Circolare 2 del 2009 sul Patto di stabilita’ nella legge finanziaria 2009

Con circolare n. 2/2009 della Ragioneria Generale dello Stato sono stati emanati criteri interpretativi concernenti il patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il patto di stabilita’ è disciplinato dall’art. art. 77-bis, commi da 2 a 31, della legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Circolare del 27 gennaio 2009 n.  2

Patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009)

PREMESSA

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, rappresenta una parte rilevante della manovra finanziaria per il triennio 2009/2011. In particolare, ai commi da 2 a 31 dell’articolo 77-bis, è prevista la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011: il Legislatore, al fine di agevolare gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni effettivamente vigenti ha adottato la soluzione di riscrivere le norme che sono in vigore per tale triennio e, pertanto, tutte le altre precedenti disposizioni legislative sono da considerarsi non più applicabili per il patto 2009/2011. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l’anno 2009) sono state apportate ulteriori modifiche, che non hanno comunque modificato né gli effetti della manovra di contenimento della finanza locale né l’impianto complessivo delle regole del patto definite dal citato art. 77 bis.

Le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2009/2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008 traducono in norma gli effetti finanziari previsti dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del predetto decreto, in base al quale il settore della finanza locale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 – conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria – in misura pari, rispettivamente per ciascun anno, a 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro.

Viene confermato, quale fattore di contenimento su cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007.

Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico, come meglio precisato al punto A.4.

Come è stato specificato in precedenza, alcune disposizioni contenute nel nuovo patto di stabilità interno 2009-2011 riproducono sostanzialmente le vigenti diposizioni in materia. In particolare, si ribadiscono:
i criteri ed i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno 2009/2011 in base ai quali le informazioni sul saldo finanziario in termini di competenza mista devono essere inviate semestralmente (a differenza della trasmissione trimestrale prevista nel 2008 e negli anni precedenti) via web al Ministero dell’economia e delle finanze;
le norme relative alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, per cui ciascun ente locale è tenuto a trasmettere – entro il mese di marzo 2009 – al Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite con successivo decreto;
le disposizioni di esclusione dalle regole del patto per gli enti di nuova istituzione e per i soli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

A differenza di tutte le altre disposizioni presenti nell’art. 77-bis, il comma 20 e il comma 21, che richiama il comma 4 dell’art. 76, modificano, già a decorrere dal 2008, il sistema sanzionatorio. Infatti, a differenza delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008, in cui erano previste misure correttive basate solo sul meccanismo di automatismo fiscale, per gli enti inadempienti al patto 2008/2011 sono previsti: la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti e il divieto all’indebitamento.

Inoltre, si precisa che il comma 4 dell’articolo 76 del citato decreto n. 112/2008 (che introduce il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti non rispettosi del patto) si applica anche agli enti inadempienti al patto 2007.

Infine, il comma 10 dell’articolo 61 del suddetto decreto prevede che gli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno per gli anni 2008 e successivi, a decorrere dal 1° gennaio 2009, devono ridurre le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

E’ stato previsto, inoltre, a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità degli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria. Agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di un importo determinato in funzione del grado di virtuosità che, a livello complessivo, è pari al 70% della differenza registrata nell’anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obiettivo programmatico loro assegnato. Tale differenza è stata assunta a parametro di riferimento considerando che gli enti inadempienti devono porre in essere misure di recupero che non sono considerate nei dati tendenziali di finanza pubblica (in quanto non stimabili a priori) e che, quindi, possono essere utilizzate a compensazione delle misure previste per gli enti virtuosi.

Tra le nuove misure è da evidenziare quella che impone, a decorrere dal 2010, un concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche con riferimento al parametro del debito, introdotto sia per gli enti assoggettati al patto che per i piccoli comuni. Infatti, sono previste misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.

IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER IL TRIENNIO 2009-2011.

A. MODALITA’ APPLICATIVE

A.1 Enti soggetti al patto di stabilità interno.

Al pari di quanto indicato nelle circolari degli anni scorsi, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si ribadisce che per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene fatta sulla base del criterio previsto dall’articolo 156 del Testo Unico degli enti locali, ossia calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2009, quella al 31 dicembre 2007). Pertanto, per l’assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data.

A.2 Criteri generali.

Come previsto dalla legge finanziaria 2008, anche per il 2009 rimane immutato il criterio generale alla base del patto di stabilità interno che prevede che i saldi finanziari relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 siano pari a un saldo finanziario di riferimento (quello espresso in termini di competenza mista registrato nel 2007), corretto di un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che di seguito viene illustrata.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Gli enti dovranno, pertanto, prestare particolare attenzione onde evitare le sanzioni che, com’è noto, hanno un notevole impatto sulla loro gestione (cfr. successivo punto G).
Prima di illustrare dettagliatamente le procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che, come per il passato, si è ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici, predisporre un’applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per gli anni 2009, 2010 e 2011 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desiderano avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al patto di stabilità interno “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro ed inserire i dati contabili richiesti dall’applicazione. L’applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l’entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di ciascun anno.
Per fornire il massimo supporto agli enti, nei paragrafi successivi, sono illustrate in maniera più dettagliata le modalità di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici.
Ai fini della trasmissione nel sistema web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” dei dati strumentali all’individuazione degli obiettivi programmatici, sarà predisposta su detto sistema una procedura di calcolo in forma molto semplificata: infatti, ciascun ente dovrà inserire nelle apposite maschere solo i dati non presenti nel sistema web, in quanto quelli già trasmessi lo scorso anno verranno recuperati automaticamente.

A.3 Definizione del saldo finanziario.

Il saldo finanziario, come negli anni scorsi, è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell’entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di “competenza mista” ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell’art. 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.
Ai sensi del comma 7-bis, introdotto dall’art. 2, comma 41, lettera b), dalla legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nel limite complessivo delle medesime risorse.
Tra le entrate, altresì, non sono considerati, ai sensi del comma 8 dell’art. 77-bis, come sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l’anno 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell’esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.
Si precisa che nella nuova normativa, come più dettagliatamente specificato al successivo punto D.1, non è più riproposta la disposizione di cui all’art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l’individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo.
Giova ribadire, poi, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).
Infine, appare opportuno segnalare che, ove fossero approvate in via definitiva le disposizioni normative contenute nell’articolo 2-ter del disegno di legge (A.S. n.1315) di conversione del decreto legge n. 185/2008, i comuni che hanno rispettato il patto nel triennio 2006-2008 possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del patto per l’anno 2009 i pagamenti per investimenti infrastrutturali, o per spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziati da risparmi di spese per interessi.
Indicazioni operative per le predette esclusioni saranno fornite nell’ambito del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che verrà adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185/2008, al fine di garantire che le predette esclusioni non superino l’importo complessivo di cinque milioni di euro per l’anno 2009.

A.4 Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità di cui al punto A.3, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.
Al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011.
In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell’anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l’entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, infatti, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007.
I procedimenti per l’individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono descritti nei paragrafi seguenti.

A.4.1 procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo – come definito al punto A.3 – gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 77 bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell’anno 2007. Più precisamente:
1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno 2007:
per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 17%, 62% e 125%;
per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%.
2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007:
per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 22%, 80% e 150%;
per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 70%, 110% e 180%.
Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, come definito al punto A.3, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l’entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato;
3) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo (art. 77-bis, comma 9).
Per il solo anno 2009, l’entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell’importo ottenuto attraverso l’applicazione delle percentuali di cui ai punti 1) o 2) e di quello corrispondente al 20% dell’ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell’anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione dell’obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L’ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra.

A.4.2 procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo o pari a zero

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista (come definito al punto A.3) non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 77 bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l’ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell’anno 2007. Più precisamente:
1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno 2007:
per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%;
per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%.
2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007:
per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%;
per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%.
Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, come definito al punto A.3, rappresenta l’entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

A.5 Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2009, 2010 e 2011.

A.5.1 Enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo.

Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto A.4.1, l’entità del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell’anno 2007 definito al punto A.3. Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto A.4.1.
A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 100 = 48 per cui il suo obiettivo sarà pari a -100+48= -52.

A.5.2 Enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 POSITIVO O PARI A ZERO.

