In vigore da oggi il decreto legge approvato l’1 aprile dal Governo, col quale si fa espresso divieto per gli elettori di portare con sé nella cabina elettorale telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (“altri apparecchi idonei a riprodurre o registrare immagini”).
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto.
Le violazioni saranno punite con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a 1000 euro.
Il Ministero dell’Interno ha così commentato:
“Si copre l’unico buco che ancora avevamo per contrastare il voto di scambio”, ha commentato il Ministro Amato, precisando che la norma si rendeva necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall’art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto.
Amato ha pure ribadito che, durante lo scrutinio, “le schede devono essere lette una per una; i presidenti di seggio ed i rappresentanti di lista dovranno vigilare perchè non vengano creati mucchietti di schede durante lo scrutinio”.
Di seguito, il testo del Decreto Legge
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Decreto Legge 1 aprile 2008 n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
(G.U. n. 80 del 4 aprile 2008)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l’abbinamento della annuale consultazione
amministrativa con le predette elezioni;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire, in vista dell’imminente scadenza elettorale, mediante l’emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e’ vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e’ al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 aprile 2008