Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, ‘Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali’

 

Pubblicato in Gazzetta l’1 luglio ed in vigore dalla stessa data, il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Di seguito, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, presentato alla Camera (numero 2561 AC) e, in calce, il testo integrale del decreto legge.

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Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78

"Provvedimenti anticrisi,
nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali"

Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione n. 2561 AC

"Onorevoli Deputati!

Articolo 1. – Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali.

La disposizione in esame contiene interventi diretti a potenziare il sistema degli ammortizzatori sociali e prevede l’istituzione del premio di occupazione.
In particolare, in considerazione dell’eccezionale periodo di crisi e in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
La norma, inoltre, consente di ottenere la liquidazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al lavoratore – già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione dell’impresa, di procedura concorsuale o quando il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale – che ne faccia richiesta al fine di intraprendere un’attività autonoma, avviare un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti.
È stabilito che il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, debba dimettersi dall’impresa di appartenenza.

Articolo 2. – Contenimento del costo delle commissioni bancarie.

A tutela dei risparmiatori la norma di cui al comma 1 dispone, a pena di nullità di ogni eventuale patto contrario, che la data di valuta per il beneficiario di tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare rispettivamente uno, uno o tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. La norma prevede che per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non possa mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. È stabilita la nullità di ogni patto contrario.
Il comma 2 prevede che al fine di rendere concreti i benefìci derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, disposti dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, l’ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può superare lo 0,5 per cento per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Il comma 3 prevede a favore del cliente un’ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione.

Articolo 3. – Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie.

La norma reca misure dirette a promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati dell’energia.
A tal fine, il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sia disposta l’adozione di specifiche misure che vincolino – per l’anno termico 2009-2010 – i soggetti (che nell’anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40 per cento del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in vendita il volume di gas – stabilito dalla norma – nel rispetto delle procedure concorrenziali, secondo le condizioni e le modalità determinate dalla predetta Autorità.
Si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, venga fissato il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas nelle procedure di cui al comma 1. La norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli adempimenti indicati dal presente articolo, i relativi provvedimenti saranno adottati, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 4. – Interventi urgenti per le reti dell’energia.

La disposizione prevede che il Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, individui gli interventi relativi alle reti di energia, da realizzare con capitale prevalentemente privato, per i quali, in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, sussistano particolari ragioni di urgenza, che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari prevedendo a tal fine la nomina di appositi Commissari.

Articolo 5. – Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari.

Al fine di fornire impulsi positivi che facciano fronte all’attuale momento di crisi economica, si introduce una norma che dispone la detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali (classificati nella voce 28 ATECO) che, in base ai dati statistici, sostengono più di altri l’export di prodotti italiani all’estero, riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.
Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2010, è escluso dall’imposizione del reddito d’impresa il 50 per cento delle acquisizioni comprese nella divisione 28 della tabella ATECO (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca) di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007. Inoltre il medesimo comma dispone che tale esclusione vale per il periodo d’imposta 2010 e per quelli successivi, nel senso che l’agevolazione produce i suoi effetti soltanto in sede di saldo.
Per quanto riguarda le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, il comma 2 subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, per l’attuazione della direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
A fini antielusivi, il comma 3 dispone la revoca delle agevolazioni in parola qualora l’imprenditore o il lavoratore autonomo ceda a terzi o destini i beni oggetto dell’investimento a finalità estranee all’attività prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.

Articolo 6. – Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali d’impresa.

La norma dispone la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, al fine di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza, nonché di quelli che consentono un maggior risparmio energetico, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Articolo 7. – Incremento della svalutazione fiscale dei crediti che entrano in sofferenza.

Si inserisce nel testo dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi il comma 3-bis, in tema di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
In particolare – per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)- il comma introdotto dispone:
l’aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento;
la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi d’imposta nei quali è possibile portare in deduzione l’importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione.
I crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0,50 per cento sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.
L’eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall’esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. In sintesi – con riferimento all’applicazione dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi da parte degli enti creditizi e finanziari – si creano due categorie di crediti:
quelli concessi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, che rientrano nella previsione del comma 3-bis;
gli altri, per i quali si continuano ad applicare le disposizioni del comma 3.
Le due categorie di crediti in questione devono considerarsi autonome anche in relazione alla determinazione dell’importo sul quale si calcola la svalutazione di periodo. In altri termini, si assume, separatamente per ciascuna categoria, il «valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio» e al netto delle rispettive rivalutazioni.
Infine, la modifica al comma 5 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi estende ai crediti di cui al comma 3-bis il regime fiscale della perdite già previsto per i crediti di cui al comma 3.
Il comma 2 dispone che per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Con il comma 3, infine, si affidano all’Agenzia delle entrate compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle disposizioni in commento, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l’applicazione di sanzioni nella misura massima.

Articolo 8. Sistema «export banca».

La norma dispone la creazione di un sistema «export banca».
In particolare, stabilisce che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze vengano autorizzate e disciplinate le attività della Cassa depositi e prestiti Spa al servizio di SACE Spa dirette a dare vita al predetto sistema.
A tal fine, include le operazioni per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, qualora assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa, tra quelle di interesse pubblico che possono essere attiva dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Articolo 9. – Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, la norma prevede, per le pubbliche amministrazioni individuate nell’apposito elenco ISTAT, l’obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con riferimento alle predette pubbliche amministrazioni è previsto l’obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Alla violazione di tale dovere consegue la responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario.
Le disposizioni predette non trovano applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.
La funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, e agli organi interni di revisione e di controllo, con riferimento agli enti ed organismi pubblici non territoriali.
Il comma 1, lettera b), prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze venga accertato l’ammontare dei crediti per somministrazioni, forniture ed appalti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 e in essere alla data di pubblicazione del decreto.

Articolo 10. – Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali.

L’articolo in commento mira a rendere più rigoroso e a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi [lettera a)] e, corrispondentemente, per incrementare la liquidità delle imprese [lettera b)].
In particolare, alla lettera a), con l’inserimento, ad opera del numero 1), di un nuovo periodo nell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene fissato un principio di carattere generale in base al quale l’utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui lo stesso risulta. Ciò consente all’amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Inoltre, per coordinare la disciplina riguardante la dichiarazione annuale IVA con la disposizione introdotta dal numero 1) all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il numero 2) introduce alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare la lettera a) del comma 2) inserisce un nuovo periodo nell’articolo 3, comma 1, del citato regolamento, che riconosce ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell’ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge.
Con la lettera b) del medesimo numero 2) viene modificato il comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
In particolare, al fine di consentire agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’acquisizione in tempi rapidi del modello riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l’esposizione dei dati relativi alla parte dell’anno d’imposta antecedente all’apertura della procedura concorsuale (modello IVA 74-bis), viene individuato il canale telematico quale unica modalità di presentazione dello stesso.
La lettera c) introduce nell’articolo 8-bis del medesimo regolamento alcune modifiche di carattere formale e la traduzione in 25.000 euro dei 50 milioni di lire riferiti alla soglia di volume d’affari realizzato nel periodo di riferimento dalle persone fisiche compresa e al di sotto della quale sono esonerate dall’obbligo della comunicazione dati IVA.
In considerazione della modifica apportata all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita IVA, con la lettera d) viene inserito un nuovo periodo al comma 2 del predetto articolo 8-bis, che prevede l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio.
Per un controllo più incisivo sulla spettanza del credito IVA annuale chiesto a rimborso, a fronte degli interventi sull’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il numero 3) vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In particolare, tenuto conto che la richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale, con il comma 3 sono soppressi l’ottavo e il nono periodo del primo comma del citato articolo 38-bis che prevedono, invece, che il predetto rimborso sia richiesto mediante un’apposita dichiarazione (modello VR) da presentare al competente agente della riscossione e che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l’esecuzione dei rimborsi previsti dal medesimo articolo 38-bis.
Inoltre, è previsto che le circostanze che comportano il recupero delle somme indebitamente rimborsate (sesto comma) producano effetto anche con riferimento alle compensazioni.
Con il numero 4), al fine di consentire il necessario adeguamento dei sistemi informativi alle nuove procedure ed evitare disagi ai contribuenti, è previsto che fino all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al numero 3), lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Con lo stesso provvedimento, infatti, sarà individuata la data a decorrere dalla quale il rimborso del credito IVA annuale dovrà essere richiesto direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge con la conseguente soppressione del modello VR.
Con il numero 5), analogamente a quanto previsto per la compensazione del credito IVA annuale, viene disposto, anche con riferimento ai crediti IVA infrannuali, che il relativo utilizzo può avvenire solo successivamente alla presentazione dell’apposita istanza (modello IVA TR) di cui all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Attraverso il numero 6) viene modificato l’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di prevedere che i soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
La disposizione introdotta con il numero 7) prevede un obbligo in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui. Tale obbligo consiste nel dover richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il visto deve essere apposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro). Ciò al fine di garantire, mediante l’utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e amministrazione finanziaria, un preventivo controllo circa la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni dai quali emergono crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro in tutte le ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare in compensazione tali crediti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il rilascio del visto di conformità richiamato nella disposizione implica, infatti, oltre che l’effettuazione di riscontri circa la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, detrazioni, scomputo delle ritenute d’acconto e crediti d’imposta, anche la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie anche ai fini dell’IVA, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile la dichiarazione può essere, in alternativa, sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
L’infedele attestazione dell’effettuazione dei controlli è sanzionata ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 (relativa ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele).
Con la modifica apportata dal numero 8) all’articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, si esclude la possibilità di definizione agevolata per le sanzioni irrogate per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 in esame consente di modificare – a decorrere dal 1o gennaio 2010 – il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (fissato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, in lire 1 miliardo per ciascun anno solare) fino a 700.000 euro.

Articolo 11. – Analisi e studi economico-sociali.

