Siglato a Roma lo scorso 16 febbraio un protocollo d’intesa tra l’AVCP e la DNA (Direzione Nazionale Antimafia) per il “contrasto delle infiltrazioni mafiose negli appalti”.
Aggiornato, alla luce del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice dell’Amministrazione Digitale, il precedente protocollo del 2 giugno 2001 con il quale era stato già convenuto di procedere alla “condivisione delle banche dati ed allo scambio delle informazioni riguardante i lavori pubblici, le imprese ed i soggetti facenti parte delle imprese attraverso un collegamento telematico”
L’AVCP e la DNA coopereranno “per l’acquisizione on-line dei programmi emergenziali e per garantire trasparenza nel mercato degli appalti attraverso il continuo interscambio di dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui sono in possesso”.
L’Autorità di vigilanza, ad esempio, comunicherà anche alla DNA l’insorgere di presumibili infiltrazioni mafiose e turbative d’asta e quest’ultima segnalerà tempestivamente il venir meno dei requisiti delle imprese qualificate e della SOA per l’aggiornamento del Casellario Informatico dell’AVCP.
Questi i dati oggetto di condivisione:
– bandi di gara, aggiudicazioni, partecipanti alle gare, subappalti e noli a caldo, varianti, esiti di attività ispettive;
– informazioni sugli operatori economici con riferimento ai requisiti antimafia prescritti ai fini della partecipazione alle gare;
– informazioni relative agli operatori economici, sia singoli, sia facenti parte di raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di consentire alla DNA di verificare eventuali situazioni di interesse.
Di seguito, il testo integrale del protocollo.
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI E GLI OPERATORI ECONOMICI
Visto l’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali.
Visto l’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che l’Osservatorio, in collaborazione con il Digit-PA (ex Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
Visto che l’Autorità, al fine di vigilare sull’osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici, svolge, per il tramite dell’Osservatorio, il monitoraggio dei dati di tutti i contratti pubblici che si svolgono sul territorio nazionale e le conseguenti necessarie elaborazioni, e che tale monitoraggio è garantito, nella sua effettività, dall’attribuzione all’Autorità di un potere sanzionatorio, ex articolo 6, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 163/06, da esercitare nei casi di omesse o false comunicazioni.
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune.
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l’istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale.
Vista la direttiva CNIPA del 18 novembre 2005 concernente le “linee guida per la pubblica amministrazione digitale”
Visto il protocollo generale d’intesa stipulato tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il Dipartimento della Funzione Pubblica il 1° ottobre 2009.
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Visto il protocollo generale d’intesa stipulato tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Direzione Nazionale Antimafia in data 2 giugno 2001 con il quale le parti avevano convenuto di procedere alla condivisione delle banche dati ed allo scambio delle informazioni riguardante i lavori pubblici, le imprese ed i soggetti facenti parte delle imprese attraverso un collegamento telematico.
Considerato che la cooperazione tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Direzione Nazionale Antimafia, nel rispetto del dettato Costituzionale, deve favorire la massimizzazione dell’efficacia operativa delle Amministrazioni preposte alle diverse attività, semplificando e procedure e gli adempimenti in capo ai soggetti vigilati, e che ciò impone l’adozione di procedure di cooperazione applicativa fra i rispettivi sistemi informatici facenti capo all’Autorità e alla Direzione Nazionale Antimafia.
Considerato che i compiti svolti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dalla Direzione Nazionale Antimafia nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, sono interdipendenti ai fini della vigilanza sul settore degli appalti pubblici, come si evince anche dai compiti svolti da detta Direzione nell’ambito del Comitato di Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (C.A.S.G.O.) presso il Ministero dell’Interno;
Considerata la necessità di adeguare il protocollo d’intesa stipulato in data 2 giugno 2001 tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Direzione Nazionale Antimafia alle disposizioni di legge intervenute, ed in particolare ai disposti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, e successive modificazioni ed integrazioni e alle nuove norme in materia di appalti pubblici;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella persona del suo Presidente, Prof. Luigi Giampaolino,
e La Direzione Nazionale Antimafia, nella persona del Procuratore Nazionale, Dott. Piero Grasso,
adottano il presente
PROTOCOLLO D’INTESA
Articolo 1
1. Le parti con il presente protocollo intendono sviluppare un sistema avanzato di cooperazione applicativa volto ad assicurare l’accesso ed uso delle informazioni raccolte nei rispettivi sistemi informativi , nel rispetto degli obiettivi del piano di e- government, delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) e delle disposizioni impartite dal Digit-PA (ex Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) in merito ai sistemi informativi ed all’evoluzione degli stessi, per le finalità di vigilare sul sistema degli appalti pubblici e sugli operatori economici in modo tale da prevenire fenomeni di applicazione distorta della normativa.
