme di verifica,
anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze.
596. Qualora gli interventi di cui al
comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, il piano e’ corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi
e benefici.
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni
trasmettono una relazione agli organi di
controllo interno e alla sezione regionale
della Corte dei conti competente.
598. I piani triennali di cui al comma 594
sono resi pubblici con le modalita’ previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui
al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
599. Le amministrazioni di cui al comma
594, sulla base di criteri e modalita’ definiti
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia
del demanio, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
all’esito della ricognizione propedeutica alla
adozione dei piani triennali di cui alla lettera
c) del comma 594 provvedono a comunicare
al Ministero dell’economia e delle finanze i
dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,
sui quali vantino a qualunque titolo diritti
reali, distinguendoli in base al relativo
titolo, determinandone la consistenza complessiva
ed indicando gli eventuali proventi
annualmente ritratti dalla cessione in locazione
o in ogni caso dalla costituzione in relazione
agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,
dei quali abbiano a qualunque titolo la
disponibilita’, distinguendoli in base al relativo
titolo e determinandone la consistenza
complessiva, nonche´ quantificando gli oneri
annui complessivamente sostenuti a qualunque
titolo per assicurarne la disponibilita’.
600. Le regioni, le province autonome e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adottano, secondo
i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva
competenza al fine di attuare i princı’pi fondamentali
di coordinamento della finanza
pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.
601. All’articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro
membri», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «due membri».
602. Fino al 2 agosto 2009 l’organo collegiale
di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 39 del 1993, e’ costituito
dal presidente e da tre membri; fino alla predetta
data, ai fini delle deliberazioni, in caso
di parita’ di voti, prevale quello del presidente.
603. Ai fini del contenimento della spesa e
della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario
militare, a far data dal 1º luglio
2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le
procure militari della Repubblica di Torino,
La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.
Contestualmente: il tribunale militare e la
procura militare di Verona assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare
e la procura militare di Roma assumono la
competenza territoriale relativa alle regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo
e Sardegna; il tribunale militare e la procura
militare di Napoli assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate
di Verona e Napoli della corte militare d’appello
e i relativi uffici della procura generale
militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari
e’ fissato in cinquantotto unita’. I magistrati
militari fuori ruolo alla data del 28 settembre
2007 sono considerati in soprannumero
riassorbibile nello stesso ruolo.
604. Per le stesse finalita’ di cui al comma
603, a decorrere dalle prime elezioni per il
rinnovo del Consiglio della magistratura militare
che si terranno dopo l’entrata in vigore
della presente legge, i componenti del Consiglio
previsti all’articolo 1, comma 1, lettere
c) e d), della legge 30 dicembre 1988,
n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque
a quattro, di cui almeno uno con funzioni
di cassazione, e da due ad uno, che assume
le funzioni di vice presidente del Consiglio.
Con decreto del Presidente della Repubblica
e’ conseguentemente rideterminata
la dotazione organica dell’ufficio di segreteria
del Consiglio della magistratura militare,
in riduzione rispetto a quella attuale.
605. I procedimenti pendenti al 1º luglio
2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi
sono trattati dal tribunale militare o
dalla corte militare d’appello che ne assorbe
la competenza, senza avviso alle parti. L’udienza
fissata in data successiva alla soppressione
degli uffici giudiziari di cui al comma
603, si intende fissata davanti al tribunale o
alla corte militare d’appello che ne assorbe
la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1,
lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice
di procedura penale provvede la corte
militare d’appello in diversa composizione.
606. In relazione a quanto previsto al
comma 603, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura
ordinaria e’ rideterminato in 10.151 unita’;
b) il numero di magistrati militari eccedenti
la nuova dotazione organica di cui al
comma 603 transita in magistratura ordinaria
secondo le seguenti modalita’ e criteri: nell’ordine
di scelta per il transito viene seguito
l’ordine di ruolo organico mediante interpello
di tutti i magistrati militari in ruolo al
28 settembre 2007; i magistrati militari che
transitano in magistratura ordinaria hanno diritto
ad essere assegnati, a richiesta degli interessati,
anche in soprannumero riassorbibile,
ad un ufficio giudiziario nella stessa
sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario
ubicato in una delle citta’ sede di
corte d’appello con conservazione dell’anzianita’
e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza
con esclusione di quelle direttive e semi-direttive
eventualmente ricoperte; nell’ambito
del procedimento di trasferimento a domanda
dei magistrati militari viene data precedenza
ai magistrati militari in servizio presso gli uffici
giudiziari soppressi con la presente
legge; qualora a conclusione del procedimento
di trasferimento a domanda permangano
esuberi di magistrati rispetto all’organico
previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti
dei medesimi magistrati in ruolo
sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima
posizione di ruolo organico e trasferendo
prioritariamente i magistrati militari in servizio
presso gli uffici giudiziari soppressi; i
suddetti trasferimenti sia a domanda sia d’ufficio
sono disposti con decreto interministeriale
del Ministro della difesa e del Ministro
della giustizia, previa conforme deliberazione
del Consiglio della magistratura militare
e del Consiglio superiore della magistratura;
i magistrati militari di cui all’ultimo periodo
della lettera c) del comma 603 hanno
facolta’ di esercitare l’interpello per il transito
in magistratura ordinaria all’atto del rientro
in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri della difesa,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell’economia e delle finanze,
viene individuato un contingente di
dirigenti e di personale civile del Ministero
della difesa non inferiore alla meta’ di quello
impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi
ai sensi del comma 603 che transita
nei ruoli del Ministero della giustizia con
contestuale riduzione del ruolo del Ministero
della difesa e vengono definiti criteri e modalita’
dei relativi trasferimenti nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all’esperimento di mobilita’ di tipo volontario
i trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.
607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio
2008, le piante organiche degli uffici
giudiziari militari con decorrenza dalla data
di soppressione degli uffici operata al
comma 603, tenuto conto della equiparazione
di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati
ordinari e, in prima applicazione delle
nuove piante organiche, e’ possibile provvedere
al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione
a diverse funzioni, dei magistrati
non interessati al trasferimento nei ruoli del
Ministero della giustizia, comunque in esubero
rispetto alle nuove piante organiche
dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti
in applicazione del presente comma e del
comma 606, lettera b), non si applica l’articolo
194 dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni.
608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il primo comma e’ sostituito
dal seguente:
«L’ufficio autonomo del pubblico ministero
militare presso la Corte di cassazione
e’ composto dal procuratore generale militare
della Repubblica e da due sostituti procuratori
generali militari. Il procuratore generale
militare e’ scelto tra i magistrati che abbiano
esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive
giudicanti o requirenti di primo o di secondo
grado o funzioni requirenti di legittimita’»;
b) l’articolo 11 e’ abrogato.
609. All’articolo 1 della legge n. 561 del
1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse
le parole: «uno di essi e’ eletto dal
Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, e’ soppressa
la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei componenti,
di cui tre elettivi» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».
610. Il termine di centottanta giorni di cui
all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio
2007, n. 111, decorre per la magistratura militare
dalla rideterminazione delle piante organiche
di cui al comma 607.
611. Dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 603 a 610 non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni necessarie in diminuzione
sugli stanziamenti del Ministero
della difesa, in relazione al decremento degli
organici di magistrati e di personale amministrativo,
e in aumento sui corrispondenti
stanziamenti del Ministero della giustizia,
in relazione all’incremento degli organici.
612. All’articolo 262 del codice di procedura
penale, dopo il comma 3 e’ inserito il
seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data
della sentenza non piu’ soggetta ad impugnazione,
le somme di denaro sequestrate, se
non ne e’ stata disposta la confisca e nessuno
ne ha chiesto la restituzione, reclamando di
averne diritto, sono devolute allo Stato».
613. All’articolo 676 del codice di procedura
penale, al comma 1, dopo le parole:
«alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate» sono inserite le seguenti: «o
alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis
dell’articolo 262».
614. Le risorse rivenienti dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613
sono destinate agli investimenti per l’avvio e
la diffusione del processo telematico nell’ambito
degli uffici giudiziari.
615. A decorrere dall’anno 2008, non si da’
luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli
stati di previsione dei Ministeri in correlazione
a versamenti di somme all’entrata del
bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti
legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli
stanziamenti destinati a finanziare le spese
della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
616. In relazione a quanto disposto dal
comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri
di cui al medesimo comma sono istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti
del Ministro competente, nel rispetto delle finalita’
stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione
dei fondi di cui al comma 616 e’ determinata
nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti
capitoli dell’entrata del bilancio dello
Stato. L’utilizzazione dei fondi e’ effettuata
dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in
considerazione dell’andamento delle entrate
versate. La dotazione dei fondi e’ annualmente
rideterminata in base all’andamento
dei versamenti riassegnabili effettuati entro
il 31 dicembre dei due esercizi precedenti
in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio
in termini di indebitamento pari a
300 milioni di euro.
618. Le spese annue di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli immobili utilizzati
dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato non possono superare, per l’anno
2008, la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere
dal 2009, la misura del 3 per cento del
valore dell’immobile utilizzato. Detto limite
di spesa e’ ridotto all’1 per cento nel caso
di esecuzione di interventi di sola manutenzione
ordinaria. Per gli immobili in locazione
passiva, e’ ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell’1
per cento del valore dell’immobile utilizzato.
