“Si deve dubitare della legittimità costituzionale del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, come articolato dal legislatore regionale da ultimo con l’art. 1, co. 6, l.r. n. 16/2005 con il ricorso ad un sorteggio.
L’introduzione di un meccanismo che ha sostituito la determinazione presuntiva delle soglie di anomalia – attraverso un calcolo predeterminato, ma ancorato da una rappresentazione del “mercato dei LL.PP.” quale desumibile dalle offerte di partecipazione alla gara – con il sorteggio delle percentuali, di volta in volta variabili e tra loro inversamente proporzionali, delle offerte da escludere – senza alcuna riferibilità neppure presuntiva alle condizioni del “mercato dei LL.PP.” – appare differenziare del tutto il sistema siciliano da quello nazionale, configurando dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili.
Il meccanismo adottato dal legislatore siciliano appare contrastare con il principio del buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., in quanto affida la individuazione delle offerte da escludere perchè “anomale” ad un sorteggio che ne determina il numero, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia (valore economico di riferimento, sia pur presuntivo) rispetto alle quali procedere alla esclusione di tutte quelle offerte che si collochino al di fuori di tali valori. L’esclusione non avverrà, così, per effetto di un sia pur presuntivo giudizio prognostico di inaffidabilità economica dell’offerta, ma per effetto di due dati numerici casuali (ottenuti per sorteggio e tra loro inversamente proporzionali) non significativi di alcun valore economico. In applicazione di siffatto meccanismo, quindi, potranno risultare escluse offerte del tutto in linea con le condizioni correnti di mercato e per nulla inaffidabili, così come potranno rimanere in gara offerte, invece, effettivamente anomale; e ciò in sostanziale vanificazione degli scopi propri dell’istituto della esclusione delle offerte anomale.
Il meccanismo ‘casuale’ di esclusione appare contrastare con i principi di concorrenzialità ed iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., in quanto lesivo della libera manifestazione ed esplicazione delle capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti alla gara, la cui esclusione dalla stessa non dipenderà da una valutazione della affidabilità/inaffidabilità dell’offerta, sia pur solo presuntivamente ragguagliata alle condizioni del “mercato dei LL.PP.” quali desumibili dalle offerte presentate ed in qualche modo ad esse comparata, ma da un mero fattore numerico-casuale del tutto avulso dalle condizioni di mercato e dalla bontà dell’offerta formulata.
Il meccanismo di esclusione delle offerte anomale fondato su di un sorteggio, e quindi casuale ed avulso da qualsiasi riferimento al valore economico delle offerte, appare altresì contraddittorio ed irragionevole, in violazione dei principi di cui all’art. 3 Cost., in quanto destinato a determinare l’esclusione di alcune offerte ed invece la permanenza in gara di altre, tra loro differenziate solo da scostamenti di qualche millesimo di percentuale di ribasso, ma tutte (almeno potenzialmente) economicamente inaffidabili ed anomale”.
. . . . . .
Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima
Ordinanza numero 203/2007
(presidente Giallombardo, estensore Veneziano)
(…)
Diritto
1. Osserva il Collegio che costituisce oggetto della presente controversia l’individuazione della corretta interpretazione ed applicazione del meccanismo di aggiudicazione introdotto dall’art. 1, co. 6, lett. b) l.r. n. 16/2005, segnatamente in ordine al meccanismo ivi previsto per l’esclusione automatica delle offerte da ritenersi anomale (“…Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. …”).
1.1. Ad avviso di parte ricorrente – nelle ipotesi (come quella all’esame) nelle quali risulti sussistere un numero di imprese, che hanno formulato offerte recanti analoghi ribassi, eccedente il numero delle offerte da escludere, determinato secondo la previsione di legge – dovrebbe procedersi alla esclusione di tutte le imprese offerenti il medesimo ribasso, evitando di lasciare in gara imprese che avessero offerto ribassi del tutto analoghi a quelli offerti da altre imprese, invece escluse.
In buona sostanza, il sorteggio normativamente previsto dovrebbe portare alla individuazione di un determinato numero di “offerte/ribassi” da escludere, al quale ben potrebbe corrispondere un maggior numero di “offerte/imprese” che dovrebbero tutte subire l’esclusione in argomento, se il ribasso da queste offerto si fosse collocato a cavallo della soglia di anomalia.
