Nuova delega al Governo per riscrivere entro
il 30 giugno 2010 il Codice dell’Ambiente.
La legge n. 69 del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile" formula una delega generica affinchè il Governo intervenga, ancora una volta, sulla disciplina allestita dal Dlgs 152/2006, già sottoposto a numerosi slittamenti ed interventi correttivi, quali – da ultimo – il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
La delega contempla il varo di uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive in linea con i princìpi ed criteri direttivi
stabiliti dall’articolo 1 della legge n. 308 del 15
dicembre 2004, recante a sua volta la "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
I nuovi decreti correttivi, quindi, dovranno conformarsi, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche’ delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonche’ certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell’ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonche’ il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;
i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche’ alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 76112001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all’autocertificazione.
Qui di seguito la norma recante la delega.
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L. n. 69 del 18 giugno 2009
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Art. 12 – Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15
dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.
Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e
dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
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