Il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali, la fase diretta a pronunciare l’esclusione delle domande di partecipazione per carenza dei requisiti non costituisce un procedimento autonomo ma una semplice fase subprocedimentale, vale anche nel caso di domande inviate per mezzo della posta elettronica.
Salvi i casi in cui il tempo a disposizione è ristrettissimo (come, ad es., nelle aste elettroniche) il tempestivo inoltro via email di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale costituisce onere e rischio dell’istante tutte le volte in cui l’arco di tempo assegnato è molto ampio: eventuali intasamenti del server della P.A. in prossimità dello scadere del termine, infatti, costituiscono in tali ipotesi un’evenienza tutt’altro che imprevedibile.
In un procedura concorsuale, l’invio di un’autodichiarazione per mezzo di una normale e-mail è giuridicamente del tutto irrilevante in quanto il messaggio di posta elettronica deve essere sottoscritto quanto meno con firma digitale di primo livello: solo così la e-mail puà assurgere a dignità di autodichiarazione con provenienza certa ed inequivoca.
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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sez. III-quater
Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 1229
(Presidente Di Giuseppe, estensore Realfonzo)
[…]
FATTO
La società ricorrente che esercita attività di organizzazione di manifestazioni celebrative, scientifiche, culturali, riferisce che:
— con la registrazione presso il sito E.C.M. Educazione Continua in Medicina della sua utenza, aveva ottenuto la possibilità di inviare le domande di accreditamento degli eventi formativi entro il termine ultimo del 31/12/03 per inviare le dichiarazioni;
— tale termine in considerazione dei blocchi tecnici del sito ministeriale venne differito di un mese al 31/01/04;
— la ricorrente avrebbe inviato al sito dellEducazione Continua in Medicina del Ministero Salute (sito ecm@sanita.it) le dichiarazioni dei 4 eventi di cui allepigrafe e precisamente: il 31/01/04 h. 14.32 per levento Giornata Infermieristica del VI Congresso Oncologico Nord Ovest; – il 31/01/04 h. 14.28 per levento VI° Congresso Gruppo Oncologico Nord Ovest; – il 30/01/04 h. 13.08 per levento VII° Congresso Nazionale CIPOMO; – il 30/01/04 h. 12.44 per levento Dipendenza e Cronicità caratteristiche della malattia ed esiti di percorsi terapeutici;
— lo stesso giorno 31/01/04 alle ore 14.41 lAmministratore della Publiedit aveva comunicato che il sito del Ministero Salute sarebbe stato bloccato ed inaccessibile per tutto il 31/01/04 per cui avrebbe contestualmente inviato la documentazione a mezzo e-mail ordinaria.
In seguito alla notifica della sospensione dei 4 eventi (che è oggetto della presente impugnativa) lAmm.re della Publiedit inviava ulteriore fax al Ministero della Salute, in cui segnalava di aver comunicato immediatamente il malfunzionamento del sito ministeriale ed a riprova allegava nuovamente tutta la documentazione.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di gravame relativi alla violazione dellart.7 della L. n.241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.
LAmministrazione non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica, udito il patrocinatore della ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare lavviso dellinizio del procedimento amministrativo, onde consentire allinteressato di proporre fatti e argomenti nonché mezzi di prova di cui lAutorità deve tener conto.
La Publiedit avrebbe regolarmente inviato al sito internet dellE.C.M. del Ministero Salute le dichiarazioni con gli allegati richiesti entro il 31/01/04 ed i problemi tecnici del sito sarebbero dovuti ricadere nella responsabilità dellAmministrazione, come dimostra il fatto che la stessa Commissione Nazionale per la Formazione Continua era già stata costretta a procrastinare di un mese la scadenza del termine per linvio delle dichiarazioni.
Per di più la Publiedit si era più volte attivata per far rilevare il già lamentato blocco del sito internet ministeriale e comunque sarebbe riuscita ad inviare la documentazione al Ministero entro il 31/01/04, sia pure solo via e-mail (e non sul sito Internet a tal fine specificamente dedicato).
L’assunto è infondato.
In linea generale infatti le norme di cui agli art. 7 e ss. l. 7 agosto 1990 n. 241, relative alla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento, non si applicano alle procedure concorsuali, che sono procedimenti iniziati su istanza di parte rispetto ai quali la fase diretta a pronunciare l’esclusione per carenza dei requisiti prescritti dalla legge non costituisce un procedimento autonomo, ma una semplice fase subprocedimentale (cfr. Consiglio Stato, sez. II, 13 dicembre 1995, n. 2592; T.A.R. Sardegna, 25 febbraio 2002, n. 214; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 21 febbraio 2003, n. 790).
Nello specifico della vicenda in esame, che tra l’altro è avvenuta in un tempo antecedente al Codice dellAmministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2007 n.82, si osserva poi che il tempestivo e corretto inoltro di una domanda di partecipazione ad una procedura di tipo concorsuale costituisce sempre uno specifico onere, e rischio, della parte interessata. Infatti fatti salvi i casi (come ad esempio nelle aste elettroniche nelle quali la raccolta delle offerte avviene in un ristrettissimo arco di tempo: cfr. Commissione Europea Documenti SEC/959), quando larco di tempo assegnato è molto ampio (qui andava dal 20.11. 2003 al 31.1.2004) eventuali intasamenti del server della P.A. costituiscono unevenienza tuttaltro che imprevedibile. E ciò a maggior ragione quando come qui – i precedenti blocchi del sistema informatico avevano indotto lamministrazione a prorogare di ben un mese il termine originario di scadenza – facevano ritenere possibile linsorgere di eventuali ulteriori difficoltà di ricezione.
Se ogni partecipante poteva spedire per via elettronica al sito dedicato la propria documentazione in un arco di tempo di ben settanta giorni, linvio, all’ultimo momento del giorno utile del plico elettronico costituiva una modalità alquanto rischiosa per un aspirante diligente. E soprattutto quando si ha ragione di ritenere che possano sorgere eventuali difficoltà di ricezione, dei quali però nel caso in esame in realtà non vi è né alcuna prova né alcun indizio.
Al riguardo, ma sotto altro profilo, è particolarmente rilevante che la parte ricorrente non abbia fornito alcuna reale dimostrazione né di aver realmente inviato i documenti (es. messaggi di errore o stampe di impossibilità di accedere al sito); né che la mancata ricezione da parte del Ministero sia realmente dipeso da un blocco del sito istituzionale e non, ad esempio, da una disfunzione del computer della stessa ricorrente, ovvero da una disfunzione del browser da questa utilizzato; ovvero ancora da anomalie generali di funzionamento della rete. In tale direzione la giurisprudenza ha sempre sottolineato il principio che è onere dei partecipanti premunirsi contro ogni eventuale rischio predisponendo ogni utile accorgimento idoneo a fornire la prova della presentazione della domanda e che tale prova non può essere surrogata da dichiarazioni fatte in sede giudiziaria (arg. ex Consiglio Stato, sez. VI, 31 maggio 1999, n. 699).
In conclusione il motivo è dunque complessivamente infondato.
2. Per le identiche ragioni di cui sopra deve respingersi anche il secondo motivo con cui si lamenta il vizio di eccesso di potere per difetto di procedura ed erronea valutazione dei presupposti.
E infatti del tutto infondato ed inconferente, come visto, lassunto con cui si lamenta che lAmministrazione avrebbe dovuto svolgere una congrua ed adeguata istruttoria per evidenziare le sue responsabilità per il mancato funzionamento del suo sito e che la Publiedit aveva comunque tentato di ottemperare ed aveva tempestivamente avvisato lAmministrazione destinataria delle disfunzioni del sito istituzionale.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente non è dimostrato né che la ricorrente avesse realmente tentato di effettuare linvio e neppure che lAmministrazione non avesse mantenuto in condizioni di efficienza il proprio sito.
Inoltre gli invii della documentazione per normale e-mail erano comunque giuridicamente del tutto irrilevanti perché:
– quando un avviso pubblico prevede un determinato percorso procedimentale linteressato non può arbitrariamente discostarsene;
– nel caso linvio concerneva unautodichiarazione per cui, a prescindere dalla sua irritualità, non potevano essere sostituiti da una normale e-mail che avrebbe dovuto essere firmata con la firma digitale di primo livello (della quale peraltro allepoca mancava ununivoca definizione tecnico-giuridica); solo così la e-mail poteva assurgere a dignità di autodichiarazione con provenienza certa ed inequivoca. Ed è per questo che – secondo modalità operative ordinarie nel settore elettronico – in sostituzione di tale elemento, il Ministero aveva previsto la speciale registrazione diretta a fornire alla ricorrente la speciale abilitazione informatica (costituita dallattribuzione di una c.d. userid, di un codice e di una password di accesso) che le avrebbe consentito il deposito della documentazione in solo formato elettronico sullo speciale server ecm@sanità.it.
Il motivo va dunque respinto.
3. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono, in relazione alla novità assoluta della questione, sufficienti motivi per disporre lintegrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez.III^-quater:
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007.