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2007, l’obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001, è pari al saldo finanziario 2007 di cui al punto A.3, peggiorato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali, di cui all’art. 77 bis, comma 3 lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto A.4.2.
Il saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, l’entità del peggioramento determinato al punto A.4.2.
A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a +100 -10= +90
Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto A.3, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l’entità di peggioramento risulta pari a zero.

B NORME DEL PATTO 2008 RIPROPOSTE PER IL PATTO 2009/2011

B.1 I riflessi delle regole del “patto” sulle previsioni di bilancio.

Il comma 12 dell’art. 77-bis riproduce integralmente la formulazione dell’art. 1, comma 684, della legge finanziaria 2007 (come sostituito dalla legge finanziaria 2008) relativamente al principio che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l’obiettivo da raggiungere.
A tal proposito, l’ente deve allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Detto prospetto non deve essere trasmesso allo scrivente ma conservato presso l’ente stesso.
Ovviamente, l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio. L’eventuale aggiornamento delle previsioni di cassa potrà essere effettuato dagli enti in presenza di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

B.2 Enti Commissariati ai sensi dell’art. 143 del TUEL.

In materia di enti commissariati, il comma 18 del citato articolo 77-bis prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, oltre che agli enti che risulteranno commissariati nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011 anche a quelli che sono stati commissariati prima dell’anno 2009 e per i quali nell’anno precedente non vi è stata la rielezione degli Organi istituzionali.
Si precisa che, ai sensi del comma 14, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, comporta per l’ente inadempiente l’assoggettamento al patto di stabilità interno.
A partire dall’anno 2009 non sono più esclusi dall’assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL (si veda, in argomento, il successivo punto D.2).

B.3 Enti di nuova istituzione.

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell’art. 77-bis ripropone sostanzialmente le disposizioni dell’art 1, comma 687, della legge finanziaria 2007 per cui, per gli eventuali chiarimenti, si rinvia a quanto precisato al corrispondente punto C.3 della circolare n. 12/2008 e, relativamente alle nuove province della Regione Sardegna (istituite ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997), all’ultimo capoverso del punto C.3 della circolare n. 8/2008. Come indicato in detto ultimo capoverso, non sono ricomprese in tale accezione le preesistenti province della Regione Sardegna.

B.4 Eccessivi prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

Il comma 16 dell’art. 77-bis riproduce integralmente la formulazione dell’art. 1 comma 686 bis della legge finanziaria 2007 che prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, di adeguate misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria intestati agli enti locali, qualora i prelevamenti risultino non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione europea.

C NUOVE NORME PER IL PATTO 2009/2011

C.1 Esclusione dal saldo delle entrate e delle spese a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

I commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 77-bis, introdotti dal richiamato art. 2 e dalla legge finanziaria 2009, hanno previsto che gli enti locali devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento (anno 2007) e sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2009/2011, le entrate provenienti dallo Stato e le spese correnti ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza. L’esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.
In proposito, si precisa che eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C.2 Esclusione dal saldo delle entrate rivenienti da alienazioni mobiliari e immobiliari e da dividendi.

Il comma 8 dell’art. 77-bis, come modificato dall’art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, prevede che le entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non siano conteggiate nel saldo, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
Per valutarne la destinazione occorre fare riferimento alla collocazione in bilancio degli stanziamenti di spesa finanziati con i proventi stessi.
Tale esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011).
Infatti, escludere le entrate straordinarie solo dal saldo preso a riferimento per la determinazione degli obiettivi (anno 2007) e non anche dalla verifica comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto verrebbero significativamente ridimensionati gli obiettivi degli anni 2009, 2010 e 2011; peggioramento che, nella fase di approvazione legislativa, avrebbe richiesto una adeguata compensazione finanziaria. Le entrate straordinarie, infatti, devono essere escluse anche dai saldi utili per la verifica del rispetto del patto in quanto solo in tale circostanza è sostenibile la tesi della neutralità della disposizione, in ragione del fatto che i benefici di alcuni enti locali sarebbero compensati dagli svantaggi di altri.
Si segnala, inoltre, che qualsiasi altra interpretazione del citato comma 8 contrasterebbe anche con la formulazione letterale della disposizione in quanto l’esclusione limitata al 2007 non avrebbe richiesto la necessità di aggiungere le parole “i saldi utili per il rispetto del patto”. Sarebbe stato, infatti, sufficiente limitarsi a indicare solo le parole “la base assunta per l’individuazione degli obiettivi”. Pertanto, il riferimento sia agli “obiettivi” che ai “saldi utili per il rispetto del patto” implica necessariamente che l’esclusione debba essere riferita alle due tipologie di saldo.