2. Le parti si impegnano ad utilizzare i dati dei contratti pubblici per i fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 e s. m.
3. L’Autorità si impegna a segnalare alla Direzione Nazionale Antimafia, oltre che alle altre autorità competenti, sulla base dei dati acquisiti di cui all’art. 3 del presente articolo, e sulla base dei dati in possesso, l’insorgere di fenomeni distorsivi del mercato quali turbativa d’asta, infiltrazioni mafiose, per le conseguenti determinazioni. La Direzione Nazionale Antimafia provvederà a svolgere attività di analisi, e di eventuale impulso verso gli uffici inquirenti competenti, laddove l’elaborazione delle informazioni provenienti dall’Autorità manifesti la sussistenza di infiltrazioni, condizionamenti o fenomeni distorsivi.
4. La Direzione Nazionale Antimafia si impegna a segnalare all’Autorità, nell’ambito del sistema di qualificazione, l’eventuale venir meno dei requisiti di ordine generale delle imprese qualificate e delle Società Organismo di Attestazione ai fini dell’aggiornamento del Casellario Informatico.
5. Le parti si impegnano a procedere, per quanto riguarda i programmi emergenziali, all’acquisizione on line: dei dati relativi all’affidatario negli affidamenti diretti; dei dati concernenti i soggetti invitati a presentare offerta, nonché dei dati relativi all’aggiudicatario nel caso di procedure negoziate senza pubblicazione del bando.
Articolo 2
1. Le parti istituiscono con separato provvedimento un Gruppo Tecnico Operativo, composto da rappresentanti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e da rappresentanti della Direzione Nazionale Antimafia che provvederà ad effettuare l’analisi delle rispettive esigenze informative di dettaglio e delle modalità informatiche cui si dovrà ricorrere per soddisfare le stesse. Il Gruppo Tecnico Operativo curerà tutti gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio del protocollo. Al gruppo potrà essere invitato a partecipare altresì un rappresentante del Digit-PA (ex Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) al fine di garantire il miglior perseguimento delle finalità del protocollo con riferimento all’utilizzo del sistema pubblico di connettività e ai profili di cooperazione applicativa per l’accesso ai dati e alle informazioni sulla base di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
2. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma di gratuità, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.
3. I soggetti firmatari verificano lo stato di implementazione del presente Protocollo, rimuovono gli eventuali ostacoli e promuovono iniziative di formazione congiunta sull’attività di indagine penale nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.
Articolo 3
Dati ed informazioni oggetto di condivisione (set di dati, modalità di accesso alle banche dati, modalità di trattamento dei dati e soggetti abilitati all’accesso etc…)
1. I dati oggetto di condivisione riguardano: a) i bandi di gara, le aggiudicazioni, i partecipanti alle gare, i subappalti ed i noli a caldo, le varianti, l’esito di attività ispettive che si rilevino di interesse per le parti; b) le informazioni sugli operatori economici con riferimento ai requisiti antimafia prescritti ai fini della partecipazione alle gare; c) le informazioni relative agli operatori economici, sia singoli, sia facenti parte di raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di consentire alla Direzione Nazionale Antimafia di verificare eventuali situazioni di interesse investigativo.
2. Le modalità operative riguardanti l’utilizzo delle informazioni oggetto di condivisione sono stabilite ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3.
Articolo 4
Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori
1. Le parti, nel reciproco rispetto delle autonomie procedurali, convengono sull’opportunità di attivare sinergie ed iniziative comuni finalizzate a rendere trasparente il mercato degli appalti. Le due parti si impegnano all’interscambio dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui dispongono, secondo quanto specificamente disciplinato nel presente. Le parti, pur conservando l’esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i propri sistemi di dati si impegnano a mantenere efficaci ed attivi i profili di cooperazione applicativa avviati; a tal fine le parti si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi, al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità del presente protocollo.
2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente protocollo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi estranei ai rispettivi ambiti istituzionali, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento per l’accesso ai dati stessi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e Direzione Nazionale Antimafia si impegnano a cooperare secondo quanto specificamente disciplinato dal presente protocollo, nonché sulla base delle determinazioni adottate dal Gruppo Tecnico Congiunto di cui al precedente art. 3 per la soluzione di specifiche problematiche sottoposte dalle parti.
Articolo 5
Durata del protocollo
Il presente protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.
Roma, 16 febbraio 2010
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(f.to il presidente)
Direzione Nazionale Antimafia
(f.to il procuratore nazionale)