Dall’attuazione del presente comma devono
conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro
650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni
per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere
dall’anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui al comma 618 devono essere
effettuate esclusivamente con imputazione
a specifico capitolo, anche di nuova
istituzione, appositamente denominato, rispettivamente
di parte corrente e di conto capitale,
iscritto nella pertinente unita’ previsionale
di base della amministrazione in cui
confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalita’. Il Ministro competente
e’ autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.
620. L’Agenzia del demanio entro il mese
di febbraio 2008 provvede a determinare il
valore degli immobili a cui devono fare riferimento
le amministrazioni ai fini dell’applicazione
del comma 618 e a renderlo pubblico
anche mediante inserimento in apposita
pagina del sito web dell’Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo’ richiedere
una deroga ai limiti di cui al comma 618 al
Ministro dell’economia e delle finanze in
caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano
agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari
costituiti ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall’anno 2008 gli enti
ed organismi pubblici inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione
individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione degli enti
territoriali e locali e degli enti da essi vigilati,
delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche´ degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, si adeguano ai princı’pi di
cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie
spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L’eventuale
differenza tra l’importo delle predette
spese relative all’anno 2007 e l’importo delle
stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo
i criteri di cui ai commi da 615 a
626, e’ versata annualmente all’entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano
sull’applicazione del presente comma.
624. Il fabbisogno di personale e le relative
risorse economiche del CNIPA sono determinate
nell’ambito di un piano triennale
recante obiettivi, attivita’ e risultati attesi aggiornato
annualmente e nei limiti della dotazione
organica stabilita con il regolamento di
organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano
e’ approvato con decreto del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali.
625. Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e’ abrogato.
626. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e’ abrogato.
627. In relazione alle esigenze derivanti
dalla riforma strutturale connessa al nuovo
modello delle Forze armate, conseguito alla
sospensione del servizio obbligatorio di
leva, il Ministero della difesa predispone,
con criteri di semplificazione, di razionalizzazione
e di contenimento della spesa, un
programma pluriennale per la costruzione,
l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di
servizio di cui all’articolo 5, primo comma,
della legge 18 agosto 1978, n. 497.
628. Ai fini della realizzazione del programma
di cui al comma 627, il Ministero
della difesa:
a) procede all’individuazione di tre categorie
di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale
per il periodo di tempo in cui svolge particolari
incarichi di servizio richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata
determinata e rinnovabile in ragione delle
esigenze di mobilita’ e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilita’
di opzione di acquisto mediante riscatto;
b) provvede all’alienazione della proprieta’,
dell’usufrutto o della nuda proprieta’
di alloggi non piu’ funzionali alle esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila,
compresi in interi stabili da alienare
in blocco, con diritto di prelazione per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio
da parte dello stesso, per il personale militare
e civile del Ministero della difesa non proprietario
di altra abitazione nella provincia,
con prezzo di vendita determinato d’intesa
con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura
massima del 25 per cento e minima del
10 per cento, tenendo conto del reddito del
nucleo familiare, della presenza di portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo
e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza
negli alloggi dei conduttori delle unita’ immobiliari
e delle vedove, con basso reddito
familiare, non superiore a quello determinato
annualmente con il decreto ministeriale di
cui all’articolo 9, comma 7, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all’atto
della vendita, aggiornato in base agli indici
ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono
rivenderli prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. I proventi
derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unita’ previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero
della difesa;
c) puo’ avvalersi, ai fini di accelerare il
procedimento di alienazione, tramite la Direzione
generale dei lavori e del demanio, dell’attivita’
di tecnici dell’Agenzia del demanio
ed e’ esonerato dalla consegna dei documenti
previsti dalle vigenti disposizioni normative
in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari
per la stipula dei contratti di alienazione
di cui alla lettera b), sostituiti da apposita
dichiarazione;
d) puo’ procedere alla concessione di lavori
pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti
del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
con le modalita’ previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo,
a tal fine, la possibilita’ di cessione,
a titolo di prezzo, di beni immobili in uso
non piu’ necessari ai fini istituzionali, individuati
d’intesa con l’Agenzia del demanio e
ulteriori rispetto a quelli da individuare ai
sensi dell’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni,
nonche´ la destinazione della totalita’
dei canoni degli alloggi di servizio realizzati
in attuazione del programma di cui ai commi
da 627 a 631 fino al termine della concessione,
con conseguente cessazione della sospensione
delle vigenti disposizioni normative
in materia di riparto dei proventi derivanti
dai canoni di concessione degli alloggi
di servizio delle Forze armate.
629. Il Ministro della difesa, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta il regolamento di attuazione
per la realizzazione del programma infrastrutturale
di cui al comma 627, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento
e’ sentito il COCER e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
630. Fino all’entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 629, sono sospese
le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso
dell’alloggio di servizio da parte degli utenti
in regola con il pagamento dei canoni e degli
oneri accessori.
631. L’articolo 26, comma 11-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e’ abrogato. Gli
immobili originariamente individuati per essere
destinati alle procedure di vendita di
cui al citato decreto-legge rimangono nelle
disponibilita’ del Ministero della difesa per
l’utilizzo o per l’alienazione.
632. All’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tali
amministrazioni e’ fatto divieto di istituire uffici
di diretta collaborazione, posti alle dirette
dipendenze dell’organo di vertice dell’ente».
633. Alla scadenza del rispettivo incarico,
i vertici degli uffici di diretta collaborazione
istituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le amministrazioni di
cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, decadono e il
personale appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione, compresi i dirigenti, e’ riassegnato
secondo le procedure ordinarie.
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza
e di migliorare la qualita’ dei servizi,
con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro
il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro o i Ministri
interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e
messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici
statali, nonche´ strutture amministrative
pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti
princı’pi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture
pubbliche comunque denominate che svolgono
attivita’ analoghe o complementari,
con conseguente riduzione della spesa complessiva
e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi
pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti
di diritto privato, ovvero soppressione e
messa in liquidazione degli stessi secondo le
modalita’ previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera
e) del presente comma, nonche´ dall’articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione
degli enti che svolgono attivita’ in materie
devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero attivita’ relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli
enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi
e riduzione del numero dei componenti
degli organi collegiali almeno del 30 per
cento, con salvezza della funzionalita’ dei
predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi
e messi in liquidazione, lo Stato risponde
delle passivita’ nei limiti dell’attivo della singola
liquidazione in conformita’ alle norme
sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative
che prescrivono il finanziamento, diretto
o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche, degli enti
ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione
o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione
che riveste preminente competenza nella materia,
delle funzioni di enti, organismi e strutture
soppressi.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al
comma 634 sono trasmessi al Parlamento
per l’acquisizione del parere della Commissione
di cui all’articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’
espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi di regolamento, salva
la richiesta di proroga ai sensi del comma 23
del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente.
636. Tutti gli enti, organismi e strutture
compresi nell’elenco di cui all’allegato A,
che non sono oggetto dei regolamenti di cui
al comma 634, sono soppressi a far data
dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 634. Con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure
di cui ai commi 634 e 635, e’ stabilita
l’attribuzione delle funzioni degli enti soppressi
che devono essere mantenute all’amministrazione
che riveste primaria competenza
nella materia, ed e’ disciplinata la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali
e di personale degli enti soppressi.
637. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro sei mesi
dalla data di scadenza dei termini per l’emanazione
dei regolamenti ai sensi del comma
634, su proposta del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con i Ministri interessati,
e’ disciplinata la destinazione delle risorse
finanziarie, strumentali e di personale
degli enti soppressi ai sensi dello stesso
comma 634.
638. Sugli schemi di decreto di cui al
comma 637 e’ acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti connessi alle operazioni
di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
640. A decorrere dal 1º gennaio 2008, e’
abrogato l’articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni,
ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono
comunque fatti salvi i regolamenti emanati in
applicazione del citato articolo 28.
641. A decorrere dalla data di cui al
comma 640, dall’attuazione delle norme previste
dai commi da 634 a 642 deve derivare
il miglioramento dell’indebitamento netto di
cui all’articolo 1, comma 483, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche
degli effetti in termini di risparmio di
spesa derivanti dai regolamenti emanati in
applicazione dell’articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento
di minori economie, rispetto ai predetti
obiettivi di miglioramento dell’indebitamento
netto, si applica il comma 621, lettera
a), dell’articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006.
642. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, sono individuati
e posti in liquidazione i convitti nazionali
e gli istituti pubblici di educazione femminile
di cui al regio decreto 23 dicembre
1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse
al regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, che abbiano esaurito
il proprio scopo o fine statutario o che
non risultino piu’ idonei ad assolvere la funzione
educativa e culturale cui sono destinati.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
Contenimento e razionalizzazione delle
spese valide per tutte le missioni; Pubblico
impiego. Norme finali)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 204 e’ sostituito dal seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l’utilizzo degli immobili in
uso governativo e di ridurre la spesa relativa
agli immobili condotti in locazione dallo
Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina i piani
di razionalizzazione degli spazi e di riduzione
della spesa, anche differenziandoli
per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa
tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni
centrali e periferiche, usuarie e conduttrici.
