La Corte Costituzionale ha deciso sulla legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007), che prevede la «stabilizzazione
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge».
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, secondo cui il fatto che “i soggetti non vincitori di una procedura concorsuale, in
quanto assunti successivamente, beneficino della stabilizzazione, che è
invece negata ai vincitori del medesimo concorso assunti in data
anteriore, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., perché applica a
situazioni maggiormente meritevoli il trattamento deteriore e perché
irragionevolmente contraddice la sua stessa ratio di «dare stabilità a
rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e
dell’amministrazione alla quale essi sono applicati», nonché con l’art.
97 Cost., secondo cui la scelta degli impiegati pubblici deve procedere
a partire dai più meritevoli”.
. . . . .
Corte Costituzionale
Ordinanza del 13 marzo 2009 numero 70
(presidente Amirante, relatore Cassese)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da V. A. M. contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, con ordinanza del 13 maggio 2008 iscritta al n. 293 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2008.
(…)
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che la norma censurata prevede la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge»;
che il collegio rimettente riferisce che la ricorrente nel giudizio principale è stata assunta, quale vincitrice di una selezione conclusasi con decreto del 14 dicembre 2001, alle dipendenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica con contratto a tempo determinato di due anni a far data dal 21 dicembre 2001, prorogato fino al 21 dicembre 2004, e ha successivamente vinto un concorso per un posto a tempo determinato alle dipendenze di un consorzio interuniversitario, venendo assegnata, a far data dal 1° giugno 2005, a prestare servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica in virtù di una convenzione fra quest’ultimo ed il consorzio;
che il giudice a quo espone, inoltre, che la ricorrente nel giudizio principale non è risultata inclusa fra il personale stabilizzato all’esito di una procedura indetta in applicazione della disposizione impugnata e ha, quindi, impugnato i decreti di indizione della procedura stessa e di approvazione della relativa graduatoria, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale ha respinto l’istanza cautelare, con ordinanza successivamente appellata dalla ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato;
che, con l’atto di appello, la ricorrente ha chiesto l’ammissione con riserva nella graduatoria, ritenendo il diniego di stabilizzazione illegittimo per eccesso di potere e per violazione della norma censurata, nonché deducendo, in subordine, l’illegittimità costituzionale di quest’ultima;
che il rimettente riferisce di aver accolto, con separata ordinanza, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, «fino all’esito della questione incidentale di costituzionalità»;
che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, perché la disposizione impugnata comporta che le censure di illegittimità del diniego di stabilizzazione, proposte dalla ricorrente nel giudizio principale, sarebbero prive di fondamento;
che, in particolare, ad avviso del Consiglio di Stato, non ha fondamento la pretesa alla stabilizzazione in qualità di dipendente attualmente in servizio, dal momento che l’attività prestata dalla ricorrente presso il Ministero non è svolta «in forza di un contratto specifico con la pubblica amministrazione», ma in virtù della convenzione con il consorzio interuniversitario, del quale, peraltro, il rimettente non chiarisce la natura giuridica, non indica tutti gli enti consorziati e non illustra i rapporti con il Ministero;
che, inoltre, a giudizio del collegio rimettente, il carattere eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, della disposizione censurata neppure consente di includere nella stabilizzazione dipendenti non più in servizio che, come la ricorrente, non abbiano maturato l’intero triennio utile per la stabilizzazione all’interno del quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo lamenta la disparità di fatto derivante dall’applicazione della norma censurata, per effetto della quale taluni soggetti, idonei non vincitori nella medesima procedura concorsuale vinta dalla ricorrente, in quanto assunti, per tale ragione, in data posteriore, risultano in possesso del requisito per la stabilizzazione, a differenza della ricorrente, la quale, pertanto, secondo il rimettente, ha tratto uno svantaggio dalla sua posizione di vincitrice del concorso;
che, pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la disposizione legislativa censurata, nel consentire che «posizioni deteriori, quali quelle proprie di soggetti non vincitori della procedura concorsuale», ricevano un trattamento migliore rispetto a «quelle dei vincitori del medesimo concorso, discriminati in base al dato temporale dell’inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece indice di una migliore valutazione del merito comparativo», si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., che «vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento deteriore», nonché con l’art. 97 Cost., che impone che «la scelta degli impiegati proceda a partire dai più meritevoli»;
che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l’aver assunto, quale requisito per la stabilizzazione, «un dato temporale del tutto accidentale e svincolato da un riferimento (quale, ad esempio, l’inserimento nella medesima graduatoria e il relativo momento di esaurimento) valevole a ricondurre nello stesso trattamento situazioni simili», sia incoerente rispetto alla finalità perseguita dalla norma, che «va individuata nella opportunità di dare stabilità a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell’amministrazione alla quale essi sono applicati»;
che la ricorrente nel giudizio principale si è costituita in giudizio ed ha anche depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
Considerato che il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che prevede la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge»;
che tale disposizione, ad avviso del collegio rimettente, consentendo che soggetti non vincitori di una procedura concorsuale, in quanto assunti successivamente, beneficino della stabilizzazione, che è invece negata ai vincitori del medesimo concorso assunti in data anteriore, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., perché applica a situazioni maggiormente meritevoli il trattamento deteriore e perché irragionevolmente contraddice la sua stessa ratio di «dare stabilità a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori e dell’amministrazione alla quale essi sono applicati», nonché con l’art. 97 Cost., secondo cui la scelta degli impiegati pubblici deve procedere a partire dai più meritevoli;
che il giudice a quo si limita a sollecitare una soluzione in grado di scongiurare l’effetto ritenuto incostituzionale, cioè che soggetti collocati in posizione migliore nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato ricevano un trattamento deteriore ai fini della stabilizzazione, senza tuttavia precisare quale possibile intervento di questa Corte potrebbe assicurare la compatibilità della disposizione censurata con gli invocati parametri costituzionali;
che la disposizione censurata attribuisce rilievo, con criteri non manifestamente irragionevoli, alle condizioni di tempo in cui il rapporto si è svolto, mentre il superamento di una qualsiasi prova selettiva è stato previsto come requisito minimo ai fini dell’accertamento della professionalità;
che il riferimento ad una pluralità di prove esclude che possano essere significative le posizioni occupate nelle eventuali graduatorie di merito o ad esse relative;
che, di conseguenza, la sentenza additiva richiesta, oltre a non essere soluzione costituzionalmente obbligata, sarebbe comunque mezzo incongruo per eliminare l’asserita violazione dei parametri invocati;
che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi manifestamente inammissibile, perché il rimettente, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata.
P.Q.M.
la Corte Costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2009. Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2009.