Art. 71: Le assenze dal servizio nel lavoro pubblico

La legge finanziaria estiva (il decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008), ha introdotto, all’art. 71, una previsione specifica sulle assenze per malattia e per permesso retribuito nel pubblico impiego.

E’ utile leggere lo stralcio della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, presentato alla Camera: 

“L’articolo 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), in primo luogo, introduce misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo alcune misure finalizzate a riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato. In particolare, la disposizione costituisce un disincentivo economico per tale tipologia di assenza, prevedendo, in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi e dalle normative di settore, la mancata corresponsione dell’indennità di amministrazione o indennità equivalenti per i primi dieci giorni di assenza, indipendentemente dalla durata della stessa. Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche intese a rendere più rigorosa l’attività di controllo dell’assenza.

In secondo luogo, la disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti – che costituiscono una voce importante della mole complessiva delle assenze dal servizio – finalizzate ad un migliore contemperamento delle necessità del dipendente con le esigenze di servizio. In particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con disabilità grave, previsti dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.

Sempre ai fini di disincentivare comportamenti opportunistici, la disposizione prevede che l’assenza venga computata sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

A tal proposito, si segnala che l’intervento normativo proposto tiene conto anche dell’orientamento della Corte dei conti – procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio – che ha evidenziato alcune criticità derivanti dall’attuale conteggio delle assenze per permessi retribuiti, rappresentando, altresì, l’urgenza di un intervento finalizzato a risolvere tali problematiche. La norma, pertanto, può essere letta in chiave sollecitatoria ai fini dell’individuazione ad opera delle parti, nelle sedi opportune, delle misure intese ad incentivare la presenza in servizio e a sanzionare i comportamenti fraudolenti, con l’obiettivo del recupero dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Infine, la disposizione, nell’ottica del recupero della premialità delle politiche del personale e della produttività degli uffici pubblici, prevede la non corresponsione delle somme dei fondi di amministrazione o di ente in caso di assenza dal servizio, con l’eccezione espressa di quelle ipotesi di assenza maggiormente meritevoli di protezione”.

Di seguito, il testo dell’art. 71 con le modifiche (in corsivo) apportate in sede di conversione.

. . . . .

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
(convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133)

(…)

Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Redazione

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