Il SISTRI e la tracciabilita’ informatica dei rifiuti

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), istituito con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, intende superare il precedente sistema cartaceo (imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale, MUD).

Soggetti obbligati ad iscriversi

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) con più di dieci dipendenti;

– comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;

– commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

– consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolar tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

– trasportatori professionali di rifiuti speciali (art. 212 d. lgs. 152/2006);

– operatori del trasporto intermodale (il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o sbarco per un successivo trasporto);

– trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi (art. 212 d. lgs. 152/2006);

– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

Soggetti non obbligati



– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) che non hanno più di dieci dipendenti;

– imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che producono rifiuti non pericolosi;

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle descritte per l’adesione obbligatoria (diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006);

– trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

Di seguito, il testo del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010.

. . . .

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 dicembre 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 10)


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in

materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla

gestione dei rifiuti;

VISTO l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

VISTO l’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, relativo all’istituzione di un sistema di

controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;

VISTO l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre

2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2008, n. 210;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge

3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’

proroga di termini» e, in particolare, l’articolo 14-bis;

Considerata la necessita’ di definire, anche in modo

differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle

tipologie delle attivita’ svolte, le modalita’ di attivazione nonche’

la data di operativita’ del sistema, le informazioni da fornire, le

modalita’ di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche’ le

modalita’ di elaborazione dei dati stessi;

Considerata la necessita’ di definire le modalita’ con le quali

le informazioni contenute nel sistema di controllo della

tracciabilita’ dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a

disposizione delle autorita’ di controllo;

Considerata la necessita di definire le misure idonee per il

monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti

delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata la

necessita’ di definire le modalita’ di interconnessione ed

interoperabilita’ con gli altri sistemi informativi;

Adotta il seguente decreto:

ART. 1

(Entrata in funzione del sistema di controllo

della tracciabilita’ dei rifiuti – SISTRI)

1. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, nel

seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la

Tutela dell’Ambiente, e’ operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi

compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 – con piu’ di cinquanta dipendenti, per le

imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di

cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo

decreto legislativo n.152 del 2006 con piu’ di cinquanta dipendenti,

per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per

il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che

organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,

nonche’ per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto

legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti

speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di

recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui

all’articolo 5, comma 10, del presente decreto;

b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di

rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a

cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non

pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del

medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta

e gli undici dipendenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita’ e le

caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita’

attraverso il SISTRI.

3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti

obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all’articolo

3.

4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non

pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu’ di dieci

dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti

non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui

all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non

pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non

pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui

all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria

al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).

5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature

idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dai predetti

impianti. L’installazione, la manutenzione e l’accesso a tali

apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi

oneri sono a carico del SISTRI.

ART. 2

(Rifiuti urbani della regione Campania)

1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma

2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla

legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere

dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 1, sono

sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli

enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio

della predetta Regione.

2. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti

(SISTRI) e’ interconnesso telematicamente con il sistema di

tracciabilita’ di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge

6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai

sensi del predetto articolo.

ART. 3

(Modalita’ di iscrizione al SISTRI)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e

all’articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro

quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente

decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),

aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti

iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al

medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di

dare avvio alle rispettive attivita’.

3. Le modalita’ di iscrizione al SISTRI sono descritte

nell’allegato IA.

4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura,

previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e

l’Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del

presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo

svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi

dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,

n. 580. Per le attivita’ di cui al presente comma le Camere di

commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle

Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano

nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle societa’ di

servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo,

le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori

ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le

imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti

dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai

sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.

6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti

di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:

a) un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla

propria postazione al sistema informatico, d’ora in avanti definito

dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a

firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle

sul dispositivo stesso. E’ necessario dotarsi di un dispositivo USB

per ciascuna unita’ locale dell’impresa e per ciascuna attivita’ di

gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso

di unita’ locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui

originano in maniera autonoma rifiuti e’ facolta’ richiedere un

dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa. Per le attivita’ di

raccolta e trasporto dei rifiuti, e’ necessario dotarsi di un

dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un

dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di tre

certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate

durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di

cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali

certificati consentono l’identificazione univoca delle persone

fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai

sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per ciascun dispositivo USB, l’identificativo utente

(username), la password per l’accesso al sistema, la password di

sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo

che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso

effettuato dal medesimo, definito black box. E’ necessario dotarsi di

una black box per ciascun veicolo in dotazione all’impresa. La

consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine

autorizzate, il cui elenco e’ fornito contestualmente alla consegna

del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I

costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM

sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita’ di individuazione

delle officine autorizzate e le modalita’ di ritiro ed installazione

delle black box sono indicate nell’Allegato IB.

7. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione

o cessazione dell’attivita’ per il cui esercizio e’ obbligatorio

l’utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione

dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati

consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi

incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso

di chiusura di un’unita’ locale, i soggetti di cui agli articoli

1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi

di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di

comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere,

nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del

dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e’ stato effettuato

il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle

officine autorizzate all’installazione.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di

cessione dell’azienda o del ramo d’azienda avente ad oggetto

l’esercizio delle attivita’ per le quali e’ obbligatorio l’uso dei

dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente

dell’azienda o del ramo d’azienda dovra’ iscriversi al sistema SISTRI

entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese

dell’atto di cessione dell’azienda e provvedere al ritiro dei

dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.

9. In caso di variazione dei dati identificativi dell’impresa

comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo

del dispositivo USB provvedono, successivamente all’iscrizione della

variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le

necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita

area del portale del sistema SISTRI.

10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali

delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere

comunicate dall’impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato

elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato

elettronico e’ ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato

IA.

11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta’ del

SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in

comodato d’uso.

ART. 4

(Contributo di iscrizione al SISTRI)



1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal

funzionamento del sistema di controllo della tracciabilita’ dei

rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 e’

assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo e’ versato da ciascun soggetto di cui agli

articoli 1 e 2 per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta

all’interno dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali per le quali

e’ stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa

ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e’

versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che

raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola

sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le

imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui

all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di

appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al

trasporto di rifiuti.

3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza,

indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e

va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei

termini per l’iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1. Negli anni

successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell’anno al

quale i contributi si riferiscono. L’importo e le modalita’ di

versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. I

contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-bis del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

ART. 5

(Informazioni da fornire al SISTRI)



1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui

agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e’ riportata nelle schede

di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la

compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema

SISTRI (www.sistri.it).

2. La persona fisica cui e’ associato il certificato elettronico

contenuto nel dispositivo USB e’ il titolare della firma elettronica

ed e’ responsabile della

veridicita’ dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo

USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro

Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative

ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione

dei rifiuti stessi.

4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e

smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai

rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa

in carico dei rifiuti.

5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui

all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro

Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative

alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi

dall’effettuazione della transazione stessa.

6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un

rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI

— AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al

sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui

l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di

emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro

Cronologico.

7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri

dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell’operazione di

movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare

nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.

8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia

cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai

rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento

della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente

dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e

dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione

equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7 bis del

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009,

n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti

sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne

identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega

in formato “pdf ” (portable document format) alla Scheda SISTRI —

AREA MOVIMENTAZIONE.

9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il

produttore inserisce nel sistema in formato “pdf” il documento di

movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla

spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di

destinazione.

10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad

aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:

a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario

dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio

1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata

legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa

dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici

di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni

ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli

scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in

carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa

che effettua il successivo trasporto.

11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il

noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli

adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo

di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il

raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della

scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il

comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia

della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il

noleggiatore presso il porto di destinazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di

carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno

dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di

terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu’

breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato

parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto

dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia

cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti

medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello

stesso impianto di destinazione.

14. La responsabilita’ del produttore dei rifiuti per il corretto

recupero o smaltimento degli stessi e’ esclusa a seguito dell’invio

da parte del SISTRI,

alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente

dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi

da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.

ART. 6

(Particolari tipologie)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in

un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non

pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu’ di

dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema

SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della

Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di

trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le

informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,

firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di

trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore,

che e’ tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto

di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e’ tenuto a

stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la

copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare

l’assolvimento della sua responsabilita’. In conformita’ al disposto

di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,

i produttori di

rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione

di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro

di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine

cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,

relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi

di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui

all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice

civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita’

diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e

g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri

dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area

Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila

anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute

dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal

produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il

gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale

ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei

rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di

attestare l’assolvimento della sua responsabilita’.

3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non

pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al

sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di

identificazione di cui all’articolo 193 del medesimo decreto

legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui

all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro

di carico e scarico di cui all’articolo 190 dello stesso decreto

legislativo.

4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione

della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi

informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o

danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la

compilazione della scheda e’ effettuata, per conto di tale soggetto e

su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della

scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente

o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea

interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione

delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su

un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da

scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle

movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla

ripresa del funzionamento del sistema.

5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo

spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE

contenente l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al

conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e’ tenuto a

controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la

scheda, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilita’ del

produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il

delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e

chiude la relativa scheda confermando l’arrivo a destinazione del

rifiuto.

