Inail: la richiesta d’ufficio del DURC dopo il decreto anticrisi

Con legge del 28 gennaio 2009 n.2, è stato convertito – con
modificazioni – il decreto legge 29 novembre 2008 n.185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

La predetta legge, all’art.16 bis co.10, stabilisce che "In attuazione
dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’
richiesto dalla legge".

Pertanto, l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle
stazioni appaltanti

. . . . . . .

INAIL

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

Istruzioni operative del 4 febbraio 2009
DURC – Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti.

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: DURC – Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti.

Si informano le Strutture che, con legge del 28 gennaio 2009 n.2, è
stato convertito – con modificazioni – il decreto legge 29 novembre
2008 n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale.

La predetta legge, all’art.16 bis co.10, stabilisce che "In attuazione
dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’
richiesto dalla legge".

Pertanto, l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico
delle stazioni appaltanti.

Si fa presente che nulla cambia sotto il profilo operativo e
procedurale. Infatti, l’applicativo DURC è già predisposto per ricevere
le richieste da parte delle stazioni appaltanti le quali, ai sensi
dell’art.3 co.2 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, hanno
l’obbligo di utilizzare esclusivamente la via telematica.

Si coglie l’occasione per rammentare che le stazioni appaltanti che
sono in possesso di una casella di posta certificata possono ricevere
il DURC all’indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.

Al momento, tale possibilità è data nel solo caso di richiesta di DURC per appalti pubblici di lavori emessi dalle Casse Edili.

Le strutture in indirizzo dovranno provvedere a dare la massima diffusione alla presente.

Roma, 4 febbraio 2009

Il direttore generale
dott. Fernando Giannoni

Redazione

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