Il TAR Catania con la sentenza riportata in calce ha annullato la deliberazione del Commissario ad acta nominato dall’ARRA (Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque) con la quale venivano approvate le proiezioni tariffarie TIA per il 2008. Secondo la prima sezione del TAR Catania l’illegittimità del provvedimento deriverebbe dalla circostanza che, prima dell’emanazione del regolamento previsto dal 6° comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e che avrebbe dovuto definire le componenti dei costi e determinare la Tariffa di Igiene Ambientale, rimane di competenza dei Comuni la determinazione dell’entità della TIA.
In tal modo il TAR Catania si conforma all’orientamento assunto dal Consiglio per la Giustizia Amministrativa per la Sicilia nella sentenza n. 48 del 9 febbraio 2009.
Qui di seguito il testo integrale della sentenza.
– – –
TAR Catania, Sezione I
Sentenza n. 1250 del 7 luglio 2009
(Presidente Zingales – Relatore Savasta)
(…)
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha principalmente impugnato un’attività provvedimentale (deliberazione del commissario ad acta nominato dall’ARRA di approvazione delle proiezioni tariffarie TIA 2008) derivante da un conferimento di poteri illegittimo, posto che, come già reiteratamente sostenuto da questa stessa Sezione (cfr., ex multis, Ordinanza n. 324/09 del 20.2.2009) “il potere sostitutivo dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di cui al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 22.12.2005 n. 19 va riferito ai compiti alla stessa attribuiti, trattandosi di questione relativa ai rifiuti, dal comma 4 della medesima norma” e che “in detta disposizione non vi è alcuna previsione relativa alla concreta applicazione tariffaria, ma alla lettera d), alla mera definizione dei parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Il Giudice di seconde cure ha avuto modo di chiarire (cfr. C.G.A. per la Sicilia, 9.2.2009, n. 48) che ‘La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” – ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – “è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente – cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – “disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari.
Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. Enna 1′.
Ed ancora, così prosegue la predetta sentenza n. 48/2009 del C.G.A.: “deve ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria, diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria.
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.
In questo senso depongono:
1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;
2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti attività poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, ex uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;
3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa).
Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.
Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di determinare – al di fuori del contesto, ancora in itinere, tracciato dal cit. art. 238 – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita l’ulteriore censura volta a contestarne l’applicazione retroattiva all’anno 2006, in base al principio di irretroattività dell’imposizione tributaria.
Merita comunque evidenziarsi – trattandosi di un corollario, utile quantomeno ad colorandum, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato – che il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (pag. 36 sentenza appellata), reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, di un (con-)tributo>>.
Ne consegue, conclusivamente, che la competenza, nelle more della attuazione dell’art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, va affidata ai Comuni e che l’eventuale inerzia nella determinazione tariffaria, ove questa debba ritenersi configurabile, possa essere oggetto di intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 L.R. 3.12.1991 n. 44, da parte del competente Assessore regionale agli enti locali, cui compete il compito di nominare un commissario ad acta, che, in sostituzione dell’amministrazione, possa adottare gli atti obbligatori per legge (cfr., ex multis, Ordinanza di questa stessa Sezione 17.10.2008, n. 1447).
Deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, ai sensi dell’art. 26 della l.n. 6.12.1971 n. 1034, la rimessione dell’affare all’autorità competente, individuata nel Comune intimato.
Ciò posto, occorre precisare che difetta la giurisdizione di questo Tribunale in ordine all’ultima delle richieste avanzate in ricorso, relativa all’annullamento delle fatture TIA, per le quali, stante la sopra riconosciuta natura di prestazioni patrimoniali imposte, e non di tributo in senso proprio (cfr. per la COSAP, Corte Cost. 10.3.2008, n. 64) competente a dirimere la questione appare essere il giudice ordinario.
In ogni caso, al di là dell’ampio dibattito apertosi su dette prestazioni, anche a seguito della da ultimo richiamata decisione del Giudice delle Leggi, il dubbio si riferisce alla ripartizione tra commissione tributaria e giudice ordinario, trattandosi, nel caso di specie, di attività di riscossione sulla quale non esiste alcuna disposizione che affidi la giurisdizione (esclusiva) al giudice amministrativo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento delle fatture TIA.
Ai sensi dell’art. 26 della l.n. 6.12.1971 n. 1034, rimette gli atti al Sindaco del Comune intimato.