Gestione rifiuti, verifica impatto ambientale, tariffa smaltimento rifiuti urbani, adeguamento discariche, servizio idrico integrato

La Camera ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge n. 2206 AC, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.

In sede di conversione, di rilievo le norme in materia di gestione dei rifiuti, verifica dell’impatto ambientale, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adeguamento delle discariche, servizio idrico integrato.

Di seguito, a confronto, il decreto legge originario e il testo coordinato risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione.

. . . . . .

Testo originario del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208
Testo del decreto-legge coordinato con le modificazioni (in grassetto)
apportate in sede di conversione
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta
la straordinaria necessità e urgenza di porre rimedio alla
frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per
fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonché in
tema di tutela ambientale;

        Considerato
che occorre assicurare la continuità e la funzionalità dell’esercizio
delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel
sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con
riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione
all’apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di
rifiuti, nonché in funzione di un più efficace contrasto
dell’inquinamento delle acque;

        Considerato
che non risulta ulteriormente prorogabile l’attuale sospensione
dell’attività delle Autorità di bacino e che va convalidata l’attività
posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione
sino all’adozione della nuova normativa prevista dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

        Considerata
l’urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso
contenzioso in materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi di
bonifica, di risanamento e di risarcimento dell’ulteriore danno
ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse
nazionale;

        Ritenuto
che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la
funzionalità di base di alcuni organismi operanti nel sistema della
tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalità adeguate
e garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie per il
funzionamento;

        Ritenuto
necessario un differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni
concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione
all’imminente scadenza del precedente regime transitorio,


nonché
di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in
atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e
dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie;

        Ritenuto
infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni
concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del
produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

        Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
dell’economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Autorità di bacino di rilievo nazionale).
Articolo 1.
(Autorità di bacino di rilievo nazionale).

        1. Il comma 2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al
Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale
revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 63 del presente decreto».

        «2-bis. Nelle
more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II
della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione
della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell’articolo 63 del presente
decreto».

        2.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 170, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1,
sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di
cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

        2. Identico.

        3.
Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale restano escluse dall’applicazione dell’articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell’adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
2.
        3. Identico.

3-bis. L’adozione
dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, è
effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di
bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle
regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si
riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi
comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al
primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono,
entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei
piani di cui al presente comma all’interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui
all’articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti
idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di
rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3-ter. Affinché
l’adozione e l’attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo
uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli
obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono
trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il
quadriennio 1998-2001, e all’articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione
dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di
difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.
Articolo 2.
(Danno ambientale).
Articolo 2.
(Danno ambientale).

        1.
Nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e
messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine
della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese,
pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione
degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno
ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri
eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali
possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del

        1. Nell’ambito degli
strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza
di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una
o più transazioni globali, con una o più imprese interessate,
pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione
degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno
ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri
eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali
possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del


territorio
e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli
investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali (COVIS) di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno
schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni
e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee
forme di pubblicità nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili
per lo scopo.
territorio e del mare può, sentiti
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le imprese interessate e
comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni
ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità
nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
        2.
Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma
1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
        2. Entro trenta giorni dalle
comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti
interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema di contratto.

        3.
Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte
all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto
decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza.
        3. Identico.
        4.
Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto
di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata,
è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        4. Acquisite le
determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di
transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa, è trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione da
parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        5.
La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo
schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso
degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie
azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti
oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
        5. La stipula del contratto
di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi
del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude
ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di
ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno
ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo
Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della
transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data.

5-bis. La
stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di
utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in
conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l’utilizzo non
risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del
contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa
in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all’esercizio
di un’attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di
garanzia dell’adempimento evidenziate nello schema di contratto.

        6.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può
dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme
eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono
trattenute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i
titoli di cui al comma 1.

        6. Nel caso di
inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle
obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest’ultimo,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può
dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme
eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono
trattenute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i
titoli di cui al comma 1.

        7.
I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui
al presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
        7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei
casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione
complessivamente dovuta dall’impresa o dalle imprese abbia carattere
soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota
di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del
danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione.
        8.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’avvio delle procedure di cui
alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare se
il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore
a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici
dirigenziali generali se l’ammontare del danno ambientale è inferiore.
        8. Identico.
        9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         9. Identico.

Articolo 3.
(Funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Articolo 3.
(Funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell’APAT).

        1.
L’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega effetto nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative
procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31
dicembre 2009.

        1. Identico.

        2.
Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1,
comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ISPRA è autorizzato
ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a
tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora
assunto.
        2. Identico.
        3.
Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l’ ISPRA è
autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
        3. Identico.
3-bis. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti
organi già operanti in seno all’Istituto nazionale per la fauna
selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all’Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di
cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
i quali, dalla medesima data, sono soppressi.
Articolo 4.
(Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale).
Articolo 4.
(Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale).

        1.
Al fine di rendere disponibili sin dall’inizio di ogni esercizio
finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad

        1. Identico.


apportare,
con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio
sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di
anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate
per le medesime finalità nell’anno precedente, con utilizzo del fondo
di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
1-bis. All’articolo
7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «di
natura regolamentare,» sono soppresse.
1-ter. In relazione
all’esigenza di assicurare l’efficiente svolgimento dei compiti e la
pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di
valutazione ambientale strategica nell’ambito della strategia
energetica nazionale, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal
seguente:

«4. I componenti
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei
rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico
in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono
indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti
dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per
il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

Articolo 4-bis.
(Continuità operativa della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC).

1. Le disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche
alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata
– IPPC, di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l’invarianza del compenso complessivo
spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del


territorio e del mare del 5 marzo
2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per
l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ai soli fini delle
modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella
misura del 50 per cento del loro importo totale, all’avvio di ciascuna
istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente
al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale
integrata.
Articolo 5.
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani).
Articolo 5.
(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale).

        1. All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

        1. Identico:

a) identica.

Soppressa.

1-bis. Fermo quanto
previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime
transitorio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una
regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle
discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia
ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il
termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante
modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni
contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L’adeguamento
dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La
proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica
della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà
efficacia a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

        2. All’articolo 195, comma 2, lettera e),
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto
mesi».

        2. Identico.

2-bis. All’articolo 220, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «il Consorzio


nazionale degli imballaggi di cui
all’articolo 224» sono inserite le seguenti: «acquisisce da tutti i
soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi
e».
2-ter. All’articolo
221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le parole: «dopo aver acquisito i necessari elementi di
valutazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base
dei necessari elementi di valutazione forniti dal».
2-quater. Ove il
regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i
comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA)
possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
2-quinquies. Il
modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17
dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le
dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento
all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni
da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008,
il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2003, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Articolo 6.
(Rifiuti ammessi in discarica).
Articolo 6.
(Rifiuti ammessi in discarica).

        1. All’articolo 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

        1. Identico.

1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all’articolo 181-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano
rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei
lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione
dell’ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo
all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell’ambiente

5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari
stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in
base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle
operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali
recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I
quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari
non possono comunque superare la capacità annua autorizzata
dell’impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità
dell’impianto.
Articolo 6-bis.
(Disposizioni in materia di acqua potabile).

1. Al comma 1284-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dopo le parole: «a favore della potabilizzazione,» è
inserita la seguente: «naturizzazione,».

Articolo 6-ter.
(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche).

1. Nell’accertare la
normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai
sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni
caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano
specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Articolo 6-quater.
(Rifiuti contenenti idrocarburi).

1. La classificazione
dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della
caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente
a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2
dell’Allegato A al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008.

Articolo 7.
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Articolo 7.
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

        1. All’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) è sostituito dal seguente:

Identico.


        «4)
per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all’esportazione, il produttore è considerato tale ai
fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è
considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla
base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità
di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);».

        2.
All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».

Articolo 7-bis.
(Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni).

1. Ai fini della
diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti,
prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi
di carta, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e
verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con
riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all’uso del
fronte-retro, all’utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte
generate da macero, all’utilizzo di testi in formato elettronico in
alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e
dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

2. Il Ministero provvede
all’attuazione del presente articolo con l’utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7-ter.
(Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003).

