E’ stato approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cosiddetto “milleproroghe“).
Qui è possibile confrontare il testo originario del decreto legge con il testo definitivo risultante dalle modifiche parlamentari.
Il capo I in particolare, reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.
Una seconda parte del provvedimento contiene disposizioni di carattere finanziario che intervengono nei settori dei tributi, della borsa, dell’accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell’inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d’Italia.
Altri articoli concernono il trattamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto e norme relative alla violazione dell’obbligo delle comunicazioni nei confronti dell’ISTAT.
La terza parte prevede incentivi e contributi a favore di di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare, si dispongono alcuni finanziamenti.
Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali e per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.
Vi sono norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali.
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Disegno di legge n. 2013 AS (già n. 3324 AC)
approvato definitivamente il 27 febbraio 2008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248
All’articolo 1, al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, missione “Difesa e sicurezza del territorio“,» e le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo».
All’articolo 2:
al comma 2, le parole: «“Sino all’anno 2012“» sono sostituite dalle seguenti: «“Sino all’anno 2016“»;
al comma 3, le parole: «“fino all’anno 2012“» sono sostituite dalle seguenti: «“fino all’anno 2015“»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: “10 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “11 anni“.
3-ter. Dall’attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le unità produttive e industriali di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall’Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell’ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: “2010“ è sostituita dalla seguente: “2015“;
b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: “2010“ è sostituita dalla seguente: “2015“;
c) all’articolo 53, comma 2, la parola: “2008“ è sostituita dalla seguente: “2012“;
d) alla nota [5] dell’allegata Tabella 1, la parola: “2011“ è sostituita dalla seguente: “2015“».
All’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».
All’articolo 5:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: “entro il 28 febbraio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2008“»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell’Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell’allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter. Al comma 1 dell’articolo 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso“.
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: “è determinato“ sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,“ e dopo le parole: “e le attività culturali,“ sono inserite le seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2008“»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di diritto d’autore».
All’articolo 6:
al comma 1, le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma sono soppresse;
il comma 2 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall’articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo».
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. – (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). – 1. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Per gli anni 2004-2007“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2009“ e le parole: “, nel limite massimo di 350 unità“ sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: “e per la durata di 48 mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo“.
2. Al comma 8 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “e 2007,“ sono inserite le seguenti: “nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,“;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo“.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6-ter. – (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). – 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 6-quater. – (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). – 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l’anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
All’articolo 7:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 30 settembre 2008“»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. All’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze“»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».
Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). – 1. L’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
“Art. 1. – 1. L’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d’età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L’assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio“.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
All’articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all’attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all’anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all’importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all’articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato“;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell’azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell’azienda per l’effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127»;
al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».
Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). – 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.
Art. 8-ter. – (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario). – 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l’esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di agevolare l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell’articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma».
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). – 1. Il comma 356 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
“356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare“ e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare“, con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’amministrazione dell’Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell’Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010“».
Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). – 1. Il comma 464 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
“464. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all’attività dell’ente morale ‘SOS – Il Telefono Azzurro ONLUS’“».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008»;
al comma 2, le parole: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l’università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell’università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica“»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».
All’articolo 13, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».
Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università). – 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All’articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,» e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».
Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Dirigenti dell’amministrazione giudiziaria). – 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
All’articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: “al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono soppresse».
Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. – (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche). – 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16-ter. – (Misure in materia di incarichi giudiziari). – 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all’osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150».
All’articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre 2008“».
Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). – 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall’articolo 5 del presente decreto“;
b) all’articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. L’accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l’indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore“.
2. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.
Art. 18-ter. – (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina). – 1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l’organizzazione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell’ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina».
Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. – (Differimento di termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice). – 1. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall’articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 19-ter. – (Modifica del comma 2 dell’articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). – 1. Il comma 2 dell’articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
“2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell’articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un’unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da un soggetto abilitato“».
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. – (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). – 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è possibile l’applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.
4. Con l’entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».
All’articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».
Dopo l’articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. – (Diritti aeroportuali). – 1. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Art. 21-ter. – (Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell’Ente nazionale dell’aviazione civile). – 1. All’articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e al personale ispettivo dell’Ente nazionale dell’aviazione civile“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 21-quater. – (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All’articolo 3-bis del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nelle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate“.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell’area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis».
Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. – (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). – 1. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “Fino alla data del 1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),“.
Art. 22-ter. – (Interventi in materia di disagio abitativo). – 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all’esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall’articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefìci fiscali di cui all’articolo 2 della stessa legge.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l’anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 11,34 milioni di euro relativo all’anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell’anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell’anno 2009.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-quater. – (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali). – 1. Il comma 489 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
“489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all’investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati“.
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 22-quinquies. – (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari). – 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies. – (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro). – 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l’attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un’apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l’anno 2008 e ad euro 750.000 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 22-septies. – (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto). – 1. Il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008».
L’articolo 23 è soppresso.
All’articolo 24:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l’anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l’anno 2008 e a euro 1.000.000 per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il comma 44 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l’inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d’opera a decorrere dall’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d’opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008».
Dopo l’articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. – (Proroga dell’efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). – 1. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.
Art. 24-ter. – (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). – 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall’articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
Art. 24-quater. – (Proroga dell’efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). – 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.
Art. 24-quinquies. – (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici). – 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Art. 24-sexies. – (Equiparazione di titoli ai fini dell’accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi). – 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L’articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
“Art. 29. – (Vigilanza del Ministro della salute). – 1. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi“».
All’articolo 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all’estensione, in applicazione dell’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. – (Proroga dei termini per l’adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). – 1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».
All’articolo 26:
al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 2, le parole: «All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall’articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: “colturali“ è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario“»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell’impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d’intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2009“.
7-ter. Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».
Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. – (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). – 1. All’articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “novanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “sette mesi“.
2. All’articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “30 novembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2008“;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007“.
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».
L’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). – 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
All’articolo 28:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall’Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l’attuazione dell’articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa trasferisce all’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l’importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell’ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell’attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l’attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero dei trasporti».
Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. – (Differimento del termine per l’alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). – 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».
All’articolo 29:
al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria “euro 3“, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0“, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole da: “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d’imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall’autorizzazione di cui al comma 279“;
b) al comma 283, dopo le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze,“ sono inserite le seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2008,“.
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell’anno 2008 in relazione all’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l’anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l’anno 2009, di 90,5 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l’anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l’anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede:
a) per l’anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l’anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l’anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’articolo 36, comma 2-bis»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di credito d’imposta e incentivi alla rottamazione».
Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. – (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici). – 1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008“.
Art. 29-ter. – (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi). – 1. All’articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria“.
Art. 29-quater. – (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all’articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
All’articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».
L’articolo 31 è soppresso.
Dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. – (Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). – 1. All’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all’esecuzione degli interventi proposti finalizzati all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell’ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l’attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall’ultimazione degli interventi, all’autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all’efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell’emanazione del provvedimento medesimo“;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
“1-quater. In mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all’esercizio dell’impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. L’autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un’autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all’autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007“».
All’articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter. All’articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008“.
1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l’anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell’emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l’impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992».
Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). – 1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
All’articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «“fino al 31 dicembre 2008“» sono sostituite dalle seguenti: «“fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,“».
Dopo l’articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. – (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). – 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 34-ter. – (Utilizzo del fondo di cui all’articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). – 1. Ai fini dell’integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell’articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008».
All’articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l’accesso agli stessi».
Dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis. – (Modifica all’articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. All’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Dopo il 1º aprile 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “A partire dal 30 settembre 2008“».
All’articolo 36:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili“;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: “il fidejussore“ sono sostituite dalle seguenti: “l’eventuale fidejussore“.
2-ter. All’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115“;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione“.
2-quater. All’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza»;
i commi 3 e 4 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al comma 148 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “1º aprile 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2009“.
4-ter. La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
4-quater. All’articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: “in due rate“ fino a: “30 settembre 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008“.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º ottobre 2010.
4-septies. Nei confronti della società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. – (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). – 1. All’articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008“ e le parole: “30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento“.
2. Al comma 1011 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “30 giugno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008“;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo“».
All’articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 36, comma 2-bis».
Dopo l’articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. – (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. Al comma 217 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Limitatamente all’anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008“.
2. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: “lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f),“ sono inserite le seguenti: “punto XI,“ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002“;
b) il comma 548 è abrogato.
Art. 37-ter. – (Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). – 1. All’articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: “terza“ è sostituita dalla seguente: “quarta“».
All’articolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2008 e a 12 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede:
a) per l’anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall’articolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per l’anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38-bis».
Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. – (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative“.
2. Al primo periodo del comma 37 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “utilizza“ è sostituita dalla seguente: “possiede“;
b) le parole: “primo periodo,“ sono soppresse».
All’articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine annuale di cui all’articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all’adempimento degli obblighi introdotti dall’articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’anno 2008 è prorogato di sei mesi.
2-ter. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini della verifica annuale dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l’Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell’effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato“.
2-quater. Il regolamento di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. All’articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni le parole: “negli ultimi cinque anni“ sono soppresse».
All’articolo 40:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l’effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.“;
2) al secondo periodo, le parole: “Detta somma sarà ripartita“ sono sostituite dalle seguenti: “Dette somme saranno ripartite“;
b) al comma 2, dopo le parole: “31 dicembre 2007“ sono inserite le seguenti: “dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,“;
c) al comma 3, le parole: “la somma di cui al comma 1 rientra“ sono sostituite dalle seguenti: “le somme di cui al comma 1 rientrano“.
3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
“32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale“».
Dopo l’articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. – (Proroga di termini in materia di patto di stabilità). – 1. All’articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il patto relativo all’anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008“.
2. Tutti i termini previsti all’articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2007.
All’articolo 41:
al comma 1, le parole: «Alla lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lettera b) del comma 26-quater dell’articolo 35»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
Dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. – (Efficacia del comma 263 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All’articolo 42:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 39 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
“39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea“»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al comma 132 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Nel limite massimo di 500.000 euro annui“ sono soppresse;
b) l’ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. – (Applicazione dell’articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All’articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: “, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato“».
All’articolo 44:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato».
Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l’attività istituzionale del comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori). – 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’elenco n. 1 allegato, al numero 16 – Ministero dei trasporti, le parole: “legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63“ sono soppresse;
b) all’articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali“».
All’articolo 45:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale“»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge“»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale“.
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l’anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale».
All’articolo 46:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti: «con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata»;
al comma 1, il capoverso 1-quinquies è sostituito dai seguenti:
«1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».
Dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. – (Modifica all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). – 1. All’articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “adottate da enti locali e imprese“ sono sostituite dalle seguenti: “adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni“».
All’articolo 47, al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1º aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º agosto 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
Dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. – (Sospensione di termini per l’adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). – 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l’anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l’anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 47-ter. – (Modifica all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). – 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l’anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
Art. 47-quater. – (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti). – 1. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.
Art. 47-quinquies. – (Modifica all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. All’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell’investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“».
All’articolo 48:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le entrate di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell’anno 2007, permangono per l’anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l’anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“ iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l’assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
1-quater. All’articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni“»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».
Dopo l’articolo 49 sono inseriti i seguenti:
«Art. 49-bis. – (Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). – 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell’anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 49-ter. – (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato). – 1. Ai fini dell’iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l’accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall’articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato».
All’articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis. – (Rimborsi di spese elettorali). – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un’unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51-ter. – (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). – 1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008“.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 51-quater. – (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio). – 1. L’incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l’accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell’impresa, di cui all’articolo 2740 del codice civile».