1.2. Ad avviso dell’Amm.ne, invece, il meccanismo legislativo dovrebbe portare alla individuazione di un determinato numero di “offerte/imprese” da escludere, con la conseguenza che del tutto legittimamente si dovrebbe procedere al sorteggio per la individuazione delle imprese da escludere nell’ipotesi della esistenza di un maggior numero di imprese che abbiano tutte formulato il medesimo ribasso collocatosi a cavallo della soglia di esclusione.
Tale soluzione – anche alla luce della concreta esperienza di gare nelle quali una pluralità di imprese formulano ribassi identici, o recanti scostamenti minimi – eviterebbe di dovere procedere ad esclusione di un numero rilevante di imprese, in violazione anche dei principi comunitari di concorrenzialità.
2. Rileva, preliminarmente il Collegio che il meccanismo normativo all’esame risulta introdotto nell’ordinamento regionale siciliano – contraddistinto da competenza legislativa esclusiva in materia di “lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale” già ex art. 14, lett.g) Statuto – attraverso il recepimento dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e – da ultimo, nel testo applicabile alla presente controversia – come risultante dal citato art. 1, co. 6, lett. b) l.r. n. 16/2005.
Per effetto di tale ultima modifica, “relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio”.
Nella gara oggetto della presente impugnazione risulta essere stato individuato nel numero “3” il numero di offerte sia di maggiore che di minore ribasso da escludere e – essendosi optato per la soluzione interpretativa di ritenere che il numero così individuato riguardasse “offerte-imprese” – sono state esclude le tre imprese che avevano formulato i maggiori ribassi (due imprese pari a 7,730 ed una pari a 7.323), le due che avevano formato i minori ribassi (pari a 7,311 e 7,318) ed una terza individuata per sorteggio tra le cinque che avevano formulato l’identico ribasso di 7,319.
Da ciò è conseguita l’aggiudicazione al R.T.I. controinteressato, nonostante che questo avesse formulato un ribasso identico a quello della terza impresa esclusa per sorteggio.
3. Osserva il Collegio che la corretta interpretazione da attribuire al meccanismo di esclusione delle offerte di maggiori e minori ribassi, adottato dal legislatore regionale siciliano, sconta la difficoltà della impossibile automatica, e meccanica, utilizzazione degli orientamenti formatisi in tema di interpretazione della corrispondente norma nazionale derivante dall’avvenuta sostituzione di due “soglie di anomalia” riferite a percentuali di ribasso (disciplina nazionale) con due “percentuali di offerte” da escludere.
Ritiene tuttavia il Collegio che l’opzione interpretativa preferibile, tra le due in precedenza evidenziate, appare essere quella proposta dalla impresa ricorrente, secondo la quale deve procedersi ad esclusione di tutte le imprese che abbiano formulato un analogo ribasso collocatosi a cavallo della soglia di esclusione determinata in conformità al descritto meccanismo legislativo.
Detta opzione interpretativa, infatti:
appare formalmente coerente con gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine al corretto significato da attribuire al termine “offerta” di cui al co. 1-bis dell’art. 21 l. n. 109/1994, come recepito in Sicilia, in argomento;
appare, altresì, logicamente e sostanzialmente coerente con i medesimi orientamenti;
appare, inoltre, rispettosa delle finalità legislative del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale;
appare, infine, non in contrasto con la lettera della previsione legislativa in argomento.
Ed invero:
3.1. Sia il C.G.A. (sez. giurisd. n. 215 del 21 marzo 2007 e nn. 388 e 398 del 18 maggio 2007) che il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. III, n. 1859 del 7 settembre 2006 e n. 2164 del 11 ottobre 2006), hanno infatti – sia pure a fini della corretta applicazione del successivo meccanismo di aggiudicazione – acclarato che al termine “offerta” di cui al co. 1-bis dell’art. 21 l. n. 109/1994, come introdotto in Sicilia e da ultimo modificato dalla l. n. 16/2005, debba essere attribuito il significato di “ribasso percentuale”; la soluzione qui preferita appare, dunque, formalmente coerente con una univoca interpretazione del termine “offerta/ribasso” da adottarsi nell’ambito del comma all’esame.
