Semplificazione amministrativa e informatizzazione in Sicilia

Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XV Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2010

(n. 520)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

(CHINNICI)

il 10 febbraio 2010

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale



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RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

costituisce obiettivo prioritario del Governo regionale attuare un generale e complesso processo di riforma e razionalizzazione della pubblica amministrazione al passo con le riforme già varate dal Governo nazionale.

Tale processo assume rilevanza strategica nell’ottica di uno snellimento e di una modernizzazione dell’apparato burocratico dell’amministrazione regionale, finalizzato all’accrescimento della sua efficienza, trasparenza, competitività ed al potenziamento della sua capacità ad attrarre investimenti in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata.

In tale prospettiva, l’attività di riforma dell’organizzazione amministrativa della Regione, com’è noto, ha mosso il primo e fondamentale passo con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante ‘Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione’, in attuazione della quale è stato emanato il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009.

I provvedimenti normativi sopra citati ridisegnano strutture e competenze degli Assessorati regionali, aggregandole e riorganizzandole in maniera più razionale ed uniforme, alla luce delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute e tenuto conto dell’organizzazione amministrativa comunitaria, onde realizzare lo snellimento dell’attività e la semplificazione anche nei rapporti con il cittadino.

Nel descritto contesto di innovazione si inserisce, a pieno titolo, il presente disegno di legge, il quale volge, non solo e non tanto all’affermazione di principi e valori posti a fondamento del moderno ordinamento costituzionale ed amministrativo nazionale ed europeo, bensì alla ricerca di adeguate e concrete modalità procedimentali, che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell’amministrazione.

La Regione ha dimostrato, anche nel passato, particolare attenzione a queste tematiche, dotandosi con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, appena successiva alla legge statale n. 241 del 7 agosto 1990, di una legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale disciplina è stata nel tempo più volte novellata ed integrata, generando un quadro normativo non omogeneo e poco incline alla certezza del diritto, come sottolineato nel parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana del 10 settembre 2009.

Le recenti modifiche alla citata legge n. 241 introdotte con le leggi 15 e 80 del 2005 ed i recentissimi interventi operati con la legge n. 69 del 2009 (cd. legge Brunetta) forniscono l’occasione e l’opportunità per aggiornare la normativa regionale, introducendo un più moderno sistema di regole che, ponendo il cittadino al centro dell’azione amministrativa, allo stesso tempo consenta alla Regione di promuovere nuove e più ricche opportunità di crescita civile, economica e culturale della società siciliana.

Nell’ambito del più complesso e generale processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, la Regione siciliana ha ritenuto fondamentale dotarsi di un corpus di norme finalizzate ad affermare ed incrementare l’impermeabilità dell’azione amministrativa regionale rispetto a qualsiasi forma di infiltrazione e collusione mafiosa. Per tale scopo, la Commissione istituita nel gennaio 2009 dall’Assessore protempore alla Presidenza e costituita da autorevoli esperti guidati dal Presidente dott. Pierluigi Vigna (già Procuratore nazionale antimafia dal 1995 al 2005) ha redatto il ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione’, approvato con delibera di giunta in data 4 dicembre 2009, dal quale sono state tratte, in materia di personale e di trasparenza amministrativa, alcune regole inserite nel presente disegno di legge, nell’intento di dotare di valore normativo disposizioni comportamentali indirizzate ai pubblici dipendenti, altrimenti prive di forza cogente.

Pertanto, la Regione, con i Titoli I, II e III del presente disegno di legge, recanti rispettivamente ‘Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa regionale’, intende realizzare attraverso un unico testo normativo una pluralità di obiettivi tutti indirizzati a soddisfare la necessità di disporre di un quadro completo e sistematico di norme generali sull’azione amministrativa, per consentire alla stessa di rispondere in modo più efficiente ed adeguato ai crescenti bisogni della collettività.

