Concorso per notaio. La Corte Costituzionale si è pronunziata sul diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova preselettiva informatica e dei due concorsi successivi per i candidati che abbiano superato l’ultima prova preselettiva anteriore all’entrata in vigore della norma censurata e non anche per quelli che abbiano superato la penultima.
La questione è stata rigettata.
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Corte Costituzionale
Ordinanza del 13 febbraio 2009 numero 40
(presidente Flick, relatore Amirante)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da V. M. contro il Ministero della giustizia ed altri, con ordinanza del 14 aprile 2008, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2008.
(…)
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – con ordinanza del 14 aprile 2008 – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), «nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell’art. 5-bis della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto»;
che la questione è stata proposta nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un aspirante notaio contro la graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con decreto del 10 luglio 2006, nella parte in cui non lo aveva ammesso a sostenere le prove scritte del concorso stesso, nonché avverso il relativo bando, nella parte in cui ammetteva al concorso senza lo svolgimento della prova preselettiva chi aveva superato tale ultima prova nell’ultimo concorso notarile precedente a quello in oggetto (e non anche nel penultimo) e contro tutti gli atti connessi ai precedenti;
che – espone il giudice a quo – il ricorrente, candidato nel suddetto concorso, ha partecipato alla relativa prova selettiva ma non è stato ammesso a sostenere le prove scritte, avendo commesso un errore, ancorché avesse superato la prova preselettiva in due precedenti concorsi notarili e, in particolare, nel penultimo concorso bandito con decreto del 20 dicembre 2002;
che ciò è avvenuto in quanto l’art. 5, comma 7, del bando di concorso, dando attuazione agli artt. 2 e 16 del d.lgs. n. 166 del 2006, ha limitato l’applicazione del beneficio dell’esonero dalla prova preselettiva a chi avesse superato tale prova nell’ultimo concorso precedente e non anche nel penultimo, così restringendo la platea dei destinatari di tale ammissione diretta rispetto a quanto stabilito nella disciplina a regime dal citato art. 2 del d.lgs. n. 166 del 2006, senza alcun ragionevole motivo, in quanto la novella del 2006 non ha modificato le regole e le modalità di svolgimento della prova preselettiva in oggetto;
che il TAR remittente – dopo aver ammesso, con riserva, il ricorrente alle prove scritte del concorso (accogliendo l’istanza cautelare da questi proposta, con apposita ordinanza, confermata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato) – motiva la rilevanza della presente questione sul rilievo secondo cui il relativo accoglimento determinerebbe l’illegittimità derivata della norma del bando del concorso reiterativa di quella censurata e la conseguente illegittimità dell’impugnato provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove scritte del concorso in oggetto;
che, quanto al merito della questione, il giudice a quo sottolinea, in primo luogo, come il legislatore, cui compete di effettuare le scelte relative all’individuazione dei fini di utilità generale da perseguire con le disposizioni legislative, debba compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati non inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, risultando altrimenti le norme emanate viziate da irragionevolezza e, quindi, lesive del principio di cui all’art. 3 Cost., e, nel caso di incidenza sull’azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
che, nella specie, l’art. 2 del d.lgs. n. 166 del 2006, modificando l’art. 5-bis della legge n. 89 del 1913, ha, fra l’altro, introdotto il comma 5-bis di tale ultimo articolo in base al quale il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso nel cui ambito è sostenuta e di due concorsi successivi, per i quali, quindi, il legislatore ha ritenuto sussistere «una sorta di presunzione iuris et de iure di idoneità del candidato»;
che, viceversa, la disposizione transitoria di cui al censurato art. 16, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 166 del 2006, in riferimento al passato, ha attribuito il medesimo diritto soltanto a chi abbia superato l’ultima prova preselettiva tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto stesso e non anche a chi ha superato la penultima;
che da ciò, ad avviso del remittente, scaturisce la violazione degli invocati parametri costituzionali, in quanto una volta che il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, ha individuato come fine di utilità generale quello di attribuire al superamento della prova di preselezione informatica l’effetto di consentire l’ammissione alle prove scritte per un numero complessivo di tre concorsi consecutivi «appare illogico e contraddittorio non prevedere lo stesso effetto anche per il periodo pregresso»;
che si è costituito in giudizio V. M., candidato nel concorso notarile oggetto di ricorso, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione;
che la parte privata, sostanzialmente condividendo le osservazioni del remittente in ordine all’illegittimità costituzionale del censurato art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166 del 2006, ha sottolineato come, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’emanazione di norme con efficacia retroattiva incontri una serie di limiti riguardanti, fra l’altro, la salvaguardia di valori fondamentali di civiltà giuridica, tra i quali va ricompreso il rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione, in quanto la disposizione censurata è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore ragionevole e rispettosa del canone del buon andamento di cui all’invocato art. 97 della Costituzione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), «nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell’art. 5-bis della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall’art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto»;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un aspirante notaio contro la graduatoria dei partecipanti alla prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio, indetto con decreto del 10 luglio 2006, nella parte in cui non lo aveva ammesso a sostenere le prove scritte del concorso stesso, nonché contro il relativo bando, nella parte in cui riconosceva il diritto all’ammissione al concorso senza lo svolgimento della prova preselettiva a coloro che avevano superato tale ultima prova nell’ultimo concorso notarile precedente a quello in oggetto e non anche nel penultimo e contro tutti gli atti connessi ai precedenti;
che il remittente espone come il ricorrente abbia partecipato alle prove preselettive per il suddetto concorso restando escluso per aver commesso un errore, pur avendo superato le prove preselettive di due precedenti concorsi e, in particolare, del penultimo concorso bandito con decreto del 20 dicembre 2002;
che, in punto di rilevanza della questione, il remittente riferisce come, con provvedimento cautelare, confermato dal Consiglio di Stato in sede d’impugnazione, il ricorrente nel giudizio di merito sia stato ammesso con riserva a sostenere le prove scritte e che la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione motiva sul rilievo che la discrezionalità del legislatore, nel disciplinare il passaggio da un regime all’altro, trova un limite nel divieto di scelte arbitrarie e, quindi, lesive dell’art. 3 Cost. e, nel caso in esame, anche dell’art. 97 della Costituzione;
che, poiché la normativa sulla prova preselettiva è rimasta immutata, secondo il remittente è irragionevole prevedere che il superamento della detta prova nella normativa a regime abiliti a sostenere le prove scritte anche per due successivi concorsi, laddove al suo superamento nel penultimo concorso non viene riconosciuto tale effetto;
che la questione è manifestamente infondata;
che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha un’ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria;
che tale possibilità ha il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e quello della palese irragionevolezza che darebbe luogo a lesioni del principio di eguaglianza e quindi alla violazione dell’art. 3 Cost.;
che, nel caso in esame, innovando rispetto alla precedente disciplina dell’accesso al concorso notarile e delle relative prove preselettive, la normativa introdotta con il d.lgs. n. 166 del 2006 ha stabilito che il superamento di queste abilita a sostenere le prove scritte del concorso al quale si riferisce e dei due successivi;
che l’ultima parte della disposizione fonda la sua giustificazione, da un lato, nella considerazione che il superamento della prova suddetta testimonia un livello di preparazione da parte dell’aspirante notaio tale da giustificarne l’ammissione alle prove anche di due concorsi successivi, dall’altro nell’esigenza organizzativa di limitare l’affluenza alle prove preselettive circoscrivendole a coloro che non hanno ancora dimostrato alcuna attitudine allo svolgimento dell’attività professionale di cui si tratta e a coloro che l’avevano dimostrata in un epoca ormai lontana nel tempo, tale da far presumere di averla perduta;
che la disciplina transitoria censurata – che il legislatore avrebbe potuto anche legittimamente non emanare – stabilisce che alle prove scritte del concorso bandito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.166 del 2006 possono accedere anche coloro che «hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
che il remittente censura tale disposizione perché avrebbe limitato l’ultrattività del superamento della prova selettiva precedente il decreto soltanto all’ultima sostenuta prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e non anche alla penultima, mentre a regime il suddetto superamento si estende a due concorsi successivi a quello cui essa si riferisce;
che, anzitutto, la disposizione censurata non comporta alcuna lesione di posizioni soggettive preesistenti;
che, in secondo luogo, il generale principio secondo il quale la collocazione in tempi diversi di atti o fatti altrimenti identici può giustificare la diversità della loro disciplina nel caso in esame si specifica osservando che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il penultimo concorso precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 166 del 2006 risale al 2002, cioè a quattro anni prima dell’entrata in vigore del decreto stesso;
che il lungo periodo di tempo intercorrente dal superamento della prova preselettiva al concorso rispetto al quale dovrebbe operare può lasciar presumere che la formazione a suo tempo esistente sia venuta meno per fisiologica dimenticanza o per il mutare del contesto ordinamentale.
P.Q.M.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.