È prevista l’integrazione dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati all’elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici; laddove, invece, detto processo dovesse presupporre l’elaborazione di dati rilevanti dal punto di vista personale, non mancheranno evidentemente le amministrazioni delle entrate e della previdenza sociale di rispettare, nell’attuazione del processo integrativo, la vigente normativa in materia di trattamento di dati personali e sensibili. Le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente dati personali, saranno definite sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 12. – Contrasto ai paradisi fiscali.

La norma interviene in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati dell’OCSE, mediante disposizioni volte a contrastare l’elusione e l’evasione internazionali.
Al comma 2 la norma introduce una presunzione relativa, per la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerate costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
La previsione normativa è volta a contrastare comportamenti che tramite l’illecita esportazione di capitali verso paradisi fiscali ostacolano l’azione di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria di forme particolarmente insidiose di evasione fiscale.
La previsione introduce altresì un inasprimento delle sanzioni tributarie in considerazione della particolare gravità del fenomeno che si intende contrastare.
Al fine di assicurare adeguate azioni di prevenzione e di repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, è prevista l’istituzione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite strutture operative dedicate all’azione di contrasto.
Tali strutture verranno dotate di articolazioni anche all’estero, per l’acquisizione di informazioni utili all’individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale per l’azione di recupero dell’evasione fiscale attuata mediante delocalizzazione all’estero di attività economiche e finanziarie.

Articolo 13. – Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali.

La disposizione è finalizzata ad evitare indebiti arbitraggi fiscali e, a tal fine, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale.
In particolare, la lettera a) del comma 1 è volta ad affermare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l’effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivi da operazioni effettuate nel predetto mercato.
Con la lettera b) si esclude la possibilità di disapplicare la disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies) qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50 per cento, derivino da una o più delle seguenti fonti:
gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i sevizi finanziari.
Si tratta, in sintesi, di «passive income» e di proventi da attività infragruppo.
In adesione all’invito formulato dalla Commissione europea agli Stati membri di «rivedere le loro norme antielusione» (COM(2007)785def del 10 dicembre 2007), con riferimento a soggetti che si avvalgono in altri Stati di costruzioni di puro artificio, la lettera c) estende la disciplina delle CFC a soggetti controllati che risultino residenti in Stati o territori non compresi nell’attuale black list, qualora gli stessi beneficino di una tassazione particolarmente privilegiata e sempre che abbiano conseguito prevalentemente passive income o proventi da attività infragruppo. Coerentemente con il principio comunitario di proporzionalità, la norma si riferisce solo alle società o enti esteri che versano nelle citate condizioni. Il riferimento alla «tassazione inferiore» si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.
Con l’intervento in esame si viene così ad estendere – al pari di quanto riscontrabile in altri Paesi europei – l’applicazione della normativa delle CFC a tutti gli insediamenti che siano espressione di fenomeni elusivi, indipendentemente dallo Stato o territorio di residenza.
Al contribuente è comunque rimessa la possibilità di dimostrare, mediante la procedura di interpello, che la società controllata non rappresenti una «costruzione di puro artificio».
La lettera d), infine, interviene sulla disciplina delle società «collegate» di cui all’articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di escludere, nei confronti delle stesse, l’applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento nell’articolo 167, comma 9, del medesimo testo unico.

Articolo 14. – Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti.

La norma assoggetta ad imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell’ambito dell’impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute per conto terzi.
In tale contesto, la valutazione di queste poste ai corsi di fine esercizio rappresenta non già un evento valutativo, bensì, sostanzialmente, una fattispecie di carattere realizzativo idonea a generare un presupposto impositivo.
Quanto alle modalità di tassazione, la disposizione del comma 1 prevede espressamente che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall’imponibile complessivo, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, con l’aliquota del 6 per cento.
Come disposto dal comma 2, le disposizioni illustrate trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del decreto. Per tale periodo d’imposta, il versamento dell’imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo d’imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del provvedimento in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la predetta data il 50 per cento dell’imposta e la restante quota in due rate di pari importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo all’anno d’imposta 2009.
Il comma 3, infine, specifica che l’imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti, da imputare a conto economico dell’esercizio e il cui pagamento vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi per la disciplina dell’accertamento, della liquidazione, della riscossione e del contenzioso.

Articolo 15. – Potenziamento della riscossione.

Comma 1. Semplificazione della disciplina concernente le verifiche reddituali per il mantenimento di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Si dispone l’obbligo, per le amministrazioni che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, di comunicare all’INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, i dati in loro possesso, al fine di consentire la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Comma 2. Pignoramento presso terzi e obbligo di ritenuta sulle somme liquidate dal terzo.
Con l’intervento sul testo dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso soggetti terzi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo esecutato.
Al fine di semplificare l’adempimento del sostituto si stabilisce che la ritenuta è effettuata nella percentuale del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore (ad esempio datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio.
La finalità della norma è di porre fine all’annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché della misura in cui tale prelievo deve essere operato.
La proposta ha effetti positivi sul gettito in quanto evita che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente ad imposta da parte del percettore.
Il testo coordinato sarebbe il seguente: «15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
Commi 3, 4 e 5. Termine per le notifiche delle cartelle di pagamento.
La disposizione rimodula il termine (ridotto con la legge finanziaria 2008 da undici a cinque mesi) entro il quale l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento per non incorrere nel rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò al fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi agenti della riscossione e quelle degli enti creditori.
Va, infatti, considerato che gli agenti della riscossione provvedono annualmente alla notifica di un numero elevatissimo di cartelle di pagamento, stimabile in circa 17 milioni. Circa il 60/70 per cento di queste viene notificato al primo tentativo, per il quale cinque mesi dalla consegna del ruolo risultano sufficienti.
Per il perfezionamento della notifica della residua percentuale gli agenti della riscossione devono, però, procedere ad una laboriosa attività di controllo della qualità dei dati prima di effettuare un secondo tentativo di notifica. Ciò al fine di individuare con assoluta precisione il luogo in cui la notifica deve essere perfezionata evitando l’insorgere di successivi defatiganti contenziosi con i debitori.
L’esecuzione di tali adempimenti determina la necessità di mettere a disposizione delle società di riscossione un congruo periodo di tempo.
Per effetto dei processi di riorganizzazione interni al Gruppo Equitalia, il termine massimo di cui l’agente può disporre viene fissato in nove mesi in luogo degli attuali undici.
Comma 6. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore ai fini dell’IVA. Rateizzabilità dei pagamenti.
L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 195, prevede che «l’adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (…) effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito».
La disposizione, che in relazione ai termini entro i quali deve essere effettuato il versamento dell’IVA derivante da adeguamento agli studi di settore effettua un rinvio ai termini previsti per il versamento «a saldo» dell’imposta sul reddito, ha comportato l’esclusione della rateizzabilità ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in materia di pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 e, comunque, entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione).
Al fine di tenere conto degli effetti della crisi globale in atto e dei conseguenti effetti negativi che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all’obbligo dell’esborso finanziario, in unica soluzione, legato all’adeguamento IVA alle risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l’applicabilità delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto derivante dall’adeguamento.
Tale disposizione risponde alla duplice finalità di tenere conto della situazione di crisi congiunturale in atto e delle difficoltà finanziarie delle imprese e di indurre tali contribuenti ad una maggiore propensione all’adempimento spontaneo degli specifici obblighi di versamento.
Commi 7 e 8. Sostituzione della firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto.
La norma è finalizzata ad assicurare la validità degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi erariali prodotti da sistemi informativi automatizzati in tutte le ipotesi in cui, costituendo la sottoscrizione autografa, per norma, requisito per la validità degli stessi, quest’ultima sia sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Sulla validità degli atti e provvedimenti amministrativi in generale, recanti la sottoscrizione autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità consolidata si è espressa nel senso che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nei contesti documentativi degli stessi consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, così come è confermato dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3.
Tale disposizione, infatti, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Pur non costituendo tale sottoscrizione, in via generale, per gli atti amministrativi, requisito essenziale per la relativa validità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’autografia della sottoscrizione costituisce, invece, requisito per la validità dell’atto amministrativo nel caso in cui le norme positive la prevedano espressamente.
La norma è, pertanto, finalizzata ad assicurare, in presenza della dicitura «firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993» sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati, la validità degli stessi in tutte le ipotesi in cui le norme che recano la disciplina dei singoli tributi prevedano la sottoscrizione quale requisito essenziale.
L’intervento è, peraltro, in linea con quello operato dal legislatore del 1995 relativamente agli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi locali e regionali (articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995).

Articolo 16. – Flussi finanziari.

La norma contiene disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall’attuazione del decreto in esame.
Inoltre, il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dal decreto e non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e destinate all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti.

Articolo 17. – Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.

La disposizione di cui al comma 1, in materia di «taglia enti», provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino.
Inoltre la disposizione del comma 2 provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine per l’adozione dei regolamenti per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.
Tra i princìpi e criteri direttivi vengono anche introdotti la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese relative alla logistica e al funzionamento nonché la riduzione, da parte delle amministrazioni vigilanti, del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
Si prevede, altresì, l’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante, sulla base dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa, di obiettivi relativi ai risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009, al fine di pervenire ad un miglioramento dell’indebitamento netto come stabilito nella legge finanziaria 2007.
A tale fine le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, devono adottare interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei suddetti risparmi.
Nel prevedere che fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione, le amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione del presente articolo non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, vengono escluse da tale divieto le assunzioni dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università e degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Con specifico riferimento alle disposizioni concernenti le funzioni della Corte dei conti, la norma prevede che la Corte eserciti il controllo sugli atti e contratti per incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche.
Viene previsto, in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il Presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza.
Infine, la norma autorizza – nelle more dell’emanazione del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze diretto all’individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali possono concludere – le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari.
Si prevede che tale ristrutturazione debba essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con supporto del beneficio previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 18. – Tesoreria statale.