C.3 Contenimento della consistenza del debito.

Gli enti soggetti al patto, unitamente ai piccoli comuni, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica non soltanto attraverso il parametro dell’indebitamento netto ma anche con quello del debito. Infatti, il comma 10 dell’articolo 77-bis prevede, a decorrere dal 2010, misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito degli enti locali, in linea con la percentuale di crescita determinata con apposito decreto ministeriale sulla base degli obiettivi di crescita del debito indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria e validi per tutte le Amministrazioni pubbliche.

C.4 Meccanismo di premialità.

I commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis hanno introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità.
In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l’obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell’anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L’entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell’anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Nel computo dello scostamento complessivo tra saldo obiettivo e saldo realizzato non sono considerati gli scostamenti relativi agli enti per i quali, ai sensi del comma 21-bis, non sono previste sanzioni e, ciò, per i motivi previsti nell’ultimo capoverso della premessa.
La composizione degli indicatori, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto vengono definiti con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città. A tal fine sono in corso i lavori tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate e degli enti locali.

C.5 Disposizioni sul personale che hanno riflessi sul patto.

Si sottolinea che la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale – di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni, nelle more dell’attuazione dell’art. 76, comma 6, del citato decreto n. 112 del 2008 – impone agli enti una rigorosa programmazione di tale tipologia di spesa, al fine di rendere la stessa compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Si ricorda, sul punto, che ogni intervento in materia di personale deve essere considerato nel più ampio contesto del patto di stabilità interno e che non possono in alcun modo essere ritenute legittime eventuali misure espansive della spesa di personale da parte di un ente che non abbia rispettato il patto nell’esercizio precedente.
Si coglie l’occasione per sottolineare, in linea con il principio sopra esposto, come la disposizione recata dall’art. 8 del CCNL del comparto regioni/enti locali – nella parte in cui prevede che l’integrazione delle risorse per la contrattazione integrativa debba avvenire nel rispetto del patto di stabilità interno – faccia riferimento non solo all’esigenza che il patto sia stato rispettato nell’esercizio precedente, ma anche alla necessità che l’incremento di spesa sia compatibile con il rispetto del patto medesimo nell’esercizio in cui la spesa è destinata a incidere.

C.6 Disapplicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti al patto nel 2008.

Il comma 21-bis prevede la non applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 77–bis del decreto legge n. 112/2008 per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2008, soddisfano le tre condizioni di seguito elencate:
a) il mancato rispetto è causato da pagamenti per investimenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa), a fronte di impegni assunti entro la data del 22 agosto 2008 (che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 2008);
b) l’ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007;
c) l’ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti, sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007, non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale. Sebbene la norma faccia espressamente riferimento all’esclusione delle spese sostenute per il solo segretario comunale, la dizione, in coerenza con la previsione del medesimo comma 21-bis che consente la deroga anche alle province, si intende riferita anche al segretario provinciale.
In merito alla condizione di cui alla lettera a), si ritiene utile precisare che la stessa è rispettata se i pagamenti per investimenti risultano pari o superiori allo scostamento fra saldo obiettivo e saldo 2008. A titolo esemplificativo, se l’ente supera l’obiettivo assegnato di 100, la condizione di cui alla lettera a) è verificata se le spese per investimenti risultano superiori o pari a 100.
Circa la condizione di cui alla lettera b), si precisa che il rispetto del patto per il 2007 è quello risultante dalla certificazione che i singoli enti locali hanno trasmesso allo scrivente (ai sensi dell’art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006) e che, pertanto, l’adozione dei “necessari provvedimenti” di recupero dello sforamento 2007 (comma 691 della stessa legge n. 296/2006) non fa venir meno lo stato di inadempienza.

