E’ inammissibile l’impugnativa diretta all’annullamento di circolari esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative di norme sul trattamento giuridico ed economico di dipendenti pubblici contrattualizzati, in quanto si tratta di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento.
E’ fatta salva la disapplicazione delle circolari, in relazione a controversie riguardanti specifici atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria.
. . . . . .
Tar Lazio, sezione prima
Sentenza del 15 gennaio 2009 numero 236
(presidente Giovannini, estensore Spagnoletti)
(…)
Ritenuto in fatto che:
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il 20 novembre 2008, Giovanni Aurea e altri ventuno dipendenti pubblici di varie amministrazioni hanno impugnato le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nn. 7 e 8 del 2008, relative all’applicazione dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo l’illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte relativa a nuovo trattamento economico per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici in relazione al denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 38 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere quanto alla nuova disciplina delle c.d. fasce di reperibilità;
Costituitesi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno dedotto, a loro volta l’inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso circolari interpretative prive di efficacia e idoneità lesiva diretta e autonoma in assenza di atti di gestione del rapporto, nonché la manifesta infondatezza dell’evocata questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del d.l. n. 112/2008, in quanto finalizzato, nell’ambito di ragionevole discrezionalità legislativa, ad assicurare, con la riduzione dell’assenteismo nel settore pubblico, risparmi di spesa e maggiore efficienza e efficacia dell’azione amministrativa, con ricadute favorevoli anche sulle dinamiche socio-economiche e produttive;
Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in relazione alla sua manifesta inammissibilità;
Considerato, infatti, in diritto che:
– l’impugnativa è diretta all’annullamento di circolari esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo, nonché della loro incidenza sul riparto delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, e quindi di atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate;
– in via consequenziale, è altresì carente del requisito della rilevanza, a prescindere da ogni delibazione sulla non manifesta infondatezza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 71, evocata in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., mentre è inammissibile è la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità;
– in conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, sussistendo nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma – Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 10632 del 2008. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.