Tali piani sono finalizzati a conse–
186 –
guire una riduzione complessiva non inferiore
al 10 per cento del valore dei canoni
per locazioni passive e del costo d’uso equivalente
degli immobili utilizzati per l’anno
2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi
»;
b) il comma 206 e’ sostituito dal seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo
d’uso dei singoli immobili di proprieta’
statale in uso alle amministrazioni dello
Stato e’ determinato in misura pari al 50
per cento del valore corrente di mercato, secondo
i parametri di comune commercio forniti
dall’Osservatorio del mercato immobiliare,
praticati nella zona per analoghe attivita’;
a decorrere dal 2009, la predetta percentuale
e’ incrementata annualmente di un
ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento
del 100 per cento del valore corrente di mercato
»;
c) al comma 207, la parola: «possono» e’
sostituita dalla seguente: «devono»;
d) al comma 208, le parole: «nell’atto di
indirizzo di cui» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del comma 1 devono
conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni
di euro per l’anno 2008, 80 milioni di
euro per l’anno 2009 e 70 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo
Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e’ incrementata
di 60 milioni di euro per l’anno
2008.
4. Al comma 1237 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«250 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «400 milioni di euro».
5. Per l’anno finanziario 2008, fermo
quanto gia’ dovuto dai contribuenti a titolo
di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell’imposta
netta, diminuita del credito d’imposta per
redditi prodotti all’estero e degli altri crediti
d’imposta spettanti, e’ destinata, nel limite
dell’importo di cui al comma 8, in base
alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita’:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilita’ sociale di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche´
delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,
3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle associazioni riconosciute che senza
scopo di lucro operano in via esclusiva o
prevalente nei settori di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca
scientifica e dell’universita’;
c) finanziamento agli enti della ricerca
sanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al
riparto devono redigere, entro un anno dalla
ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti,
anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della solidarieta’ sociale,
del Ministro dell’universita’ e della ricerca
e del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita’ di richiesta,
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita’ del riparto delle somme stesse nonche’
le modalita’ e i termini del recupero delle
somme non rendicontate ai sensi del
comma 6.
8. Per le finalita’ di cui ai commi da 5 a 7
e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di
380 milioni di euro per l’anno 2009.
9. Al fine di consentire un’efficace e tempestiva
gestione del processo finalizzato all’erogazione
da parte del Ministero della solidarieta’
sociale dei contributi del cinque per
mille relativi agli anni finanziari 2006 e
2007, sono stanziati 500.000 euro a valere
sulle risorse di cui al comma 1235 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 10.
10. Al comma 1235 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole:
«parti sociali» sono aggiunte le seguenti:
«e alla copertura degli oneri necessari
alla liquidazione agli aventi diritto delle
quote del cinque per mille relative agli anni
finanziari 2006 e 2007».
11. Per lo svolgimento dell’attivita’ di erogazione
dei contributi di cui al comma 9 il
Ministero della solidarieta’ sociale puo’ stipulare
apposite convenzioni con un intermediario
finanziario.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
1, commi 459, 460, 461, 462 e 463,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni
pubbliche statali che detengono,
direttamente o indirettamente, il controllo
di societa’, ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
promuovono entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
nelle forme previste dalla vigente normativa,
anche attraverso atti di indirizzo, iniziative
volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli
organi societari a tre, se composti attualmente
da piu’ di cinque membri, e a cinque,
se composti attualmente da piu’ di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione
o di gestione costituiti da tre componenti,
che al presidente siano attribuite,
senza alcun compenso aggiuntivo, anche le
funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente
eventualmente contemplata dagli statuti,
ovvero prevedere che la carica stessa
sia mantenuta esclusivamente quale modalita’
di individuazione del sostituto del presidente
in caso di assenza o di impedimento, senza
titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di
presenza per i componenti degli organi societari,
ove esistenti, nonche´ limitare la costituzione
di comitati con funzioni consultive o
di proposta ai casi strettamente necessari.
13. Le modifiche statutarie hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari
successivo alle modifiche stesse.
14. Nelle societa’ di cui al comma 12 in
cui le amministrazioni statali detengono il
controllo indiretto, non e’ consentito nominare,
nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa’ controllante,
a meno che non siano attribuite ai medesimi
deleghe gestionali a carattere permanente
e continuativo ovvero che la nomina
risponda all’esigenza di rendere disponibili
alla societa’ controllata particolari e comprovate
competenze tecniche degli amministratori
della societa’ controllante. Nei casi di
cui al presente comma gli emolumenti rivenienti
dalla partecipazione agli organi della
societa’ controllata sono comunque riversati
alla societa’ controllante.
15. Le societa’ di cui ai commi da 12 a 18
adottano, per la fornitura di beni e servizi,
parametri di qualita’ e di prezzo rapportati a
quelli messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni dalla Consip Spa, motivando
espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento
da tali parametri, con particolare riguardo
ai casi in cui le societa’ stesse siano
soggette alla normativa comunitaria sugli appalti
pubblici.
16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18
non si applicano alle societa’ quotate in mercati
regolamentati, nonche´, relativamente al
comma 12, lettera b), alle societa’ di cui all’articolo 1,
commi 459 e 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
17. Ai fini di quanto disciplinato dai
commi da 12 a 18, alle societa’ di cui all’articolo
1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, continuano ad applicarsi
le disposizioni del predetto comma 729, nonche’
le altre ad esse relative contenute nella
medesima legge n. 296 del 2006.
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza
con le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci
a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico
e del relativo compenso sul sito
istituzionale dell’amministrazione stipulante.
19. E ‘ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di inserire clausole compromissorie in tutti
i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture
e servizi ovvero, relativamente ai medesimi
contratti, di sottoscrivere compromessi.
Le clausole compromissorie ovvero i
compromessi comunque sottoscritti sono
nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita’
erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si
estendono alle societa’ interamente possedute
ovvero partecipate maggioritariamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui al medesimo
comma, nonche´ agli enti pubblici economici
ed alle societa’ interamente possedute
ovvero partecipate maggioritariamente da
questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad
oggetto lavori, forniture e servizi gia’ sottoscritti
dalle amministrazioni alla data di entrata
in vigore della presente legge e per le
cui controversie i relativi collegi arbitrali
non si sono ancora costituiti alla data del
30 settembre 2007, e’ fatto obbligo ai soggetti
di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza
arbitrale, ove tale facolta’ sia prevista
nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione
opera esclusivamente la giurisdizione
ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente
costituiti successivamente al 30 settembre
2007 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, decadono automaticamente
e le relative spese restano integralmente
compensate tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro delle infrastrutture
ed il Ministro della giustizia, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi
conseguiti per effetto dell’applicazione
delle disposizioni dei commi da 19 a
23 affinche´ siano corrispondentemente ridotti
gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti
a carico del bilancio dello Stato e le
relative risorse siano riassegnate al Ministero
della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette annualmente al Parlamento
ed alla Corte dei conti una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni dei
commi da 19 a 23.
23. All’articolo 240 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 e’
inserito il seguente:
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma
5 e al comma 13 non siano rispettati a causa
di ritardi negli adempimenti del responsabile
del procedimento ovvero della commissione,
il primo risponde sia sul piano disciplinare,
sia a titolo di danno erariale, e la seconda
perde qualsivoglia diritto al compenso di
cui al comma 10».
24. I commi 28 e 29 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono abrogati. Le risorse non
impegnate sono riversate all’entrata dello
Stato.
25. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue
attivita’ dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006
sono svolte, entro il termine di tre anni, da
un commissario liquidatore nominato con decreto
di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze. Con
il medesimo decreto sono precisati i compiti
del commissario, nonche´ le dotazioni di
mezzi e di personale necessari al suo funzionamento,
nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilita’
che residuano alla fine della gestione
liquidatoria sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato.
26. La destinazione finale degli impianti
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie
comprese nel piano degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre
2000, n. 285, e’ stabilita secondo quanto previsto
nelle convenzioni attuative del piano
stesso, a norma dell’articolo 13, comma
1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non possono costituire
societa’ aventi per oggetto attivita’ di produzione
di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie
finalita’ istituzionali, ne’ assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni,
anche di minoranza, in tali societa’. E’
sempre ammessa la costituzione di societa’
che producono servizi di interesse generale
e l’assunzione di partecipazioni in tali societa’
da parte delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi
livelli di competenza.
28. L’assunzione di nuove partecipazioni e
il mantenimento delle attuali devono essere
autorizzati dall’organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27.
29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
cedono a terzi le societa’ e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27.
30. Le amministrazioni che, nel rispetto
del comma 27, costituiscono societa’ o enti,
comunque denominati, o assumono partecipazioni
in societa’, consorzi o altri organismi,
anche a seguito di processi di riorganizzazione,
trasformazione o decentramento, adottano,
sentite le organizzazioni sindacali per
gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti
di trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali in misura adeguata
alle funzioni esercitate mediante i soggetti
di cui al presente comma e provvedono alla
corrispondente rideterminazione della propria
dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti
di rideterminazione di cui al comma
30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari al numero
dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno
precedente all’istituzione o all’assunzione di
partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data
risultino in corso di espletamento procedure
di reclutamento, di mobilita’ o di riqualificazione
del personale, diminuito delle unita’ di
personale effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni e
dei soggetti interessati dai processi di cui ai
commi 30 e 31 asseverano il trasferimento
delle risorse umane e finanziarie e trasmettono
una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, segnalando eventuali
inadempimenti anche alle sezioni competenti
della Corte dei conti.
