Il Tar Catania si pronuncia ancora una volta sulla valenza della documentazione caratteristica dei militari, confermando il principio secondo cui il libretto personale del militare costituisce l’elemento principale per la sua valutazione nelle procedure concorsuali interne, e di conseguenza precisando che l’incompletezza della documentazione caratteristica non può che comportare l’illegittimità della gratuatoria formata sulla base di detta documentazione.
La decisione, tuttavia, risulta di particolare interesse per la circostanza individuata come causa di incompletezza della documentazione caratteristica.
Il ricorrente – rappresentato e difeso dallo Studio Legale Giurdanella – lamentava che il proprio comando di appartenenza, nel redigere la documentazione caratteristica, non aveva tenuto conto del periodo di aggregazione da questi svolto presso le forze armate statunitensi, nel corso del quale, peraltro, il ricorrente ricevette pure una nota di compiacimento.
Ed infatti, l’art. 6 comma 1 lett. d), D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, per i periodi, anche inferiori a 60 giorni, in cui il militare viene aggregato a supporto di altra forza armata, prevede che vengano redatti i cd. “elementi di informazione”, che poi dovranno costituire parte integrante del libretto personale di ogni militare.
Ebbene, il Tar Catania ha così statuito: “il Comando di appartenenza, che ha predisposto la documentazione caratteristica del ricorrente, non ha tenuto conto, nè del detto periodo di aggregazione presso il Comando di Sigonella, né della nota di compiacimento ricevuta, che avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione resistente con possibile refluenza su punteggio finale e sulla graduatoria”.
In tal modo l’amministrazione militare ha, dunque, determinato “l’illegittimità e l’incompletezza del libretto personale del ricorrente, illegittimità che ha inficiato altresì la formazione della graduatoria per l’immissione in ferma permanente, anch’essa pertanto illegittima, da annullare o rettificare”.
Qui di seguito il testo integrale della decisione.
. . . . .
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, Sez. interna III
Sentenza del 20 febbraio 2008, n. 291
(Presidente Leo, estensore Milana)
SENTENZA
sul ricorso n.959 R.G 2006 proposto dal sig.XXX rappresentato e difeso dall’Avvocato Carmelo Giurdanella ed elettivamente domiciliato in Catania,Via Trieste n.36, presso lo studio del predetto difensore;
CONTRO
il Comando 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, in persona del Comandante pro-tempore; il Comando 41° Stormo dell’Aeronautica Militare, in persona del Comandante pro-tempore; la Direzione Generale del Personale Militare, in persona del Direttore generale pro-tempore; la Commissione di valutazione per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, presso la Direzione Generale del Personale Militare, in persona del presidente pro-tempore; il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,domiciliataria per legge;
PER L’ANNULLAMENTO
– della nota, prot. n. RS41/06.3/46/P13-4, del Comando 41° Stormo A/S dell’Aeronautica Militare, notificata al ricorrente in data 7 gennaio 2006, con cui Giuseppe XXX è stato collocato in congedo illimitato per scadenza della ferma triennale, in quanto non utilmente inserito nella graduatoria per immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per l’Aeronautica Militare;
-della graduatoria per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica Militare, approvata con Decreto Direttoriale del 18 maggio 2005;
-della scheda valutativa compilata il 24 maggio 2005 presso lo Stormo 37° di Trapani Birgi, costituente documentazione caratteristica del ricorrente per il periodo dal 3 giugno 2004 al 15 maggio 2005, che non contempla il periodo di aggregazione presso il Comando 41° Stormo di Sigonella;
-della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica relativa a Giuseppe XXX, allo stato non meglio conosciuta;
-della nota prot. n. RS37/-111/1003, del Comando 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, del 6 febbraio 2006; -di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’alto di costituzione delle amministrazioni intimate:
Visti gli atti tutti del giudizio;
Designato relatore, per la pubblica udienza del giorno 20/12/2007, il Consigliere dott. Giovanni Milana;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe si espone:
il ricorrente ha partecipato al terzo bando di concorso indetto con il Decreto del 30 aprile 2001 della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, finalizzato all’arruolamento per l’anno 2002 di volontari in ferma breve per la durata di tre anni, per la parte relativa all’Aeronautica Militare.
Classificatosi utilmente in graduatoria ai sensi dell’art. 8 del suddetto decreto, veniva arruolato il 2 dicembre 2002. Ha svolto inizialmente il Corso di addestramento presso la Scuola Addestramento Volontari dì Truppa a Cadimare (SP). È stato quindi assegnato, dapprima al 35° Gruppo Radar di Marsala, poi al Distaccamento Straordinario di Marsala. Anche nel corso di tali servizi ha ottenuto la qualifica di “Eccellente”.
