Maestro unico e voti al posto di giudizi: le nuove regole

In vigore dall’1 settembre, il decreto legge 137/2008 che contiene le nuove regole sul maestro unico, sull’adozione dei libri di testo,  sul voto numerico (al posto dei giudizi).

Questi gli articoli:
art. 1. Cittadinanza e Costituzione

art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti

art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria

art. 5. Adozione dei libri di testo

art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

art. 7. Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

art. 8. Norme finali

Di seguito, la motivazione contenuta nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto legge, in atto all’esame della Camera (e in calce il testo del decreto legge 137/2008):

“Onorevoli Deputati ! – Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti intese a modificare e integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rende necessaria e urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative e assicurare le semplificazioni necessarie a una maggiore funzionalità ed efficacia dell’azione esercitata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei singoli settori di competenza.
In particolare gli interventi riguardano le seguenti materie.

Articolo 1 – Cittadinanza e Costituzione.

Mediante l’articolo 1 si propone per l’anno scolastico 2008/2009 di favorire l’acquisizione dei saperi e delle competenze relative alla cittadinanza e alla Costituzione in via di sperimentazione secondo le modalità previste dall’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ossia mediante progetti da realizzare con i finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio e attraverso diverse e ulteriori iniziative da assumere nell’ambito delle aree di insegnamento storico-geografica e storico-sociale.

La disposizione si colloca in una rinnovata presa di coscienza del compito centrale della scuola di formare cittadini informati, consapevoli e responsabili per la società di domani. La formazione su concetti quali «cittadinanza» e «Costituzione» implica l’acquisizione di conoscenze, l’interiorizzazione di princìpi e la messa in pratica di comportamenti individuali e collettivi civilmente e socialmente responsabili ispirati a quelle conoscenze e a quei princìpi. Nella scuola si presenta, quindi, come tematica autonoma e come tematica trasversale ai diversi saperi, superando sia lo stato di abbandono in cui versa l’educazione civica, sia il rischio di una riduzione settoriale. In questa prospettiva le attività di sperimentazione e sensibilizzazione verranno svolte da un lato da uno dei docenti delle discipline già inserite nel piano di studi previsto dall’ordinamento vigente, appartenente ad aree determinate (area storico-geografica nel primo ciclo e area storico-economico-sociale nel secondo ciclo), e, dall’altro, dai diversi docenti interessati alle dimensioni trasversali. Iniziative dello stesso genere verranno assunte anche nella scuola dell’infanzia. Le iniziative di sperimentazione e di sensibilizzazione dovranno accompagnarsi alla formazione dei docenti, da effettuarsi sulla base delle risorse finanziarie disponibili, che è presupposto indispensabile per la migliore riuscita delle stesse e per arrivare all’introduzione a regime di un nuovo insegnamento avente ad oggetto le tematiche inerenti a «Cittadinanza e Costituzione».

Articolo 2 – Valutazione del comportamento degli studenti.

Il voto di condotta era previsto dall’articolo 193, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e concorreva, unitamente al voto di profitto (lingua italiana, matematica, lingua straniera…), a determinare la promozione o la non promozione alla classe successiva. Ai fini della promozione era necessario un voto in condotta non inferiore a otto decimi. In regime di riparazione a settembre (fino al 1995 – legge 8 agosto 1995, n. 352), con voto inferiore a otto decimi lo studente era rimandato a settembre per tutte le materie. Il voto di condotta è stato abrogato dall’articolo 17, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Con la legge 10 dicembre 1997, n. 425, sugli esami di Stato il comportamento dello studente rientra tra i fattori che concorrono – entro la banda di oscillazione prevista – a determinare il credito scolastico. Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, all’articolo 13, comma 3, ha previsto che al termine dei due bienni di istruzione secondaria di secondo grado i docenti effettuino una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo e al quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati. Tale disposizione non ha ancora trovato applicazione, in quanto l’entrata in vigore dell’ordinamento scolastico dell’istruzione secondaria di secondo grado, cui fa riferimento il citato decreto legislativo n. 226 del 2005, è stata rinviata dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all’anno scolastico 2009/2010.
Nuove disposizioni in materia di comportamento degli studenti sono state emanate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. In particolare, sono state introdotte sanzioni per grave comportamento: sono previste l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore, con delibera del consiglio di istituto. Si tratta di ipotesi di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale. In queste ipotesi, laddove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. La norma è stata ripresa, per l’ammissione all’esame di Stato, nell’ordinanza ministeriale n. 30 del 10 marzo 2008, all’articolo 2, commi 3 e 4.

