L’Agenzia delle Entrate ha
risposto con una propria risoluzione alla richiesta di chiarimenti che
era stata formulata dalla associazione consumeristica ADUC.
Quest’ultima intendeva avere precise indicazioni sull’interpretazione
da dare alla espressione “apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle radioaudizioni” di cui al regio decreto-legge n. 246/1938.
In particolare l’ADUC
avrebbe voluto un chiaro pronunciamento ufficiale che escludesse dal
novero delle apparecchiature, il cui possesso fa scattare l’obbligo di
pagamento del canone, computer, mp3 player con display e
videocellulari.
Con propria risoluzione
(la n. 102/E) l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il canone di
abbonamento ha, secondo il consolidato orientamento della Corte
Costituzionale, natura di “prestazione tributaria, fondata sulla legge,
non commisurata alla possibilità effettiva e alla volontà di fruire dei
programmi della Concessionaria del servizio pubblico”, ma si è
rifiutata di dare una propria interpretazione alla norma in questione,
chiamando in causa il Ministero delle Comunicazioni cui spetterebbe,
secondo le Entrate, di procedere a tale individuazione.
Se, dunque, come ora
affermano le Entrate, occorre un preciso atto di individuazione del
Ministero delle Comunicazioni perché sia operante l’obbligo di
pagamento del canone, rimane da capire per quali ragioni migliaia di
utenti abbiano ricevuto l’intimazione di pagamento in ragione del
possesso di personal computer, videocellulari, ipod, etc.
Si riporta di seguito il parere dell’Agenzia delle Entrate.
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N. 102/E
AGENZIA DELLE ENTRATE
OGGETTO: Consulenza
giuridica – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
Canone di abbonamento TV
ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Con consulenza giuridica n. ….., concernente chiarimenti in merito alla
corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi
dell’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, l’ADUC ha esposto il
seguente
QUESITO
l’ADUC – Associazione per
i diritti degli utenti e consumatori – ha chiesto chiarimenti in merito
all’obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione in
dipendenza del possesso di determinati apparecchi.
In particolare l’ADUC
chiede se alla nozione di “apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di abbonamento
TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto
legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i
seguenti apparecchi:
1. computer senza
collegamento Internet;
2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k);
3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl);
4. computer senza monitor;
5. monitor senza computer;
6. modem Adsl;
7. modem analogico 56k;
8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze
video;
9. videocellulare;
10. videocitofono;
11. videocamera digitale con display;
12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze
video;
13. videoregistratore Vhs;
14. riproduttore Dvd;
15. decoder.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che solo
gli apparecchi televisivi (cd. “televisione”) sono soggetti al
pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla disposizione
recata dall’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, il detentore
di “(…) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento
giusta le norme di cui al presente decreto. (…)”.
Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito
che “(…) il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice
detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche
solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…),
indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei
programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla
natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di
necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e
fruizione effettiva di servizio pubblico. (…).”.
La Consulta, tra l’altro, ricorda come oramai rappresenti un suo
consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla
televisione vada configurato come “imposta” e non come “tassa” (v.
sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella
sentenza n. 284 del 2002).
Sull’argomento in trattazione è intervenuta anche la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di
abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di
uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un
lato, e l’ente Rai dall’altro, ma si tratta di una prestazione
tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità
effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di
Cassazione – SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).
Per quanto attiene, invece, l’individuazione della tipologia di
apparecchi che determinano l’obbligo del pagamento del canone RAI, si
osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002,
sopra citata, ha precisato che: “non è fondata la censura di disparità
di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la
normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o
non le riceva affatto. Ancora una volta, ciò che viene in rilievo, come
presupposto dell’imposizione, è la detenzione degli apparecchi (ed è
questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano
tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale
imposizione, la circostanza che l’utente riceva o meno le trasmissioni
del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare
l’imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare
irragionevole.”
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l’obbligo di
corrispondere il canone per l’abbonamento televisivo si fa presente che
detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in
quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale
individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n.
67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la
problematica in trattazione.
In conclusione, la soluzione della problematica concernente
l’assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di
computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono,
videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd,
decoder così come elencati nel quesito in esame, è correlata e
successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.