Telefonate satellitari fantasma e distacco della linea telefonica



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato ieri che Telecom sospenda i distacchi della linea nei confronti dei clienti che non pagano le chiamate satellitari fatturate in bolletta (che gli utenti affermano di non avere mai effettuato).

L’iniziativa dell’Antitrust costituisce una delle prime attuazioni della nuova disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e intende porre un freno a quello che si configura come una pratica commerciale “aggressiva”, che crea ai consumatori un danno irrimediabile: il distacco della linea telefonica.

Nelle denunce pervenute agli uffici dell’Autorità, gli utenti contestavano addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari internazionali Elsacom (come 008818 e 008819) e numeri speciali non geografici (come 199, 178, 899, 892) mai effettuate. Secondo tali esposti, Telecom, per parte sua, non avrebbe fatto nulla per evitare il fenomeno e avrebbe invece preteso l’immediato e integrale pagamento delle somme, paventando agli utenti, in caso contrario, il distacco dalla linea telefonica.

L’indagine avviata ora dall’Antitrust è diretta anche ad accertare se, all’origine delle fatturazioni, vi sia l’installazione, da parte di società non riconducibili a Telecom Italia, durante la navigazione in internet, di “dialers” sull’hardware dell’utente a sua insaputa (i “dialers” sono programmi gestiti da piccole società, utilizzati come tramite per accedere a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale, che possono peraltro riprogrammare automaticamente il computer anche in successivi accessi a internet ed effettuare così chiamate non richieste).

Di seguito, il testo integrale del provvedimento cautelare adottato dall’Antitrust a tutela dei consumatori.

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Adunanza del 16 febbraio 2008

(relatore presidente Antonio Catricalà)

Visto il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

Visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento PS24 del 7 febbraio 2008, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, così come richiamati altresì dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, da parte di Telecom Italia S.p.A. nonché da parte delle società GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., società distributrice per l’Italia dei servizi satellitari Globalstar, CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.;

Viste le delibere dell’Autorità del 7 febbraio 2008, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A. nonché delle società GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.;

Considerato quanto segue:

I. Fatto



1 Nei mesi di novembre/dicembre 2007 e gennaio 2008, sono pervenute, e continuano ad arrivare all’Autorità, centinaia di denunce con le quali diversi consumatori hanno contestato alla società Telecom Italia S.p.A. addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari internazionali e numeri speciali non geografici, da essi asseritamente mai effettuate.

2 Nelle comunicazioni pervenute – che l’istruttoria è diretta a verificare – viene evidenziato come profilo di scorrettezza, la circostanza che l’operatore Telecom Italia S.p.A., consapevole da tempo del fenomeno, non avrebbe fatto nulla per evitare il reiterarsi di tali condotte, e anzi, sostenendo la correttezza della fatturazione addebitata, pretenderebbe l’immediato e integrale pagamento delle somme, pena il distacco dalla linea telefonica (1).

3 Dall’analisi della documentazione in atti, le contestazioni pervenute sembrerebbero ricollegabili al fenomeno dell’installazione da parte di società non riconducibili a Telecom Italia S.p.A., durante la navigazione in internet, di “dialers” sull’hardware del computer dell’utente a sua totale insaputa (2).

4 I “dialers”, letteralmente “compositori” di numeri telefonici, rappresentano in ambito commerciale un tramite per accedere a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale. In particolare, il “dialer” è uno speciale programma autoeseguibile che altera i parametri della connessione a internet impostati sul computer dell’utente, agendo sul numero telefonico del collegamento e sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato su prefissi internazionali satellitari o speciali. Una percentuale della somma fatturata per la chiamata/connessione viene girata dal gestore telefonico ad una terza società titolare delle numerazioni indicate.

5 Il “dialer” nasce come uno strumento lecito (3) utilizzato nel commercio via internet. In sostanza, tramite un file eseguibile, l’utente, previa accettazione, si disconnette dal proprio internet service provider (ISP) (4) per effettuare una chiamata a valore aggiunto, dal costo variabile, soltanto tramite la quale è possibile accedere ai contenuti protetti. Il pagamento per il servizio fruito avviene, poi, tramite bolletta al gestore telefonico il quale provvede successivamente a versare il dovuto all’azienda fornitrice di servizi.