33. A decorrere dall’anno 2008, il Fondo
per gli investimenti, istituito nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero ai
sensi dell’articolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e’ assegnato alle corrispondenti
autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L’articolo 46 della citata
legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia
a decorrere dall’anno 2008.
34. A decorrere dall’esercizio 2008 i
commi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere
efficacia. Le disponibilita’ dei fondi da ripartire
per i trasferimenti correnti per le imprese,
di cui ai predetti commi, sono destinate
alle finalita’ di cui alle disposizioni normative
indicate nell’elenco 3 della medesima
legge n. 266 del 2005.
35. Il comma 862 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito
dal seguente:
«862. Le iniziative agevolate finanziate a
valere sugli strumenti della programmazione
negoziata, non ancora completate alla data
di scadenza delle proroghe concesse ai sensi
della vigente normativa e che, alla medesima
data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi,
possono essere completate entro il
31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione
e’ completata entro i sei mesi successivi».
36. All’articolo 36, terzo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole:
«settimo esercizio successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».
37. Con cadenza triennale, a partire dall’anno
2008, e con le modalita’ di cui al
comma 38, si provvede all’analisi ed alla valutazione
dei residui passivi propri di conto
capitale di cui all’articolo 275, secondo
comma, lettera c), del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai
fini della verifica della permanenza dei presupposti
indicati dall’articolo 20, terzo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
38. Per le finalita’ di cui al comma 37, il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con le amministrazioni interessate, promuove
un programma di ricognizione dei residui
passivi di cui al comma 37, da attuare
in sede di Conferenza permanente prevista
dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, e da concludere entro il 30
aprile, con l’individuazione di quelli per i
quali, non ricorrendo piu’ i presupposti di
cui al medesimo comma 37, si dovra’ procedere
alla eliminazione.
39. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, e’ quantificato l’ammontare
degli stanziamenti in conto residui da eliminare
ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente
versati dalle amministrazioni
interessate all’entrata del bilancio dello
Stato, nonche´ l’ammontare degli stanziamenti
da iscrivere, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e
comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento
netto conseguenti alla eliminazione
dei residui, in appositi fondi da istituire negli
stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi
di spesa o di quelli gia’ esistenti.
L’utilizzazione dei fondi e’ disposta con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari
di conti correnti e di contabilita’ speciali
aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell’elenco del conto economico consolidato
delle amministrazioni pubbliche,
non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello
Stato superiori all’importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno
precedente aumentato del 2 per cento.
Sono esclusi da tale limite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario nazionale,
il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, gli enti del sistema camerale,
gli enti gestori delle aree naturali protette,
l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM), l’Istituto
nazionale per la fauna selvatica
(INFS), le autorita’ portuali, il Ministero dell’economia
e delle finanze per i conti relativi
alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa’
per azioni, le agenzie fiscali di cui all’articolo
57 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo
576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria,
i conti intestati ai fondi di rotazione individuati
ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai
loro gestori, i conti relativi ad interventi di
emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione
di titoli di spesa non andati a buon
fine, nonche´ i conti istituiti nell’anno precedente
a quello di riferimento.
41. I soggetti interessati possono richiedere
al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma
40 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento
della richiesta ovvero l’eventuale
diniego, totale o parziale, e’ disposto con determinazione
dirigenziale. Le eccedenze di
spesa riconosciute in deroga devono essere
riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento,
fatta eccezione per quelle correlate
al pagamento degli oneri contrattuali a titolo
di competenze arretrate per il personale.
42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze
di spesa di cui al comma 41 comporta
che, nell’anno successivo, possono essere effettuate
solo le spese previste per legge o derivanti
da contratti perfezionati, nonche´ le
spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono
regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia
e delle finanze.
43. Il comma 593 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abrogato.
44. Il trattamento economico onnicomprensivo
di chiunque riceva a carico delle
pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni
nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
agenzie, enti pubblici anche economici, enti
di ricerca, universita’, societa’ non quotate a
totale o prevalente partecipazione pubblica
nonche´ le loro controllate, ovvero sia titolare
di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel
territorio metropolitano, non puo’ superare
quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili,
ai presidenti e componenti di collegi e organi
di governo e di controllo di societa’ non quotate,
ai dirigenti. Il limite non si applica alle
attivita’ di natura professionale e ai contratti
d’opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce
emolumenti o retribuzioni ai sensi dei
precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione
artistica o professionale che consenta
di competere sul mercato in condizioni
di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante
spesa ai sensi dei precedenti periodi
puo’ ricevere attuazione, se non sia stato previamente
reso noto, con l’indicazione nominativa
dei destinatari e dell’ammontare del
compenso, attraverso la pubblicazione sul
sito web dell’amministrazione o del soggetto
interessato, nonche´ comunicato al Governo e
al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore
che abbia disposto il pagamento e
il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una
somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente
la cifra consentita. Le disposizioni di
cui al primo e al secondo periodo del presente
comma non possono essere derogate
se non per motivate esigenze di carattere eccezionale
e per un periodo di tempo non superiore
a tre anni, fermo restando quanto disposto
dal periodo precedente. Le amministrazioni,
gli enti e le societa’ di cui al primo
e secondo periodo del presente comma per i
quali il limite trova applicazione sono tenuti
alla preventiva comunicazione dei relativi
atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni
dello Stato possono essere autorizzate
deroghe con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel limite
massimo di 25 unita’, corrispondenti alle posizioni
di piu’ elevato livello di responsabilita’.
Coloro che sono legati da un rapporto
di lavoro con organismi pubblici anche economici
ovvero con societa’ a partecipazione
pubblica o loro partecipate, collegate e controllate,
e che sono al tempo stesso componenti
degli organi di governo o di controllo
dell’organismo o societa’ con cui e’ instaurato
un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto
in aspettativa senza assegni e con sospensione
della loro iscrizione ai competenti
istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell’applicazione del presente comma sono
computate in modo cumulativo le somme comunque
erogate all’interessato a carico del
medesimo o di piu’ organismi, anche nel
caso di pluralita’ di incarichi da uno stesso
organismo conferiti nel corso dell’anno.
Alla Banca d’Italia e alle altre autorita’ indipendenti
il presente comma si applica limitatamente
alle previsioni di pubblicita’ e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti
comunque superiori al limite di cui al primo
periodo del presente comma.
45. Per la Banca d’Italia e le altre autorita’
indipendenti la legge di riforma delle stesse
autorita’ disciplina in via generale i modi di
finanziamento, i controlli sulla spesa, nonche´
le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo
gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento
di retribuzioni ed emolumenti di cui
al comma 44.
46. Per le amministrazioni dello Stato, per
la Banca d’Italia e le autorita’ indipendenti, ai
soggetti cui non si applica il limite di cui al
comma 44, il trattamento economico complessivo,
secondo quanto disposto dallo
stesso comma, non puo’ comunque superare
il doppio di quello del primo presidente della
Corte di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44
non si applicano ai contratti di diritto privato
in corso alla data del 28 settembre 2007. Se
il superamento dei limiti di cui ai commi 44
e 46 deriva dalla titolarita’ di uno o piu’ incarichi,
mandati e cariche di natura non privatistica,
o da rapporti di lavoro di natura non
privatistica con i soggetti di cui al primo e
secondo periodo del comma 44, si procede
alla decurtazione annuale del trattamento
economico complessivo di una cifra pari al
25 per cento della parte eccedente il limite
di cui al comma 44, primo periodo, e al
comma 46. La decurtazione annuale cessa
al raggiungimento del limite medesimo.
Alla medesima decurtazione si procede anche
nel caso in cui il superamento del limite
sia determinato dal cumulo con emolumenti
derivanti dai contratti di cui al primo periodo.
In caso di cumulo di piu’ incarichi, cariche
o mandati la decurtazione di cui al presente
comma opera a partire dall’incarico,
carica o mandato da ultimo conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si
applicano comunque alla stipula di tutti i
nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di
tutti i contratti in essere che non possono
in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza
prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati
dai commi 47 e 48 si applicano senza
eccezione le prescrizioni di pubblicita’ e trasparenza
di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i
compensi per la conduzione di trasmissioni
di qualunque genere presso la RAI- Radiotelevisione
italiana Spa sono rese note alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, il secondo e il terzo periodo
dell’articolo 1, comma 466, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle
fattispecie gia’ disciplinate dai periodi soppressi
si applicano i commi 44 e 45.
52. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un rapporto di analisi e
classificazione dell’insieme delle posizioni
interessate, predisposto dal Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
presenta alle Camere entro il 30
settembre 2008 una relazione sull’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da
44 a 51.
53. La Corte dei conti verifica l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 44 in sede
di controllo successivo sulla gestione del bilancio
ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
54. All’articolo 1, comma 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le parole da:
«pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite
dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare
sul proprio sito web i relativi provvedimenti
completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato. In caso di omessa pubblicazione,
la liquidazione del corrispettivo
per gli incarichi di collaborazione o consulenza
di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita’
erariale del dirigente preposto».
