Portabilita’ del numero di telefono: legittima la delibera dell’AGCOM che ne imponeva il trasferimento entro 3 giorni

 

Con l’ordinanza riportata in calce il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Lazio con la quale era stata dichiarata l’illegittimità della delibera che imponeva agli operatori di effettuare il trasferimento del numero di telefono mobile entro tre giorni dalla richiesta.

Nel procedimento, introdotto dal ricorso dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, era intervenuta ad adiuvandum l’associazione consumeristica Altroconsumo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Guido Scorza.

Il CdS non ha ritenuto condivisibile l’argomentazione cardine della sentenza del TAR Lazio e cioè che la materia esulasse dall’ambito di competenza dell’AGCOM in quanto oggetto di specifica disciplina legislativa. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti,  l’art.1 comma 3 del d.l. n.7/2007 deve ritenersi relativo al “semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore”.

Inoltre la previsione nella disposizione in oggetto di un termine massimo a garanzia del consumatore non può ritenersi aver intaccato “il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura”.

. . .

Consiglio di Stato, Sezione VI

Ordinanza n. 4602 del 14 settembre 2009

(Presidente Barbagallo – Relatore Castriota Scanderbeg)

[…]

Sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2009, proposto da:
Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Telecom Italia Spa, […]; Postemobile Spa; […]; Wind Telecomunicazioni Spa, […]; Codacons, Associazione degli Utenti Per i Diritti Telefonici Aus Tel Onlus, […];

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
[…]

Altroconsumo, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Giurdanella, Guido Scorza, con domicilio eletto presso Guido Scorza in Roma, Via di Monte Giordano, 36;

[…]

 

 

per la riforma

quanto al ricorso n. 6961 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente NORME RIGUARDANTI LA PORTABILITA’ DEL NUMERO MOBILE.

quanto al ricorso n. 6977 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente PORTABILITÀ NUMERO MOBILE.

quanto al ricorso n. 7029 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione Iii Ter n. 05781/2009, resa tra le parti, concernente NORME RIGUARDANTI LA PORTABILITA’ DEL NUMERO MOBILE.

Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di parziale accoglimento, presentata in via incidentale dalle parti appellanti principali e la domanda di sospensione presentata dall’appellante incidentale;

[…]

Visti gli appelli incidentali con annessa istanza sospensiva proposti nei distinti ricorsi;

[…]

Ritenuto di dover disporre la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza;

ritenuto di dover accogliere gli appelli cautelari principali, proposti avverso la statuizione di accoglimento della sentenza del Tar, in quanto l’art.1 comma 3 del d.l. n.7/2007 riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore e, sotto altro profilo, nell’introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura ( potere,peraltro, già esercitato con la precedente non contestata delibera 19/01/CIR con modalità analoghe a quelle in contestazione, salva la previsione del diverso termine di 5 giorni in luogo dei 3 giorni fissati dalla più recente delibera);

considerato che dalla statuizione della sentenza Tar, contestata dagli appellanti principali, deriva un danno grave e irreparabile agli operatori minori, chiaramente pregiudicati dalla sospensione di un regime regolatorio che tende a disciplinare la portabilità del numero in modo efficace;

ritenuto che, con riguardo all’appello incidentale proposto da Telecom, non sussistono i requisiti della gravità e irreparabilità del danno, tali da rendere necessaria la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado riguardo a profili che potranno essere adeguatamente approfonditi nella sede del merito del giudizio;

P.Q.M.

dispone la riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe.

Accoglie l’istanza cautelare proposta dagli appellanti principali e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado. Respinge l’istanza cautelare proposta dall’appellante incidentale.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it