Successivamente, veniva assegnato al Comando 37° Stormo di Trapani Birgi, e al termine del periodo lì svolto, gli veniva attribuita la qualifica di “Superiore alla media”. E ciò peraltro, senza tenere in considerazione il periodo di aggregazione presso il Comando 41° Stormo di Sigonella, svolto dal 3 giugno al 1 agosto 2004 – proprio durante il servizio prestato presso il 37° Stormo di Trapani Birgi – nel corso del quale, peraltro, l’odierno ricorrente ricevette una nota di compiacimento dal Vice Comandante delle forze statunitensi, poi approvala anche dal Comandante del 41° Stormo, e comunicata al Comando 37° Stormo di Trapani Birgi.
Data l’eccezionalità dell’evento – di cui tuttavia non vi è menzione nella documentazione caratteristica del XXX – il Comandante di Trapani decise persino di rendere noto tale encomio a lutto il personale in forza allo Stormo 37°, leggendo la lettera in occasione della cerimonia dell’alza bandiera, e congratulandosi pubblicamente con il Signor XXX per l’eccellente risultato.
b) II suddetto decreto dirigenziale di arruolamento del 30/04/2001 prevedeva, al termine della ferma breve, la possibilità di immissione nella carriera iniziale dell’Aeronautica Militare. E infatti, al termine della ferma breve, è stata stilata apposita graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 15, per la definizione dei volontari in ferma breve da immettere nei ruoli del servizio permanente dell’Aeronautica.
Dei 250 volontari in ferma breve presso l’Aeronautica, l’accesso al servizio permanente era riservato, ex art. 16, ai primi 210 candidati inseriti in graduatoria, numero poi innalzato a 254 per disposizione di un ulteriore specifico Decreto della Direzione Gen. Personale Militare.
Nel novembre 2005, con Decreto dirigenziale è stata approvata la suddetta graduatoria di merito, stilata ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPR 2 settembre 1997, n. 332. 11 sig. XXX, odierno ricorrente, avendo conseguito il punteggio di 37,846, risulta essersi classificato al 261° posto, a soli 7 posti dall’ultimo utile per l’immissione nel ruolo dei “volontari di truppa in servizio permanente” dell’Aeronautica Militare e, di conseguenza, è stato collocato in congedo illimitato dal 2 dicembre 2005, con provvedimento notificato il 7 gennaio 2006.
Premesso ciò, il ricorrente avverso gli atti impugnati propone quattro motivi di gravame con i quali censura i provvedimenti impugnati per:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, D.P.R. 8 AGOSTO 2002, N. 213 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, D.P.R. 2 SETTEMBRE 1997, N. 332. Mancata redazione degli “elementi di valutazione”. Illegittimità derivata della graduatoria.
Alla luce del sistema previsto dalla 1. 5 novembre 1962 n. 1695 e dal D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 gli atti impugnati, ad avviso del ricorrente, sarebbero illegittimi in quanto il 37° Stormo di Trapani Birgi, che ha predisposto la documentazione caratteristica del XXX per il periodo dal 3 giugno 2004 al 15 maggio 2005, non ha tenuto conto del detto periodo di aggregazione presso il Comando 41° Stormo di Sigonella, determinando dunque l’illegittimità e l’incompletezza del libretto personale del XXX. Tale asserita illegittimità, avrebbe inficiato altresì la formazione della graduatoria per l’immissione in ferma permanente, anch’essa pertanto illegittima, da annullare o rettificare. Invero, rileva il ricorrente, nella documentazione caratteristica relativa al periodo da lui svolto a Trapani, non sarebbe tenuto conto dell’aggregazione a Sigonella. Non vi è menzione del periodo di aggregazione, né della nota di compiacimento ricevuta, come se l’incarico presso Sigonella – durato due mesi degli undici dell’intero servizio – non fosse mai stato eseguito, cancellato dai mesi di ferma breve del periodo valutato.
Peraltro, la normativa vigente in materia prevede la compilazione di uno specifico documento caratteristico per tali tipologie di aggregazioni presso altre forze armate, i cosiddetti “elementi di informazione”, documento che nella vicenda odierna non sarebbe stato mai posto in essere. Ed infatti, l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 8 agosto 2002, n. 213, per i periodi anche inferiori a 60 giorni, in cui il militare viene aggregato a supporto di altra forza armata, prevede che vengano redatti gli “elementi di informazione’, che costituiranno parte integrante del libretto personale di ogni militare.