La disposizione prevede che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (di natura non regolamentare) siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.
Si prevede, inoltre, che, sempre con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare, possa essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti potrà essere stabilito l’eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato.
Con la stessa tipologia di provvedimenti potranno essere stabiliti i criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato e altre modalità tecniche attuative.
Con separati decreti, analoghi ai precedenti, le misure sovra accennate possono essere estese alle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, fatta esclusione per gli enti previdenziali di diritto privato, le regioni, le province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali e quelli camerali.

Articolo 19. – Società pubbliche.

Il comma 1 prevede l’applicazione anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti o che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale o, ancora, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, delle disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
È previsto, inoltre, per le società in questione, l’adeguamento delle politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
Il comma 2 prevede che la delibera di autorizzazione all’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
È inoltre disposto che la cessione a terzi di società e partecipazioni vietate, da parte delle amministrazioni controllanti, avvenga entro il 30 settembre 2009.
Al comma 3 si prevede che il rimborso delle obbligazioni Alitalia sia pari al 70,97 per cento del valore nominale.
Si introduce, inoltre, la possibilità anche per gli azionisti di ottenere un rimborso dei titoli Alitalia, per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa nell’ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, nel limite di 50.000 euro per ciascun azionista.
Il termine entro il quale presentare richiesta di rimborso è prorogato al 31 agosto 2009.
A tali operazioni non si applicano le norme previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti le offerte pubbliche di acquisto o di scambio e gli obblighi di comunicazioni e informazioni societarie.
Al comma 5 si prevede che le amministrazioni statali possano affidare la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate, nel rispetto della normativa comunitaria.
Al comma 6 si fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2497 (Responsabilità in materia di direzione e coordinamento di società) del codice civile, nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
Ai commi 7 e 8 in luogo della riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche, previste dalla legge finanziaria 2008, si prevede che l’organo di amministrazione, previa delibera dell’assemblea dei soci, possa attribuire deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi compensi.

Articolo 20. – Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.

Il comma 1 introduce la partecipazione di un medico dell’INPS quale componente effettivo delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Al comma 2 si prevede che sia l’INPS ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, prevedendo altresì al comma 3 che a decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefìci in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS.
Il comma 4 rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Articolo 21. – Rilascio di concessioni in materia di giochi.

La norma in commento conferisce all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, atteso l’approssimarsi della scadenza della concessione in corso.
L’articolato prosegue con l’individuazione dei principali criteri cui dovrà essere ispirato il bando di gara e la conseguente nuova convenzione di concessione. Più in particolare, la norma introduce la possibilità, da parte di più soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l’esercizio del medesimo gioco, all’esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Il sistema di aggiudicazione ha a riferimento principale quello della «offerta economicamente più vantaggiosa», da valutare principalmente in ragione dell’offerta al pagamento di una somma, a titolo di una tantum, individuata attraverso il sistema del rialzo, rispetto ad una base d’asta di partenza che sia in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 100 milioni di euro nell’anno 2010.
La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici della sicurezza del gioco, dell’efficacia ed efficienza del sistema organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo sistema dei flussi finanziari, quello connesso ad un effettivo controllo del pay-out, nonché quello della capillarità ed efficienza della rete distributiva.

Articolo 22. – Settore sanitario.

L’articolo contiene una serie di misure volte a modificare il portato normativo dell’articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, avente ad oggetto la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria.
In prima analisi viene fissato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni province autonome, cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore (termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2008).
Si prevede, in secondo luogo, di spostare al 15 settembre 2009 il termine ultimo di stipula dell’intesa, pena l’emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Al fine di tutelare i LEA (livelli essenziali di assistenza) ed assicurare il riequilibrio economico-finanziario, anche attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e il contenimento dei costi del servizio sanitario, è disposta la diffida del Governo alla regione Calabria di predisporre entro settanta giorni un piano di rientro, e di provvedere alle misure di riduzione del disavanzo di gestione ex ante accertato.
In caso di inerzia o di valutazione negativa del piano predisposto dalla regione, con delibera del Consiglio dei Ministri si provvede alla nomina di un commissario ad acta, deputato alla predisposizione e all’attuazione di un piano triennale di rientro dai disavanzi.
Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, si prevede che in sede di verifica sull’attuazione dei piani di rientro, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possano partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti.
L’articolo prevede inoltre l’istituzione, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per l’erogazione, a favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.
L’articolo prevede infine la necessaria audizione della CONSIP da parte del Tavolo di verifica in sede di valutazione degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi.

Articolo 23. – Proroga di termini.

Il comma 1 contiene misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Il 30 giugno prossimo è prevista la scadenza del termine della proroga dell’esecuzione degli sfratti per particolari categorie sociali previsto dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Pertanto la disposizione proroga al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’esecuzione degli sfratti.
Il comma 2 reca disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.
Il comma in esame si rende necessario al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire ad una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.
L’intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza poiché, in assenza di tale intervento, sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della legge n. 21 del 1992, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale.
Il comma 3 prevede la proroga dei termini di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disposizione in esame intende differire il termine fissato dal citato articolo 41, il quale prevede che le autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007 possano essere concesse entro la scadenza del 30 giugno 2009.
La proroga del termine è necessaria per la Polizia di Stato in quanto – fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi nel 2007 – è ancora in corso il procedimento relativo alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione ad assumere.
È autorizzata, inoltre, la proroga delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi (posizione C2). La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto. In concreto, vi è il rischio, una volta superato tale termine, di non avere più graduatorie a cui attingere ed è pertanto necessario evitare, nell’ottica di un maggior risparmio, di ricorrere a nuove procedure concorsuali.
Il comma 5 prevede la proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa.
Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.
Il comma 7 proroga a non oltre il 31 dicembre 2009 la possibilità per i consulenti finanziari non iscritti all’albo (ancora da istituire) di continuare ad esercitare l’attività di intermediazione.
Il comma 9 proroga i termini per completare l’adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.
Il comma 10 autorizza la proroga al 30 settembre 2009 dei rapporti in essere dell’Ente per l’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) per la gestione degli impianti idrici nelle regioni Puglia e Basilicata. In particolare, riguarda il potere, autorizzato ex lege, del Commissario straordinario dell’EIPLI di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti. Infatti, a causa della scarsezza delle risorse finanziarie, solo l’8 giugno ultimo scorso, con decreto del Commissario straordinario n. 922, sono state avviate le procedure di gara volte all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione e si ritiene che le stesse procedure possano essere concluse entro la scadenza della proroga richiesta. Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 11 dispone la proroga dei termini per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, prevede che i produttori di tali prodotti possano immetterli sul mercato solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei produttori, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (18 giugno 2009). Il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi, rendendo opportuna la proroga del termine utile.
Il comma 12 proroga di ulteriori sei mesi l’applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice, che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.
Al fine di andare incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, al comma 14 è disposta la proroga dei termini indicati negli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto il mancato rispetto del termine comporterebbe la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare.
La norma prevede, altresì, che la richiesta di cui all’articolo 191, comma 2, e 192, comma 2, nonché l’istanza di cui all’articolo 193, comma 2, debbano essere accompagnate unicamente dall’autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, e che pertanto non sia necessario allegare alcuna documentazione giustificativa.
Viene poi disposta (comma 15) la proroga per il rinnovo degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Abruzzo, in relazione alla forte integrazione dell’economia regionale e alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell’economia nell’intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, senza essere «distratto» dai problemi di rapporti interassociativi connessi ad una procedura di rinnovo degli organi camerali che si presenta complessa più per aspetti che concernono le relazioni fra soggetti associativi e rappresentativi che per aspetti amministrativi.
Il comma 16 rinvia l’entrata in vigore delle disposizioni sull’azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo volto a rendere meglio applicabile tale strumento di tutela risarcitoria degli interessi collettivi.

Articolo 24. – Proroga missioni di pace.

