Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), istituito con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, intende superare il precedente sistema cartaceo (imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale, MUD).
Soggetti obbligati ad iscriversi
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) con più di dieci dipendenti;
– comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;
– commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolar tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
– trasportatori professionali di rifiuti speciali (art. 212 d. lgs. 152/2006);
– operatori del trasporto intermodale (il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa portuale a cui sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o sbarco per un successivo trasporto);
– trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi (art. 212 d. lgs. 152/2006);
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.
Soggetti non obbligati
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (art. 184 d. lgs. 152/2006) che non hanno più di dieci dipendenti;
– imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che producono rifiuti non pericolosi;
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle descritte per l’adesione obbligatoria (diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006);
– trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).
Di seguito, il testo del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010.
. . . .
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 17 dicembre 2009
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 10)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
gestione dei rifiuti;
VISTO l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
VISTO l’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo all’istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti;
VISTO l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini» e, in particolare, l’articolo 14-bis;
Considerata la necessita’ di definire, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle
tipologie delle attivita’ svolte, le modalita’ di attivazione nonche’
la data di operativita’ del sistema, le informazioni da fornire, le
modalita’ di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonche’ le
modalita’ di elaborazione dei dati stessi;
Considerata la necessita’ di definire le modalita’ con le quali
le informazioni contenute nel sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorita’ di controllo;
Considerata la necessita di definire le misure idonee per il
monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti
delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata la
necessita’ di definire le modalita’ di interconnessione ed
interoperabilita’ con gli altri sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:
ART. 1
(Entrata in funzione del sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti – SISTRI)
1. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, nel
seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la
Tutela dell’Ambiente, e’ operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi
compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 – con piu’ di cinquanta dipendenti, per le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo
decreto legislativo n.152 del 2006 con piu’ di cinquanta dipendenti,
per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per
il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
nonche’ per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti
speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a
cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta
e gli undici dipendenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantita’ e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita’
attraverso il SISTRI.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti
obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all’articolo
3.
4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu’ di dieci
dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non
pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria
al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature
idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dai predetti
impianti. L’installazione, la manutenzione e l’accesso a tali
apparecchiature sono riservati al personale del SISTRI. I relativi
oneri sono a carico del SISTRI.
ART. 2
(Rifiuti urbani della regione Campania)
1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma
2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n.172, convertito dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere
dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 1, sono
sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli
enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio
della predetta Regione.
2. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) e’ interconnesso telematicamente con il sistema di
tracciabilita’ di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai
sensi del predetto articolo.
ART. 3
(Modalita’ di iscrizione al SISTRI)
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e
all’articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro
quarantacinque giorni dilla data di entrata in vigore del presente
decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di
dare avvio alle rispettive attivita’.
3. Le modalita’ di iscrizione al SISTRI sono descritte
nell’allegato IA.
4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura,
previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l’Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del
presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Per le attivita’ di cui al presente comma le Camere di
commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle
Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano
nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle societa’ di
servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo,
le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori
ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le
imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.
6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti
di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla
propria postazione al sistema informatico, d’ora in avanti definito
dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a
firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle
sul dispositivo stesso. E’ necessario dotarsi di un dispositivo USB
per ciascuna unita’ locale dell’impresa e per ciascuna attivita’ di
gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unita’ locale. In caso
di unita’ locali nelle quali sono presenti unita’ operative da cui
originano in maniera autonoma rifiuti e’ facolta’ richiedere un
dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa. Per le attivita’ di
raccolta e trasporto dei rifiuti, e’ necessario dotarsi di un
dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un
dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Ciascun dispositivo USB puo’ contenere fino ad un massimo di tre
certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate
durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di
cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali
certificati consentono l’identificazione univoca delle persone
fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l’identificativo utente
(username), la password per l’accesso al sistema, la password di
sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo
che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso
effettuato dal medesimo, definito black box. E’ necessario dotarsi di
una black box per ciascun veicolo in dotazione all’impresa. La
consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine
autorizzate, il cui elenco e’ fornito contestualmente alla consegna
del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI. I
costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta SIM
sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita’ di individuazione
delle officine autorizzate e le modalita’ di ritiro ed installazione
delle black box sono indicate nell’Allegato IB.
7. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione
o cessazione dell’attivita’ per il cui esercizio e’ obbligatorio
l’utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione
dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati
consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi
incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso
di chiusura di un’unita’ locale, i soggetti di cui agli articoli
1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi
di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di
comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere,
nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del
dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e’ stato effettuato
il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle
officine autorizzate all’installazione.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di
cessione dell’azienda o del ramo d’azienda avente ad oggetto
l’esercizio delle attivita’ per le quali e’ obbligatorio l’uso dei
dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente
dell’azienda o del ramo d’azienda dovra’ iscriversi al sistema SISTRI
entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese
dell’atto di cessione dell’azienda e provvedere al ritiro dei
dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
9. In caso di variazione dei dati identificativi dell’impresa
comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo
del dispositivo USB provvedono, successivamente all’iscrizione della
variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le
necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita
area del portale del sistema SISTRI.
10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali
delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere
comunicate dall’impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato
elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato
elettronico e’ ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato
IA.
11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprieta’ del
SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in
comodato d’uso.
ART. 4
(Contributo di iscrizione al SISTRI)
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 e’
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo e’ versato da ciascun soggetto di cui agli
articoli 1 e 2 per ciascuna attivita’ di gestione dei rifiuti svolta
all’interno dell’unita’ locale. In caso di unita’ locali per le quali
e’ stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita’ operativa
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo e’
versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola
sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui
all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di
appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al
trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e
va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei
termini per l’iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1. Negli anni
successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell’anno al
quale i contributi si riferiscono. L’importo e le modalita’ di
versamento dei contributi sono indicati nell’Allegato II. I
contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
ART. 5
(Informazioni da fornire al SISTRI)
1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui
agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e’ riportata nelle schede
di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la
compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema
SISTRI (www.sistri.it).
2. La persona fisica cui e’ associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB e’ il titolare della firma elettronica
ed e’ responsabile della
veridicita’ dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo
USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro
Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative
ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
dei rifiuti stessi.
4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai
rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa
in carico dei rifiuti.
5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro
Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative
alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi
dall’effettuazione della transazione stessa.
6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un
rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI
— AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al
sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui
l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro
Cronologico.
7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri
dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell’operazione di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare
nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.
8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento
della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente
dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e
dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione
equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7 bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009,
n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti
sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne
identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega
in formato “pdf ” (portable document format) alla Scheda SISTRI —
AREA MOVIMENTAZIONE.
9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il
produttore inserisce nel sistema in formato “pdf” il documento di
movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo alla
spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di
destinazione.
10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad
aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario
dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata
legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa
dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici
di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli
scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in
carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa
che effettua il successivo trasporto.
11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il
raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della
scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il
comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia
della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il
noleggiatore presso il porto di destinazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di
carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu’
breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.
13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato
parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto
dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia
cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti
medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello
stesso impianto di destinazione.
14. La responsabilita’ del produttore dei rifiuti per il corretto
recupero o smaltimento degli stessi e’ esclusa a seguito dell’invio
da parte del SISTRI,
alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente
dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi
da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.
ART. 6
(Particolari tipologie)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu’ di
dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema
SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della
Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di
trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,
firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore,
che e’ tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto
di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e’ tenuto a
stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la
copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare
l’assolvimento della sua responsabilita’. In conformita’ al disposto
di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
i produttori di
rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione
di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE,
relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi
di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui
all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita’
diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri
dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area
Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila
anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute
dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal
produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il
gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale
ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei
rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di
attestare l’assolvimento della sua responsabilita’.
3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al
sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di
identificazione di cui all’articolo 193 del medesimo decreto
legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro
di carico e scarico di cui all’articolo 190 dello stesso decreto
legislativo.
4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione
della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o
danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la
compilazione della scheda e’ effettuata, per conto di tale soggetto e
su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della
scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente
o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea
interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione
delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su
un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da
scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle
movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla
ripresa del funzionamento del sistema.
