Sull’affidamento senza gara di un servizio da parte di societa’ pubblica

. . . . . . .

Commissione delle Comunità europee

Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 c/ Repubblica federale di Germania

(Causa C-17/09)

(…)

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, avendo la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage
Bonn GmbH concesso un appalto pubblico di servizi per lo smaltimento
dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi senza procedere ad una gara
di appalto indetta a livello comunitario, la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
dell’art. 8 in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi1;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è un contratto di prestazione di
servizi a titolo oneroso relativo allo smaltimento di rifiuti biologici
e rifiuti verdi tra la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn
GmbH (in prosieguo: la “MVA GmbH”), da una parte, e l’impresa privata
di smaltimento dei rifiuti EVB Entsorgung und Verwertung Bonn GmbH
& Co. KG (in prosieguo: la “EVB”), dall’altra. La MVA GmbH è una
società municipale, il cui capitale è detenuto per il 93,46 % dalla
Stadtwerke Bonn GmbH – una società controllata al 100% dalla città di
Bonn – e per il 6,54 % direttamente dalla città di Bonn. Con tale
contratto la EVB si obbligava, da un lato, all’acquisizione,
preselezione e trasporto di rifiuti domestici per lo smaltimento nel
centro per il riciclaggio dei rifiuti di Bonn e, dall’altro, allo
smaltimento nei propri impianti di decomposizione di rifiuti biologici
e rifiuti vegetali provenienti dal territorio della città di Bonn per
un compenso annuale di DEM 6 milioni.

Benché il contratto di smaltimento in questione configuri un appalto
pubblico di servizi ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva
92/50/CEE, esso è stato concluso direttamente con la EVB senza
procedere ad una formale procedura di aggiudicazione né alla
pubblicazione di un bando a livello europeo. Il contratto avrebbe ad
oggetto anche la fornitura di servizi di smaltimento dei rifiuti ai
sensi della categoria 16 dell’allegato 1 A della citata direttiva e
pertanto oltrepasserebbe in misura considerevole la soglia per
l’applicazione della direttiva.

Contrariamente all’opinione del governo tedesco non sarebbe rilevante
che il contratto comprenda, oltre alle prestazioni di decomposizione,
anche altre prestazioni eseguite per conto della EVB dalla città ovvero
dalla MVA GmbH. Decisivo sarebbe invece che il contratto comporta
obblighi giuridicamente vincolanti della EVB nei confronti della città
per la fornitura a titolo oneroso di prestazioni di decomposizione. Non
si potrebbe del resto nemmeno affermare che le prestazioni di
decomposizione formerebbero un elemento accessorio del tutto
insignificante del contratto, dato che tali prestazioni sarebbero uno
degli elementi centrali di quanto contrattato dalle parti e
rappresenterebbero dal punto di vista economico una parte significativa
del volume di prestazioni scambiate.

La Commissione non potrebbe neppure condividere la tesi avanzata dal
governo tedesco secondo la quale, sulla base dell’art. 11, n. 3, lett.
b), della direttiva 92/50/CEE, la città di Bonn avrebbe avuto il
diritto di aggiudicare le prestazioni di decomposizione mediante
procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di
gara.

Secondo la giurisprudenza della Corte la citata disposizione della
direttiva deve essere interpretata restrittivamente, gravando l’onere
della prova del sussistere delle circostanze straordinarie che
giustificano l’eccezione su colui che se ne vuole avvalere. Dato che il
governo tedesco non avrebbe dimostrato in modo effettivo che alla EVB
competeva un diritto di esclusiva per l’esecuzione della controverse
prestazioni di decomposizione né su quale base giuridica un tale
diritto si fonderebbe, non si potrebbe ritenere che ricorra l’eccezione
di cui all’art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE.

Redazione

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