3.2. Detta soluzione interpretativa appare, altresì, logicamente e sostanzialmente coerente con l’esigenza – evidenziata dal C.G.A. nelle due pronunzie citate – di evitare che offerte recanti un ribasso rientrante nella soglia di anomalia, come fissata dall’applicazione del meccanismo di legge, possano concorrere alla formazione della media di aggiudicazione e possano esse stesse rendersi aggiudicatarie, e ciò proprio come avvenuto nella gara all’esame.
Per altro, essa appare anche coerente con l’ulteriore orientamento dello stesso C.G.A (n. 681 del 21 novembre 2006) che – con riferimento alla pregressa applicazione in Sicilia del meccanismo di esclusione delle offerte anomale con il “taglio delle ali” senza sorteggio, ed in adesione all’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato – ha ritenuto che il criterio secondo il quale in caso di offerte con identico ribasso percentuale le stesse vadano considerate unitariamente come unica offerta operante nella ipotesi di offerte con identico ribasso a cavallo dell’ala del 10%, al fine di eliminare in radice l’influenza sulla media dei ribassi di offerte strumentali al condizionamento della media.
3.3. Per le considerazioni in precedenza svolte, la soluzione interpretativa prescelta appare inoltre l’unica coerente con lo scopo del meccanismo legislativo di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, tendente ad escludere dalla formazione della media di aggiudicazione e dalla aggiudicazione stessa, (tutte) quelle imprese che abbiano formulato ribassi non in linea con le condizioni ordinarie dal “mercato”, quali desumibili attraverso il calcolo presuntivo previsto dalla legge.
3.4. Essa, infine, non solo appare coerente con l’interpretazione del termine “ribasso”, di cui al citato comma e già in precedenza evidenziata sub 3.1. ai fini del meccanismo di aggiudicazione, ma non collide con l’interpretazione letterale del termine, come utilizzato nel medesimo comma nella descrizione dello specifico meccanismo di esclusione delle offerte anomale, giacchè il meccanismo descritto ben può in linea di principio operare – come si è in precedenza evidenziato, addirittura con maggiore coerenza ed efficacia – con la esclusione di tutte le imprese afferenti il medesimo ribasso ricadente a cavallo della soglia di anomalia.
Per altro,ove il Legislatore avesse voluto, univocamente e con certezza, riferirsi alla diversa accezione “offerte/imprese”, ben avrebbe potuto utilizzare espressioni univocamente significative di tale accezione quale, ad esempio, quella di “imprese/partecipanti recanti offerte di maggiore/minore ribasso”.
4. La ritenuta adesione alla opzione interpretativa offerta dalla impresa ricorrente dovrebbe, quindi, portare all’accoglimento del ricorso all’esame ed all’annullamento degli atti di gara impugnati.
Ritiene, però, il Collegio di dovere dubitare della legittimità costituzionale dello stesso meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, come articolato dal legislatore regionale da ultimo con l’art. 1, co. 6, l.r. n. 16/2005 con il ricorso ad un sorteggio, e di dovere quindi sollevare d’ufficio la relativa questione di costituzionalità.
Per quanto attiene alla rilevanza della questione, ai fini della decisione della presente controversia, osserva il Collegio che essa riguarda proprio la identificazione della corretta modalità applicativa di detto meccanismo, ed in particolare la utilizzazione dei “numeri” scaturenti dal sorteggio, della cui legittimità costituzionale si dubita.
Per quanto attiene al rango legislativo della norma censurata, rileva il Collegio che essa risulta pacificamente adottata dal legislatore regionale nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 14, lett.g) Statuto regionale siciliano.
Per quanto attiene alla sua non manifesta infondatezza, il Collegio osserva quanto segue.
