Vietati i cellulari nella cabina elettorale

In vigore da oggi il decreto legge approvato l’1 aprile dal Governo, col quale si fa espresso divieto per gli elettori di portare con sé nella cabina elettorale telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (“altri apparecchi idonei a riprodurre o registrare immagini”).

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.

Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto.

Le violazioni saranno punite con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Il Ministero dell’Interno ha così commentato:

“Si copre l’unico buco che ancora avevamo per contrastare il voto di scambio”, ha commentato il Ministro Amato, precisando che la norma si rendeva necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall’art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto.

Amato ha pure ribadito che, durante lo scrutinio, “le schede devono essere lette una per una; i presidenti di seggio ed i rappresentanti di lista dovranno vigilare perchè non vengano creati mucchietti di schede durante lo scrutinio”.

Di seguito, il testo del Decreto Legge

. . . . . .

Decreto Legge  1 aprile 2008 n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie



(G.U. n. 80 del 4 aprile 2008)



Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto   l’articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),  della Costituzione;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n.  20,  con  il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008  i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica;

Visto  l’articolo 5  del  decreto-legge  15 febbraio  2008,  n. 24, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che   ha   previsto   l’abbinamento   della   annuale   consultazione

amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta  la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire, in vista  dell’imminente  scadenza  elettorale, mediante l’emanazione di disposizioni   volte   a  rafforzare  le  esigenze  di  tutela  della segretezza  del  voto  in  occasione  di  consultazioni  elettorali e referendarie;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

                             

Emana

il seguente decreto-legge:

         

Art. 1.



1. Nelle  consultazioni  elettorali  o  referendarie  e’  vietato introdurre  all’interno  delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione  del  documento  di  identificazione  e  della  tessera elettorale   da  parte  dell’elettore,  invita  l’elettore  stesso  a depositare  le  apparecchiature  indicate  al  comma 1  di  cui e’ al momento in possesso.

3.  Le  apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal  presidente  dell’ufficio  elettorale  di  sezione  unitamente al documento   di   identificazione  e  alla  tessera  elettorale,  sono restituite  all’elettore  dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna  e  della  restituzione  viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.



1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 aprile 2008

    

Redazione

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