Vito Tenore
La responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi
Sommario: 1. Inquadramento del tema ed aspetti generali. – 2. Gli illeciti disciplinari dei magistrati amministrativi. – 3. Il procedimento disciplinare per i magistrati amministrativi.
L’autore -consigliere della Corte dei conti- lamenta il un buco normativo venutosi a creare in materia, a causa della mancata tipizzazione delle condotte illecite:
Osserva in particolare che:
"Ai magistrati amministrativi, ai quali in passato si estendeva, salvo diversa previsione fissata dalla l. 27 aprile 1982 n. 186, la regolamentazione del procedimento disciplinare previsto per i magistrati ordinari (ergo il r.d. 31 maggio 1946 n. 511) in base al richiamo espresso contenuto nell’art. 32, l. n. 186 cit., oggi non si applica il novellato regime del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 e succ. mod. che, in base al relativo art. 30, opera per i soli magistrati ordinari e non per quelli amministrativi e contabili.
Tale pregresso rinvio alla normativa concernente i magistrati ordinari non assumeva decisiva rilevanza in ordine agli aspetti procedurali, in quanto compiutamente regolati, attraverso il suddetto rinvio, dalla l. n.186 cit. e dal regolamento interno 6 febbraio 2004 n.13299 infra richiamato, quanto piuttosto per i profili sostanziali, ovvero l’individuazione delle condotte sanzionabili e delle sanzioni comminabili".
(…)
"Sono ipotizzabili tre soluzioni al problema:
a) ritenere applicabili gli art. 78 – 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 relativi alle infrazioni dei pubblici dipendenti (non privatizzati);
b) ritenere operanti, non direttamente (stante il divieto dell’art. 30, d.lgs. n. 109 del 2006), ma analogicamente (sebbene nel diritto “punitivo” tale meccanismo si presti a censure), le nuove norme sulle condotte sanzionabili per i magistrati ordinari (art. 1 – 13, d.lgs. n. 109 del 2006);
c) ritenere che il richiamo operato dall’art. 32 della l. n.186 alle “norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento”, sia ancora oggi quello al r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (ivi compreso il “generico” art. 18[4]) che, sebbene non più operante per i magistrati ordinari, conserverebbero una ultravigenza per i magistrati amministrativi. Tale soluzione ci sembra essere la più percorribile in punto di diritto."
(…)
L’articolo -pubblicato per esteso su Giustizia-Amministrativa– è inserito nel volume ‘La responsabilità disciplinare dei magistrati’, Giuffr, 2009.
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Per ulteriori approfondimenti, si segnala pure il volume ‘La responsabilità della pubblica amministrazione‘ (a cura di Carmelo Giurdanella e Giuseppe Cassano, Cedam, Padova, 2007).