Il Parlamento europeo ha approvato, il 26 marzo scorso, una fondamentale
Raccomandazione al Consiglio sul “Rafforzamento della sicurezza e delle
libertà fondamentali su Internet” (relatore ed estensore il parlamentare greco Stavros Lambrindis).
Si legge tra l’altro:
L’evoluzione di Internet
dimostra che esso sta diventando uno
strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche,
un nuovo foro per il
dibattito politico,
uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la
libertà di espressione e per sviluppare attività
commerciali, nonché uno strumento per promuovere
l’acquisizione
di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza;
considerando che Internet ha anche apportato un numero crescente di
vantaggi per persone di ogni età, per esempio quello di
poter
comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in
tal modo la possibilità di acquisire familiarità
con
altre culture e aumentare
la comprensione di popoli e culture diversi;
considerando che Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di
notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un
flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo.
I governi e le organizzazioni ed istituzioni di interesse pubblico
debbono fornire un idoneo quadro normativo e mezzi tecnici adeguati per
consentire ai cittadini di partecipare attivamente ed efficacemente ai
processi amministrativi tramite le applicazioni dell’e-government.
Internet dà
pieno significato
alla definizione di libertà
di espressione sancita all’articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in
particolare nella sua dimensione “senza limiti di frontiera“.
I crimini su Internet devono essere combattuti con efficacia e
determinazione, ma senza alterare la natura fondamentalmente libera e
aperta di Internet stesso.
Su Internet esiste un grave divario di potere e di conoscenza tra,
entità aziendali e governative da un lato, e i singoli
utenti
dall’altro; pertanto occorre avviare un dibattito sulle necessarie
limitazioni al “consenso”, per determinare ciò che le
aziende e
i governi possono chiedere a un utente di divulgare e fino a che punto
è lecito chiedere a un individuo di rinunciare alla propria
vita
privata e ad altri diritti fondamentali per ricevere in cambio
determinati servizi Internet o altri privilegi,
Tutti i soggetti coinvolti e attivi su Internet dovrebbero assumersi le
proprie responsabilità e prendere parte a dibattiti in cui
si
discutano questioni importanti e urgenti riguardo l’attività
su
Internet, allo scopo di identificare e promuovere soluzioni comuni.
L’analfabetismo
elettronico
sarà il nuovo analfabetismo del 21° secolo; il fatto
di
assicurare a tutti i cittadini l’accesso a Internet equivale pertanto
ad assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso alla formazione;
tale accesso non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o
dalle società private; tale accesso non dovrebbe essere
impiegato abusivamente per perseguire attività illegali; che
è importante affrontare questioni emergenti come quella
della
neutralità delle reti, dell’interoperabilità,
dell’accessibilità globale a tutti i nodi di Internet e
dell’uso
di formati e standard aperti,
E’ opportuno mantenere il giusto equilibrio fra la riutilizzazione
delle informazioni del settore pubblico, che schiude
possibilità
senza precedenti di sperimentazione e scambi creativi e culturali, e la
protezione dei diritti di proprietà intellettuale”.
Di seguito il testo integrale della Raccomandazione.
. . . . . .
