1. Slitta il divieto degli arbitrati
Rinviata di altri nove mesi l’entrata in vigore delle disposizioni sul divieto di arbitrato negli appalti.
Questa una delle modifiche introdotte al decreto milleproroghe di fine anno (decreto legge 207/2008) dal maxi-emendamento presentato ed approvato col voto di fiducia in Senato.
L’entrata in vigore del divieto di ricorso all’arbitrato negli appalti, previsto dalla finanziaria 2008 e che (dopo l’ultima proroga) sarebbe diventato operativo dal 31 marzo prossimo, slitta ora al 31 dicembre 2009.
1a) Questo il testo dell’emendamento unico approvato in Senato:
"art. 29
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
(…)
"1-terdiecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) all’articolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: "30 marzo 2009" sono sostituite con le parole: " 31 dicembre 2009".
b) all’articolo 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "i compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto".
1b) Questo il testo della precedente proroga:
Decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162 convertito dalla Legge 22 dicembre 2008 n. 201 ("Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997)"
(…)
Art. 1-ter.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia’ differiti dall’articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.
2. Compensi agli arbitri, modificato il Codice dei Contratti Pubblici
Ecco l’articolo 241 del Codice de Lise (decreto legislativo 163 del 2006) dopo l’emendamento approvato sul decreto milleproroghe.
Articolo 241
Arbitrato
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse (1).
7. Presso l’Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
11. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’Autorità.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi
e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000,
sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. L’articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242.