In tal senso, le disposizioni che vanno dall’articolo 1 all’articolo 4 disciplinano specificamente alcuni profili del procedimento amministrativo allo scopo di accrescerne semplificazione, celerità e certezza dei tempi di conclusione, fatti salvi i contenuti della legge n. 241 del 1990 rientranti nell’ambito di applicazione dei c.d. livelli essenziali delle prestazioni come specificato dalla legge statale n. 69 del 2009.

Lo schema di disegno di legge, in relazione a specifici settori produttivi, prevede, all’articolo 5, importanti interventi di semplificazione burocratica introducendo la normativa nazionale in materia di dichiarazione di inizio attività e rinviando la fase dei controlli successivamente all’avvio delle attività medesime.

Particolare attualità riveste la disposizione di cui ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 5, che intende operare una sorta di liberalizzazione e delegificazione delle attività imprenditoriali volte ad ottimizzare l’utilizzo di strumenti innovativi, di fonti di produzione di energia rinnovabile, che incrementano in modo significativo i livelli occupazionali, e che difendono e/o valorizzano l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico-artistico.

Già la direttiva 2001/77/CE, in un’ottica di liberalizzazione del mercato interno dell’elettricità, ha sottolineato il favor ordinamentale verso nuove forme di rendimento energetico in virtù di un loro maggiore contributo alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Sulla stessa scia la normativa statale contempla la semplice denunciabilità degli impianti energetici da fonti rinnovabili, sia pure allorché la capacità di generazione sia inferiore a determinate soglie, come specificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nella formulazione successiva all’articolo 2, comma 158, lettera g), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Con l’obiettivo di assicurare un’immagine coordinata, univoca e trasparente all’interno ed all’esterno dell’amministrazione regionale, l’articolo 11 del Titolo I prevede, infine, l’adozione di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione siciliana, quale marchio che contraddistingue il sistema di identità visiva della Sicilia. La predisposizione del predetto manuale sarà curata dall’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica con la collaborazione del personale appartenente ai vari rami dell’amministrazione regionale.

Il Titolo II, avente ad oggetto le disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, intende prioritariamente perseguire l’obiettivo della diffusione della cultura della legalità nella pubblica amministrazione, in particolare attraverso vasti e significativi programmi di informazione e aggiornamento costante, formazione obbligatoria e continuativa del personale operante nei settori più esposti ad infiltrazioni della criminalità organizzata, quali gli appalti, l’urbanistica e l’edilizia (articoli 12 e 13). Il presente disegno di legge, stabilisce, altresì, norme di comportamento per il dipendente pubblico finalizzate a prevenire eventuali fenomeni di cattiva amministrazione che potrebbero costituire il presupposto di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Di rilievo assoluto è, poi, la previsione dell’obbligo di compilazione di un questionario, che tutti i dipendenti regionali dovranno compilare all’atto di assunzione e ripetere con cadenza biennale. In esso dovranno essere indicati eventuali rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, ed eventuali rapporti associativi.

Il Titolo III, avente ad oggetto le disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale, intende invece soffermarsi sulle regole che ne devono accompagnare e disciplinare i diversi momenti; sia le regole nuove, ancora da scrivere, che attengono a scelte strategiche per il futuro dell’autonomia della Sicilia, sia le regole esistenti, che necessitano di una profonda e diffusa semplificazione a livello legislativo e amministrativo e di un successivo riordino in tutti i settori per renderle più facili da capire e da applicare. Le regole, infatti, sono necessarie ma, affinché possano realmente guidare lo sviluppo del territorio e incrementare il livello dei servizi offerti dall’amministrazione, è indispensabile ridurne l’eccessiva proliferazione e stratificazione e migliorarne la qualità.

Il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito a tutti i livelli istituzionali: a partire dall’Unione europea per continuare con le iniziative del governo centrale, delle regioni e degli enti locali, la sua soluzione rappresenta un obiettivo prioritario nell’ottica del rilancio della competitività, della crescita dell’economia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e istituzioni.