Parlamento europeo
Raccomandazione del 26
marzo 2009
Rafforzamento della
sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di raccomandazione
destinata al
Consiglio, presentata da Stavros Lambrinidis a nome del gruppo PSE, sul
rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali
su
Internet (B6-0302/2008),
– viste la Convenzione internazionale sui
diritti
civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la
Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente le
disposizioni relative alla protezione dei dati di carattere personali,
alla libertà di espressione, al rispetto della vita privata
e
familiare nonché al diritto alla libertà e alla
sicurezza,
– viste la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla
protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, la direttiva 2003/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, la proposta della
Commissione del 13 novembre 2007 di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698), la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 10 febbraio 2009 nella causa C-301/06
Irlanda contro Parlamento e Consiglio,
– viste la decisione quadro 2005/222/GAI
del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i
sistemi di informazione, la decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, la decisione
quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica
la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, la
comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 intitolata “Verso
una politica generale di lotta contro la cibercriminalit”
(COM(2007)0267), nonché le recenti iniziative per
individuare la
criminalità grave e il terrorismo (come il progetto “Check
the
web”),
– visti i lavori avviati in seno al Consiglio
d’Europa,
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
alle Nazioni Unite nel settore sia della lotta contro la
criminalità e la cibercriminalità sia della
protezione
dei diritti e delle libertà fondamentali, anche su Internet,
– viste le recenti sentenze delle corti europee e
delle
corti costituzionali nazionali in materia, segnatamente la sentenza
della Corte costituzionale federale tedesca che riconosce un diritto
distinto alla protezione della confidenzialità e
dell’integrità dei sistemi informatici,
– visti l’articolo 114, paragrafo 3, e l’articolo
94 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il
parere
della commissione per la cultura e l’istruzione (A6-0103/2009),
A. considerando che l’evoluzione di Internet
dimostra che
esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere
iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico (ad
esempio, per campagne elettroniche e il voto elettronico), uno
strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la
libertà di espressione (ad esempio il blog) e per sviluppare
attività commerciali, nonché uno strumento per
promuovere
l’acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della
conoscenza (e-learning); considerando che Internet ha anche apportato
un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, per
esempio quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte
del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di
acquisire
familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di
popoli e culture diversi; considerando che Internet ha anche ampliato
la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono
ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti
del mondo,
B. considerando che i governi e le organizzazioni
ed
istituzioni di interesse pubblico dovrebbero fornire un idoneo quadro
normativo e mezzi tecnici adeguati per consentire ai cittadini di
partecipare attivamente ed efficacemente ai processi amministrativi
tramite le applicazioni dell’e-government (amministrazione digitale),
C. considerando che Internet dà pieno
significato
alla definizione di libertà di espressione sancita
all’articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in
particolare nella sua dimensione “senza limiti di frontiera”,
D. considerando che la trasparenza, il rispetto
della vita
privata e un clima di fiducia fra gli utilizzatori di Internet
dovrebbero essere considerati elementi indispensabili per conseguire
una visione della sicurezza sostenibile per Internet,
E. considerando che su Internet la
libertà di
espressione e la via privata possono al contempo risultare potenziate e
maggiormente esposte a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti
privati e pubblici,
F. considerando che Internet, grazie alla
libertà
che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per
messaggi violenti come quelli che incitano intenzionalmente a compiere
attacchi terroristici, nonché per siti web che possono
incitare
a compiere crimini motivati dall’odio; che più in generale
le
minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello
mondiale
e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti,
G. considerando che questi crimini devono essere
combattuti
con efficacia e determinazione, senza alterare la natura
fondamentalmente libera e aperta di Internet,
H. considerando che in una società
democratica i
cittadini hanno il diritto di osservare e giudicare quotidianamente le
azioni e le convinzioni dei propri governi e delle società
private che forniscono loro servizi; considerando che tecniche di
sorveglianza tecnologicamente avanzate, talvolta in assenza di
sufficienti garanzie legali che fissino i limiti della loro
applicazione, minacciano sempre più questo principio,
I. considerando che gli individui hanno il diritto
di
esprimersi liberamente su Internet (come nel caso del contenuto
generato dagli utenti, dei blog e delle reti sociali) e che i motori di
ricerca e i fornitori di servizi Internet hanno agevolato notevolmente
l’ottenimento di informazioni, ad esempio su altri individui, da parte
dei singoli; considerando tuttavia che esistono situazioni in cui le
persone desiderano cancellare le informazioni contenute in tali banche
dati e che pertanto le imprese devono poter garantire che gli individui
possano veder cancellati i dati personali da tali archivi;
J. considerando che i progressi tecnologici
consentono
sempre più di sorvegliare le attività dei
cittadini su
Internet in modo segreto e praticamente inintelligibile per il singolo;
che la mera esistenza di tecnologie di sorveglianza non giustifica
automaticamente il loro uso, bensì l’interesse preponderante
della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dovrebbe
determinare i limiti e precisare le condizioni in base alle quali tali
tecnologie possono essere utilizzate dai poteri pubblici o da
società; considerando che il fatto che gli Stati membri si
arroghino il diritto di intercettare e controllare tutto il traffico
dati su Internet che si svolge sul loro territorio, a prescindere dal
fatto che si tratti dei loro stessi cittadini o di traffico dati
proveniente dall’estero, non può essere giustificato dalla
lotta
al crimine su Internet e dalle minacce che alcune persone e
organizzazioni rappresentano per una società democratica
aperta
quando usano Internet per ledere i diritti dei cittadini; considerando
che la lotta al crimine deve essere proporzionata alla natura del
crimine stesso;
K. considerando che la truffa e l’usurpazione di
identità rappresentano un problema crescente che le
autorità, i singoli cittadini e le imprese stanno solo
iniziando
a riconoscere, lasciando peraltro irrisolte gravi problematiche di
sicurezza in relazione all’uso più esteso di Internet per
una
vasta gamma di scopi, compreso il commercio e lo scambio di
informazioni riservate,
L. considerando che giova ricordare che,
trattandosi di
diritti come la libertà di espressione o il rispetto della
vita
privata, limitazioni all’esercizio di tali diritti possono essere
imposte dalle autorità pubbliche solo se conformi alla
legge,
necessarie, proporzionate e appropriate in una società
democratica,
M. considerando che su Internet esiste un grave
divario di
potere e di conoscenza tra, entità aziendali e governative
da un
lato, e i singoli utenti dall’altro; considerando pertanto che occorre
avviare un dibattito sulle necessarie limitazioni al “consenso”, per
determinare ciò che le aziende e i governi possono chiedere
a un
utente di divulgare e fino a che punto è lecito chiedere a
un
individuo di rinunciare alla propria vita privata e ad altri diritti
fondamentali per ricevere in cambio determinati servizi Internet o
altri privilegi,
N. considerando che Internet, dato il suo carattere
globale, aperto e partecipativo, gode di norma di libertà ma
che
ciò non esclude la necessità di riflettere (a
livello
nazionale e internazionale, in ambito pubblico e privato) sulla maniera
in cui le libertà fondamentali degli utenti di Internet,
nonché la loro sicurezza, sono rispettate e protette,
O. considerando che la maggior parte dei diritti
fondamentali coinvolti nel mondo di Internet comprendono, ma non in via
esclusiva, il rispetto per la vita privata (compreso il diritto di
cancellare in modo permanente la propria impronta digitale), la
protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e
di
associazione, la libertà di stampa, di espressione politica
e di
partecipazione, il divieto di discriminazione e l’educazione;
considerando che il contenuto di questi diritti, compreso il loro
ambito e campo di applicazione, il livello di protezione che
forniscono, nonché il divieto di violazione degli stessi,
dovrebbe essere disciplinato dalle regole sulla protezione dei diritti
dell’uomo e fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati
membri, dai trattati internazionali sui diritti dell’uomo, compresa la
CEDU, dai principi generali del diritto comunitario e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, e/o da altre pertinenti norme
della legislazione nazionale, internazionale e comunitaria, nei
rispettivi ambiti d’applicazione,
P. considerando che tutti i soggetti coinvolti e
attivi su
Internet dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e
prendere parte a dibattiti in cui si discutano questioni importanti e
urgenti riguardo l’attività su Internet, allo scopo di
identificare e promuovere soluzioni comuni,
Q. considerando che l’analfabetismo elettronico
sarà
il nuovo analfabetismo del 21° secolo; che il fatto di
assicurare a
tutti i cittadini l’accesso a Internet equivale pertanto ad assicurare
che tutti i cittadini abbiano accesso alla formazione; che tale accesso
non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle
società private; considerando che tale accesso non dovrebbe
essere impiegato abusivamente per perseguire attività
illegali;
che è importante affrontare questioni emergenti come quella
della neutralità delle reti,
dell’interoperabilità,
dell’accessibilità globale a tutti i nodi di Internet e
dell’uso
di formati e standard aperti,
R. considerando che il carattere internazionale,
multiculturale e in particolare multilingue di Internet non
è