55. L’affidamento da parte degli enti locali
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero
di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione
puo’ avvenire solo nell’ambito di un
programma approvato dal consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
56. Con il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi emanato ai sensi
dell’articolo 89 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita’
a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalita’ per
l’affidamento di incarichi di collaborazione,
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze,
a soggetti estranei all’amministrazione. Con
il medesimo regolamento e’ fissato il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi
e consulenze. L’affidamento di incarichi o
consulenze effettuato in violazione delle disposizioni
regolamentari emanate ai sensi
del presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita’ erariale.
57. Le disposizioni regolamentari di cui al
comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla
sezione regionale di controllo della Corte
dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
58. Dalla data di emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al quarto periodo del presente comma
sono soppressi tutti i contratti di consulenza
di durata continuativa riferibili al personale
facente parte di speciali uffici o strutture, comunque
denominati, istituiti presso le amministrazioni
dello Stato, fatta eccezione per
quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio e delle
attivita’ culturali e storico-artistiche e alla tutela
della salute e della pubblica incolumita’.
Le relative funzioni sono demandate alle direzioni
generali competenti per materia ovvero
per vicinanza di materia. Il personale
di ruolo dipendente dall’amministrazione statale
e’ restituito a quella di appartenenza ovvero
puo’ essere inquadrato, con le procedure
e le modalita’ previste dal citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, in uno degli uffici
del Ministero presso cui presta servizio.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro il 30 giugno
2008, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati, tra
gli uffici e le strutture di cui al primo periodo,
quelli per i quali sussistono contratti
di consulenza e di durata continuativa indispensabili
per assicurare il perseguimento
delle finalita’ istituzionali.
59. E’ nullo il contratto di assicurazione
con il quale un ente pubblico assicuri propri
amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento
dei compiti istituzionali connessi
con la carica e riguardanti la responsabilita’
per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici
e la responsabilita’ contabile. I contratti
di assicurazione in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge cessano di
avere efficacia alla data del 30 giugno
2008. In caso di violazione della presente disposizione,
l’amministratore che pone in essere
o che proroga il contratto di assicurazione
e il beneficiario della copertura assicurativa
sono tenuti al rimborso, a titolo di
danno erariale, di una somma pari a dieci
volte l’ammontare dei premi complessivamente
stabiliti nel contratto medesimo.
60. All’articolo 7, comma 7, della legge 5
giugno 2003, n. 131, al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, salvo quanto disposto dal terzo periodo
del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento
di cui all’articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e all’articolo 13 del decretolegge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, la
Corte dei conti riferisce anche sulla base
dei dati e delle informazioni raccolti dalle
sezioni regionali di controllo».
61. L’articolo 7, comma 9, della legge 5
giugno 2003, n. 131, e’ abrogato. I componenti
gia’ nominati in attuazione della predetta
disposizione alla data del 1º ottobre
2007 rimangono in carica fino alla fine del
mandato. I componenti nominati successivamente
cessano dalla carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, terminando
dalla medesima data ogni corresponsione
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza
percepiti.
62. Per il coordinamento delle nuove funzioni
istituzionali conseguenti all’applicazione
dei commi dal 43 al 66 con quelle in
atto e per il potenziamento delle attivita’ finalizzate
alla relazione annuale al Parlamento
sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli
sulla gestione, nonche´ per il perseguimento
delle priorita’ indicate dal Parlamento
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti adotta, su proposta del presidente
della medesima Corte, i regolamenti di
cui all’articolo 4 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e all’articolo 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, necessari per
riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte.
Il presidente della Corte dei conti formula le
proposte regolamentari, sentito il segretario
generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-istituzionale di cui agli articoli
4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, definendo
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
i conseguenti provvedimenti applicativi.
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente
della Corte dei conti, entro il 30 giugno di
ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione
sulle procedure in corso per l’attuazione
del comma 62 e sugli strumenti necessari
per garantire piena autonomia ed effettiva
indipendenza nello svolgimento delle
funzioni di organo ausiliario del Parlamento
in attuazione dell’articolo 100 della Costituzione.
64. A fini di razionalizzazione della spesa
pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento
del controllo svolto dalla Corte
dei conti, l’amministrazione che ritenga di
non ottemperare ai rilievi formulati dalla
Corte a conclusione di controlli su gestioni
di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
adotta, entro trenta giorni dalla ricezione
dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare
alle Presidenze delle Camere, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e alla
Presidenza della Corte dei conti.
65. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto
per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano
funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni,
enti pubblici, autorita’ amministrative
indipendenti o societa’ a prevalente
capitale pubblico».
66. All’articolo 1, comma 576, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno
2007»;
b) le parole: «nell’anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «nell’anno 2008».
67. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
con atto di indirizzo adottato, sentito
il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, entro il 31
gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna
il programma di analisi e valutazione della
spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo
1, comma 480, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
alle missioni e ai programmi in cui
si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati
nel comma 68. Il Governo riferisce
sullo stato e sulle risultanze del programma
in un allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria.
68. Entro il 15 giugno di ciascun anno,
ogni Ministro trasmette alle Camere, per l’esame
da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili
di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia
nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni
di rispettiva competenza e sul
grado di efficienza dell’azione amministrativa
svolta, con riferimento alle missioni e
ai programmi in cui si articola il bilancio
dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla
base di un’istruttoria svolta dai servizi per
il controllo interno, segnalano in particolare,
con riferimento all’anno precedente e al
primo quadrimestre dell’anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati
conseguiti dall’amministrazione nel
perseguimento delle priorita’ politiche individuate
dal Ministro, sia al grado di realizzazione
degli obiettivi di miglioramento, in relazione
alle risorse assegnate e secondo gli
indicatori stabiliti, in conformita’ con la documentazione
di bilancio, anche alla luce
delle attivita’ di controllo interno, nonche´ le
linee di intervento individuate e perseguite
al fine di migliorare l’efficienza, la produttivita’
e l’economicita’ delle strutture amministrative
e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi
ritenuti opportuni, con particolare riguardo
alla soppressione o all’accorpamento
delle strutture svolgenti funzioni coincidenti,
analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell’adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni
amministrative nonche´ della base normativa
in relazione alla nuova struttura del bilancio
per missioni e per programmi.
69. Il Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato, entro il mese di gennaio, indica
ai servizi di controllo interno le linee guida
per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di
cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi
ai fini della relazione trasmessa alle
Camere dal Ministro per l’attuazione del programma
di Governo ai sensi del medesimo
comma 68. Allo scopo di consolidare il processo
di ristrutturazione del bilancio dello
Stato per missioni e programmi e di accrescere
le complessive capacita’ di analisi conoscitiva
e valutativa, il Comitato tecnicoscientifico
per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato e i servizi per
il controllo interno cooperano con la Commissione
tecnica per la finanza pubblica,
con il Servizio studi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri nello svolgimento
del programma di analisi e valutazione
della spesa di cui al comma 67, per
le amministrazioni che partecipano a tale
programma.
70. La Corte dei conti, nell’elaborazione
della relazione annuale al Parlamento sul
rendiconto generale dello Stato, esprime le
valutazioni di sua competenza anche tenendo
conto dei temi di cui al comma 68, della
classificazione del bilancio dello Stato per
missioni e programmi e delle priorita’ indicate
dal Parlamento ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni.
71. In attuazione degli articoli 117, secondo
comma, lettera r), e 118, primo
comma, della Costituzione nonche´ degli indirizzi
approvati dal Parlamento in sede di approvazione
del Documento di programmazione
economico-finanziaria, anche ai fini
degli adempimenti di cui ai commi da 33 a
38 e da 634 a 642 dell’articolo 2 della presente
legge, il Governo promuove, in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, l’adozione
di intese ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per individuare metodi di reciproca
informazione volti a verificare l’esistenza di
duplicazioni e sovrapposizioni di attivita’ e
competenze tra le amministrazioni appartenenti
ai diversi livelli territoriali e per sviluppare
procedure di revisione sugli andamenti
della spesa pubblica per gli obiettivi di cui
al comma 68, nonche´ metodi per lo scambio
delle informazioni concernenti i flussi finanziari
e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai
lavori della Conferenza unificata un rappresentante
della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
72. All’articolo 13 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«4-bis. Il programma statistico nazionale
comprende un’apposita sezione concernente
le statistiche sulle pubbliche amministrazioni
e sulle societa’ pubbliche o controllate da
soggetti pubblici, nonche´ sui servizi pubblici.
Tale sezione e’ finalizzata alla raccolta e all’organizzazione
dei dati inerenti al numero,
natura giuridica, settore di attivita’, dotazione
di risorse umane e finanziarie e spesa dei
soggetti di cui al primo periodo, nonche´ ai
beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati,
anche alla luce della comparazione
tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.
Il programma statistico nazionale
comprende i dati utili per la rilevazione
del grado di soddisfazione e della qualita’
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento
a settori e servizi pubblici individuati
a rotazione».
