La legge n. 241 del 1990, dopo la sostanziosa rivisitazione operata dalla legge n. 15 del 2005 è stata, di recente, nuovamente riformata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Si tratta di un intervento, quest’ultimo, che non ne modifica l’impianto, ma, da un lato recepisce e codifica principi giurisprudenziali maturati in oramai venti anni di applicazione della legge, dall’altro, introduce qualche innovazione procedimentale e sostanziale di alcuni istituti, nella direzione della semplificazione e della centralità del destinatario dell’azione amministrativa.
Tra le novità di particolare rilievo vale menzionare la disposizione che ha riportato a trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento in assenza di uno diverso fissato dalla legge o dalle amministrazioni competenti, con la previsione, conseguentemente, di nuovi termini anche per i pareri resi in sede consultiva.
Con la riforma del 2009 fa il suo ingresso anche l’obbligo per la pubblica amministrazione di risarcire il danno ingiusto in caso di ritardo, doloso o colposo, nella conclusione del procedimento. Il legislatore, peraltro, rafforza la portata di tale obbligo, sancendo che il rispetto del termine di conclusione del procedimento costituisce espressamente elemento di valutazione dei dirigenti.
Di notevole rilievo anche la semplificazione della disciplina della conferenza di servizi mediante la possibilità del ricorso a modalità telematiche ed in materia di silenzio-assenso e di dichiarazione di inizio attività. Viene, infatti, semplificata la procedura di inizio dell’attività imprenditoriale per i soggetti economici che operano nel campo della direttiva servizi 2006/123 (c.d. direttiva “Bolkenstein”), attraverso l’eliminazione del lasso temporale di trenta giorni che rende possibile, finalmente, l’inizio dell’attività nello stesso giorno della presentazione della dichiarazione medesima alla P.A.
Alcune modifiche, per la verità più formali che sostanziali, hanno interessato la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.
Di grande utilità, infine, l’intervento operato sull’art. 29, dedicato ai rapporti tra Stato e Regioni, attraverso il quale viene finalmente chiarito l’ambito di applicazione della normativa sul procedimento amministrativo.
E’ possibile acquistare on line il volume sul sito Internet della Simone, accessibile anche da questo link.
Dal sito www.simone.it è inoltre possibile scaricare gratuitamente di ogni titolo gli indici, la presentazione e alcune pagine, tra le più significative, per permettere al lettore di prendere una più accurata visione dei contenuti.