C.7 Disapplicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti al patto nel triennio 2009-2011.

Il comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 prevede la non applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 77–bis del decreto legge n. 112/2008, per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011, soddisfano le tre condizioni di seguito elencate:
a) il mancato rispetto è causato da spese per investimenti specificatamente autorizzate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) l’ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007;
c) l’ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti (sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007) non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale.
L’autorizzazione di cui alla lettera a) è concessa previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie a compensare i conseguenti maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche. Il citato comma prevede, inoltre, che tali risorse possano essere rinvenute anche fra quelle che le regioni intenderanno rendere disponibili nell’ambito degli interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
E’ altresì prevista l’emanazione, con Decreto del Presidente della Repubblica, di un regolamento che disciplini i termini e le modalità di invio delle istanze da parte degli enti territoriali e i criteri di selezione delle istanze stesse.
Infine, è previsto che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti interessati dall’applicazione del comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009 per l’adozione di eventuali conseguenti provvedimenti.
Pertanto, è di tutta evidenza che, per l’applicazione della disposizione in esame, i singoli enti locali sono tenuti ad attendere lo svolgimento della procedura amministrativa prevista e che, sino all’emanazione dei decreti applicativi, le spese in questione non possono essere considerate escluse dalle risultanze del patto.

D.NORME DEL PATTO 2008 NON PIU’ RIPROPOSTE PER IL PATTO 2009/2011

D.1 Trasferimenti dallo Stato (e/o dalle Regioni).

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione dettata dal comma 682 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 – che prevede che i trasferimenti dallo Stato (e, per interpretazione analogica, i trasferimenti regionali) sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 2008, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali (o regionali) interessate – per cui detti trasferimenti devono essere considerati ai fini del patto 2009/2011, così come sono registrati nei conti consuntivi.
In ogni caso, si reputa necessario precisare che, qualora l’ente, relativamente ai trasferimenti regionali, abbia fatto ricorso all’applicazione del citato comma 682 negli anni 2007 e 2008 e quindi abbia registrato nei rispettivi saldi finanziari validi per la verifica del rispetto del patto di stabilità tali entrate convenzionali, le effettive registrazioni non potranno, ovviamente, essere riconsiderate negli analoghi saldi degli anni successivi.

D.2 Enti commissariati ai sensi dell’art. 141 del TUEL.

Anche in questo caso, non è più riproposta la norma – introdotta dall’art. 1, comma 689, della legge finanziaria 2007 e prorogata dall’art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2008 – secondo cui gli enti locali commissariati nel 2004 e/o nel 2005, ai sensi dell’art. 141 del TUEL, erano esclusi dal patto di stabilità interno per il 2007 e per il 2008.
La normativa per il patto 2009/2011, infatti, prevede (comma 4 dell’art. 77-bis) che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti “enti virtuosi”, cioè quelli che hanno rispettato il patto per l’anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell’art. 77-bis).
Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente:
il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2009 non potrà essere superiore a -110 (es. -109, -108, ecc.);
il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a +90 (es. +91, +92, ecc.).

D.3 Esclusione delle entrate straordinarie.

Come illustrato al punto C.1, il comma 8 dell’art. 77 bis ridefinisce la disciplina delle esclusioni delle entrate “straordinarie” dai saldi finanziari. Pertanto non sono più riproposte le norme di cui al:
art. 1, comma 683, della legge finanziaria 2007 che prevedeva l’esclusione dal saldo finanziario utile per la definizione dell’obiettivo delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti;
art. 1, comma 681-bis come introdotto dalla legge finanziaria del 2008, che prevedeva una riduzione degli obiettivi programmatici per gli enti con saldo di cassa medio positivo che nel 2003-2005 presentavano un valore medio di entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate all’estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15% della media delle entrate finali.

D.4 Esclusione delle spese di giustizia per i comuni.

L’art. 77 bis non ripropone più la norma – introdotta dall’art. 1, comma 683, della legge finanziaria 2007 – con cui si prevedeva l’esclusione delle entrate e delle spese relative all’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.