La prima parte dell’articolo disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell’ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l’azione italiana ha individuato il proprio principale obiettivo negli interventi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione residente nelle aree e nei territori coinvolti in eventi bellici e dei rifugiati.
Particolare attenzione è, pertanto, attribuita alla realizzazione di programmi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, la salute, il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di base, anche al fine di assicurare l’accesso alle risorse idriche, la riabilitazione delle strutture sanitarie ed il consolidamento delle iniziative a sostegno dell’economia, con particolare riguardo al settore della piccola e media imprenditoria.
Per quanto concerne gli interventi di cooperazione, essi sono destinati al consolidamento degli interventi già avviati ed alla realizzazione di nuove iniziative in Afghanistan con particolare riguardo a quelli finalizzati all’ammodernamento del sistema giudiziario afghano, a quelli di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi i rifugiati, a quelli da realizzarsi nel settore della sanità e dell’approvvigionamento idrico, nonché al programma di sostegno alla governance locale nella Provincia di Herat.
Il programma di intervento nel Paese prevede, altresì, la realizzazione di iniziative sul canale dell’emergenza finalizzate alla sicurezza alimentare, alla salute e alla sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Si stabilisce, inoltre, l’avvio di iniziative di cooperazione in Pakistan nelle aree e nei territori di confine con l’Afghanistan per il consolidamento delle istituzioni e per contribuire all’assistenza alla popolazione locale.
Per quanto riguarda l’Iraq, si prevede di consolidare gli interventi già avviati sia sul canale bilaterale sia su quello multilaterale, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, delle piccole e medie imprese, della formazione professionale e dell’assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi; inoltre si considerano prioritari gli interventi destinati a contribuire al rafforzamento istituzionale e al miglioramento dei servizi sanitari.
In Sudan l’impegno italiano è finalizzato a contribuire al sostegno degli accordi di pace tra il Nord e il Sud del Paese, nonché a quello della pacificazione in Darfur, anche attraverso lo strumento multilaterale, mediante la partecipazione finanziaria agli appelli consolidati delle Nazioni Unite; inoltre le azioni italiane sono finalizzate alla realizzazione di attività che recano immediato beneficio alle popolazioni locali, quali l’assistenza a rifugiati e sfollati, la sicurezza alimentare, la sanità.
Per quel che concerne la Somalia, l’Italia ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell’ambito del Work Plan delle Nazioni Unite, volte a dare sostegno alle popolazioni vittime della crisi politica e umanitaria, rafforzando gli interventi a sostegno dell’assistenza alimentare, con particolare riguardo alle necessità primarie degli sfollati.
Infine, per quanto riguarda il Libano, gli interventi saranno destinati al settore socio-sanitario, a quello rurale ed a quello ambientale; in relazione al canale dell’emergenza, si prevede di dare priorità al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
L’impegno italiano è, inoltre, destinato a contribuire al funzionamento del Tribunale speciale istituito dalle Nazioni Unite per il Libano ed al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, tramite la partecipazione finanziaria ai Trust Fund della Nato.
Unitamente all’impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si prevede di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell’Unione europea, nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESD, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Infine si prevede l’erogazione del contributo italiano per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa subsahariana in Somalia, in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo.
In particolare, il comma 1 dispone il finanziamento – ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2008 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia, Sudan e Pakistan, nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario».
I commi da 2 a 10 prevedono:
la disciplina per l’adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell’ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell’intervento italiano;
disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell’ambito dei precedenti decreti;
la disposizione per consentire l’impegno nell’esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza, considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre.
Si prevede, inoltre, che per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni dei territori in cui si svolgono le missioni internazionali, i comandanti dei contingenti militari possano disporre interventi urgenti o acquisti e lavori utilizzando risorse messe a disposizione da amministrazioni pubbliche diverse dalla Difesa. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare, analoga a quella già svolta dai comandanti dei contingenti in ragione dei finanziamenti di volta in volta apprestati da specifiche disposizioni dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008), intesa a sostenere progetti di ricostruzione, operazioni di assistenza umanitaria, assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità. Sotto il profilo procedimentale, è prevista la stipula di specifici accordi con le amministrazioni interessate, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previamente autorizzata dal Capo di stato maggiore della difesa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per la gestione delle risorse si applicano le procedure di spesa e contabili di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede aperture di credito a favore di un funzionario delegato, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa), che individua tale funzionario delegato nel capo del servizio amministrativo dell’organismo della Difesa incaricato della realizzazione degli interventi.
Una seconda parte dell’articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Le relative disposizioni disciplinano gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia sul canale bilaterale sia su quello multilaterale, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall’Unione europea. Sono, inoltre, previste disposizioni per la realizzazione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli operatori italiani presenti nei territori bellici e in quelli ad elevato rischio, nonché per la partecipazione di funzionari italiani alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.
Si autorizza la spesa per la prosecuzione, fino al 31 ottobre 2009, della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell’ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I).
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dell’attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione integrata dell’Unione Europea sullo stato di diritto per l’Iraq, denominata EUJUST LEX, di cui all’azione comune 2005/190/PESC del Consiglio del 7 marzo 2005, prorogata, fino al 30 giugno 2010, dall’azione comune 2009/475/PESC del Consiglio dell’11 giugno 2009. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell’ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell’uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
La terza parte dell’articolo detta le disposizioni specificamente riferite alla partecipazione italiana alla missione internazionale in Pakistan ed in Afghanistan – nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area – diretta a fronteggiare la grave situazione economica, sociale e umanitaria lì in atto ed i conseguenti rischi per la stabilità del Paese e per la popolazione civile. La missione intende fornire sostegno nello svolgimento delle attività prioritarie, negli ambiti del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e dell’assistenza alla popolazione, in coerenza con gli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e, in particolare, nella Conferenza dei donatori dell’area. Le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi locali e destinate, tra l’altro, al sostegno al settore sanitario, al sostegno istituzionale e tecnico, al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera tra Pakistan ed Afghanistan, al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. Per l’organizzazione della missione è necessario allocare alcune risorse finanziarie aggiuntive, mentre per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché parte delle somme indicate dal presente decreto-legge per le missioni di carattere umanitario. L’organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite le modalità di organizzazione e di svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo, nonché l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura (Task Force), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, accompagnata dalla istituzione di un comitato di controllo.
Sono poi previste disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
In particolare si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l’Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell’Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. La missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’azione comune 2007/369/PESC del Consiglio del 30 maggio 2007, modificata dall’azione comune 2007/733/PESC del Consiglio del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all’istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un’adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell’ambito dello stato di diritto. Nell’ambito della missione ISAF, il contingente italiano è schierato, in maggioranza, a Herat nella regione ovest e, per la restante parte, a Kabul, con compiti che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità. Nell’ambito delle attività svolte dal contingente militare, si evidenziano quelle di formazione e addestramento destinate a rendere autonoma l’Afghan National Army (ANA). In tale quadro si inseriscono le iniziative volte ad offrire sostegno logistico al personale appartenente alle Afghan National Security Forces impiegato nelle attività di addestramento svolte dal contingente militare italiano. Parimenti, nell’ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP). L’autorizzazione di spesa comprende lo schieramento di velivoli da ricognizione con relativo supporto logistico e di personale, già autorizzato dai precedenti provvedimenti di proroga per assicurare al contingente nazionale un maggior livello di sicurezza e protezione, l’incremento di personale e il rafforzamento delle unità aeree in occasione delle elezioni presidenziali che si terranno nel prossimo mese di agosto, l’incremento del contingente dei carabinieri per le attività addestrative dell’ANCOP.
Inoltre, si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2009 dalla risoluzione 1832 (2008) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 27 agosto 2008. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1368 del 12 settembre 2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e n. 1390 del 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell’area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare a missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione – prevista dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 luglio 2004, confermata, fino al 20 novembre 2009, dalla risoluzione 1845 (2008) del 20 novembre 2008 – ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all’integrazione nell’Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
L’articolo autorizza, altresì, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall’Autorità nazionale palestinese, firmatari dell’Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell’esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l’Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all’Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2005, prorogata fino al 24 novembre 2009 dall’azione comune 2008/862/PESC del 10 novembre 2008. La missione, istituita dall’Unione europea su invito del Governo di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità nazionale palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2009 dalla risoluzione 1828 (2008) adottata il 31 luglio 2008. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria. La disposizione prevede, altresì, la proroga, fino al 31 ottobre 2009, del termine di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, relativo all’autorizzazione di spesa per la partecipazione alla missione UNAMID nel primo semestre 2009. Tale proroga consente che le spese contemplate dalla relativa autorizzazione, riguardanti il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri, possano essere effettuate oltre il primo semestre 2009.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all’azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 giugno 2010 dall’azione comune 2009/466/PESC del 15 giugno 2009, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642 (2005) adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005, prorogata fino al 15 dicembre 2009 dalla risoluzione 1873 (2009) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 maggio 2009. L’UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l’Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’azione comune 2008/736/PESC del Consiglio del 15 settembre 2008. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti con riguardo al pieno rispetto dell’accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tblisi l’8 settembre ultimo scorso grazie alla mediazione dell’Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. L’autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e al funzionamento degli strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.
Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. L’operazione militare, della durata di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, del 1982 (ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell’articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all’operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. Al riguardo, è intervenuta la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, che ha approvato lo scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea e dei beni sequestrati, ai fini dell’esercizio della giurisdizione da parte di tale Stato. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L’operazione prevede l’impiego di un dispositivo Joint Combined per almeno un anno a partire dal 1o luglio 2009. Il contributo italiano consiste nell’impiego di una unità navale della classe Maestrale.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
È autorizzata la spesa per la cessione a titolo gratuito di materiali per l’allestimento di un campo tende (tende modulari a struttura pneumatica, relativi sistemi di climatizzazione, cucine da campo) a favore delle Forze armate afgane e di dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L’UNMIK, forza internazionale delegata all’amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l’autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l’ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all’azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 15 febbraio 2007, prorogata fino al 28 febbraio 2010 dall’azione comune 2009/132/PESC del 16 febbraio 2009.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall’azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea l’11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato e prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall’azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell’Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l’Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L’Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l’effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l’impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevede, altresì, l’impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo della guardia di finanza e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell’ambito della missione ISAF, il personale del Corpo della guardia di finanza svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nell’ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l’istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli standard internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell’interno nella direzione della Afghan National Police (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell’ambito della missione, il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell’area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