5. In via preliminare il Collegio rileva che sia il Consiglio di Stato (sez. V, ord. n. 488 del 7.02.2006) che il TAR Lombardia (Milano, sez. III, ord. n. 64 dell’11.05.2006) hanno sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee due quesiti pregiudiziali, entrambi finalizzati ad escludere la legittimità comunitaria della disciplina nazionale (comma 1-bis della l. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni) che aveva introdotto mecanismi di esclusione automatica di offerte anomale anche negli appalti c.d. sottosoglia comunitaria. Si è infatti richiesto alla Corte europea:
1.) se la regola stabilita dal par. 4 dell’art. 30 della Dir. 93/37/CEE, o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell’art. 55 della Dir. 2004/18/CE (laddove ritenuto quest’ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l’obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del diritto comunitario;
2.) In caso di risposta negativa al precedente quesito, se la regola stabilita dal par. 4 dell’art. 30 della Dir. 93/37/CEE, o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell’art. 55 della Dir. 2004/18/CE (laddove ritenuto quest’ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l’obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, pur non presentando le caratteristiche di un principio fondamentale del diritto comunitario, sia, o no, un corollario implicito o un “principio derivato” del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato, o no, d’immediata vincolatività e di forza prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario.
Rileva, però, il Collegio che – anche a prescindere dalla diversità formale della normativa applicabile in Sicilia, rispetto a quella della cui legittimità comunitaria si è dubitato – in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia C.E. sulle questioni sollevate, le normative esistenti in tema di esclusione automatica di offerte anomale devono comunque ritenersi vigenti e devono quindi trovare applicazione nei contenziosi in corso, quali quello all’esame.
6. E’, inoltre, ben noto al Collegio che la Corte Costituzionale ha già avuto modo più volte (sent. n. 40 del 5.03.1998 e ord. nn. 258 del 9.07.1998, 442 del 23.12.1998 e 74 del 18.03.1999) di vagliare la legittimità costituzionale della normativa nazionale, quale risultante dal co. 1-bis l. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di esclusione automatica di offerte anomale in appalti c.d. sottosoglia, sempre pervenendo – anche in ragione della natura transitoria delle normativa all’esame – alla conclusione della insussistenza della denunziata illegittimità costituzionale.
E ciò sul presupposto che la disciplina riguardava “esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte è considerata eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile e tale da rendere meno tempestiva l’aggiudicazione dei lavori” e che la norma denunciata – pur escludendo la discrezionalità dell’amministrazione e restringendo la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l’offerta sia affidabile – esprimerebbe un valore che, in base ad una valutazione rapportata alla media delle offerte, è considerato adeguato e rispetto al quale un ribasso nei limiti della percentuale prevista dalla legge stessa non porrebbe a rischio la serietà dell’offerta.
7. Nonostante l’esistenza di tali precedenti, il Collegio ritiene tuttavia di dovere sottoporre, sotto diverso profilo, all’esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina regionale in materia di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti c.d. sottosoglia in ragione della sua natura di norma a regime e della peculiarità, prescelta dal Legislatore regionale, di introdurre nel meccanismo di esclusione un fattore del tutto autonomo, sganciato da qualsiasi “dato” economico, desumibile anche in via presuntiva dalle offerte pervenute, ed imponderabile quale quello del “sorteggio”.
Osserva, in particolare, il Collegio che il meccanismo introdotto dal Legislatore siciliano appare differenziarsi da quello nazionale, in ordine al quale si è già positivamente pronunziata la Corte Costituzionale, per l’abbandono, ai fini della esclusione delle offerte anomale, di qualsiasi criterio anche presuntivamente collegato all’andamento del “mercato dei LL.PP:” – e consistente nella determinazione di soglie di anomalia presunta, espunte attraverso meccanismi economico-statistici dalla rappresentazione del “mercato” quale emergente dalle stesse offerte presentate – per utilizzare un meccanismo che si affida al caso (sorteggio di un numero tra 11 e 40) per determinare le due percentuali di offerte di maggiore e minore ribasso da escludere dalla formulazione della media di aggiudicazione e dalla aggiudicazione stessa.
In buona sostanza, viene del tutto eliminato – sia pure all’apprezzabile scopo di prevenire eventuali collusioni tra imprese partecipanti al fine di condizionare, o comunque, influenzare il calcolo della media di aggiudicazione – qualsiasi riferibilità logico-matematica del meccanismo di esclusione delle offerte anomale ad un qualsiasi elemento “economico” che possa indurre a ritenerlo, sia pur solo presuntivamente, indicativo di una effettiva inaffidabilità, e quindi anomalia, delle offerte che vengano escluse.
