Bozza di Direttiva UE sul procedimento amministrativo telematico europeo: i punti di forza (I parte)

Domani a Cagliari lo Studio Legale Giurdanella interverrà al Congresso conclusivo (10-11 luglio 2009) del progetto di ricerca avviato dall’Università di Cagliari per la definizione di una proposta di Direttiva UE sul procedimento amministrativo telematico europeo.

Qui di seguito, anticipiamo per iscritto – divise in tre parti distinte per facilitarne la lettura – le osservazioni dello Studio Legale Giurdanella sul testo attuale della bozza di direttiva, che domani l’avvocato Carmelo Giurdanella esporrà nel corso dei lavori del Congresso.

In questa prima parte, è doveroso un riscontro sui punti di forza del testo attuale.

Pare infatti quanto mai opportuna l’assenza di disposizioni su documento informatico e firme elettroniche. Infatti, i principi dell’azione amministrativa informatizzata sono da considerarsi del tutto complementari a quelli già sanciti con l’emanazione della direttiva sulle firme elettroniche come strumento di rilevanza giuridica dell’atto informatico. Le due direttive, in assoluta posizione di reciprocità, possono essere pienamente cogenti a prescindere dall’eventuale diversa evoluzione, sia normativa che tecnologica, dei due ambiti di riferimento.

Di notevole impatto, inoltre, l’art. 2 sullo "sportello unico telematico".
Questa norma, sulla scorta, da un lato del principio del fornitore unico di servizi sancito dalla direttiva n. 2006/123/CE cd. "Bolkestein", dall’altro delle dispozioni della "nostra" legge n. 241 del 1990 in materia di consorzi ed accordi tra amministrazioni (art. 15) e conferenza di servizi (art. 14 e ss.), prevede un efficiente meccanismo di individuazione dell’amministrazione procedente anche in caso di sua mancata indicazione espressa, basato sulla scelta di cidittadini e imprese.

Infine, norma cardine dell’intero progetto è l’art. 5, che prevede l’obbligo di formazione, nonchè i contenuti minimi, del cd. fascicolo informatico.
Si tratta di un istituto voluto fortemente dal Prof. Giovanni Duni, che già nell’ottobre 2005, nell’ambito del Gruppo di Lavoro costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’elaborazione del primo decreto correttivo del Codice dell’Amministrazione Digitale – ne fecero parte, tra gli altri, anche gli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia – formulò un’ipotesi di fascicolo informatico, poi codificata ed oggi vigente ex art. 41 CAD.

Si noti, in particolare, l’assenza di previsioni sull’uso della posta elettronica o di strumenti analoghi, atteso il peculiare funzionamento "web based" del fascicolo telematico.

Sarà tuttavia oppurtuno soffermarsi sulla competenza legislativa dell’Unione Europea a disciplinare aspetti specificamente procedurali dell’azione amministrativa.

Ed infatti, a fronte della petizione di principio di cui all’art. 298 TCE – fra l’altro correttamente riportata tra i Considerando della bozza di direttiva in questione – secondo cui "nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente", va rammentata la prescrizione sull’efficacia delle direttive nei confronti degli Stati Membri, che l’art. 288 TCE limita al "risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

Qui la II parte delle osservazioni (concorrenza e mercato pubblico dell’informatica).

Qui la III parte delle osservazioni (siti web delle PA e pubblicazione telematica del provvedimento).
 

 

Redazione

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