6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia

superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per

l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda

SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede

legale o dell’unita’ locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato

dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le

consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in

carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del

cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere

temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato

dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto

entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati

relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.

7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione o da

altra attivita’ svolta fuori dilla sede dell’unita’ locale, il

registro cronologico e’ compilato dal delegato della sede legale

dell’impresa o dal delegato dell’unita’ locale che gestisce

l’attivita’ manutentiva.

8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti

d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica

della riutilizzabilita’, qualora dall’attivita’ di manutenzione

derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo

di effettiva produzione alla sede legale o dell’unita’ locale

dell’impresa effettuata dal manutentore e’ accompagnata da una copia

della

scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema,

debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato

la manutenzione.

ART. 7

(Modalita’ operative semplificate)

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo

2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a

ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui

produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non

pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche’ i

soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli

obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni

imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e

loro articolazioni territoriali, o societa’ di servizi di diretta

emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti

soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3,

provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa’ di servizi,

prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello

disponibile sul sito del portale SISTRI, e’ firmata dal

rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere

autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni

imprenditoriali, o loro societa’ di servizi, sono tenute a iscriversi

al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni

imprenditoriali delegate, o loro societa’ di servizi, provvedono alla

compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.

La responsabilita’ delle informazioni inserite nel sistema SISTRI

rimane a carico del soggetto delegante.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si

configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per

l’accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti

e’ effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di

trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al

conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei

rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia

rimane al produttore e l’altra al conducente, che la riconsegna al

delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di

trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e

all’ora della presa in carico dei rifiuti.

3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa

convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di

raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto

tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di

conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di

raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi

al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono

tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, ad

eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono

i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che

non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono

inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della

piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal

luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di

conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212,

comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori

comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda

SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto

che compila anche la sezione del produttore, inserendo le

informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,

firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di

trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del

centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di

cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i

propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della

movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di

raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al

delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato

numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal

sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di

conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e

compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale

destinatario dei

rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e’ accompagnato da tali schede,

compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al

delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il

delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.

Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita’ del produttore

iniziale dei rifiuti e’ assolta al momento della presa in carico dei

rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di

conferimento.

ART. 8

(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale

gestori ambientali)

1. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti e’

interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui

all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo

le modalita’ di interoperabilita’ fra i sistemi informativi, cosi’

come definiti dal centro nazionale per l’informatica nella pubblica

amministrazione (CNIPA).

2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la

trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita

l’ISPRA.

3. L’Albo Nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di

controllo della tracciabilita’ dei rifiuti i dati relativi alle

iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema

stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,

attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli

standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Comitato Nazionale dell’Albo.

ART. 9

(Disponibilita’ dei dati da parte delle autorita’ di controllo)

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili

agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli

illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche’

alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali

dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita’ da definirsi con successivo

decreto.

2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per

lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie

regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a

rendere disponibili tali dati alle Province.

ART. 10

(Catasto dei rifiuti)

1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via

informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto

Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle

seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le

informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal

sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti attraverso

l’interconnessione diretta secondo le modalita’ previste dal comma 2

dell’articolo 8 del presente decreto;

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle

autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,

210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano

all’ISPRA, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione

sociale e la sede legale dell’impresa autorizzata, l’attivita’ per la

quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto

dell’attivita’ di gestione, le quantita’ autorizzate, la scadenza

dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle

predette informazioni che intervenga nel corso della validita’

dell’autorizzazione stessa;

c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo Nazionale

gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla

tracciabilita’ dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo

2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi

adottati nel corso della fase emergenziale.

2. L’ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della

tracciabilita’ dei rifiuti ai fini della predisposizione di un

Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati

necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai

Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

ART. 11

(Comitato di vigilanza e controllo)



1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la

partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al

medesimo monitoraggio, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio

dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da

quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e

designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e

del mare, tra cui il Presidente;

b) uno da ISPRA;

c) uno da Unioncamere;

d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e

smaltitori di rifiuti.



ART. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e

le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di

smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del

modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25

gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l’apposita

scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010

precedente all’operativita’ del sistema SISTRI, sulla base dei dati

inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul

registro, suddiviso per codice CER;

b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in

scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di

recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei

rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in

giacenza.

2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e

la verifica della piena funzionalita’ del sistema SISTRI, per un mese

successivo all’operativita’ del SISTRI come individuata agli articoli

1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque

tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei Conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Stefania Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 9, foglio n. 339

_

All. I A – procedura di iscrizione al Sistri

All. I B – procedura per l’installazione dei dispositivi Black Box

All. 2 – ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati

All. 3 – schede Sistri


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