In tali ipotesi, è l’amministrazione compilatrice che, prima di redigere la scheda valutativa di propria competenza, è obbligata a chiedere tali elementi di informazione all’autorità presso la quale è stato svolto l’incarico secondano (art. 6, comma 1).
Nella vicenda sottoposta al Collegio, lo Stormo 37° di Trapani non avrebbe chiesto gli elementi di informazione „ La nota della stessa amministrazione, datata 6 febbraio 2006 – anch’essa impugnata – appaleserebbe chiaramente l’omissione dell’Amministrazione di Trapani, in quanto, affermando che la competenza ad evadere gli elementi di informazione è del Comando di Sigonella, implicitamente ammette di non aver mai richiesto tempestivamente a tale amministrazione la produzione del documento medesimo. Né, d’altro canto, il Comando 41 di Sigonella ha mai redatto gli elementi di informazione in questione. Infatti il Comando di Sigonella avrebbe dovuto compilare il suddetto documento caratteristico ed ivi menzionare la lettera di encomio ricevuta dal XXX, encomio che peraltro conosciuto da entrambe le amministrazioni.
Il comportamento di entrambe le amministrazioni sarebbe pertanto illegittimo.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1962, N. 1695 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR. 8 AGOSTO 2002, N. 213 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 2 SETTEMBRE 1997, N. 332 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ’ E CONTRADDITTOR1ETA’ MANIFESTA. Incompletezza della documentazione caratteristica. Illegittimità derivata della graduatoria. Le asserite lacune nella documentazione del servizio svolto in ferma breve da XXX detcrminerebbero,ad avviso del deducente, ulteriori e autonomi profili di illegittimità degli atti impugnati. Infatti, la mancanza degli elementi di informazione per il periodo di servizio svolto a Sigonella, determinerebbe un’inammissibile incompletezza della documentazione caratteristica, in quanto la documentazione caratteristica costituisce base essenziale negli eventuali giudizi a cui si sottopone ogni militare.
In conseguenza, sarebbe illegittima le graduatoria formatasi sulla base di una documentazione caratteristica incompleta. Tale principio sarebbe espresso anche all’art. 3 de! dpr 212/2002, laddove è prevista la cosiddetta “dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica” da emettere per quei residuali periodi di servizio che non sono in alcun modo valutabili, e ciò proprio al fine di assicurare la continuità cronologica della documentazione. La documentazione caratteristica per il servizio svolto dal 3 giugno 2004 al 15 maggio 2005 sarebbe, ad avviso del deducente, illegittima, ed andrebbe annullata o regolarizzata.
3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL 30 APRILE 2001. Illegittima collocazione in graduatoria di altri militari in posizione più favorevole.
La graduatoria impugnata sarebbe, secondo quanto asserito dal ricorrente, viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento nonché per violazione di legge. L’eccesso di potere potrebbe ravvisarsi, in particolare, nella collocazione in posizione più favorevole di quella assegnata all’odierno ricorrente di alcuni candidati che hanno conseguito giudizi più scarsi, o che hanno riportato provvedimenti disciplinari, o che non avevano titolo all’arruolamento.
4) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2043 C.C. -RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO L’illegittima formulazione della graduatoria, comportando il collocamento del ricorrente in congedo illimitato gli avrebbe cagionato un danno comportando per esso ricorrente la perdita della possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Di qui la domanda del signor XXX volta ad ottenere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che esistenziale, da soddisfarsi anche in forma specifica, sussistendo tutti gli elementi costitutivi sia dell’illecito che del danno medesimo. Il Collegio ,con ordinanza n. 179/2006 del 24/4/2006 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ed il ricorrente, in data 31/5/2006 ha ottemperato alla predetta ordinanza. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio (con nota del 21/4/2006) per avversare il ricorso ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
L’Amministrazione rileva come, nel caso di specie, non sussisterebbe il fenomeno dell’invalidità derivata del provvedimento impugnato con il presente ricorso dalla denunciata invalidità in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione stessa nella compilazione della documentazione caratteristica relativa al ricorrente. Inoltre, ad avviso della resistente, non si potrebbe affermare in sussistenza di un nesso di presupposizione tra l’atto impugnato e la documentazione delle note caratteristiche, attesa l’autonomia dei due atti.
Infine, rileva l’Amministrazione, il ricorrente non ha impugnato autonomamente detta documentazione, ma ha atteso l’esito della procedura concorsuale, e, successivamente, non ha impugnato la valutazione contenuta nella documentazione caratteristica,con motivi aggiunti, cui esiti avrebbero dovuto essere impugnati con motivi aggiunti.
