Tar Catania, il decreto di riparto delle materie

Con decreto dell’11 dicembre 2009, il presidente della sezione di Catania del Tar Sicilia, Vincenzo Zingales, ha ripartito il carico di competenze, per materie, tra le quattro sezioni interne, come segue:


Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania

Decreto numero 51 del 11 dicembre 2009

(presidente Zingales)

(…)

ART. 1

La ripartizione per materie dei ricorsi giurisdizionali fra le QUATTRO Sezioni interne della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – tenuto conto del criterio della maggiore omogeneità intrinseca delle singole materie o sub materie in relazione ad altre affini od analoghe (che vanno tendenzialmente devolute alla cognizione di una stessa sezione), ma contemperando tale principio col limite discrezionale derivante dall’ulteriore criterio di una ripartizione equilibrata o bilanciata sotto il profilo quantitativo e qualitativo – è stabilita per il 2010 come segue (con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quella vigente per il 2009):



SEZIONE PRIMA

1) ATTIVITA’ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

  • Formazione , modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato; e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.

  • Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università; formazione, modifica ed estinzione degli organi universitari; ecc).

2) CONTRATTI

  • Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi ad opere o lavori affidati dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, e loro Consorzi o Aziende, dei Comuni capoluoghi di provincia, dalle AUSL ed Aziende Ospedaliere, da Enti pubblici nazionali e regionali, dagli I.A.C.P., da società miste, e dall’ANAS.

  • Incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative connesse a tali contratti (art. 23 bis, lett. A, legge T.A.R.).

  • Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 c.c.

  • Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 c.c.

  • Altri contratti della P.A. (vendita, locazione, incarichi di progettazione di piani urbanistici, ex art. 2230 c.c., ecc).

3) URBANISTICA

  • Strumenti urbanistici (piani regolatori generali, particolareggiati ed equiparati, piani regolatori portuali, ecc) con eccezione dei piani di edilizia

economica e popolare programma costruttivo di espropriazione ed occupazione di urgenza di (competenza della 3° sezione).

  • Controversie concernenti ogni altro aspetto dell’uso del territorio (art. 34, 2° comma, D.lgs n. 80/1998, sostituito dall’art. 7 legge n. 205/2000).

     4) EDILIZIA

  • Concessioni e autorizzazioni edilizie; oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; misure repressive dell’abusivismo edilizio.

5) AMBIENTE

  • Tutela dell’ambiente (ivi comprese tutte le connesse controversie attinenti alle tasse e tariffe relative ai servizi ambientali); tutela dei beni paesaggistici; tutela dei beni culturali.

    6) ATTIVITA’ ECONOMICHE

  • Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.

  • Editoria

    7) ELEZIONI

  • Contenzioso elettorale della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia
  1. VARIE

  • Telecomunicazioni e radiotelevisione;

  • Ordinanze contingibili ed urgenti;

  • Protezione civile;

  • Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici; costituzione, modificazione o soppressione di società, ecc. (art. 23 bis, lett. E, legge T.A.R.).

8) ESECUZIONI DI GIUDICATO ED ESECUZIONI SENTENZE

  • Sentenze emesse dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

SEZIONE SECONDA

  1. ATTIVITA’ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

  • Attività e prestazioni rese da Amministrazioni statali, dalla Regione, da Enti regionali ed ultraregionali, e da società

concessionarie di servizi pubblici;

  • Pubblica Istruzione (esclusa quella universitaria);

  • Formazione professionale

    2) CONTRATTI

  • Contratti pubblici di forniture di beni.

3) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ ED ALTRI PROCEDIMENTI ABLATORI

  • Dichiarazione di pubblica utilità, espropriazioni ed occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere

pubbliche.

  • Requisizioni.

  • Imposizioni di servitù pubbliche.

4) ATTIVITA’ ECONOMICHE

  • Industria; Commercio; e relative attività ausiliarie (quali i servizi di pubblicità privata, ecc); Agricoltura;

Artigianato.

  • Turismo;

  • Caccia e Pesca; Cave e miniere;

  • Impianti distribuzione carburanti.

5) PUBBLICO IMPIEGO

  • Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato (art. 63, 4° comma, primo

inciso, D.lgs. n. 165/2001), ivi compresi i concorsi nell’ambito del S.S.N. ;

  • Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Attribuite ancora alla

giurisdizione del G.A., ivi comprese le controversie instaurate dai medici del S.S.N.

6) RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

  • Incarichi ex art. 7, comma 6^, D.lgs. n. 165/2001;

  • Convenzioni per collaborazioni esterne ex art. 110, comma 6^, D.lgs n. 267/2000;

  • Altre convenzioni e collaborazioni analoghe.

7) ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

8) VARIE

  • Servizio militare (volontario e di leva) e Servizio civile nazionale;

  • Servizi sociali, servizi Socio – assistenziali, e volontariato.

    9) ESECUZIONE DI GIUDICATO ED ESECUZIONE DELLE SENTENSE

  • Sentenze emesse dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

  • Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. Alle sentenze dell’A.G.O.

SEZIONE TERZA



1) ATTIVITA’ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

  • Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) degli Enti

pubblici, (con esclusione delle Università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi;

e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.

  • Attività e prestazioni rese da Enti locali e Consorzi (ivi compresi i bilanci)

2) CONTRATTI

  • Contratti pubblici di appalti e concessioni di servizi;

  • Incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative connesse a tali contratti (art. 23 bis, lett. a, legge T.A.R);

  • Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 c.c.

3) URBANISTICA

  • Piani di edilizia economica e popolare, Programmi costruttivi, e relativi procedimenti di espropriazione

ed occupazione di urgenza (ad eccezione dei casi di impugnativa anche di strumenti urbanistici generali,

che, per connessione, appartengono alla competenza della 1^ Sezione);

  • Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare

    4) ATTIVITA’ ECONOMICHE
  • Trasporti pubblici di linea, e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc);
  • Trasporto di persone o di cose in servizio da piazza, Autonoleggio.

    5) PUBBLICO IMPIEGO

  • Pubblico impiego non contrattualizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso (art 63, 4° comma, secondo inciso, D.lgs. n. 165/2001).

6) ELEZIONI

  • Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione da 10.000 sino a 20.000 abitanti.

7) VARIE

  • Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni ed autorizzazioni (ivi comprese le autorizzazioni all’accesso su strade pubbliche, ecc)

8) ESECUZIONE DI GIUDICATO ED ESECUZIONE SENTENZE

  • Sentenze emesse dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

  • Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. ai decreti ingiuntivi dell’A.G.O.

SEZIONE QUARTA

1) ATTIVITA’ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

  • Attività e prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello Farmaceutico).

  • Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, ecc

    2) CONTRATTI

  • Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi ad opere o lavori affidati da Comuni non capoluogo di provincia, dalle Università, e da altri soggetti od organismi pubblici (di diritto comunitario) diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ricomprese nella competenza della 1^ Sezione;

  • Incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative connesse a tali contratti (art. 23 bis, lett. A, legge T.A.R.);

  • Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 c.c.

    3) ATTIVITA’ ECONOMICHE

  • Contributi e finanziamenti.
  • Fondi strutturali e comunitari, e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N. , i P.O.R. , i P.I.T. , ecc.

  • Professioni e mestieri (abilitazioni, anche all’insegnamento, iscrizione in albi, ecc.)

4) ELEZIONI

  • Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

5) VARIE

  • Polizia amministrativa;

  • Immigrazione;

  • Concessione della cittadinanza;

  • Sport; giochi e scommesse relativi ad attività sportive;

  • Gestione portuale;

  • Gestione aeroportuale;

  • Affari tributari (con esclusione di quelli relativi alla tutela ambientale, di competenza della 1^ Sezione).

6) ESECUZIONE DEL GIUDICATO ED ESECUZIONE SENTENZE

  • Sentenze emesse dalla Sezione (ancorchè la materia non sia più di competenza della Sezione).

ART. 2

1 – I ricorsi concernenti materie o sub – materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub – materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art. 1.

2 – I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub – materie (come ad esempio quelli relativi a contratti misti di appalto di lavori e/o di servizi e/o di forniture, espropriazione per pubblica utilità ed appalto dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica sul terreno espropriato; concessioni edilizie connesse ad autorizzazioni all’esercizio di attività industriali o commerciali; ecc) verranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub – materia che sotto l’aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o presupposta rispetto alle altre da ritenersi accessorie (in analogia all’art. 40 c.p.c.) o presupponesti ai sensi dell’art. 295 c.p.c. –

3 – Ai criteri previsti dal predetto art. 1 che precede, ed al sussidiario criterio, potrà derogarsi, al momento dell’assegnazione, soltanto nelle ipotesi di ricorsi proposti separatamente ma oggettivamente connessi (in analogia al cennato art. 40 c.p.c.).



ART. 3

1 – All’assegnazione dei ricorsi alle singole Sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati al precedente art. 1, provvedono (di norma giornalmente), con apposito decreto, il Presidente della Sezione staccata oppure Presidenti di Sezione interna od altri magistrati formalmente delegati dal Presidente della Sezione staccata (in via continuativa od anche soltanto per determinati periodi o giorni dell’anno), che si dovranno strettamente attenere, oltre che al presente decreto di ripartizione, anche a tutte le altre disposizioni e direttive emanate in materia dal Presidente.