ancora pienamente supportato dall’infrastruttura tecnica e dai
protocolli del World Wide Web,
S. considerando che nel processo in corso della
“Carta dei
diritti di Internet” è importante tener conto di tutte le
ricerche e le iniziative in quest’ambito, inclusi i recenti studi
dell’Unione europea sull’argomento,
T. considerando che l’attività economica
è
importante per l’ulteriore dinamica evolutiva di Internet, e che la sua
efficienza economica andrebbe al contempo salvaguardata tramite una
concorrenza leale e la protezione dei diritti di proprietà
intellettuale, per quanto sia necessario, proporzionato e adeguato,
U. considerando che è opportuno
mantenere il giusto
equilibrio fra la riutilizzazione delle informazioni del settore
pubblico, che schiude possibilità senza precedenti di
sperimentazione e scambi creativi e culturali, e la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale,
V. considerando che nel mondo le imprese del
settore delle
tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (TIC) si trovano
a fronteggiare crescenti pressioni da parte degli Stati per conformarsi
alle leggi e alle politiche nazionali, con modalità che
possono
confliggere con i diritti umani di libertà di espressione e
di
riservatezza riconosciuti a livello internazionale; considerando che
sono stati compiuti passi positivi come nel caso di un gruppo
multilaterale di aziende, organizzazioni della società
civile
(comprendenti associazioni per i diritti umani e per la
libertà
di stampa), investitori e accademici che ha creato un approccio fondato
sulla collaborazione allo scopo di proteggere e far progredire la
libertà di espressione e la vita privata nel settore delle
TIC e
ha dato vita alla Global Network Initiative (GNI),
W. considerando che la rigorosità delle
norme in
materia di protezione dei dati è una delle maggiori
preoccupazioni per l’Unione europea e per i suoi cittadini, e che il
considerando 2 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati
stabilisce chiaramente che la tecnologia (ovvero i sistemi del
trattamento dei dati) è “al servizio dell’uomo” e deve
rispettare “le libertà e i diritti fondamentali […], in
particolare la vita privata” e “contribuire al progresso economico e
sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere
degli
individui”,
1.
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti
a)
partecipare agli
sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di
emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l’evoluzione
di approcci “dal basso verso l’alto” e della democrazia elettronica,
assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia
significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove
forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione
della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet
dovrebbero essere reali e non illusorie;
b)
riconoscere che
Internet può rappresentare una straordinaria
opportunità
per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito,
l’accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi
chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata
sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di
partecipare alla società dell’informazione e che le
istituzioni
e le parti interessate a tutti i livelli detengono la
responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo,
lottando contro le due nuove sfide dell’analfabetismo elettronico e
dell’esclusione democratica nell’era elettronica;
c)
sollecitare gli
Stati membri a fornire risposte a una società sempre
più
consapevole dell’importanza delle informazioni e a trovare la maniera
per assicurare maggiore trasparenza nel processo decisionale attraverso
un maggiore accesso dei cittadini alle informazioni archiviate dei
governi così da consentire loro di approfittare di dette
informazioni; applicare il medesimo principio alle proprie informazioni;
d)
garantire,
insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà
di
espressione e tutela della vita privata, nonché l’apertura
su
Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti
bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che
risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;
e)
garantire che i
diritti legali del minore ad essere protetto, così come
prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo e come sancito dalla normativa dell’Unione europea, si
rispecchino pienamente in ogni pertinente azione, strumento o decisione
che riguardi il rafforzamento della sicurezza e della
libertà su
Internet;
Risoluto impegno a combattere la cibercriminalit
f)
invitare la
Presidenza del Consiglio e la Commissione a esaminare e sviluppare una
strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, ai
sensi,
fra l’altro, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione
del
“furto d’identit” e frode a livello dell’Unione europea in
collaborazione con i fornitori di Internet e le organizzazioni degli
utenti, come pure con le autorità di polizia che si occupano
della cibercriminalità e a presentare proposte su come
lanciare
campagne di sensibilizzazione e di prevenzione garantendo nel contempo
un uso di Internet sicuro e libero per tutti; chiedere la creazione di
uno sportello dell’Unione europea per l’assistenza alle vittime di
furto e di usurpazione di identità;
g)
incoraggiare la
riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore
pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione
ai fini dell’applicazione della legge e prevedere un’adeguata
