Finanza di progetto, lo studio di fattibilita’ ex art. 153 del decreto legislativo 163/2006

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

Determinazione 14 gennaio 2009 n. 1

Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore
del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008,
n. 152).


(Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009)

Premesse.

Una delle piu’ importanti innovazioni contenute nel decreto
legislativo n. 152/2008, correttivo al decreto legislativo n.
163/2006 (d’ora innanzi «Codice»), riguarda l’introduzione di nuove
procedure per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici con
l’utilizzo, totale o parziale, di risorse private.

Il decreto legislativo n. 152/2008 introduce all’art. 153 del
Codice un sistema innovativo, che comporta per l’amministrazione una
scelta preliminare tra la «classica» procedura di affidamento delle
concessioni di lavori pubblici prevista dall’art. 143 del Codice e
due nuove procedure; e’ poi prevista una terza procedura, alla quale
i soggetti privati legittimati dalla norma possono ricorrere per
superare l’eventuale inattivita’ della pubblica amministrazione
stessa.

L’Autorita’, tenuto conto del nuovo assetto della materia, ritiene
opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle
imprese, alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune
problematiche interpretative riguardanti le nuove procedure di gara
delineate dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello studio di
fattibilita’.

A tali indicazioni faranno seguito ulteriori approfondimenti in
merito ai criteri di redazione dei bandi di gara e all’applicazione
del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa.

L’Autorita’, data la complessita’ del tema ed il coinvolgimento di
numerosi interessi di settore, ha elaborato due documenti, che sono
stati sottoposti all’attenzione degli operatori pubblici e privati,
convocati in audizione, al fine di acquisire le relative valutazioni
e indicazioni.

Sulla base di quanto sopra considerato;
Il Consiglio
approva le seguenti linee guida:

1) «Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori
pubblici mediante le procedure previste dall’art. 153 del Codice
»;

2) «Linee guida per la compilazione dello studio di fattibilita’» .

Roma, 14 gennaio 2009
Il presidente Giampaolino
Il consigliere relatore Moutier

– – –

Allegato

Linee guida per la compilazione dello studio di fattibilita’

1. Lo studio di fattibilita’: linee generali

Nel Codice, all’art. 128, gia’ art. 14 della legge n. 109/1994, lo
studio di fattibilita’ (d’ora innanzi SdF), e’ descritto come
strumento attuativo del programma triennale, nel quale devono
riportarsi l’analisi dello stato di fatto sotto i profili:
storico-artistici, architettonici, paesaggistici, di sostenibilita’
ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica.

Si tratta, dunque, di uno strumento per sua natura ibrido, avente
i contenuti sia della pianificazione territoriale ed economica sia
del documento preliminare alla progettazione (cfr. art. 15, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999); pertanto,
lo studio di fattibilita’ ha caratteristiche diverse dal progetto
preliminare.

Nel nuovo quadro normativo (art. 153 del Codice), lo SdF assume
un’ulteriore funzione, in quanto sulla base di esso i concorrenti, in
sede di offerta, elaborano la progettazione preliminare.

Il documento assume, quindi, una duplice valenza, quale elaborato
per l’identificazione e quantificazione dei lavori strumentali al
soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonche’ quale documento da porre a base di gara nei procedimenti di
cui all’art. 153 del Codice.

La redazione dello SdF, richiede, pertanto, una particolare
attenzione nella sua stesura. Esso, infatti, deve essere in grado di
trasformare l’iniziale idea-progetto in una specifica ipotesi di
intervento, attraverso l’identificazione, la specificazione e la
comparazione, ove possibile, di piu’ alternative atte a cogliere
modalita’ diverse di realizzazione dell’idea originaria e consentire
all’ autorita’ politico-amministrativa competente di assumere una
decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve anche avere
contenuti sufficienti a poter indire una gara d’appalto e, quindi,
poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l’importo
dell’investimento.

Uno SdF dal contenuto completo ed attendibile assicura, da un
lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall’altro,
per quanto possibile, la sicurezza della bancabilita’ delle proposte
dei concorrenti espresse nel piano economico-finanziario.
La significativa discordanza delle previsioni, si riflette
direttamente nella futura fase di gestione economica dell’opera con
rischi seri per il concessionario e l’amministrazione concedente per
quanto riguarda la copertura finanziaria dell’intervento.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di ogni
amministrazione, in relazione al singolo progetto e ai tempi a
disposizione, lo SdF potra’ essere aggiornato successivamente
all’inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione, al
fine di porlo a base di gara ex art. 153.

