Le novita’ sull’uso dei videoterminali contenute nel decreto legislativo 81/2008

I lavoratori che utilizzino un’attrezzatura munita di videoterminali per almeno venti ore settimanali, hanno diritto a particolari cautele, in ordine ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Hanno altresì diritto ad una interruzione dell’attivita’ mediante pause ovvero cambiamento di attivita’, ed in particolare ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

La pausa e’ considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro.

I suddetti lavoratori devono altresì essere sottoposti a costante sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Di seguito, lo stralcio del decreto legislativo 81/2008 (qui leggibile per esteso), in vigore dal 15 maggio 2008.

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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(…)



Titolo VII

Attrezzature munite di videoterminali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 172.

Campo di applicazione



1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita’ lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173.

Definizioni



1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unita’ a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la

sedia, il piano di lavoro, nonche’ l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174.

Obblighi del datore di lavoro



1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformita’ ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.

Art. 175.

Svolgimento quotidiano del lavoro



1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita’ mediante pause ovvero cambiamento di attivita’.

2. Le modalita’ di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalita’ e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita’.

5. E’ comunque esclusa la cumulabilita’ delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa e’ considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non e’ riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Art. 176.

Sorveglianza sanitaria



1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita’ delle visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneita’ temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita’.

5. Il lavoratore e’ sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita’ previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attivita’ svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita’ e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177.

Informazione e formazione



1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;

2) le modalita’ di svolgimento dell’attivita’;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Capo III

Sanzioni

Art. 178.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente



1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell’articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 177, comma 1, lettera a).

Art. 179.

Sanzioni a carico del preposto



1. Il preposto e’ punito nei limiti dell’attivita’ alla quale e’ tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 174, comma 2 e 3, 175;

b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 174, comma 1, lettera a).

Redazione

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