Gli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo l’Antitrust

L’Antitrust ha inviato una segnalazione all’Assemblea Regionale Siciliana, in ordine ad alcuni affidamenti in gestione di servizi idrici e ambientali nella  Regione Sicilia.

Il primo caso concerneva la gestione dei
servizi d’igiene ambientale da parte della società Belice Ambiente
S.p.A. nell’Ambito Territoriale Ottimale Trapani 2; tale impresa, a capitale interamente pubblico
e partecipata da una pluralità di enti locali ricompresi nell’ATO, ha
ottenuto l’affidamento dei servizi secondo modalità c.d. in
house sulla base di una delibera non dei singoli Comuni – ovvero da
un’eventuale autorità di ambito rappresentante i diversi enti locali –
bensì dall’assemblea dei suoi stessi soci, è a dire sempre i Comuni
dell’ATO, ma in veste di partecipanti a un’impresa di natura
privatistica.

Altro caso riguardava l’affidamento
del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.
8-Siracusa da parte del Consorzio composto dai diversi enti locali
ricompresi nell’ATO. L’affidamento parrebbe aver determinato
una peculiare commistione tra gestione di servizi e realizzazione di
opere, in quanto il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere
direttamente, anche a mezzo dei suoi soci, all’esecuzione dei lavori
connessi e funzionali alla gestione individuati nel piano d’ambito.

Infine, l’affidamento del servizio
idrico integrato effettuato dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale
2-Acque Catania nei confronti di una società con capitale interamente
detenuto dalla Provincia di Catania, cui ha poi fatto seguito una
controversa gara per la selezione di un socio privato che ne rilevasse
il 49%, e che nuovamente riproponeva la questione della commistione tra
gestione di servizi e realizzazione di opere.

L’Autorità
rileva come questi casi ripropongano “la questione del
perseguimento di un assetto dei servizi pubblici rispettoso
della concorrenza, in vista di gestioni più efficienti ed economiche
“, anche “alla luce di quanto da ultimo disposto dall’articolo 23-bis
della legge 6 agosto 2008, n. 133, ove si sottopongono gli affidamenti
secondo modalità in house a un giudizio di più rigorosa legittimità e
opportunità (v. commi 3 e 4), e più in generale tenuto conto della
necessità che le procedure di gara determinino a tutti gli effetti il
miglior confronto concorrenziale per l’affidamento di servizi pubblici
“.

. . . . . .

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Segnalazione del 5 novembre 2008 (rif AS486)

Gestione di servizi idrici e ambientali nella Regione Sicilia

(Bollettino n. 42/2008)

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministro per i Rapporti con le Regioni
Ministro delle Riforme per il Federalismo
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche
Assemblea Regionale Siciliana
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 – Acque Catania
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa
Belice Ambiente S.p.A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende qui di seguito esporre alcune considerazioni in relazione a tre casi di affidamento di servizi idrici e ambientali avvenuti nella Regione Sicilia, e di cui è venuta a conoscenza a mezzo di diverse segnalazioni pervenute da parte di enti e associazioni.

Il primo caso cui si fa qui riferimento attiene alla gestione dei servizi d’igiene ambientale da parte della società Belice Ambiente S.p.A. nell’Ambito Territoriale Ottimale Trapani 2, sulla base di un affidamento non rientrante in nessuna delle tipologie previste dalla legge. Tale impresa, che risulta essere a capitale interamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti locali ricompresi nell’ATO, ha infatti ottenuto l’affidamento dei servizi secondo modalità c.d. in house sulla base di una delibera non dei singoli Comuni – ovvero da un’eventuale autorità di ambito rappresentante i diversi enti locali – bensì dall’assemblea dei suoi stessi soci, è a dire sempre i Comuni dell’ATO, ma in veste di partecipanti a un’impresa di natura privatistica.

Altro caso portato all’attenzione dell’Autorità riguarda l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 8-Siracusa da parte del Consorzio composto dai diversi enti locali ricompresi nell’ATO. Nello specifico, l’affidamento sarebbe avvenuto con trattativa negoziata a vantaggio di un raggruppamento temporaneo d’imprese che avrebbe presentato una fideiussione poi risultata invalida, senza che da ciò sia conseguita revisione alcuna dell’affidamento. Soprattutto, l’affidamento parrebbe aver determinato una peculiare commistione tra gestione di servizi e realizzazione di opere, in quanto il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere direttamente, anche a mezzo dei suoi soci, all’esecuzione dei lavori connessi e funzionali alla gestione individuati nel piano d’ambito11 [Per un riferimento agli effetti della commistione tra gestione di servizi e realizzazione di opere v. già la segnalazione AS387 del 18 aprile 2007, Modalità di svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 1- Palermo.].

Infine, l’Autorità richiama l’attenzione sull’affidamento del servizio idrico integrato effettuato dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2-Acque Catania nei confronti di una società con capitale interamente detenuto dalla Provincia di Catania, cui ha poi fatto seguito una controversa gara per la selezione di un socio privato che ne rilevasse il 49%, e che nuovamente riproponeva la questione della commistione tra gestione di servizi e realizzazione di opere. Al proposito, risulta come il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia abbia statuito l’illegittimità dell’affidamento (sentenza n. 589/06 del 27 ottobre 2006), ma la pronuncia non avrebbe poi dispiegato effetti in quanto non ne sarebbe stata richiesta l’esecutività a fronte di un sopravvenuto accordo tra Consorzio e amministrazione provinciale competente.

A fronte di quanto sopra pur sommariamente richiamato, l’Autorità rileva come la somma di casi precitati riproponga la questione del debito perseguimento di un assetto dei servizi pubblici rispettoso della concorrenza, in vista di gestioni più efficienti ed economiche. Ciò – in particolar modo per quanto riguarda il caso delle attività della società Belice Ambiente S.p.A. all’interno dell’A.T.O. Trapani 2 – anche alla luce di quanto da ultimo disposto dall’articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, ove si sottopongono gli affidamenti secondo modalità in house a un giudizio di più rigorosa legittimità e opportunità (v. commi 3 e 4), e più in generale tenuto conto della necessità che le procedure di gara determinino a tutti gli effetti il miglior confronto concorrenziale per l’affidamento di servizi pubblici.

In conclusione, l’Autorità auspica che tali recenti disposizioni inducano gli enti competenti a un’accurata revisione di quanto in precedenza provveduto in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di pervenire a un impianto più trasparente e uniforme della disciplina a livello nazionale.

Roma, 5 novembre 2008

Il presidente
Antonio Catricala’

Redazione

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