L’ultima versione degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/2006 introdotta dal III decreto correttivo subisce ancora una modifica voluta per fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica e per semplificare le procedure relative ai piccoli appalti pubblici ma, di fatto, estesa a tutti gli appalti al di là del loro valore economico.
Viene meno, pertanto, il divieto assoluto per i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative di produzione e lavoro di partecipare alla stessa gara cui partecipi una delle proprie consorziate.
Va sottolineato, tuttavia, come resti fermo quanto disposto in materia di collegamento sostanziale dall’articolo 34 comma 2 del D.lgs. 163/2006.
Ne discende che, pur venendo meno un divieto in senso assoluto, ove sia accertato che le offerte formulate dall’impresa consorziata e dal consorzio, entrambi concorrenti alla stessa gara, provengano da un unico centro decisionale, dovrà procedersi allo loro esclusione.
Di seguito il testo della norma che entrerà in vigore il 1° luglio
Art. 17 – Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
1. Al fine di fonteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni.
Articolo 36
[…]
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. [Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta’ di cui all’articolo 122, comma 9, e all’articolo 124, comma 8, e’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale].
Articolo 37
[…]
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. [Per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta’ di cui all’articolo 122, comma 9, e all’articolo 124, comma 8, e’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale].