Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre scorso, la Direttiva 110/2009, concernente "l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività
degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE
e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE".
La Direttiva entra in vigore il prossimo 30 ottobre, mentre gli Stati membri avranno tempo fino al 30 aprile
2011 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva.
Come chiarito dal relatore, John Purvis (PPE/DE, UK), con "moneta elettronica", s’intende «qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento … e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente». Si tratta, ad esempio, dei sistemi Geldkarte in Germania, Proton in Belgio, Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito.
Questa definizione, chiarisce il relatore, "copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico. Resta abbastanza generale per «non ostacolare l’innovazione tecnologica» e per includere anche i prodotti che verranno sviluppati in futuro.
. . . . . .
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività
degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE
e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 ottobre 2009, L 267/17)
Il Parlamente europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio,
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti
di moneta elettronica ( 4 ), è stata adottata in reazione
all’emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico
prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro
pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo
stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.
(2) Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione
ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva,
in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni
hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico
dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di
servizi di agevole utilizzo.
(3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, ha creato un quadro
giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento,
che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali
relative ai requisiti prudenziali per una nuova
categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero
gli istituti di pagamento.
(4) Al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e
agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di
moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina
degli istituti di moneta elettronica, in modo da
assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi
di pagamento.
(5) È opportuno limitare l’applicazione della presente direttiva
ai prestatori di servizi di pagamento che emettono
moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe
applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici
strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze,
il cui uso è ristretto, perché essi permettono al
detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi
soltanto nella sede dell’emittente di moneta elettronica
o all’interno di una rete limitata di prestatori di
servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale
ad un’emittente professionale, o perché possono essere
utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata
di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento
sia utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di beni e di
servizi in determinati negozi o catene di negozi o per
una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente
dall’ubicazione geografica del punto vendita. Tali
strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di
trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi
quali quelli relativi all’assistenza dei figli, o ai regimi dei
servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l’impiego
di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie,
la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto
di una tassa specifica o di un quadro giuridico
lavorativo volto a promuovere l’uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione
sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa
in uno strumento ad uso generale, l’esclusione
dall’ambito di applicazione della presente direttiva non
dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere
dall’ambito di applicazione della presente direttiva
gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare
acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti per una
rete di prestatori di servizi in continua crescita.
(6) È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi
al valore monetario utilizzato per l’acquisto di beni
o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene
o del servizio, l’operatore apporta a tale bene o servizio
un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di
strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione
che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato
soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un
telefono mobile o un computer, e a condizione che l’operatore
di telecomunicazione, digitale o informatico non
agisca esclusivamente come intermediario tra l’utente dei
servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.
Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di
telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente
all’operatore di rete senza che sussista né un rapporto
diretto di pagamento né un rapporto diretto debitorecreditore
tra l’abbonato alla rete e qualsiasi prestatore
terzo di merci o servizi forniti nell’ambito dell’operazione.
(7) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta
elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale
definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore
di servizi di pagamento emetta un valore prepagato
memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato
come strumento di pagamento poiché è accettato da
terzi come pagamento.
(8) È opportuno che la definizione di moneta elettronica
copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo
di pagamento in possesso del detentore di moneta
elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e
gestita dal detentore tramite un conto specifico per la
moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza
generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica
e da includere non soltanto tutti i prodotti di
moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche
i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.
(9) Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta
elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato
ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe
anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale
applicabile agli istituti di pagamento disciplinati
dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni
pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero
applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta
elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva.
Un riferimento a un «istituto di pagamento» nella
direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento
ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento
ai «servizi di pagamento» deve intendersi come
riferimento all’attività dei servizi di pagamento e di emissione
di moneta elettronica; un riferimento a un «utente
di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento
a un utente di servizi di pagamento e a un detentore
di moneta elettronica; un riferimento alla «presente
direttiva» deve intendersi come riferimento sia alla
direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento
al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi
come riferimento sia al titolo II della direttiva
2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un
riferimento all’articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve
intendersi come riferimento all’articolo 4 della presente
direttiva; un riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento
all’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un
riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2007/64/CE deve intendersi come riferimento
all’articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un
riferimento all’articolo 8 della direttiva 2007/64/CE
deve intendersi come riferimento all’articolo 5, paragrafi
da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento
all’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi
come riferimento all’articolo 7 della presente direttiva; un
riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2007/64/CE deve intendersi come riferimento
all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente
direttiva e un riferimento all’articolo 26 della direttiva
2007/64/CE deve intendersi come riferimento
all’articolo 9 della presente direttiva.
(10) È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso
persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro
nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli
commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l’altro
mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti
di moneta elettronica, l’offerta di uno strumento di distribuzione
di moneta elettronica ai clienti o il rimborso
di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l’apporto
di un’integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei
clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non
siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite
agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire
i servizi di pagamento elencati all’allegato della direttiva
2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte
le condizioni di cui all’articolo 17 di tale direttiva.
(11) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale,
associato a un regime in materia di capitale di funzionamento
per assicurare un livello adeguato di tutela dei
consumatori e garantire una gestione sana e prudente
degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della
moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore
metodo di calcolo del capitale di funzionamento.
opportuno conservare un pieno potere discrezionale in
materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi
siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori
di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa
la situazione commerciale specifica di un determinato
istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno
prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti
a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta
elettronica dai fondi utilizzati dall’istituto di moneta elettronica
per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta
elettronica dovrebbero anche essere soggetti a
norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento
del terrorismo.
(12) La gestione dei sistemi di pagamento è un’attività che
non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante
tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti
di pagamento, l’attività di gestione dei sistemi di pagamento
può anche essere svolta dagli istituti di moneta
elettronica.
(13) L’emissione di moneta elettronica non costituisce un’attivit
di raccolta di depositi ai sensi della direttiva
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio, dato il suo carattere
specifico di sostituto elettronico delle monete e delle
banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente
di piccoli importi e non come strumento di risparmio.
Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero
essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i
fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica.
Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non
dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri
benefici a meno che tali benefici non siano legati al
periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica
detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni
di rilascio e di mantenimento dell’autorizzazione
come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti
prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari
ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle
loro attività legate all’emissione di moneta elettronica,
indipendentemente da ogni altra attività commerciale
esercitata dagli istituti di moneta elettronica.
(14) È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra
gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per
quanto concerne l’emissione di moneta elettronica al fine
di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio
nell’ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio
dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre
bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime
di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta
elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili
agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la
tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica.
Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le
autorità competenti siano previamente informate in merito
a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento
nel metodo di tutela, un cambiamento dell’ente
creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un
cambiamento della compagnia di assicurazione o
dell’ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi
tutelati.
(15) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta
elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunit
dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri.
importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli
di quelle delle succursali degli istituti di moneta
elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro.
La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con
paesi terzi che prevedano l’applicazione di norme che
accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica
aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunit
un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali
degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede
sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare
della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 43
del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono
stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi
dell’articolo 49, secondo comma, del trattato.
(16) È opportuno permettere agli Stati membri di escludere
dall’applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva
gli istituti che emettono soltanto un volume limitato
di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti
che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente
direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di
stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano
esercitare indirettamente detti diritti come membri
di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare
i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di
moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di
deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere
tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.
(17) Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri
assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto
gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati
o che beneficiano di una deroga conformemente
alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi
della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a
emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale,
gli istituti di cui all’articolo 2 della direttiva
2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali
nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria
o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive
autorità regionali o locali ove agiscano in veste di
autorità pubbliche.
(18) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per
salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La
rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio
di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi
o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva
2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile,
in ogni momento, al valore nominale senza che sia
possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In
generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente.
Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente
direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una
commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando
impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale
o sociale o eventuali obblighi imposti all’emittente di
moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie
o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in
materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti
di congelamento dei fondi o altre misure specifiche
legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.
(19) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre
di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5,
della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi
in quanto compatibile, nell’ambito della presente direttiva,
fatte salve le disposizioni della presente direttiva.
Un riferimento ad un «prestatore di servizi di pagamento»
nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come
riferimento ad un’emittente di moneta elettronica; un
riferimento ad un «utente di servizi di pagamento» deve
intendersi come riferimento ad un detentore di moneta
elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva
2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III
della presente direttiva.
(20) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva
dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere
di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto
dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato
e per garantire un’applicazione coerente delle esenzioni
previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di
portata generale e intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva devono essere adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(22) Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente
della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe
essere tenuta a presentare una relazione tre anni
dopo la scadenza del termine di recepimento della presente
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla
Commissione informazioni concernenti l’applicazione di
alcune disposizioni della presente direttiva.
(23) Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni
transitorie per assicurare che gli istituti di moneta
elettronica che hanno avviato l’attività conformemente
alla normativa nazionale di recepimento della direttiva
2000/46/CE possano proseguire tale attività nello
Stato membro interessato per un periodo determinato.
opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti
di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga
di cui all’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.
(24) La presente direttiva introduce una nuova definizione di
moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle
deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva
2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza
il regime semplificato di obblighi di adeguata
verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta
elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo.
(25) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di
moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene
essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico
né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal
pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente
direttiva, è opportuno modificare la definizione di
ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che
gli istituti di moneta elettronica non siano considerati
enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare
il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare
questa attività in tutta la Comunità, su riserva del
riconoscimento reciproco e dell’applicazione a questi enti
del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto
dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie.
Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli
enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare
questa attività attraverso un’impresa figlia nel quadro del
regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva,
anziché della direttiva 2006/48/CE.