Si ritiene, infatti, che mentre al fine di inserire un intervento
in programmazione sia sufficiente avere predisposto uno SdF che abbia
un contenuto base esaustivo anche se non dettagliato, a base del
bando di gara, ex art. 153, commi 1 e 15 del Codice, dovra’ essere
posto uno SdF che consenta di definire tutti gli elementi del
confronto concorrenziale fra gli offerenti, come richiesto dalla
norma dell’art. 153.

La redazione dello SdF dovra’ essere graduata in relazione alla
tipologia e complessita’ dell’intervento da realizzare; il
Responsabile del Procedimento, in relazione ad opere di medio-piccola
dimensione o di natura non complessa, puo’ adattare i contenuti dello
SdF indicati come necessari nelle presenti linee guida, con un grado
di approfondimento minore delle singole voci, in analogia a quanto
previsto per la progettazione di cui all’art. 93, comma 2 del Codice.


2. Tematiche e criticita’ nella scelta e identificazione dei bisogni
della comunita’

Al fine di redigere una programmazione triennale di lavori
pubblici coerente con le effettive necessita’ della comunita’, in una
prima fase, e’ necessario prevedere la raccolta di tutti gli elementi
occorrenti per la formazione di un quadro completo dei bisogni e
delle esigenze della collettivita’. In tale ottica invero, l’art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, trasfuso
integralmente nel nuovo testo regolamentare, non da’ indicazioni
specifiche. In, ogni caso dovranno essere valutati
dall’amministrazione e per essa dal Responsabile del Procedimento,
anche mediante attivita’ di supporto, tre profili:
a) la domanda da soddisfare per la collettivita’ di riferimento e
le opportunita’ in atto;
b) i piani e le strategie proprie dell’amministrazione o di altri
enti interessati o sovraordinati;
c) gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria.

Va sottolineata la necessita’ di una quantificazione della domanda
rivolta non solo al bacino di utenza generale (domanda potenziale),
ma anche una quantificazione piu’ dettagliata in funzione delle
specifiche soluzioni tecnologiche e finanziarie prospettate. Tale
identificazione della domanda, differenziata in rapporto alla
dimensione ed al ruolo che ha l’amministrazione, non puo’ essere
generica, bensi’ deve basarsi su parametri finali facilmente
riconoscibili e misurabili.

Le istanze individuate sono raccolte dal Responsabile del
Procedimento con l’ausilio, ove necessario, di attivita’ di supporto,
in un documento generale corredato da appendici documentali per
formare un elenco generale e provvisorio di idee-progetto (da
sottoporre eventualmente ad un vaglio dell’organo decisorio), sulla
base del quale elaborare poi gli SdF.

Una volta elaborato lo SdF, si procede alla formazione del piano
triennale, in vista della sua approvazione, con l’eliminazione delle
idee-progetto per le quali gli studi hanno dato un esito negativo o
non sufficientemente positivo.

In conclusione, le fasi di scelta e l’identificazione dei
fabbisogni si possono riassumere come segue:
a) ricognizione delle idee-progetto;
b) esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre allo SdF;
c) realizzazione dello SdF;
d) approvazione SdF con valore localizzativo e autorizzativo
(cfr. conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/1990).

3. La scelta del modello di realizzazione dell’intervento:
partenariato pubblico privato o appalto

La realizzazione delle infrastrutture puo’ avvenire o mediante la
formula dell’appalto con risorse totalmente a carico
dell’amministrazione, o mediante una delle formule di partenariato
pubblico-privato (ex art. 3, comma 15-ter – concessione di lavori,
concessione di servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto,
affidamento a contraente generale, societa’ miste).

Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte delle
amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad una forma
di Partenariato con il privato oppure, diversamente, ricorrere ad un
contratto di appalto piu’ tradizionale. Tale analisi va effettuata in
modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione
dell’intervento che si prevede debba essere realizzato ed alle
risorse economiche disponibili.