E.IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio del patto 2009 prevede la rilevazione universale degli enti, sulla base della quale tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente (è questa una novità rispetto al passato in cui la rilevazione avveniva con cadenza trimestrale) a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa. Si ritiene opportuno precisare che il monitoraggio del patto 2008 segue ancora la cadenza trimestrale.
Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 14 del richiamato art. 77-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al “Patto”, deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).
In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 30 giugno 2009, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all’emanazione del citato decreto.
I comuni che, a partire dal 2009, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio semestrale, devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l’allegato F/09 alla presente circolare). Per gli altri enti locali che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.
Il comma 14 dell’art. 77-bis ha confermato alcune regole relativamente al monitoraggio del patto, così riassumibili:
la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (terzo periodo dello stesso comma 14);
la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18 dell’art. 77-bis determina, per l’ente inadempiente, l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno (ultimo periodo del citato comma 14).
Si soggiunge, infine, che le informazioni di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 77-bis verranno, ai sensi del successivo comma 19, messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI direttamente da questa Ragioneria Generale a seguito della convenzione già sottoscritta tra la Ragioneria Generale dello Stato, l’UPI e l’ANCI così come sulla base del comma 41, lettera d), dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009 le stesse informazioni sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

F.LA CERTIFICAZIONE

Il comma 15 dell’art. 77-bis prevede che le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento – con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno – siano quelle previste secondo i prospetti e le modalità richiamati nel citato comma 14.
In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell’intero anno considerato, che gli enti locali soggetti al patto comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Considerato, quindi, che le informazioni in questione saranno presenti nel sistema web e ravvisata l’opportunità di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno, è stata prevista – come per il 2007 – una apposita procedura che consente all’ente di stampare direttamente dal sistema web il modello per la certificazione da trasmettere, debitamente sottoscritto, al Ministero dell’economia e delle finanze. Detto modello risulterà già compilato con tutti i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto di ciascun anno trasmesse con il 2° semestre) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web ed indicherà il rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Oltre alle informazioni citate, in sede di certificazione dei risultati del patto di stabilità interno, gli enti inadempienti al “patto” per il 2008 devono comunicare anche le informazioni che consentano di verificare l’applicabilità del comma 21-bis dell’art. 77 bis, ossia la non applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21. Le informazioni utili a tal fine saranno quelle relative:
alla spesa per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni assunti prima del 22 agosto 2008;
agli impegni per la spesa corrente del 2008 e per quella media del triennio 2005-2007, considerata al netto della spesa per adeguamenti contrattuali;
al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2005-2007.
Parimenti, gli enti inadempienti al “patto” per ciascuno degli anni 2009/2011 devono comunicare anche le informazioni che consentano di verificare l’applicabilità del comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009; informazioni che saranno specificatamente individuate con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al medesimo comma 48, con cui saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall’applicazione del comma in questione.
Si ritiene necessario precisare che – anche in assenza dell’approvazione del conto consuntivo annuale – le risultanze del patto al 31 dicembre presenti nel sistema web ed utilizzate per la certificazione devono essere quelle finali: ciò in quanto il termine per la trasmissione della certificazione è un termine perentorio previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la mancata approvazione del conto consuntivo annuale non costituisce elemento di giustificabile ritardo nella trasmissione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata produzione della certificazione nel termine perentorio previsto dalla norma costituisce – ai sensi dell’art. 77-bis, comma 15 – inadempimento al patto di stabilità interno.
In caso di ritardo nella trasmissione, qualora la certificazione attesti il rispetto del patto, all’ente non sono applicate le sanzioni previste nel citato comma 20, ma si applicano quelle previste dal comma 4 dell’art. 76 (cfr. successivo punto G).
Naturalmente, per ogni anno la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all’obbligo dell’invio delle informazioni sul monitoraggio dell’anno di riferimento.
Si soggiunge, infine, che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.

G.IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2008/2011

G.1 Nuovo regime sanzionatorio.