(26) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte
le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE.
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.
(27) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poich
richiede l’armonizzazione di una molteplicità di norme
divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici
dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita
a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(28) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale
«Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati
a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i
provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio
dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati
membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta
elettronica:
a) enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le
loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4,
punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunit
e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità,
conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;
b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2,
punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente
all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale,
le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro
sede sociale si trova al di fuori della Comunità;
c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a
norma del diritto nazionale;
d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove
non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorit
pubbliche;
e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove
agiscano in veste di autorità pubbliche.
2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in
materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attivit
degli istituti di moneta elettronica.
3. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della
totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente
direttiva gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva
2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo
trattino dello stesso articolo.
4. La presente direttiva non si applica al valore monetario
memorizzato su strumenti esentati come specificato
all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.
5. La presente direttiva non si applica al valore monetario
utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato
all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che
stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente
al titolo II;
2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente,
ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato
da un credito nei confronti dell’emittente che sia
emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni
di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva
2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche
diverse dall’emittente di moneta elettronica;
3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della
deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche
che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;
4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo
totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica
emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei
mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese
civile e applicato a tale mese.
TITOLO II
CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA
PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA
ELETTRONICA
Articolo 3
Disposizioni prudenziali generali
1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15,
l’articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva
2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di
moneta elettronica.
2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le
autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante
delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio
della moneta elettronica emessa.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o
cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva
2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare
o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione
qualificata, in modo tale che la quota del capitale
sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda
al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l’istituto di moneta
elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa
previamente le autorità competenti della propria intenzione
di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o
riduzione.
Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni
relative alle dimensioni della partecipazione qualificata
e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4,
della direttiva 2006/48/CE.
Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo
comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e
sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione
o adottano le opportune misure per porre termine a
tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni
nei confronti degli amministratori o dei manager o la
sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni
o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
10.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/11
Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche
o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione
preventiva stabilito al presente paragrafo.
Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione
delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente
da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la
sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la
nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.
Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive
autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte
degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di
moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).
4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso
persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un
istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica
in un altro Stato membro assumendo detta persona
fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui
all’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica
non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di
moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti
solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 della
direttiva 2007/64/CE.
Articolo 4
Capitale iniziale
Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica
l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale
iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57,
lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a
350 000 EUR.
Articolo 5
Fondi propri
1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali
definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva
2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato
ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’articolo 4 della
presente direttiva.
2. Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo
1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta
elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di
moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei
tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono
quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.
Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica,
i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica
sono calcolati conformemente al metodo D di cui al
paragrafo 3.
Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento
di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui
al primo e al secondo comma.
3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica
per l’attività di emissione della moneta elettronica sono
almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.
4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle
attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono
legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attivit
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo
della moneta elettronica in circolazione non sia previamente
noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di
moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi
propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume
sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purch
tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente
stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate
dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta
elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente,
i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base
della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo
piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano
richiesti dalle autorità competenti.
5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei
rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei
meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica,
le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta
elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al
20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del
pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare
l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi
propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe
dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al
paragrafo 2.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire
il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo
dei fondi propri:
a) quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso
gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente
creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento,
di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa
di assicurazione o riassicurazione;
b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attivit
diverse dall’emissione di moneta elettronica.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o
le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i
paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta
elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti
creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
Articolo 6
Attivit
1. Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di
moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:
a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato
della direttiva 2007/64/CE;
b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di
cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE,
sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;
c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente
connessi all’emissione di moneta elettronica o alla
prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);
d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione
dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto
salvo l’articolo 28 di tale direttiva;
e) attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto
del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.
I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi
utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e
detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.
2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta
di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai
detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente
in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o
altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.
4. L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si
applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1,
lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attivit
di emissione di moneta elettronica.
Articolo 7
Requisiti di tutela
1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica
di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica
emessa, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2
della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento
da uno strumento di pagamento non devono essere
tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento
degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro
disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione
di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni
caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate
operative, ai sensi dell’articolo 4, punto 27), di tale direttiva,
successive all’emissione della moneta elettronica.
2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio
sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui
all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi, per le quali la copertura patrimoniale del
rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci
qualificate definite al punto 15) di tale allegato.
Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono
altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente
nelle attività indicate al primo comma.
In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti,
sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità,
del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al
primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette
attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai
fini del paragrafo 1.
3. L’articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti
di moneta elettronica per le attività di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono
legate alle attività di emissione di moneta elettronica.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro
autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto
nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di
moneta elettronica per tutelare i fondi.
Articolo 8
Relazioni con i paesi terzi
1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di
moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della
Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività,
disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di
quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la
loro sede sociale all’interno della Comunità.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte
le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica
aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunit
può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire
l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le
succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede
sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento
in tutta la Comunità.