La verifica del modello piu’ adatto di Partenariato Pubblico
Privato e’ una componente essenziale dello SdF, allo scopo di
rilevare la presenza delle condizioni necessarie per la scelta
migliore ed in particolare:

un quadro normativo e regolatorio compatibile con l’intervento;
l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato, con la
contrattualizzazione delle rispettive responsabilita’;

la capacita’ organizzativa e la presenza del know how della
pubblica amministrazione per intraprendere un’operazione di
Partenariato Pubblico Privato;

la possibilita’ di praticare un sistema di pagamenti da legare a
prefissati livelli quantitativi e qualitativi in sede di gestione;
la tariffabilita’ dei servizi da erogare e la verifica del
consenso della collettivita’ a pagare tali servizi alla pubblica
amministrazione.

Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente
utilizzabili nella elaborazione del bando di gara in ordine,
segnatamente, alle piu’ consone modalita’ di scelta del partner
privato.

La verifica della praticabilita’ del Partenariato Pubblico Privato
va effettuata quando sono disponibili alcune informazioni sulle
alternative per la realizzazione delle idee-progetto, ma in ogni caso
prima della conclusione dello SdF poiche’, ad esempio, un esito non
favorevole al Partenariato potrebbe comportare anche la rinuncia alla
procedura di messa in gara dello SdF. Infatti il modello prescelto
dovra’ assicurare un ottimale metodo di approvvigionamento delle
infrastrutture e dei servizi ed una migliore allocazione delle
risorse pubbliche. Tutto cio’ presuppone che:
le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso
meccanismi concorrenziali e competitivi;
i rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera siano
chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto piu’
in grado di farsene carico;
la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da
allocare riduce le asimmetrie informative attribuendo maggiore
consapevolezza all’amministrazione.

Pertanto, l’approccio al Partenariato Pubblico Privato deve
rappresentare un’attenta verifica e valutazione delle condizioni
sopra esposte e delle opzioni di finanziamento concretamente
disponibili per la pubblica amministrazione, incluse quelle
tradizionali, con l’obiettivo di raggiungere la condizione ottimale
dei costi complessivi del progetto e della qualita’ dei servizi
erogati (Value for Money – VfM).

Se l’obiettivo di un procedimento di realizzazione di un
intervento basato sullo schema di Partenariato Pubblico Privato e’ il
perseguimento del VfM, uno dei metodi piu’ diffusi per misurarne
l’entita’ e’ quello del Public Sector Comparator (PSC). Questo
modello di valutazione si basa sul confronto del Valore Attuale Netto
(VAN) dei costi e dei ricavi generati nelle due diverse soluzioni di
appalto/concessione. La differenza fra i valori riportati,
rappresenta la misura del VfM espresso in termini di risparmio sui
costi di un alternativa rispetto all’altra (PPP e PSC-Public Sector
Comparator).

Infine, sarebbe opportuno escludere dallo SdF, nel momento in cui
esso diventa documento a base di gara, le parti o gli elaborati
specifici attinenti alla verifica del modello di Partenariato
Pubblico Privato.

4. Il contenuto dello studio di fattibilita’

Il modello di SdF di seguito prospettato costituisce non solo uno
strumento che consente al decisore di esprimere valutazioni sulla
bonta’ dell’idea-progetto, ma consente di indire una gara sulla base
di elementi concreti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
della concorrenza tra gli operatori.

La definizione in concreto del suo contenuto va, tuttavia,
ricercata nel bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato,
l’esigenza di avere uno SdF affidabile e completo, tale da consentire
di ottenere preliminari consensi dalle amministrazioni competenti,
dall’altro, quella di non intaccare eccessivamente la creativita’ dei
concorrenti garantendo ad essi la possibilita’ di apportare modifiche
alla soluzione indicata nello studio stesso.

Cio’ sarebbe piu’ agevole qualora lo studio contenesse, ove
possibile, l’indicazione di alcune alternative valide per la
realizzazione dell’idea-progetto. In sintesi SdF dovrebbe consentire
di:
a) accertare la bonta’ della iniziale idea-progetto e la sua
convenienza rispetto agli impieghi alternativi delle risorse;
b) individuare le modalita’ di realizzazione dell’idea originaria
piu’ realistiche e promettenti;
c) contenere gli elementi essenziali della progettazione
necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati
all’intervento.

Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo progettuale dello
SdF, ad esempio per le opere lineari e a rete, deve essere tale da
individuare, anche solo su larga scala, le possibili alternative di
localizzazione degli interventi e la individuazione delle prevedibili
interferenze delle varie soluzioni; cio’ consente di coinvolgere gia’
in sede di conferenza dei servizi i gestori e di evitare in seguito
situazioni di stallo nella ricerca di soluzioni alle interferenze.

Piu’ delicato e’ il tema dell’impatto ambientale. Non e’ infatti
pensabile ritenere lo SdF idoneo ad ottenere la Valutazione di
impatto ambientale (d’ora in poi VIA): il nuovo Codice dell’ambiente
prevede il suo rilascio sulla base del progetto definitivo. Pertanto
il VIA dovra’ essere acquisito successivamente dal promotore.

Tuttavia, poiche’ l’art. 128 prevede gia’, seppure genericamente,
di assicurare la sostenibilita’ ambientale della soluzione, occorre
che lo SdF, ove necessario, contenga anche un esame dei maggiori
potenziali impatti sull’ambiente, con l’indicazione della soluzione
prescelta e delle eventuali alternative. Tale esame dovra’ almeno
consentire, in sede di conferenza, sia di assumere decisioni sulla
obbligatorieta’ o meno del VIA, sia di definire l’insieme delle
azioni e delle analisi da considerare nello studio di impatto
ambientale (SIA) di norma facente parte degli elaborati costituenti
il progetto preliminare.

5. Elementi caratterizzanti lo studio di fattibilita’

Lo SdF relativo ad interventi realizzabili con risorse private,
deve contenere, in modo differenziato rispetto alle caratteristiche e
alla dimensione dell’intervento da realizzare, le seguenti analisi e
documentazioni:

a) inquadramento territoriale e socio-economico del progetto,
struttura ed obiettivi.

In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche
e viarie dell’area potenzialmente interessata, al fine di valutare
tutti gli impatti dell’intervento, prendendo in considerazione la
compatibilita’ con gli strumenti urbanistici vigenti. Dovranno poi
esser valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle
attivita’ produttive e commerciali esistenti;

b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei
gruppi di beneficiari.

Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiche’ l’analisi
della domanda e’ fondamentale per la stessa scelta delle alternative
e per il dimensionamento dell’intervento. In sostanza si tratta di
quantificare i bisogni dei beneficiari dell’intervento con stima da
basare, il piu’ possibile, su unita’ fisiche quali ad esempio: numero
di persone, metri cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi
di traffico, ecc. Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente,
si deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le risorse su
altri bisogni;

c) analisi dell’offerta attuale e prevista.

Deve essere analizzato lo stato attuale dell’offerta nei medesimi
settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti
progetti da parte degli utenti. L’analisi della domanda e
dell’offerta deve essere riferita allo stesso arco temporale e deve
basarsi, per quanto possibile, su dati statistici desunti da
pubblicazioni e/o studi di settore (studi demografici, ecc.);

d) descrizione dell’investimento (localizzazione, dimensione,
caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.).

In una breve relazione si dovranno indicare i parametri fisici
dell’intervento ed i relativi costi stimati;

e) analisi delle alternative possibili per realizzare l’idea
originaria.

Deve essere descritto l’insieme delle alternative tecnologiche,
organizzative e finanziarie per l’attuazione dell’idea-progetto, per
i successivi confronti. Si parla in generale di matrice delle
alternative progettuali nella quale vengono riportate per ciascuna
soluzione le scelte tecnologiche, le scelte organizzative e le
modalita’ di finanziamento dell’opera in modo tale che si abbia
subito una visione sinottica comparativa tra le diverse soluzioni;

f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio.

Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi
alla gestione del progetto, secondo un possibile modello, per
ciascuno degli anni in cui si manifestano gli effetti
dell’intervento. E’ utile richiamare, nel modello gestionale, le
norme che occorre rispettare per l’espletamento del servizio;

g) analisi di fattibilita’ finanziaria (analisi costi e ricavi).

Deve essere individuato il flusso finanziario generato dalla
gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto
caratteristico del progetto. Qui e’ svolta l’analisi dei rischi nel
tempo delle varie alternative progettuali, con la c. d. matrice dei
rischi. La matrice in questione deve evidenziare l’allocazione del
tipo di rischio e su chi ricade lo stesso, sull’amministrazione,
oppure sul partner privato, oppure su entrambi con percentuali
diverse;

h) analisi di fattibilita’ economica e sociale (analisi costi e
benefici) e piano di monitoraggio.

