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Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni – A.RA.N
Relazione illustrativa dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 05 e del biennio economico 2002 – 03
(Relazione redatta ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 47, comma 4 e dell’art. 48, comma.)
[Qui il testo definitivo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 05 e per i bienni economici 2002 – 03 e 2004 – 05, stipulato il 7 marzo 2008]
PREMESSA
In data 15 gennaio 2008, l’ARAN e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative hanno siglato l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 nonché quella relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro per il solo biennio economico 2004-2005. La stipulazione dei citati CCNL consente di chiudere la annosa e complessa vertenza dei segretari comunali e provinciali.
Infatti, il rinnovo contrattuale avviene con significativo ritardo rispetto alle scadenze dei precedenti CCNL di categoria sottoscritti in data 16.5.2001 (31.12.1999 e 31.12.2001).
In proposito, si ritiene utile ripercorrere, in breve, il complessivo iter della procedura contrattuale, in modo da consentire una esatta percezione sia dei motivi del ritardo, sia della delicatezza della trattativa e, conseguentemente, delle ragioni che giustificano le scelte contrattuali di fondo del documento sottoscritto.
L’atto di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sua veste di Comitato di Settore, ai sensi dell’art.11, comma 8, del DPR n.465/1997, è intervenuto in data 13.10.2005. La trattativa, tempestivamente avviata, è stata, tuttavia, immediatamente sospesa in quanto tutte le OO.SS., espressero un giudizio totalmente negativo sui contenuti dell’atto di indirizzo, ritenuti eccessivamente rigorosi e penalizzanti per la categoria. In particolare l’attenzione delle OO.SS. si incentrava sulle risorse finanziarie messe a disposizione, ritenute insufficienti a garantire il soddisfacimento della principale rivendicazione e cioè l’equiparazione piena del trattamento economico stipendiale dei segretari comunali e provinciali a quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
In data 7.2.2006 è pervenuto, poi, l’atto di indirizzo per il CCNL dei segretari comunali e provinciali relativo al biennio economico 2004-2005.
Al fine di favorire la ripresa del negoziato e la sottoscrizione del CCNL, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto e trasmesso all’ARAN, in data 3.10.2006, un nuovo atto di indirizzo, parzialmente modificativo dei contenuti del precedente, con specifico riferimento ad alcuni aspetti dei vari istituti del trattamento economico accessorio dei segretari. Anche tale nuovo intervento non è stato ritenuto sufficiente dalle OO.SS., in quanto lo stesso comunque non affrontava in nessun modo il delicato punto dell’allineamento delle stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali a quello della dirigenza degli enti locali, aspetto questo considerato assolutamente irrinunciabile.
L’elemento decisivo per la chiusura della vertenza è stato il Protocollo di intesa per la valorizzazione dei Segretari comunali e provinciali, sottoscritto, in data 27.11.2007, dal Ministro della Funzione Pubblica, dal Ministro per gli Affari Regionali, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’ANCI, dall’UPI e dalle organizzazioni sindacali. In una logica di valorizzazione del ruolo e delle competenze della figura del segretario comunale e provinciale, nel Protocollo, per quello che qui può rilevare, è stato previsto che:
a) con il CCNL per quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio 2006-2007 si dovrà operare il completo allineamento dello stipendio tabellare dei segretari delle fasce A e B a quello dei dirigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali. Per i segretari della fascia C, invece, lo stipendio tabellare dovrà essere fissato nell’80% di quello previsto per i dirigenti del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
b) per gli enti privi di dirigenza il trattamento economico dovrà collegarsi a specifiche responsabilità dirigenziali, di carattere anche gestionale;
c) si dovrà procedere alla razionalizzazione della struttura retributiva, con riaffermazione del principio della onnicomprensività del trattamento economico del segretario, in coerenza con quanto previsto per i dirigenti dall’art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001; tale operazione dovrebbe consentire il recupero di ulteriori risorse, tra quelle già oggi disponibili e utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio, da destinare, in aggiunta a quelle previste in legge finanziaria per il rinnovo contrattuale, al riallineamento stipendiale di cui al punto a);
d) il Protocollo, alla luce dei suoi contenuti, vale ad integrare i precedenti atti di indirizzo già trasmessi per i rinnovi contrattuali per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio economico 2004-2005.
Nell’ambito di questo percorso prefigurato dal Protocollo, la prima fase è stata la stipulazione delle ipotesi di CCNL relative al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Infatti, stante gli obiettivi del citato Protocollo e l’indubbio ritardo del rinnovo contrattuale relativo al precedente quadriennio, le due ipotesi contrattuali sottoscritte in data 15.1.2008 si possono qualificare come contratti ponte, aventi natura strettamente ed esclusivamente economici e finalizzati essenzialmente alla rivalutazione del trattamento stipendiale del segretario. Alla base di tale scelta delle parti negoziali, preventivamente condivisa dal Dipartimento della Funzione Pubblica , vi è stata la considerazione che eventuali contenuti normativi di carattere innovativo del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005, non avrebbero potuto avere efficacia retroattiva ma solo per il futuro. Pertanto, è sembrato più opportuno rinviare tutti i contenuti normativi alla futura fase contrattuale, in modo da definire un completo ed organico nuovo quadro regolativo del trattamento giuridico ed economico del segretario.