73. Ai fini dell’attuazione del comma 4-
bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, introdotto dal
comma 72, l’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) emana una circolare sul coordinamento
dell’informazione statistica nelle pubbliche
amministrazioni e sulla definizione di
metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica
dell’informazione statistica e finanziaria,
anche con riferimento ai dati rilevanti
per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare
i metodi e gli strumenti di monitoraggio,
il Comitato di cui all’articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989
definisce, in collaborazione con il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), appositi standard
per il rispetto dei princı’pi di unicita’ del sistema
informativo, raccolta condivisa delle
informazioni e dei dati e accesso differenziato
in base alle competenze istituzionali
di ciascuna amministrazione. Per l’adeguamento
del sistema informativo dell’ISTAT
e il suo collegamento con altri sistemi informativi
si provvede a valere sulle maggiori risorse
assegnate all’articolo 36 della legge 24
aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C
allegata alla presente legge. All’articolo 10-
bis, comma 5, quinto periodo, del decretolegge
30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
74. All’articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ fatto obbligo a tutte le amministrazioni,
enti e organismi pubblici di fornire
tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo
i soggetti privati per le rilevazioni,
rientranti nel programma stesso, espressamente
indicate con delibera del Consiglio
dei ministri. Su proposta del presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di cui all’articolo
17, con delibera del Consiglio dei ministri
e’ annualmente definita, in relazione all’oggetto,
ampiezza, finalita’, destinatari e
tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia di dati la cui
mancata fornitura, per rilevanza, dimensione
o significativita’ ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell’obbligo di cui
al presente comma. I proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell’articolo
11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio
dell’ISTAT e sono destinati alla copertura
degli oneri per le rilevazioni previste
dal programma statistico nazionale».
75. La somma di 94.237.000 euro, versata
all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno
2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07
del 2007 emessa dal tribunale di Milano il
28 giugno 2007, e’ iscritta nell’anno medesimo
nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere
sul suddetto Fondo, la medesima somma
e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato
nell’anno 2008. La presente disposizione entra
in vigore dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
76. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:
«di provata competenza» sono sostituite dalle
seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione
universitaria».
77. All’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
e’ aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi
6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti
degli organismi di controllo interno e
dei nuclei di valutazione, nonche´ degli organismi
operanti per le finalita’ di cui all’articolo
1, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144».
78. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
79. L’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 36. – (Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e
non possono avvalersi delle forme contrattuali
di lavoro flessibile previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa se non per esigenze
stagionali o per periodi non superiori a tre
mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita’
relativamente alle autonomie territoriali. Il
provvedimento di assunzione deve contenere
l’indicazione del nominativo della persona
da sostituire.
2. In nessun caso e’ ammesso il rinnovo
del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore
con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali attraverso
l’assegnazione temporanea di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore
a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
non possono essere derogate dalla contrattazione
collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non puo’ comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilita’
e sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate
a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta
a dolo o colpa grave. Le amministrazioni
pubbliche che operano in violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo non possono
effettuare assunzioni ad alcun titolo per
il triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano agli uffici di cui all’articolo
14, comma 2, del presente decreto,
nonche´ agli uffici di cui all’articolo 90 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Sono altresı’ esclusi i
contratti relativi agli incarichi dirigenziali
ed alla preposizione ad organi di direzione,
consultivi e di controllo delle amministrazioni
pubbliche, ivi inclusi gli organismi
operanti per le finalita’ di cui all’articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l’attuazione di programmi e progetti
di tutela e valorizzazione delle aree marine
protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982,
n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco
nazionale dell’arcipelago della Maddalena,
di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e
gli enti cui e’ delegata la gestione ai sensi
dell’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni,
sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa
disposizione, ad assumere personale
con contratto di lavoro a tempo determinato,
della durata massima di due anni eventualmente
rinnovabili, nel contingente complessivo
stabilito con disposizione legislativa e
ripartito tra gli enti interessati con decreto
del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. In prima
applicazione, il predetto contingente e’ fissato
in centocinquanta unita’ di personale non dirigenziale
alla cui copertura si provvede
prioritariamente con trasformazione del rapporto
di lavoro degli operatori attualmente
utilizzati con contratti di lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di
stabilita’ interno e che comunque abbiano una
dotazione organica non superiore alle quindici
unita’ possono avvalersi di forme contrattuali
di lavoro flessibile, oltre che per le finalita’
di cui al comma 1, per la sostituzione di
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto
alla conservazione del posto, sempreche´
nel contratto di lavoro a termine sia indicato
il nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale,
in relazione al personale medico, con
esclusivo riferimento alle figure infungibili,
al personale infermieristico ed al personale
di supporto alle attivita’ infermieristiche, possono
avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalita’ di cui al
comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti
o cessati dal servizio limitatamente ai
casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili
esigenze correlate alla erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, compatibilmente
con i vincoli previsti in materia di contenimento
della spesa di personale dall’articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono
avvalersi di contratti di lavoro flessibile per
lo svolgimento di programmi o attivita’ i
cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione
europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Le universita’ e gli enti di ricerca
possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile
per lo svolgimento di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita’. Gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi
di contratti di lavoro flessibile per
lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati
con le modalita’ indicate nell’articolo
1, comma 565, lettera b), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione
dei lavoratori, con i quali si sono
stipulati i contratti di cui al presente comma,
per fini diversi determina responsabilita’ amministrativa
del dirigente e del responsabile
del progetto. La violazione delle presenti disposizioni
e’ causa di nullita’ del provvedimento».
80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di
cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo
1, comma 538, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e’ ridotto al 35 per
cento.
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione
amministrativa e di riallocazione
delle risorse umane avviati ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni
statali, ivi comprese quelle ad ordinamento
autonomo e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, provvedono, sulla base
delle specifiche esigenze, da valutare in
sede di contrattazione integrativa e finanziate
nell’ambito dei fondi unici di amministrazione,
all’attuazione delle tipologie di orario
di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali,
comprese le forme di lavoro a distanza,
al fine di contenere il ricorso a prestazioni
di lavoro straordinario.
82. In ogni caso, a decorrere dall’anno
2008, per le amministrazioni di cui al
comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario va contenuta entro il limite del
90 per cento delle risorse finanziarie allo
scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono
erogare compensi per lavoro straordinario
se non previa attivazione dei sistemi di
rilevazione automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e
82 si applicano anche, a decorrere dall’anno
2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile
e militare, alle Forze armate e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali
ed indilazionabili esigenze di servizio, non
fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili
per il lavoro straordinario o attraverso
una diversa articolazione dei servizi e del regime
orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate
nell’ambito delle risorse assegnate
agli appositi fondi per l’incentivazione del
personale, previsti dai provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali o di concertazione.
Ai predetti fini si provvede al maggiore
utilizzo e all’apposita finalizzazione
degli istituti retributivi gia’ stabiliti dalla contrattazione
decentrata per fronteggiare esigenze
che richiedono il prolungato impegno
nelle attivita’ istituzionali. Sono fatte salve
le risorse di cui al comma 134.
85. All’articolo 17 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7
non si applicano al personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale, per il
quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni
contrattuali in materia di orario di lavoro,
nel rispetto dei princı’pi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori».
86. Le assunzioni autorizzate per l’anno
2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’
ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere effettuate entro il 31
maggio 2008.
87. All’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-
bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali».
88. All’articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate
al processo di stabilizzazione previsto
dai commi da 513 a 543,» sono soppresse
e, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
«A valere sulle disponibilita’ del
fondo di cui al presente comma, il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e’ autorizzato
a procedere all’assunzione straordinaria
di complessive quindici unita’ di personale,
di cui tre dirigenti di seconda fascia».
89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse
alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla repressione delle frodi e delle violazioni
degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio
agroforestale, la Polizia di Stato,
l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia
di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria
ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga
alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno
2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009. Tali risorse possono essere destinate
anche al reclutamento del personale
proveniente dalle Forze armate. Al fine di
cui al presente comma e’ istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per
l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Alla ripartizione del
predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro
il 31 marzo 2008, secondo le modalita’
di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli
della pubblica amministrazione e’ comunque
subordinato all’espletamento di procedure selettive
di natura concorsuale o previste da
norme di legge e fatte salve le procedure di
stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ammettere
alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo
1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, anche il personale che consegua
i requisiti di anzianita’ di servizio ivi
previsti in virtu’ di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione
di cui all’articolo 1, comma 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche
il personale che consegua i requisiti di anzianita’
di servizio ivi previsti in virtu’ di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007.
91. Il limite massimo del quinquennio previsto
dal comma 519 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilita’ di accesso alle forme di stabilizzazione
di personale precario, costituisce principio
generale e produce effetti anche nella
stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle
forme disciplinate dalla medesima legge.
Conseguentemente la disposizione che prevede
il requisito dell’effettuazione di non
meno di centoventi giorni di servizio, richiesto
ai fini delle procedure di stabilizzazione,
si interpreta nel senso che tale requisito deve
sussistere nel predetto quinquiennio.
92. Le amministrazioni di cui al comma
90 continuano ad avvalersi del personale di
cui al medesimo comma nelle more delle
procedure di stabilizzazione.
93. Il personale dell’Arma dei carabinieri,
stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi
519 e 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ collocato in soprannumero rispetto
all’organico dei ruoli.
94. Fatte comunque salve le intese stipulate,
ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima della data di entrata in vigore della
presente legge, entro il 30 aprile 2008, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni per gli anni 2008,
2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione
del seguente personale non dirigenziale,
tenuto conto dei differenti tempi
di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato,
ai sensi dei commi 90 e 92, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) gia’ utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere
alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia’ espletato
attivita’ lavorativa per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la
stessa amministrazione, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 529
e 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. E’ comunque escluso dalle procedure
di stabilizzazione di cui alla presente lettera
il personale di diretta collaborazione degli
organi politici presso le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche´ il personale
a contratto che svolge compiti di insegnamento
e di ricerca nelle universita’ e negli
enti di ricerca.