Tra l’altro, il rapporto di proporzionalità inversa tra le due percentuali che risulteranno dal sorteggio del numero tra 11 e 40 – per il quale tanto minore/maggiore sarà la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere, tanto maggiore/minore sarà la percentuale di quelle di maggior ribasso da escludere – determina un meccanismo tendenzialmente asimmetrico di taglio delle “due ali” di maggiori e miniori ribassi, senza che tale casuale asimmetria corrisponda ad alcuna ragione/funzione di ordine economico-statistico.
In conclusione, l’introduzione di un meccanismo che ha sostituito la determinazione presuntiva delle soglie di anomalia – attraverso un calcolo predeterminato, ma ancorato da una rappresentazione del “mercato dei LL.PP.” quale desumibile dalle offerte di partecipazione alla gara – con il sorteggio delle percentuali, di volta in volta variabili e tra loro inversamente proporzionali, delle offerte da escludere – senza alcuna riferibilità neppure presuntiva alle condizioni del “mercato dei LL.PP.” – appare differenziare del tutto il sistema siciliano da quello nazionale, configurando dubbi di legittimità costituzionale sotto i profili di seguito specificati.
8.1. Il meccanismo adottato dal legislatore siciliano appare contrastare con il principio del buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., in quanto affida la individuazione delle offerte da escludere perchè “anomale” ad un sorteggio che ne determina il numero, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia (valore economico di riferimento, sia pur presuntivo) rispetto alle quali procedere alla esclusione di tutte quelle offerte che si collochino al di fuori di tali valori.
L’esclusione non avverrà, così, per effetto di un sia pur presuntivo giudizio prognostico di inaffidabilità economica dell’offerta, ma per effetto di due dati numerici casuali (ottenuti per sorteggio e tra loro inversamente proporzionali) non significativi di alcun valore economico.
In applicazione di siffatto meccanismo, quindi, potranno risultare escluse offerte del tutto in linea con le condizioni correnti di mercato e per nulla inaffidabili, così come potranno rimanere in gara offerte, invece, effettivamente anomale; e ciò in sostanziale vanificazione degli scopi propri dell’istituto della esclusione delle offerte anomale (contemperamento dell’interesse dell’amm.ne a “spuntare” il prezzo di aggiudicazione più favorevole con quello ad aggiudicare ad un’offerta affidabile, in quanto comunque remunerativa).
8.2. Egualmente, il meccanismo casuale di esclusione appare contrastare con i principi di concorrenzialità ed iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., in quanto lesivo della libera manifestazione ed esplicazione delle capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti alla gara, la cui esclusione dalla stessa non dipenderà da una valutazione della affidabilità/inaffidabilità dell’offerta, sia pur solo presuntivamente ragguagliata alle condizioni del “mercato dei LL.PP.” quali desumibili dalle offerte presentate ed in qualche modo ad esse comparata, ma da un mero fattore numerico-casuale del tutto avulso dalle condizioni di mercato e dalla bontà dell’offerta formulata.
8.3. Infine, il meccanismo di esclusione delle offerte anomale fondato su di un sorteggio, e quindi casuale ed avulso da qualsiasi riferimento al valore economico delle offerte, appare contraddittorio ed irragionevole, in violazione dei principi di cui all’art. 3 Cost., in quanto destinato a determinare l’esclusione di alcune offerte ed invece la permanenza in gara di altre, tra loro differenziate solo da scostamenti di qualche millesimo di percentuale di ribasso, ma tutte (almeno potenzialmente) economicamente inaffidabili ed anomale.
9. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dovere sospendere il presente giudizio e di dovere rimettere all’esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale come sopra formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, riservata ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese, visti gli articoli 34 della Costituzione, 1 della Legge Cost. n. 1/1948 e 23 della Legge n. 87/1953;
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale siciliana 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e da ultimo dall’art. 1, comma 6, della legge regionale siciliana 29 novembre 2005 n. 16, con riguardo ai profili specificati in motivazione;
2) dispone la sospensione del presente giudizio;
3) ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Siciliana, nonchè comunicata alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 19 giugno 2007, con l’intervento di Signori Magistrati: – Giorgio Giallombardo Presidente; – Salvatore Veneziano Consigliere-est.; – Achille Sinatra Referendario
Depositata in Segreteria il 30.07.2007