La legge n. 133/2008 ha voluto porre, più che negli anni passati, particolare attenzione al sistema delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Infatti, il comma 20 dell’art. 77-bis, il comma 10 dell’articolo 61 e il comma 4 dell’articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto art. 77-bis, hanno profondamente modificato il regime sanzionatorio previsto per il patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici.
In particolare, le modifiche intervenute riguardano sia il mancato rispetto del patto 2008 che quello degli anni 2009/2011: viene meno, la disposizione che prevedeva l’adozione dei necessari provvedimenti di recupero dello scostamento registrato e, in caso di ulteriore inadempienza da parte dell’ente, l’applicazione dell’automatismo fiscale, mentre sono previste le seguenti sanzioni:
a)i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%;
b)gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) senza alcuna esclusione non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio.
A titolo esemplificativo si rappresenta che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2008 e nel caso in cui gli impegni correnti siano stati pari a 1.000 per l’anno 2006, a 800 per l’anno 2007 e 1.100 per l’anno 2008, gli impegni correnti per l’anno 2009 non potranno essere superiori a 800 (pari al valore minimo registrato nell’ultimo triennio).
c)il ricorso all’indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311/2004.
In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:
a)se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato all’Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;
b)se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato dall’ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell’ente locale;
c)se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato pro-quota dall’ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.
Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale.
Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall’ente locale (ad esempio, deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2008 non può ricorrere all’indebitamento nel 2009 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2009 e così via.
d)il divieto di assunzione del personale (come previsto dall’articolo 76, comma 4 ). Il divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2007;
e)le indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno precisare che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.
Infine, appare opportuno richiamare l’attenzione sui commi 166 e successivi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:
l’accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
la vigilanza sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive;
la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni e, cioè, che l’ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

G.2 Disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto per situazioni particolari

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa (senza tener conto di anticipazioni di cassa) a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’articolo 183 del TUEL e successive modifiche, entro la data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 (22 agosto 2008), le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 77 bis non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al precedente punto C.6.
Parimenti, non si applicano le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011 a seguito di pagamenti per interventi infrastrutturali effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009. Anche in questo caso si rimanda al precedente punto C.7.

H.FACOLTA’ DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI

Il comma 11 dell’art. 77-ter ha introdotto una rilevante novità in quanto, per la prima volta, è prevista la facoltà per le regioni di “adattare” le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (art. 77-bis) in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.
La norma prevede, altresì, che tale facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali.
Qualora una Regione volesse esercitare detta facoltà, l’obiettivo complessivamente a carico degli enti locali ricadenti nella regione stessa sarà fornito dalla Ragioneria generale dello Stato. Sarà, pertanto, necessario che le Regioni interessate prendano contatti con questo Ufficio.

I.IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 11 dell’articolo 77-ter della citata legge n. 133/2008 non modifica la precedente specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Pertanto, non si possono che ribadire le istruzioni fornite lo scorso anno con le circolari n. 12 del 2007 e n. 8 del 2008 relativamente alle situazioni di raggiungimento dell’accordo (punto D.1 della circolare n.12) e del mancato raggiungimento dell’accordo (punto D.2. della stessa circolare).

J.ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2009/2011

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web:
Allegati A/09/P (per le province) e A/09/C (per i comuni), in cui sono evidenziate le caratteristiche dell’ente al fine di individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo finanziario per determinare il saldo obiettivo. A tal fine è evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le percentuali e l’informazione circa il rispetto o meno del patto 2007.
Allegati B/09/P (per le province) e B/09/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato negli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007.
Allegati C/09/P (per le province) e C/09/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato negli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che NON hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007.
Allegati D/09/P (per le province) e D/09/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato negli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007. Gli stessi allegati rappresentano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell’articolo 141 del TUEL.
Allegati E/09/P (per le province) e E/09/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato negli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che NON hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Allegato F/09 che fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web e su altre tematiche di carattere informatico.

K.RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il nuovo “patto” potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario che pervengano:
a)per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all’indirizzo pattostab@tesoro.it;
b)per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all’autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l’allegato F/09 alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
c)per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via mail all’indirizzo drgs.igop.ufficio14@tesoro.it

Annotazioni finali

Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Patto-di-S/Patto-di-s/index.asp

Roma, 27 gennaio 2009
Il Ragioniere Generale dello Stato

Redazione

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