In sintesi, al momento:
– non è più in vigore la tradizionale normativa;
– non è ancora in vigore l’impostazione prevista dal decreto legislativo n. 226 del 2005;
– il comportamento dello studente concorre all’attribuzione del credito scolastico utile per l’esame di Stato;
– sono in vigore sanzioni disciplinari per comportamenti di particolare gravità.

Mediante la norma in questione si mira a rendere oggetto di specifica valutazione il comportamento tenuto da ogni studente durante tutto il periodo di frequentazione dell’istituzione scolastica e di partecipazione alle iniziative dalla stessa assunte, ivi comprese quelle implicanti spostamenti dalla sede scolastica e la permanenza al di fuori della stessa, e che può determinare la non ammissione all’anno successivo ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo.

La valutazione del comportamento dovrà essere in ogni caso espressa in forma numerica.
Tenuto conto della delicatezza del tema si è ritenuto di precisare che, in caso di votazione insufficiente, non potrà essere disposta l’ammissione all’anno successivo, rinviando tuttavia a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – da adottare in tempi brevissimi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione – il valore numerico che determinerà l’insufficienza. Infatti nel caso in cui la votazione che determinerà la non ammissione all’anno successivo venisse fissata in decreto-legge, senza accompagnarsi a precise indicazioni in merito alle modalità secondo le quali i consigli di classe dovranno esprimere le proprie valutazioni, si avrebbe un forte irrigidimento del sistema complessivo che potrebbe determinare effetti opposti rispetto a quelli desiderati.

Articolo 3 – Valutazione del rendimento scolastico degli studenti.

Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata la riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, impone alle istituzioni scolastiche di procedere alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e alla certificazione delle competenze da essi acquisite (si vedano gli articoli 9 e 11). Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali si deve procedere a siffatti adempimenti è rimasta ferma la disciplina contenuta nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
L’articolo 177 di tale testo unico prevede che le valutazioni di cui sopra debbano essere estrinsecate in giudizi sintetici e analitici destinati a confluire nella scheda personale dell’alunno.
Disposizioni di tenore analogo sono contenute nella normativa di rango secondario adottata per regolamentare le modalità di estrinsecazione delle valutazioni effettuate dai docenti in ordine al rendimento scolastico degli alunni della scuola primaria dopo l’abrogazione dell’articolo 144 del predetto testo unico.

Mediante la disposizione recata dall’articolo 3 in esame si prevede che le valutazioni sul rendimento degli alunni nella scuola primaria debbano essere espresse nella forma di votazione numerica in decimi e accompagnate da giudizio analitico.

Nella scuola secondaria di primo grado, invece, la valutazione del rendimento scolastico è espressa con votazione numerica in luogo dei giudizi previsti dalla normativa vigente, che è in parte abrogata.

Si è poi specificato che l’ammissione alla classe successiva, ovvero all’esame conclusivo del ciclo, presuppone il conseguimento di un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Si è quindi provveduto all’abrogazione delle disposizioni che prevedono che la valutazione del rendimento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado è espressa nella forma di giudizi analitici e sintetici, nonché di ogni altra disposizione incompatibile con i contenuti della presente norma, e ad apportare le necessarie modifiche al predetto articolo 177 del testo unico.

Si è poi reso necessario sospendere l’applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo 177, concernenti le modalità da seguire per la compilazione della scheda personale degli alunni, fino al momento della data di entrata in vigore del regolamento, da adottare su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale si dovrà provvedere al coordinamento della nuova disposizione con le norme applicative e a stabilire eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

La necessità di rendere operative le nuove disposizioni prima che abbia inizio il prossimo anno scolastico, ormai imminente, costituisce il motivo per il quale la norma riveste carattere di urgenza.

Articolo 4 – Insegnante unico nella scuola primaria.

L’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, impone l’adozione di interventi e misure volte a incrementare gradualmente, di un punto, il rapporto alunni/docente, in particolare attraverso la predisposizione di un piano programmatico di interventi, volto a una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali.
Il piano dovrà poi trovare attuazione mediante l’adozione di uno o più regolamenti con i quali, fra l’altro, dovrà procedersi alla rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria (articolo 64, comma 4, lettera d)).

