Sull’assunzione del personale civile delle basi militari soppresse

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009

Individuazione dei criteri e delle procedure per l’assunzione del
personale civile delle basi militari soppresse

(G.U. n. 51 del 3 marzo 2009 )

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell’ambito della Comunita’ atlantica» che prevede
l’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento
anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del
personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di
cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio
nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita’
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e
che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei
prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e
alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

Visto l’art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che prevede
che, ai fini dell’assunzione, la domanda debba essere diretta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che
sul formale inquadramento delibera, entro centoventi giorni dalla
data di ricezione della domanda, una apposita Commissione nominata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di
Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive
dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. Lo
stesso articolo prevede che i provvedimenti della commissione sono
definitivi e che prima di autorizzare l’assunzione del personale che
ottiene l’inquadramento e’ necessario sentire le amministrazioni
interessate;

Vista l’art. 45, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali» che stabilisce che, nell’ambito della programmazione
del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo
1971, n. 98 e successive modificazioni, sono estese ai cittadini
italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano
prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla
data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di
organismi militari operanti nell’ambito della Alleanza atlantica, o
di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati
licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti
di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2005);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2008);

Visto in particolare l’art. 2, comma 100, della citata legge 24
dicembre 2007, n. 244 che, al fine di favorire l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata
legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31
dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita’
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte,
operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in
conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle
basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre
2006, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008;

Visto il successivo comma 101, del citato art. 2, della medesima
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la definizione di
criteri e procedure per l’assunzione del personale di cui al predetto
comma 100, art. 2, legge n. 244 del 2007 nonche’ per l’assegnazione
delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate
all’assunzione medesima;

Vista la necessita’ di dover preliminarmente procedere al formale
inquadramento del predetto personale da assumere;

Visto l’art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, in tema di «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e
di duplicazioni di strutture, prevede, in particolare, la
soppressione della Commissione per l’inquadramento del personale gia’
dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale
nell’ambito della Comunita’ Atlantica di cui al citato art. 2, comma
2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

Ritenuto di trasferire con il presente provvedimento anche le
competenze della citata struttura amministrativa all’Amministrazione
centrale dello Stato svolgente funzioni istituzionali omogenee, ai
sensi dello stesso art. 68, comma 5, del citato decreto-legge del 25
giugno 2008, n. 112, ed in particolare al Dipartimento della funzione
pubblica;

Tenuto conto della necessita’ di dare disposizioni alla suddetta
Commissione per l’inquadramento affinche’ proceda al passaggio di
consegne, al predetto Dipartimento della funzione pubblica, della
documentazione relativa al personale in attesa di essere assunto ai
sensi della normativa sopra richiamata, passaggio da effettuare entro
i venti giorni successivi alla data del presente decreto;

Considerata l’opportunita’ di fornire indicazioni al Dipartimento
della funzione pubblica sulle procedure da seguire per procedere
all’assunzione del personale interessato;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:


Art. 1.
Trasferimento delle competenze della Commissione per l’inquadramento

1. Ai sensi dell’art. 68, commi 5 e 6, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, i compiti della soppressa Commissione per l’inquadramento del
personale gia’ dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell’ambito della Comunita’ Atlantica di cui
all’art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono
trasferiti, a decorrere dalla data del presente decreto, al
Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il presidente della Commissione di cui al comma 1, o un suo
delegato, al fine di consentire un completo passaggio di consegne al
predetto Dipartimento della funzione pubblica, trasmette formalmente
allo stesso, entro venti giorni dalla data del presente decreto, la
documentazione riguardante il personale di cui alla legge 9 marzo
1971, n. 98, non ancora assunto, nonche’ quella del personale di cui
all’art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha
presentato domanda di assunzione. La documentazione viene trasmessa
con una relazione analitica di accompagnamento contenente un elenco
degli atti trasferiti, un elenco del personale da assumere indicando
per ciascun nominativo lo stato dell’istruttoria eventualmente
avviata ed ogni altra informazione utile ai fini dell’inquadramento,
una descrizione dei criteri seguiti dalla Commissione nell’esercizio
dei propri compiti, nonche’ quant’altro il presidente ritenga
importante al fine di garantire la continuita’ nello svolgimento
della funzione e la celerita’ nella trattazione degli atti
trasferiti.

Art. 2.
Procedura per l’inquadramento e per la ricognizione dei posti

1. Il Dipartimento della funzione pubblica avvia la procedura per
l’inquadramento nella qualifica del personale interessato
all’assunzione a cui sono stati concessi i benefici di cui alla legge
9 marzo 1971, n. 98, ed adotta il relativo provvedimento di carattere
definitivo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli
atti o della domanda. Il provvedimento viene comunicato agli
interessati. Si procede all’inquadramento nella qualifica attraverso
una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio
posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento
alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica redige un elenco
nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio
previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali
richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria
disponibilita’ di posti per l’assunzione con specifica della
qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo
individuale annuo di ciascuna unita’ e della sede geografica
dell’ufficio di destinazione. Solo per il personale di cui all’art.
2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di
favorire l’assunzione tempestiva dello stesso, la richiesta di
disponibilita’ di posti puo’ essere rivolta anche agli enti pubblici
non economici nazionali, alla regione Sardegna ed agli enti locali
della medesima regione.

3. La procedura per la ricognizione si conclude con la
predisposizione e pubblicazione di un bando, entro i successivi
trenta giorni, che contiene i posti dichiarati disponibili dalle
amministrazioni interessate. Il bando sara’ pubblicato sul sito
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sara’
comunicato al personale interessato.

Art. 3.
Criteri e procedure per l’assunzione del personale

1. Il personale interessato all’assunzione presentera’ al
Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di
sede, previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito
istituzionale, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo
un ordine di priorita’ decrescente. Le domande dovranno essere
inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di cui
all’art. 2, comma 3.

2. Il personale sara’ assegnato tenendo conto della sede prescelta.
In caso di domande concorrenti per la medesima sede sara’ preferito
l’aspirante meno giovane anagraficamente.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica procedera’ a comunicare
agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni
l’elenco del personale che dovra’ assumere con i relativi fascicoli.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze procedera’ a
ripartire i fondi di cui all’art. 2, comma 100, della legge n. 244
del 2007 agli enti interessati previa verifica dei costi comunicati
ai sensi dell’art. 2, comma 2, e tenuto conto dell’assegnazione di
cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Redazione

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