Circolare sull’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura

Il Ministero delle Infrastrutture, con circolare del 12 novembre scorso, ha diramato dei “chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

Si tratta di norma transitoria (in vigore fino al 31 dicembre 2010), introdotta dal terzo decreto correttivo (n. 152 del 2008) per i servizi di ingegneria e di architettura, e relativa alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per l’affidamento di incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo (art. 91 del Codice dei Contratti).

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Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici
Div. IV

Circolare n. 4649 del 12 novembre 2009

“Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”

(Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2009)

Sono stati sottoposti alla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici alcune osservazioni o quesiti concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) per cui, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo di questo Dicastero, con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione, da parte dei soggetti tenuti all’applicazione del Codice, della disposizione in parola ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

L’art. 2, comma 1, lettera vv), punto 4), del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152 (terzo correttivo) ha introdotto all’art. 253 del Codice dei contratti il comma 15-bis:

“15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’art. 47, con le modalità ivi previste”.

Secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 91 del Codice relative ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell’art. 90 del medesimo Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La disposizione prevede dunque un ampliamento dell’arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti.

Il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame, volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo transitorio, consentire una maggiore partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici.

Il Codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di cui all’art. 5 del medesimo Codice la disciplina di dettaglio, per cui, ai sensi dell’art. 253, comma 3 del d.lgs n. 163/06, fino all’entrata in vigore del regolamento in parola, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R. 554/99, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice stesso.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplina i requisiti di partecipazione per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria all’art. 66:

“ Art. 66 (requisiti di partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta;
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico”.

Ai sensi dell’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, la disposizione di cui al successivo comma 15-bis viene ad incidere sulla richiamata vigente norma di cui al d.P.R. 554/99.

Ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis del Codice incide, quanto all’arco temporale di riferimento, sui soli requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell’art. 66 del d.P.R. n. 554, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.

Più specificatamente, nel definire i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di partecipazione alle gare:
– con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell’art. 66, del d.P.R. 554/99 – che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta – i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare “i migliori cinque anni del decennio precedente”: in tal senso si consente di individuare su base decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa regolamentare;
– con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell’art. 66 del d.P.R. 554/99 – che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico – i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare “i migliori tre anni del quinquennio precedente”: in tal senso si consente di individuare su base quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa regolamentare.

Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 66, del d.P.R. 554/99, concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi “di punta”, la disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all’attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell’importo, che non può essere limitata ai soli “lavori da progettare” ma si
riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell’art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).

La disposizione di cui all’art. 253, comma 15-bis non incide, quanto all’arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del citato articolo 66 del d.P.R. 554/99 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alle gare.

Il direttore generale
(dott.ssa Bernardette Veca)

Redazione

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