Mediante la presente disposizione si è voluto ulteriormente precisare che fra i vari interventi che potranno essere messi a punto, al fine di calibrare l’assetto organizzativo della scuola primaria in funzione delle esigenze dell’utenza, le istituzioni scolastiche, a differenza di quanto si verifica attualmente, potranno costituire classi da affidare a un unico insegnante, destinate pertanto a funzionare con un orario settimanale (ventituattro ore complessive) inferiore rispetto a quello delle classi affidate a più docenti.
La necessità di consentire interventi destinati a incidere sulle modalità di funzionamento dell’istituzione scolastica (rectius di parte di essa) e di erogazione del servizio rende opportuno che gli stessi siano realizzati tenendo conto del fatto che una più ampia articolazione del tempo-scuola potrebbe risultare necessaria in ragione delle esigenze correlate alle richieste avanzate dalle famiglie.
Considerato, inoltre, che l’insegnante unico sarà chiamato a svolgere un numero di ore di insegnamento superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e che quindi va adeguato il trattamento economico dovuto ai docenti, si è ritenuto di rinviare alla sede contrattuale la determinazione di quest’ultimo.
Per fronteggiare i maggiori oneri che potranno derivare dall’attuazione della norma saranno utilizzate le risorse finanziarie (rectius parte di esse) di cui il Ministero disporrà per effetto di quanto previsto dall’articolo 64, comma 9, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
I tempi ristretti entro i quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovrà dare attuazione all’articolo 64, comma 9, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, e quindi predisporre il piano programmatico di interventi e i regolamenti di attuazione dello stesso, costituiscono il motivo per il quale la norma riveste carattere di estrema urgenza.


Articolo 5 – Adozione dei libri di testo.

Il costo dei libri scolastici costituisce un peso notevole per le famiglie.
Al fine di limitare il più possibile il disagio economico costituito dal costo dei libri, la norma, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 15 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (individuazione, fino all’anno scolastico 2011/2012, nei limiti in cui sia possibile, di libri di testo disponibili in tutto o in parte nella rete internet e, dall’anno scolastico 2011/2012, solo di libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabile da internet o mista), mira a indurre l’adozione di libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenerne invariato il contenuto per un quinquennio, salvo l’eventualità che si rendano necessarie appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere rese disponibili separatamente.
Si è, inoltre, previsto che l’adozione dei libri di testo deve avvenire con cadenza quinquennale, salvo la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze.
Considerato, altresì, che negli anni, entro una certa misura percentuale, si sono avute adozioni in contrasto con la disciplina legislativa vigente in materia di libri di testo, si è ritenuto necessario imporre al dirigente scolastico di vigilare affinché gli organi scolastici assumano le deliberazioni di loro competenza in tema di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.
La tempistica secondo la quale le istituzioni scolastiche debbono procedere all’adozione dei libri di testo (in pratica, già dopo l’inizio del prossimo anno scolastico occorrerà attivare la programmazione per l’anno scolastico 2009/2010 al fine di consentire agli editori di poter dare alla stampa tempestivamente i libri di testo) costituisce il motivo per il quale la disposizione riveste carattere di urgenza.

Articolo 6 – Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria.

La norma si rende necessaria e urgente in quanto il comma 416 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha disposto l’abrogazione in toto dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, che al comma 3 ha previsto che l’esame di laurea conclusivo dei corsi universitari in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Con tale abrogazione, quindi, lo specifico titolo rilasciato al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria non consente più agli interessati di poter accedere direttamente all’insegnamento, vanificando le finalità specifiche del corso di studi che, appunto, è finalizzato alla preparazione professionale dei docenti delle scuole dell’infanzia e primaria. Con la norma in esame si intende quindi ristabilire la validità abilitante all’insegnamento del suddetto corso di studi.


Articolo 7 – Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma è finalizzata a sostituire, per motivi di opportunità, l’articolo 2, comma 433, della legge finanziaria n. 244 del 2007, relativamente alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica.

La norma in sostanza limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, ancorché non ancora abilitati, a condizione che l’abilitazione venga conseguita prima dell’inizio dei corsi; la norma si rende necessaria e urgente in quanto l’attuale normativa in materia consente la presentazione delle domande di accesso ai corsi anche agli aspiranti non ancora laureati, a condizione di acquisire la laurea e l’abilitazione in tempo utile; questa normativa ha determinato un notevole appesantimento della procedura, in quanto devono essere esaminate una quantità rilevante di domande, ivi comprese quelle di aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l’abilitazione nei tempi di scadenza previsti e non possono quindi essere ammessi ai corsi; la norma ha quindi lo scopo di razionalizzare le procedure di ammissione ai corsi di specializzazione, limitandone l’accesso ai soli laureati, ed evitare disservizi nella gestione e organizzazione dei corsi stessi.

Articolo 8 – Norme finali.

Le norme finali prevedono che l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

A seguire, il testo della decreto legge in vigore dall’1 settembre.

. . . . . .

Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'”

(Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’1 settembre 2008)

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e’ altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Redazione

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