E’ tuttavia possibile anche un utilizzo improprio di questo strumento al fine di riprogrammare il computer dell’utente a sua totale insaputa.

6 Sulla base delle informazioni acquisite, in data 7 febbraio 2008, è stato avviato il procedimento istruttorio PS24, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 206/2005, come modificato dal Decreto Legislativo 146/2007 nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati altresì dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

7 Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: Telecom Italia S.p.A., Globalstar Europe Satellite Services Limited, Elsacom S.p.A., in qualità di società distributrice per l’Italia dei servizi satellitari Globalstar, CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., 10993 S.r.l, Teleunit S.p.A. e Voiceplus S.r.l..

8 In particolare, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono:

– per un verso, nell’addebito in bolletta da parte di Telecom Italia S.p.A. di somme per connessioni/chiamate verso numerazioni satellitari (archi di numerazione satellitare: 008818xxx e 008819xxx) e numeri speciali non geografici, non riconosciute e anzi contestate dagli utenti, e nella pretesa di immediato e integrale pagamento di tali importi, pena il distacco dalla linea telefonica;

– per l’altro, da parte di ciascuna delle altre società, Globalstar Europe Satellite Services Limited, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., 10993 S.r.l, Teleunit S.p.A. e Voiceplus S.r.l., nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica non richiesti.



II. Accertamenti ispettivi

9 Nella medesima data del 7 febbraio 2008, vista la comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A. nonché delle società GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., società distributrice per l’Italia dei servizi satellitari Globalstar, CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.. Gli accertamenti ispettivi sono stati svolti presso le sedi delle predette società in data 14 febbraio 2008.

10 Dagli accertamenti effettuati presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A., site in Roma e Milano, è emersa la consapevolezza dell’operatore in ordine all’esistenza di numerose segnalazioni da parte della clientela e delle Associazioni dei Consumatori in merito a fenomeni di traffico anomalo correlati all’utilizzo di numerazioni satellitari. Alcune di queste numerazioni non sarebbero attualmente ricomprese nella prestazione aggiuntiva gratuita di disabilitazione permanente. Per rafforzare la tutela degli interessi della clientela, la società Telecom Italia si è impegnata ad allargare, con decorrenza 26 marzo 2008, la preesistente disabilitazione gratuita anche a tutte le chiamate verso gli archi di numerazioni satellitari 00881.

11 Dagli accertamenti effettuati presso le sedi di Elsacom S.p.A. è emerso che la tariffa all’utente finale è stabilita autonomamente dall’operatore di accesso (Telecom Italia S.p.A.) mentre con il contratto tra Elsacom S.p.A., distributrice in Italia dei servizi Globalstar, e la società Telecom Sparkle S.p.A., società del gruppo Telecom, è fissata la tariffa al minuto che Telecom Sparkle S.p.A. riconosce a Elsacom S.p.A.. Vi sono evidenze che le chiamate e/o connessioni qualificate e tariffate come “satellitari internazionali” si riferiscono, in realtà, a linee cedute in uso a operatori terzi per essere reinstradate presso normali utenze terrestri. In particolare, le chiamate/connessioni che vengono effettuate agli archi di numerazione 008818 e 008819 non vengono di norma indirizzate sul satellite, ma reinstradate presso utenze fisse o mobili nazionali e in alcuni casi anche utenze internazionali, sulla base di un call for wording – reinstradamento – automatico.

Considerato che dalle risultanze in atti emergono specifiche iniziative da parte della società Telecom Italia S.p.A. tendenti al distacco delle linee telefoniche nei confronti di consumatori morosi che hanno contestato addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari;

Considerato che dagli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti ispettivi è emersa prima facie la sussistenza di una diffusa pratica commerciale aggressiva, in violazione dell’articolo 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, lesiva di interessi primari dei consumatori, consistente nell’esigere, a pena di distacco, il pagamento di servizi di comunicazione non richiesti in modo consapevole dagli utenti. Indice dell’ampiezza e del carattere perdurante della pratica, oltre alle numerosissime denunce in atti, è la consapevolezza da parte dell’operatore Telecom Italia S.p.A. dell’esistenza di fenomeni di traffico anomalo sviluppato verso alcune numerazioni satellitari;

Considerato che, sulla base delle evidenze raccolte presso i professionisti interessati nel corso degli accertamenti ispettivi, è emerso, altresì, che le chiamate verso gli archi di numerazioni satellitari 008818xxx e 008819xxx non vengono normalmente indirizzate sul satellite in quanto in realtà vengono reinstradate su numerazioni terrestri;

Considerato che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, consistenti nel rischio di distacco delle linee telefoniche intestate a consumatori che hanno contestato e non pagato somme per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari ad essi fatturate dalla società Telecom Italia S.p.A., su iniziativa della società Elsacom S.p.A., tramite Telecom Italia Sparkle S.p.A., ma da essi non richiesti né fruiti in maniera consapevole;

Considerato che il sopra indicato rischio di distacco delle linee telefoniche riguarda utenze fisse e può coinvolgere un numero ampio di consumatori con irreparabile pregiudizio di un diritto fondamentale della persona, quale la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita, e con pericolo di lesione di altri interessi primari;

Considerato, inoltre, che il procedimento cautelare instaurato con la comunicazione di avvio del 7 febbraio 2008 prosegue con riferimento alle altre fattispecie in contestazione e che, pertanto, dopo l’acquisizione delle eventuali memorie difensive delle parti nei termini indicati, l’Autorità valuterà l’adozione di ulteriori misure cautelari;

Considerato che dall’esame degli atti ispettivi si è manifestata con evidenza la necessità di un intervento immediato dell’Autorità – anche senza acquisire le memorie delle parti – al fine di impedire che la pratica commerciale aggressiva culminata nelle attività dirette al distacco della linea telefonica, nei termini sopra indicati, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

Considerato che il rapporto di interconnessione, come regolato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, vincola la società Telecom Italia S.p.A. ad emettere, su richiesta, le fatture agli utenti finali per le chiamate e/o connessioni instradate verso numerazioni di Elsacom S.p.A. e che, pertanto, la tutela dei consumatori rispetto alle precitate condotte di Elsacom S.p.A. non può che realizzarsi tecnicamente attraverso un ordine diretto alla società Telecom Italia S.p.A., quale soggetto tenuto alla riscossione dei relativi crediti;

Tanto premesso nell’immediato e con riserva di adottare ulteriori misure cautelari;

Dispone



che, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 3, della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, la società Telecom Italia S.p.A. sospenda ogni attività diretta al distacco di linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come “satellitari internazionali”, gestite dalla società Elsacom S.p.A..

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti; il Collegio, valutate le argomentazioni difensive delle parti, può confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

(il segretario generale, Luigi Fiorentino; il presidente, Antonio Catricalà)

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Note

1. Cfr., il distacco è stato attuato dalla società Telecom per esempio con riferimento alla linea [omissis] intestata a [omissis], alla linea [omissis] intestata a [omissis], alla linea [omissis] intestata a [omissis].

2. Fattispecie analoghe hanno già costituito oggetto di delibere sanzionatorie dell’AGCOM: 328/04/CONS Teleunit, 327/04/CONS Eutelia e 329/04/CONS Eutelia; nonché di una sentenza del 25 gennaio – 20 febbraio 2006 n. 537 del Tribunale di Genova.

3. Con il D.M. 2 marzo 2006, n. 145 (che ha sostituito il D.L. 385 del 1995) sono state specificate tutte le modalità per l’espletamento di un servizio in sovrapprezzo.

4. Si tratta di una struttura commerciale o un’organizzazione che offre agli utenti (residenziali o imprese) accesso a Internet con i relativi servizi.

Redazione

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