formazione per le forze dell’ordine e le autorità
giudiziarie,
compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei
diritti fondamentali; riconoscere la necessità di
condividere le
responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e
dell’autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti
complementari alla legislazione tradizionale;
h)
garantire che i
lavori intrapresi nell’ambito del progetto “Check the web” e le recenti
iniziative volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla
cibercriminalità, tra cui la creazione di piattaforme
nazionali
di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i
reati commessi su Internet (creazione di una piattaforma europea per la
cibercriminalità da parte di Europol) siano necessarie,
proporzionate e adeguate, e provviste delle garanzie necessarie;
i)
esortare gli
Stati membri ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che
utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming
(adescamento online dei minori a scopo sessuale), come definito nella
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro
lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
j)
promuovere
programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, come
previsto dalla normativa dell’Unione europea in relazione ai nuovi
pericoli legati a Internet, e fornire uno studio d’impatto
sull’efficacia dei programmi esistenti, tenendo conto in particolare
dei giochi online che hanno come principali destinatari i bambini e i
giovani;
k)
spronare tutti i
fabbricanti di computer dell’Unione europea a preinstallare software
per la protezione dei bambini facile da attivare;
l)
procedere
all’adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver
valutato, alla luce delle attuali ricerche sull’innovazione, fino a che
punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista
di questo obiettivo, in vista di quest’obiettivo, il controllo e la
sorveglianza sistematici di tutte le attività degli
utilizzatori
su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle
infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà
di
espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere
l’incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso
instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà
intellettuale;
m)
garantire che
l’espressione di convinzioni politiche controverse su Internet non sia
perseguita penalmente;
n)
garantire che
nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare il diritto dei
giornalisti e dei mezzi di comunicazione di raccogliere e distribuire
informazioni a scopo di cronaca;
Attenzione costante alla
protezione assoluta e
a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su
Internet
o)
considerare che
l’identità digitale” sta sempre più diventando
parte
integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente
ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e
privati, per cui il particolare insieme di dati organicamente collegati
all”identità digitale” di un individuo andrebbe definito e
protetto e ogni suo elemento considerato come un diritto personale
inalienabile, di natura non economica e non negoziabile; tenere
adeguatamente conto dell’importanza per la vita privata dell’anonimato,
degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni
nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre,
dei
mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro
utilizzo, ad esempio attraverso le varie tecnologie per il
rafforzamento della tutela della vita privata (PET) disponibili;
p)
fare in modo che
gli Stati membri che intercettano o controllano il traffico di dati, a
prescindere dal fatto che si tratti dei propri cittadini o di traffico
di dati provenienti dall’estero, lo facciano nel rigoroso rispetto
delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge; invitare gli
Stati membri a garantire che le ricerche remote, se previste dalle
leggi nazionali, siano condotte sulla base di un valido mandato emesso
dalle competenti autorità giudiziarie; ritenere
inaccettabili le
procedure semplificate per condurre le ricerche remote rispetto alle
ricerche dirette, poiché violano il principio dello stato
dirititto ed il diritto alla riservatezza;
q)
riconoscere il
pericolo di alcune forme di sorveglianza e di controllo su Internet
destinate anche a seguire ciascun passo “digitale” di un individuo allo
scopo di fornire un profilo dell’utilizzatore e di attribuire dei
“punti”; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in
termini di necessità e proporzionalità alla luce
degli
obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la
necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso
informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività
su
Internet che comportano la condivisione di dati personali (come nel
caso delle reti sociali);
r)
sollecitare gli
Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la
sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al
pubblico, sulla sorveglianza della rete, garantendo
legalità,
proporzionalità e trasparenza;
s)
esaminare e
fissare limiti al “consenso” che può essere richiesto ed
estorto
agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società
private, a rinunciare a parte della loro vita privata, dal momento che
vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di
conoscenze
fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;
t)
limitare,
definire e disciplinare in maniera rigorosa i casi in cui una
società di Internet privata può essere
sollecitata a
divulgare dati alle autorità governative e garantire che
l’uso
di questi dati da parte di governi sia soggetto alle norme
più
severe sulla protezione dei dati; stabilire un controllo e una
valutazione efficaci di tale processo;
u)
sottolineare
l’importanza del riconoscimento del diritto degli utenti di Internet di
ottenere la cancellazione permanente dei propri dati personali che si
trovano sui siti Internet o su qualsiasi supporto di memorizzazione di
terzi; garantire che i fornitori di servizi Internet, gli operatori del
commercio elettronico e i servizi della società
dell’informazione rispettino la decisione degli utenti; assicurare che
gli Stati membri garantiscano l’esercizio effettivo del diritto dei
cittadini di accedere ai propri dati personali, inclusi, se del caso,
la soppressione di tali dati o il loro ritiro dai siti web;
v)
condannare la
censura imposta dai governi al contenuto che può essere
ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni
possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;
w)
invitare gli
Stati membri a garantire che la libertà di espressione non
sia
soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o
privata e ad evitare tutte le misure legislative o amministrative che
possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della
libertà di espressione;
x)
ricordare che il
trasferimento di dati personali a paesi terzi deve avvenire in linea
con le disposizioni contenute, fra l’altro, nella direttiva 95/46/CE e
nella decisione quadro 2008/977/GAI;
y)
richiamare
l’attenzione sul fatto che lo sviluppo dell’Internet delle cose” e
l’impiego di sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) non
dovrebbero avvenire a detrimento della protezione dei dati e dei
diritti dei cittadini;
z)
invitare gli
Stati membri ad applicare correttamente la direttiva 95/46/CE sui dati
personali in relazione a Internet; ricordare agli Stati membri che tale
direttiva, in particolare l’articolo 8, si applica indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata per il trattamento dei dati personali e che
le sue disposizioni fanno obbligo agli Stati membri di prevedere il
diritto di riparazione e di risarcimento in sede giudiziale in
caso di loro violazione (articoli 22, 23 e 24);
aa)
incoraggiare
l’inclusione dei principi fondamentali della “Carta dei diritti di
Internet” nel processo di ricerca e sviluppo di strumenti e
applicazioni riguardanti Internet e la promozione del principio
“privacy by design”, secondo cui la protezione dei dati e della vita
privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo
di
vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un
ambiente conviviale;
ab)
sostenere e
richiedere il coinvolgimento attivo del Garante europeo della
protezione dei dati e del Gruppo dell’articolo 29 nello sviluppo di una
legislazione europea per le attività Internet che hanno
potenziali effetti sulla protezione dei dati;
Iniziative a livello internazionale
ac)
esortare tutti
gli attori di Internet a impegnarsi nel processo in corso della “Carta
dei diritti di Internet”, che si basa sui diritti fondamentali
esistenti, promuove il loro rispetto e incoraggia il riconoscimento dei
principi emergenti; al riguardo, un ruolo di primo piano incombe alla
coalizione dinamica sulla Carta dei diritti di Internet;
ad)
garantire che,
in tale contesto, si prendano in considerazione un’iniziativa che
riunisca le varie parti interessate, condotta a vari livelli e
orientata al processo nonché una combinazione di iniziative
globali e locali, al fine di precisare e proteggere i diritti degli
utilizzatori di Internet e di garantire così la
legittimità, la responsabilità e l’accettazione
del
processo;
ae)
riconoscere che
la natura universale e aperta di Internet richiede norme globali per la
protezione dei dati, la sicurezza e la libertà di
espressione;
in tale contesto invitare gli Stati membri e la Commissione a prendere
l’iniziativa di redigere tali norme; accogliere con favore la
risoluzione sull’urgenza di tutelare la vita privata in un mondo senza
frontiere e di pervenire ad una proposta congiunta finalizzata alla
definizione di standard internazionali in materia di vita privata e
protezione dei dati personali adottata dalla 30a Conferenza
internazionale delle autorità di protezione dei dati e della
vita privata tenutasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008; esortare
tutte le parti interessate a livello dell’Unione europea (sia pubbliche
che private) a partecipare a queste riflessioni;
af)
sottolineare
l’importanza di sviluppare una vera e propria piazza telematica dove i
cittadini dell’Unione possano discutere in maniera più
interattiva con i responsabili politici e altri attori istituzionali;
ag)
incoraggiare la
partecipazione attiva dell’Unione europea nei vari consessi
internazionali che si occupano degli aspetti globali e localizzati di
Internet, come l’Internet Governance Forum (IGF);
ah)
partecipare,
insieme a tutti gli attori dell’Unione europea, alla creazione di un
IGF europeo che faccia un bilancio dell’esperienza acquisita dagli IGF
nazionali, funzioni come polo regionale e riferisca in maniera
più efficiente sulle questioni, le posizioni e le
preoccupazioni
di carattere europeo nei futuri IGF internazionali;
2. incarica il suo Presidente di
trasmettere la presente
raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.