In discussione alla Camera (2120 AC) il disegno di legge (già approvato dal Senato, n. 1202 AS) che modifica i requisiti d’accesso per l’arruolamento alle forze armate.
La modifica interviene sul limite d’altezza, attualmente previsto in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne, stabilendo per entrambi una statura non inferiore a metri 1,50.
La modifica tuttavia si applica solo all’ipotesi di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
Il limite per gli altri soggetti rimane invariato.
Di seguito, la relazione illustrativa del progetto di legge.
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Disegno di legge 1202 AS
Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere
(approvato dal Senato il 20 gennaio 2009)
A) La relazione illustrativa
“Onorevoli Senatori.-
Il 13 febbraio scorso, nella Valle di Uzbeen, in Afghanistan, a seguito di un attacco compiuto ai danni di un convoglio del contingente militare italiano, perdeva la vita il sottotenente Giovanni Pezzulo.
L’episodio suscitò particolare emozione nell’opinione pubblica, anche a causa delle parole pronunciate dalla giovane figlia del caduto, la diciottenne Giusy, che nel ricordare come il padre fosse «orgoglioso di far parte di un esercito che lavora per ricostruire, per portare pace ed aiuto», dichiarò, con profonda dignità e sentito amor patrio, di voler intraprendere la carriera militare per portare a compimento il sogno del genitore scomparso.
Purtroppo, però, ad oggi, il desiderio di Giusy Pezzulo è rimasto tale: e ciò in quanto la sua statura, inferiore rispetto al metro e sessantuno richiesto dalla legge per le donne, la esclude dall’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, che disciplina l’ammissione nelle Forze armate dei congiunti dei militari deceduti o divenuti permanentemente inabili nell’espletamento del proprio servizio.
Ritengo a questo punto giusto e doveroso un intervento del Parlamento, che, attraverso la modifica dei parametri richiesti per l’arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere, onora la memoria ed il sacrificio di quanti hanno perso la vita servendo la Patria.
Orbene, due sono le modifiche apportate dal disegno di legge in esame alla disciplina dell’arruolamento nelle Forze armate dei congiunti delle vittime del dovere, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 82 del 2001. In primo luogo, relativamente ai requisiti di idoneità fisica all’arruolamento, si opera una deroga ai vigenti limiti di altezza, fissati (dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411) in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne, stabilendo per entrambi una statura non inferiore a metri 1,50.
La ratio di tale modifica è da rinvenire in motivi di giustizia sostanziale, ovverosia consentire pari accesso al beneficio di cui trattasi, attenuando sensibilmente l’incidenza del requisito minimo di statura dell’aspirante.
Peraltro la previsione del limite di metri 1,50 non arreca alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all’impiego del singolo, come può ricavarsi agevolmente dal fatto che analogo limite è già previsto per i militari di leva (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237).
La seconda modifica recata dal disegno di legge in esame integra i requisiti necessari ai fini dell’arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere, che vengono per questa via armonizzati con quelli previsti per i volontari in ferma prefissata quadriennale: in particolare si richiede il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol o per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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B) il testo del disegno di legge
Art. 1.
1. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando sia l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), e), g), e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,».