5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo
spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE
contenente l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al
conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e’ tenuto a
controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la
scheda, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilita’ del
produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il
delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e
chiude la relativa scheda confermando l’arrivo a destinazione del
rifiuto.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia
superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per
l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda
SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede
legale o dell’unita’ locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato
dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le
consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del
cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere
temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato
dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto
entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati
relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
7. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita’ di manutenzione o da
altra attivita’ svolta fuori dilla sede dell’unita’ locale, il
registro cronologico e’ compilato dal delegato della sede legale
dell’impresa o dal delegato dell’unita’ locale che gestisce
l’attivita’ manutentiva.
8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti
d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica
della riutilizzabilita’, qualora dall’attivita’ di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo
di effettiva produzione alla sede legale o dell’unita’ locale
dell’impresa effettuata dal manutentore e’ accompagnata da una copia
della
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato
la manutenzione.
ART. 7
(Modalita’ operative semplificate)
1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a
ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui
produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non
pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche’ i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli
obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e
loro articolazioni territoriali, o societa’ di servizi di diretta
emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti
soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3,
provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa’ di servizi,
prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello
disponibile sul sito del portale SISTRI, e’ firmata dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni
imprenditoriali, o loro societa’ di servizi, sono tenute a iscriversi
al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni
imprenditoriali delegate, o loro societa’ di servizi, provvedono alla
compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.
La responsabilita’ delle informazioni inserite nel sistema SISTRI
rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si
configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per
l’accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti
e’ effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di
trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al
conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei
rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia
rimane al produttore e l’altra al conducente, che la riconsegna al
delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di
trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e
all’ora della presa in carico dei rifiuti.
3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa
convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di
raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto
tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di
conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di
raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi
al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono
tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, ad
eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono
i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che
non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono
inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della
piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal
luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori
comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto
che compila anche la sezione del produttore, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda,
firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del
centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di
cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della
movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di
raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al
delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato
numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e
compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale
destinatario dei
rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e’ accompagnato da tali schede,
compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al
delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il
delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.
Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita’ del produttore
iniziale dei rifiuti e’ assolta al momento della presa in carico dei
rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento.
ART. 8
(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale
gestori ambientali)
1. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti e’
interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui
all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo
le modalita’ di interoperabilita’ fra i sistemi informativi, cosi’
come definiti dal centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la
trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l’ISPRA.
3. L’Albo Nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti i dati relativi alle
iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema
stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,
attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli
standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Comitato Nazionale dell’Albo.
ART. 9
(Disponibilita’ dei dati da parte delle autorita’ di controllo)
1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili
agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche’
alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita’ da definirsi con successivo
decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per
lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a
rendere disponibili tali dati alle Province.
ART. 10
(Catasto dei rifiuti)
1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via
informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto
Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle
seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le
informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti attraverso
l’interconnessione diretta secondo le modalita’ previste dal comma 2
dell’articolo 8 del presente decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano
all’ISPRA, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione
sociale e la sede legale dell’impresa autorizzata, l’attivita’ per la
quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto
dell’attivita’ di gestione, le quantita’ autorizzate, la scadenza
dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle
predette informazioni che intervenga nel corso della validita’
dell’autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo Nazionale
gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla
tracciabilita’ dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo
2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi
adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L’ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti ai fini della predisposizione di un
Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati
necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai
Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.
ART. 11
(Comitato di vigilanza e controllo)
1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la
partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio
dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da
quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e
del mare, tra cui il Presidente;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e
smaltitori di rifiuti.
ART. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l’apposita
scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010
precedente all’operativita’ del sistema SISTRI, sulla base dei dati
inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul
registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in
scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei
rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in
giacenza.
2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e
la verifica della piena funzionalita’ del sistema SISTRI, per un mese
successivo all’operativita’ del SISTRI come individuata agli articoli
1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque
tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Stefania Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 339
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