Come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto una serie di disposizioni che rafforzano il ruolo e le funzioni che riveste oggi Consip S.p.a.
Oltre alle nuove funzioni relative alla natura di centrale di committenza riconosciuta a Consip, l’ultima Finanziaria ha previsto anche un’accelerazione per il sistema di convenzionamento introdotto dall’art. 26 della legge Finanziaria per il 2000, come è noto affidato proprio a Consip.
Il comma 591, infatti, novellando l’art. 78 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), oggi impone alle amministrazioni statali, comprese le scuole e le istituzioni universitarie, l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip per i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP).
Questa norma fa il paio con il comma 449 della scorsa legge Finanziaria 2007, che già prevedeva l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip per determinati beni e servizi da individuare di anno in anno con decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze; questa volta però è lo stesso Legislatore a individuare il servizio per cui sussiste l’obbligo, e lo fa con una norma di rango primario.
Di seguito il testo del disposto normativo in questione.
. . . .
591. All’articolo 78 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita’ o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia».