Entrano in vigore le nuove disposizioni sui concorsi nelle societa’ pubbliche.
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dovranno adottare, con propri regolamenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, adeguandosi ai principi contenuti nel testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001.
In particolare, dovrà essere garantita:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Per quanto riguarda le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, anch’esse dovranno dotarsi di propri regolamenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto -sempre- dei principi, “anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialit”.
Si riporta il testo della relazione illustrativa al disegno di legge n. 1386, presentato alla Camera: “L’articolo 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche) consente alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Analoga previsione viene stabilita per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, prevedendo che le stesse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Rimangono escluse dal campo di applicazione della norma le società quotate su mercati regolamentati”.
E’ interessante notare come il Governo, nel presentare le nuove norme, usi il verbo consentire (come se le nuove previsione introducano mere facolta’ e non veri e propri obblighi).
Di seguito, il testo dell’art. 18.
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Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
Testo coordinato con la legge di conversione, legge 6 agosto 2008 n. 133
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196 ed in vigore dal 22 agosto 2008)
(…)
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.
(…)