Il ricorrente, ha depositato, in data 6/4/2007, ulteriori note difensive.
Alla pubblica udienza del 20/12/2007, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il primo motivo di gravame è fondato nei limiti di cui appresso.
Invero, le doglianze formulate con il primo motivo di gravame si incentrano sulla considerazione che il 37° Stormo di Trapani Birgi, che ha predisposto la documentazione caratteristica del XXX per il periodo dal 3 giugno 2004 al 15 maggio 2005, non ha tenuto conto del detto periodo di aggregazione presso il Comando 41° Stormo di Sigonella, determinando dunque l’illegittimità e l’incompletezza del libretto personale del XXX. Tale asserita illegittimità, avrebbe inficiato altresì la formazione della graduatoria per l’immissione in ferma permanente, anch’essa pertanto illegittima, da annullare o rettificare. Rileva il ricorrente,che nella documentazione caratteristica relativa al periodo da lui svolto a Trapani, non si sarebbe tenuto conto dell’aggregazione a Sigonella: non vi è menzione del periodo di aggregazione, né della nota di compiacimento ricevuta, come se l’incarico presso Sigonella – durato due mesi degli undici dell’intero servizio – non tosse mai stato eseguito, cancellato dai mesi di ferma breve del periodo valutato.
Detto rilievo è corroborato, in fatto, anche dalla documentazione depositata dall’Amministrazione intimata a supporto delle proprie considerazioni. Infatti, con nota depositata in data 18/4/2006, il Comando del 41° Stormo (di Sigonella) dichiara di non aver inviato il documento caratteristico
Quindi, ad avviso del Collegio, per esplicita ammissione dell’Amministrazione resistente, la documentazione sulla quale si e fondato il giudizio che ha indotto l’Amministrazione a determinare il punteggio attribuito al ricorrente era incompleta e, quindi, avrebbe potuto, anche in parte, falsare sia il giudizio sia il punteggio ed, in ultima analisi, la collocazione del ricorrente in graduatoria. Le doglianze afferenti la mancata valutazione della nota di compiacimento riportata dal ricorrente nel periodo del servizio effettuato a Sigonella, pur prescindendo da una enfatizzazione della stessa effettuata dal ricorrente in sede di memoria, avrebbe potuto essere valutata dall’Amministrazione resistente con possibile refluenza su punteggio finale e sulla graduatoria.
Né hanno pregio, ad avviso del Collegio, le controdeduzioni formulate dalla resistente afferenti la mancata contestazione della completezza della documentazione da parte del ricorrente, atteso che la lesività della predetta incompletezza, è emersa agli occhi del ricorrente soltanto al momento della redazione della graduatoria e della deteriore collocazione in graduatoria.
Pertanto, la graduatoria
Per lo stesso ordine di motivi va accolto il secondo motivo di gravame che in parte si fonda sullo stesso ordine di doglianze.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente denuncia profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e l’illegittima collocazione in graduatoria di Militari che avrebbero dovuto essere posposti all’odierno ricorrente, mentre invece lo precedono in graduatoria. Ad avviso del Collegio la censura non può essere accolta
Con il quarto motivo di gravame il ricorrente introduce la domanda di risarcimento dei danni cagionatogli dall’illegittima esclusione dall’utile inserimento in graduatoria.
Ad avviso del Collegio, allo stato degli atti non è possibile accogliere la domanda attorea. Invero, sebbene il Collegio ha rilevato la fondatezza di talune censure,con conseguente annullamento parziale della graduatoria nei limiti di interesse del ricorrente, detto accoglimento,allo stato, può condurre soltanto ad una riformulazione della graduatoria. Soltanto dopo che l’Amministrazione avrà, nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni contenute nella presente sentenza, rimodulato la graduatoria,potrà apprezzarsi la sussistenza o meno di un danno ingiusto in capo al ricorrente. Infatti, se la rimodulazione della graduatoria, da effettuare nel rispetto delle garanzie partecipalite degli interessati, non comportasse l’inserimento del ricorrente in posizione utile non sussisterebbe un danno effettivo in capo al ricorrente e,pertanto, la domanda di risarcimento andrebbe disattesa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte accolto, nei termini di cui sopra e, per l’effetto, va rimodulata la graduatoria de qua.
Allo stato degli atti non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente.
Le spese di giudizio vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sez.3A, accoglie in parte,nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e ,per l’effetto, annulla,in parte qua, i provvedimenti impugnati ivi indicati. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari in favore del ricorrente nella misura di Euro duemilaquattrocento
Ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007.
Depositata in segreteria il 20 febbraio 2008