95. Anche per le finalita’ indicate dal
comma 94, le amministrazioni pubbliche di
cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari
e di bilancio previsti dalla legislazione
vigente, possono continuare ad avvalersi
del personale assunto con contratto a
tempo determinato sulla base delle procedure
selettive previste dall’articolo 1, commi 529
e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
96. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 418, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, da adottare inderogabilmente entro
il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie
contrattuali di lavoro flessibile diverse
da quelle di cui al comma 94, ed ai fini
dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo
comma 94, vengono disciplinati i requisiti
professionali, la durata minima delle
esperienze professionali maturate presso la
stessa pubblica amministrazione, non inferiori
ai tre anni, anche non continuativi, alla
data di entrata in vigore della presente legge,
nonche´ le modalita’ di valutazione da applicare
in sede di procedure selettive, al cui positivo
esito viene garantita l’assimilazione ai
soggetti di cui al comma 94, lettera b).
97. Per le finalita’ di cui ai commi da 90 a
96, il Fondo di cui all’articolo 1, comma
417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ incrementato della somma di 20 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008.
98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia di cui al comma 89, le
amministrazioni interessate provvedono,
prioritariamente, mediante l’assunzione dei
volontari delle Forze armate utilmente collocati
nelle rispettive graduatorie dei concorsi
banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, che abbiano ultimato
la ferma e, per i rimanenti posti, mediante
concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale,
di cui alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
In deroga a quanto previsto dall’articolo
16, comma 4, della legge n. 226 del
2004, i vincitori dei concorsi sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia di cui al comma 89.
99. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), per
sopperire alle carenze di organico e per far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle
esigenze connesse alla protezione civile,
fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi
del personale in servizio, con contratto
a tempo determinato o con contratti di collaborazione,
alla data del 28 settembre 2007,
nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata nell’anno 2007 per lo stesso
personale della predetta Agenzia. I relativi
oneri continuano a far carico sul bilancio
della stessa Agenzia.
100. I contratti di formazione e lavoro di
cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro
il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31
dicembre 2008.
101. Per il personale assunto con contratto
di lavoro a tempo parziale la trasformazione
del rapporto a tempo pieno puo’ avvenire nel
rispetto delle modalita’ e dei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
In caso di assunzione di personale a
tempo pieno e’ data precedenza alla trasformazione
del rapporto di lavoro per i dipendenti
assunti a tempo parziale che ne abbiano
fatto richiesta.
102. Per l’anno 2010, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo svolgimento delle procedure di
mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente.
103. Le assunzioni di cui al comma 102
sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo
1, comma 536, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
104. Per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza, per
l’anno 2010 le amministrazioni di cui al
comma 102 possono altresı’ procedere ad ulteriori
assunzioni nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad
una spesa annua lorda pari a 75 milioni di
euro a regime. A tal fine e’ istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, un apposito fondo con
uno stanziamento pari a 25 milioni di euro
per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni
ad assumere sono concesse secondo le
modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-
ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
105. All’articolo 1, comma 103, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le parole: «A decorrere dal–
203 –
l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall’anno 2011».
106. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi
di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato
nelle pubbliche amministrazioni
possono prevedere una riserva di posti non
superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso per il personale non dirigenziale
che abbia maturato almeno tre anni di esperienze
di lavoro subordinato a tempo determinato
presso pubbliche amministrazioni in
virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28 settembre 2007, nonche´ il riconoscimento,
in termini di punteggio, del servizio
prestato presso le pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio antecedente al 28
settembre 2007, in virtu’ di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati
anteriormente a tale data.
107. Al fine di incrementare la fruizione
degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso
l’estensione degli orari di apertura, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’
autorizzato a bandire concorsi e procedere
all’assunzione straordinaria di 400 assistenti
alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione
e servizi al pubblico, calcografi,
di posizione economica B3, in deroga alle
vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-
amministrative preposte alla tutela del
paesaggio e dei beni architettonici, archeologici,
storico-artistici, archivistici e librari, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’
autorizzato a bandire concorsi e procedere
all’assunzione straordinaria di complessive
100 unita’ di personale di posizione economica
C1, scelte tra architetti, archeologi, storici
dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi,
in deroga alle vigenti disposizioni
limitative delle assunzioni.
109. La definizione della pianta organica
del Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto
delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108
nei limiti della dotazione organica risultante
dalla riorganizzazione operata ai sensi del
medesimo comma 404 dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006.
110. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi da 107 a 109, pari a euro
14.621.242 annui, si provvede, a decorrere
dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 1142, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo
comma.
111. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e’ autorizzato a utilizzare
le disponibilita’ del Fondo per le crisi
di mercato, di cui all’articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel limite della somma di 2 milioni
di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare
gestione delle aree naturali protette attraverso
l’impiego del personale di cui alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante
nelle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo
1, commi da 247 a 251, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. La predetta
somma di 2 milioni di euro e’ versata, nell’anno
2008, all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
per le finalita’ di cui al presente comma. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
112. Per l’anno 2008, il personale appartenente
a Poste italiane Spa, gia’ dipendente
dall’Amministrazione autonoma delle poste
e delle telecomunicazioni, ed il personale
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Spa, gia’ dipendente dall’Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, il cui comando presso
uffici delle pubbliche amministrazioni e’ stato
gia’ prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 1, comma 534,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo
1, comma 6-quater, del decretolegge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, puo’ essere inquadrato, nei ruoli
delle amministrazioni presso cui presta servizio
in posizione di comando o presso le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ai sensi
degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto,
nei limiti dei posti di organico. I relativi
provvedimenti di comando sono prorogati
fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento, e comunque non oltre il 31
dicembre 2008.
113. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche´ le Agenzie regionali
per l’ambiente (ARPA), fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita’
interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione
del personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo
1, comma 519, della medesima legge
n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare ai sensi dell’articolo 118, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
presso gli stessi funzionalmente utilizzato
per supportare l’attuazione del Progetto operativo
«Ambiente» e del Progetto operativo
«Difesa del suolo», nell’ambito del Programma
operativo nazionale di assistenza
tecnica e azioni di sistema (PON ATAS)
per il Quadro comunitario di sostegno
2000-2006.
114. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da emanare entro il 30 giugno
2008, si provvede a disciplinare l’utilizzazione
di personale delle categorie di cui all’articolo
168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, il quale, sulla base di
motivate esigenze manifestate da parte di
amministrazioni pubbliche, puo’ essere inviato
in missione temporanea presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari con
oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa
amministrazione proponente, per l’espletamento
di compiti che richiedono particolare
competenza tecnica e che non possono essere
svolti dal personale inviato all’estero ai sensi
del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni,
e di altre specifiche discipline di
settore concernenti il Ministero degli affari
esteri.
115. All’articolo 1, comma 565, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole:
«puo’ essere valutata» sono sostituite
dalle seguenti: «e’ verificata»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle procedure di reclutamento
della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione
della presente legge, il servizio prestato nelle
forme previste dalla lettera a) del presente
comma presso l’azienda che bandisce il concorso
e’ valutato ai sensi degli articoli 27, 35,
39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483».
116. Ai fini del concorso al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica,
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’,
secondo le modalita’ di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 70 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente,
ove l’indice di equilibrio economicofinanziario
risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 35 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente,
ove l’indice di equilibrio economicofinanziario
risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell’anno precedente,
ove l’indice di equilibrio economicofinanziario
risulti superiore a 45.
117. L’indice di equilibrio economico-finanziario
indicato al comma 116 e’ determinato
secondo le modalita’ ed i criteri di cui
al decreto del Ministro delle attivita’ produttive
8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.
118. Per le assunzioni di personale a
tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento
alle modalita’ individuate nel comma
116, lettera a).
119. Al fine di fronteggiare le carenze di
personale educativo all’interno degli istituti
penitenziari, il Ministero della giustizia e’
autorizzato all’immissione in servizio fino
ad un massimo di 22 unita’ di personale risultato
idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici di educatore professionale
di posizione economica C1, a tempo determinato,
da destinare all’area penitenziaria della
regione Piemonte. A tal fine, e’ autorizzata la
spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal
2008, a favore del Ministero della giustizia
che provvede all’immissione di detto personale
nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione
penitenziaria e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche
del personale in servizio risultato vincitore
ovvero idoneo nel concorso richiamato.
120. All’articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe
ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando
i vincoli fissati dal patto di stabilita’
per l’esercizio in corso, devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori
condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di
stabilita’ nell’ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della
spesa per il personale in servizio non sia superiore
al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti
in servizio e popolazione residente non superi
quello determinato per gli enti in condizioni
di dissesto».
121. All’articolo 1, comma 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe
ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che il volume complessivo della
spesa per il personale in servizio non sia superiore
al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, ridotto del 15
per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti
in servizio e popolazione residente non superi
quello determinato per gli enti in condizioni
di dissesto, ridotto del 20 per cento».
122. All’ultimo periodo del comma 94
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite
assegnate» sono inserite le seguenti: «sono
ubicate esclusivamente nello stesso ambito
provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso
e».
123. Le disposizioni relative al diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese agli orfani o, in alternativa, al
coniuge superstite di coloro che siano morti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermita’
che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro.