2 – Nei casi in cui venga proposta, contestualmente alla domanda cautelare, anche istanza di decreto presidenziale cautelare, i relativi ricorsi dovranno essere trasmessi, dall’Ufficio ricezione alle Segreterie giurisdizionali delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.



ART. 4

1 – Nei casi in cui, subito dopo l’assegnazione di un ricorso alla Sezione interna ritenuta competente in base alle disposizioni che precedono, e prima dell’emanazione di qualunque ordinanza istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale, il Presidente di tale Sezione o i difensori delle parti deducono motivatamente l’erroneità dell’assegnazione alla stregua delle stesse disposizioni, chiedono la modifica o riforma sostitutiva del decreto di assegnazione ed il contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della Sezione staccata si pronunzierà sull’istanza, accogliendola o rigettandola, con apposito decreto che verrà inserito in copia, a cura della Segreteria della Sezione competente, agli atti del fascicolo d’ufficio, o, nei casi più semplici, mediante modifica o conferma dell’assegnazione da effettuare sulla stessa copertina del fascicolo.

2 – A tale modifica o riforma sostitutiva del decreto di assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della sezione staccata potrà anche provvedere d’ufficio (nei modi sopra indicati) ove rilevi – direttamente o a seguito di segnalazione degli uffici di segreteria – l’erroneità dell’assegnazione originaria disposta da egli stesso o dal magistrato delegato, sempre che – anche in tal caso – non sia già intervenuta alcuna pronunzia istruttoria, cautelare, o parziale.

3 – L’erroneità dell’assegnazione di un ricorso ad una Sezione interna potrà essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione, anche al momento della trattazione della domanda cautelare in Camera di consiglio. In tal caso, la relativa deduzione sarà formulata nel verbale della Camera di consiglio, e conseguentemente il Presidente della stessa Sezione indicherà, sempre a verbale, di quale materia si tratti e quale sia, a suo avviso, la Sezine interna competente, disponendo contestualmente l’invio di copia del predetto verbale e del fascicolo al Presidente della Sezione staccata affinchè si pronunzi formalmente con apposito decreto sulla richiesta di assegnazione del ricorso ad altra Sezione interna.

4 – Dopo la preclusione di tale potere di modifica dell’assegnazione erronea a causa dell’avvenuta emanazione dei predetti provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati della Sezione alla quale è stato erroneamente assegnato il ricorso, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente competente potrà essere eventualmente disposto con ordinanza collegiale e soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti dinanzi a Sezioni diverse, e ciò in applicazione analogica dell’art. 274 2° comma, c.p.c. (o, se ritenuto possibile, con l’utilizzazione di altri rimedi o istituti giuridici processuali).

ART. 5

1 – Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2010, e pertanto, da tale data, i Presidenti delle Sezioni interne non potranno procedere alla fissazione di udienze pubbliche o camerali per ricorsi attribuiti, con decorrenza dal 2010, alla competenza di altra Sezione, anche se già assegnati, nel corso del 2009, alla Sezione competente per tale anno.

2 – Ne consegue che, anche al fine di perseguire una tendenziale uniformità dell’orientamento giurisprudenziale (sia di merito che, anche al fine di perseguire una tendenziale uniformità dell’orientamento giurisprudenziale (sia di merito che cautelare) nel periodo di vigenza del presente decreto attraverso l’attribuzione alla medesima Sezione della competenza giurisdizionale interna relativamente a tutti i ricorsi (senza distinzione temporale) concernenti materie precedentemente rientranti nella competenza di altra Sezione, la nuova ripartizione delle materie stabilita al precedente art. 1 si estende automaticamente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche a tutti i ricorsi (e relativi motivi aggiunti) ancora pendenti per il merito alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e per i quali i Presidenti delle Sezioni interne (precedentemente competenti) non abbiano già emanato, entro la stessa data, i decreti di fissazione dell’udienza pubblica di discussione.

3 – Tale estensione automatica di competenza esplica, quindi, immediatamente la sua efficacia giuridica, divenendo operativa senza che occorra previamente procedere alla modifica di decreti di assegnazione dei ricorsi di cui sopra alla Sezione originariamente competente per materia. Conseguentemente, i Presidenti delle Sezioni interne competenti in base alla ripartizione di cui al presente decreto potranno e dovranno disporre la fissazione dell’udienza di discussione di tutti i ricorsi relativi alle materie assegnate alla loro competenza, limitandosi ad attestare sulla copertina del fascicolo che la competenza originaria risulta modificata al momento della fissazione.