A livello statale sono state intraprese diverse iniziative finalizzate alla semplificazione della legislazione e al riordino dell’apparato legislativo nazionale partendo da una preliminare riduzione delle leggi esistenti. In particolare si ricorda la norma c.d. ‘taglia-leggi’ o ‘norma ghigliottina’, prevista dall’articolo 14, commi 12 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246 ‘Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005’ (legge annuale di semplificazione, da ultimo modificata con la legge n. 96 del 18 giugno 2009 ‘Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile’), finalizzata a semplificare l’intero corpo di leggi statali anteriori al 1970.

Si tratta, in effetti, di un nuovo meccanismo di semplificazione normativa, lungo e complesso, che prevede, in primo luogo, l’individuazione di tutte le disposizioni legislative statali vigenti con l’obiettivo di evidenziare eventuali incongruenze e antinomie tra le normative relative ai diversi settori.

In secondo luogo, è prevista l’emanazione di decreti legislativi contenenti l’elenco delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Questo metodo consentirà, già in questa fase, un’importante azione di semplificazione e ‘messa a regime’ dell’intero patrimonio legislativo statale.

Tale meccanismo, descritto in modo molto sintetico e semplificato, ha rappresentato l’occasione per rilanciare a livello statale l’azione di semplificazione e riordino normativo, portata avanti ‘trasversalmente’ da tutti i governi negli anni successivi alla sua approvazione e tuttora in corso di realizzazione, con l’obiettivo strategico di una revisione complessiva dell’ordinamento (si vedano in proposito alcuni importanti provvedimenti di semplificazione normativa approvati di recente quali: il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ‘Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria’ convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e il decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 ‘Misure urgenti in materia di semplificazione normativa’ convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 18 febbraio 2009).

In questa luce, il testo del disegno di legge, all’articolo 23, impegna la Giunta regionale affinché predisponga uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento di leggi di settori o materie attribuite alla competenza della Regione.

Inoltre, si dettano i criteri cui deve uniformarsi il testo predisposto dalla Giunta, i quali in sintesi possono così riassumersi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) riduzione delle disposizioni legislative con abrogazione espressa delle norme non più vigenti o inapplicate;

c) adeguamento, aggiornamento, semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo.

Com’è noto, la competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in determinate materie contemplate dal vigente Statuto non consentirebbe l’ ‘ingresso’ immediato di novelle legislative emanate dal legislatore statale.

E’ sempre attuale, infatti, la quérelle circa l’efficacia nel territorio regionale di tutte quelle disposizioni:

a) che siano in contrasto con la disciplina previgente;

b) che riguardino fattispecie non disciplinate dalla legge regionale;

c) che modifichino una precedente normativa di pan grado già oggetto di richiamo ‘statico’ e/o ‘dinamico’ da parte del legislatore regionale.

In mancanza d’espresso recepimento da parte del legislatore regionale, la norma statale non trova efficacia nell’ordinamento della Regione siciliana, ad eccezione di quegli articoli recanti disposizioni in ordine a materie disciplinate da previgenti norme regionali che, a loro volta, contengano un ‘rinvio dinamico’ alle disposizioni statali. In particolare, occorrerà procedere all’applicazione delle disposizioni statali solo nella misura in cui queste siano oggetto di rinvio ‘dinamico’ da parte del legislatore regionale, dovendo astenersi, a contrario, dal far riferimento alla normativa statale allorché questa non sia compatibile (id est, sia in contrasto) con le altre norme ‘richiamate’.

Nel contesto specifico della legge sul procedimento il quadro non è meno complicato.

Con l’integrazione dell’articolo 29 della legge n. 241/1990, ad opera dell’articolo 10 della legge n. 69/2009, è stato infatti stabilito che la disposizione inerente l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato attiene ai livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione) e sulla cui determinazione lo Stato ha legislazione esclusiva. Attengono, altresì, ai livelli essenziali delle prestazioni suddette le norme della legge n. 241/1990 riguardanti gli obblighi della P.A. di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, le disposizioni della medesima legge relative alla durata massima dei procedimenti e quelle concernenti la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso. Le regioni e gli enti locali, dunque, nel regolamentare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono solo prevedere, a favore dei privati, livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli assicurati dalle disposizioni riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sopra dette, non potendo stabilire garanzie inferiori.