Nell’ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di border monitoring o custom monitoring.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare i trasporti strategici delle Forze armate. Nell’ambito di tali unità, è previsto l’impiego di personale del Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di magistrati, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e di personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
L’articolo, inoltre, prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, con riguardo al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, conferma i criteri di attribuzione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L’indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all’alloggio. In particolare, per la missione UNIFIL, a differenza di quanto stabilito dai precedenti provvedimenti di proroga, è disposta la corresponsione, in luogo della diaria prevista per il Libano, della stessa diaria corrisposta al personale delle missioni in Afghanistan, con conseguenti risparmi di spesa pari a circa l’11 per cento dei costi complessivi di personale.
Inoltre, si prevede che all’indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42 del presente articolo non si applica la riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
La disposizione conferma quanto già previsto dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.
Il comma 61 dispone, inoltre, per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, nonché nella missione in Libia, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l’indennità speciale nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Si prevede che, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, l’indennità di impiego operativo sia corrisposta in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185 per cento dell’indennità operativa di base di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L’indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l’indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in
ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L’uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l’indennità di imbarco dall’articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con riguardo ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio, l’equiparazione con il personale in servizio permanente ai fini della corresponsione dell’indennità di impiego operativo di cui al presente comma discende dalla disposizione di cui all’articolo 24, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 266, la quale prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2008 a tale personale siano attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
La norma reitera disposizioni ormai costantemente previste dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni. La necessità della rinnovazione è determinata dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina stabile in materia, nei precedenti provvedimenti di proroga esse sono formulate in riferimento alle missioni ivi disciplinate e, pertanto, sono applicabili solo entro i limiti temporali previsti da tali provvedimenti. In ragione dell’avvenuta stabilizzazione della disciplina, al fine di conseguirne il consolidamento sotto il profilo giuridico con effetti di semplificazione dei futuri provvedimenti di proroga, le disposizioni di cui ai commi in parola sono formulate con riferimento generale alle missioni internazionali.
In particolare, disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l’ONU, nell’ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La sottoscrizione di tali contratti ha comportato in altre circostanze l’applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (disciplina sulla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali, autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale ed autonomo con enti e organismi internazionali), con la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti di natura stipendiale e la cessazione di quelli nazionali. Con riguardo alle missioni internazionali, tuttavia, la citata legge non trova possibilità di applicazione in quanto i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche sulla catena di comando nazionale collegata al contingente italiano impiegato in teatro, sicché il rapporto di servizio con l’Amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l’obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell’indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. In tal senso, la disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall’ONU allo stesso titolo sia versata all’amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell’importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (trattamento economico, fisso e continuativo indennità di missione e spese di vitto e alloggio), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall’ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.
Si conferma la previsione relativa alla valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti per l’avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Si prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
Si prevede inoltre che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.
Si rinvia, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali, a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:
articolo 2: commi 2 e 3: la corresponsione dell’indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell’indennità, l’equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l’applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell’assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;
articolo 4: la corresponsione dell’indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5: comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: l’estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall’Amministrazione con il diritto, se vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.
Si prevede che le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono abilitate a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana. La previsione risponde all’esigenza di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali. La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003. Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243, che ha soppresso la categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95.
È stabilito altresì che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. A seguito dell’emanazione del decreto-legge 12 giugno 2009, n. 61, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Inoltre, si condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. La norma attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell’ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall’applicazione dell’articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro. L’individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Si prevede l’esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell’Unione europea denominata Atalanta. Si prevede, nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 45 del citato decreto-legge n. 209 del 2008, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata), in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. L’articolo consente all’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell’operazione in questione e, dall’altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell’affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l’armatore e l’esercente, figure giuridiche cui l’ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Si prevede, per l’esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte. In applicazione di tale principio, sulla base dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 10 novembre 2008, che ha istituito la missione Atalanta, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio dell’Unione del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l’Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia, il personale delle unità navali italiane può, secondo quanto previsto dall’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della azione comune menzionata, trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nello Stato che esercita la giurisdizione. È possibile procedere in senso analogo in presenza di accordi in materia di pirateria conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Con riguardo alle disposizioni in materia contabile, si prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, le Forze armate, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di forniture e servizi, possano acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Si prevede che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali, finanziate dal presente decreto, siano effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
È previsto che i materiali d’armamento e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell’autorità giudiziaria possano essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze ovvero con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nel caso in cui la confisca sia stata disposta dall’autorità giudiziaria militare. Con disposizione transitoria si prevede l’applicazione della disposizione ai materiali d’armamento e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. La disposizione è intesa a conseguire risparmi di spesa in relazione ai rilevanti costi connessi con la distruzione dei materiali in parola, con conseguente possibile utilizzo per fini istituzionali, analogamente a quanto previsto in materia di beni sequestrati e confiscati nel corso di operazioni antidroga (articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e operazioni anticontrabbando (articolo 301-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).
L’articolo prevede inoltre alcune modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. Tali modifiche rispondono all’esigenza di risolvere alcune problematiche emerse nella fase di prima attuazione della legge in parola, relative all’applicazione delle disposizioni in materia di nulla osta di segretezza (NOS) e di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. In materia di NOS, l’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 124 del 2007 dispone che a ciascuna classifica corrisponda un diverso livello di abilitazione, prevedendo dunque anche un NOS «riservato». Ciò in difformità dalle previgenti norme di settore (articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006) che non prevedevano tale livello di abilitazione. L’applicazione della citata disposizione provoca un significativo disallineamento con le corrispondenti norme di settore e con gli standard internazionali previsti nell’ambito della NATO e dell’Unione europea per la tutela delle informazioni classificate, con evidenti riflessi anche in sede di definizione degli accordi di sicurezza in materia. Tali organizzazioni prevedono, infatti, sistemi articolati in tre classifiche di segretezza in senso stretto, poste a tutela degli interessi fondamentali dell’istituzione, ed una classifica in senso lato, a protezione degli altri interessi (di rango inferiore) dell’istituzione medesima, richiedendo il possesso di NOS per le sole tre classifiche di segretezza in senso stretto. Tali criticità sono condivise anche dalle Amministrazioni dello Stato più direttamente impegnate nella gestione di documentazione classificata. Per le Forze armate, ad esempio, le persone da abilitare a livello «riservato» sarebbero, circa 160.000. Inevitabili, sarebbero inoltre, a causa della prevedibile «dilatazione» dei tempi di trattazione, le ricadute sull’impiego del personale nel territorio nazionale ed all’estero. In particolare, sono state evidenziate le gravi disfunzioni che l’attuale normativa determinerebbe per l’operatività delle Forze nazionali schierate nei teatri operativi, ove gran parte delle attività tecnico-logistiche, spesso affidate a militari non in possesso di NOS, si svolgono secondo modalità e procedure classificate «riservate» (ad esempio: codici di comunicazione radio). Tale situazione determinerebbe inoltre una difformità tra i nostri contingenti e quelli degli altri Paesi partecipanti alle operazioni multinazionali, con evidenti ripercussioni sui meccanismi di gestione e coordinamento unitario dell’intera missione in teatro. Sono state, inoltre, segnalate le difficoltà connesse all’abilitazione della quasi totalità del personale dipendente e all’impossibilità di svolgere con la necessaria tempestività riunioni, gruppi di lavoro, comitati, eccetera, con soggetti esterni all’amministrazione nell’ambito delle attività più sensibili proprie del Dicastero (sicurezza partecipata, difesa civile, accesso ispettivo e scioglimento di amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata), attività nelle quali sempre più ampio è il coinvolgimento di enti che non dispongono di personale munito di NOS. Analoghe difficoltà si segnalano anche per le altre Amministrazioni, per gli operatori economici e per l’UCSe, la cui attività sarebbe esponenzialmente accresciuta dalle muove richieste di NOS «riservato». Sempre in tema di classifiche di segretezza si rammenta che la legge n. 124 del 2004 stabilisce, all’articolo 42, comma 5, che una volta trascorso il termine di cinque o dieci anni dalla loro attribuzione queste vengano automaticamente meno salvo i casi eccezionali di una loro motivata proroga. Sul piano applicativo le amministrazioni detentrici di carteggio classificato dovranno dunque adottare complesse ed onerose misure organizzative per assicurare il continuo monitoraggio dei documenti per i quali siano scaduti i predetti termini. Tale impegno risulterà peraltro aggravato dal fatto che per centinaia di migliaia di atti classificati prima dell’emanazione della legge n. 124 del 2007, il meccanismo opererà in maniera automatica e generalizzata senza che le Autorità originatrici abbiano potuto valutare la necessità di un’eventuale proroga. In assenza di una disposizione che preveda una gradualità nell’applicazione della procedura si propone che tali meccanismi operino a regime, anche per le classifiche attribuite ante legem n. 124, a far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 42 della legge. Le problematiche descritte conducono più in generale alla questione dell’esercizio dei compiti connessi alla tutela amministrativa del segreto di Stato, la cui disciplina, oggi contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, appare meritevole di affinamento al fine di adeguarne i contenuti alla legge n. 124 del 2007. Come noto tali compiti ineriscono ad una serie di attività amministrative – dalla direzione, coordinamento e vigilanza sul settore sino all’adozione delle misure organizzative che definiscono «l’organizzazione nazionale di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate» – che non vanno confuse con quelle finalizzate alla tutela processuale del segreto di Stato (apposizione e conferma dell’opposizione), che sono esclusive del Presidente del Consiglio ed il cui esercizio non può essere delegato. La complessità delle attività gestionali ed esecutive riconducibili esclusivamente alla tutela amministrativa del segreto rendono opportuno prevedere che lo svolgimento di dette attività sia affidato ad un organo che vi provveda sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio, in apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge. Tale regolamento dovrebbe dunque ridefinire il testo unico delle norme in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato, oggi disciplinato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, attualizzandone il contenuto alle disposizioni della legge di riforma. Detti compiti potrebbero essere assicurati dal DIS, di cui il Presidente e l’Autorità delegata si avvalgono, ai sensi dell’articolo 4 della legge, per l’esercizio delle loro competenze, ivi comprese quelle connesse alla tutela amministrativa del segreto. Ciò, pertanto, in coerenza con le norme che già affidano ad un ufficio del DIS specifiche attribuzioni in materia di rilascio del NOS e tutela delle classifiche. Alla luce delle considerazioni svolte, l’articolo in esame prevede di:
attribuire al DIS il compito di dare attuazione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza [articolo 4, comma 3, lettera i)];
chiarire che l’UCSe predispone le disposizioni esplicative, anziché le concrete «misure» di protezione delle informazioni (quali sono, ad esempio, i caveau blindati, i sistemi anti-intrusione, eccetera) [articolo 9, comma 2, lettera b)];
allineare alla normativa NATO e dell’Unione europea la nozione (articolo 42, comma 3), i tempi di durata e la necessità di NOS (articolo 9, comma 3) per i vari livelli di classifica, escludendo il rilascio di tali abilitazioni per la classifica «riservato».

Articolo 25. – Spese indifferibili.

L’articolo prevede un’autorizzazione di spesa diretta a fronteggiare gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
Inoltre, dispone che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta per far fronte all’emergenza sismica in Abruzzo dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 debba avvenire senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione devono essere effettuati entro il mese di marzo 2010. Si prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si stabiliscano le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione.
Il comma 3 stabilisce che la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza al fine di fronteggiare l’emergenza sismica in Abruzzo, debba avvenire senza l’applicazione di oneri accessori, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010".

– – – –

Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali

(G.U. dell’1/7/2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da
disposizioni di legge per consentire l’attuazione dei conseguenti
adempimenti amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche’ la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della difesa, dell’interno e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

PARTE I
ECONOMIA REALE

TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI

Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati
dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attivita’ produttiva connessa
all’apprendimento. L’inserimento del lavoratore nelle attivita’ del
progetto puo’ avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono
l’accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L’onere derivante dal comma 1 e’ valutato in 20 milioni di euro
per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010 cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita’ attuative del comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica attiva a valere sulle risorse all’uopo destinate ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione all’INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede sulla base
dei dati comunicati dall’INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai
fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita’, di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per
l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta’
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. L’onere
della presente disposizione, derivante dall’incremento del venti per
cento dei trattamenti, e’ posto a carico delle risorse per l’anno
2009 e 2010 del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma
e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei
limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.
7. All’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono aggiunti i seguenti periodi: «L’incentivo di cui al primo
periodo e’ erogato al lavoratore destinatario del trattamento di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per intraprendere una attivita’ autonoma, avviare una auto o micro
impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del
lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalita’
e le condizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente e
successivo comma.
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia’
percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di
procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il
medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita’
autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita’ alle norme vigenti, e’ liquidato il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di
mensilita’ pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il
medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di
mobilita’ per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore,
successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non puo’ mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi
titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita’
economica per il beneficiario non puo’ mai superare, rispettivamente,
quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita’
economica non puo’ mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E’ nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,
all’articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine
del comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «L’ammontare del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo’
comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo
dell’affidamento, a pena di nullita’ del patto di remunerazione. Il
Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca
cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione,
la banca cedente e’ comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
di ritardo. Resta ferma la possibilita’ per la banca cedente di
rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest’ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.

Art. 3.
Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercati
dell’energia, nella prospettiva dell’eventuale revisione della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, adotta con
decreto, in conformita’ al comma 10-ter dell’articolo 3 della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa’ controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei
limiti di flessibilita’ contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita’
determinate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e’ fissato, con proprio
decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta
dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.
L’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e’
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della
medesima Autorita’, tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita’ che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita’ a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
l’offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via transitoria e sino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell’energia

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati uno o piu’ Commissari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e’ adottata
con le stesse modalita’ di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonche’
cura tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni
pubbliche, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi’ individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio’ comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche’ i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

Art. 5.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

1. E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16
novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’esclusione vale a
decorrere dal periodo di imposta 2010.
2. I soggetti titolari di attivita’ industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma 1 solo se e’ documentato l’adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L’incentivo fiscale e’ revocato se l’imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalita’ estranee
all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta
successivo all’acquisto.

Art. 6.
Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi
dei beni a piu’ avanzata tecnologia o che producono risparmio
energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Art. 7.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

1. All’articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati
nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni
eccedenti il detto limite e’ deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le
parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis
dell’articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi
prevista e’ commisurata alla residua durata del suddetto periodo
d’imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione,
l’Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In caso di violazioni, le sanzioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.

Art. 8.
Sistema «export banca»

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti
autorizza e disciplina le attivita’ di Cassa depositi e prestiti
s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l’utilizzo dei fondi di cui
all’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che integra l’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.
269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

Art. 9.
Tempestivita’ dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e’ disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza
nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione
dell’obbligo comporta responsabilita’ disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle
aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l’attivita’ di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e’ effettuata anche dalle
altre pubbliche amministrazioni di cui all’elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la
presente disposizione costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti redatti in conformita’ con quanto
stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da
definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del
servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni
rispettivamente previste nell’articolo 1, commi 166 e 170, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per il passato:
1. l’ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui
passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009 ed in essere alla
data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, e’ accertato, all’esito di una rilevazione
straordinaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato.

Art. 10.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la liquidita’ delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali
e’ reso piu’ rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli abusi:
1. all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e’ aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo’
essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il
credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, e’ aggiunto il seguente periodo: «In
deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in
quella unificata.»;
b) all’articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; «e’
anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
c) all’articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88»
e’ sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
d) all’articolo 8-bis, comma 2, e’ aggiunto il seguente periodo:
«Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
3. all’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, l’ottavo e nono periodo sono sostituiti dal
seguente: «Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono definite le ulteriori modalita’ ed i termini per l’esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al
rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le
parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte
le seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all’emanazione del provvedimento di cui al precedente n.
3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto;
5. all’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e’ aggiunto,
infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere
effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di
cui al comma 2.»;
6. all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 49 e’ inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui
al comma precedente che intendono effettuare la compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno
dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro
annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi
superiori a 10.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere
l’apposizione del visto di conformita’ di cui all’articolo 35, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte
dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e’ sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5,
del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali e’
esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del
codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al
precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e’ effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori
provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a)
del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della
missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»
sono ridotte di 200 milioni di euro per l’anno 2009 e di 1.000
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;
8. all’articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dall’articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) incremento delle compensazioni fiscali:
1. all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo’ essere elevato,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

Art. 11.
Analisi e studi economico-sociali

1. I sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nonche’ dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo
coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base
unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l’utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi
vigenti in materia di trattamento dei dati nell’ambito del sistema
statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, e della
normativa sulla protezione dei dati personali.

TITOLO II
INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di
attivita’ economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonche’ di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi
previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita’
economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia delle entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei propri stanziamenti di bilancio, una unita’ speciale per il
contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione
internazionale.

Art. 13.
Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia’ disposto in altri
ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi
fiscali l’accesso a regimi che possono favorire disparita’ di
trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo,
e’ sottoposto ad una verifica di effettivita’ sostanziale. A tal fine
nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e’ sostituita
dalla seguente «a) la societa’ o altro ente non residente svolga
un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale
attivita’, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per
le attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento»;
b) all’articolo 167, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non
si applica qualora i proventi della societa’ o altro ente non
residente provengono per piu’ del 50% dalla gestione, dalla
detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o
altre attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in
uso di diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale,
letteraria o artistica, nonche’ dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano
la societa’ o l’ente non residente, ne sono controllati o sono
controllati dalla stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente
non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all’articolo 167, dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’
della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che
controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il
contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo
le modalita’ indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell’articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all’articolo
167» sono aggiunte le seguenti: «, con l’esclusione di quanto
disposto al comma 8-bis».

Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa’ ed enti

1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione
ai corsi di fine esercizio delle disponibilita’ in metalli preziosi
per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti
da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunita’ europee, sono
assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo
mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e relative addizionali nonche’ dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, con l’aliquota del 6 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto
periodo di imposta, l’imposta sostitutiva, commisurata ai dati
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, e’
versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del
secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta
data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
3. L’imposta sostitutiva non e’ deducibile ai fini della
determinazione del reddito. Per l’accertamento, la liquidazione, la
riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in
deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a
decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

Art. 15.
Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le
attivita’ di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione
finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono
informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono tenute a fornire all’INPS, in via telematica e in forma
disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche’ nel rispetto
della normativa in materia di dati personali, le predette
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
2. All’articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest’ultima ipotesi,
in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai
sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del
pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo
modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.».
3. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche’» sono sostituite
dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre
2009.
5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
148 e’ abrogato.
6. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine
del versamento a saldo dell’imposta sul reddito» sono aggiunte le
seguenti: «e con le modalita’ previste per i pagamenti rateali delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione,
accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo’ essere
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del
Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

PARTE II
BILANCIO PUBBLICO

Art. 16.
Flussi finanziari

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti
dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo 19, comma 4,
dall’articolo 24, commi 74 e 75, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3,
pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l’anno 2009, a
2.141,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.469 milioni di euro per
l’anno 2011 e a 336 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall’articolo 5, dall’articolo 10, dall’articolo 12, dall’articolo
13, dall’articolo 14, dall’articolo 15, dall’articolo 21 e
dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per
l’anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l’anno 2010, a 1.371,9
milioni di euro per l’anno 2011, e a 336 milioni di euro per l’anno
2012;
b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente
dall’articolo 10, dall’articolo 16, dall’articolo 19, dall’articolo
20, dall’articolo 22 e dall’articolo 25, pari 107,1 milioni di euro
per l’anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l’anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 2,4 milioni di euro per
l’anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l’anno 2010, di 3,9 milioni
di euro per l’anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012
mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a
copertura dello stesso.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita’ con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni
2010-2013, all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e
seguenti.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. All’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare
del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.».
2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione» fino a «Ministri
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione
vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di riferimento, nonche’ degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a decorrere dall’anno 2009, nella misura complessivamente indicata
dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i
rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle risorse disponibili delle unita’ previsionali di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie
gia’ conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in
relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano
interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia’ previsti a
legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del
numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale nonche’ il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall’attuazione del comma 3 del presente
articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di
bilancio, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della
funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in
riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita’ amministrative
indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e i Ministri interessati, e’
determinata la quota da portare in riduzione degli stati di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata
attivazione del processo di riordino, di trasformazione o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati, previsto dall’articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonche’ dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche’
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresi’ bandire concorsi pubblici per titoli ed esami,
finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza
professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo nonche’ del personale di cui all’articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita’
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneita’ ove non gia’ svolta all’atto dell’assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007,
di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e
le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui
all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008,
di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66,
comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010.
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del
1993, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle
deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parita’ di voti,
prevale quello del presidente.
22. L’articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e’ abrogato.
23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall’anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche’ del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere continuativo correlati allo specifico status e alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica»
sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e’ soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e’ abrogato. Gli effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e’ individuata
una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma
5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell’incidenza sui
propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse
disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e’ cosi’ sostituito: «3. Al fine di combattere gli
abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le
amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche’ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita’
nell’utilizzo del lavoro flessibile non puo’ essere erogata la
retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente comma: «6. Le
disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).».
27. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente
decreto.».
28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la
lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l’autore e’ identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e’ inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle
attivita’ istituzionali e’ istituito l’indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura
organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni
relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la
gestione dell’indice e’ affidato al Centro Nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti
dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell’indice e del loro aggiornamento e’ valutata ai
fini della responsabilita’ dirigenziale e dell’attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attivita’ svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo’ disporre
che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche’ sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle
sezioni riunite.
32. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e’ aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano
eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a
ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del
beneficio e della sostenibilita’ delle posizioni finanziarie, si
svolge con il supporto dell’advisor finanziario previsto nell’ambito
del piano di rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell’economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ autorizzato ad utilizzare
la parte dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata,
per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entita’ delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all’anno 2008 al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con
proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la prosecuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A
tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 18.
Tesoreria statale

1. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati, per le societa’ non quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e
per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita’
e la tempistica per l’utilizzo delle disponibilita’ esistenti sui
conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di
disponibilita’ e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze di natura non regolamentare puo’ essere stabilito che i
soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie
disponibilita’ finanziarie in appositi conti correnti presso la
Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti
l’eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre modalita’ tecniche per l’attuazione del presente comma. Il
tasso d’interesse non puo’ superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita’ del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati i criteri per l’integrazione dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi
precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli
enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e delle Autorita’ indipendenti nonche’ degli
Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Art. 19.
Societa’ pubbliche

1. All’articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l’amministrazione controllante, anche alle societa’ a partecipazione
pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti
diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, ovvero che svolgono attivita’ nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Le predette societa’ adeguano
inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti
per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze.».
2. All’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «La
delibera di cui al presente comma e’ trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti.»;
b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, e’
aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure
finalizzate alla cessione determina responsabilita’ erariale».
3. L’articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 e’
modificato come segue:
a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente «Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia – Linee
aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e’ abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e’ introdotta la seguente
lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della societa’ Alitalia –
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle
finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il diritto e’ condizionato all’osservanza delle condizioni e
modalita’ di seguito specificate; »;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non
potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun
obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente
a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per
ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e’ aggiunto infine il seguente periodo:
«le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell’anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di
obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti
parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»;
le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari
finanziari, sotto la propria responsabilita’, trasmettono» sono
aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le
parole «delle quantita’ di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita’ di
detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita’ di titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo
le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono
sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e’ introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle
operazioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e’ abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e’ sostituito dal seguente comma: «9. E’ abrogato il
comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e’ abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano
valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del
prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., ora
in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ incrementata di 230
milioni di euro per l’anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L’articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta
nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale
nell’ambito della propria attivita’ imprenditoriale ovvero per
finalita’ di natura economica o finanziaria.
7. L’articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell’assemblea dei soci, sulle
materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe
operative da parte dell’organo di amministrazione che provvede a
determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi
dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile; ».
8. L’articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto
previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere
riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del
codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b); ».
9. L’articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e’ soppresso.
10. L’articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’
sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione
di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Societa’
di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come
modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.
116.
12. Il consiglio di amministrazione della societa’ di cui al comma
11 del presente articolo e’ conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei
relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione
dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto
dovra’ conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
13. All’articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da
eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche’
dai provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita’ civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti
sanitari di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile,
handicap e disabilita’ le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato
dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS
medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse,
come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze
all’INPS.
2. L’INPS accerta altresi’ la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti dei titolari di invalidita’ civile, cecita’ civile,
sordita’ civile, handicap e disabilita’. In caso di comprovata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’
civile, handicap e disabilita’, complete della certificazione medica
attestante la natura delle infermita’ invalidanti, sono presentate
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo
modalita’ stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in
tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie
Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita’
attraverso le quali sono affidate all’INPS le attivita’ relative
all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di
invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e
disabilita’. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con
l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione
del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita’ civile.
5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e’ soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli
uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e’ litisconsorte
necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile
e»;
d) e’ aggiunto, infine il seguente comma:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a
prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini
assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena
di nullita’, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede
ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facolta’
indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura
civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS,
all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l’INPS.».
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti
disposizioni, e’ nominata dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell’invalidita’ civile, gia’ approvate
con decreto del Ministro della Sanita’ del 5 febbraio 1992, e
successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non
devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 21.
Rilascio di concessioni in materia di giochi

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita’ di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste
attivita’ e’ sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto
dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita’ di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive
e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi’ la
maggiore concorrenzialita’, economicita’ e capillarita’ distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita, in previsione della prossima scadenza della vigente
concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l’aggiudicazione della concessione ai piu’
qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati
mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, nell’ambito della quale valore
prioritario e’ attribuito:
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base
predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell’anno
2009 e a 100 milioni di euro per l’anno 2010;
b) al ribasso dell’aggio per il concessionario, alla misura del 12
per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai
punti vendita;
c) alla capillarita’ della distribuzione, attraverso una rete,
esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a
15.000 punti vendita;
d) all’offerta di standard qualitativi che garantiscano la
sicurezza dei biglietti venduti e l’affidabilita’ del sistema di
pagamento delle vincite;
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di
restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.
2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente
rinnovabili per non piu’ di una volta, hanno una durata massima pari,
di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente
di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo
periodo e’ subordinato alla positiva valutazione dell’andamento della
gestione da parte dell’amministrazione concedente, da esprimere entro
il 1° semestre del 5 anno di concessione.

Art. 22.
Settore sanitario

1. All’articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».
2. E’ istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
3. Il fondo di cui al comma 2 e’ alimentato dalle economie
conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all’attivita’
amministrativa dell’Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive
modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l’assistenza
farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e’ rideterminato in riduzione
in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e’ ridotto di 800 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010. In sede di riparto del finanziamento
del servizio sanitario nazionale e’ determinata la quota che le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.
4. Attesa la straordinaria necessita’ ed urgenza di tutelare
l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il
risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione
Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005
relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente
misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario
regionale, da sottoscriversi con l’Accordo di cui all’articolo 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ a provvedere a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano
presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria
congiunta del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero
per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni e’ sentita la
regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per
la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi,
recante indicazione dei necessari interventi di contenimento
strutturale della spesa, da redigere all’esito del riaccertamento dei
debiti pregressi nonche’ dell’attivazione delle procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente
l’attendibilita’ degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei
Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) l’anzidetto Piano e’ approvato dal Consiglio dei Ministri, che
ne affida contestualmente l’attuazione al Commissario nominato ai
sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti
affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro,
il Commissario sostituisce gli organi della regione nell’esercizio
delle attribuzioni necessarie all’attuazione del Piano stesso;
contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull’attuazione dei Piani di rientro, al
fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di
assicurare piena indipendenza e imparzialita’ di giudizio, i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla
tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo
restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non
ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di
criticita’ in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e
concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita’
gia’ espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all’entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita’ che assume la struttura indicata
dall’articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nell’ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per
le riconosciute caratteristiche di specificita’ ed innovativita’
dell’assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009
per l’erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un
contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente,
all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e’
rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro;
b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono
soppresse.
7. L’importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e
2008 dall’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dall’articolo 43, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e’ erogato alla
struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita’ di
cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto
di beni e servizi, di cui all’Allegato 1, comma 2, lettera b)
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Art. 23.
Proroga di termini

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
2. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
4. Al fine di assicurare l’assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco delle unita’ autorizzate per l’anno 2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e’ prorogato al 31
dicembre 2009. E’ altresi’ prorogata al 31 dicembre 2009 la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
5. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
6. All’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
8. All’articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10,
dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e’ prorogato al 31
dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere
di conformita’ previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per
la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano
sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994.
10. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi».
12. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2, dell’articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355».
13. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all’articolo 191,
comma 2 e 192, comma 2, nonche’ l’istanza di cui all’articolo 193,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere
accompagnata unicamente dall’autocertificazione da cui risulti la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l’avvio delle procedure per il
rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura dell’Abruzzo, di cui al decreto ministeriale
24 luglio 1996, n. 501, e’ prorogato al 30 aprile 2010, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere
di commercio stesse.
16. All’articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall’articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell’attuale
composizione e’ prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini
dell’attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste
dal comma 18.
18. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: «c) due
componenti eletti dai magistrati militari; »;
2) la lettera d), e’ sostituita dalla seguente: «d) un componente
estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice
presidente, scelto d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra
professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati
con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente
estraneo alla magistratura militare non puo’ esercitare attivita’
professionale suscettibile di interferire con le funzioni della
magistratura militare ne’ puo’ esercitare attivita’ professionale
nell’interesse o per conto, ovvero contro l’amministrazione
militare.»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 2,
comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della
magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e’ reso indisponibile per la medesima
durata.»;
c) il comma 2, e’ sostituito dal seguente:
«2. L’attivita’ e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre
elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite
dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, e’ rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di
segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.».
19. E’ abrogato il comma 604 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare, successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente
del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il
sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e’ prorogato, senza oneri per la
finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere effettivamente operativa l’Agenzia Nazionale per la
Valutazione dell’Universita’ e della Ricerca (ANVUR) e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009.
21. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 24.
Proroga missioni di pace

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche’ il sostegno alla ricostruzione
civile, e’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C – Ministero degli affari esteri – della legge 22 dicembre
2008, n. 203, nonche’ la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo’ destinare risorse, fino ad un
massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di
crisi, per le quali emergano urgenti necessita’ di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui al presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato, nei casi
di necessita’ e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita’
generale dello Stato.
3. Al personale di cui all’articolo 16 della legge n. 49 del 1987,
inviato in breve missione per le attivita’ e le iniziative di cui al
presente articolo, e’ corrisposta l’indennita’ di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita’ e alle
iniziative di cui al presente articolo si applicano l’articolo 57,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’
l’articolo 3, commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche’ dei residui
degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all’articolo 01,
comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati
gli atti adottati, le attivita’ svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo,
con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23.
Sono altresi’ convalidati gli incarichi conferiti e i contratti
stipulati in base all’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina
contenuta nel presente articolo.
6. L’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si
interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell’intero
esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L’articolo 1,
comma 1, e l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si
interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell’intero
esercizio 2009.
7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall’articolo 1,
comma 1, e dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e
dall’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate
nell’esercizio di competenza, possono essere impegnate nell’esercizio
successivo.
9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica
l’articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore
della difesa e secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita’ generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
11. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l’erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
12. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO destinati all’assistenza alle autorita’ locali
per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento
nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
13. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione
dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva, nonche’ ai progetti di cooperazione
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
14. E’ autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela
dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad
alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la
realizzazione delle attivita’ di cui al presente comma, e’
corrisposta l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l’invio in missione di personale
non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il
relativo trattamento economico e’ determinato secondo i criteri di
cui all’articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE. Ai predetti funzionari e’ corrisposta un’indennita’, detratta
quella eventualmente concessa dall’Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella
determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per
incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali,
l’indennita’ non puo’ comunque superare il trattamento attribuito per
la stessa missione all’organo di vertice del predetto contingente.
17. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali
UE.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per
il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione
degli stanziamenti gia’ assegnati per l’anno 2009 per l’attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti
dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.
20. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l’invio in missione di un
funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e’ corrisposta
un’indennita’ pari all’80% di quella determinata ai sensi
dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario
degli oneri derivanti dalle attivita’ in Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Per
l’espletamento delle sue attivita’, il predetto funzionario puo’
avvalersi del supporto di due unita’ da reperire in loco, con
contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla
scadenza del presente decreto.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76,
per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato
in Iraq in attivita’ di consulenza, formazione e addestramento delle
Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di
attivita’ di cooperazione militare nel settore navale.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la partecipazione di personale militare all’addestramento delle
Forze armate serbe per l’utilizzazione delle apparecchiature per lo
sminamento e del materiale di protezione individuale di cui
all’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione dell’attivita’ formativa in Italia relativa al
corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni,
a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione
integrata dell’Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui
all’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennita’ orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio
per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita’
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di
formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai
piu’ recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche’ alle
regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali
penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte
penale internazionale.
24. E’ autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione
dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno
al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle
attivita’ prioritarie nell’ambito del processo di sviluppo e
consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla
popolazione.
25. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalita’ individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell’area, le attivita’ operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano e destinate, tra l’altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all’area di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
26. Per l’organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31
e’ autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari
stanziamenti di bilancio, nonche’ le risorse di cui ai commi da 1 a
10.
27. L’organizzazione delle attivita’ di coordinamento degli
interventi di cui ai commi da 24 a 31 e’ definita con uno o piu’
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con il quale sono stabilite:
a) le modalita’ di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita’ e le strutture amministrative locali e
di governo;
b) l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura (“Task Force”),
con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di
cui al comma 25;
c) l’istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed
al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto
compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all’invio in missione del personale,
all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche’ all’acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro, il Ministero degli affari esteri puo’ procedere ai sensi
dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti
pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte
II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163
del 2006.
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
32. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al
comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare
alle missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
33. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di
unita’ navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
34. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
35. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all’articolo 3, comma 4, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence
Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
36. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit
(IPU), di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
37. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH
2), di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
38. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 3, comma 7, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
39. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
Il termine di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
e’ prorogato fino al 31 ottobre 2009.
40. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo
denominata EUPOL RD CONGO, di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
41. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping
Force in Cipro (UNFICYP), di cui all’articolo 3, comma 11, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
42. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione delle attivita’ di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
43. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM
Georgia, di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
44. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale militare
all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta, di
cui all’articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la
partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto della
pirateria.
45. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan e in Iraq.
46. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, materiali per l’allestimento di un campo tende alle Forze
armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di
esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le
cessioni di cui al presente articolo e’ autorizzata, per l’anno 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
47. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui
all’articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
48. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3, comma 21,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009.
49. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione
delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
all’articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
50. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all’articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
51. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM),
di cui all’articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
52. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all’articolo 3,
comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la
manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unita’ navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran
Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il
fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri
umani.
53. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan,
di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
54. E’ autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 3, comma 27, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
55. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alla missione dell’Unione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo
3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
56. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della
Guardia di finanza alle unita’ di coordinamento interforze denominate
Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan
e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all’articolo 3, comma 30, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
57. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori
ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale
amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all’articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
58. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76
per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF
in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani.
59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente articolo e’ corrisposta al netto
delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo
eventuali indennita’ e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle
missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint
Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN,
UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata
presso le Nazioni Unite, nonche’ al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita’ di
coordinamento JMOUs, al personale dell’Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di
Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL
COPPS in Palestina e alla missione dell’Unione europea in Moldova e
Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che
partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP,
Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonche’ al personale impiegato
presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a
Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per
cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla
Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
60. All’indennita’ di cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attivita’ di assistenza
alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica
l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica
e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennita’ speciale, di cui
all’articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell’assegno di lungo servizio all’estero. Non si applica l’articolo
28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni
internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione
dell’indennita’ di impiego operativo ovvero dell’indennita’
pensionabile percepita, e’ corrisposta, se piu’ favorevole,
l’indennita’ di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell’indennita’ di impiego operativo di base di cui all’articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in
ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata. Si applicano l’articolo 19, primo comma, del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
63. Il personale militare impiegato dall’ONU nelle missioni
internazionali con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l’indennita’ di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a
carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione
di indennita’ e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell’indennita’ di missione percepiti, al
netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma
dei carabinieri, presso i comandi, le unita’, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita’ di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n.
113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita’ di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti
alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale
stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di
completamento.
66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per
esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma
dei volontari in ferma prefissata di un anno puo’ essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si
applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria
della Croce rossa italiana, di cui all’articolo 31 del regio decreto
12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente
all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario
specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi,
nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce
rossa italiana, e’ abilitato a prestare servizio di emergenza e
assistenza sanitaria con le funzioni e attivita’ proprie della
professione infermieristica.
69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in
presenza di situazioni di necessita’ e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di contabilita’ generale dello Stato, possono :
a) accertata l’impossibilita’ di provvedere attraverso contratti
accentrati gia’ eseguibili, disporre l’attivazione delle procedure
d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di
forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto,
l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative,
l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50
milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate
per le missioni internazionali.
71. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le
spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di
attivita’ operative o addestrative propedeutiche all’impiego del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al
limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca dell’autorita’ giudiziaria
possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita’
istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze nel caso in cui la confisca e’
stata disposta dall’autorita’ giudiziaria militare. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d’interesse militare
per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ stata disposta ma non ancora eseguita la
distruzione.
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera l) e’ sostituita dalla
seguente:
«l) assicura l’attuazione delle disposizioni impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ai fini della tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di
segretezza, vigilando altresi’ sulla loro corretta applicazione; »;
b) all’articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e’ sostituita dalle
seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di
segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e
riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza»
sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza
citate»;
c) all’articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a cio’ abilitati» sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e’ necessario altresi’ il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo’ essere
prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita’, interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e’ posto a disposizione dei
prefetti delle province per l’impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell’impiego del personale delle
Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e’ autorizzata la spesa di
27,7 milioni di euro per l’anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l’anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e’
attribuita un’indennita’ di importo analogo a quella onnicomprensiva,
di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale
delle Forze armate. Quando non e’ prevista la corresponsione
dell’indennita’ di ordine pubblico, l’indennita’ di cui al periodo
precedente e’ attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili
svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in
forma dinamica dedicati a piu’ obiettivi vigilati dal medesimo
personale. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma,
pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2009 e a 3,3 milioni di euro
per l’anno 2010, si provvede, per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,
per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Per le finalita’ di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 74 e 75, per l’anno 2009, e’ autorizzata la
spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare
alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il
predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle
disposizioni del presente articolo.

Art. 25.
Spese indifferibili

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e’ autorizzata
la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di
competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009,
avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di
marzo 2010. Le modalita’ per l’effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati per effetto della sospensione di
cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 55 milioni di
euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84
milioni di euro per l’anno 2011.
5. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, le parole: «23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di
euro per l’anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di
euro per l’anno 2009, 479 milioni di euro per l’anno 2010, 84 milioni
di euro per l’anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari
recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente
utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
6. All’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le
seguenti «fino ad un massimo».

Art. 26.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Redazione

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