124. Al fine di rispondere alle esigenze di
garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici
in situazioni di esubero e la funzionalita’
degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie,
incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e
degli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica
ed il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato possono autorizzare, per il biennio
2008-2009, in base alla verifica della
compatibilita’ e coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica delle richieste di autorizzazione
a nuove assunzioni presentate dalle
amministrazioni, corredate dai documenti di
programmazione dei fabbisogni, la stipulazione
di accordi di mobilita’, anche intercompartimentale,
intesi alla ricollocazione del
personale presso uffici che presentino consistenti
vacanze di organico.
125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono
modalita’ e criteri dei trasferimenti,
nonche´ eventuali percorsi di formazione, da
attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, nel rispetto
delle vigenti normative, anche contrattuali.
126. Per le medesime finalita’ e con i medesimi
strumenti di cui al comma 124, possono
essere disposti trasferimenti anche temporanei
di contingenti di marescialli dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica in situazioni
di esubero, da ricollocare, previa selezione
in relazione alle effettive esigenze,
prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento
del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono
definiti gli aspetti relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale interessato,
nonche´ i profili finanziari, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.
127. Per le medesime finalita’ e con i medesimi
strumenti di cui al comma 124, puo’
essere disposta la mobilita’, anche temporanea,
del personale docente dichiarato permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento.
A tali fini detto personale e’ iscritto
in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle
more della definizione del contratto collettivo
nazionale quadro per la equiparazione
dei profili professionali, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definiti, in via provvisoria,
i criteri di raccordo ed armonizzazione
con la disciplina contrattuale ai fini dell’inquadramento
in profili professionali amministrativi,
nonche´, con le modalita’ di cui al
comma 125, gli appositi percorsi formativi
finalizzati alla riconversione professionale
del personale interessato. Con gli strumenti
di cui al comma 124 vengono disciplinati
gli aspetti relativi al trattamento giuridico
ed economico del personale interessato, nonche’
i profili finanziari, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica.
128. Per sopperire alle gravi carenze di
personale degli uffici giudiziari, il Ministero
della giustizia e’ autorizzato a coprire, per gli
anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante
il ricorso alle procedure di mobilita’,
anche intercompartimentale, di personale appartenente
ad amministrazioni sottoposte ad
una disciplina limitativa delle assunzioni.
Le procedure di mobilita’ sono attivate, ove
possibile, a seguito degli accordi di cui al
comma 124. La sottoscrizione dell’accordo
costituisce espressione del consenso al trasferimento
del proprio personale ai sensi del secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Parimenti
lo stesso Ministero e’ autorizzato a coprire
temporaneamente i posti vacanti negli uffici
giudiziari mediante l’utilizzazione in posizione
di comando di personale di altre pubbliche
amministrazioni, anche di diverso
comparto, secondo le vigenti disposizioni
contrattuali.
129. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e’ istituita la banca dati informatica
finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta
di mobilita’, prevista dall’articolo 9 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80.
130. La banca dati di cui al comma 129
costituisce base dati di interesse nazionale
ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
131. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e al fine di dare completa attuazione
alle intese ed accordi intervenuti fra Governo
e organizzazioni sindacali in materia di pubblico
impiego, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del
bilancio statale sono incrementate per l’anno
2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni
di euro immediatamente disponibili per
il personale del comparto Scuola ai fini del
completo riconoscimento dei benefı’ci stipendiali
previsti dall’articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e a decorrere dall’anno
2009 di 220 milioni di euro.
132. In aggiunta a quanto previsto al
comma 131, per il personale docente del
comparto Scuola, in attuazione dell’Accordo
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni
sindacali il 6 aprile 2007 e’ stanziata,
a decorrere dall’anno 2008, la somma di
210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione
e lo sviluppo professionale della
carriera docente.
133. Per le finalita’ indicate al comma 131,
le risorse previste dall’articolo 1, comma
549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico
per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l’anno 2008 di 338 milioni di
euro e a decorrere dall’anno 2009 di 105 milioni
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 181 milioni di euro e di
80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal
comma 133 sono stanziati, a decorrere dall’anno
2008, 200 milioni di euro da destinare
al personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche
funzioni svolte per la tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, anche con riferimento
alle attivita’ di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare
anche per interventi in materia di buoni
pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie
del lavoro straordinario, mediante l’attivazione
delle apposite procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a quanto previsto dal
comma 133, al fine di migliorare l’operativita’
e la funzionalita’ del soccorso pubblico,
sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008,
6,5 milioni di euro da destinare al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto per
il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo
e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati,
per l’anno 2008, 10 milioni di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 131, per
le regioni e gli enti locali sottoposti al patto
di stabilita’ interno i corrispondenti maggiori
oneri di personale sono esclusi, per l’anno
2008, dal computo delle spese rilevanti ai
fini del rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita’.
138. In sede di rinnovo contrattuale del
biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione
del ruolo e della funzione dei segretari
comunali e provinciali e alla razionalizzazione
della struttura retributiva della categoria
attraverso strumenti che assicurino la
rigorosa attuazione del principio dell’omnicomprensivita’
della retribuzione, con particolare
riguardo alla contrattazione integrativa e
agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini,
nell’ambito del fondo di mobilita’ di cui all’articolo
20 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, una quota di 5 milioni
di euro e’ altresı’ destinata, a decorrere dall’anno
2008, con finalita’ perequative e solidaristiche,
agli enti non sottoposti al patto
di stabilita’ interno. Per gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita’ interno sono definite,
in sede contrattuale, puntuali misure
volte ad assicurare il raggiungimento degli
obiettivi indicati dal presente comma anche
con il concorso delle risorse derivanti dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive
alla copertura degli oneri del rinnovo
contrattuale e fermo restando il rispetto del
patto di stabilita’ interno.
139. In relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 131, il
concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria e’ incrementato, in via aggiuntiva,
di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche non
statali diverse da quelle indicate ai commi
137 e 139, in deroga all’articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ed in relazione a quanto previsto
dalle intese ed accordi di cui al comma
131, i corrispondenti maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2006-2007
sono posti a carico del bilancio dello Stato,
per un importo complessivo di 272 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di
euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente,
205 milioni di euro e 39 milioni di
euro per le universita’, ricompresi nel fondo
di cui all’articolo 2, comma 428.
141. Le somme indicate ai commi 131,
132, 133, 134, 135 e 140 comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
142. Al fine di contenere la dinamica dei
redditi da lavoro dipendente nei limiti delle
compatibilita’ finanziarie fissate per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica,
in sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
di quantificazione delle risorse contrattuali,
i comitati di settore si attengono, quale limite
massimo di crescita retributiva complessiva,
ai criteri e parametri, anche metodologici,
previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 131. A
tal fine, i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia
e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 240 milioni di euro
per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009.
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse
per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico
sono determinate complessivamente in 117
milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78
milioni di euro e 116 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
145. Le somme di cui ai commi 143 e
144, comprensive degli oneri contributivi e
dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
146. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali per il biennio
2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per il personale delle universita’, incluso
quello di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i maggiori oneri di cui al presente
comma sono inclusi nel fondo di cui all’articolo
2, comma 428. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri,
anche metodologici, di determinazione
degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma
131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero
dell’economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
147. In sede di rinnovo contrattuale del
personale della scuola relativo al biennio
economico 2008-2009 viene esaminata anche
la posizione giuridico-economica del personale
ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito
dagli enti locali allo Stato in attuazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
148. Per fare fronte alla notevole complessita’
dei compiti del personale dell’Amministrazione
civile dell’interno derivanti, in via
prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione
e di immigrazione, il Fondo unico
di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dei servizi istituzionali
e’ incrementato di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.
149. E ‘ stanziata, a decorrere dall’anno
2008, l’ulteriore somma di 9 milioni di
euro per il contratto della carriera prefettizia
relativo al biennio 2008-2009 a integrazione
di quanto previsto dalla presente legge.
150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e
149 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2008 e del
triennio 2008-2010, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione e’
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge
ivi comprese le variazioni di cui al periodo
successivo. Le dotazioni di parte corrente relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare
per un importo pari a euro 190 milioni
per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni
per l’anno 2010.
152. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall’articolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
153. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
154. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
155. A valere sulle autorizzazioni di spesa
in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 154, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell’anno
2008, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilita’ indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia’ assunti nei precedenti esercizi
a valere sulle autorizzazioni medesime.
156. In applicazione dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
157. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e’ ridotta di 487.309.000 euro
per l’anno 2008, di 556 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010.
158. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e’ ridotta di 150 milioni
di euro per l’anno 2008.
159. All’onere derivante dall’articolo 2,
comma 550, limitatamente a 15 milioni di
euro per l’anno 2008 e a decorrere dall’anno
2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita’
del fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all’articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, come rideterminato dalla Tabella D
allegata alla presente legge.
160. L’assegnazione in favore del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro,
di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, e’ incrementata
di 2 milioni di euro per l’anno
2008.
161. La copertura della presente legge per
le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni
di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale
di parte corrente e’ assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
162. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della
finanza pubblica per gli enti territoriali.
163. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e delle relative norme
d’attuazione.
164. La presente legge entra in vigore il 1º
gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni
di cui al comma 13 dell’articolo 2 e
al comma 36 del presente articolo, che entrano
in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge.