La legge contiene una precisa scelta di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti, operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali.
Il regime di pubblicità è direttamente prescritto per legge, senza possibilità di deroghe da parte dell’Amministrazione finanziaria, che ha solo il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti.
Le attuali modalità di pubblicazione degli elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, e liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file, attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, non è conforme alle previsioni normative.
Questi i fatti.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate aveva predisposto e inviato a ciascun Comune mediante sistemi telematici, i relativi elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto relative all’anno d’imposta 2005.
Gli elenchi sono stati resi pubblici, in espressa applicazione degli articoli 69 del Dpr 600 del 1973 e 66 bis del Dpr 633 del 1972, a seguito di provvedimento del direttore dell’Agenzia, del 5 marzo 2008.
Ieri il Garante Privacy e’ intervenuto sulla diffusione in Internet dei dati delle dichiarazioni dei redditi.
Il Garante, rilevando che allo stato sussistono “problemi di conformità con il quadro normativo in materia” ha deciso di chiedere formalmente ulteriori delucidazioni all’Agenzia e l’ha invitata a sospendere nel frattempo la diffusione dei dati in Internet.
L’Autorità ha pure invitato i mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall’Agenzia.
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Il Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 30 aprile 2008
Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate
Il Garante per la protezione dei dati personali;
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto l’art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;
Visto che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l’ufficio dell’amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;
Rilevato che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all’anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un’apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;
Rilevato altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;
Considerato che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando “una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti” “operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali” (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);
Rilevato che, “come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività” (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);
Considerato tuttavia che il legislatore ha demandato all’Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);
Rilevato che, all’esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;
Considerato che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d’ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
Rilevata la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d’urgenza l’Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;
Riservata la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall’Agenzia con le predette modalità;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto ciò premesso il Garante;
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l’Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.
Roma, 30 aprile 2008