L’Ordinanza del Tar Lazio che aveva negato la propria giurisdizione sulla esclusione della DC

“Gli atti impugnati attengono a fasi di un procedimento, che, introdotto con l’indizione dei comizi elettorali, risulta estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Questa la motivazione addotta dal Tar Lazio a sostegno dell’ordinanza con cui è stata confermata l’esclusione della lista del Partito della Democrazia Cristiana dalle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008.

Il Consiglio di Stato, però, il successivo 1 aprile, ha ribaltato questa decisione, con l’ordinanza 1744/08, ed ha ammesso la DC alle elezioni



. . . . .

TAR Lazio, sezione seconda bis

Ordinanza 21 marzo 2008 numero1618



(presidente Pugliese, estensore Cogliani)



[nel ricorso 2419/2008 , proposto dal Partito della Democrazia Cristiana ed altri, Bordi Marco, Mancuso Pierluigi contro Ministero dell’Interno; Ufficio Elettorale Nazionale; Ufficio Elettorale Regionale del Lazio; Senato della Repubblica e nei confronti dell’UDC]



(…)

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione n. 9 dell’8.3.2008 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento del Ministero dell’interno prot. n. 15600/EP/45;

del provvedimento del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali che ha invitato a sostituire il contrassegno presentato al n. 45 il 29.2.2008;

della decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte di Appello di Roma del 10.3.2008, con la quale in conseguenza dei predetti provvedimenti la lista del Partito della Democrazia Cristiana non è stata ammessa alle Elezioni Politiche del 13-14 aprile 2008;

del provvedimento dell’Ufficio elettorale Centrale Nazionale del 12.3.2008, di rigetto per inammissibilità dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento n. 9 dell’8.3.2008;

di ogni altro atti agli stessi strettamente connesso, presupposto e/o conseguente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. Solveig Cogliani e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, non risultano adeguatamente comprovati i necessari requisiti posti a fondamento della domanda cautelare proposta ed, in particolare, quello del fumus boni juris, tenuto conto che gli atti impugnati attengono a fasi di un procedimento, che, introdotto con l’indizione dei comizi elettorali, risulta estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo;

P.Q.M.



Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma , li 20 Marzo 2008

Depositata il 21 marzo 2008

Redazione

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