La legge Brunetta ‘antifannulloni’, 4 marzo 2009 numero 15

E’ stata pubblicata ieri in Gazzetta, la legge 4 marzo 2009 n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

La legge ‘Brunetta’ (o ‘antifannulloni’) prevede l’immediata entrata in vigore (da oggi) dell’articolo 11 sulla Corte dei Conti.

Articolo 11 (Corte dei conti)

1. Le
disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle
funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme
vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente
articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle
competenti Commissioni parlamentari, puo effettuare controlli su
gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi
irregolarita gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure
o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie,
ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in
contraddittorio con l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto
motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne
comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al
Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e
alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni,
anche di ordine economico-finanziario, puo disporre la sospensione
dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa.
Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e
programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di
fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione,
le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta
della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente.
Entro sessanta giorni l’amministrazione competente adotta i
provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la
facolta del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza
della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto
necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della
Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati
dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali.
In tal caso la facolta attribuita al Ministro competente si intende
attribuita ai rispettivi organi di governo e l’obbligo di riferire al
Parlamento e da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee
elettive.

4. All’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e aggiunto il seguente:
«8-bis.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due
componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della
Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle
autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal
Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni
rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I
predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti
e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte
nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e
contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono
riconfermabili. Lo status dei predetti componenti e equiparato a tutti
gia effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La
nomina e effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le
modalita previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».

5. Il comma 61 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e abrogato.

6.
Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti puo acquisire
ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in
formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti,
quale organo di governo dell’istituto, sentito il parere dei presidenti
di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e
comunica al Governo, la relazione di cui all’articolo 3, comma 63,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio
di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non
espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o
monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza,
ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi
extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori
ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli
incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute
esigenze di servizio della Corte. Puo esercitare la facolta di cui
all’articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si
applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione
nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni
riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le
previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, la disposizione di cui all’articolo 1, quinto comma,
della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall’articolo 54 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Il Consiglio di presidenza
della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di
magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da
norme di legge. E composto dal Presidente della Corte, che lo presiede,
dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro
rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive
modificazioni, e dell’articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000,
n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della
Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare,
possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato
addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per
specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha
diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme
restando la promozione dell’azione disciplinare da parte del
Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte
ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza
gli affari da trattare e puo disporre che le questioni siano
previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente
al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della
Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per
misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il
Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i
danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi
di dolo o colpa grave.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di
controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. All’onere
conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti
di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del
Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della
Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione
del Consiglio medesimo, e prorogato al 7 maggio 2009.

Redazione

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