In vigore da ieri, il decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 febbraio) prevede un bonus da 1500 euro per la rottamazione di un auto euro 0, euro 1 e euro 2, immatricolate fino a dicembre ’99, a fronte dell’acquisto di un auto euro 4 e euro 5 con emissioni di Co2 sotto i 130 grammi/Km se a gasolio e sotto i 140 grammi se a benzina. Inoltre, al dichiarato fine di favorire il ricambio di veicoli commerciali, è previsto un bonus di 2.500 euro se a fronte dell’acquisto si rottama un veicolo immatricolato entro dicembre ’99. Anche in questo caso il bonus aumenta fino ad arrivare a 4.000 euro se, a fronte della rottamazione si acquista un’auto a metano o a idrogeno. Per la rottamazione di moto e motorini e l’acquisto di un nuovo veicolo a due ruote euro 3 il bonus è di 500 euro.
Il provvedimento -ha dichiarato Berlusconi- "è il terzo atto che il governo vara per contrastare la crisi finanziaria dopo la manovra anticipata e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre".
. . . . . . .
Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
(Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2009 n. 34)
Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare
l’eccezionale situazione di crisi internazionale del settore
industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in
relazione all’importanza di questi settori nel sistema produttivo
nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e
sulle imprese;
Ritenuta la necessita’ di collocare in un quadro unitario le
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e
alla competitivita’ del Paese, anche mediante l’introduzione di
misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il
rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico e di salvaguardia ambientale;
Considerate, altresi’, le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e
del loro indotto e con la necessita’ di sostenere la domanda di beni
durevoli, di favorirne il ricambio con finalita’ di carattere
ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;
Rilevata, infine, l’esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche
nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di
veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale
ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31
dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5»
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e’
concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di
veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima
fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro
2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500
chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e’ concesso un
contributo di euro 2500.
3. Per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
doppia, del motore con gas metano, nonche’ mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il contributo e’ aumentato di 1500 euro nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne
ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa
massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5»,
nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas
metano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 228 e
229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e’
incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un
motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1»,
realizzata attraverso la demolizione con le modalita’ indicate al
comma 233 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita’
per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con
contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche’ immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell’incentivo di cui
all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e’ rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli
impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano, nei limiti della disponibilita’ prevista dal comma 59
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
ulteriormente incrementata dal comma 8 dell’articolo 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
9. Per l’applicazione del presente articolo valgono le norme di cui
ai commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
10. Il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica
ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o
servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore
del trasporto pubblico, e’ stabilito, nel limite di spesa per l’anno
2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per
l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del
Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano
un’efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non
inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione
spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1,
euro 2 proprieta’ di aziende che svolgono servizi di pubblica
utilita’ attraverso l’impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e’
finalizzato alla concessione di contributi per l’installazione dei
dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita’ di erogazione dei contributi di cui al comma 12
sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano
prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che
effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al
25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione
del dispositivo per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei
gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore
a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e’ ripartito,
con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri
contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per
l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico.
17. L’erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma
15, e’ subordinata alla notifica da parte della regione o della
provincia autonoma al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di
inquinanti nel settore della mobilita’, vigenti al momento
dell’erogazione del finanziamento stesso.
Art. 2.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su
singole unita’ immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1°
luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e’
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalita’, sostenute dal
7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili,
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli
indicati al secondo periodo, nonche’ apparecchi televisivi e
computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile
con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e
loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di
un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula
di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i
quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel
protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie
di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalita’ con le
quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei
rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera
produttiva e distributiva, nonche’ allo sviluppo e al mantenimento di
iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a
migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
Art. 3.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi
dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All’articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di
distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche’ dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in
ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita’
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad
altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e’ rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parita’ di trattamento, sulla base di
principi di mutualita’;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto
l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l’applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di
osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata
di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e’ operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati;
in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria,
l’ammontare dovuto e’ determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e’ rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e
parita’ di trattamento, sulla base di principi di mutualita’;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato; ».
3. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui
all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
4. Dall’attuazione del comma 1, nonche’ dell’articolo 1, commi da
366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati
dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10
milioni di euro per l’anno 2009 e 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2010.
Art. 4.
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso
fusione o scissione effettuate nell’anno 2009, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni
strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nell’anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1
sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle
operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi
dei commi precedenti e’ riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l’operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le
imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
6. La societa’ risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro
periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade
dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui
all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa’ e’ tenuta a
liquidare e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta
regionale sulle attivita’ produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
Art. 5.
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3
per cento per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili».
Art. 6.
Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli
e veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono stabilite anche le modalita’ per favorire l’intervento della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la
concessione di finanziamenti per l’acquisto degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all’articolo 1.
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte
di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni,
fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell’imposta
principale, e’ eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con
atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che tengono conto di
specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle
agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacita’ operativa
per l’Agenzia delle entrate viene destinata all’esecuzione di
specifici controlli volti al contrasto dell’utilizzo di crediti
inesistenti mediante compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto, in fine, il seguente: «E’
punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei
crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo
periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di
euro per l’anno 2009, di 100 milioni di euro per l’anno 2010, di 200
milioni di euro per l’anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati
rispettivamente in euro 382 milioni per l’anno 2009, euro 230,5
milioni per l’anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l’anno 2011,
euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l’anno 2009, euro 130,5
milioni per l’anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l’anno 2011 e
quanto a euro 77,8 milioni per l’anno 2014, mediante utilizzazione
delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non
piu’ dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle
agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo
7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su
tali somme di euro 933 milioni, nell’anno 2009, rispettivamente, una
quota di 311,1 milioni di euro e’ versata all’entrata del bilancio
dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro e’ versata su
apposita contabilita’ speciale, ai fini del riversamento all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2010 per 211 milioni di euro,
nell’anno 2011 per 215 milioni di euro, nell’anno 2012 per 95,9
milioni di euro e nell’anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota
delle somme riversate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell’anno 2010 e
95,9 milioni di euro nell’anno 2012 e’ riassegnata negli stessi anni
al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;
b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di
euro per l’anno 2010, 200 milioni di euro per l’anno 2011 ed euro
308,4 milioni dall’anno 2012, in relazione agli interventi previsti
ai sensi dell’articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Conseguentemente all’utilizzo delle risorse provenienti dalle
revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ assicurato con
gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro
riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del
comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche’ con le ulteriori
disponibilita’ accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di
euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.