Articolo 9
Deroghe facoltative
1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro
autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte
delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e
7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24
della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a
essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se
sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) le attività commerciali complessive generano una moneta
elettronica media in circolazione non superiore ad un limite
stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i
5 000 000 EUR; e
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o
dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi
al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al
finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato
finanziario.
Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attivit
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono
legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attivit
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo
della moneta elettronica in circolazione non sia previamente
noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di
moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in
base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia
utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale
rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata
in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle
autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica
non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto
requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica
in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di
eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di
deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata
al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione
nello strumento di pagamento o di un conto di
pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta
elettronica.
Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo
può fornire servizi di pagamento che non sono legati
alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo
unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della
direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.
2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo
1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in
cui esercita effettivamente la propria attività.
3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo
1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia,
ad essa non si applicano l’articolo 10, paragrafo 9, e
l’articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.
4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica
registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare
soltanto alcune attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:
a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della
propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate
al paragrafo 1; e
b) almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorit
competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media
in circolazione.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare
che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4
non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti
domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente
all’articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato
domanda di autorizzazione entro il predetto termine
fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente
all’articolo 10.
7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti
godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto
continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni
della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.
9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al
paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il
30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente
alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato
membro informa inoltre la Commissione del numero di persone
giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo
della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre
di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.
TITOLO III
EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA
ELETTRONICA
Articolo 10
Divieto di emettere moneta elettronica
Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di
moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non
sono emittenti di moneta elettronica.
Articolo 11
Emissione e rimborsabilit
1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta
elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro
ricevimento di fondi.
2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore
di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino,
in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore
monetario della moneta elettronica detenuta.
3. Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore
di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente
le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il
detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni
prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.
L 267/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.10.2009
4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una
commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente
al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:
a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di
moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;
o
c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di
scadenza del contratto.
Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai
costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del
contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il
rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.
6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta
elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno
dopo tale data:
a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica
detenuta; o
b) se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di
cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in
anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come
moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il
detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.
7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un
soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica
è subordinato a un accordo contrattuale tra l’emittente di
moneta elettronica e tale soggetto.
Articolo 12
Divieto di interessi
Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi
altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta
elettronica da parte del detentore della stessa.
Articolo 13
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la
risoluzione delle controversie
Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva
2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti
di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti
dal presente titolo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 14
Misure di attuazione
1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare
le disposizioni della presente direttiva al fine di tener
conto dell’inflazione o dell’evoluzione tecnologica e di mercato.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta misure volte a garantire l’applicazione
coerente delle esenzioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e
5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti
istituito conformemente all’articolo 85 della direttiva
2007/64/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 16
Armonizzazione piena
1. Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo
3, sesto comma, l’articolo 5, paragrafo 7, l’articolo 7, paragrafo
4, l’articolo 9 e l’articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui
la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli
Stati membri non mantengono né introducono disposizioni
diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta
elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta
elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le
disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali
disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
Articolo 17
Riesame
Entro il 1 o novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione
e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione
dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica,
accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in
conformità del diritto interno di recepimento della direttiva
2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede
sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un
altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento
reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute
a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente
direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della
presente direttiva.
10.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/15
Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica
di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti
per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011,
se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati
dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure
da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare
l’autorizzazione.
Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono
autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i
requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica
che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva
entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta
elettronica.
2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e
l’iscrizione automatici nel registro di cui all’articolo 3 degli
istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono
già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti
fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta
elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli
istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio
dell’autorizzazione.
3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica
che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attivit
conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento
dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attivit
nello Stato membro interessato in conformità della direttiva
2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere
l’autorizzazione di cui all’articolo 3 della presente direttiva
o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente
direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale
periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi
dell’articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere
moneta elettronica.
Articolo 19
Modifiche alla direttiva 2005/60/CE
La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla
seguente:
«a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attivit
principale consista nell’effettuare una o più operazioni
menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato
I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli
uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;
2) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla
seguente:
«d) alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2,
punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivit
degli istituti di moneta elettronica (*), nel caso in
cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo
memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure
nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia
imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato
in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui
un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato
su richiesta del detentore di moneta elettronica nello
stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva
2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento
nazionali gli Stati membri o le rispettive autorit
competenti possono aumentare fino a un massimo di
500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.
Articolo 20
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) “ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel
ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico
e nel concedere crediti per proprio conto;»;
b) il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) “ente finanziario”: un’impresa diversa da un ente creditizio
la cui attività principale consiste nell’assunzione
di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle
attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15,
dell’allegato I;»;
2) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«15. Emissione di moneta elettronica.»
Articolo 21
Abrogazione
La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile
2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente
direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente
direttiva.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM