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Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003
(in calce è pure pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2003 – 2005)
[Qui può leggersi la Relazione illustrativa]
In data 7 marzo 2008, alle ore 11,00 ha avuto luogo l’incontro tra
ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
CISAL
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)
U.N.S.C.P.
Confederazioni Sindacali:
CGIL, CISL, UIL, CISAL, USAE
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il Quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997, in servizio alla data dell’1.1.2002 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
– i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;
– i riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
– l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale;
– i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’Agenzia nazionale e dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo, ai sensi degli artt.47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs.n.165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 3
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all’art. 1 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, nelle misure indicate nella allegata Tabella B.
5. Sono confermati:
– la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
– il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo successivo del 14.9.1995.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art.3 comma 2, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 5
Retribuzione di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001.
Art. 6
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
(Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità)
Fascia A, 81,43 (dal 1 gennaio 2002); 121,11 (dal 1 gennaio 2003)
Fascia B, 81,43 (dal 1 gennaio 2002); 121,11 (dal 1 gennaio 2003)
Fascia C, 81,43 (dal 1 gennaio 2002); 121,11 (dal 1 gennaio 2003)
Tabella B
Retribuzione tabellare
(Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)
Fascia A, 28.206,09 (dal 1 gennaio 2002)*; 29.659,41 (dal 1 gennaio 2003)
Fascia B**, 28.206,09 (dal 1 gennaio 2002)*; 29.659,41 (dal 1 gennaio 2003)
Fascia C, 22.108,13 (dal 1 gennaio 2002)*; 23.561,45 (dal 1 gennaio 2003)
*il valore dal 1.1.2002 comprende e assorbe l’Indennità Integrativa Speciale
**Art.3 c.3 dell’ipotesi di accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato
nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli
altri segretari della fascia B
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997, in servizio alla data dell’1.1.2004 o assunti successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all’art.3 del CCNL del 15 gennaio 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ed alla corrispondente colonna della Tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A.
2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2005, nelle misure indicate nella allegata Tabella B.
3. Sono confermati:
– la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
– il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo successivo del 14.9.1995.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art.2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art.2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 4
Retribuzione di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003.
Art. 5
Norma programmatica
Le parti premettono che il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 novembre 2007, tra il Ministro delle Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell’economia e delle finanze, l’ANCI, l’UPI e le Organizzazioni sindacali ha previsto, tra l’altro, che: “la riforma del Titolo V della Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle Regioni e degli enti locali ampliandone competenze e funzioni.
E’ evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana adeguata a svolgere un compito così ampio. Ciò mette in rilievo la necessità di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della riconosciuta autonomia normativa dell’ente locale.
In tale quadro è evidente l’importanza di assicurare ai segretari comunali, e provinciali un percorso selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire loro una professionalità di elevata qualità adeguata al nuovo rilievo che la Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.
Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a conferire maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, nell’ambito del perseguimento del più generale obiettivo di elevare le performance della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno di legge delega di attuazione del nuovo Titolo V Cost. conferma la necessità di una figura di vertice negli enti locali per coniugare l’efficienza con la regolarità amministrativa e per garantire l’indispensabile raccordo tra gli organi politici e l’apparato organizzativo. Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata di servizi e funzioni e in caso di costituzione di unioni di comuni, prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma che tendano alla definizione di una retribuzione permeata dall’onnicomprensività.
Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell’ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:
– per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
– per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all’80% di quello previsto per i dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
A tale opzione dovrà corrispondere un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.
In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento economico dei segretari dovrà essere onnicomprensivo remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai medesimi. In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento retributivo assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo corrisposta.
Occorrerà rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensività, la maggiorazione prevista per il segretario titolare di segreteria convenzionata e prevedere che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera.
Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell’equiparazione al trattamento economico tabellare dei dirigenti degli Enti Locali, la necessaria corrispondenza tra l’accesso alla fascia B e la titolarità effettiva di incarico in ente con popolazione superiore a 3000 abitanti.
Per quanto concerne l’attribuzione al segretario della funzione di direzione generale dovranno individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione della indennità in relazione alla classe demografica ed alla specificità degli enti, prevedendone tetti massimi differenziati e con rigorosi limiti per i comuni piccoli.
A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell’ambito del CCNL biennio 2006-2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente; occorrerà altresì prevedere che in nessun caso potranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa maggiorazioni di trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si configurino oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti istituzionali.
Nel biennio 2006-2007 si darà luogo al completamento del percorso di valorizzazione e, con le decorrenze da stabilirsi, si raggiungerà la completa equiparazione al trattamento economico tabellare della dirigenza degli enti, con risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l’utilizzo parziale del fondo di mobilità di cui all’art. 20 del DPR n. 465/1997, con funzione perequativa all’interno del sistema.
Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovrà prevedere disposizioni al fine di collegare al trattamento economico specifiche responsabilità dirigenziali di carattere anche gestionale.
Nell’ambito della medesima tornata contrattuale l’ARAN chiarirà che i segretari comunali e provinciali confluiranno nel Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, costituito con l’Accordo del 14 maggio u.s”.
Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che:
1. il Protocollo ha definito un preciso percorso per la soluzione dell’annosa vertenza contrattuale collettiva nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, articolato in varie fasi e che si dovrà concludere con la stipulazione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, prevista entro il 31 marzo 2008;
2. la prima fase prevista dal citato protocollo si è conclusa con la stipulazione del presente contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
3. il presente contratto ha natura economica e carattere transitorio ed i relativi benefici sono stati distribuiti in conformità alle previsioni dell’art. 2, in considerazione del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo con riferimento alla valorizzazione della figura professionale del segretario anche mediante una complessiva riconsiderazione della struttura della retribuzione e del suo completo allineamento a quella dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali. Tale allineamento stipendiale dovrà essere realizzato nell’ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento inderogabile per il CCNL 2006-2007.
Art. 6
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
(Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità)
Fascia A, 90,36 (dal 1 gennaio 2004); 126,48 (dal 1 gennaio 2005)
Fascia B, 90,36 (dal 1 gennaio 2004); 126,48 (dal 1 gennaio 2005)
Fascia C, 90,36 (dal 1 gennaio 2004); 126,48 (dal 1 gennaio 2005)
Tabella B
Retribuzione tabellare
(Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)
Fascia A, 30.743,73 (dal 1 gennaio 2004); 32.261,49 (dal 1 gennaio 2005)
Fascia B, 30.743,73 (dal 1 gennaio 2004); 32.261,49 (dal 1 gennaio 2005)
Fascia C, 24.645,77 (dal 1 gennaio 2004); 26.163,53 (dal 1 gennaio 2005)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.4 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.