In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le
alternative progettuali valutando anche i benefici (o costi) non
monetari di alcune categorie di opere. E’ l’esempio di una opera di
difesa idraulica il cui «prodotto caratteristico» e’ la riduzione del
rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a
confondersi con quelli indiretti perche’ il vantaggio e’ sia delle
popolazioni residenti sia dell’intera collettivita’. Con l’analisi
dei costi e benefici viene verificato il grado di utilita’ dell’opera
per la collettivita’ (riduzione dei tempi di percorrenza di una
tratta stradale, l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti. ecc.).
Il livello di approfondimento dell’analisi in questione dipende
ovviamente dalla dimensione dell’opera che si intende realizzare.
Ai fini del monitoraggio, devono individuarsi gli elementi del c.
d. «prodotto caratteristico» delle alternative: ogni alternativa deve
culminare con la individuazione dei parametri dei quali sia
misurabile l’effetto, diretto o indiretto, sulla collettivita’. Lo
SdF deve indicare gli elementi economici ovvero gli indicatori
specifici, con le rispettive unita’ fisiche, sui quali l’intervento
e’ destinato ad incidere a vantaggio della comunita’ e cio’ in modo
non generico. Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i
quantitativi di rifiuti operati con la raccolta differenziata, il
numero di accessi di una tangenziale a pedaggio; il numero di
visitatori di un parco museale; i flussi di traffico di una tratta
autostradale; le degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un
aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le
concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc.
Questa e’ ragionevolmente la sede per l’attuazione della verifica
del modello di Partenariato Pubblico Privato;

i) descrizione ed analisi degli impatti ambientali di ciascuna
alternativa.

Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli elementi
significativi dell’impatto ambientale sufficienti per la elaborazione
di un SIA, ove necessario ed in funzione dell’importanza e
complessita’ dell’opera. Poiche’ lo Sdf non consente di redigere un
vero e proprio SIA, si tratta di fornire una descrizione qualitativa
della situazione ambientale esistente ed un quadro sintetico dei
principali fattori di rischio/impatto ambientali e le priorita’ degli
approfondimenti tecnici per gli sviluppi progettuali successivi;

j) relazione sintetica intermedia.

Il Responsabile del Procedimento ha la facolta’ di interrompere lo
SDF se le alternative prospettate hanno scarsa possibilita’ di essere
attuate, mediante provvedimento motivato;

k) elementi essenziali dello schema di convenzione;

l) corredo progettuale minimo.

Il Responsabile del Procedimento stabilira’, in relazione alle
caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi,
conformemente all’art. 15, comma 5, lettera l) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e del comma 2 dell’art. 93
del decreto legislativo n. 163/2006, tra quelli previsti per il
progetto preliminare di cui all’art. 18 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 554, necessari per l’individuazione
delle categorie e classifiche delle opere da realizzare e per le
valutazioni dei costi di ciascuna alternativa, desumendoli o da un
computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario,
applicando alle quantita’ dei lavori i costi unitari, o sulla base di
parametri desumibili da interventi similari realizzati (di cui dovra’
essere data prova di attendibilita’). Sugli elaborati progettuali a
corredo dello SdF occorre tenere presente le disposizioni del comma
2, dell’art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 sulla necessita’ di predisporre le indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche per gli affidamenti
delle concessioni di lavori pubblici.

Per quanto riguarda le modalita’ di predisposizione di alcuni
documenti, quali, ad esempio, gli allegati tecnico-economici, la
guida elaborata dai Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NUVV) «Studi di fattibilita’ delle opere
pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei Regionali
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici», fornisce
numerose indicazioni a riguardo.