4 – La predetta estensione di competenza ricomprenderà ovviamente – sia la naturale “vis actrativa” che al fine precipuo di attribuire la cognizione della fase cautelare alla stessa Sezione competente per la cognizione e definizione del merito – anche la trattazione di nuove domande cautelari (proposte sia autonomamente che contestualmente a motivi aggiunti) e delle istanze di esecuzione di ordinanze cautelari e/o di incidenti di esecuzione vari.

5 – L’estensione automatica di competenza interna sopra descritta – tenuto conto che altrimenti il riparto annuale di competenza non avrebbe alcun senso, ed alla stregua del ricordato principio generale dell’applicazione immediata di tutte le norme processuali sopravvenute (sia di rango primario che secondario) anche ai giudizi in corso – costituisce proprio l’effetto perseguito e voluto dal C.P.G.A. con l’adozione dei “criteri di ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni interne dei T.A.R. e delle Sezioni staccate”, quali risultanti dalla menzionata raccolta delle direttive approvata nella seduta del 25.2.2005, ed i cui punti 1 e 3 (così come gli analoghi punti o paragrafi delle stesse direttive in materia approvate in precedenza dal C.P.G.A. e poi trasfuse nel “testo unico compilativo”del 2005 prescrivono, rispettivamente, che “All’inizio di ciascun anno il Presidente … individua le materie…” e che “all’inizio di ciascun anno il Presidente adotta apposito decreto per la concreta attuazione dei predetti criteri di massima…”

6 – Come stabilito, quindi, dal C.P.G.A., – in conformità, sia pure implicita, al cennato principio dell’applicabilità immediata delle norme processuali ai giudizi in corso – i ricorsi relativi a materie che il Presidente ha discrezionalmente ritenuto, sulla base dei cennati criteri, di assegnazione ad altra Sezione (rispetto a quella competente l’anno precedente) non possono che essere trattati, sia in fase cautelare che nel merito ed almeno per l’anno di vigenza del presente decreto presidenziale, dalla diversa Sezione alla quale viene assegnata la competenza interna della materia o sub-materia considerata.

7 – Conseguentemente, le domande di prelievo dei ricorsi concernenti materie trasferite ad altra Sezione interna (col presente decreto o con i precedenti decreti di ripartizione vanno immediatamente trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione precedentemente competente, alla Segreteria della Sezione attualmente competente affinchè le sottoponga al Presidente per le determinazioni del caso in relazione al programma di fissazione dei ricorsi più urgenti nelle varie udienze di discussione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, 2° comma, e 53, 2° comma, R.D. n. 642/1907.

ART. 6

1 – Dopo la risoluzione o definizione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali che ne hanno determinato la sospensione o l’interruzione (questione di costituzionalità: art. 23, 2° comma, L. 11-3-1953, n. 87; sospensione necessaria: artt. 295 e 297 c.p.c.; regolamento preventivo di giurisdizione: art. 367 c.p.c.; interruzione: artt. 302, 303 e 305 c.p.c., richiamati dall’art. 24 legge T.A.R. n. 1034/1971; ecc.), il giudizio di merito deve, ovviamente, proseguire sino alla conclusione con sentenza dinanzi alla stessa Sezione interna dinanzi alla quale pendeva e dinanzi alla quale si era verificato l’evento sospensivo o interruttivo (così come già espressamente stabilito con D.P. n. 26 del 9-11-2009), ancorchè, “medio tempore” la competenza interna per materia sia stata attribuita ad altra Sezione.

2 – Analogamente, in tutte le ipotesi – previste dall’art. 35 legge T.A.R. n. 1034/1971 – di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello con rinvio della controversia al T.A.R., il giudizio prosegue dinanzi alla stessa Sezione interna che aveva emanato la sentenza annullata, anche se, “medio tempore”, la competenza interna per materia sia stata attribuita ad altra Sezione.

ART. 7

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare immediatamente e direttamente il presente decreto, entro il giorno successivo al suo deposito, a tutti i Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri magistrati, nonché ai funzionari addetti all’Ufficio ricezione ricorsi ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, mediante consegna di copia a ciascuno di essi ed acquisizione contestuale della loro firma e della data di consegna, per presa visione o ricevuta, su apposito foglio separato da allegare successivamente all’originale del decreto.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all’albo del T.A.R. Sicilia-Catania, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nelle sale avvocati al secondo piano ed al piano terra del Tribunale, nonché mediante pubblicazione immediata sul sito internet della giustizia amministrativa.

Catania, 11 dicembre 2009

Depositato in Segreteria, 11 dicembre 2009

Il Presidente

Dr Vincenzo Zingales

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Allegato:

Il decreto di riparto delle materie per l’anno 2010 in versione integrale (PDF)


Redazione

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