“Si è introdotta nel sistema una netta discriminazione tra operatori della riscossione a prevalente partecipazione pubblica e operatori a capitale privato”.
Così l’Antitrust ha commentato l’introduzione, in sede di conversione del decreto legge “anticrisi” 185 del 2008, del comma 7-bis all’art. 32 (dedicato all’attività di “riscossione”).
E’ utile leggere il nuovo comma:
“7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa’, ai sensi del comma 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e’ fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le societa’ a prevalente partecipazione pubblica. E’ nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.”
Di seguito, il testo integrale della segnalazione dell’Antitrust.
. . . . . .
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Segnalazione del 15 gennaio 2009
AS494 – Modifica dei requisiti per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi
(Bollettino n. 2 del 2 febbraio 2009)
Roma, 15 gennaio 2009
Presidente del Senato della Repubblica
Senatore Renato Schifani
Presidente della Camera dei Deputati
Onorevole Gianfranco Fini
Presidente del Consiglio dei Ministri
Onorevole Silvio Berlusconi
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Onorevole Giulio Tremonti
Ministro per lo Sviluppo Economico
Onorevole Claudio Scajola
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune considerazioni in merito a quanto previsto nel testo dell’Atto Camera 1972 così come emendato dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati.
In particolare, il comma 7-bis dell’art 32 della norma citata prevede che “La misura minima di capitale richiesto alle società […] per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato”, escludendo da tale limite le società a prevalente partecipazione pubblica.
La norma prevede altresì che sia nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto, ovvero che i soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale entro tre mesi dall’entrata in vigore delle legge di conversione del decreto, pena la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall’albo.
Sul punto l’Autorità intende evidenziare come tale previsione confligga in maniera evidente con i principi posti a tutela della concorrenza, posto che determina una netta discriminazione tra operatori della riscossione a prevalente partecipazione pubblica e operatori a capitale privato, sui quali soltanto incombe l’obbligo di adeguare il proprio capitale sociale al livello minimo di 10 milioni di euro.
Tale importo, richiedendo impegni di ricapitalizzazione assai significativi e in alcuni casi anche sproporzionati rispetto all’attività in concreto svolta, è suscettibile di porre a rischio la sopravvivenza sul mercato di un numero considerevole di operatori privati oggi attivi nella riscossione di tributi per molti enti locali nonché di ostacolare in modo ingiustificato l’accesso al mercato.
Al contempo, la scomparsa di tali soggetti potrebbe comportare un danno per gli stessi Comuni ed enti locali concedenti, ai quali verrebbe a mancare l’interlocutore contrattuale cui è stato affidato il servizio di riscossione.
Per tali motivi, l’Autorità auspica che, in sede di definitiva adozione dell’atto normativo, vengano tenute nella dovuta considerazione le preoccupazioni di natura concorrenziale sopra illustrate, onde consentire l’eliminazione delle discriminazioni e degli ostacoli all’accesso suindicati.
Firmato:
Il Presidente
Antonio Catrical