Siffatto ridotto margine di operatività viene risolto nel presente schema legislativo con la previsione, all’articolo 24 del Titolo III, di una disposizione di coordinamento tra la normativa statale e regionale, che prevede una generalizzazione dell’istituto del rinvio dinamico – con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni regionali precedenti che rechino seco il diverso istituto del rinvio statico – improntando attività di produzione normativa della Regione siciliana al principio, ormai immanente, della certezza del diritto.



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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA



TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza,l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche



Art. 1.

Tempi di conclusione del procedimento

1. All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Il termine per la conclusione del procedimento deve essere reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, deve essere immediatamente pubblicizzato attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in tema di pareri e valutazioni, nei casi in cui leggi o regolamenti regionali prevedano l’acquisizione di pareri obbligatori o di valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione.

5. Il termine per la conclusione del procedimento può essere altresì sospeso dall’amministrazione procedente, per una sola volta, per l’acquisizione di pareri facoltativi, oppure per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità, che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

6. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.’.



Art. 2.

Conferenza di servizi

1. L’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 15. – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione, i seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: 14; 14 bis; 14 ter; 14 quater e 14 quinques.

2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale paesaggistico – territoriale del patrimonio artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, l’amministrazione procedente entro dieci giorni rimette la decisione:

a) alla Giunta regionale, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell’amministrazione regionale o tra l’amministrazione regionale ed enti non territoriali;

b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Regione e le autonomie locali di cui all’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in caso di dissenso tra l’amministrazione regionale e un ente territoriale o tra più enti territoriali.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione o della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Entro i termini di cui al comma precedente:

a) se la Giunta regionale non provvede, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni di concerto con l’Assessore competente in materia di autonomie locali e funzione pubblica;

b) se la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali non provvede, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che assume la determinazione finale nei successivi trenta giorni; qualora anche la Giunta non provveda entro i predetti termini, la decisione è rimessa al Presidente della Regione, che assume la determinazione finale entro i successivi trenta giorni di concerto con l’Assessore competente in materia di autonomie locali e funzione pubblica.’.



Art. 3.

Attività consultiva

1. L’articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 17 – 1. Fatte salve le disposizioni degli organi consultivi dello Stato dei quali l’Amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l’organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall’organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

4. Il comma 3 non si applica ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l’amministrazione procedente richieda invece pareri facoltativi, se questi non vengono resi entro trenta giorni dalla richiesta, la predetta amministrazione deve proseguire indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se detti pareri sono richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo da parte dell’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.’.

7. L’articolo 19 delle legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è soppresso.



Art. 4.

Valutazioni tecniche

1. All’articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola ‘novanta’ è sostituita dalla parola ‘trenta’.



Art. 5.

Dichiarazione di inizio attività e misure di semplificazione delle procedure autorizzatorie relative a determinate attività economiche di interesse regionale

1. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 22 – 1. Trovano applicazione nel territorio della Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. In deroga a quanto previsto dalla disciplina generale sulla dichiarazione di inizio attività, così come modificata dal comma 1, le imprese operanti nel territorio della Regione che ottimizzano l’utilizzo di strumenti innovativi, di fonti energetiche alternative, che incrementano in modo significativo i livelli occupazionali, che tutelano e/o valorizzano l’ambiente, il paesaggio o il patrimonio culturale, che intendono realizzare o trasformare un impianto produttivo per il quale non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale, ai fini del rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori, possono concretamente avviare la realizzazione o la trasformazione dell’impianto decorsi trenta giorni dalla presentazione all’amministrazione pubblica competente di una dichiarazione di inizio attività corredata di tutti i necessari documenti che ne attestino la conformità alla normativa vigente in materia e di una cauzione pari al 3 per cento dell’importo complessivo dell’investimento, a garanzia della sussistenza dei requisiti attestati in sede di dichiarazione di inizio e con svincolo ad ultimazione dei lavori assentiti, fermo restando comunque l’eventuale onere di rimozione degli effetti dell’attività realizzata. In ogni caso, l’impresa deve comunicare all’amministrazione competente, quantomeno contestualmente, la data di effettivo inizio dell’attività.

3. L’amministrazione competente ha comunque il potere, entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, in caso di accertata carenza delle condizioni, dei fatti e delle modalità legittimanti, di inibire l’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformarla alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. L’attività di cui al comma 1 non può essere iniziata se entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione l’amministrazione procedente richieda all’impresa interessata informazioni, chiarimenti, documenti o altri elementi, che non siano già in suo possesso e non siano direttamente acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, l’attività potrà essere iniziata soltanto dopo che sia decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione da parte dell’amministrazione competente delle richieste istruttorie, senza che la stessa abbia adottato provvedimenti inibitori. Anche in questo caso, l’impresa, prima dell’effettivo inizio dell’attività, deve darne comunicazione, quantomeno contestuale, all’amministrazione competente.

5. Per gli investimenti superiori a cinque milioni di euro è istituito presso la Presidenza della Regione l’Ufficio di coordinamento denominato ‘Unità per l’attrazione degli investimenti’, anche al fine di incrementare ed ottimizzare l’impiego di nuove risorse nel settore delle fonti energetiche alternative.’.

Art. 6.

Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono sostituite dalle disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 28 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono sostituite dalle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sotto utilizzate

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall’articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano alle pubbliche amministrazioni le disposizioni contenute negli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, e per quanto compatibili, gli articoli 11 e 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dall’articolo 32, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

3. L’amministrazione regionale e gli enti locali nei propri siti internet individuano un’area nella quale devono essere inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale.

4. Le pubbliche amministrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di rendere pubblici su propri siti internet, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate, con la precisazione analitica delle rispettive competenze e di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti internet, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché l’elenco della documentazione da presentare o trasmettere insieme all’istanza, con l’indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla dichiarazione di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

5. Alla direzione di tutte le attività ed i servizi relativi all’area info-telematica, anche se acquisiti o espletati da soggetti esterni all’amministrazione, provvede il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Art. 9.

Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di identificazione

1. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le parole ‘lire 10.000’ sono sostituite con le parole ‘euro 50,00’.

Art. 10.

Rapporto annuale sulla modernizzazione dell’Amministrazione

1. La Giunta regionale, su iniziativa dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell’amministrazione, la cui predisposizione è curata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

2. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 11.

Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione siciliana

1. La Regione salvaguarda l’uso uniforme e l’identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l’obiettivo di assicurare, all’interno ed all’esterno dell’amministrazione regionale, un’immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. A tal fine l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, da definirsi entro il periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di un apposito manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma medesimo, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

TITOLO II

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Art. 12.

Informazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione informano i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali gli appalti di lavori, servizi e forniture. A tal fine l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica potrà offrire un supporto informativo agli altri enti.

2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni della Regione, secondo le modalità da queste individuate, sono predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l’aggiornamento e l’evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l’educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell’etica professionale e presupposti per l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 13.

La formazione del personale nel settore degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia

1. La regione, le province ed i comuni istituiscono, d’intesa fra loro, apposite strutture, composte da soggetti qualificati anche estranei alla pubblica amministrazione dedicate alla formazione, obbligatoria e continuativa del personale che svolge le proprie mansioni nel settore degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia.

Art. 14.

Donativi, utilità

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al dirigente. Un’eccezione è ammessa, solo per i regali d’uso di modico valore in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso attività di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d’uso di modico valore, o l’offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al dirigente.

2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell’ambito della sua attività con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.

3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell’attività della pubblica amministrazione. Il fatto è segnalato, a cura dell’organo competente della pubblica amministrazione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e denunciato all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. Sono garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l’anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita dalla pubblica amministrazione.

4. La pubblica amministrazione informa le autorità competenti ai fini dell’attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.

5. L’omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare. Per la segnalazione di fatti sintomatici di infiltrazioni criminali, la pubblica amministrazione valuta l’opportunità di attivare un numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, e di ciò è data notizia ai dipendenti mediante adeguate forme di comunicazione.

Art. 15.

Questionario

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario, indicando:

a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbiano aderito o aderiscano ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato.

2. La compilazione del questionario deve effettuarsi all’atto dell’assunzione e, per il personale già in servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. L’adempimento deve, comunque, ripetuto con cadenza biennale.

Art. 16.

Protocollo d’intesa tra la Regione e la Prefettura Ufficio territoriale di governo

1. Allo scopo di prevenire il rischio di eventuali infiltrazioni di tipo mafioso nell’ambito dell’apparato burocratico regionale, la Regione promuove procedure per la stipula di un protocollo d’intesa con le competenti Prefetture – Uffici territoriali del Governo, anche attraverso l’attivazione di una banca dati.

Art. 17.

Obbligo di riferire

1. Il dipendente, di qualsiasi livello, delle amministrazioni pubbliche della Regione, deve comunicare, non appena ne viene a conoscenza, all’organo di vertice, di essere sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero di essere sottoposto ad indagini nell’ambito di un procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (articolo 317 c.p.), corruzione ( articoli da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (articolo 416 ter c.p.), rapina (628 c.p.), estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.), ricettazione (articolo 648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv di tale articolo) riciclaggio (articolo 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (articolo 12 quinques legge 7 agosto 1992, n. 356), truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.). Il dipendente deve altresì comunicare la cessazione della misura di prevenzione e/o la conclusione del procedimento penale.

2. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 18.

Rotazione periodica

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, avuto riguardo, precipuamente, ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, ed in particolare nel settore degli appalti, dell’urbanistica, dell’edilizia, dei trasporti, delle risorse umane. Il personale che viene destinato a nuove mansioni, deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico, conseguita, se del caso, mediante la preliminare frequenza di uno specifico corso di formazione.

Art. 19.

Criteri di assegnazione del procedimento

1. Il dirigente assegna al personale di ciascuna struttura organizzativa il carico di lavoro inerente il procedimento amministrativo secondo predeterminati criteri di distribuzione ancorati a parametri di tipo oggettivo, resi pubblici con mezzi adeguati.

2. Solo nel caso in cui ricorrono gravi ragioni, tali da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione, è ammessa la deroga ai criteri di distribuzione del lavoro di cui al comma 1, che deve essere adeguatamente motivata.

Art. 20.

Modalità di svolgimento del procedimento

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione al quale è affidata la trattazione di una pratica, nell’istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, devono rigorosamente rispettare l’ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere adeguatamente motivati.

Art. 21.

Obbligo di astensione

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa, debbono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.



Art. 22.

Identificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici

1. Le pubbliche amministrazioni della Regione, con riferimento al principio della trasparenza dell’azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa o organizzata, istituiscono entro il termine di un anno, adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono ai pubblici uffici. I dati raccolti e conservati non vengono diffusi o comunicati a soggetti diversi da quelli che istituzionalmente debbono o possono conoscerli.

2. Nel medesimo termine, la Giunta regionale emana apposite disposizioni attuative anche con riferimento all’istituzione di una banca dati degli accessi.

TITOLO III

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale

Art. 23.

Leggi di semplificazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

a) abrogare espressamente le norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni.

Art. 24.

Disposizione di coordinamento tra normativa statale e regionale

1. Tutti i rinvii statici alla normativa statale contenuti nella pregressa normativa regionale devono intendersi, a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della presente legge, come rinvii dinamici.

2. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1988, n. 400.

Art. 25.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Redazione

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