1. All’articolo 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, il
secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai
seguenti: «Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base
delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato
annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità
dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50
per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in
misura del 25 per cento in favore della relativa


provincia e in misura del 25 per
cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è
ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in
proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di
dieci chilometri dall’impianto».
Articolo 7-quater.
(Progetti ed iniziative di educazione ambientale).

1. Le somme di cui al
comma 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute,
quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto
medesimo per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato,
quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per
essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo,
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per essere
impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale,
comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il
ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della
biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività
turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento
degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

2. Alla compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti
all’applicazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per l’anno 2009, euro 4,5
milioni per l’anno 2010 ed euro 2 milioni per l’anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall’articolo 1,
comma 11, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201.
Articolo 7-quinquies.
(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell’università).
        1. Al fine della
sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla
conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi
e dei comportamenti ecocompatibili, sono

realizzati progetti e iniziative
di interesse generale nell’ambito dei sistemi di istruzione secondaria
superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le relative modalità
attuative, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Articolo 7-sexies.
(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato).

1. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le
regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di
associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al
fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in
sede locale, dei mercati dell’usato.

2. Sulla base di tale
accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono
all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei
mercati dell’usato.
3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati
devono avere a tutela dell’ambiente e della concorrenza, ferme per il
resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di
commercio.
5. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con
l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di protezione civile).
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

        1.
Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        1. Identico.


        2.
Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        2. Identico.
        3.
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        3. Identico.
        4.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Identico.
        5. L’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:         5. Identico.

        «5-bis.
Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari
delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e
61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 333 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine
della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi,
i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari
delegati, con l’indicazione della relativa scadenza. Per l’anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse
modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli
interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I
rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono
trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio e ragioneria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali
inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’ISTAT. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

5-bis. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, è prorogato di ulteriori diciotto mesi.

5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano


anche alla componente
volontaristica dell’Associazione italiana della Croce Rossa ed ai
volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati
in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi
bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
5-quater. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23
dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009,
è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2009. Le
risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al
commissario delegato nominato per il superamento dell’emergenza. Le
risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle
somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile,
prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili.
Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive
modificazioni.
5-quinquies. Le
risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al
commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento
della protezione civile per la realizzazione di attività di
cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione
civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla
Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.

5-sexies.
All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e
successive modificazioni, le parole: «unità operative territoriali da
istituirsi con decreto del direttore generale» sono sostituite dalle
seguenti: «nuclei operativi speciali e di protezione civile da
istituire con decreto del capo».
Articolo 8-bis.
(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. Il comma 167 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«167. Il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa


con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, uno o più decreti per definire la
ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti
rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo
interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti
dall’Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati
tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell’attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b)
dell’introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018
calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali
concordati a livello comunitario;
c) della
determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del
Governo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione nei casi di
inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi
individuati».
Articolo 8-ter.
(Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n.
152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di
lavorazione della pietra).

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le terre
e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche
ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento
ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono
garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un
miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei
versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini
dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti
dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina
dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati

i residui delle attività di
lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non
vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando
siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono
soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i
valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti
nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di
tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti
dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».
Articolo 8-quater.
(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti).

1. All’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi
e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono
stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere
semplificazioni amministrative».

Articolo 8-quinquies.
(Modifica all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. All’articolo 243 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole:
«interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «o messa in
sicurezza».

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato).

1. Gli oneri relativi
alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli
impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi
investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani
d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del
servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del
corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al
gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere
dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di
progettazione o di completamento delle opere necessarie alla
attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda
nel rispetto dei tempi programmati.


2. In attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del
servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro
il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009,
alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita
all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo
periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri
derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di
completamento avviate. L’importo da restituire è individuato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via
diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali
casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i
medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle
risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i
parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni
dell’allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con
il Ministro dell’ambiente, 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei
soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione
dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto
previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere
periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al
programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e
l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo
Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le
relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno
della bolletta.
5. Nell’ambito delle
informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti
al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese
che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa
vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma
4, nonché all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al
controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli
obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di
inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

Redazione

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