ANALISI DEI CONTENUTI
In considerazione di quanto detto nell’ambito della premessa, i contenuti dell’Ipotesi sottoscritta dalle parti contrattuali in data 15 gennaio 2008 attengono esclusivamente alla ridefinizione del trattamento economico stipendiale del personale ed alla rivisitazione di alcuni altri istituti aventi ugualmente una valenza solo economica. I benefici economici riconosciuti sono contenuti esattamente nei limiti di quanto previsto (5,66%) dalle leggi finanziarie per i rinnovi contrattuali concernenti il quadriennio 2002-2003 e dall’atto di indirizzo relativo al medesimo, ribaditi anche dal Protocollo del 27.11.2007. Nell’ambito della distribuzione delle risorse complessivamente disponibili è stata, inoltre, salvaguardata la riserva dello 0,50% delle stesse alla parte variabile della retribuzione, come avvenuto per tutti gli altri CCNL relativi al medesimo quadriennio 2002-2005.
Il testo dell’Ipotesi di CCNL si articola in due Titoli e in un totale di 6 articoli. Allo stesso sono allegate 2 tabelle (denominate A e B) per l’illustrazione degli effetti economici dell’accordo. Completa il testo contrattuale una dichiarazione congiunta delle parti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Capo I, del Titolo I, recante Disposizioni generali, è limitato a due articoli, contenenti previsioni di ordine generale sul campo di applicazione, sulla durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Art.1 – Campo di applicazione
Questo articolo delimita il campo di operatività del contratto collettivo nazionale, prevedendone l’applicazione, in coerenza con l’art.10, comma 1, del CCNQ del 18.12.2002 e successive modificazioni e integrazioni, sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva, a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti allo specifico Albo di cui all’art.98 del D.Lgs.n.267/000 ed all’art.9 del DPR n.465/1997 già in servizio alla data dell’1.1.2002 o assunti successivamente.
Il comma 2 si limita ad alcuni aspetti di carattere meramente definitorio in ordine ai provvedimenti normativi ed alle definizioni citati nel testo contrattuale.
Art.2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
L’articolo disciplina, in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle precedenti tornate contrattuali, diversi aspetti connessi al contratto collettivo nazionale di lavoro:
la durata del contratto, che viene fissata nel quadriennio 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa, e nel biennio 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003, per la parte economica;
la decorrenza degli effetti normativi ed economici derivanti dal CCNL, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal decreto legislativo n.165/2001; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all’istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza;
i tempi e le procedure di applicazione del CCNL;
il rinnovo tacito del CCNL, alla sua scadenza, di anno in anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza; in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite da altro contratto collettivo;
le modalità di corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, di cui all’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993, nel rispetto degli artt.47 e 48, commi 1, 2 , 3, 4 e 5, del D.Lgs.n.165/2001; in proposito si ribadisce la necessità di uno specifico accordo ad opera dell’ARAN, con conseguente esclusione di ogni forma di automatica erogazione dell’indennità.
Dati i contenuti sostanzialmente confermativi della precedente disciplina, sembra doversi escludere ogni ricaduta delle nuove regole in termini di oneri contrattuali
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Capo I del Titolo II, rubricato come “Trattamento Economico”, si compone di quattro articoli (da 3 a 6), tre dei quali disciplinano direttamente alcuni aspetti del trattamento economico dei segretari.
Art.3 – Stipendio tabellare
Questo articolo dispone, con rinvio alle specifiche tabelle allegate al contratto, anche per ciò che attiene alle decorrenze, in merito agli incrementi stipendiali mensili lordi attribuiti ai valori stipendiali, rideterminati in conseguenza degli stessi incrementi.
La misura degli incrementi del trattamento economico stipendiale è stata determinata in coerenza con le previsioni delle leggi finanziarie del 2002 e del 2003 e con le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sua veste di Comitato di settore (si tratta della nota percentuale complessiva del 5,66% calcolata con riferimento al monte salari dei segretari relativo all’anno 2001).
Sono previste due distinte tranches di incremento con decorrenza rispettivamente dall’1.1.2002 e dall’1.1.2003, come specificato nella tabella A allegata all’Ipotesi di CCNL.
Con decorrenza sempre dal gennaio 2002, in coincidenza con la attribuzione della seconda quota dell’incremento stipendiale, viene realizzata, in analogia con quanto avvenuto per gli altri comparti di contrattazione pubblica, anche la unificazione o conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare (comma 2), dando vita ad un unico elemento retributivo che assume la denominazione di “stipendio tabellare”.