6. Documenti componenti lo studio di fattibilita’

Lo SdF, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta salva
diversa indicazione del Responsabile del Procedimento in rapporto
alla dimensione e natura dell’interventi da sottoporre a studio,
dovra’ essere cosi’ strutturato:

a) relazione illustrativa contenente:

1) l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area
oggetto dell’intervento:
corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilita’ con
gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento
ecc.;
analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al
contesto produttivo e commerciale esistenti;
2) analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione
con riferimento:
al bacino d’utenza;
alle specifiche riguardante l’utenza;
ai servizi erogati dai diversi concessionari;
alla tipologia del servizio;
ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di
traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, ecc.);
3) descrizione dell’intervento e analisi delle alternative
relative alle possibili soluzioni realizzative dell’idea originaria:
verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico
Privato rispetto alle procedure di appalto;
matrice delle alternative;
4) studio della prefattibilita’ ambientale dell’intervento:
analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica,
idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte
geologiche, PTC, carte del rischio idraulico, ecc.) o da interventi
gia’ realizzati ricadenti nella zona;
verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici,
paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall’intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1) analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture,
materiali, ecc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare;
2) cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del
servizio);
3) stima sommaria dell’intervento desumendola o da un computo
metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando
alle quantita’ dei lavori i costi unitari desunti da prezzari
dell’amministrazione, o sulla base di parametri desumibili da
interventi similari realizzati;
4) elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti
dall’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999:
ai fini dello studio di prefattibilita’ ambientale (corredo
minimo);
ai fini autorizzatori (corredo minimo);
ai fini dell’individuazione delle interferenze;

c) allegato tecnico-economico:

1) analisi della fattibilita’ finanziaria (costi e ricavi) con
riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
2) analisi della fattibilita’ economica e sociale (analisi
costi-benefici);
3) schema di sistema tariffario;

d) elementi essenziali dello schema di convenzione.


7. L’affidamento dello studio di fattibilita’ ed i relativi
corrispettivi

Lo SdF deve essere, di norma, redatto dagli Uffici Tecnici delle
amministrazioni aggiudicatici; il ricorso a professionisti esterni e’
possibile solo in caso di carenze dell’organico ai sensi dell’art.
90, comma 6 e dell’art. 10, comma 7, per i servizi, del decreto
legislativo n. 163/2006.

Al concetto di «carenza dell’organico» va dato un significato
stringente e sostanziale, in quanto lo SdF rappresenta per
l’amministrazione un elaborato a valenza strategica e non meramente
professionale, come si intende per la progettazione. Qualora si
tratti di uno studio particolarmente complesso, potra’ farsi ricorso
all’attivita’ di supporto, in particolare per gli aspetti economici,
finanziari, delle indagini sui flussi, ecc.

Merita, altresi’, attenzione la procedura di selezione del
soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per l’elaborazione dello
SdF. Cio’ in quanto, il documento e’ formato sia da un servizio di
ricerca o affine, compreso nell’Allegato II A del Codice, sia da una
parte non secondaria di servizi di progettazione, rientrante nei
particolari servizi di cui all’art. 91 del Codice stesso: si
tratta,infatti, di un contratto con diverse tipologie di servizi; il
bando per l’affidamento dello SdF dovra’ indicare la qualificazione
necessaria per le diverse prestazioni.

Il Responsabile del Procedimento provvedera’ a specificare nel
bando, con ogni possibile chiarezza, tutte le prestazioni richieste
per assicurare la interdisciplinarieta’ e l’integrazione delle
competenze.

Un problema non secondario e’ l’individuazione dei criteri per
fissare il corrispettivo da porre a base di gara. In linea generale
il criterio dovrebbe essere basato sul tempo necessario alla
prestazione.

Il costo di uno SdF e’, a differenza delle progettazioni,
riferibile solo in parte all’importo dei lavori, dipendendo
principalmente dalla necessita’ di eseguire studi specifici sul
progetto (di mercato, economici, ambientali, ecc.) a seconda della.
sua complessita’.

Cosi’, ad esempio, progetti di grande complessita’ per un elevato
numero di servizi diversi, quali quelli nel settore ospedaliero,
possono risultare piu’ onerosi di progetti autostradali, di grande
importo ma caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati.

Di contro, questi ultimi necessitano di complesse analisi di traffico
tipiche del settore trasporti e dell’allocazione del rischio di
mercato.

La stima del costo delle prestazioni dovrebbe, pertanto, essere
calcolata sulla base del numero di giornate-uomo necessarie per il
loro espletamento, all’interno, comunque, di un range di valore
proporzionale all’importo dell’investimento.

I costi sostenuti per gli studi di fattibilita’ rientrano nelle
spese tecniche di sviluppo del progetto, al pari delle spese per la
progettazione, la consulenza legale e finanziaria.

Redazione

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