Ai fini del suddetto conglobamento, per i segretari delle fasce A e B dell’art.31 del CCNL del 16.5.2001, si è tenuto conto dell’importo dell’indennità integrativa speciale in godimento dei segretari che nel precedente ordinamento (antecedente ai CCNL del 16.5.2001) rivestivano la qualifica di dirigente.
In proposito una specifica notazione deve essere fatta con riferimento al comma 3 dell’art.3 in esame. Infatti, si tratta di una specifica disposizione contrattuale in materia di conglobamento, dedicata espressamente ai segretari che, provenendo dalla ex IX qualifica funzionale del precedente ordinamento, per effetto del CCNL del 16.5.2001, sono stati ugualmente collocati nella fascia B dell’art.31 del CCNL del 16.5.2001, dove sono stati inquadrati, a suo tempo, anche i segretari che, sempre nel precedente ordinamento, rivestivano la qualifica di dirigente.
A questi segretari, infatti, nel precedente CCNL del 16.5.2001 relativo al biennio 2000-2001, era stato riconosciuto il medesimo importo del trattamento tabellare degli altri segretari della medesima fascia B (gli ex dirigenti), ma non il medesimo importo di indennità integrativa speciale di questi ultimi. Conseguentemente, all’interno della fascia B continuavano ad essere corrisposti due distinti importi di indennità integrativa speciale in relazione alle due diverse tipologie di segretari che vi confluivano. In virtù della nuova disciplina, viene chiarito che ai segretari della fascia B viene conglobato un unico importo di indennità integrativa speciale.
Per i segretari della fascia C, invece, il conglobamento viene effettuato con riferimento al più basso valore dell’indennità integrativa speciale che, nel precedente ordinamento, era prevista per i segretari non dirigenti.
Art. 4 – Effetti dei nuovi stipendi
Viene confermata la disciplina che caratterizza ormai tutti i rinnovi contrattuali del lavoro pubblico.
Innanzitutto, viene precisato (comma 1) che gli incrementi tabellari effettivamente maturati dal segretario, negli importi previsti dall’art.3, devono essere, comunque, considerati anche nella base di calcolo per la determinazione o rideterminazione di tutti quegli altri istituti, di fonte legale o contrattuale, che, ai fini della quantificazione del beneficio da riconoscere al lavoratore (segretario), fanno riferimento allo stipendio tabellare in godimento dello stesso (ad es. equo indennizzo).
Inoltre, si afferma, (comma 2) che gli incrementi del trattamento stipendiale, decorrenti dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003, sono utili anche nei confronti dei segretari cessati dal servizio nel biennio considerato (2002 – 2003) per la rideterminazione del trattamento di pensione, con le stesse decorrenze.
Per quanto riguarda la indennità di fine servizio, l’indennità sostitutiva del preavviso, il TFR nonché l’indennità di cui all’art.2122 c.c. (indennità per decesso del lavoratore) o altre equivalenti, si potrà tener conto solo degli incrementi maturati dai singoli lavoratori al momento della data del collocamento a riposo; pertanto chi è cessato dal servizio nell’anno 2002 potrà beneficiare del solo incremento decorrente dal gennaio 2002, mentre gli incrementi previsti per il 2003 sono utili, sempre per il trattamento di fine servizio, solo per i segretari cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2003.
Il comma 3, infine, si limita a precisare che il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge n.335/1995.
La complessiva disciplina esaminata, ad eccezione della precisazione contenuta nel comma 3, era già presente nell’art.2 del CCNL dei segretari e comunali del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
Art. 5 – Retribuzione di risultato
Come sopra anticipato, nell’ambito della distribuzione delle risorse complessivamente disponibili per il rinnovo è stata, inoltre, salvaguardata la riserva dello 0,50% delle stesse alla parte variabile della retribuzione, come avvenuto per tutti gli altri CCNL relativi al medesimo quadriennio 2002-2005.
Tali risorse, in sede negoziale, sono state utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, quelle già disponibili presso gli enti, secondo la disciplina dell’art.42 del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, per il finanziamento della retribuzione di risultato del segretario.
Art.6 – Conferma di discipline precedenti
Al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, questo articolo si limita a riaffermare la piena vigenza delle discipline dei precedenti CCNL ove non modificate o non disapplicate dal nuovo CCNL.
Dichiarazione congiunta n.1
Con tale dichiarazione congiunta, le parti si danno reciprocamente atto che le risorse destinate dall’art.5 dell’Ipotesi di CCNL, in quanto risorse previste direttamente dal nuovo CCNL, nell’ambito delle complessive disponibilità per il rinnovo, non possono non essere utilizzate presso gli enti per l’incremento di quelle già destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario.